Legge finanziaria 2002

(LEGGE 28 dicembre 2001, n.448)

La legge finanziaria 2002 è un disegno di legge, proposto dal Governo, che è stato approvato dai due rami del Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29-12-2001 - Supplemento ordinario n. 285 ed è entrato in vigore il 01-01-2002

Alcuni articoli della legge finanziaria 2002 interessano il personale scolastico statale e paritario, in particolare l'articolo 22.

Dotazioni del personale docente

Attualmente il numero degli insegnanti che devono prestare lavoro presso un certo istituto si chiama con due nomi differenti;

Organico di diritto: indica il numero di docenti previsto in un certo istituto, in base al numero delle preiscrizioni effettuate entro il 10 gennaio ( per il solo 2002/2003 il 20 gennaio).

Organico di fatto: indica il numero dei docenti che devono insegnare in un certo istituto non appena si sono formate effettivamente le classi nel mese di settembre.

Attualmente il Dirigente Scolastico fissa il numero delle classi, tenendo conto di vari e oscuri fattori, che qui è meglio non evidenziare, in quanto sono di competenza della magistratura penale.

Possiamo solo ragionare sui i fatti.

La maggior parte delle classi ha un numero di alunni intorno ai 30 e a volte 33 alunni per classe.

Se però facciamo una media tra gli alunni iscritti (circa 7.561.780) e le classi (371.416) effettivamente formate troviamo una media di circa 20,4 alunni per classe. (Dati anno scolastico 2000/2001. Fonte: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

E' ovvio che i conti non quadrano, in quanto alcune classi si formano anche con nove alunni.

Il numero dei docenti viene ora assegnato in base al numero delle classi di un istituto e non in base al numero degli alunni.

In pratica gli insegnanti, o meglio le insegnanti, sono troppe, cioè una insegnante ogni 10 alunni (7.561.780 studenti/759.118 insegnanti) al di sopra della media europea; e le donne sono circa l' 82,97%, in virtù della pari opportunità. (Più precisamente il 99,62% nella materna; il 95,00% nella elementare; il 74,07% nella media; il 57,31% nelle superiori).

Inoltre le cattedre, cioè il numero di ore che un docente  deve prestare in attività di insegnamento è aleatorio; in quanto alcuni docenti vengono obbligati, senza volerlo, dal Dirigente Scolastico a prestare 24 ore di insegnamento invece delle 18, nelle scuole secondarie; mentre altri docenti se la godono percependo l'intero stipendio sulle 14 ore, naturalmente di 50 minuti, cioè insegnando 700 (14x50) minuti alla settimana invece dei 1080 (18x60) previsti.

Infine ultimamente si sono inventati le compresenze, per cui tra progetti, POF, e altre diavolerie varie, sono arrivati al punto che quattro docenti insegnano contemporaneamente nella stessa classe. Tanto paga Pantalone!

Le norme della finanziaria

Ora la finanziaria 2002 cerca di mettere un pò di ordine nel ginepraio che si è creato nella scuola statale. Infatti, dal prossimo anno scolastico 2002/2003 il numero degli insegnanti, cioè le dotazioni organiche del personale docente, ( vedi comma 1) verrà fatto tenendo conto del numero di alunni iscritti e delle ore di insegnamento previste per ogni materia, considerando, però solo le materie obbligatorie,(curricoli obbligatori) e non quelle aggiunte per fare in modo che il docente Tizio non perda la cattedra.

Inoltre la cattedra, cioè le ore di insegnamento effettive per ciascun professore, sarà di norma 18 ore settimanali per la scuola secondaria; tuttavia il Dirigente Scolastico ( il Preside) può, su consenso del docente interessato, assegnare delle ore aggiuntive di insegnamento fino alle 24 ore settimanali (comma 4). Naturalmente le ore si intendono effettive di insegnamento prestato, e non di intenzione di insegnare non realizzata, cioè le ore a disposizione.

Infine, per la sola scuola elementare, saranno le stesse insegnanti dell'organico di istituto ad insegnare la lingua straniera, senza far ricorso ad altre insegnanti specializzate, in aggiunta. (comma 5)

Supplenze

Attualmente le supplenze per il personale docente vengono assegnate per un numero di giorni superiore a 10; mentre per le supplenze di durata inferiore il Dirigente provvede mediante gli insegnanti a disposizione o mediante ore aggiuntive per il personale di ruolo.

Con la finanziaria il limite viene spostato a 15 giorni (comma 6). Si ottiene, in tal modo, la riduzione del numero dei precari, in quanto la scuola farà uso prevalentemente del personale di ruolo di cui dispone.

