Decreto Ministeriale n.21

Roma, 28 febbraio 2002


Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Criteri e modalità di nomina, designazione e sostituzione dei Presidenti e dei Componenti delle commissioni d'esame.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59";
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323, con il quale è stato emanato il regolamento applicativo della legge 10 dicembre 1997 n. 425;
Visto il D.P.R. n. 6.11.2000 n. 347, recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;
Visto il D.M. 25 gennaio 2001, n.104, recante le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di stato ai commissari esterni e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che all'art.22, comma 7, introduce modifiche all'art.4 della citata legge n. 425 in materia di composizione delle commissioni di esame;
Visto il D.M n. 2 del 9/1/2002, prot.311, con il quale sono state indicate le materie oggetto della seconda prova scritta;
Visto il D.M. 25 gennaio 2002, n.9, con il quale è stato determinato il numero dei componenti delle commissioni d'esame;
Ritenuto, in relazione alle intervenute modifiche in materia di composizione delle commissioni esaminatrici, di dover procedere alla ricognizione delle norme concernenti la nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni al fine di verificare la compatibilità tra le innovazioni apportate dall'art.22, comma 7, della citata legge 28 dicembre 2001, n. 448 e il D.M. 25 gennaio 2001 n. 104;

DECRETA

Art. 1
Nomina e formazione delle Commissioni


1. Nelle scuole statali e paritarie le commissioni d'esame sono composte da un Presidente esterno all'Istituto e dai docenti designati dai competenti consigli di classe, nel numero fissato per ciascun indirizzo di studio e con le modalità previste dal D.M. n.9 del 25.1.2002, e sono nominate, ai sensi dell'art.22, comma 7, della legge n.448/2001, dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale.
2. Nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate le commissioni, costituite nel rispetto del numero fissato dal D.M. n.9 del 25.1.2002, sono composte, oltre che da un Presidente esterno all'Istituto, per il 50 per cento da docenti delle classi medesime, designati dai competenti consigli di classe e, per il restante 50 per cento, da docenti appartenenti alla classe della scuola statale o paritaria alla quale la classe legalmente riconosciuta o pareggiata è stata abbinata.
3. Il Presidente e i commissari sono nominati dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.
4. E' nominato un Presidente per ogni sede di esame.

Art. 2
Criteri di nomina dei Presidenti


1. Il Presidente è nominato tra il personale dirigente e docente della scuola secondaria superiore, secondo il seguente ordine di precedenza:
  a) dirigenti di istituti statali d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei Convitti nazionali e degli Educandati Femminili e dirigenti di istituti comprensivi nei quali funzionino corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
  b) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico nelle scuole secondarie superiori;
  c) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di dirigente scolastico nelle scuole d'istruzione secondaria superiore;
  d) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di collaboratore del dirigente scolastico nelle scuole di istruzione secondaria superiore;
  e) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore con almeno 10 anni di servizio di ruolo.
2. Nel rispetto dei criteri di precedenza di cui al primo comma, le nomine, per i dirigenti scolastici e i docenti, vengono effettuate, prioritariamente, su commissioni d'esame comprendenti indirizzi dell'ordine scolastico cui appartiene l'Istituto sede di servizio dell'aspirante.

Art.3
Fasi territoriali di nomina dei Presidenti.


