CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA
PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002\2005
E IL PRIMO BIENNIO ECONOMICO 2002\2003
Articoli 1 - 21
Articoli 22 - 61
Articoli
61 - 121
Capo XI – personale
delle istituzioni educative
art. 122 - profilo
professionale e funzione del personale educativo
art. 123 - attivita'
educativa
art. 124 - azioni
funzionali all'attività educativa
art. 125 - attività
aggiuntive
art. 126 - attività di
progettazione a livello di istituzione
art. 127 – attività
di collaborazione con il dirigente scolastico
art. 128 - obblighi di
lavoro
art. 129 – norma
finale
Capo XII -
conciliazione ed arbitrato
art.130 - tentativo
obbligatorio di conciliazione
art.131– arbitrato
art.132 -modalità di
designazione dell'arbitro
art.133 - norma finale
Capo XIII - telelavoro
art.134 - disciplina
sperimentale del telelavoro
art.135 - orario di
lavoro
art.136 - formazione
art.137 - copertura
assicurativa
art.138 - criteri
operativi
art.139 – norma
finale di rinvio
Capo XIV–
disposizioni finali
art. 140 - previdenza
complementare
art. 141 - personale in
particolari posizioni di stato
art. 142 – normativa
vigente e disapplicazioni
art. 143 - verifica
delle disponibilità finanziarie complessive
INDICE GENERALE DELLE TABELLE E
DEGLI ALLEGATI
|
Tabella A – profili
di area del personale ata |
Tabella B – requisiti
culturali per l'accesso ai profili professionali ata |
Tabella C –
corrispondenze tra aree e profili professionali ata |
Tabella C1- equivalenza
vecchio-nuovo ordinamento personale ata |
Tabella D –
valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio per le
procedure di destinazioni all'estero |
Tabella 1
– aumenti
posizioni stipendiali dall'1.1.2002 |
Tabella 2
– i.i.s. e
posizioni stipendiali dall'1.1.2003 |
Tabella 3 – aumenti
compenso individuale accessorio |
Tabella 4
– aumenti
retribuzione professionale docenti |
Tabella 5 – misure
del compenso orario lordo tabellare spettante al personale docente per
prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo da liquidare a carico del
fondo dell'istituzione scolastica |
Tabella 6 - misure del
compenso orario lordo tabellare spettante al personale ata per
prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo da liquidare a carico del
fondo dell'istituzione scolastica |
Tabella 7 – misure
lorde tabellari dell'indennità di lavoro notturno e /o festivo al
personale educativo ed ata delle istituzioni educative e delle scuole
speciali da liquidare a carico del fondo dell'istituzione scolastica |
Tabella 8
– misura
annua lorda tabellare dell'indennità di bilinguismo e trilinguismo da
liquidare a carico del fondo dell'istituzione scolastica |
Tabella 9
– misure
economiche dei parametri per il calcolo dell'indennità di
amministrazione |
Dichiarazioni a verbale |
All. 1 – Schema di
codice di condotta contro le molestie sessuali |
All. 2 – Codice di
comportamento dei dipendenti delle PP.AA. |
CAPO XI – PERSONALE DELLE ISTITUZIONI
EDUCATIVE
ART. 122 - PROFILO PROFESSIONALE E FUNZIONE
DEL PERSONALE EDUCATIVO
(art.1 sequenza contrattuale del 2-5-1996)
1. Il profilo professionale dei personale
educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed
organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano
attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e
di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente,
la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione
degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di
rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di
rispetto dell' autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie
articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria,
le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive.
ART. 123 - ATTIVITA' EDUCATIVA
(art.2
sequenza contrattuale del 2-5-1996)
1. L'attività educativa è volta alla
promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di
socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così
assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita
comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è
finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle
iniziative culturali, sportive e ricreative, nonchè alla definizione delle
rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di
orientamento.
ART. 124 - AZIONI FUNZIONALI ALL'ATTIVITA'
EDUCATIVA
(art.3 sequenza contrattuale del 2-5-1996)
1. L'azione funzionale all'attività educativa
comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione,
progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di
materiali didattici utili alla formazione degli allievi, l'elaborazione di
relazioni sui risultati educativi conseguiti e su altri argomenti da discutere
collegialmente, la partecipazione alle riunioni collegiali.
2. Tra gli adempimenti individuali rientrano le
attività relative:
a) alla preparazione necessaria per lo
svolgimento dei compiti di assistenza alle attività di studio, culturali,
sportive e ricreative;
b) ai rapporti individuali con le famiglie ed
i docenti;
c) all'accoglienza ed alla vigilanza degli
allievi convittori nel momento della loro entrata ed uscita dal convitto od
istituzione educativa e degli allievi semiconvittori al momento dell'uscita,
nonché agli eventuali compiti di accompagnamento dal convitto od
istituzione educativa alle scuole frequentate o viceversa;
3. Le attività di carattere collegiale sono
costituite dalla partecipazione alle riunioni collegiali per la
programmazione, la progettazione, la discussione ed approvazione delle
relazioni sui risultati educativi conseguiti e la definizione degli elementi
di valutazione da fornire ai competenti consigli di classe, ai quali
partecipa, a titolo consultivo, il personale educativo interessato; la
determinazione delle modalità e dei criteri da seguire nei rapporti con gli
allievi e le loro famiglie, nonché con i docenti delle scuole frequentate
dagli allievi medesimi.
4. Rientra altresì nell'attività funzionale
all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di
aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione
educativa.
ART. 125 - ATTIVITA'AGGIUNTIVE
(art.4
sequenza contrattuale del 2-5-1996)
1. Le attività aggiuntive consistono in attività
aggiuntive educative ed in attività aggiuntive funzionali allo svolgimento
dell'attività educativa.
2. Le attività aggiuntive educative,
sono volte a realizzare interventi integrativi finalizzati all'arricchimento
dell'offerta formativa. In particolare, esse possono consistere:
a) nelle attività relative alla realizzazione
di progetti intesi a definire un maggiore raccordo tra convitto od
istituzione educativa, scuola e mondo del lavoro;
b) nella partecipazione a sperimentazioni;
c) nelle attività relative alla realizzazione
di progetti che interessino altri soggetti istituzionali e, in particolare,
gli enti locali, anche per iniziative aperte al territorio, sulla base di
apposite convenzioni;
d) nella partecipazione a progetti promossi
dall'Unione europea.
3. Le risorse utilizzabili, per le attività
aggiuntive di cui al presente articolo, a livello di ciascuna istituzione
educativa, sono determinate nella stessa misura e con le medesime modalità di
cui al predente art. 30 del presente CCNL per le funzioni strumentali
dell'offerta formativa.
