Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 26 novembre 2002.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 14.20.
Martedì 26 novembre 2002. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO. - Intervengono il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Letizia Moratti ed i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea e Stefano Caldoro.
La seduta comincia alle 14.20.
Variazione nella composizione
della Commissione.
Ferdinando ADORNATO, presidente, comunica che è entrato a far parte della VII Commissione il deputato Gianstefano Frigerio, del gruppo di Forza Italia, in sostituzione del deputato Crimi, del medesimo gruppo, che cessa di farne parte.
Definizione delle norme generali sull'istruzione. La Commissione inizia l'esame.
Ferdinando ADORNATO, presidente, in relazione all'organizzazione dei
lavori per l'esame delle proposte di legge in titolo, comunica che, nella
riunione svoltasi in data odierna, l'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità che la Commissione,
dopo lo svolgimento della relazione introduttiva, proceda ad una serie di
audizioni informali, volte ad acquisire le considerazioni e le proposte dei
soggetti coinvolti nella riforma. Al fine di garantire la tempestività
dell'esame, le audizioni si svolgeranno subordinatamente all'autorizzazione
della Presidenza della Camera, a partire dal prossimo giovedì 28 novembre. La Commissione consente.
Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte infine che, in data odierna,
è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3384 Rizzo, recante
norme generali sulla pubblica istruzione, che è abbinata d'ufficio ai progetti
di legge in esame.
Angela NAPOLI (AN), relatore, chiede, preliminarmente, alla presidenza
l'autorizzazione ad allegare, in calce al resoconto della seduta odierna, il
testo integrale della relazione.
Ferdinando ADORNATO, presidente, lo consente.
Angela NAPOLI (AN), relatore, illustrando i contenuti dei
provvedimenti in titolo, sottolinea che la forte permeabilità dei mercati, la
riduzione degli spazi geografici e l'alto livello di interazione fra le singole
comunità rappresentano i risultati di maggior rilievo che hanno qualificato
l'ultimo decennio del ventesimo secolo. Di fronte, quindi, ad un mondo sempre più
piccolo, dove le leggi della finanza e le crisi dei relativi mercati superano i
confini avvicinando gli Stati e le comunità più di quanto nessuna progettualità
politica sia riuscita a fare, diventa importante individuare quali siano, oggi,
gli spazi che il sistema formativo italiano deve affrontare in una realtà
geopolitica e geoeconomica rivolta a realizzare un mercato globale.
migliorare la qualità e l'efficacia dei sistemi di istruzione e di
formazione dell'Unione europea; agevolare l'accesso delle categorie di persone
più vulnerabili ai sistemi di istruzione e di formazione; aprire i sistemi di
istruzione e di formazione al resto del mondo.
individuali finalizzate ad una determinata azione, ha dirette implicazioni
sulle procedure di accreditamento delle competenze in uscita, o in transito, dai
diversi percorsi scolastici.
valutazione del sistema scolastico; dello sviluppo delle tecnologie
multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche; dello
sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli
studenti; della valorizzazione professionale del personale docente; delle
iniziative di formazione iniziale e continua del personale; del rimborso delle
spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti; della valorizzazione
professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA); degli
interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la
realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione; degli interventi
per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per
l'educazione degli adulti; degli interventi di adeguamento delle strutture di
edilizia scolastica. Riguardo a tali previsioni, sottolinea che viene delineato
un piano completo: giudica pertanto fuori luogo le critiche avanzate al
riguardo.
e le abilità, il tutto in relazione allo sviluppo della personalità
dell'allievo. Sempre nella scuola secondaria di primo grado viene curata la
dimensione sistematica delle discipline, vengono sviluppate le competenze e le
capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi;
sono previsti, altresì, l'introduzione di una seconda lingua dell'Unione
europea e l'aiuto all'orientamento per la successiva scelta. Il primo ciclo di
istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce
titolo di accesso ai percorsi successivi.
dell'articolo 1 di questo provvedimento, integrata dalle seguenti tre
specificazioni: emanazione da parte del ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il ministro delle attività produttive; intesa con la Conferenza
unificata Stato-regioni-autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 281
del 1997; parere delle associazioni comparativamente rappresentative dei datori
di lavoro.
orari, i limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle
discipline); la determinazione delle modalità di valutazione dei crediti
scolastici; la definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la
spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei
percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi
scolastici. Ferdinando ADORNATO, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla
seduta di domani.
