Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

Disegno di legge modificato dal Senato

 

V Commissione - Resoconto di martedì 11 febbraio 2003

 

TESTO AGGIORNATO AL 13 FEBBRAIO 2003

 

SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 11 febbraio 2003. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vito Tanzi e per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica Valentina Aprea.

La seduta comincia alle 10.30.

Definizione delle norme generali sull'istruzione.
C. 3387 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, iniziato nella seduta del 6 febbraio 2003.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che nella seduta precedente la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978, la predisposizione della relazione tecnica sul testo trasmesso dal Senato.

Il sottosegretario Vito TANZI fa presente che gli elementi integrativi di informazione richiesti al Governo sono ancora in via di predisposizione da parte dei competenti ministeri.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel sottolineare ancora una volta le difficili condizioni in cui la Commissione bilancio è chiamata ad operare, ricorda che l'esame del provvedimento è calendarizzato in Assemblea nella giornata di domani. Invita pertanto il Governo ad attivarsi affinché gli elementi informativi richiesti siano disponibili in tempo utile perché la Commissione possa esprimere il prescritto parere.

Vincenzo CANELLI (AN), relatore, illustra il provvedimento recante la delega al Governo in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. Le norme dispongono, tra l'altro, la delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi, nonché le modalità di adozione dei medesimi (articolo 1 commi 1, 2 e 4); la predisposizione di un piano programmatico di interventi finanziari per la realizzazione delle finalità previste nel disegno di legge e a sostegno dei relativi interventi (articolo 1 comma 3); i criteri e i principi direttivi cui si devono conformare i decreti. Essi devono, in particolare: assicurare a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o comunque fino al conseguimento di una qualifica entro il 18o anno d'età, garantendo l'integrazione degli alunni portatori di handicap (articolo 2, comma 1, lettera c)); articolare il sistema educativo in scuola dell'infanzia, primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado) e secondo ciclo (licei, istruzione e formazione professionale). La delega prevede altresì: la rideterminazione delle funzioni e della struttura dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema d'istruzione (articolo 3); disposizioni per l'alternanza scuola-lavoro (articolo 4); disposizioni sulla formazione degli insegnanti (articolo 5).
Soffermandosi sui profili di carattere finanziario di competenza della Commissione bilancio, illustra il comma 4 dell'articolo 7. Tali norme dispongono per l'anno scolastico 2003-2004 ed i due successivi, l'abbassamento del requisito di età richiesto per l'iscrizione al primo anno della scuola di infanzia, consentendo tale iscrizione ai bambini che compiano i tre anni entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile; per l'anno scolastico 2003-2004 la possibilità di iscrizione al primo anno della scuola primaria per i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004. Gli oneri derivanti dall'abbassamento dei requisiti di cui al comma 4 nonché dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f) - che prevede a regime anticipazioni delle iscrizioni con riferimento al compimento delle età alla data del 30 aprile di ciascun anno - limitatamente alla scuola dell'infanzia statale ed alla scuola primaria statale sono valutati in 12,731 milioni di euro per l'anno 2003, 45,829 milioni di euro per l'anno 2004 e 66.198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
Al riguardo, rilevato preliminarmente che la relazione tecnica non prevede alcun effetto oneroso derivante dalla possibilità di anticipare l'iscrizione alla scuola dell'infanzia, benché la norma di copertura finanziaria, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, includa espressamente anche tale tipo di scuola, osserva che i criteri seguiti per la quantificazione dell'onere derivante dall'abbassamento dell'età minima necessaria per l'iscrizione al primo anno della scuola primaria non sembrano sufficienti a dar conto del reale ammontare dell'onere medesimo. Osserva, quindi, che un ulteriore elemento di sottostima è dato dalla determinazione dell'onere a regime sulla base dei soli costi per il personale docente, senza alcun appostamento per gli oneri di struttura, per il personale ATA e per altri servizi connessi. Va inoltre considerato che, nonostante l'articolo 7, comma 4, condizioni l'attuazione della norma in esame alla disponibilità delle risorse finanziarie, tale limitazione non trova rispondenza nei principi di delega. Infatti all'articolo 1, comma 2, lett. e), prevede una offerta formativa ed una possibilità di frequenza generalizzata della scuola dell'infanzia, tale da consentire l'accesso alla scuola da parte di tutti i richiedenti, pur nel rispetto del carattere di gradualità e sperimentazione espresso dallo stesso principio.
Rileva infine l'opportunità, pur in considerazione del rinvio alle risorse iscritte nella legge finanziaria previsto dall'articolo 7, comma 6, di delineare, sia pure in
larga approssimazione, il quadro finanziario degli oneri che a regime deriveranno dall'applicazione della delega, con riferimento al costo di massima atteso per ciascuno degli interventi previsti; ciò anche al fine di valutare l'ammontare delle risorse da mobilitare e la loro incidenza sugli obiettivi di finanza pubblica.
Per quanto riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla nuova disciplina delle iscrizioni alla scuola dell'infanzia ed alla scuola primaria statale (articolo 7, comma 5), segnalato preliminarmente che l'accantonamento utilizzato presenta la necessaria capienza ed un'apposita voce programmatica nel triennio 2003-2005, osserva che l'autorizzazione di spesa e la clausola di copertura presentano diversi profili problematici. La spesa autorizzata è riferita complessivamente alla scuola dell'infanzia ed alla scuola primaria statale; nella relazione tecnica la medesima spesa è tuttavia quantificata soltanto con riferimento alla scuola primaria. Ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978, come modificato dalla legge n. 246 del 2002, occorrerebbe inoltre indicare distintamente per ciascun intervento oneroso la corrispondente autorizzazione di spesa. Ciò anche in considerazione della necessità di modulare le iscrizioni anticipate alla prima classe nei limiti delle autorizzazioni di spesa, come previsto dall'articolo 7, comma 5, ultimo periodo. Con riferimento alla copertura finanziaria, rileva che, tenuto conto dell'inizio del nuovo esercizio finanziario, occorrerebbe riformulare la clausola di copertura, riferendola all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2003-2005 ed imputando al 2005, ossia all'ultimo anno del triennio medesimo, l'onere a regime.
Per quanto riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del piano programmatico e dai decreti legislativi attuativi della legge (articolo 7, commi 6, 7 e 8), segnala preliminarmente che la norma pone a carico di finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, da un lato, gli oneri del piano programmatico deliberato dal Consiglio dei Ministri per la realizzazione delle finalità del disegno di legge, dall'altro, gli oneri riconducibili ai decreti legislativi attuativi della legge medesima. Individua cioè un meccanismo che affida a futuri provvedimenti da emanare ogni anno - le leggi finanziarie - il compito di reperire le risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal disegno di legge.
Rileva quindi che il provvedimento prevede una sorta di copertura di ultima istanza, attivata previa verifica annuale dei flussi di spesa connessi all'attuazione graduale della riforma, qualora si presenti la necessità di sostenere spese ulteriori rispetto a quelle annualmente previste in bilancio. Tale copertura si identifica con la procedura disciplinata dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978, che prevede la segnalazione da parte del ministro dell'economia e delle finanze dello scostamento tra spesa preventivata e spesa effettiva al Parlamento che assume le conseguenti iniziative legislative. Tale procedura, che rappresenta un sistema di salvaguardia finanziaria di carattere generale e può essere attivata a prescindere da un espresso richiamo normativo, non appare per altro utilizzabile a fronte della natura degli oneri derivanti dal provvedimento che si configurano quali limiti massimi e non quali previsioni di spesa.
Ribadisce, infine, la necessità di acquisire gli ulteriori elementi informativi richiesti al Governo per poter effettuare una valutazione compiuta degli effetti finanziari del provvedimento.