4. Le attività aggiuntive funzionali
all'attività educativa possono consistere:
a) nei compiti di coordinamento, da svolgere
secondo i criteri definiti nel progetto educativo di istituto e nel relativo
piano attuativo, come supporto organizzativo al dirigente scolastico dei
convitti annessi agli istituti tecnici e professionali;
b) nei compiti di coordinamento di gruppi di
lavoro costituiti per la definizione di aspetti specifici del progetto
educativo, o per la progettazione di particolari iniziative, secondo quanto
previsto dall'art. 127, comma 4.
c) in attività di aggiornamento e formazione
in servizio oltre le 30 ore annue senza esonero dagli obblighi di servizio.
5. Le attività aggiuntive sono realizzate nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili.
ART. 126 - ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE A
LIVELLO DI ISTITUZIONE
(art.5 della sequenza contrattuale 2-5-1996)
1. Il personale educativo, riunito
collegialmente, definisce i principi ed i contenuti formativi del progetto
educativo, che è adottato dal rettore, direttore o direttrice o, per i
convitti annessi, dal dirigente scolastico. Il progetto educativo comprende
anche il piano delle attività aggiuntive di cui al precedente articolo. Gli
aspetti organizzativi e finanziari sono definiti dal consiglio di
amministrazione del convitto o dell'istituzione educativa, o, per i convitti
annessi agli istituti tecnici e professionali, dal consiglio di istituto,
nell'ambito del progetto di istituto.
2. Il progetto educativo deve essere coordinato
con le indicazioni che, per gli aspetti didattici, sono contenute nei POF
delle scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il collegio dei docenti
della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei rappresentanti
designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra aspetti didattici
ed aspetti educativi della progettazione complessiva.
3.In coerenza con i POF, i dirigenti delle
istituzioni educative, o, per i convitti annessi, il dirigente scolastico,
avvalendosi degli apporti dei coordinatori di cui al comma 4, predispone il
piano attuativo del progetto, quale documento che esplicita la pianificazione
annuale dell'insieme delle attività e le modalità per la loro realizzazione.
Il personale educativo, riunito collegialmente, delibera in merito al piano
attuativo tenendo conto delle iniziative da assumere per rendere coerente la
propria attività con le attività scolastiche, anche ai fini
dell'organizzazione di interventi congiunti atti a rispondere flessibilmente
ai differenziati bisogni formativi degli allievi.
4. Le riunioni collegiali del personale
educativo possono essere articolate in gruppi di lavoro per la definizione di
aspetti specifici del progetto educativo o delle iniziative da adottare. In
tale occasione vengono designati i coordinatori dei gruppi di lavoro e gli educatori
incaricati di partecipare alla riunione del collegio dei docenti di cui al
comma 2.
ART. 127 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON IL
DIRIGENTE SCOLASTICO
1. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del d.lgs.
n.165/2001 , in attesa che i connessi aspetti retributivi vengano
opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il
dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative ed amministrative, di educatori da lui individuati ai quali
possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili
a due unità di personale educativo retribuibili, in sede di contrattazione
d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive
previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all'art. 86,
comma 2, lettera e).
ART. 128 - OBBLIGHI DI LAVORO
(art.6 sequenza contrattuale del 2-5-1996)
I. Gli obblighi di lavoro del personale
educativo sono funzionali all'orario di servizio stabilito dal piano di
attività e sono finalizzati allo svolgimento dell'attività educativa e di
tutte le altre attività di programmazione, progettazione, ricerca,
valutazione e documentazione necessarie all'efficace realizzazione dei
processi formativi.
2. Per l'attività educativa, ivi compresa
l'assistenza notturna, è determinato un orario settimanale di 24 ore,
programmabile su base plurisettimanale, da svolgere in non meno di cinque
giorni alla settimana.
3. In aggiunta all'orario settimanale, di cui al
comma 2, è determinato un obbligo di ulteriori 6 ore settimanali. Esse sono
utilizzate, sulla base di una programmazione plurisettimanale, per le attività
di carattere collegiale funzionali all'attività educativa, di cui all'art.
124, comma 3, e, fino a 5 ore settimanali, per il completamente del servizio
di assistenza notturna, secondo quanto previsto dal progetto educativo di
istituto e dal relativo piano attuativo.
4. Il personale educativo è tenuto, inoltre, ad
assolvere a tutti gli impegni individuali attinenti alle attività funzionali
di cui all'art. 124, comma 2.
5. Il compenso per le attività aggiuntive è
determinato secondo quanto previsto dall'art. 29.
ART. 129 - NORMA FINALE
1. Per quanto non disciplinato specificamente
dal presente capo, si applicano le disposizioni recate da questo CCNL.
CAPO XII - CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
ART.130 - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI
CONCILIAZIONE
(art.1 dell'accordo successivo su arbitrato e
conciliazione 18-10-2001)
1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione
nelle controversie individuali di lavoro previsto dall'articolo 65, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi, oltre che
secondo le forme previste dall'articolo 66 del medesimo decreto legislativo e
dal contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione e
arbitrato del 23 gennaio 2001, come integrato dall'ipotesi di accordo quadro
siglata in data 19.03.2003 , sulla base di quanto previsto dai successivi
commi del presente articolo.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente
articolo, la parte ricorrente può, in materia di contenzioso afferente alla
mobilità interregionale, adire anche la procedura di cui all'art. 484 del
T.U. n. 297/94 .
3. Presso le articolazioni territoriali del MIUR
viene istituito un ufficio con compiti di segreteria per le parti che devono
svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un apposito albo per la
pubblicazione degli atti della procedura.
4. La richiesta del tentativo di conciliazione,
sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso l'ufficio del
contenzioso dell'amministrazione competente e presso l'ufficio territoriale di
cui al comma 2, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. Limitatamente alle controversie riguardanti le materia della
mobilità e delle assunzioni, sia a tempo determinato che a tempo
indeterminato, gli interessati possono presentare la richiesta di tentativo di
conciliazione ai sensi del presente articolo entro il termine perentorio di
quindici giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto che si ritiene lesivo
dei propri diritti, ferma restando la facoltà di utilizzare, decorso tale
termine, le altre forme previste dal comma 1.
5. La richiesta deve indicare:
- Le generalità del richiedente, la natura
del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto;
- il luogo dove devono essere inviate le
comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione;
- l'esposizione sommaria dei fatti e delle
ragioni poste a fondamento della richiesta;
- qualora il lavoratore non intenda
presentarsi personalmente, l'eventuale delega ad altro soggetto, anche
sindacale e conferibile anche in un secondo momento, al quale la parte
conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di
conciliazione.
6. Entro dieci giorni dal ricevimento della
richiesta l'amministrazione compie un primo esame sommario che può
concludersi con l'accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso
contrario, deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso
l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione.
Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuerà il proprio
rappresentante con potere di conciliare. La comparizione della parti per
l'esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell'ufficio
di segreteria di cui al comma 2, in una data compresa nei dieci giorni
successivi al deposito delle osservazioni dell'amministrazione. L'ufficio di
segreteria provvederà, all'atto della comparizione, all'identificazione dei
soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrata nel
verbale di cui ai commi 8 e 9.
7. Qualora la soluzione della controversia
prospettata riguardi le materie della mobilità e delle assunzioni,
l'amministrazione deve pubblicare all'albo dell'ufficio di segreteria di cui
al comma 2, contestualmente al ricevimento, la richiesta di conciliazione, in
modo da consentire agli eventuali terzi interessati di venire a conoscenza del
contenzioso in atto e di far pervenire all'amministrazione loro eventuali
osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della notizia. In questo
caso il termine per il deposito delle osservazione da parte
dell'amministrazione è fissato in dodici giorni dal ricevimento della
richiesta.
8. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi
nel termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle parti. Se il
tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto
dall'ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto
del giudice del lavoro competente ai sensi dell'articolo 411 del codice di
procedura civile. Il processo verbale relativo al tentativo obbligatorio di
conciliazione è depositato a cura di una delle parti o di una associazione
sindacale, presso Direzione provinciale del lavoro competente, che provvede a
sua volta a depositarlo presso la cancelleria del tribunale ai sensi
dell'articolo 411 del codice di procedura civile per la dichiarazione di
esecutività. Il verbale che dichiara non riuscita la conciliazione è
acquisito nel successivo giudizio ai sensi e per quanto previsto dall'articolo
66, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Nelle more
dell'acquisizione della dichiarazione di esecutività, il verbale di
conciliazione produrrà comunque immediata efficacia tra le parti per la
soluzione della controversia.
9. In caso di mancato accordo tra le parti,
l'ufficio di cui al comma 2 stilerà un verbale di mancata conciliazione che,
sottoscritto dalla parti, sarà depositato, a cura di una di esse o di
un'associazione sindacale, presso la competente Direzione provinciale del
lavoro.
10. Qualora l'amministrazione non depositi nei
termini le proprie osservazioni, l'ufficio di cui al comma 2 convocherà
comunque le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione. Qualora
l'amministrazione non si presenti all'udienza di trattazione, sarà comunque
stilato un processo verbale che prenderà atto del tentativo non riuscito di
conciliazione, che verrà depositato presso la competente Direzione
provinciale del lavoro con le procedure di cui al precedente comma 8.
11. Nei confronti del rappresentante della
pubblica amministrazione nello svolgimento del tentativo obbligatorio di
conciliazione trova applicazione, in materia di responsabilità
amministrativa, quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 66 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
ART.131 – ARBITRATO
(art.2 dell'accordo successivo su arbitrato e
conciliazione 18-10-2001)
1.Le parti, possono concordare di deferire la
decisione di una controversia di lavoro ad un arbitro unico, scelto di comune
accordo, appartenente ad una delle categorie di cui all'art. 5, comma 4, del
CCNQ sottoscritto il 23 gennaio 2001 .
ART.132 -MODALITÀ DI DESIGNAZIONE
DELL'ARBITRO
(art.3 dell'accordo successivo su arbitrato e
conciliazione 18-10-2001)
(Per il CCNQ del 23.01.01)
1.La richiesta di compromettere in arbitri la
controversia deve essere comunicata all' altra parte secondo le modalità
previste dall'art. 3 del CCNQ del 23/1/2001. Entro il termine di 10 giorni la
controparte deve a sua volta comunicare, con le stesse modalità previste
dall'art. 3 del medesimo CCNQ, se intende o meno accettare la proposta. Se la
proposta è accettata, entro i successivi 10 giorni le parti procederanno alla
scelta, in accordo tra loro, di un arbitro appartenente alle categorie
previste dall'art. 5, comma 4, del CCNQ predetto.
In caso di mancato accordo, entro lo stesso
termine, si procederà, alla presenza delle parti e presso la camera arbitrale
competente, all'estrazione a sorte dell'arbitro, scelto nell'ambito della
lista arbitrale regionale prevista dall'art. 5, comma 2, del CCNQ 23-1-2001.
Ciascuna delle parti può decidere di revocare
il consenso prima dell'estrazione a sorte degli arbitri, fatto salvo quanto
previsto, in tema di sanzioni disciplinari, dall'art.6, comma 2, del CCNQ
23-1-2001.
2.Ciascuna delle parti può rifiutare l'arbitro
sorteggiato qualora il medesimo abbia rapporti di parentela o affinità entro
il quarto grado con l'altra parte, o motivi non sindacabili di incompatibilità
personale.
Un secondo rifiuto della stessa parte comporta la
rinuncia all'arbitrato, ferma restando la possibilità di adire l'autorità
giudiziaria.
3. L'atto di accettazione dell'incarico da parte
dell'arbitro deve essere depositato, a cura delle parti, presso la camera
arbitrale stabile, costituita ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del CCNQ del
23/1/2001, entro cinque giorni dalla designazione comunque effettuata, sotto
pena di nullità del procedimento.
4. Le parti possono concordare che il
procedimento si svolga presso la camera arbitrale regionale oppure, dandone
immediata comunicazione alla medesima, presso l'istituzione cui appartiene
l'interessato.
5. Si applicano per l'arbitrato le procedure
previste dagli articoli 4 e 6 del CCNQ del 23 /1/2001.
ART. 133 - NORMA FINALE
(art.4 dell'accordo successivo su arbitrato e
conciliazione 18-10-2001)
1. Per tutto quanto non previsto dai presenti
articoli si rinvia al CCNL quadro sottoscritto in data 23/1/2001 ed alle
disposizioni del D.lgs. 165/2001.
CAPO XIII - TELELAVORO
ART.134 - DISCIPLINA SPERIMENTALE DEL
TELELAVORO
(art.1 dell'accordo successivo sul telelavoro
18-10-2001)
1.Il presente capo si applica, a domanda, al
personale amministrativo non con funzioni apicali, in servizio nelle
istituzioni scolastiche ed educative, nell'ambito e con le modalità stabilite
dal CCNQ sottoscritto il 23 marzo 2000, al fine di razionalizzare
l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso
l'impiego flessibile delle risorse umane. In particolare trova applicazione
per quanto concerne l'assegnazione ai progetti di telelavoro l'art. 4 e 6 del
CCNQ 23-3-2000 .
2. Le relazioni sindacali relative al presente
capo sono quelle previste dall'art.4 e 6.
3. Il telelavoro determina una modificazione del
luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio
di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la
prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente;
b) altre forme del lavoro a distanza, come il
lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di rete e altre forme
flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano la
effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede
dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
4. La postazione di lavoro deve essere messa a
disposizione, installata e collaudata a cura e a spese delle Istituzioni
scolastiche ed educative, sulle quali gravano i costi di manutenzione e di
gestione dei sistemi di supporto peri lavoratori. Nel caso di telelavoro a
domicilio, può essere installata una linea telefonica dedicata presso
l'abitazione con oneri di impianto e di esercizio a carico degli enti,
espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto
prevede l'entità dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese
sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici.
