LEGGE 22 novembre 2002, n. 268

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. . 276 - 25 novembre 2002 )

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale.  

Art. 1. -  Disposizioni  per  la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola

Art. 2. -  Accorpamenti e sdoppiamenti di classi

Art. 3.- Finanziamento degli uffici scolastici 

Art. 3-bis. - Definizione   della   posizione  giuridico-amministrativa  di  alcune categorie di personale della scuola

Art. 4. - Autorizzazioni  di  spesa  per  la  sanatoria di situazioni debitorie
delle  universita',  per il diritto allo studio nelle universita' non statali  e  per  interventi di edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.   Modifica all'articolo 4 della legge n. 370 del 1999.

Art. 5. - Compensi  per  soggetti  incaricati  della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca

Art. 5-bis. - Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo

Art. 6. -  Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori

Art. 7. -  Attivita' di servizio per gli studenti universitari

Art. 7-bis. - Adeguamento  degli  ordinamenti  didattici  dei corsi di studio delle universita' 

Art. 8. - Entrata in vigore 

 

testo in vigore dal: 26-11-2002

 

 
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

    1.  Il  decreto-legge  25  settembre 2002, n. 212, recante misure
urgenti  per  la  scuola,  l'universita',  la  ricerca  scientifica e
tecnologica  e  l'alta formazione artistica e musicale, e' convertito
in  legge  con  le  modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
    2.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 22 novembre 2002

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

 
Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della  giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1 del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( .. )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
Disposizioni  per  la razionalizzazione della spesa nel settore della
                               scuola

  1.  I  docenti  in situazione di soprannumerarieta', appartenenti a
classi  di  concorso  che presentino esubero di personale rispetto ai
ruoli   provinciali,   sono   tenuti   a   partecipare  ai  corsi  di
riconversione  professionale  di  cui  all'articolo 473  del (( testo
unico   delle   disposizioni   legislative   vigenti  in  materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al ))
decreto   legislativo   16 aprile   1994,   n.   297,   e  successive
modificazioni.    Con    decreto    del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca, da adottarsi entro trenta giorni
dall'entrata   in   vigore   del   presente   decreto,   sentite   le
organizzazioni  sindacali, sono individuate le categorie di personale
in situazione di soprannumerarieta'. In caso di perdurante situazione
di  soprannumerarieta' dovuta alla mancata partecipazione ai corsi di
riconversione  ovvero di partecipazione, con esito negativo, ai corsi
medesimi  ovvero  di  mancata  accettazione  dell'insegnamento per il
quale si e' realizzata la riconversione professionale si applica, nei
confronti   del  personale  interessato,  l'articolo 33  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2.  Il  limite  di  spesa  fissato all'articolo 22, comma 7, ultimo
periodo,  della  legge  28  dicembre  2001,  n. 448, e' elevato di ((
28,411  milioni  di  euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro
per l'anno 2003. ))
  3.  ((  All'onere  di  28,411  milioni di euro per l'anno 2002 e di
44,608    milioni   di   euro   per   l'anno   2003,   ))   derivante
dall'applicazione  del  comma 2, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento     relativo     al    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