Roberto VILLETTI (Misto-SDI) formula rilievi critici in ordine alle modalità di copertura finanziaria del provvedimento, osservando che tanto gli oneri del piano programmatico deliberato dal Consiglio dei Ministri per la realizzazione delle finalità del disegno di legge quanto gli oneri riconducibili ai decreti legislativi attuativi della legge sono posti a carico di finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria. In proposito rileva che tale meccanismo, poiché affida a futuri provvedimenti da emanare ogni anno - le leggi finanziarie - il compito di reperire le risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal disegno di legge, non appare conforme al disposto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, secondo cui spetta alla legge delega il compito di indicare precisamente i mezzi necessari per far fronte agli oneri determinati dalla sua attuazione. Sottolinea quindi la necessità di avviare una riflessione in merito alle modalità di copertura finanziaria delle leggi delega, giudicando accettabile sul piano sostanziale la definizione di una sorta di copertura «dinamica», secondo cui i mezzi finanziari necessari vengano reperiti, ove possibile, dalla legislazione futura e gli oneri vengano sostenuti subordinatamente a tale reperimento. Ritiene tuttavia che, in assenza di specifiche modifiche legislative che vadano in questa direzione, tale soluzione configuri una violazione del dettato costituzionale.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato i disegni di legge delega in materia fiscale e previdenziale, che presentavano forme di copertura «dinamica» in qualche misura analoghe, esprimendo un giudizio favorevole. Auspica quindi che la discussione sulla delega in materia di istruzione - che presenta alcune differenze rispetto ai disegni di legge citati - consenta un ulteriore approfondimento di tale problematica.

Michele VENTURA (DS-U) nel sottolineare la complessità del provvedimento per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, concorda circa l'opportunità di attendere che il Governo fornisca gli elementi integrativi richiesti dalla Commissione. Fa quindi presente che nel pomeriggio l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto relativamente, tra l'altro, ad una pregiudiziale di costituzionalità sul provvedimento concernente i profili copertura finanziaria, esprimendo disagio per il fatto che ciò avverrà in mancanza di un pronunciamento della Commissione bilancio.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel ricordare che le difficili condizioni in cui la Commissione è costretta a svolgere la propria funzione consultiva sono state fatte presenti al Presidente della Camera ed all'Assemblea, ritiene si debba comunque prendere atto della programmazione dei lavori decisa in sede di Conferenza dei Capigruppo.

Guido CROSETTO (FI) nel rilevare che forme di copertura finanziaria «dinamica» hanno accompagnato anche i disegni di legge sull'innalzamento dell'obbligo scolastico (legge n. 9 del 1999) e di riforma dei cicli scolastici (legge n. 30 del 2000) approvati nella precedente legislatura, ritiene tuttavia che in assenza di una predisposizione della relazione tecnica da parte del Governo la Commissione non disponga di elementi sufficienti per esprimere un parere sui profili di propria competenza.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 11.

Guida scolastica   Discussioni        Discussioni     Informazioni

*** pubblicità ****

Abbonati alle notizie scolastiche!

*** pubblicità ***

Scuola Elettrica