5. Le istituzioni scolastiche ed educative
presenteranno alle rispettive Direzioni generali regionali specifici progetti
di telelavoro, che potranno essere approvati purchè i relativi oneri trovino
copertura nelle risorse finanziarie iscritte nel bilancio delle istituzioni
scolastiche medesime.
ART.135 - ORARIO DI LAVORO
(art.2 dell'accordo successivo sul telelavoro
18-10-2001)
1.L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle
diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a
discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo
restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a
disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno,
concordati con le istituzioni scolastiche ed educative nell'ambito dell'orario
di servizio. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
orizzontale, il periodo è unico con durata di un'ora. Per effetto della
autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni
supplementari, straordinarie notturne o festive, né permessi brevi ed altri
istituti che comportano riduzioni di orario.
2. Ai fini della richiesta di temporaneo rientro
del lavoratore presso la sede di lavoro, di cui all'art. 6, comma 1, ultimo
periodo, dell'accordo quadro del 23/3/2000 , per "fermo prolungato per
cause strutturali" si intende una interruzione del circuito telematico
che non sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata
lavorativa.
ART.136 - FORMAZIONE
(art.3 dell'accordo successivo sul telelavoro
18-10-2001)
1.L' Amministrazione centrale definisce, in sede
di contrattazione integrativa regionale, le iniziative di formazione che
assumono carattere di specificità e di attualità nell'ambito di quelle
espressamente indicate dall'art. 5, commi 5 e 6, dell'accordo quadro del
23/3/2000 . Utilizza, a tal fine, le risorse destinate al progetto di
telelavoro.
2. Nel caso di rientro definitivo nella sede
ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, le
istituzioni attivano opportune iniziative di aggiornamento professionale dei
lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.
ART.137 - COPERTURA ASSICURATIVA
art.4 dell'accordo successivo sul telelavoro
18-10-2001)
1. Le istituzioni scolastiche ed educative,
nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del
telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti
rischi:
- danni alle attrezzature telematiche in
dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa
grave;
- danni a cose o persone, compresi i familiari
del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature.
2. La verifica delle condizioni di lavoro e
dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e
periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i
tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di
valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.lgs. 626/1994 , è
inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al
rappresentante per la sicurezza.
ART.138 - CRITERI OPERATIVI
(art.5 dell'accordo successivo sul telelavoro
18-10-2001)
1. La disciplina prevista dal presente capo mira
ad introdurre elementi di flessibilità nei rapporti di lavoro, con benefici
di carattere sociale e individuale, ed un possibile incremento della
produttività e miglioramento dei servizi.
Si dovrà verificare pertanto che, a fronte dei
costi a regime, l'introduzione del telelavoro comporti incrementi di
produttività e risparmi di spesa anche legati al ridimensionamento della sede
di lavoro, oltre che di benefici sociali e di positivi riflessi esterni, nonchè
di miglioramento di qualità della vita, specie nei grandi centri urbani.
Si dovrà prevedere, di conseguenza, una
attendibile, seppure tendenziale, quantificazione, da un lato di tutte le
spese e, dall'altro, dei risparmi di spesa e dei benefici in termini di
maggiore produttività e di positive ricadute nel sistema sociale, con una
ponderata valutazione e coerenza della compatibilità economico-finanziaria
complessiva.
ART. 139 – NORMA FINALE DI RINVIO
1. Per quanto non esplicitamente previsto nel
presente capo si rinvia alla disciplina di cui all'Accordo quadro sul
telelavoro del 23.03.2000.
CAPO XIV– DISPOSIZIONI FINALI
ART. 140 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
(Art. 45 del CCNL del 1999)
1.Le parti attiveranno il Fondo nazionale
pensione complementare per i lavoratori del comparto, sulla base dell'Accordo
14.03.2001, come previsto dal decreto legislativo n. 124/1993e della legge n.
335/1995 e successive modificazioni e integrazioni.
2.Destinatari del Fondo pensioni sono i
lavoratori che avranno liberamente aderito al Fondo stesso secondo quanto
prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Le parti procederanno ad una prima verifica
circa lo stato dei lavori entro sei mesi dalla firma del presente CCNL.
ART.141 - PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI
DI STATO
(Art. 50 del CCNL del 1999)
1. Il periodo trascorso dal personale della
scuola e delle istituzioni educative in posizione di comando, distacco,
esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con
retribuzione a carico del MIUR, è valido a tutti gli effetti come servizio di
istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico
previsto dal capo VIII.
2. Restano ferme le disposizioni in vigore che
prevedono la validità del periodo trascorso dal personale scolastico in altre
situazioni di stato che comportano assenza
dalla scuola.
ART. 142 – NORMATIVA VIGENTE E
DISAPPLICAZIONI
1) In applicazione dell'art.69, comma 1, del
d.lgs. n.165/2001 , tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego
vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili
con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti
norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece,
continuano a trovare applicazione nel comparto scuola:
a) artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n.
336 e successive modificazioni e integrazioni.
b) tutta la normativa, contrattuale e non
contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per
servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici
spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in
guerra;
c) tutta la materia relativa al collocamento a
riposo resta regolata dalle norme vigenti ai sensi dell'art. 69, comma 2,
del d.lgs. n. 165/2001;
d) tutta la normativa, contrattuale e non
contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni;
e) la normativa richiamata nel presente CCNL;
f) la seguente normativa:
1)Art. 3 del DPR n.395/88 (in
tema di diritto allo studio)
2)Art. 17 del DPR n.3/57 (limiti
al dovere verso il superiore)
3)Art. 21 del DPR n. 399/88, commi 1 e 2(su
mobilità per incompatibilità)
4)Art.7 DPR 395/88 (su
IIS nella 13° mensilità)
5)Art.53 L.312/80 e art. 3, commi 6 e 7 del
DPR n.399/88 (docenti di
religione)
6) Legge 11 febbraio 1980, n. 26 (artt.1-4)
e legge 25 giugno 1985 n.333 (aspettativa
per ricongiungimento con il coniuge che presta servizio all'estero)
7) Art. 69 del CCNL 4.08.95 (indennità
di funzioni superiori e di reggenza)
8) Art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento
servizi non di ruolo e insegnanti di religione)
9) Artt. 38, 40 e 67 del T.U. n.3/57, art.
20 legge 24.12.86, n.958 e art.7 legge 30.12.91, n.412 (servizio
militare)
10) Art.25, commi 16 e 17, del CCNL 4.08.95
(lavoratrici madri)
2. Le parti si danno atto che eventuali lacune
che si dovessero verificare nell'ambito della disciplina del rapporto di
lavoro per effetto della generale disapplicazione delle norme di cui al
precedente comma 1, saranno oggetto o di specifica interpretazione autentica o
di appositi contratti collettivi nazionali integrativi.
