VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al
Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale" e, in particolare, l'articolo 5;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n.59 recante
"Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al
primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo
2003, n.53";
VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286
concernente "Istituzione del servizio nazionale di valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione nonché riordino dell'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione ai sensi della legge
28 marzo 2003, n.53"
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e
successive modificazioni;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62;
VISTO l'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997,
n.127 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270,pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana, serie generale, n.266 del 12 novembre 2004;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2005;
CONSIDERATO che nella Conferenza Unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281 è stato registrato, nella seduta del 28
luglio 2005, oltre al parere negativo sullo schema di decreto, la mancata
intesa sull'articolo 2, comma 5, relativo alla possibilità per le Regioni di
utilizzare, per l'accesso all'insegnamento dei percorsi di istruzione e
formazione professionale, il canale formativo previsto dallo schema stesso;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del 3 agosto 2005, con la quale si è provveduto a stralciare
dal testo dello schema la norma sulla quale non si è realizzata l'intesa,
rinviando ad un successivo decreto legislativo correttivo le modalità della
predetta utilizzazione;
ACQUISITI i pareri della VII Commissione e della V
Commissione del Senato, rispettivamente, in data 5 ottobre 2005 e 12 ottobre
2005, e della VII Commissione e della V Commissione della Camera dei Deputati
entrambi in data 11 ottobre 2005;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 14 ottobre 2005; Su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali;
EMANA
Il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
(Finalità della formazione iniziale dei docenti)
- I docenti delle varie comunità di apprendimento sono i
protagonisti, insieme agli alunni, del processo educativo e svolgono un
ruolo attivo nel cambiamento del sistema di istruzione e formazione.
- La formazione iniziale e permanente dei docenti della
scuola dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione è finalizzata a valorizzare l'attitudine
all'insegnamento e la professionalità docente, che si esplica nella
competenza disciplinare e didattica, nella capacità di relazionarsi con
tutte le componenti dell'istituzione scolastica e nel rispetto dei
principi deontologici.
- La formazione sostiene e qualifica la funzione docente
nei suoi essenziali aspetti cognitivi e pedagogici, di autonomia
professionale e di libertà di insegnamento, indirizzandola verso il
conseguimento di obiettivi formativi da sottoporre a verifiche e
valutazioni oggettive con riguardo sia alla progressione del rendimento
che agli esiti finali.
- Il percorso di formazione iniziale dei docenti è
affidato alle università ed alle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, che a tal fine si raccordano con le
istituzioni di istruzione e formazione, ed è preordinato al conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento.
- Ai fini dell'accesso ai ruoli organici del personale
docente delle istituzioni scolastiche statali, ferme restando le
disposizioni previste dall'articolo 399 comma 1 del Testo unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, che riservano il 50 per
cento dei posti disponibili e vacanti ai docenti iscritti alle graduatorie
permanenti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca sono banditi, per il restante 50 per cento dei posti, i
concorsi per titoli ed esami.
- A partire dall'anno scolastico successivo a quello di
conclusione dei primi corsi istituiti come previsto dall'articolo 2 il
possesso dell'abilitazione di cui al comma 4, attestato dall'iscrizione
negli albi regionali di cui all'articolo 5 costituisce, unitamente alla
valutazione positiva dell'anno di applicazione svolto ai sensi
dell'articolo 6, requisito esclusivo per l'ammissione ai concorsi a posti
di insegnamento nelle scuole statali, di cui al comma 5, da bandire a
cadenza almeno triennale secondo le esigenze della programmazione, nel
rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
Articolo 2
(Percorsi di formazione iniziale dei docenti)
- I percorsi di formazione iniziale dei docenti della
scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione sono di pari dignità e si svolgono
nei corsi di laurea magistrale e nei corsi accademici di secondo livello,
finalizzati all'acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche,
didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, riflessive sulle
pratiche didattiche, che caratterizzano il profilo formativo e
professionale del docente.
- Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo
17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni
sono individuati, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo
10, comma 2, e all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie
generale, n.266 del 12 novembre 2004:
a) le classi dei corsi di laurea magistrale, istituiti e attivati anche
interfacoltà, interclasse o interuniversità, finalizzati anche alla
formazione di cui al comma 1;
b) il profilo formativo e professionale del docente;
c) le correlate attività didattiche, comprensive di laboratori e attività
di tirocinio, del corso di laurea o di diploma, anche con funzione di
verifica delle attitudini relazionali, comunicative e organizzative
proprie della funzione docente. Il tirocinio si conclude con una
valutazione che tiene conto del giudizio formulato dal docente
dell'istituzione scolastica presso cui si è svolto il tirocinio stesso;
d) i relativi ambiti disciplinari;
e) i relativi crediti distinti per i settori scientifico-disciplinari in
misura pari all'80% dei complessivi 120 crediti formativi universitari, di
cui non più del 25% dell'area pedagogico-professionale per i corsi
finalizzati all'insegnamento nelle scuole dell'istruzione secondaria di
primo grado e del secondo ciclo, in modo da garantire, al termine del
percorso formativo, l'acquisizione del profilo formativo e professionale
del docente, con attenzione alle specifiche conoscenze, abilità e
competenze coerenti con il servizio di insegnamento previsto per le
singole classi di abilitazione.
- Per la formazione degli insegnanti della scuola
secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi dei corsi di cui
al comma 2, lettera a), sono individuate con riferimento all'insegnamento
delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti
finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano
le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni
in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può
prevedere stages all'estero.
- I corsi di laurea magistrale e i corsi accademici di
secondo livello di cui al comma 1 sono istituiti dalle università e dalle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sulla base
dei criteri, delle procedure e nell'osservanza dei requisiti minimi
strutturali stabiliti con decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
- I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti con
il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo o di più atenei, a
seguito di specifiche convenzioni stipulate dai rettori interessati, su
proposta delle rispettive facoltà competenti. Le convenzioni definiscono
l'apporto delle rispettive università, in termini di docenza, di
strutture didattiche e scientifiche, di laboratori, di risorse finanziarie
per il funzionamento dei corsi, anche prevedendo appositi organi
consiliari composti da rappresentanti delle competenti strutture
accademiche degli atenei.
- Con specifici decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca si provvede a determinare il percorso
formativo di secondo livello da svolgere nelle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, in analogia ai principi e
criteri determinati ai commi 2, 3 e 5 per le università, con i necessari
adattamenti correlati agli specifici ordinamenti delle predette
istituzioni. Gli stessi decreti assicurano altresì il raccordo tra le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e le
università, per quanto riguarda gli ambiti disciplinari comuni.
- Le classi di abilitazione per l'insegnamento delle
discipline impartite nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo
ciclo sono individuate con uno o più decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- I corsi di laurea magistrale e di diploma accademico di
secondo livello di cui al presente articolo e gli esami di stato di cui
all'articolo 4 sono finanziati con le entrate realizzate dalle università
e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica,
con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a
carico dei corsisti. Dai corsi medesimi non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle
singole università e delle singole istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca è stabilita, anche ai fini della
copertura degli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni per
gli esami di Stato di cui all'articolo 4, la misura delle tasse e dei
contributi a carico dei corsisti.
- Per lo svolgimento dei compiti di supervisione del
tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche,
svolti esclusivamente nell'ambito dei corsi di laurea magistrale di cui al
presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e
5, della legge 3 agosto 1998, n.315.
- Per le esigenze finanziarie connesse con il processo di
adeguamento delle attuali strutture, anche ai fini dell'articolo 7, si
provvede entro il limite delle risorse fissate, per ciascuno degli anni
2005 e 2006, nell'importo di 10.500.000 euro, dall'articolo 13 del decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 agosto
2004, n. 262, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
27 gennaio 1998, n. 25 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25
novembre 2004 e successive modificazioni dello stesso decreto
ministeriale. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca adotta gli atti programmatori funzionali al rispetto del
suddetto limite di spesa.
