SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE "Modifiche alla legge 21 dicembre 1999 n. 508"

Relazione illustrativa

 

Articolo 1

1. Alla legge 21 dicembre 1999, n.508, sono apportate le seguenti modifiche:

     

  1. All’articolo 2, comma 5, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente : "Ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi, i diplomi accademici di primo livello, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, sono equiparati alle lauree di cui al decreto del ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei predetti diplomi sono valutati nell’ambito dei corsi di laurea presso le Università. I diplomi accademici di primo livello, consentono l’ammissione, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, ai corsi di laurea specialistica presso le Università".

     

     

  2. All’articolo 2, dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma 6 bis:

     

    "6 bis. Al fine di soddisfare le esigenze didattiche delle Accademie e dei Conservatori di musica, coloro che sono inseriti nelle graduatorie nazionali costituite ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall’articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, con riserva dell’esito del contenzioso pendente per l’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione, possono essere individuati quali destinatari di contratto di lavoro a tempo determinato". 

     

  3. All’articolo 2, comma 7, lettera h), sopprimere le parole: "ivi compresi quelli di cui all’articolo 4, comma 3" .

     

     

  4. All’articolo 4, il comma 1, è sostituito dal seguente:

     

    "1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 1, in base all’ordinamento previgente al momento dell’entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione."

     

  5. All’articolo 4, il comma 3, è sostituito dal seguente:

     

    "3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purchè in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all’articolo 2, comma 5, nonché ai corsi di laurea specialistica presso le Università. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresì valutati nell’ambito dei corsi di laurea presso le Università "

     

  6. All’articolo 4, è aggiunto il seguente comma 4:

     

"4. Ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree di cui al decreto del ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado."

 

Articolo 2

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono istituiti esclusivamente nell’ambito delle istituzioni di cui all’articolo 1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il CNAM e il CUN, sono determinate le caratteristiche peculiari dell’alta formazione artistica e musicale.

Situazione:

Approvato nel Consiglio dei Ministri il 20 giugno 2002

Guida scolastica                Informazioni

*** pubblicità ****

Abbonati alle notizie scolastiche!

*** pubblicità ***

 

Scuola Elettrica