3. E' espressamente disapplicata la seguente
normativa:
- l'art. 475 del d.lgs. n.297/94 (assegnazioni
provvisorie di sede);
- l'art. 568 del d.lgs. n.297/94 (assegnazione
provvisoria);
- l'art. 478 del d.lgs. n.297/94 (sostituzione
dei docenti assenti);
- l'art. 455 del d.lgs. n.297/94
(utilizzazione del personale docente e DOA);
- l'art. 480 del d.lgs. n.297/94
(inquadramenti in profili professionali amm.vi);
4. Le parti convengono che la materia di cui al
presente articolo verrà ulteriormente esaminata nel corso di apposita
sequenza contrattuale da concludersi in tempo utile per il secondo biennio.
ART. 143 - VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ
FINANZIARIE COMPLESSIVE
(Art. 78 del CCNL del 1995)
1. In caso di accertamento da parte del
Ministero del Tesoro di maggiori oneri del contratto rispetto a quelli
previsti, le parti firmatarie possono richiedere il controllo e la
certificazione di tali oneri ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.L.vo n.
165/2001, al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego,
istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art.
10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
2. Qualora vengano certificati maggiori oneri
contrattuali rispetto a quelli previsti, le parti si incontrano allo scopo di
concordare la proroga dell'efficacia temporale del contratto, ovvero la
sospensione dell'esecuzione, totale o parziale, dello stesso.
TABELLE
TABELLA A – PROFILI DI AREA DEL PERSONALE
ATA (introdotta dal CCNL 4-8-1995
e modificata dal CCNL 26-5-1999)
1.L'unità dei servizi amministrativi è
costituita dalle professionalità articolate nei profili di AREA del personale
ATA individuati dalla presente tabella.
Le modalità di accesso restano disciplinate
dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali
che sono individuati dalla tabella B.
Area D:
Svolge attività lavorativa di rilevante
complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia
operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività
e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli
indirizzi impartiti, al
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
Organizza autonomamente l'attività del
personale ATA nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico.
Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del piano delle attività, incarichi
di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, quando
necessario.
Svolge con autonomia operativa e responsabilità
diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e
consegnatario dei beni mobili.
Può svolgere attività di studio e di
elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione
professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e
formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi
ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
Area C
Nei diversi profili svolge le seguenti attività
specifiche
amministrativo
- attività lavorativa complessa con autonomia
operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli
atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, pure
mediante l'utilizzazione di procedure informatiche. Sostituisce il DSGA. Può
svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei
confronti di personale neo assunto. Partecipa allo svolgimento di tutti i
compiti del profilo dell'area B. Coordina più addetti dell'area B.
tecnico
- attività lavorativa complessa con autonomia
operativa e responsabilità diretta, anche mediante l'utilizzazione di
procedure informatiche nello svolgimento dei servizi tecnici nell'area di
riferimento assegnata. In rapporto alle attività di laboratorio connesse alla
didattica, e' subconsegnatario con l'affidamento della custodia e gestione del
materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori e delle officine,
nonché dei reparti di lavorazione. Conduzione tecnica dei laboratori,
officine e reparti di lavorazione, garantendone l'efficienza e la funzionalità.
Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo dell'area B.
Coordina più addetti dell'area B.
Area B:
Nei diversi profili svolge le seguenti attività
specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta
amministrativo
- nelle istituzioni scolastiche ed educative
dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità diretta, alla
custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del
materiale e delle derrate in giacenza. Esegue attività lavorativa richiedente
specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure
anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità
di catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del
protocollo.
tecnico
- conduzione tecnica dei laboratori, officine e
reparti di lavorazione, garantendone l'efficienza e la funzionalità. Supporto
tecnico allo svolgimento delle attività didattiche . Guida degli autoveicoli
e loro manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni connessi con il
proprio lavoro.
cucina
- preparazione e confezionamento dei pasti,
conservazione delle vivande, anche attraverso strumentazioni particolari, di
cui cura l'ordinaria manutenzione.
infermeria
- organizzazione e funzionamento dell'infermeria
dell'istituzione scolastica e cura delle relative dotazioni mediche,
farmacologiche e strumentali. Pratiche delle terapie e delle misure di
prevenzione prescritte.
guardaroba
- conservazione, custodia e cura del corredo
degli alunni. Organizzazione e tenuta del guardaroba.
Area A s
Nei diversi profili svolge le seguenti attività
specifiche
servizi scolastici
- coordinamento dell'attività del personale
appartenente al profilo A, di cui comunque, in via ordinaria, svolge tutti i
compiti. Svolge attività qualificata di assistenza all'handicap e di
monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola, in particolare
dell'infanzia.
servizi agrari
- attività di supporto alle professionalità
specifiche delle aziende agrarie, compiendo nel settore agrario, forestale e
zootecnico operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite.
Area A
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e
con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro,
attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione
non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di
accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi
immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche
e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi
scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria
vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche,
di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione
con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap
nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e
nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura
dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art.
46.
Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso
ai profili professionali del personale ATA (introdotta
dal CCNL 4-8-1995 e modificata dal CCNL 26-5-1999)
Direttore dei servizi generali ed
amministrativi:
- diploma di laurea in giurisprudenza; in
scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli
equipollenti.
Coordinatore amministrativo:
a) diploma di ragioniere o perito commerciale
(anche con sezione commercio con l'estero); diploma di ragioniere, perito
commerciale e programmatore; rilasciati dagli istituti tecnici commerciali;
b) diploma di analista contabile, diploma di
operatore commerciale; rilasciati dagli istituti professionali per i servizi
commerciali;
c) diploma di maturità di tecnico della
gestione aziendale e diploma di maturità di tecnico dell'impresa turistica
rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali e turistici.
In caso di mancato possesso di uno dei predetti
titoli, è valida anche la laurea breve specifica.
Coordinatore tecnico:
- a) diploma di maturità di istituto
professionale a indirizzo specifico;
- b) diploma di istituto tecnico corrispondente;
In caso di mancato possesso di uno dei predetti
titoli, è valida anche la laurea breve specifica..
Assistente amministrativo:
- a) diploma di qualifica professionale ad
indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla
contabilita' di aziende; operatore della gestione aziendale; operatore
dell'impresa turistica);
- b) diploma di scuola media integrato da
attestato di qualifica specifica per i servizi del campo
amministrativo-contabile, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.
In caso di mancato possesso di uno dei predetti
titoli, e' valido un diploma di maturita' che consenta l'accesso agli studi
universitari.