          Riferimenti normativi:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  473  del  decreto
          legislativo  16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
          unico  delle disposizioni legislative vigenti in materia di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):
              "Art.  473 (Corsi di riconversione professionale). - 1.
          Al   fine  di  rendere  possibile  una  maggiore  mobilita'
          professionale  all'interno  del  comparto  della scuola, in
          relazione  a  fenomeni  di  diminuzione  della  popolazione
          scolastica   e   quindi   di  emergenza  di  situazioni  di
          soprannumerarieta'   del   personale   docente,  ovvero  in
          relazione a cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei
          programmi   di   insegnamento,  sono  effettuati  corsi  di
          riconversione  professionale, aventi, ove necessario, anche
          valore abilitante.
              2. I corsi sono organizzati dai provveditori agli studi
          e  sono  programmati,  secondo  le  esigenze, sulla base di
          piani periodici, che possono prevedere forme di convenzioni
          con  universita'  ed  enti  di ricerca, nonche' con enti ed
          organizzazioni  esterni  ed  organismi  aventi  strutture e
          tecnologie  avanzate.  Nei  corsi  con valore abilitante e'
          comunque   garantita   la  presenza  di  personale  docente
          universitario  e  di  personale  direttivo  e docente della
          scuola ai fini della valutazione finale. I coordinatori e i
          docenti chiamati a curare l'attivita' didattica e formativa
          sono nominati dagli stessi provveditori agli studi; i corsi
          medesimi  si  svolgono  secondo  modalita'  che  ne rendono
          compatibile  la  frequenza  con  la normale prestazione del
          servizio   da   parte   dei   partecipanti,   nonche'   del
          coordinatore  e  dei  docenti  qualora  questi ultimi siano
          stati   scelti  tra  il  personale  della  scuola.  Per  le
          iniziative   che   riguardano   un   numero   limitato   di
          partecipanti  o  che  richiedono particolari qualificazioni
          tecnico-professionali,  i piani periodici possono prevedere
          corsi  a  carattere  nazionale, interregionale o regionale,
          con  modalita'  organizzative  che  escludono  comunque  la
          nomina di personale supplente in sostituzione del personale
          che partecipa ai corsi.
              3. I corsi sono svolti soltanto per quegli insegnamenti
          per  i  quali  vi  sia disponibilita' di posti o cattedre e
          sono  destinati  prioritariamente ai docenti utilizzati per
          l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.
              4. Requisito di ammissione ai corsi, di cui al presente
          articolo,  e' il possesso del titolo di studio previsto per
          l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.
              5.  Gli  specifici accordi contrattuali di cui all'art.
          470  definiscono  criteri  di programmazione e modalita' di
          svolgimento  dei  corsi di riconversione professionale, con
          riguardo  anche  alla  loro  distribuzione  territoriale. I
          piani  ed  i  programmi  di  formazione  e  le modalita' di
          verifica  finale  dei  corsi,  anche  ai  fini  del  valore
          abilitante  degli stessi, sono approvati dal Ministro della
          pubblica  istruzione,  con  decreto  da emanarsi sentito il
          Consiglio   nazionale   della  pubblica  istruzione.  Nella
          formulazione  dei  programmi  si  terra'  conto della nuova
          tipologia delle classi di concorso di cui all'art. 405.
              6. I compensi dovuti ai coordinatori ed ai docenti, che
          hanno   svolto   attivita'   didattica  e  formativa,  sono
          determinati,   fino   alla   sottoscrizione  dei  contratti
          collettivi  di  cui  all'art.  45 del decreto legislativo 3
          febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni, con
          decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi
          di  concerto con il Ministro del tesoro e con la Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
          pubblica,   sulla  base  di  parametri  analoghi  a  quelli
          relativi  ai  compensi  previsti,  di norma, per i corsi di
          aggiornamento.  I  relativi  oneri  gravano  sugli appositi
          capitoli   dello   stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero  della  pubblica  istruzione fino all'attivazione
          della predetta contrattazione collettiva.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  33  del  decreto
          legislativo   30   marzo   2001,  n.  165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche):
              "Art.   33   (Eccedenze   di   personale   e  mobilita'
          collettiva). - 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino
          eccedenze   di   personale   sono   tenute   ad   informare
          preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma
          3  e  ad  osservare  le  procedure  previste  dal  presente
          articolo.  Si applicano, salvo quanto previsto dal presente
          articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991,
          n.  223,  ed  in particolare l'art. 4, comma 11 e l'art. 5,
          commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
              2.  Il  presente  articolo  trova  applicazione  quando
          l'eccedenza  rilevata  riguardi almeno dieci dipendenti. Il
          numero  di  dieci unita' si intende raggiunto anche in caso
          di  dichiarazioni  di  eccedenza  distinte  nell'arco di un
          anno.  In  caso  di  eccedenze per un numero inferiore a 10
          unita'   agli  interessati  si  applicano  le  disposizioni
          previste dai commi 7 e 8.
              3. La comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma
          2,  della  legge  23  luglio 1991, n. 223, viene fatta alle
          rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni
          sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del
          comparto   o   area.   La   comunicazione   deve  contenere
          l'indicazione  dei  motivi che determinano la situazione di
          eccedenza;  dei  motivi tecnici e organizzativi per i quali
          si   ritiene   di   non  poter  adottare  misure  idonee  a
