Dipartimento per lo Sviluppo
dell'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Roma, 22 luglio 2003
VISTO il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine
e grado;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'articolo 21,
recante principi e criteri direttivi per la definizione dell'autonomia didattica
ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
contenente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche e in particolare l'articolo 11, riguardante la
realizzazione di iniziative finalizzate all'innovazione;
VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, avente ad oggetto i
curricoli dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 8
del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, contenente norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
VISTA la legge 28
marzo 2003, n. 53, contenente delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e formazione professionale;
VISTO in particolare l'articolo 7, comma 4 della predetta legge n.
53/2003 che prevede, per l'anno scolastico 2003/2004, la possibilità di
iscrizione al primo anno della scuola primaria dei bambini e delle bambine che
compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004;
VISTA la circolare ministeriale 11 aprile 2003, n. 37, con la quale è
stata data attuazione alla predetta disposizione, consentendo l'iscrizione
anticipata alla prima classe della scuola primaria;
CONSIDERATO che agli allievi che si sono avvalsi di tale facoltà occorre
garantire un percorso formativo coerente con le loro specifiche esigenze di
sviluppo;
CONSIDERATO che la legge n. 53/2003 prevede che la scuola primaria e la
scuola secondaria di primo grado costituiscono un unico ciclo di istruzione;
CONSIDERATO che l'unicità del citato ciclo di istruzione non può non
comportare la ridefinizione degli obiettivi specifici di apprendimento per
l'elaborazione di piani di studio personalizzati, da sviluppare nell'arco
dell'intero ciclo medesimo;
CONSIDERATO che nell'anno scolastico 2002/2003 è stato realizzato un
progetto di sperimentazione nazionale che ha consentito, ad allievi iscritti al
primo anno della scuola primaria, la possibilità di avvalersi di piani di
studio coerenti con nuovi percorsi formativi;
TENUTO CONTO degli esiti della predetta sperimentazione desunti dalle
rilevazioni effettuate sia a livello centrale che a livello locale;
CONSIDERATO che occorre garantire ai predetti alunni la prosecuzione dei
percorsi educativi già attivati;
CONSIDERATO altresì che l'adozione dei nuovi contenuti culturali ed
educativi di cui alle Indicazioni nazionali per i piani di studio
personalizzati, quale avvio della riforma nei primi due anni della scuola
primaria può costituire, attraverso la pratica didattica e il diretto
coinvolgimento della comunità scolastica e delle famiglie, un valido strumento
per una approfondita riflessione atta a arricchire e valorizzare l'azione
innovatrice della legge di riforma;
RITENUTO di dover promuovere, in attesa dell'emanazione dei decreti
legislativi di attuazione della legge n. 53/2003, un processo di graduale
innovazione che consenta il passaggio dall'attuale al nuovo ordinamento
attraverso il contributo specifico delle pratiche didattiche che le istituzioni
scolastiche sono chiamate a svolgere; e ciò anche al fine di assicurare la
regolare progressione del percorso formativo agli allievi che nell'anno
scolastico 2002/2003 hanno frequentato la prima classe della scuola primaria e a
quelli che si sono iscritti al primo anno a decorrere dall'anno scolastico
2003/2004;
CONSIDERATA la opportunità di garantire, nei primi due anni della scuola
primaria, l'alfabetizzazione informatica e l'alfabetizzazione nella lingua
inglese, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f) della citata legge
n. 53/2003;
SENTITO il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, che ha espresso
il proprio parere nella seduta del 15 luglio 2003;
Articolo 1 - (Iniziative finalizzate all'innovazione)
A decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 è promosso, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 275/1999, un progetto nazionale rivolto alle classi prima e seconda della scuola primaria, finalizzato ad avviare talune innovazioni coerenti con le linee di riforma configurate dalla predetta legge n. 53/2003, limitatamente ai contenuti delineati nelle Indicazioni Nazionali per i Piani di studio personalizzati per la scuola primaria, che costituiscono, in allegato, parte integrante del presente decreto.
Le predette Indicazioni Nazionali recano i nuclei essenziali dei piani di studio, degli obiettivi generali del processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento, per le discipline di studio e per le educazioni alla convivenza civile.
I piani di studio predetti vengono attivati dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, da esercitare tenendo conto delle attese delle famiglie nel contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali, fermi restando gli attuali assetti strutturali, gli orari di funzionamento e le risorse professionali in dotazione, rimettendo all'autonomia delle istituzioni scolastiche l'attivazione di nuovi modelli relativi all'organizzazione della didattica.
Articolo 2 - (Alfabetizzazione
informatica ed alfabetizzazione nella lingua inglese - Iniziative di formazione
in servizio)
A decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 si procederà, nei primi due anni della scuola primaria, all'introduzione generalizzata dell'alfabetizzazione informatica e dell'alfabetizzazione nella lingua inglese, secondo quanto delineato dalle Indicazioni Nazionali. Sono assicurate le risorse necessarie per sostenere la generalizzazione dell'insegnamento della lingua inglese.
Le prime classi, nelle quali nell'anno scolastico 2002/2003 è stato impartito l'insegnamento di una lingua straniera diversa dall'inglese, proseguiranno, nel prossimo anno scolastico, nello studio della stessa lingua. Del pari sarà praticato l'insegnamento di una lingua straniera diversa dall'inglese nelle prime classi nelle quali tale insegnamento sia stato previsto nell'organico di diritto.
Nell'attuale fase di progressivo consolidamento dei processi di autonomia e di riforma del sistema scolastico, vengono assicurate al personale scolastico, all'interno del quadro delle iniziative generali di formazione, specifiche azioni di formazione in servizio, finalizzate al sostegno dei processi innovativi.
IL MINISTRO
F.to Moratti
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