Assistente tecnico:
- a) diploma di qualifica di istituto
professionale a indirizzo specifico;
- b) diploma di maestro d'arte a indirizzo
specifico;
- c) diploma di scuola media integrato da
attestato di qualifica specifica, rilasciato al termine di corsi regionali ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.
In caso di mancato possesso di uno dei predetti
titoli, e' valido qualsiasi diploma di maturita', corrispondente alle
specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari.
Cuoco:
- a) diploma di qualifica specifica rilasciato
da un istituto professionale alberghiero;
- b) diploma di scuola media integrato da
attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.
Infermiere:
- diploma di infermiere professionale.
Guardarobiere:
- a) diploma di qualifica specifica;
- b) diploma di scuola media integrato da
attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978.
Addetto alle aziende agrarie:
- a) diploma di scuola media unitamente ad
attestato di qualifica specifica.
- b) diploma di qualifica professionale
specifica.
Collaboratore scolastico dei servizi
- a) diploma di scuola media
- b) corso certificato di formazione
sull'assistenza all'handicap e sull'igiene dei minori
Collaboratore scolastico:
- diploma di scuola media.
E' fatta salva la validità dei titoli di studio
in possesso, al momento di entrata in vigore del presente CCNL, per coloro che
sono già inseriti in graduatoria.
Tabella C - Corrispondenza tra aree e profili
professionali del personale ATA (introdotta
dal CCNL 26-5-1999)
Nuove
Aree |
Profili professionali
previsti dal
CCNL 4-8-1995 |
|
|
D |
Direttore dei servizi
generali ed amministrativi |
|
|
C |
Coordinatore
amministrativo |
C |
Coordinatore tecnico |
|
|
B |
Assistente amministrativo |
B |
Assistente tecnico |
B |
Cuoco |
B |
Infermiere |
B |
Guardarobiere |
|
|
|
|
A s |
Collaboratore scolastico
dei servizi |
A s |
Addetto alle aziende
agrarie |
|
|
A |
Collaboratore scolastico |
TABELLA C1 – Equivalenza vecchio-nuovo
ordinamento personale ATA
Vecchia Area
|
Vecchia qualifica
|
Nuova qualifica
|
Nuova Area
|
D
|
Direttore dei servizi generali e
amministrativi
|
Direttore dei servizi generali e
amministrativi
|
D
|
|
|
|
|
C
|
Coordinatore amministrativo o tecnico
|
Coordinatore amministrativo o tecnico
|
C
|
|
|
|
|
B
|
Assistente amministrativo o tecnico
|
Assistente amministrativo o tecnico
|
B
|
B
|
Cuoco
|
Cuoco
|
B
|
B
|
Infermiere
|
Infermiere
|
B
|
|
|
Guardarobiere
|
B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Collaboratore scolastico dei servizi
|
A s
|
|
|
Addetto alle aziende agrarie
|
A s
|
A
|
Guardarobiere
|
|
|
A
|
Addetto alle aziende agrarie
|
Collaboratore scolastico
|
A
|
A
|
Collaboratore scolastico
|
|
|
Tabella D
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI,
PROFESSIONALI E DI SERVIZIO PER LE PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL'ESTERO
A) Titoli culturali (fino ad un massimo di
punti 35)
Non è valutabile il titolo d'accesso alla
cattedra o posto attualmente ricoperto, né quello di grado inferiore.
1. per ogni diploma universitario di durata
almeno quadriennale conseguito in Italia o all'estero punti 5
2. per ogni diploma di Accademia di belle arti,
Conservatorio di musica, I.S.E.F. e vigilanza scolastica punti 4
3. per ogni diploma universitario di durata
biennale o triennale conseguito in Italia o all'estero punti 2
4. per ogni diploma di istruzione secondaria di
secondo grado conseguito in Italia o all'estero punti 5
5. per ogni diploma finale di lingua straniera,
diversa da quella delle aree linguistiche francese, inglese, tedesca e
spagnola, rilasciato da istituti di istruzione universitaria italiani o
stranieri, a seguito di corsi di durata almeno biennale punti 2
6. per ogni libera docenza punti 5
7. per ogni dottorato di ricerca punti 5
8. per ogni attestato finale di corso di
perfezionamento post-lauream conseguito presso università italiane o
straniere, se di durata semestrale punti 1, se di durata annuale punti 2
9. per ogni titolo finale di corsi di
specializzazione post-lauream rilasciato da una università italiana o
straniera di durata pluriennale punti 5
B) Titoli professionali (fino ad un massimo
di 25 punti)
1. per ogni abilitazione o idoneità o
inclusione in graduatorie dei vincitori o di merito relative a concorsi, per
esami per classi diverse da quella della disciplina d'insegnamento punti 3
2. per ogni inclusione in graduatoria di merito
di pubblico concorso per la funzione direttiva, diverso dal ruolo di
appartenenza punti 3
3. per ogni inclusione in graduatoria di merito
del personale Amministrativo,Tecnico e Ausiliario dello stesso livello o di
livello superiore al ruolo di appartenenza punti 3
4. per ogni titolo di specializzazione per
alunni portatori di handicap di durata biennale conseguiti ai sensi
dell'art.325 del D.lgs.16-4-1994, n. 297 punti 2
5. per la realizzazione di progetti finalizzati
al superamento della dispersione scolastica, all'educazione alla
multiculturalità deliberati dai competenti organi collegiali o autorizzati
con DM del MAE, per ogni progetto punti 1 fino ad un massimo di punti 2
6. per l'attività di direzione o di
coordinamento nei corsi di aggiornamento/formazione, tenutisi in Italia o
all'estero, previsti dal piano nazionale di aggiornamento o dal piano annuale
del MAE e/o deliberati dai collegi docenti, per ogni corso punti 2 fino ad un
massimo di punti 4
7. per l'attività di docenza nei corsi di
aggiornamento/formazione, tenutisi in Italia o all'Estero previsti dal piano
nazionale di aggiornamento o dal piano annuale del MAE e|o deliberati dai
collegi docenti, per ogni corso attinente all'area disciplinare o alla
funzione di appartenenza punti 2, per ogni corso non attinente all'area
disciplinare o alla funzione di appartenenza punti 1 fino ad un massimo di
punti 4
8. per il personale ATA per la partecipazione a
corsi di aggiornamento e/o per la realizzazione di progetti di automazione o
ammodernamento dei servizi, promossi dall'amministrazione o approvati dagli
organi competenti, per ogni corso punti 1 fino ad un massimo di punti 2
9. per l'inclusione in altra graduatoria di
precedenti procedure di selezione all'estero indetta ai sensi dell'art. 1
della legge n. 604/1982 (si valuta una sola altra inclusione) punti 1
10. per la scuola elementare, per la frequenza
del corso di aggiornamento – formazione linguistica e glottodidattica
compreso nel piano attuato dal Ministero, con la collaborazione dei
Provveditori agli Studi, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di
ricerca punti 1
C. Titoli di servizio (fino ad un massimo di
20 punti)
1. per ogni anno di servizio prestato nella
qualifica, nella classe di concorso o nel posto di insegnamento (per la scuola
dell'infanzia ed elementare) di attuale appartenenza con contratto a tempo
indeterminato punti 2
DICHIARAZIONE A VERBALE
RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL
CONTRATTO 2002 – 2005
DA PARTE DELLA CGIL SCUOLA
La Cgil Scuola sigla l'ipotesi di accordo
contrattuale del Comparto scuola per gli anni 2002 – 2005 e per il biennio
economico 2002 – 2003.