          riassorbire   le   eccedenze   all'interno  della  medesima
          amministrazione;  del  numero,  della  collocazione,  delle
          qualifiche  del  personale eccedente, nonche' del personale
          abitualmente   impiegato,   delle  eventuali  proposte  per
          risolvere  la  situazione di eccedenza e dei relativi tempi
          di  attuazione,  delle  eventuali  misure  programmate  per
          fronteggiare    le    conseguenze    sul    piano   sociale
          dell'attuazione delle proposte medesime.
              4.   Entro   dieci   giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione   di  cui  al  comma  1,  a  richiesta  delle
          organizzazioni  sindacali  di  cui  al  comma 3, si procede
          all'esame  delle  cause che hanno contribuito a determinare
          l'eccedenza  del  personale e delle possibilita' di diversa
          utilizzazione  del personale eccedente, o di una sua parte.
          L'esame   e'   diretto  a  verificare  le  possibilita'  di
          pervenire  ad  un  accordo  sulla  ricollocazione  totale o
          parziale  del  personale  eccedente,  o  nell'ambito  della
          stessa  amministrazione,  anche mediante il ricorso a forme
          flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
          solidarieta',  ovvero presso altre amministrazioni comprese
          nell'ambito   della   provincia   e'   in   quello  diverso
          determinato   ai  sensi  del  comma  6.  Le  organizzazioni
          sindacali   che  partecipano  all'esame  hanno  diritto  di
          ricevere,     in     relazione    a    quanto    comunicato
          dall'amministrazione,  le  informazioni  necessarie  ad  un
          utile confronto.
              5.  La  procedura  si  conclude  decorsi quarantacinque
          giorni  dalla  data  del ricevimento della comunicazione di
          cui  al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel
          quale  sono  riportate le diverse posizioni delle parti. In
          caso  di  disaccordo,  le  organizzazioni sindacali possono
          richiedere    che    il    confronto   prosegua,   per   le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della
          funzione   pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,    con    l'assistenza    dell'Agenzia   per   la
          rappresentanza  negoziale delle pubbliche amministrazioni -
          ARAN,  e  per  le  altre  amministrazioni,  ai  sensi degli
          articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
          469,   e   successive  modificazioni  ed  integrazioni.  La
          procedura  si  conclude  in ogni caso entro sessanta giorni
          dalla comunicazione di cui al comma 1.
              6.  I  contratti collettivi nazionali possono stabilire
          criteri  generali  e procedure per consentire, tenuto conto
          delle  caratteristiche  del  comparto,  la  gestione  delle
          eccedenze  di  personale attraverso il passaggio diretto ad
          altre  amministrazioni  nell'ambito  della  provincia  o in
          quello   diverso   che,  in  relazione  alla  distribuzione
          territoriale  delle  amministrazioni  o alla situazione del
          mercato  del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
          nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 30.
              7.  Conclusa  la  procedura  di  cui ai commi 3, 4 e 5,
          l'amministrazione  colloca  in  disponibilita' il personale
          che  non  sia  possibile impiegare diversamente nell'ambito
          della  medesima  amministrazione  e  che  non  possa essere
          ricollocato  presso  altre  amministrazioni, ovvero che non
          abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
          secondo   gli   accordi  intervenuti  ai  sensi  dei  commi
          precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
              8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
          sospese  tutte  le  obbligazioni  inerenti  al  rapporto di
          lavoro  e  il  lavoratore  ha diritto ad un'indennita' pari
          all'80   per   cento   dello  stipendio  e  dell'indennita'
          integrativa  speciale,  con  esclusione  di qualsiasi altro
          emolumento  retributivo  comunque denominato, per la durata
          massima  di  ventiquattro  mesi.  I  periodi  di  godimento
          dell'indennita'    sono    riconosciuti   ai   fini   della
          determinazione  dei  requisiti  di  accesso alla pensione e
          della  misura  della  stessa.  E'  riconosciuto altresi' il
          diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art.
          2  del  decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  13  maggio  1988,  n.  153, e
          successive modificazioni ed integrazioni.".
              - Si  riporta  il testo del comma 7 dell'art. 22, della
          legge   28 dicembre  2001,  n.  448  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          legge finanziaria 2002.):
              "7.  La  commissione  di  cui all'art. 4 della legge 10
          dicembre  1997,  n. 425, e' composta dagli insegnanti delle
          materie  di  esame della classe del candidato per le scuole
          del   servizio  nazionale  di  istruzione.  Per  le  scuole
          legalmente  riconosciute  e pareggiate le classi sostengono
          l'esame  davanti  ad una commissione composta da commissari
          interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a
          quello  dei  componenti  esterni, individuati tra i docenti
          delle  classi  terminali  delle  scuole statali o paritarie
          alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o
          pareggiate   sono   state   preventivamente   abbinate.  La
          designazione  puo'  riguardare  solo  uno dei docenti delle
          materie  oggetto  della  prima  o seconda prova scritta. Il
          dirigente  regionale competente nomina il presidente tra il
          personale  docente  e  dirigente  delle  scuole  secondarie
          superiori,  per  ogni sede di esame. Con decreto, di natura
          non    regolamentare,    del    Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca,  si  provvede  alla
          determinazione  del numero dei componenti la commissione di
          esame.   Per   la   corresponsione  dei  compensi  previsti
          dall'art.  4,  comma 5, della citata legge n. 425 del 1997,
          il limite di spesa e' fissato in 40,24 milioni di euro.".

