DECRETO LEGISLATIVO 17 OTTOBRE 2005
DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI IN MATERIA DI FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI AI FINI DELL'ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N.53.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" e, in particolare, l'articolo 5;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n.59 recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53";
VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 concernente "Istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53"
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62;
VISTO l'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270,pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n.266 del 12 novembre 2004;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2005;
CONSIDERATO che nella Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 è stato registrato, nella seduta del 28 luglio 2005, oltre al parere negativo sullo schema di decreto, la mancata intesa sull'articolo 2, comma 5, relativo alla possibilità per le Regioni di utilizzare, per l'accesso all'insegnamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, il canale formativo previsto dallo schema stesso;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 agosto 2005, con la quale si è provveduto a stralciare dal testo dello schema la norma sulla quale non si è realizzata l'intesa, rinviando ad un successivo decreto legislativo correttivo le modalità della predetta utilizzazione;
ACQUISITI i pareri della VII Commissione e della V Commissione del Senato, rispettivamente, in data 5 ottobre 2005 e 12 ottobre 2005, e della VII Commissione e della V Commissione della Camera dei Deputati entrambi in data 11 ottobre 2005;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005; Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

Il seguente decreto legislativo:

Articolo 1
(Finalità della formazione iniziale dei docenti)

Articolo 2
(Percorsi di formazione iniziale dei docenti)


Articolo 3
(Ammissione ai corsi)

Articolo 4
(Conseguimento dei titoli accademici e dell'abilitazione)

Articolo 5
(Albo regionale)

Articolo 6
(Contratto di inserimento formativo al lavoro)

Articolo 7
(Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti)


Articolo 8
(Iniziative di eccellenza per la formazione)

Articolo 9
(Disposizioni transitorie e finali)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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