Articolo 3
(Ammissione ai corsi)
- I corsi di cui all'articolo 2 sono a numero programmato
ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni.
- Ai fini dell'avvio e dello svolgimento della procedura
concorsuale di cui all'articolo 1, comma 5, e dell'attribuzione alle
università dei posti per l'accesso ai corsi di cui al comma 1, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare con le
modalità di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, è determinato
il numero dei posti che si prevede di coprire per concorso nelle scuole
statali, come previsto all'articolo 1 comma 5, sulla base della
programmazione triennale del fabbisogno di personale docente nelle scuole
statali deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge del 27 dicembre
1997, n.449 e successive modificazioni. La predetta programmazione tiene
conto di stime previsionali del numero degli alunni, anche disabili, del
turn-over del personale docente e dei posti di insegnamento nelle scuole
statali complessivamente disponibili e vacanti a livello nazionale,
rilevati su base regionale. Il predetto decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri costituisce formale autorizzazione a bandire il
concorso di cui all'articolo 1, comma 5, per la copertura dei posti dallo
stesso definiti, una volta completate le procedure di abilitazione. Per le
conseguenti assunzioni, resta ferma l'applicazione della disciplina
autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449
e successive modificazioni.
- Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, con proprio decreto, ripartisce tra le università funzionanti in
ciascuna Regione un numero di posti per l'accesso ai corsi di laurea
magistrale pari a quello dei posti che si prevede di coprire nelle scuole
statali della stessa Regione, definito come previsto al comma 2, e
maggiorato del 30 per cento in relazione al fabbisogno dell'intero sistema
nazionale di istruzione, tenuto conto dell'offerta potenziale delle
università comunicata da ciascun ateneo ai sensi dell'articolo 3, comma 2
della legge 2 agosto 1999, n.264 e dell'esigenza di assicurare una
equilibrata offerta formativa sul territorio. Il Ministro provvede, con
gli stessi criteri e modalità, alla determinazione del numero dei posti
per l'accesso ai corsi di diploma accademico di secondo livello presso le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ed alla
loro ripartizione presso le medesime istituzioni.
- L'ammissione ai corsi è disposta dagli atenei e dalle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei limiti
numerici dei posti assegnati ai sensi del comma 3, previo superamento di
apposite prove selettive indette, per ciascuna Regione, per i posti che si
prevede di ricoprire nella Regione stessa, dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
- Le prove selettive di ammissione sono volte ad accertare
il possesso dei requisiti minimi curriculari e l'adeguatezza della
preparazione dei candidati secondo modalità e contenuti stabiliti a
livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca. Il decreto stesso determina altresì le modalità ed i
criteri per l'accesso ai corsi da parte di coloro che risultino in
possesso di titoli di studio universitario acquisiti in base al previgente
ordinamento.
- Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca sono determinati i criteri e le modalità per
l'acquisizione, da parte dei soggetti in possesso dei titoli di cui al
comma 5, ultimo periodo, di ulteriori titoli abilitanti attraverso corsi
organizzati dalle competenti strutture didattiche degli atenei e delle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Articolo 4
(Conseguimento dei titoli accademici e dell'abilitazione)
- La laurea magistrale e il diploma accademico di secondo
livello si conseguono, unitamente all'abilitazione all'insegnamento, nelle
istituzioni del sistema di istruzione e di formazione, previa valutazione
positiva del tirocinio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), con la
discussione della tesi e il superamento di un esame di Stato, costituito
da apposite prove, secondo modalità definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La commissione d'esame,
nominata dalla competente autorità accademica, è composta, sulla base
dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, da docenti universitari, o da docenti
delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e da
docenti titolari nelle istituzioni scolastiche e formative, designati dal
dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. La laurea e il
diploma abilitano all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella
scuola primaria o, nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo
ciclo, all'insegnamento delle discipline comprese nelle classi di
abilitazione determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 7.
Articolo 5
(Albo regionale)
- Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il
diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento
secondo quanto previsto dal presente decreto sono iscritti, sulla base del
voto conseguito nell'esame di Stato abilitante, in un apposito Albo
regionale, tenuto presso gli uffici scolastici regionali e distinto per la
scuola dell'infanzia, la scuola primaria e, per la scuola secondaria di
primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione.
