Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
Martedì 11 febbraio 2003. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vito Tanzi e per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica Valentina Aprea.
La seduta comincia alle 10.30.
Definizione delle norme generali sull'istruzione.
C. 3387 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, iniziato nella seduta del 6 febbraio 2003.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che nella seduta precedente la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978, la predisposizione della relazione tecnica sul testo trasmesso dal Senato.
Il sottosegretario Vito TANZI fa presente che gli elementi integrativi di informazione richiesti al Governo sono ancora in via di predisposizione da parte dei competenti ministeri.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel sottolineare ancora una volta le
difficili condizioni in cui la Commissione bilancio è chiamata ad operare,
ricorda che l'esame del provvedimento è calendarizzato in Assemblea nella
giornata di domani. Invita pertanto il Governo ad attivarsi affinché gli
elementi informativi richiesti
siano disponibili in tempo utile perché la Commissione possa esprimere il
prescritto parere.
Vincenzo CANELLI (AN), relatore, illustra il provvedimento recante la
delega al Governo in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale. Le norme dispongono, tra l'altro, la delega al Governo per
l'emanazione di uno o più decreti legislativi, nonché le modalità di adozione
dei medesimi (articolo 1 commi 1, 2 e 4); la predisposizione di un piano
programmatico di interventi finanziari per la realizzazione delle finalità
previste nel disegno di legge e a sostegno dei relativi interventi (articolo 1
comma 3); i criteri e i principi direttivi cui si devono conformare i decreti.
Essi devono, in particolare: assicurare a tutti il diritto all'istruzione e alla
formazione per almeno dodici anni o comunque fino al conseguimento di una
qualifica entro il 18o anno d'età, garantendo l'integrazione degli
alunni portatori di handicap (articolo 2, comma 1, lettera c));
articolare il sistema educativo in scuola dell'infanzia, primo ciclo (scuola
primaria e secondaria di primo grado) e secondo ciclo (licei, istruzione e
formazione professionale). La delega prevede altresì: la rideterminazione delle
funzioni e della struttura dell'Istituto nazionale per la valutazione del
sistema d'istruzione (articolo 3); disposizioni per l'alternanza scuola-lavoro
(articolo 4); disposizioni sulla formazione degli insegnanti (articolo 5). Roberto VILLETTI (Misto-SDI) formula rilievi critici in ordine alle modalità
di copertura finanziaria del provvedimento, osservando che tanto gli oneri del
piano programmatico deliberato dal Consiglio dei Ministri per la realizzazione
delle finalità del disegno di legge quanto gli oneri riconducibili ai decreti
legislativi attuativi della legge sono posti a carico di finanziamenti da
iscrivere annualmente nella legge finanziaria. In proposito rileva che tale
meccanismo, poiché affida a futuri provvedimenti da emanare ogni anno - le leggi finanziarie - il compito di reperire le risorse finanziarie
necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal disegno di legge, non appare
conforme al disposto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, secondo
cui spetta alla legge delega il compito di indicare precisamente i mezzi
necessari per far fronte agli oneri determinati dalla sua attuazione. Sottolinea
quindi la necessità di avviare una riflessione in merito alle modalità di
copertura finanziaria delle leggi delega, giudicando accettabile sul piano
sostanziale la definizione di una sorta di copertura «dinamica», secondo cui i
mezzi finanziari necessari vengano reperiti, ove possibile, dalla legislazione
futura e gli oneri vengano sostenuti subordinatamente a tale reperimento.
Ritiene tuttavia che, in assenza di specifiche modifiche legislative che vadano
in questa direzione, tale soluzione configuri una violazione del dettato
costituzionale.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che la Commissione bilancio
ha già esaminato i disegni di legge delega in materia fiscale e previdenziale,
che presentavano forme di copertura «dinamica» in qualche misura analoghe,
esprimendo un giudizio favorevole. Auspica quindi che la discussione sulla
delega in materia di istruzione - che presenta alcune differenze rispetto ai
disegni di legge citati - consenta un ulteriore approfondimento di tale
problematica.
Michele VENTURA (DS-U) nel sottolineare la complessità del provvedimento per
quanto riguarda i profili di carattere finanziario, concorda circa l'opportunità
di attendere che il Governo fornisca gli elementi integrativi richiesti dalla
Commissione. Fa quindi presente che nel pomeriggio l'Assemblea è chiamata ad
esprimere un voto relativamente, tra l'altro, ad una pregiudiziale di
costituzionalità sul provvedimento concernente i profili copertura finanziaria,
esprimendo disagio per il fatto che ciò avverrà in mancanza di un
pronunciamento della Commissione bilancio.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel ricordare che le difficili
condizioni in cui la Commissione è costretta a svolgere la propria funzione
consultiva sono state fatte presenti al Presidente della Camera ed
all'Assemblea, ritiene si debba comunque prendere atto della programmazione dei
lavori decisa in sede di Conferenza dei Capigruppo.
Guido CROSETTO (FI) nel rilevare che forme di copertura finanziaria «dinamica»
hanno accompagnato anche i disegni di legge sull'innalzamento dell'obbligo
scolastico (legge n. 9 del 1999) e di riforma dei cicli scolastici (legge n. 30
del 2000) approvati nella precedente legislatura, ritiene tuttavia che in
assenza di una predisposizione della relazione tecnica da parte del Governo la
Commissione non disponga di elementi sufficienti per esprimere un parere sui
profili di propria competenza.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla
seduta già prevista per domani.
La seduta termina alle 11.