La seduta termina alle 15.10.
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C. 23 Stefani, C. 353 Alberta De Simone, C. 354 Alberta De Simone, C. 661
Martinat, C. 735 Angela Napoli, C. 749 Angela Napoli, C. 771 Angela Napoli, C.
779 Angela Napoli, C. 967 Bianchi Clerici, C. 1014 Serena, C. 1042 Angela
Napoli, C. 1043 Angela Napoli, C. 1044 Angela Napoli, C. 1481 Angela Napoli, C.
1734 Landolfi, C. 1749 Alboni, C. 2277 Serena, C. 3384 Rizzo e C. 3387 Governo,
approvato dal Senato.
(Esame e rinvio - Abbinamento delle proposte di legge C. 245 Sospiri, C.
1191 Malgieri, C. 1988 Parodi, C. 1989 Parodi e C. 1990 Parodi).
Propone quindi di procedere all'abbinamento delle proposte di legge C. 245
Sospiri, C. 1191 Malgieri, C. 1988 Parodi, C. 1989 Parodi e C. 1990 Parodi,
concernenti l'insegnamento delle materie relative all'educazione civica,
ambientale e sanitaria, ai progetti di legge di cui la Commissione avvia oggi
l'esame.
Osserva che il riconoscimento del ruolo strategico che l'istruzione e la
formazione assumono per il consolidamento di un comune spazio economico, sociale
e culturale a livello comunitario è, ormai da molti anni, patrimonio delle
classi dirigenti europee. Rileva che il frutto più immediato e tangibile
dell'affermarsi di tale consapevolezza è, sul piano politico-istituzionale,
l'introduzione all'atto di revisione del Trattato istitutivo della Comunità
europea operata con il Trattato di Maastricht di norme volte a ricondurre a
pieno titolo l'istruzione tra le competenze politiche comunitarie. Rileva,
inoltre, che sulla carta, però, non esiste un modello scolastico «disegnato»
dall'Unione europea ed al quale ogni paese membro dovrebbe adeguare le proprie
strutture. Sottolinea, peraltro, che gli articoli 149 e 150 del Trattato
istitutivo della Comunità europea attribuiscono all'Unione una competenza
generale per la deliberazione degli indirizzi e delle azioni incentivanti in
materia di istruzione e formazione professionale, escludendo esplicitamente «qualsiasi
armonizzazione delle disposizione legislative e regolamentari degli Stati membri».
Dopo aver richiamato i contenuti dei suddetti articoli 149 e 150, ricorda che il
Consiglio europeo di Lisbona (23-24 marzo del 2000) ha fissato per l'Unione un
obiettivo strategico fondamentale: divenire l'economia della conoscenza più
competitiva e più dinamica del mondo, ed ha introdotto un nuovo metodo di
coordinamento aperto, associato al potenziamento del ruolo di guida e di
coordinamento del Consiglio europeo. Sottolinea quindi che, a seguito
dell'incontro di Lisbona, il Consiglio ha adottato, il 14 febbraio del 2002, un
programma di lavoro per il 2010 per i sistemi di istruzione e di formazione.
Sottolinea inoltre che tale programma ha individuato tre obiettivi strategici:
Ricorda che il Consiglio ha approvato, il 12 novembre 2002, un progetto di
risoluzione sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di
istruzione e formazione professionale, nel quale si individua, tra le priorità,
il rafforzamento della dimensione europea dell'istruzione e della formazione
professionale. Ricorda, inoltre, che la Commissione europea in data 20 novembre
2002 ha adottato una comunicazione sui criteri di riferimento per l'istruzione e
la formazione, in cui ha invitato il Consiglio dell'Unione a fissare alcuni
criteri di riferimento da conseguire entro il 2010, tra i quali quello di
ridurre almeno della metà, rispetto al 2000, il tasso dei giovani che lasciano
prematuramente la scuola, per raggiungere un tasso medio nell'Unione europea del
10 per cento.