Esame di Stato o di maturità

Attualmente la commissione degli Esami di Stato per la scuola secondaria, detti esami di maturità, è composta da 8 membri di cui 4 interni, cioè gli stessi docenti della classe, e 4 esterni, cioè provenienti da un altro istituto;

Vi è inoltre un presidente per ogni due classi.

Con il prossimo esame di stato i commissari saranno solo insegnanti della classe delle materie di esame, per le scuole statali e quelle paritarie (cioè le scuole del servizio nazionale di istruzione). Il Presidente sarà uno solo per tutte le commissioni di ogni istituto.

Inoltre, il Presidente verrà scelto tra i docenti o i Dirigenti della scuola secondaria superiore; ciò pone fine al triste fenomeno che i professori universitari la facevano da padroni nella maturità, mentre contemporaneamente dovevano essere presenti nelle Università degli studi. (Cioè avevano il dono della ubiquità, al pari di famosi santi).

 

Replica del Ministro Moratti (al Senato 11/10/2001)

Testo della legge finanziaria 2002  (si riporta il solo articolo 22)

LEGGE 28 dicembre 2001, n.448

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002). (GU n. 301 del 29-12-2001 - Suppl. Ordinario n.285)

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Art. 22

(Disposizioni in materia
di organizzazione scolastica)

    1. Nel quadro della piena valorizzazione dell’autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonchè nel rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni, con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.

    2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l’attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale.
    3. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono definite, nell’ambito di ciascuna regione, dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dell’organico regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2, assicurando una distribuzione degli insegnanti di sostegno all’handicap correlata alla effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche.
    4. Nel rispetto dell’orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell’istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
    5. L’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare viene prioritariamente assicurato all’interno del piano di studi obbligatorio e dell’organico di istituto.
    6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell’infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell’offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto.
    7. La commissione di cui all’articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato per le scuole del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate le classi sostengono l’esame davanti ad una commissione composta da commissari interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate sono state preventivamente abbinate. La designazione può riguardare solo uno dei docenti delle materie oggetto della prima o seconda prova scritta. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni sede di esame. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la corresponsione dei compensi previsti dall’articolo 4, comma 5, della citata legge n. 425 del 1997, il limite di spesa è fissato in 40,24 milioni di euro.(
è elevato di 28,411 milioni di euro per l’anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l’anno 2003.; limite modificato con decreto legge 25 settembre 2002, n. 212
    8. Nel primo corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il periodo di formazione ha una durata di nove mesi e si articola in 160 ore di lezione frontale, e 80 ore di tirocinio con valutazione finale.
    9. Il reclutamento dei presidi incaricati nel primo corso concorso, di cui all’articolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso l’esame di ammissione loro riservato nonchè il periodo di formazione e l’esame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge sulla base di una indizione separata effettuata con bando del competente direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed è finalizzato alla copertura del 50 per cento dei posti disponibili. Il periodo di formazione ha una durata di quattro mesi, è articolato in 160 ore di lezione frontale e si svolge secondo modalità che consentano ai presidi medesimi l’espletamento del servizio, che tiene luogo del tirocinio di cui al comma 8.
    10. L’organizzazione e lo svolgimento del corso concorso sono curati dagli uffici scolastici regionali. L’organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione sono curati con la collaborazione dell’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa e degli istituti regionali di ricerca educativa.
    11. Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione sono utilizzate con priorità rispetto alle apposite graduatorie provinciali di cui all’articolo 477 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e fino all’approvazione delle prime graduatorie dei vincitori del corso concorso, per il conferimento di incarichi di presidenza. A tale fine il 50 per cento dei posti disponibili è riservato a coloro che beneficiano della riserva dei posti di cui all’articolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
    12. Il 50 per cento dei risparmi conseguenti all’applicazione del comma 9 vanno ad incrementare gli stanziamenti di bilancio destinati allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dell’istruzione secondaria superiore.
    13. Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l’Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore dell’economia e delle finanze, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università.
    14. All’articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) la parola: «straordinario» è soppressa;

        b) le parole: «lire 1,5 miliardi nel 2002» sono sostituite dalle seguenti: «5.164.589,99 euro a decorrere dall’anno 2002»;
        c) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «A tale fine, per la razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del presente comma e per la valorizzazione delle professionalità connesse con l’utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in misura non inferiore al 70 per cento delle dotazioni complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di sostegno e incentivazione per la formazione professionale permanente realizzate dagli istituti per la professionalità nautica, anche convenzionati con istituti di istruzione universitaria. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma».

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Scuola Elettrica

gennaio 2002