1. Le nomine dei Presidenti sono effettuate seguendo le sotto elencate fasi territoriali:
A. per i dirigenti scolastici d'istituto d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili e i dirigenti scolastici di istituti comprensivi nei quali funzionino corsi di istruzione secondaria superiore:
  a) nei Comuni della regione di servizio, nell'ordine di preferenze espresse;
  b) d'ufficio, in altri comuni della provincia di servizio, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse;
B. per i docenti aventi titolo alla nomina a Presidente, di cui alle lettere b),c),d),e), dell'articolo 2:
  c) nei Comuni della regione di servizio, nell'ordine di preferenza espressa;
C. per tutte le categorie di personale avente titolo alla nomina a Presidente:
  d) d'ufficio, nei Comuni della regione di servizio, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse, ne, limitatamente ai dirigenti, la nomina d'ufficio nella provincia di servizio;
2. Relativamente alle fasi di cui al comma 1, lettere b) d), l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di vicinanza, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra comuni della provincia, a partire dal comune indicato quale più gradito per l'assegnazione d'ufficio. Ove si renda necessario procedere alla nomina fuori dalla provincia, l'assegnazione alle sedi della Regione viene disposta secondo l'ordine di vicinanza tra le province della Regione, secondo le tabelle utilizzate per i trasferimenti del personale dirigente della scuola.

Art. 4
Preferenze a parità di condizioni


1. La preferenza nella nomina, a parità di situazione e nell'ambito di ciascuna fase territoriale di nomina di cui all'art. 3, è determinata dall'anzianità di servizio di ruolo, compresa, per i dirigenti scolastici, quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualità di docente. A parità di tutte le condizioni, la preferenza è determinata dall'anzianità anagrafica.

Art. 5
Impedimento ad espletare l'incarico


1. Non è consentito di rinunciare all'incarico o lasciarlo, anche in caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio.
2. L'impedimento ad espletare l'incarico, da parte dei presidenti, deve essere comunicato immediatamente al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico della Regione in cui ha sede la commissione, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.
3. L'impedimento a espletare l'incarico, da parte dei commissari, deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.
4. La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai Dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale e al proprio Dirigente scolastico, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.

Art. 6
Preclusioni alla nomina


1. I Presidenti non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella scuola di servizio, nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, nelle scuole ove abbiano prestato servizio negli ultimi due anni e nelle scuole ove abbiano già espletato per due volte consecutive nei due anni antecedenti quello in corso l'incarico di presidente o commissario.

Art. 7
Docenti part-time


1. I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi vengono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione agli esami, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa.

Art. 8
Divieti di nomina


1. Non si dà luogo alla nomina del personale che si trovi in una delle seguenti posizioni:
  a) qualsiasi tipo di assenza o di aspettativa, sempre che si preveda il rientro in servizio in epoca posteriore alla data di inizio degli esami;
  b) collocamento fuori ruolo o utilizzazione in altri compiti, ai sensi dell'articolo 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della Scuola;
  c) astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni e integrazioni;
  d) aspettativa o distacco sindacale;
2. Non si dà luogo alla nomina a Presidente del personale destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello precedente ovvero che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi comportanti incompatibilità con la nomina stessa o che si sia reso autore di comportamenti scorretti nel corso di precedenti esami, previamente contestati in sede disciplinare.

Art. 9
Sostituzioni


1. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali provvedono alla sostituzione dei presidenti impediti ad assolvere l'incarico, tenendo conto, ove possibile, dell'elenco dei non nominati distinto per sede di servizio trasmesso dal Ministero a conclusione delle operazioni di nomina, e dei criteri di nomina di cui ai precedenti articoli.
2. Il Dirigente scolastico, al fine della sostituzione dei commissari impediti ad assolvere l'incarico, valuta l'opportunità di designare un docente della stessa materia dello stesso corso o di altra classe di diverso corso o un docente di altra materia d'esame della stessa classe o dello stesso corso o di altra classe di diverso corso del medesimo istituto, anche se il docente prescelto svolge detta funzione in altra commissione della stessa sede.
3. Qualora ciò non si renda possibile, il dirigente scolastico designa un docente compreso nella graduatoria d'istituto della stessa materia del commissario da sostituire o, in mancanza, di altra materia d'esame della classe.
4. Nelle operazioni di sostituzione, deve essere assicurata la presenza in commissione dei docenti delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta.

Art. 10
Regione e Province autonome


1. Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del presente decreto in quanto compatibili con il disposto dell'articolo 21, comma 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n.191.
2. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433 e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.


IL MINISTRO

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