Se l'evoluzione del quadro comunitario deve costituire un dato orientativo di
indiscutibile significato, non meno importante è, a suo avviso, l'analisi
comparativa del settore educativo, nei maggiori paesi europei.
Per maggiore chiarezza, occorre subito precisare che l'analisi comparativa tra
più paesi richiede particolare accortezza a causa delle differenze esistenti
tra i singoli sistemi formativi nazionali, ma il punto di questa analisi sta
proprio nel verificare le caratteristiche comuni dei vari paesi, non solo nei
cicli formativi, ma anche nella loro durata.
Per quanto attiene alla questione del ruolo della formazione professionale,
oggetto di annose e spesso inconcludenti dispute ideologiche, ritiene che non si
possa non prendere atto che l'intero settore versa oggi in una situazione di
estrema difficoltà. Si registra, infatti, una percentuale altissima di respinti
nelle prime classi, mentre la rilevanza quantitativa dei corsi regionali è
assai limitata. Il risultato finale è che un'alta percentuale di giovani non
arriva a conseguire un titolo o una qualifica che gli consentano di entrare, in
tempi ragionevoli, nel mondo del lavoro.
Osserva che, a livello statale, in Germania vige un sistema duale che offre
ampie possibilità agli studenti di fare pratica presso le aziende. Si tratta di
un modello che ha registrato ampi consensi, in quanto si è rivelato efficace
nel contemperare le esigenze, solo apparentemente opposte, di rafforzare la
cultura generale e di fornire una preparazione tecnica immediatamente spendibile
sul mercato del lavoro.
Osserva inoltre che in Inghilterra gli studenti possono conseguire un diploma
sia nelle discipline di carattere generale che in quelle di ambito
professionale, o in una combinazione di materie che afferiscono ad entrambi gli
indirizzi.
Osserva, altresì, che anche in un paese come la Francia, le forze politiche,
comprese quelle della sinistra socialista, hanno preso coscienza della necessità
di sviluppare sistemi di alternanza, nonché di assicurare che nessun percorso
di studio sia concluso senza la possibilità di accedere ad un titolo
professionalizzante.
Sottolinea quindi che in Europa la formazione professionale è riconosciuta come
parte legittima e non marginale dell'offerta formativa complessiva con pari
dignità rispetto all'istruzione.
Rileva che, nell'attuale contesto storico, il sistema educativo e formativo
italiano non è in grado di garantire il raggiungimento delle necessarie abilità
per l'inserimento nel mondo del lavoro. Da ciò nasce la necessità di una
riforma che punti sulla nozione di competenza (skill), delineata come «il
patrimonio di conoscenze, abilità e comportamenti dell'individuo nel contesto
di lavoro».
Rileva, inoltre, che nella sua definizione più autorevole, il concetto trova
collocazione nei tre assi fondamentali individuati dall'Unesco: sapere, sapere
essere, saper fare.
Osserva che la multivalenza del «saper fare», cioè della capacità e delle
abilità
A conclusione di questo ragionamento, è perciò, a suo avviso essenziale che,
uscendo da una prospettiva meramente funzionale all'economia, la costruzione di
una competenza realmente fondata sul «sapere, saper essere e saper fare»
dipenda da un intreccio molto forte e, purtroppo, non scontato, tra scuola e
società.
Ricorda che il rapporto Censis 2000 ha sottolineato, purtroppo, il rischio di
una società italiana rinchiusa in se stessa, alla ricerca di un'emozione
individuale, o della propria personalissima visione del mondo dimenticando
spesso condivisioni valoriali vissute in dimensioni collettive allargate.
Che la dimensione sulla quale impostare la nostra analisi sia ormai quella
europea e globale, ritiene sia cosa pacifica e stabilita, ma occorre fare molta
attenzione perché, accettare la sfida europea non significa cancellare i tratti
indelebili della propria identità, della propria storia, della propria cultura
e delle proprie tradizioni.
Accanto al contesto europeo, ritiene che non vada dimenticato che la
ridefinizione del ruolo dello Stato e delle autonomie locali, stabilita dalla
modifica del titolo V della Costituzione italiana, renda indispensabile ed
urgente la riforma del nostro sistema di istruzione e di formazione.