Articolo 6
(Contratto di inserimento formativo al lavoro)
- Coloro che hanno conseguito l'abilitazione come previsto
all'articolo 4 svolgono un anno di applicazione, attraverso l'apposito
contratto di inserimento formativo al lavoro di cui all'articolo 5, comma
1, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n.53. L'ufficio scolastico
regionale, tenendo conto delle esigenze espresse dalle scuole, assegna
tali docenti alle scuole stesse. Il dirigente scolastico della scuola cui
il docente è assegnato stipula con il docente medesimo il contratto di
inserimento formativo al lavoro. All'anno di applicazione si applicano le
norme vigenti in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato nel
comparto scuola.
- I docenti svolgono l'anno di applicazione, con assunzione
di responsabilità di insegnamento, sotto la supervisione di un tutor
designato dal collegio dei docenti. In sede contrattuale si provvede alla
determinazione di uno specifico compenso per lo svolgimento della predetta
funzione di tutor. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di
cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n.448.
- Nell'anno di applicazione, il docente è tenuto, oltre al
normale orario di servizio, ad attività formative connesse all'esperienza
didattica in corso di svolgimento, coordinate dal Centro di ateneo o di
interateneo di cui all'articolo 7, sulla base delle indicazioni del tutor.
- Compiuto l'anno di applicazione, il docente abilitato
discute con il comitato per la valutazione del servizio di cui
all'articolo 11 del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n.297, una relazione sulle esperienze e attività svolte e
adeguatamente documentate. La discussione si conclude con la formulazione
di un giudizio e l'attribuzione di un punteggio. A tal fine si tiene conto
anche degli elementi di valutazione forniti dal tutor.
- Per quanto non previsto dal presente articolo, ai docenti
impegnati nell'anno di applicazione nelle scuole statali si applica la
disciplina in vigore definita in sede di contrattazione collettiva di
comparto del personale della scuola.
Articolo 7
(Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti)
- Per i fini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e)
della legge 28 marzo 2003, n.53, i regolamenti didattici di ateneo
disciplinano la istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di
ateneo o d'interateneo denominata "Centro di Ateneo o di interateneo
per la formazione degli insegnanti", al quale vengono attribuiti i
seguenti compiti:
a) organizzare e monitorare le attività di tutorato in modo tale che la
formazione in campo professionale sia integrata e coerente con il profilo
formativo e professionale richiesto;
b) provvedere allo svolgimento, in coordinamento in sede territoriale con
tutti gli enti e i soggetti interessati, delle prove d'accesso nazionali
stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, ai corsi di laurea specialistica abilitante per
l'insegnamento;
c) organizzare in maniera unitaria e integrata alle lezioni teoriche i
laboratori professionali, i tirocini e le esercitazioni ad essi connesse;
d) raccordarsi con le istituzioni di istruzione e di formazione, con gli
uffici scolastici regionali, con gli enti pubblici e privati, ivi compresi
quelli del terzo settore, con le imprese o con le rispettive associazioni
di rappresentanza, con le camere di commercio, industria e artigianato, da
coinvolgere negli stage e nei tirocini;
e) collaborare con le istituzioni di istruzione e formazione per la
formazione degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto,
di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e
gestionale delle istituzioni di istruzione e formazione, anche sulla base
di apposite convenzioni stipulate con gli uffici scolastici regionali, con
l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca
educativa (INDIRE), l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
dell'istruzione (INVALSI) e con gli Istituti regionali di ricerca
educativa (IRRE), ovvero, su proposta delle istituzioni di istruzione e di
formazione, di associazioni professionali e imprenditoriali, di enti
locali e territoriali e di altri organismi pubblici e privati; le predette
convenzioni non devono comunque comportare maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
- Allo scopo di assicurare standard qualitativamente
omogenei di prestazione a livello nazionale, con decreto ministeriale,
sentito il comitato nazionale di valutazione del sistema universitario,
sono definiti i criteri e le modalità per il monitoraggio e la
valutazione dei risultati didattici dei corsi di cui all'articolo 3 in
relazione agli obiettivi formativi individuati dai decreti ministeriali di
cui allo stesso articolo.