Come già dichiarato verbalmente al momento
della firma, la Cgil Scuola si riserva, a seguito degli esiti della
consultazione referendaria prevista dallo Statuto e che verrà effettuata
secondo le modalità decise dagli organi dirigenti nazionali, la firma
definitiva in tempo utile per la conclusione delle procedure di verifica
dell'ipotesi di accordo contrattuale effettuate, in base alla normativa
vigente, dalla Corte dei Conti.
CGIL-Scuola
Enrico Panini
DICHIARAZIONE A VERBALE RELATIVA ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO 2002 – 2005 DA PARTE DELLA CGIL
SCUOLA, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA E
SNALS-CONFSAL
CGIL-Scuola, CISL-Scuola, UIL-Scuola e
Snals-Confsal nel corso della trattativa hanno ripetutamente richiesto e
formulato proposte per individuare soluzioni volte a tutelare il personale
docente ed ATA dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute,
fortemente penalizzato dall'intervento dell'art. 35 della legge 289/2002.
Le OO.SS. firmatarie del presente contratto,
esprimono il più forte dissenso per il mancato accoglimento delle proposte
formulate e peraltro già convenute nell'intesa con il MIUR il 15 aprile 2003.
CGIL-Scuola, CISL-Scuola, Uil-Scuola e
Snals-Confsal dichiarano che sono necessarie soluzioni per superare la
discriminazione ora esistente nei confronti del personale docente e Ata
dichiarato inidoneo.
Rivendicano che in sede di contrattazione
decentrata nazionale vengano garantiti gli stessi diritti a tutto il personale
dichiarato inidoneo.
CGIL-Scuola CISL-Scuola UIL-Scuola Snals-Confsal
Enrico Panini Daniela Colturani Massimo Di Menna
Fedele Ricciato
DICHIARAZIONE A VERBALE RELATIVA ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO 2002 – 2005 DA PARTE DELLA CGIL
SCUOLA, CISL-SCUOLA E
SNALS-CONFSAL
CGIL-Scuola, CISL-Scuola e SNALS-CONFSAL
esprimono formalmente il proprio totale dissenso rispetto al mancato
recepimento nell'articolo 77 del presente contratto, di quanto espressamente
previsto dall'articolo 161, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente
alla base pensionabile, ove si attribuisce al personale scolastico cessato dal
servizio, ai fini della determinazione della base pensionabile, nonché del
trattamento di previdenza, la maggiorazione delle quote mensili maturate
rispetto alla posizione stipendiale successiva o del successivo aumento
periodico.
CGIL-Scuola, CISL-Scuola e SNALS-CONFSAL si
riservano espressamente di esperire ogni azione, anche in sede
giurisdizionale, volta a tutelare i diritti dei propri iscritti, in ordine
alla presente dichiarazione.
Pertanto la sottoscrizione non costituisce
acquiescenza nei confronti del disposto dell'articolato così come attualmente
formulato.
CGIL-Scuola CISL-Scuola Snals-Confsal
Enrico Panini Daniela Colturani Fedele Ricciato
DICHIARAZIONE A VERBALE RELATIVA ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO 2002 – 2005 DA PARTE DELLA CGIL
SCUOLA, CISL-SCUOLA E
SNALS-CONFSAL
CGIL-Scuola, CISL-Scuola e SNALS-CONFSAL
esprimono formalmente il proprio totale dissenso in merito all'articolo 76,
comma 3, rispetto all'indicazione della data del 01.01.2003, in quanto detta
data non tiene conto della specificità della normativa che regola la
decorrenza del normale trattamento di quiescenza del personale della scuola,
in considerazione del quale era stata avanzata la proposta di indicare la data
del 01.09.2002. Il mancato accoglimento della proposta, infatti, pone in
essere una evidente ed illegittima disparità di trattamento rispetto ai
dipendenti degli altri comparti del pubblico impiego, in quanto, di fatto, i
reali benefici per i lavoratori scolastici esplicheranno i loro effetti solo a
far tempo dal 01.09.2003.
CGIL-Scuola, CISL-Scuola e SNALS-CONFSAL si
riservano espressamente di esperire ogni azione, anche in sede
giurisdizionale, volta a tutelare i diritti dei propri iscritti, in ordine
alla presente dichiarazione.
Pertanto la sottoscrizione non costituisce
acquiescenza nei confronti del disposto dell'articolato così come attualmente
formulato.
CGIL-Scuola CISL-Scuola Snals-Conf.sal
Enrico Panini Daniela Colturani Fedele Ricciato
DICHIARAZIONE A VERBALE RELATIVA ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO 2002 – 2005 DA PARTE DELLA CGIL
SCUOLA, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA E
SNALS-CONFSAL
Durante tutta la trattativa per il rinnovo del
Contratto del comparto scuola le organizzazioni sindacali Cgil-Scuola,
Cisl-Scuola, Uil-Scuola e Snals-Confsal hanno denunciato il consistente
prelievo alle risorse effettivamente disponibili per la contrattazione a causa
delle ritenute operate alla fonte, senza che ciò si traducesse in un
effettivo beneficio per i lavoratori.
Il merito del dissenso, più volte espresso, è
riferito alle ritenute operate sul salario accessorio e a quelle sulle somme
utilizzate per l'incremento della RPD e del CIA per il 2002 e 2003 che,
gravate degli oneri per la liquidazione, non risultano effettivamente
disponibili a tal fine.
Preso atto che siamo di fronte ad una questione
di portata generale, perché attiene alle politiche della fiscalità generale,
le Organizzazioni sindacali firmatarie dichiarano fin d'ora che porranno in
essere tutte le iniziative necessarie affinché al prelievo fiscale sulle
somme predette corrisponda una effettiva,
completa e coerente utilizzazione
rispetto alla sua finalizzazione.