Entrando nel merito del disegno di legge A.C. 3387, trasmesso dal Senato,
osserva che esso definisce una disciplina generale in materia di istruzione; il
provvedimento è composto da 7 articoli e fa ricorso, in alcuni casi, allo
strumento della delega legislativa.
Osserva inoltre che il disegno di legge in questione parte da alcuni essenziali
presupposti: il rispetto della Costituzione, che sancisce il diritto allo studio
per tutti; il rispetto delle specifiche competenze legislative sulla materia,
ripartite tra Stato, regioni, province e comuni; il rispetto del diritto dei
giovani a formarsi attraverso il sistema educativo di istruzione e di formazione
professionale, dando pari dignità ai due percorsi che, attraverso diverse
modalità, giungano allo stesso obiettivo: quello di favorire la crescita e la
valorizzazione della persona umana.
Ritiene che il rispetto di questi basamenti strutturali, insieme alle modalità
previste per l'attuazione del riordino, garantiscano un'integrazione nel
panorama scolastico europeo, ma anche la costruzione di un sistema utile ad
assicurare una elevata qualità culturale e professionale.
In merito all'articolo 1, comma 1, precisa che esso delega il Governo ad emanare
uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale. I decreti dovranno essere adottati nel
rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, comuni e province e
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
Sottolinea che il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce la procedura per l'adozione
dei citati decreti legislativi affidandone l'iniziativa al ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti e, per i soli decreti in materia di istruzione e formazione
professionale, è richiesta anche l'intesa con la Conferenza unificata.
In merito al comma 3, dell'articolo 1, osserva che esso prevede un piano
programmatico di interventi finanziari per la realizzazione delle finalità
della legge, che il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
predispone, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa,
da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la
Conferenza unificata. Precisa che il suddetto piano, in particolare, è volto al
sostegno: della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la
loro attuazione e con lo sviluppo dell'autonomia; dell'istituzione del Servizio
nazionale di
Con riferimento all'articolo 2, che concerne la definizione del sistema
educativo di istruzione e di formazione, sottolinea che i criteri e le direttive
estremamente importanti in esso contenuti contribuiscono a dare una risposta
concreta a chi contesta la legge delega, vista la previsione di vincoli ben
precisi, ai quali i decreti legislativi dovranno fare riferimento.
Sottolinea che tale articolo prevede, in particolare, i seguenti principi e
criteri direttivi: in primo luogo, la promozione dell'apprendimento in tutto
l'arco della vita e la garanzia della pari opportunità nel raggiungimento di
elevati livelli culturali; in secondo luogo, il conseguimento di una formazione
spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione e lo sviluppo
della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità
nazionale ed alla civiltà europea; in terzo luogo, l'assicurazione del
diritto-dovere, legislativamente sanzionato, all'istruzione ed alla formazione
per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro i1
diciottesimo anno di età (l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema
di istruzione ed in quello di istruzione e formazione professionale); in quarto
luogo, il cammino formativo prende il via con la scuola dell'infanzia, della
durata di tre anni, che per prima interviene, attraverso adeguate metodologie,
ad educare lo sviluppo del bambino in termini di affettività, motricità e
socialità: pone cioè le prime essenziali condizioni per quello che sarà il
futuro inserimento nel mondo scolastico (alla scuola dell'infanzia possono
essere iscritti, con criteri di gradualità, i bambini che compiono i tre anni
di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento); in quinto
luogo, il percorso educativo di istruzione e di formazione si articola in due
cicli: un primo ciclo, comprendente la scuola primaria e la scuola secondaria di
primo grado ed un secondo ciclo, comprendente il sistema dei licei e quello
parallelo dell'istruzione e della formazione professionale; in sesto luogo,
quanto al primo ciclo scolastico, esso inizia a sei anni (ma anche in questo
caso possono essere iscritti i bambini che compiono i sei anni di età entro il
30 aprile dell'anno scolastico di riferimento) ed è composto da due moduli, uno
di cinque anni ed uno di tre, con specificità ben distinte. Il primo modulo,
definito scuola primaria, si articola in un primo anno in cui si conducono gli
alunni al possesso di elementi cognitivi di base e, successivamente, in due
bienni. In questo primo modulo, oltre alla promozione dello sviluppo della
personalità ed all'acquisizione e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità
di base, è prevista l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea
oltre alla lingua italiana; è prevista, altresì, la competenza di base per
l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale,
nonché la valorizzazione delle capacità relazionali dei bambini e l'educazione
ai principi fondamentali della convivenza civile. Il secondo modulo, definito
scuola secondaria di primo grado, oltre ad accrescere le capacità autonome di
studio ed il rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale, accresce,
anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento delle tecnologie
informatiche, le conoscenze
Osserva che l'ultimo criterio direttivo contenuto nell'articolo 2 è relativo al
secondo ciclo ed è finalizzato alla crescita educativa, culturale e
professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire. Tale ciclo è
costituito dal sistema dei licei della durata di cinque anni e dal sistema
dell'istruzione e formazione professionale della durata minima di quattro anni,
con possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei e di
passare dal sistema dei licei a quello dell'istruzione e formazione
professionale e viceversa, secondo il metodo dei crediti certificati e mediante
apposite ed assistite iniziative didattiche.
