Roma, 28 febbraio 2002
Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Criteri e modalità di nomina, designazione e sostituzione dei Presidenti e dei Componenti delle commissioni d'esame.
Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.300 concernente la "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n.59";
Vista la legge
10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323, con il
quale è stato emanato il regolamento applicativo della legge 10 dicembre 1997
n. 425;
Visto il D.P.R. n. 6.11.2000 n. 347, recante norme di organizzazione del
Ministero della Pubblica Istruzione;
Visto il D.M. 25 gennaio 2001, n.104, recante le modalità e i termini per
l'affidamento delle materie oggetto degli esami di stato ai commissari esterni e
le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle
commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato", che all'art.22, comma 7, introduce modifiche all'art.4 della
citata legge n. 425 in materia di composizione delle commissioni di esame;
Visto il D.M
n. 2 del 9/1/2002, prot.311, con il quale sono state indicate le materie
oggetto della seconda prova scritta;
Visto il D.M. 25 gennaio 2002, n.9, con
il quale è stato determinato il numero dei componenti delle commissioni
d'esame;
Ritenuto, in relazione alle intervenute modifiche in materia di composizione
delle commissioni esaminatrici, di dover procedere alla ricognizione delle norme
concernenti la nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle
commissioni al fine di verificare la compatibilità tra le innovazioni apportate
dall'art.22, comma 7, della citata legge 28 dicembre 2001, n. 448
e il D.M. 25 gennaio 2001 n. 104;
DECRETA
Art. 1
Nomina e formazione delle Commissioni
1. Nelle scuole statali e
paritarie le commissioni d'esame sono composte da un Presidente esterno
all'Istituto e dai docenti designati dai competenti consigli di classe, nel
numero fissato per ciascun indirizzo di studio e con le modalità previste dal D.M.
n.9 del 25.1.2002, e sono nominate, ai sensi dell'art.22, comma 7, della
legge n.448/2001, dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale.
2. Nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate le commissioni, costituite
nel rispetto del numero fissato dal D.M.
n.9 del 25.1.2002, sono composte, oltre che da un Presidente esterno
all'Istituto, per il 50 per cento da docenti delle classi medesime, designati
dai competenti consigli di classe e, per il restante 50 per cento, da docenti
appartenenti alla classe della scuola statale o paritaria alla quale la classe
legalmente riconosciuta o pareggiata è stata abbinata.
3. Il Presidente e i commissari sono nominati dal Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale.
4. E' nominato un Presidente per ogni sede di esame.
Art. 2
Criteri di nomina dei Presidenti
1. Il Presidente è nominato tra
il personale dirigente e docente della scuola secondaria superiore, secondo il
seguente ordine di precedenza:
a) dirigenti di istituti statali d'istruzione secondaria superiore,
ivi compresi i dirigenti scolastici dei Convitti nazionali e degli Educandati
Femminili e dirigenti di istituti comprensivi nei quali funzionino corsi di
studio di istruzione secondaria superiore;
b) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti
statali d'istruzione secondaria superiore compresi in una graduatoria di merito
nei concorsi per dirigente scolastico nelle scuole secondarie superiori;
c) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti
statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da
almeno tre anni incarico di dirigente scolastico nelle scuole d'istruzione
secondaria superiore;
d) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti
statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da
almeno tre anni incarico di collaboratore del dirigente scolastico nelle scuole
di istruzione secondaria superiore;
e) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti
statali di istruzione secondaria superiore con almeno 10 anni di servizio di
ruolo.
2. Nel rispetto dei criteri di precedenza di cui al primo comma, le nomine, per
i dirigenti scolastici e i docenti, vengono effettuate, prioritariamente, su
commissioni d'esame comprendenti indirizzi dell'ordine scolastico cui appartiene
l'Istituto sede di servizio dell'aspirante.
Art.3
Fasi territoriali di nomina dei Presidenti.
1. Le nomine dei Presidenti sono
effettuate seguendo le sotto elencate fasi territoriali:
A. per i dirigenti scolastici d'istituto d'istruzione secondaria superiore, ivi
compresi i dirigenti scolastici dei Convitti nazionali e degli Educandati
femminili e i dirigenti scolastici di istituti comprensivi nei quali funzionino
corsi di istruzione secondaria superiore:
a) nei Comuni della regione di servizio, nell'ordine di preferenze
espresse;
b) d'ufficio, in altri comuni della provincia di servizio, ove non
sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse;
B. per i docenti aventi titolo alla nomina a Presidente, di cui alle lettere
b),c),d),e), dell'articolo 2:
c) nei Comuni della regione di servizio, nell'ordine di preferenza
espressa;
C. per tutte le categorie di personale avente titolo alla nomina a Presidente:
d) d'ufficio, nei Comuni della regione di servizio, ove non sia
stata possibile la nomina sulle preferenze espresse, ne, limitatamente ai
dirigenti, la nomina d'ufficio nella provincia di servizio;
2. Relativamente alle fasi di cui al comma 1, lettere b) d), l'ordine di
assegnazione è quello di cui alla tabella di vicinanza, utilizzata per i
trasferimenti del personale della scuola tra comuni della provincia, a partire
dal comune indicato quale più gradito per l'assegnazione d'ufficio. Ove si
renda necessario procedere alla nomina fuori dalla provincia, l'assegnazione
alle sedi della Regione viene disposta secondo l'ordine di vicinanza tra le
province della Regione, secondo le tabelle utilizzate per i trasferimenti del
personale dirigente della scuola.