          
 
Art. 2.
                Accorpamenti e sdoppiamenti di classi

  1. L'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 luglio
2001,  n.  255,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto
2001,  n.  333,  si interpreta nel senso che si intendono fatti salvi
gli accorpamenti, a norma delle vigenti disposizioni.
  2.  Non sono ammessi sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno
scolastico.

 


          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  comma  l  del
          decreto-legge   3   luglio  2001,  n.  255  convertito  con
          modificazioni   nella   legge   20   agosto  2001,  n.  333
          (Disposizioni   urgenti  per  assicurare  l'ordinato  avvio
          dell'anno scolastico 2001/2002):
              "Art.  3  (Formazione delle classi). - 1. Le variazioni
          del  numero  degli  alunni iscritti in ciascuna istituzione
          scolastica,  verificate  nella  fase  di  adeguamento  alla
          situazione  di  fatto,  non  comportano modifiche al numero
          delle   classi   autorizzate   in  organico  dal  dirigente
          territorialmente  competente.  Incrementi  del numero delle
          classi,  eventualmente  indispensabili,  sono  disposti dal
          competente  dirigente scolastico secondo i parametri di cui
          al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio
          1998,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale  n.  264  dell'11  novembre  1998,  e  successive
          integrazioni.".

          
 
Art. 3.
           Finanziamento degli uffici scolastici regionali

  1. Al fine di attribuire ai competenti centri di spesa, interessati
all'applicazione  dell'articolo 9  del  decreto  del  Ministro  della
pubblica istruzione in data 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  16  del  21 gennaio 2000, le risorse finanziarie per i
pagamenti  relativi  al  subentro  nei contratti stipulati dagli enti
locali  per  le funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle
istituzioni    scolastiche   statali,   gli   stanziamenti   iscritti
nell'ambito  dei  centri  di  responsabilita'  relativi  agli  Uffici
scolastici   regionali   dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca per l'anno 2002 e
per   il  triennio  2002-2004,  nelle  unita'  previsionali  di  base
"Strutture  scolastiche",  sono  incrementati di euro 151.586.000 per
l'anno   2002,  di  euro  173.424.000  per  l'anno  2003  e  di  euro
135.078.000 a decorrere dall'anno 2004.
  2.  All'onere  derivante dall'applicazione del comma 1, determinato
per  l'anno  2002  in  euro  151.586.000,  per  l'anno  2003  in euro
173.424.000  e  a  decorrere  dall'anno  2004 in euro 135.078.000, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2002-2004, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9 del decreto del
          Ministro della pubblica istruzione del 23 luglio 1999.
              "Art.  9.  Lo Stato subentrera' nei contratti stipulati
          dagli  enti  locali  alla  data  del  24  maggio  1999,  ed
          eventualmente  rinnovati  in  data successiva, per la parte
          con  la  quale sono state assicurate le funzioni ATA per le
          scuole  statali,  in  luogo  dell'assunzione  di  personale
          dipendente.
            Ai  fini predetti, le autorita' scolastiche periferiche e
          gli  enti  locali  competenti  stipuleranno,  entro  il  31
          dicembre  1999,  apposite  convenzioni  che  individuino le
          modalita'  di  subentro  nei  contratti  i  quali, ferma la
          rispondenza  ai  requisiti  di  cui  al  comma  precedente,
          potranno  essere  frazionati  in  corrispondenza di singole
          istituzioni scolastiche.
            Ferma  restando  la prosecuzione delle attivita' da parte
          di  soggetti  esterni  impegnati  in  progetti LSU e LPU in
          corso  ai  sensi  delle leggi vigenti, lo Stato subentrera'
          nelle   convenzioni  stipulate  dagli  enti  locali  con  i
          soggetti  imprenditoriali,  comprese le cooperative, per la
          stabilizzazione  di  quei  progetti  per lavori socialmente
          utili  e/o  lavori  di  pubblica utilita' che erano in atto
          nelle  istituzioni  scolastiche statali prima del 25 maggio
          1999,   anche   se   rinnovati   successivamente,   per  lo
          svolgimento  di  funzioni  ATA demandate per legge all'ente
          locale in sostituzione dello Stato.
            Il  subentro  da  parte  dello Stato in dette convenzioni
          avviene  ad  ogni 1 gennaio successivo alla stabilizzazione
          dei lavori socialmente utili in imprese, anche cooperative.
            Ai lavoratori di cui al terzo e quarto comma del presente
          articolo, si applicano le provvidenze previste dall'art. 12
          del   decreto  legislativo  1  dicembre  1997,  n.  468,  e
          dall'art.  45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
          ai  fini  delle  nomine a tempo indeterminato per posti ATA
          corrispondenti all'attivita' svolta".

          
 
Art. 3-bis.
Definizione   della   posizione  giuridico-amministrativa  di  alcune
                 categorie di personale della scuola

((  1.     Ai     fini     della    definizione    della    posizione
giuridico-amministrativa  del  personale  del  comparto  scuola,  con
riferimento  ai  rapporti di impiego instaurati prima dell'entrata in
vigore  del  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro del comparto
scuola  sottoscritto  il  4  agosto  1995,  il rapporto di impiego si
intende  validamente  costituito, anche in mancanza del provvedimento
formale   di   nomina,  ove  risulti  documentato  dalla  lettera  di
comunicazione dell'avvenuta nomina. ))
 
Art. 4.
Autorizzazioni  di  spesa  per  la  sanatoria di situazioni debitorie
delle  universita',  per il diritto allo studio nelle universita' non
statali  e  per  interventi di edilizia a favore delle istituzioni di
alta formazione artistica e musicale.   Modifica all'articolo 4 della
                       legge n. 370 del 1999.

  1.  Al  fine  di attribuire alle universita' le risorse finanziarie
per  sanare  situazioni  debitorie, derivanti dalla corresponsione di
classi  e  scatti  stipendiali al personale docente e ricercatore, e'
autorizzata  la  spesa complessiva di 375 milioni di euro, da erogare
in  cinque  rate  annuali  costanti  a decorrere dall'anno 2002; allo
stesso  fine,  nell'ambito  dello  stato  di previsione del Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, e' istituito un
fondo  da  ripartire  tra  le  universita'  sulla  base  di parametri
definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca.  ((  All'onere derivante dall'attuazione del presente
comma,  ))  determinato in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni
2002,  2003  e  2004,  si  provvede mediante corrispondente riduzione
degli   stanziamenti   iscritti,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto
capitale  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2002,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero.
  2.  Al  fine di assicurare l'uniformita' di trattamento sul diritto
agli  studi  universitari  agli  studenti iscritti alle universita' e
agli  istituti  universitari  non statali legalmente riconosciuti, e'
autorizzata  la  spesa  di  10  milioni di euro a decorrere dall'anno
2002,  da  destinare  alle  predette istituzioni. All'onere derivante
dall'attuazione  del  presente  comma,  pari  a  10 milioni di euro a
decorrere   dall'anno   2002,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2002,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
  3.  Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti di
edilizia  a favore delle istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21
dicembre  1999,  n. 508, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro
per   l'anno   2002.   Al relativo   onere   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((  4-bis.   All'articolo 4,  comma 1,  primo  periodo,  della  legge
19 ottobre  1999, n. 370, dopo la parola: "tutorato" sono inserite le
seguenti:  ",  e  per  progetti sperimentali e innovativi sul diritto
allo studio proposti dalle regioni mediante programmazione concordata
con  il  Ministero dell'istruzione, dell'univesita' e della ricerca".
))

 