Precisa che il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico,
economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle
scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in
indirizzi corrispondenti ai diversi fabbisogni formativi. Il sistema dei licei,
che ha una durata di cinque anni, si conclude con un esame di Stato e la
relativa attività didattica si sviluppa in due periodi biennali ed in un quinto
anno che non solo completa il percorso disciplinare ma che prevede, altresì,
l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo
educativo, culturale e professionale del corso di studi.
Sottolinea che il sistema dell'istruzione e della formazione professionale è un
percorso assolutamente parallelo a quello dei licei, di pari dignità e come
tale tutelato per legge: esso consente il conseguimento di una qualifica
professionale dopo un periodo di 3 anni. Gli studenti che abbiano frequentato
corsi di durata almeno quadriennale, potranno inoltre, previa frequenza di un
apposito corso annuale presso il sistema dell'istruzione, sostenere l'esame di
Stato per accedere all'università
Sottolinea che l'accesso all'istruzione e alla formazione tecnica superiore è
consentito agli studenti del sistema dei licei ammessi al quinto anno e agli
studenti che abbiano completato il ciclo quadriennale di studi nel sistema
dell'istruzione e della formazione professionale.
In merito all'articolo 3, osserva che esso disciplina la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti
prevedendo, in particolare, i seguenti principi e criteri direttivi:
l'affidamento della valutazione, periodica e annuale, ai docenti delle
istituzioni frequentate; lo svolgimento di verifiche periodiche delle conoscenze
e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa ad
opera dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione;
l'attuazione dell'esame di Stato su prove organizzate dalle commissioni d'esame
e su prove predisposte dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di
istruzione.
Per quanto riguarda l'articolo 4, sottolinea che esso prevede la seconda delega
legislativa relativamente all'alternanza scuola-lavoro. La finalità che il
decreto legislativo dovrà perseguire sarà quella di assicurare agli studenti
che abbiano compiuto 15 anni la possibilità di realizzare i corsi del secondo
ciclo in alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione del percorso
formativo; tale alternanza viene concepita in collaborazione con le imprese ed
è mirata ad assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base,
l'acquisizione di «competenze spendibili nel mercato del lavoro». Il termine
per l'emanazione del decreto legislativo è previsto in 24 mesi dalla data di
entrata in vigore della legge. La procedura per l'adozione del decreto
legislativo in questione è quella già illustrata, contenuta al comma 2
Riguardo all'articolo 5, comma l, precisa che esso detta le norme sulla
formazione iniziale dei docenti i cui contenuti verranno disciplinati dai
decreti legislativi adottati dal Governo e previsti dall'articolo 1 del presente
provvedimento. Precisa che la formazione iniziale dei docenti dovrà avere pari
dignità e pari durata e che si realizzerà nelle università presso corsi di
laurea specialistica, il cui accesso verrà programmato in base ai posti
effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni
scolastiche. Le classi dei corsi di laurea specialistica, finalizzate anche alla
formazione dei docenti e con preminenti finalità di approfondimento
disciplinare per i docenti della scuola secondaria, saranno individuate
attraverso decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge n.
