Roma, 30 gennaio 2003
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale spagnola funzionanti presso istituti statali e paritari
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, con il quale è stato adottato
il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica
Istruzione;
Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59,
emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, ed in
particolare l'art. 8;
Visto il D.M. 26-6-2000, n. 234 recante norme sui curricoli delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
Visti i decreti ministeriali con i quali è stato autorizzato il
funzionamento dei quinquenni sperimentali ad opzione internazionale;
Visto il Protocollo Culturale tra l'Italia e la Spagna del 30 ottobre
1997;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la
riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
Visto il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il
regolamento sulla disciplina degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della
legge sopra citata;
Visto il D.M. n.20 del 28-2-2002, con il quale è stato emanato il
regolamento concernente le modalità di svolgimento della prima e della seconda
prova scritta degli esami di Stato per l'a.s. 2001-2002 e tenuto conto che è in
corso di emanazione per l'anno scolastico 2002-2003 il DM sulla medesima
materia, confermativo del citato precedente DM n. 20;
Visto il D.M. n.429 del 20 novembre 2000, con il quale è stato emanato
il regolamento concernente le caratteristiche formali generali della terza prova
scritta degli esami di Stato e le istruzioni per lo svolgimento della prova
medesima;
Visto il D.M. n. 358 del 18 settembre 1998, con il quale è stato emanato
il regolamento concernente la costituzione delle aree disciplinari finalizzate
alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio negli esami
di Stato;
Visto il D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000, concernente l'individuazione
delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
Vista la nota del 02-03-1999 dell'Ambasciata di Spagna concernente i
contenuti della quarta prova;
Vista la legge 28-12-2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'art. 22, comma 7,
introduce modifiche all'art.4 della citata legge n.425/1997;
Visto il D.M. 13 gennaio 2003, n.2, relativo all'individuazione delle
materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore;
Visto il D.M. 13 gennaio 2003, n.3, concernente le certificazioni ed i
relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il D.M. 14 gennaio 2003, n.4, con il quale è stato determinato il
numero dei componenti le commissioni d'esame;
Visto il D.M. 30 gennaio 2003, n.11, concernente le norme per lo
svolgimento nell'a.s. 2002-2003 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali;
Validità e corrispondenza del diploma
Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di
Stato conclusivo del corso di studio delle sezioni ad opzione internazionale
spagnola ad indirizzo linguistico, scientifico e classico, consente l'accesso
agli istituti di insegnamento superiore spagnoli alle stesse condizioni degli
studenti spagnoli, senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad
un esame di idoneità linguistica.
Commissioni giudicatrici
Nelle commissioni, che valuteranno gli alunni della sezione ad opzione internazionale di cui all'art.1, è assicurata la presenza dei commissari di spagnolo per la lingua spagnola e di quello della materia veicolata nella lingua spagnola. E' autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata di Spagna, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.
Ammissione agli esami
I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di
Stato presso le sezioni ad opzione internazionale spagnola, attesa la peculiarità
del corso di studi delle sezioni medesime.
Prove di esame
L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio.
La prima prova scritta è disciplinata dal D.M. n. 20 del 28-2-2002 e dal D.M. sulla medesima materia, in corso di emanazione per l'anno scolastico 2002-2003, confermativo del citato precedente D.M. n. 20 (durata 6 ore).
La seconda prova scritta, disciplinata dal
medesimo D.M. n.20 del 28-2-2002 e dal D.M. sulla medesima materia, in corso
di emanazione per l'anno scolastico 2002-2003, confermativo del citato
precedente D.M. n.20:
- per l'indirizzo linguistico (durata 6 ore) si svolge in una lingua
straniera diversa dallo spagnolo, a scelta del candidato;
- per l'indirizzo classico (durata 6 ore) consiste nella versione dal
latino;
- per l'indirizzo scientifico (durata 6 ore) verte su problemi di
matematica;
La terza prova scritta è disciplinata dal D.M. n.429 del 20 novembre 2000 citato nelle premesse.
La quarta prova scritta, in lingua spagnola,
effettuata il giorno successivo allo svolgimento della terza prova, si
articola in due parti riguardanti, rispettivamente, la Letteratura spagnola
e la Storia, veicolata in spagnolo.
Letteratura spagnola (durata 2 ore):
Il candidato sceglie uno tra i due modelli proposti riguardanti:
Il colloquio è condotto secondo quanto prescritto dal citato D.P.R. n.323/98. Esso, inoltre, prevede domande in spagnolo, formulate dalla Commissione, sui contenuti del programma della materia veicolata in tale lingua nell'ultimo anno.
La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da assegnare al complesso delle due prove.
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio
alle disposizioni vigenti per gli esami di Stato relativi ai corsi sperimentali
di cui al decreto ministeriale del 30 gennaio 2003, n. 11.
IL MINISTRO
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