          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge 21
          dicembre   1999,   n.   508  (Disposizioni  in  materia  di
          universita' e ricerca scientifica e tecnologica):
              "Art. 1 (Finalita' della legge). - 1. La presente legge
          e'  finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti,
          dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale
          di   arte  drammatica,  degli  Istituti  superiori  per  le
          industrie  artistiche  (ISIA), dei Conservatori di musica e
          degli Istituti musicali pareggiati.".
              - Si  riporta  il testo del comma 1, art. 4 della legge
          19 ottobre  1999,  n.  370, come modificato dal decreto qui
          pubblicato:
              "1.  E' autorizzata la spesa nel limite massimo di lire
          80 miliardi per l'anno 1999, di lire 81 miliardi per l'anno
          2000  e di lire 91 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per
          l'istituzione  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          di  un  fondo integrativo per l'incentivazione dell'impegno
          didattico  dei  professori  e dei ricercatori universitari,
          per    obiettivi   di   adeguamento   quantitativo   e   di
          miglioramento   qualitativo   dell'offerta  formativa,  con
          riferimento  anche al rapporto tra studenti e docenti nelle
          diverse sedi e nelle strutture didattiche, all'orientamento
          e al tutorato, e per progetti sperimentali e innovativi sul
          diritto   allo   studio  proposti  dalle  regioni  mediante
          programmazione concordata con il Ministero dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca". Il fondo e' ripartito
          tra  gli atenei secondo criteri determinati con decreto del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica,   sentiti  la  CRUI,  il  CUN,  il  CNSU,  ove
          costituito,  le  organizzazioni sindacali e le associazioni
          professionali dei professori e dei ricercatori universitari
          comparativamente  piu' rappresentative sul piano nazionale.
          I contributi erogati alle universita' ai sensi del presente
          articolo afferiscono ai fondi di ateneo di cui all'art. 24,
          comma  6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive  modificazioni.  Il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio".

          
 
Art. 5.
Compensi  per  soggetti  incaricati  della selezione e valutazione di
                   programmi e progetti di ricerca

  1.  Fermo  restando quanto disposto dall'articolo 18 della legge 28
dicembre   2001,   n.   448,  al  fine  di  consentire  la  immediata
corresponsione  di  compensi  a componenti di commissioni e comitati,
nonche'  ad  esperti, incaricati delle procedure di selezione e della
valutazione di programmi e progetti di ricerca non conclusi alla data
di  entrata  in  vigore  del presente decreto, ove i rispettivi piani
finanziari  abbiano  previsto  spese  per  attivita' istruttorie e di
valutazione,    con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabiliti  gli  importi  dei
compensi medesimi.
  2.  Il  decreto  di  cui  al comma 1 si applica anche ai fini della
corresponsione   di  compensi  nelle  procedure  di  selezione  e  di
valutazione  dei programmi e progetti di ricerca successive alla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto. La relativa spesa e'
compresa  nell'ambito  dei  fondi  riguardanti  il  finanziamento  di
progetti o programmi di ricerca e comunque per un importo massimo non
superiore all'uno per cento dei predetti fondi.

 


          Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  18  della  legge
          28 dicembre 2001, n. 448:
              "Art.  18 &i(Riordino degli organismi collegiali). - 1.
          Ai   fini  del  contenimento  della  spesa  e  di  maggiore
          funzionalita'  dei  servizi  e  delle  procedure,  e' fatto
          divieto  alle  pubbliche  amministrazioni,  escluse  quelle
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane,  di  istituire  comitati, commissioni, consigli ed
          altri  organismi  collegiali,  ad  eccezione  di  quelli di
          carattere    tecnico    e   ad   elevata   specializzazione
          indispensabili    per   la   realizzazione   di   obiettivi
          istituzionali  non  perseguibili attraverso l'utilizzazione
          del proprio personale.
              2.  Entro  centoventi  giorni  dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, sono individuati gli organismi
          tecnici  e  ad elevata specializzazione gia' operanti nelle
          pubbliche  amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi
          del comma 1. Per le amministrazioni statali si provvede con
          decreto   di   natura   non   regolamentare   del  Ministro
          competente,  di  concerto  con  il Ministro per la funzione
          pubblica  e  con il Ministro dell'economia e delle finanze.
          Per  le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con
          atto  dell'organo  di  direzione  politica responsabile, da
          sottoporre  all'approvazione dell'amministrazione vigilante
          e  alla  verifica  degli  organi  interni di controllo. Gli
          organismi  collegiali  non  individuati come indispensabili
          dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi.
              3.  Scaduto  il  termine di cui al comma 2 senza che si
          sia  provveduto  agli  adempimenti  ivi  previsti, e' fatto
          divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli
          organismi collegiali".

          
 
(( Art. 5-bis.
         Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo ))

((    1.  Al fine di assicurare la massima efficacia all'attivita' di
sostegno  agli  investimenti  in  ricerca  e  sviluppo  delle imprese
industriali,  le  risorse conferite dall'articolo 108, comma 7, della
legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  al  Fondo  di  cui  al  decreto
legislativo  27 luglio  1999,  n. 297, pari a 90 miliardi di lire per
ciascuno  degli  anni  2001,  2002  e  2003,  sono  destinate  per le
finalita' delle forme di intervento disciplinate dallo stesso decreto
legislativo,  ivi  comprese  quelle  negoziate  attraverso crediti di
imposta. ))

 


