Legge finanziaria 2003
La legge finanziaria 2003, cioè la legge 27 dicembre 2002, n.289 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2002 Supplemento ordinario n. 240) è entrata in vigore il 01-01-2003 e regola alcune norme di finanza pubblica.
Alcuni articoli della legge finanziaria 2003 interessano il personale scolastico statale, in particolare l'articolo 35.
I punti fondamentali
1 - Orario di cattedra di 18 ore settimanali
Il comma 1 dell'articolo 35 cerca di risolvere un problema di vecchia data che causava delle ingiustizie tra i colleghi. Infatti poiché per esempio per alcune discipline l'orario settimanale da svolgere nelle singole classi di una certa materia era di 5 ore settimanali, i docenti non potevano mai avere le 18 ore, infatti con tre classi avevano 5 ore +5 ore + 5 ore = 15 ore settimanali.
Per cui il docente veniva retribuito per 18 ore la settimana ma ne prestava servizio solo per 15 ore. 15 ore che in alcuni istituti non sono di 60 minuti ma di 50 minuti, per cui l'orario effettivo si riduceva a 12,50 ore, sempre retribuite per 18 ore di 60 minuti.
Con la nuova norma le 5 ore di cattedra devono essere spezzate in modo da realizzare 5+5+5+3 = 18 ore.
Ciò a condizione che non vi siano docenti soprannumerari nella stessa scuola.
2 - Norme di risparmio di spesa
Vi sono altre norme che tendono a limitare la spesa del Ministero, in quanto negli anni passati si è utilizzata la scuola come mezzo di assistenza per persone malate o disabili o disoccupate. Ora si distingue tra istruzione e assistenza, in quanto la scuola deve servire per istruire gli alunni e non per dare un posto di lavoro ai docenti o al personale ATA che collabora.
A questo mirano la riduzione del 6% in tre anni dei bidelli (collaboratori scolastici) prevista dal comma 2, il ritorno a scuola del personale ATA distaccato nei distretti scolastici (comma 4), la migliore utilizzazione del personale docente dichiarato inidoneo (comma 5), la impossibilità per il personale ATA di essere dichiarato fuori ruolo (comma 6), un maggior rigore nei confronti delle dichiarazioni per gli alunni con minorazioni.(comma 7).
I risparmi di spesa vengono destinati all'incremento delle retribuzioni per il personale docente ed ATA.
3 - Contributo alle scuole paritarie.
Il comma 7 dell'articolo 2 introduce un piccolo contributo a favore dei genitori che sostengono le spese per i figli che frequentano le scuole paritarie.
Testo della legge 27 dicembre 2002, n.289, legge finanziaria 2003 (si riporta il comma 7 dell'articolo 2, che interessa le scuole private paritarie, l'articolo 26 che interessa l'università, e gli articoli 27 e 35 che interessano la scuola)
Art. 2.
(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).
Si omettono i commi da 1 a 6.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
Si omettono i commi da 8 a 13
Art. 26.
(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica).
Si omettono i commi da 1 a 4.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di
accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni
universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a
carico del bilancio dello Stato. Ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione
al rilascio dei titoli accademici, le istituzioni devono disporre di adeguate
risorse organizzative e gestionali in grado di:
a) presentare un'architettura di sistema flessibile e capace di
utilizzare in modo mirato le diverse tecnologie per la gestione
dell'interattività, salvaguardando il principio della loro usabilità;
b) favorire l'integrazione coerente e didatticamente valida della gamma
di servizi di supporto alla didattica distribuita;
c) garantire la selezione, progettazione
e redazione di adeguate risorse di apprendimento per ciascun courseware;
d) garantire adeguati contesti di interazione per la somministrazione e
la gestione del flusso dei contenuti di apprendimento, anche attraverso
l'offerta di un articolato servizio di teletutoring;
e) garantire adeguate procedure di accertamento delle conoscenze in
funzione della certificazione delle competenze acquisite; provvedere alla
ricerca e allo sviluppo di architetture innovative di sistemi e-learning
in grado di supportare il flusso di dati multimediali relativi alla gamma di
prodotti di apprendimento offerti.
Si omette il comma 6.
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo speciale, denominato «PC ai
giovani» nel quale affluiscono le disponibilità, non impegnate alla data di
entrata in vigore della presente legge, di cui all'articolo 103, comma 4, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando quanto disposto dal decreto-legge
6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre
2002, n. 246. Il Fondo è destinato alla copertura delle spese relative al
progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie denominato
«PC ai giovani», diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli
strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel
2003. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze degli
interessati, nonché di erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la
possibilità di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni
alla pubblica amministrazione.
2. Il comma 4 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
abrogato.
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 22 della 28 dicembre 2001,
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei
collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una
riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione
organica determinata per l'anno scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli anni
considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento.
3. Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza e la
sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni
durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche.
4. Dall'anno scolastico 2003-2004 il personale amministrativo,
tecnico e ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i distretti
scolastici di cui alla parte I, titolo I, capo II, del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è
restituito ai compiti d'istituto.
5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria
funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione
medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere
collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad
accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all'articolo 2-bis,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato
dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in
relazione alla sede di servizio. Tale commissione è competente altresì ad
effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall'autorità scolastica.
Il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per
inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei
ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente
pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene
mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del
provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti.
Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla
base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo o
utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
6. Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario
dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza
non si procede al collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo
eventualmente già disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003.
7. Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori
di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che
presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto
insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui
all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal
dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le
garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto
articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno
come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie
locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su
proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della
salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
8. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 16, comma 3, secondo periodo,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le economie di spesa derivanti
dall'applicazione del comma 5 del presente articolo sono destinate ad
incrementare le risorse annuali stanziate per le iniziative dirette alla
valorizzazione professionale del personale docente della scuola,
subordinatamente al conseguimento delle economie medesime. Gli importi di 39
milioni di euro per l'anno 2004, di 58 milioni di euro per l'anno 2005 e di 70
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, sono destinati ad incrementare le
risorse per il trattamento accessorio del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, previa verifica dell'effettivo conseguimento delle economie
derivanti dall'applicazione dei commi 2, 4 e 6.
9. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in appalto dei
servizi di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza dei locali scolastici e
delle loro pertinenze, come previsto dall'articolo 40, comma 5, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai
sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La
terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilità dei posti di
collaboratore scolastico della dotazione organica dell'istituzione scolastica
per la percentuale stabilita con il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per la determinazione degli organici del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola per l'anno
scolastico 2002-2003 da ridefinire anche per tenere conto dell'affidamento in
appalto del servizio di vigilanza. La indisponibilità dei posti permane per
l'intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di
soprannumerarietà. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo
accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta
indisponibilità di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio
per consentire l'attivazione dei contratti.
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