Art. 4
Preferenze a parità di condizioni
1. La preferenza nella nomina, a
parità di situazione e nell'ambito di ciascuna fase territoriale di nomina di
cui all'art. 3, è determinata dall'anzianità di servizio di ruolo, compresa,
per i dirigenti scolastici, quella maturata nel precedente servizio di ruolo in
qualità di docente. A parità di tutte le condizioni, la preferenza è
determinata dall'anzianità anagrafica.
Art. 5
Impedimento ad espletare l'incarico
1. Non è consentito di
rinunciare all'incarico o lasciarlo, anche in caso di nomina in sede non
richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli
di servizio.
2. L'impedimento ad espletare l'incarico, da parte dei presidenti, deve essere
comunicato immediatamente al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico della
Regione in cui ha sede la commissione, il quale dispone immediati accertamenti
in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.
3. L'impedimento a espletare l'incarico, da parte dei commissari, deve essere
comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone
immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione
dell'impedimento.
4. La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta
dai Dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale e al proprio Dirigente scolastico, entro tre
giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.
Art. 6
Preclusioni alla nomina
1. I Presidenti non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella scuola di servizio, nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, nelle scuole ove abbiano prestato servizio negli ultimi due anni e nelle scuole ove abbiano già espletato per due volte consecutive nei due anni antecedenti quello in corso l'incarico di presidente o commissario.
Art. 7
Docenti part-time
1. I docenti con rapporto di
lavoro a tempo parziale sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario
previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi vengono
corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione agli esami, la stessa
retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la
riduzione dell'attività lavorativa.
Art. 8
Divieti di nomina
1. Non si dà luogo alla nomina
del personale che si trovi in una delle seguenti posizioni:
a) qualsiasi tipo di assenza o di aspettativa, sempre che si preveda
il rientro in servizio in epoca posteriore alla data di inizio degli esami;
b) collocamento fuori ruolo o utilizzazione in altri compiti, ai
sensi dell'articolo 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
del personale della Scuola;
c) astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, ai sensi della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni e integrazioni;
d) aspettativa o distacco sindacale;
2. Non si dà luogo alla nomina a Presidente del personale destinatario di
sanzioni disciplinari superiori alla censura inflitte nell'anno scolastico in
corso o in quello precedente ovvero che risulti indagato o imputato per reati
particolarmente gravi comportanti incompatibilità con la nomina stessa o che si
sia reso autore di comportamenti scorretti nel corso di precedenti esami,
previamente contestati in sede disciplinare.
Art. 9
Sostituzioni
1. I Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali provvedono alla sostituzione dei presidenti impediti
ad assolvere l'incarico, tenendo conto, ove possibile, dell'elenco dei non
nominati distinto per sede di servizio trasmesso dal Ministero a conclusione
delle operazioni di nomina, e dei criteri di nomina di cui ai precedenti
articoli.
2. Il Dirigente scolastico, al fine della sostituzione dei commissari impediti
ad assolvere l'incarico, valuta l'opportunità di designare un docente della
stessa materia dello stesso corso o di altra classe di diverso corso o un
docente di altra materia d'esame della stessa classe o dello stesso corso o di
altra classe di diverso corso del medesimo istituto, anche se il docente
prescelto svolge detta funzione in altra commissione della stessa sede.
3. Qualora ciò non si renda possibile, il dirigente scolastico designa un
docente compreso nella graduatoria d'istituto della stessa materia del
commissario da sostituire o, in mancanza, di altra materia d'esame della classe.
4. Nelle operazioni di sostituzione, deve essere assicurata la presenza in
commissione dei docenti delle materie oggetto della prima e della seconda prova
scritta.
Art. 10
Regione e Province autonome
1. Per la Regione Valle d'Aosta
si applicano le disposizioni del presente decreto in quanto compatibili con il
disposto dell'articolo 21, comma 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59,
introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge
16 giugno 1998, n.191.
2. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano
previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del decreto
legislativo 24 luglio 1996, n. 433 e dall'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del
decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
IL MINISTRO
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