          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 108, comma 7, della
          legge  23 dicembre  2000,  n.  388.  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2001):
              "7.   Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica   e  tecnologica  provvede,  con  le  modalita'
          previste  dal presente articolo, in relazione alle spese di
          ricerca  effettuate  in  strutture  situate  nel territorio
          dello  Stato o in progetti di collaborazione internazionale
          a  maggioranza  italiana.  Gli  oneri  di  cui  al presente
          articolo  gravano  sul  Fondo  previsto  dall'art. 14 della
          legge  17 febbraio 1982, n. 46, nonche' sul Fondo di cui al
          decreto  legislativo  27 luglio  1999,  n. 297, ai quali e'
          conferita,  rispettivamente,  per ciascuno degli anni 2001,
          2002 e 2003, la somma di lire 90 miliardi".
              Il  decreto  legislativo  27 luglio 1999, n. 297, reca:
          "Riordino  della  disciplina  e snellimento delle procedure
          per  il  sostegno  della ricerca scientifica e tecnologica,
          per  la  diffusione  delle tecnologie, per la mobilita' dei
          ricercatori".

          
 
 
Art. 6.
  Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori

  1.  Allo  scopo  di  determinare il valore e consentire l'immediato
impiego   dei  titoli  rilasciati  dalle  Accademie  di  belle  arti,
dall'Accademia  nazionale  di danza, dall'Accademia nazionale di arte
drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, dai
Conservatori  di  musica e dagli Istituti musicali pareggiati secondo
l'ordinamento  previgente  alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999 n. 508, all'articolo 4 della legge medesima sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  I  diplomi  rilasciati dalle istituzioni di cui all'art. 1, in
base  all'ordinamento  previgente  al  momento dell'entrata in vigore
della  presente  legge,  ((  ivi compresi gli attestati rilasciati al
termine  dei  corsi  di  avviamento  coreutico, )) mantengono la loro
validita'   ai   fini  dell'accesso  all'insegnamento,  ai  corsi  di
specializzazione e alle scuole di specializzazione";
((    a-bis) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2.  Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del
settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della
musica,  compresi  quelli  rilasciati  prima della data di entrata in
vigore   della   presente   legge,   hanno   valore   abilitante  per
l'insegnamento  dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono
titolo   di   ammissione   ai  corrispondenti  concorsi  a  posti  di
insegnamento  nelle  scuole  secondarie,  purche'  il titolare sia in
possesso  del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di
conservatorio"; ))
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, (( ivi compresi gli
attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, ))
sono  ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti,
e  purche' in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo
grado,  ai  corsi  di  diploma  accademico  di secondo livello di cui
all'articolo  2, comma 5, nonche' ai corsi di laurea specialistica ((
e  ai  master  di  primo  livello )) presso le universita'. I crediti
acquisiti  ai  fini  del  conseguimento dei diplomi di cui al comma 1
sono  altresi'  valutati  nell'ambito  dei  corsi di laurea presso le
universita'";
((    c) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
  "3-bis.  Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati
alle  lauree  previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati
rilasciati   al   termine  dei  corsi  di  avviamento  coreutico,
conseguiti  da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado.
((  3-ter.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano
alle  Accademie di belle arti legalmente riconosciute e agli Istituti
musicali pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al termine di
corsi   autorizzati   in   sede   di   pareggiamento   o   di  legale
riconoscimento". ))

 


          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  della legge 21
          dicembre  1999,  n.  508  (Riforma delle Accademie di belle
          arti,  dell'Accademia  nazionale  di  danza, dell'Accademia
          nazionale  di arte drammatica, degli Istituti superiori per
          le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
          Istituti  musicali pareggiati), come modificato dal decreto
          qui pubblicato:
              "Art.  4.  (Validita'  dei  diplomi)  -  1.  I  diplomi
          rilasciati  dalle  istituzioni  di  cui all'art. 1, in base
          all'ordinamento   previgente  al  momento  dell'entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  ivi compresi gli attestati
          rilasciati  al  termine  dei corsi di avviamento coreutico,
          mantengono   la   loro   validita'   ai  fini  dell'accesso
          all'insegnamento,  ai  corsi  di  specializzazione  e  alle
          scuole di specializzazione.
            2.  Fino  all'entrata  in  vigore  di specifiche norme di
          riordino  del  settore, i diplomi conseguiti al termine dei
          corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati
          prima della data di entrata in vigore della presente legge,
          hanno  valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione
          musicale  nella scuola e costituiscono titolo di ammissione
          ai  corrispondenti  concorsi  a posti di insegnamento nelle
          scuole  secondarie, purche' il titolare sia in possesso del
          diploma  di  scuola  secondaria  superiore e del diploma di
          conservatorio.
            3.  I  possessori  dei  diplomi  di  cui  al comma 1, ivi
          compresi  gli  attestati rilasciati al termine dei corsi di
          avviamento  coreutico,  sono ammessi, previo riconoscimento
          dei  crediti  formativi acquisiti, e purche' in possesso di
          diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi
          di diploma accademico di secondo livello di cui all'art. 3,
          comma 5, nonche' ai corsi di laurea specialistica ai master
          di primo livello presso le universita'. I crediti acquisiti
          ai  fini  del  conseguimento  dei diplomi di cui al comma 1
          sono  altresi'  valutati  nell'ambito  dei  corsi di laurea
          presso le universita'.
            3-bis.  Ai  fini  dell'accesso ai pubblici concorsi, sono
          equiparati  alle  lauree previste dal regolamento di cui al
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509, i
          diplomi  di  cui  al  comma  1,  ivi compresi gli attestati
          rilasciati  al  termine  dei corsi di avviamento coreutico,
          conseguiti  da  coloro che siano in possesso del diploma di
          istruzione di secondo grado.
            3-ter.  Le  disposizioni  di  cui al presente articolo si
          applicano   alle   Accademie   di   belle  arti  legalmente
          riconosciute   e   agli   Istituti   musicali   pareggiati,
          limitatamente  ai  titoli  rilasciati  al  termine di corsi
          autorizzati   in   sede   di   pareggiamento  o  di  legale
          riconoscimento.
              -  Il  decreto  del  Ministero dell'universita' e della
          ricerca  scientifica  e tecnologica del 3 novembre 1999, n.
          509,   reca:   "Regolamento   recante   norme   concernenti
          l'autonomia didattica degli atenei".

