Decreto Ministeriale 10
giugno 2004
Numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS) - a.a. 2004/2005
VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, in
particolare l’art.4, e successive modifiche; VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.300; VISTA legge 19 novembre 1990, n. 341
e
successive modifiche; VISTA legge 2 agosto 1999, n. 264, recante
norme in materia di accessi ai corsi universitari; VISTO il D.
M. 3 novembre 1999, n. 509
“Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
Atenei”; VISTO il D.M. 18 maggio 2004, con il quale sono
stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione alle
Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario di cui
all’art.1,comma 1, lettera b) della citata legge n. 264/99; VISTO il D.M. 7 novembre 2003 “Decreto
interpretativo del D.M. 24 marzo 2003 con il quale sono stati definiti le
modalità ed i contenuti delle prove di ammissione alle Scuole di
specializzazione per l’insegnamento secondario per l’anno accademico
2003/2004”; PRESO ATTO della offerta formativa potenziale
deliberata dalle singole Università con espresso riferimento ai parametri
richiamati dall’art.3, comma 2, lettere a) b) e c) della legge n.264/99; RITENUTO di dover determinare per
l’a.a.2004/2005 il numero dei posti a livello nazionale per l’ammissione
alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario di cui all’art
.4 della predetta legge n.168/89; VISTI i fabbisogni di personale docente nelle
scuole di ogni ordine e grado individuati e comunicati dal Dipartimento per i
servizi nel territorio; DECRETA Art.1 Limitatamente
all’a.a. 2004/2005, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per
l’ammissione alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento
secondario di cui alle premesse è determinato, sulla base del contingente
fissato dalle singole sedi universitarie, in n.11.686 e ripartito
fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante
del presente decreto. Art.2 Ciascuna Università
dispone l’ammissione alle Scuole di cui all’art.1, in base alla graduatoria
di merito nei limiti dei posti di cui alla Tabella allegata al presente decreto. Il presente decreto è pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 10 giugno 2004
IL
MINISTRO
f.to Moratti
Allegato A (.pdf) -
Posti disponibili
Allegato B (.pdf) - Indirizzi a.a. 2003/2004
Allegato C - Integrazioni e modifiche Indirizzi a.a. 2004/2005
Indice di tutte le pagine del sito