- Per gli stessi fini di cui al comma 1, le accademie di
belle arti e i conservatori di musica disciplinano con delibera del
consiglio di amministrazione, adottata su proposta del consiglio
accademico, l'istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di
coordinamento e di gestione delle attività.
- Dall'applicazione dei precedenti commi non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- Nel quadro delle funzioni di cui all'articolo 2, commi 4
e 5, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, l'INDIRE, in
collaborazione con le istituzioni scolastiche, le Università e gli IRRE:
a) assicura lo sviluppo del sistema nazionale di e-learning a supporto
della formazione in servizio degli insegnanti, curando la progettazione e
la realizzazione di servizi di e-learning e di contenuti multimediali a ciò
finalizzati;
b) progetta e realizza iniziative, a livello nazionale, di formazione
degli insegnanti in servizio finalizzate alla generalizzazione e
diffusione delle innovazioni didattiche introdotte dalla legge 28 marzo
2003, n. 53 e dai relativi decreti attuativi, anche mediante i servizi di
e-learning di cui alla lettera a).
Articolo 8
(Iniziative di eccellenza per la formazione)
- Per i fini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f)
della legge n.53 del 2003, e ferme restando le competenze delle
istituzioni formative previste dall'ordinamento, i centri di ateneo o
d'interateneo di cui all'articolo 7 e le accademie di belle arti e i
conservatori di musica, sulla base dei criteri definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuovono
iniziative di eccellenza nel limite massimo di spesa annuale di 1.000.000
di euro, a decorrere dall'anno 2006, utilizzando allo scopo
l'autorizzazione di spesa della legge 18 dicembre 1997, n.440, come
determinata dalla Tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n.311.
- Sulla base di specifiche convenzioni stipulate con le
Direzioni regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, con l'INDIRE, con l'INVALSI e con gli IRRE, anche su
proposta delle singole istituzioni di istruzione e di formazione,
compatibilmente con le risorse disponibili, le università, su proposta
dei centri di ateneo o di interateneo di cui all'articolo 7, le accademie
di belle arti e i conservatori di musica organizzano apposite attività di
formazione dei formatori e di ricerca scientifica
sull'apprendimento-insegnamento scolastico e sulla formazione permanente e
ricorrente degli insegnanti. Le predette convenzioni non devono comportare
comunque maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 9
(Disposizioni transitorie e finali)
- I percorsi di formazione di cui all'articolo 4 hanno
inizio con l'anno accademico 2006-2007, in modo da consentire, nei
confronti di coloro che conseguono la laurea magistrale o il diploma
accademico di secondo livello nell'anno accademico 2007-2008,
l'assegnazione alle scuole.
- Restano salve le eventuali procedure dei concorsi per
titoli ed esami ancora in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, indette sulla base delle disposizioni previgenti, e gli
effetti derivanti da eventuali pronunce emesse dal giudice amministrativo
relativamente alle stesse procedure concorsuali, o alle altre procedure
concorsuali già espletate, indette sulla base delle medesime
disposizioni.
- I requisiti e le modalità essenziali della formazione
iniziale ed il profilo formativo e professionale dei docenti dei percorsi
del sistema dell'istruzione e formazione professionale, nei quali si
realizza il diritto dovere di cui al decreto legislativo emanato in
attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003,
n.53, concorrono alla determinazione dei livelli essenziali di prestazione
di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, anche ai
fini del conseguimento di titoli e qualifiche professionali spendibili a
livello nazionale ed europeo. A tal fine il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, con proprio decreto, determina le aree
disciplinari ed i settori professionali per i quali sono definiti gli
standard formativi minimi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della
legge n. 53 del 2003, in coerenza con il profilo educativo culturale e
professionale degli studenti previsto al termine del secondo ciclo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.