 
Art. 7.
         Attivita' di servizio per gli studenti universitari

    1.  Per  potenziare i servizi di orientamento e tutorato (( e per
favorire  la  formazione  culturale  degli  studenti  e promuovere il
diritto allo studio )) a decorrere dall'anno accademico 2002-2003, le
universita'  promuovono,  sostengono  e pubblicizzano le attivita' di
servizio   agli   studenti   iscritti  ai  propri  corsi,  svolte  da
associazioni  e  cooperative  studentesche e dai collegi universitari
legalmente  riconosciuti,  in  conformita'  con  gli indirizzi di cui
all'articolo 25,  comma  2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed a
quelli indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottati  ai  sensi  dell'art.  4  della  medesima  legge,  quali, in
particolare,  le attivita' di orientamento e tutorato e le iniziative
culturali.
    2.  Al fine di assicurare il tempestivo esame dei progetti per la
realizzazione  di  alloggi  e residenze per studenti universitari, al
comma  5  dell'articolo 1  della  legge  14 novembre 2000, n. 338, il
secondo   ed   il   terzo   periodo  sono  sostituiti  dai  seguenti:
"All'istruttoria  dei  progetti  provvede  una  commissione istituita
presso   il   Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca,  nominata  dal  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano,  in  modo  da  assicurare  la  rappresentanza paritetica del
predetto   Ministero   e   delle  regioni.  La  spesa  derivante  dal
funzionamento   della  commissione  e'  determinata,  senza  nuovi  o
maggiori  oneri  per  il bilancio dello Stato, per un importo massimo
non  superiore  all'1  per  cento  dei fondi di cui al comma 10, allo
scopo utilizzando le risorse previste dal medesimo comma".
((  2-bis.  In  attesa  del  riordino  del  Consiglio nazionale degli
studenti  universitari i componenti del predetto organo, nominati con
decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica del 2 giugno 2000, sono confermati fino alla scadenza del
mandato,  in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.
491.  Per  il  rinnovo  dello  stesso Consiglio l'elettorato attivo e
passivo e' attribuito anche agli studenti iscritti ai corsi di laurea
specialistica,  ai  fini dell'elezione dei ventotto componenti di cui
allo stesso articolo 2 del citato decreto n. 491 del 1997. ))

 


