XIII Legislatura
Legge 21 dicembre 1999, n.508
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n.2
Riforma delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica,
degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica
e degli Istituti musicali pareggiati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle
arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte
drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati. Art. 2. 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli
ISIA, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i
Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali
pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui
l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti
autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e
musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle
norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento. 2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti
musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e
coreutici, ai sensi del presente articolo. 3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
esercita, nei confronti delle istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di
programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal
titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto dei principi di
autonomia sanciti dalla presente legge. 4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi primarie di alta
formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e
svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità
giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica,
amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in
deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici,
ma comunque nel rispetto dei relativi principi. 5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi di
formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria
di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le
predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo
livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla
ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette
istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990,
n. 341. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su
proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere
del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di
cui all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio
rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al
fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle
qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il
possesso. 6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'articolo
1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito
comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per
il personale docente e non docente. Limitatamente alla copertura dei posti in
organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali
previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come
modificato dall'articolo 3, comma1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali,
integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono
trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti
dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni
organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di
insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I predetti
incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili al personale in servizio
di ruolo. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di
cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse in
appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento
complessivo in godimento. Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo
del presente comma, nei predetti ruoli ad esaurimento è altresì inquadrato il
personale inserito nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto
dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari,
le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge,
sono disciplinati: 8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi: 9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di
cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e
con la presente legge, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Art. 3. 1. È costituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta formazione
artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte: 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso
dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati: 3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima
elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo
composto da: 4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di cui al comma 3 si
svolgono, con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base
di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le
votazioni. 5. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di cui al comma 3 è
autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni. Art. 4. 1. I diplomi rilasciati
dalle istituzioni di cui all’articolo 1, in base all’ordinamento previgente
al momento dell’entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli
attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro
validità ai fini dell’accesso all’insegnamento, ai corsi di
specializzazione e alle scuole di specializzazione. (così modificato dalla legge
22 novembre 2002, n. 268) 2. Fino all’entrata in vigore di specifiche norme di riordino del
settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica,
compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente
legge, hanno valore abilitante per l’insegnamento dell’educazione musicale
nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a
posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in
possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di
Conservatorio». (così modificato dalla
legge 22 novembre 2002, n. 268) 3. I possessori dei
diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei
corsi di avviamento coreutico, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti
formativi acquisiti, e purchè in possesso di diploma di istruzione secondaria
di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui
all’articolo 2, comma 5, nonché ai corsi di laurea specialistica e ai master
di primo livello presso le
Università. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al
comma 1 sono altresì valutati nell’ambito dei corsi di laurea presso le
Università. (così modificato dalla
legge 22 novembre 2002, n. 268) 3-bis. Ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi sono
equiparati alle lauree di cui al decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al
comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di
avviamento coreutico, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di
istruzione di secondo grado.(comma aggiunto dalla
legge 22 novembre 2002, n. 268 )
3-ter. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano alle Accademie di belle arti legalmente
riconosciute e agli istituti musicali pareggiati, limitatamente ai titoli
rilasciati al termine di corsi autorizzati in sede pareggiamento o di legale
riconoscimento. (comma aggiunto dalla
legge 22 novembre 2002, n. 268)
Art. 5. 1. Alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la normativa vigente in
materia di edilizia universitaria. Art. 6. 1. Agli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1 si applicano le
disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive
modificazioni. Art. 7. 1. I regolamenti didattici delle istituzioni di cui all'articolo 1
disciplinano le modalità per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti
didattici, ferma restando la possibilità per gli stessi di completare i corsi
iniziati. Art. 8. 1. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano, il perseguimento delle finalità della presente legge è realizzato nel
rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. Art. 9. 1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali
stanziamenti iscritti all'unità previsionale di base 11.1.1.2 (Istruzione
artistica - Strutture scolastiche) dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione, per la loro assegnazione al predetto stato di previsione e
a quello del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, in relazione alle esigenze di funzionamento, rispettivamente, degli
istituti di istruzione artistica che permangono nella competenza del Ministero
della pubblica istruzione e delle istituzioni riordinate o costituite a norma
della presente legge. 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, comprensivo dei
costi per la realizzazione dei corsi di cui all'articolo 2, commi 5 e 8, lettera
d), nonché all'articolo 4, comma 3, valutato in lire 11 miliardi a decorrere
dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
(Finalità della legge)
(Alta formazione e specializzazione artistica e musicale)
(Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale)
(Validità dei diplomi)
(Edilizia)
(Diritto allo studio)
(Norma transitoria e finale)
(Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di
Trento e di Bolzano)
(Norme finanziarie)
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1999
CIAMPI
D' ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE di modifica della legge 508 del 21 dicembre 1999
*** pubblicità ****
Abbonati alle notizie scolastiche!
*** pubblicità ***