Guida
scolastica Discussioni Discussioni Informazioni
*** pubblicità
**** Abbonati
alle notizie scolastiche! *** pubblicità
***
Soffermandosi sui profili di carattere finanziario di competenza della
Commissione bilancio, illustra il comma 4 dell'articolo 7. Tali norme dispongono
per l'anno scolastico 2003-2004 ed i due successivi, l'abbassamento del
requisito di età richiesto per l'iscrizione al primo anno della scuola di
infanzia, consentendo tale iscrizione ai bambini che compiano i tre anni entro
il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data
del 30 aprile; per l'anno scolastico 2003-2004 la possibilità di iscrizione al
primo anno della scuola primaria per i bambini che compiono i sei anni di età
entro il 28 febbraio 2004. Gli oneri derivanti dall'abbassamento dei requisiti
di cui al comma 4 nonché dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f)
- che prevede a regime anticipazioni delle iscrizioni con riferimento al
compimento delle età alla data del 30 aprile di ciascun anno - limitatamente
alla scuola dell'infanzia statale ed alla scuola primaria statale sono valutati
in 12,731 milioni di euro per l'anno 2003, 45,829 milioni di euro per l'anno
2004 e 66.198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
Al riguardo, rilevato preliminarmente che la relazione tecnica non prevede alcun
effetto oneroso derivante dalla possibilità di anticipare l'iscrizione alla
scuola dell'infanzia, benché la norma di copertura finanziaria, a seguito delle
modifiche apportate dal Senato, includa espressamente anche tale tipo di scuola,
osserva che i criteri seguiti per la quantificazione dell'onere derivante
dall'abbassamento dell'età minima necessaria per l'iscrizione al primo anno
della scuola primaria non sembrano sufficienti a dar conto del reale ammontare
dell'onere medesimo. Osserva, quindi, che un ulteriore elemento di sottostima è
dato dalla determinazione dell'onere a regime sulla base dei soli costi per il
personale docente, senza alcun appostamento per gli oneri di struttura, per il
personale ATA e per altri servizi connessi. Va inoltre considerato che,
nonostante l'articolo 7, comma 4, condizioni l'attuazione della norma in esame
alla disponibilità delle risorse finanziarie, tale limitazione non trova
rispondenza nei principi di delega. Infatti all'articolo 1, comma 2, lett. e),
prevede una offerta formativa ed una possibilità di frequenza generalizzata
della scuola dell'infanzia, tale da consentire l'accesso alla scuola da parte di
tutti i richiedenti, pur nel rispetto del carattere di gradualità e
sperimentazione espresso dallo stesso principio.
Rileva infine l'opportunità, pur in considerazione del rinvio alle risorse
iscritte nella legge finanziaria previsto dall'articolo 7, comma 6, di
delineare, sia pure in
Per quanto riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla nuova
disciplina delle iscrizioni alla scuola dell'infanzia ed alla scuola primaria
statale (articolo 7, comma 5), segnalato preliminarmente che l'accantonamento
utilizzato presenta la necessaria capienza ed un'apposita voce programmatica nel
triennio 2003-2005, osserva che l'autorizzazione di spesa e la clausola di
copertura presentano diversi profili problematici. La spesa autorizzata è
riferita complessivamente alla scuola dell'infanzia ed alla scuola primaria
statale; nella relazione tecnica la medesima spesa è tuttavia quantificata
soltanto con riferimento alla scuola primaria. Ai sensi dell'articolo 11-ter,
comma 1, della legge n. 468 del 1978, come modificato dalla legge n. 246 del
2002, occorrerebbe inoltre indicare distintamente per ciascun intervento oneroso
la corrispondente autorizzazione di spesa. Ciò anche in considerazione della
necessità di modulare le iscrizioni anticipate alla prima classe nei limiti
delle autorizzazioni di spesa, come previsto dall'articolo 7, comma 5, ultimo
periodo. Con riferimento alla copertura finanziaria, rileva che, tenuto conto
dell'inizio del nuovo esercizio finanziario, occorrerebbe riformulare la
clausola di copertura, riferendola all'accantonamento del fondo speciale di
parte corrente per il triennio 2003-2005 ed imputando al 2005, ossia all'ultimo
anno del triennio medesimo, l'onere a regime.
Per quanto riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti
dall'attuazione del piano programmatico e dai decreti legislativi attuativi
della legge (articolo 7, commi 6, 7 e 8), segnala preliminarmente che la norma
pone a carico di finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria,
da un lato, gli oneri del piano programmatico deliberato dal Consiglio dei
Ministri per la realizzazione delle finalità del disegno di legge, dall'altro,
gli oneri riconducibili ai decreti legislativi attuativi della legge medesima.
Individua cioè un meccanismo che affida a futuri provvedimenti da emanare ogni
anno - le leggi finanziarie - il compito di reperire le risorse finanziarie
necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal disegno di legge.
Rileva quindi che il provvedimento prevede una sorta di copertura di ultima
istanza, attivata previa verifica annuale dei flussi di spesa connessi
all'attuazione graduale della riforma, qualora si presenti la necessità di
sostenere spese ulteriori rispetto a quelle annualmente previste in bilancio.
Tale copertura si identifica con la procedura disciplinata dall'articolo 11-ter,
comma 7, della legge n. 468 del 1978, che prevede la segnalazione da parte del
ministro dell'economia e delle finanze dello scostamento tra spesa preventivata
e spesa effettiva al Parlamento che assume le conseguenti iniziative
legislative. Tale procedura, che rappresenta un sistema di salvaguardia
finanziaria di carattere generale e può essere attivata a prescindere da un
espresso richiamo normativo, non appare per altro utilizzabile a fronte della
natura degli oneri derivanti dal provvedimento che si configurano quali limiti
massimi e non quali previsioni di spesa.
Ribadisce, infine, la necessità di acquisire gli ulteriori elementi informativi
richiesti al Governo per poter effettuare una valutazione compiuta degli effetti
finanziari del provvedimento.