127 del 1997; tali decreti dovranno, inoltre, regolamentare le attività
didattiche inerenti l'inserimento degli alunni portatori di handicap. Per
accedere ai corsi di laurea specialistica si prevede il possesso di requisiti
minimi curriculari. Il conseguimento della laurea specialistica sarà
determinato da un esame finale avente valore abilitante per uno o più
insegnamenti. Tutti coloro che conseguiranno la laurea specialistica e che
intenderanno immettersi nei ruoli del personale docente, dovranno svolgere un
periodo di attività di tirocinio, previa stipula di appositi contratti di
formazione lavoro. Per questo le università dovranno definire l'istituzione e
il funzionamento di apposite strutture di formazione, atte a sostenere i
rapporti mediante convenzioni, con le istituzioni scolastiche. Osserva infine
che le università avranno anche il compito della formazione in servizio dei
docenti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutoraggio, di
coordinamento delle attività didattiche e gestionali delle istituzioni
scolastiche e formative.
Osserva che il comma 2 dell'articolo 5 prevede l'inserimento nei decreti
legislativi, di cui al comma 1, di norme che riguarderanno anche la formazione
iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica,
musicale e coreutica previsti dalla legge n. 508 del 1999.
Osserva inoltre che il comma 3, dell'articolo 5, introduce una disciplina
transitoria relativa agli insegnanti che sono in possesso del diploma biennale
di specializzazione per le attività di sostegno, in modo da consentire loro un
percorso abbreviato presso le scuole di specializzazione all'insegnamento
secondario; tale possibilità riguarda anche i possessori del diploma di
Istituto superiore di educazione fisica, di Accademia di belle arti, di Istituto
superiore per le industrie artistiche, di Conservatorio di musica o di Istituto
musicale pareggiato.
Precisa che agli studenti specializzati per le attività di sostegno si offre
inoltre la possibilità di essere iscritti in soprannumero e di svolgere un
percorso abbreviato anche nell'ambito dei corsi di laurea in Scienze della
formazione primaria, il cui esame di laurea finale avrà, peraltro, valore
abilitante all'insegnamento e consentirà l'inserimento nelle graduatorie
permanenti.
Sottolinea che l'articolo 6 mantiene le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Per quanto riguarda l'articolo 7, precisa che esso, nell'ambito delle
disposizioni finali ed attuative, al comma l, rimette ad uno o più regolamenti
di delegificazione la disciplina dei seguenti ambiti: l'individuazione del
nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale (in
particolare i regolamenti dovranno individuare gli obiettivi specifici di
apprendimento, le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei
piani di studio, gli
Riguardo al comma 4 dell'articolo 7, sottolinea che esso prevede che,
compatibilmente con la disponibilità di posti e risorse finanziarie dei comuni,
a decorrere dall'anno scolastico 2003-2004, potranno essere iscritti al primo
anno della scuola dell'infanzia e al primo anno della scuola primaria,
rispettivamente, i bambini che avranno compiuto tre e sei anni entro il 28
febbraio 2004. A fronte del riconoscimento di tale possibilità, il comma 5
quantifica gli oneri in 12.731 migliaia di euro per il 2003, 45.929 per il 2004
e 66.198 per i1 2005, da coprire mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nel Fondo
speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo
utilizzando parzialmente l'accantonamento del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
In un'ottica di implementazione graduale della riforma, all'attuazione del piano
di cui al comma 3 dell'articolo 1 della presente legge si provvede,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da
iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto
nel DPEF (comma 6).
Per quanto riguarda i commi 10 e 11 dell'articolo 7, osserva che essi prevedono
infine l'abrogazione delle leggi n. 30 del 2000 e n. 9 del 1999.
Per quanto riguarda i progetti di legge all'esame della Commissione ed i loro
contenuti, rinvia al testo della relazione che verrà pubblicata in allegato al
resoconto della seduta odierna.
In conclusione, nell'esprimere la convinzione che in questo momento sia in gioco
il futuro del nostro paese, ritiene che gran parte di questo futuro dipenderà
dalla scuola. Per tale motivo, afferma di sentire il dovere di richiamare i
colleghi della maggioranza e dell'opposizione ad un dialogo necessario, scevro
da pregiudizi, ma proficuo e costruttivo in un'Italia in cui cresce l'esigenza
di un grande progetto educativo che parta dalla realtà e dal concreto agire del
presente.