CGIL-Scuola CISL-Scuola UIL-Scuola SNALS-CONFSAL
Enrico Panini Daniela Colturani Massimo Di Menna
Fedele Ricciato
DICHIARAZIONE A VERBALE RELATIVA ALLA
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO 2002 – 2005 DA PARTE DELLA CGIL
SCUOLA, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA E
SNALS-CONFSAL
I Sindacati CGIL-Scuola, CISL-Scuola, UIL-Scuola
e Snals-Confsal, in merito al rinvio alla contrattazione decentrata regionale,
previsto all'art.86, lettera g), per quanto riguarda la rivalutazione
dell'indennità di bilinguismo, considerato che tale rivalutazione è già
stata realizzata per i restanti comparti dell'impiego pubblico nella Regione
Valle d'Aosta, confermano il loro impegno ad aprire da subito la relativa
contrattazione regionale, mediante le strutture sindacali territoriali, allo
scopo di realizzare l'omogeneità di trattamento anche per il personale della
scuola.
CGIL-Scuola CISL-Scuola UIL-Scuola SNALS-CONFSAL
Enrico Panini Daniela Colturani Massimo Di Menna
Fedele Ricciato
ALLEGATO N. 1
SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE
NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
Art. 1
(Definizione)
1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o
comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante
offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che
sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi
confronti;
Art. 2
(Principi)
1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:
a) è inammissibile ogni atto o comportamento
che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
b) è sancito il diritto delle lavoratrici e
dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella
propria libertà personale;
c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei
lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul
luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
d) è istituita la figura della
Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla
risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi
Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende a
sostenere ogni componente del personale che si avvalga dell'intervento della
Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali,
fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire,
mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe
garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e) viene garantito l'impegno
dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti
firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice, il
ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e
professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per
il ruolo di Consigliera/Consigliere gli Enti in possesso dei requisiti
necessari, oppure individuare al proprio interno persone idonee a ricoprire
l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
f) è assicurata, nel corso degli
accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e dei
lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari
ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto legislativo
n. 165 del 2001 venga inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed
i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi
di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto
denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque
valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e
contrattuali attualmente vigenti;
h) l'amministrazione si impegna a dare ampia
informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente
Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in
caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata
al pieno rispetto della dignità della persona.
Art. 3
(Procedure da adottare in caso di molestie
sessuali)
1. Qualora si verifichi un atto o un
comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la
dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere
designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare
soluzione al caso.
2. L'intervento della Consigliera/del
Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla
delicatezza dell'argomento affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve
possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà adeguatamente
formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla
dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla
soluzione del caso.
Art. 4
(Procedura informale intervento della
consigliera/del consigliere)
1. La Consigliera/il Consigliere, ove la
dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno,
interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per
ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che
il suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e
interferisce con lo svolgimento del lavoro.
2. L'intervento della Consigliera/del
Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
Art. 5
(Denuncia formale)
1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle
molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della
Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il
comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con
l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o
responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli
atti all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in
ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà
avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di
molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza,
la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla direzione generale.
3. Nel corso degli accertamenti è assicurata
l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4.Nel rispetto dei principi che informano la
legge n. 125/1991, qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento
disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno,
d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure
organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei
comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in
cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che
informano la legge n. 125/91 e nel caso in cui l'Amministrazione nel corso del
procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il
denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro
o di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la
legge n. 125/91, qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento
disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno
o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea,
in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di
ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità
ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con
l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad
entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.
Art. 6
(Attività di sensibilizzazione)
1. Nei programmi di formazione del personale e
dei dirigenti le aziende dovranno includere informazioni circa gli
orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed
alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
2. L'amministrazione dovrà, peraltro,
predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della libertà
e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di
comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione
dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che
dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta
alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
3. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere,
d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta
contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
4. Verrà inoltre predisposto del materiale
informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da
adottare in caso di molestie sessuali.
5. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere
un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di
condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale
scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a
trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente del
Comitato Nazionale di Parità un'apposita relazione sullo stato di attuazione
del presente Codice.
6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del
Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice si impegnano ad
incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esisti ottenuti con
l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere
alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
ALLEGATO 2
Codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni
Art. 1
(Disposizioni di carattere generale)
1.I princìpi e i contenuti del presente codice
costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza,
lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della
prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare,
quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i
componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad
osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma
dell'art. 54, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al
coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare.
Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità
dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano
applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di
regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o
regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le previsioni
degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici
adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2
(Principi)
1. Il dipendente conforma la sua condotta al
dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed
onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità
dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente
assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse
pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura
dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di
indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività
inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto
di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto
adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e
comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica
amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il
dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento
delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed
efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse
ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i
beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le
informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve
essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i
cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la
massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce
l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in
cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie
per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei
dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a
carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni
possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando,
comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro
consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il
dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti
territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle
funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e
funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Art. 3
(Regali e altre utilità)
1. Il dipendente non chiede, per sé o per
altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità
salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque
possano trarre benefìci da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per
altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi
parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità
ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi,
salvo quelli d'uso di modico valore.
Art. 4
(Partecipazione ad associazioni e altre
organizzazioni)
1. Nel rispetto della disciplina vigente del
diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la
propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non
riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività
dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri
dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo
promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5
Trasparenza negli interessi finanziari.
1. Il dipendente informa per iscritto il
dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo
retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
a)
se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora
rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione;
b)
se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano
interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle
pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue
funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri
interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la
funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o
affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche,
professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio
che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività
inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in
materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni
sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
Art. 6
(Obbligo di astensione)
1. Il dipendente si astiene dal partecipare
all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi
propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di
individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od
organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di
enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti
di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene
in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Art. 7
(Attività collaterali)
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi
dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali
è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di
collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto
nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività
inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri
superiori il conferimento di incarichi remunerati.
Art. 8
(Imparzialità)
1. Il dipendente, nell'adempimento della
prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che
vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non
rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o
rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette
modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza,
respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata
dai suoi superiori.
Art. 9
(Comportamento nella vita sociale)
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che
ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei
rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle
loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria
iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine
dell'amministrazione.
Art. 10
(Comportamento in servizio)
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non
ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione
di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni
contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle
strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati
materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi
d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze
personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto
dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio
e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso
personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti
all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di
ufficio.
Art. 11
(Rapporti con il pubblico)
1. Il dipendente in diretto rapporto con il
pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le
spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di
altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta
l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando
genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a
disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde
sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni
e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il
dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento
dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente
dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa
promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio,
se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua
indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in
tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e
comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività
lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si
preoccupa del rispetto degli standard
di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte
dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di
consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro
informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di
qualità.
Art. 12
(Contratti)
1. Nella stipulazione di contratti per conto
dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera
di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di
intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o
l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto
dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento
o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo
privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con
imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel
biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed
alle attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a
titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente,
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per
conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3
si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in
materia di affari generali e personale.
Guida scolastica
Scuola
Elettrica
2003