          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 4 e dell'art. 25, comma
          2  della  legge  2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto
          agli studi universitari):
              "Art.  4 (Uniformita' di trattamento). - 1. Con decreto
          emanato  dal  Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica,  di  seguito denominato "Ministro , sentiti il
          Consiglio  universitario  nazionale  (CUN)  e  la  Consulta
          nazionale di cui all'art. 6, sono stabiliti ogni tre anni:
                a) i criteri per la determinazione del merito e delle
          condizioni   economiche  degli  studenti,  nonche'  per  la
          definizione  delle relative procedure di selezione, ai fini
          dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di
          cui  alla  presente  legge  non  destinati alla generalita'
          degli  studenti. Le condizioni economiche vanno individuate
          sulla  base  della  natura  e  dell'ammontare  del  reddito
          imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare;
                b)  le  tipologie  minime  e i relativi livelli degli
          interventi di cui al comma 2 dell'art. 3;
                c)  gli  indirizzi  per  la graduale riqualificazione
          della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e
          meritevoli privi di mezzi.
              2.  Il  decreto  di  cui al comma 1 e' emanato sei mesi
          prima  dell'inizio  del  primo  dei  tre anni accademici di
          riferimento,   acquisito   il   parere   della   Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400. In prima applicazione il decreto e' emanato
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge e rimane in vigore fino alla fine dell'anno
          accademico  successivo  a  quello  in  corso  alla  data di
          emanazione del decreto stesso.
              Art.   25   (Norma   finale.   Organismi  regionali  di
          gestione).  2. Gli organismi di gestione possono avvalersi,
          sulla base di apposite convenzioni che rispettino i criteri
          pubblici  di  attribuzione,  di  servizi  resi  da enti, da
          soggetti   individuali  o  da  associazioni  e  cooperative
          studentesche costituite ed operanti nelle universita'".
              -  Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5 della legge
          14  novembre  2000, n. 338, come modificato dal decreto qui
          pubblicato:
              "5.  Gli  enti  di  cui  al comma 1 elaborano specifici
          progetti  per  la  realizzazione degli interventi entro tre
          mesi  dall'emanazione  del  decreto  di  cui  al  comma  4.
          All'istruttoria   dei  progetti  provvede  una  commissione
          istituita     presso    il    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  nominata dal Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
          con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano,
          in  modo  da  assicurare  la  rappresentanza paritetica del
          predetto  Ministero e delle regioni. La spesa derivante dal
          funzionamento della commissione e' determinata, senza nuovi
          o  maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello  Stato, per un
          importo  massimo non superiore all'1 per cento dei fondi di
          cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse previste
          dal  medesimo  comma.  Il Ministro dell'universita' e della
          ricerca    scientifica    e    tecnologica,    sulla   base
          dell'istruttoria  effettuata dalla commissione, individua i
          progetti   ammessi  al  cofinanziamento  nei  limiti  delle
          risorse  disponibili  e procede alla ripartizione dei fondi
          con un piano a carattere triennale. Le somme attribuite con
          il piano sono effettivamente erogate sulla base degli stati
          di  avanzamento  dei  lavori secondo i tempi e le modalita'
          previsti  nei progetti. Il piano prevede anche le modalita'
          di  revoca  dei  finanziamenti concessi nel caso in cui non
          siano  state  rispettate  le scadenze previste nei progetti
          presentati  per  il  cofinanziamento  e  l'assegnazione dei
          finanziamenti stessi a progetti ammessi con riserva".
              -  Il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica  2  giugno 2000, reca:
          "Costituzione   del   Consiglio  nazionale  degli  studenti
          universitari (CNSU)".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2 del decreto del
          Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491:
              "Art. 2 (Composizione e funzionamento). - 1. Il CNSU e'
          composto  da  ventotto  componenti  eletti  dagli  studenti
          iscritti  ai  corsi  di  diploma  e di laurea e alle scuole
          dirette  a  fini  speciali,  da  un componente eletto dagli
          iscritti  ai  corsi  di specializzazione e da un componente
          eletto  dagli  iscritti  ai  corsi di dottorato di ricerca.
          L'elezione  di  tutti i componenti avviene con le modalita'
          previste  dagli  articoli 4 e 5. I componenti sono nominati
          con  decreto  del Ministro, durano in carica tre anni e non
          sono  rieleggibili.  I  predetti  componenti  decadono  dal
          mandato   all'atto  della  perdita  dei  requisiti  di  cui
          all'art.  1,  comma  3, lettera a), e di cui al comma 4 del
          predetto   articolo;  in  tali  casi,  ovvero  in  caso  di
          dimissioni   subentrano  gli  studenti  che  seguono  nelle
          graduatorie disposte ai sensi dell'art. 5.
              2.  Il  CNSU  nella  prima  seduta  elegge  a scrutinio
          segreto il presidente tra i suoi componenti e un ufficio di
          presidenza  composto  da  tre  membri.  Ognuno  esprime  il
          proprio voto per un candidato.
              3.  Il presidente e l'ufficio di presidenza sono eletti
          previa  presentazione  di candidature nominative all'inizio
          dei lavori della prima seduta. Le funzioni di presidente ai
          fini  dello  svolgimento  delle  operazioni di elezione del
          presidente  e dell'ufficio di presidenza sono assunte dallo
          studente  con  maggiore anzianita' di iscrizione. A parita'
          di iscrizione prevale il piu' anziano di eta'.
              4.  Con regolamento interno, da adottare entro due mesi
          dall'insediamento  e  a  maggioranza  dei  componenti, sono
          definite  le  modalita'  di  funzionamento del CNSU, che in
          ogni   caso   prevedono   almeno  sei  adunanze  nel  corso
          dell'anno,  nonche'  sono  stabiliti i termini comunque non
          superiori  a  quarantacinque  giorni  per l'espressione dei
          pareri.  Il  regolamento  prevede termini ridotti, comunque
          non  superiori  ai  quindici  giorni, per l'espressione dei
          pareri  nel  caso  in  cui siano richiesti dal Ministro per
          atti  di  assoluta  urgenza. Qualora il parere non sia reso
          entro  i  termini  perentori  indicati  dalle  disposizioni
          regolamentari, il Ministro assume le proprie determinazioni
          prescindendo dal parere.
              5.  Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 4
          i  lavori  sono  regolati  con disposizioni dell'ufficio di
          presidenza.
              6.  In  caso  di  dimissioni  contestuali di piu' della
          meta'  dei  componenti  ovvero  per altre cause che rendono
          comunque   impossibile   il  funzionamento  dell'organo  il
          Ministro,  con  decreto  motivato,  lo scioglie e indice le
          elezioni per il rinnovo".

 
(( Art. 7-bis.
Adeguamento  degli  ordinamenti  didattici  dei corsi di studio delle
                           universita' ))
((  1.  All'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
e  successive  modificazioni,  le  parole:  "entro  trenta mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi". ))

 


          Riferimenti normativi:
              -  Si riporta il testo dell'art. 6, comma 6 della legge
          19  ottobre  1999,  n. 370, come modificato dal decreto qui
          pubblicato:
              "Art.  6 (Disposizioni per l'autonomia didattica). - 6.
          Le universita' adeguano gli ordinamenti didattici dei corsi
          di  studio  ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 17,
          comma  95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
          modificazioni,  entro  trentasei  mesi  dalla pubblicazione
          nella   Gazzetta   Ufficiale   del   decreto   ministeriale
          contenente  i  criteri  specifici  per  i  predetti  corsi.
          Decorso  infruttuosamente  tale termine, non possono essere
          erogati all'universita' i finanziamenti previsti da accordi
          di  programma  o  dai  provvedimenti  di  attuazione  della
          programmazione universitaria fino alla data di trasmissione
          al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica   dei   regolamenti  didattici  contenenti  gli
          adeguamenti predetti".

Art. 8. 

Entrata in vigore 1. 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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