Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

Disegno di legge modificato dal Senato

VII Commissione - Resoconto di martedì 26 novembre 2002

 


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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 26 novembre 2002.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 14.20.

SEDE REFERENTE

 

Martedì 26 novembre 2002. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO. - Intervengono il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Letizia Moratti ed i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea e Stefano Caldoro.

La seduta comincia alle 14.20.

 

Variazione nella composizione
della Commissione.

Ferdinando ADORNATO, presidente, comunica che è entrato a far parte della VII Commissione il deputato Gianstefano Frigerio, del gruppo di Forza Italia, in sostituzione del deputato Crimi, del medesimo gruppo, che cessa di farne parte.

Definizione delle norme generali sull'istruzione.
C. 23 Stefani, C. 353 Alberta De Simone, C. 354 Alberta De Simone, C. 661 Martinat, C. 735 Angela Napoli, C. 749 Angela Napoli, C. 771 Angela Napoli, C. 779 Angela Napoli, C. 967 Bianchi Clerici, C. 1014 Serena, C. 1042 Angela Napoli, C. 1043 Angela Napoli, C. 1044 Angela Napoli, C. 1481 Angela Napoli, C. 1734 Landolfi, C. 1749 Alboni, C. 2277 Serena, C. 3384 Rizzo e C. 3387 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio - Abbinamento delle proposte di legge C. 245 Sospiri, C. 1191 Malgieri, C. 1988 Parodi, C. 1989 Parodi e C. 1990 Parodi).

La Commissione inizia l'esame.

 

 

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Ferdinando ADORNATO, presidente, in relazione all'organizzazione dei lavori per l'esame delle proposte di legge in titolo, comunica che, nella riunione svoltasi in data odierna, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità che la Commissione, dopo lo svolgimento della relazione introduttiva, proceda ad una serie di audizioni informali, volte ad acquisire le considerazioni e le proposte dei soggetti coinvolti nella riforma. Al fine di garantire la tempestività dell'esame, le audizioni si svolgeranno subordinatamente all'autorizzazione della Presidenza della Camera, a partire dal prossimo giovedì 28 novembre.
Propone quindi di procedere all'abbinamento delle proposte di legge C. 245 Sospiri, C. 1191 Malgieri, C. 1988 Parodi, C. 1989 Parodi e C. 1990 Parodi, concernenti l'insegnamento delle materie relative all'educazione civica, ambientale e sanitaria, ai progetti di legge di cui la Commissione avvia oggi l'esame.

La Commissione consente.

Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte infine che, in data odierna, è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3384 Rizzo, recante norme generali sulla pubblica istruzione, che è abbinata d'ufficio ai progetti di legge in esame.

Angela NAPOLI (AN), relatore, chiede, preliminarmente, alla presidenza l'autorizzazione ad allegare, in calce al resoconto della seduta odierna, il testo integrale della relazione.

Ferdinando ADORNATO, presidente, lo consente.

Angela NAPOLI (AN), relatore, illustrando i contenuti dei provvedimenti in titolo, sottolinea che la forte permeabilità dei mercati, la riduzione degli spazi geografici e l'alto livello di interazione fra le singole comunità rappresentano i risultati di maggior rilievo che hanno qualificato l'ultimo decennio del ventesimo secolo. Di fronte, quindi, ad un mondo sempre più piccolo, dove le leggi della finanza e le crisi dei relativi mercati superano i confini avvicinando gli Stati e le comunità più di quanto nessuna progettualità politica sia riuscita a fare, diventa importante individuare quali siano, oggi, gli spazi che il sistema formativo italiano deve affrontare in una realtà geopolitica e geoeconomica rivolta a realizzare un mercato globale.
Osserva che il riconoscimento del ruolo strategico che l'istruzione e la formazione assumono per il consolidamento di un comune spazio economico, sociale e culturale a livello comunitario è, ormai da molti anni, patrimonio delle classi dirigenti europee. Rileva che il frutto più immediato e tangibile dell'affermarsi di tale consapevolezza è, sul piano politico-istituzionale, l'introduzione all'atto di revisione del Trattato istitutivo della Comunità europea operata con il Trattato di Maastricht di norme volte a ricondurre a pieno titolo l'istruzione tra le competenze politiche comunitarie. Rileva, inoltre, che sulla carta, però, non esiste un modello scolastico «disegnato» dall'Unione europea ed al quale ogni paese membro dovrebbe adeguare le proprie strutture. Sottolinea, peraltro, che gli articoli 149 e 150 del Trattato istitutivo della Comunità europea attribuiscono all'Unione una competenza generale per la deliberazione degli indirizzi e delle azioni incentivanti in materia di istruzione e formazione professionale, escludendo esplicitamente «qualsiasi armonizzazione delle disposizione legislative e regolamentari degli Stati membri». Dopo aver richiamato i contenuti dei suddetti articoli 149 e 150, ricorda che il Consiglio europeo di Lisbona (23-24 marzo del 2000) ha fissato per l'Unione un obiettivo strategico fondamentale: divenire l'economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo, ed ha introdotto un nuovo metodo di coordinamento aperto, associato al potenziamento del ruolo di guida e di coordinamento del Consiglio europeo. Sottolinea quindi che, a seguito dell'incontro di Lisbona, il Consiglio ha adottato, il 14 febbraio del 2002, un programma di lavoro per il 2010 per i sistemi di istruzione e di formazione. Sottolinea inoltre che tale programma ha individuato tre obiettivi strategici:

 

 

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migliorare la qualità e l'efficacia dei sistemi di istruzione e di formazione dell'Unione europea; agevolare l'accesso delle categorie di persone più vulnerabili ai sistemi di istruzione e di formazione; aprire i sistemi di istruzione e di formazione al resto del mondo.
Ricorda che il Consiglio ha approvato, il 12 novembre 2002, un progetto di risoluzione sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, nel quale si individua, tra le priorità, il rafforzamento della dimensione europea dell'istruzione e della formazione professionale. Ricorda, inoltre, che la Commissione europea in data 20 novembre 2002 ha adottato una comunicazione sui criteri di riferimento per l'istruzione e la formazione, in cui ha invitato il Consiglio dell'Unione a fissare alcuni criteri di riferimento da conseguire entro il 2010, tra i quali quello di ridurre almeno della metà, rispetto al 2000, il tasso dei giovani che lasciano prematuramente la scuola, per raggiungere un tasso medio nell'Unione europea del 10 per cento.
Se l'evoluzione del quadro comunitario deve costituire un dato orientativo di indiscutibile significato, non meno importante è, a suo avviso, l'analisi comparativa del settore educativo, nei maggiori paesi europei.
Per maggiore chiarezza, occorre subito precisare che l'analisi comparativa tra più paesi richiede particolare accortezza a causa delle differenze esistenti tra i singoli sistemi formativi nazionali, ma il punto di questa analisi sta proprio nel verificare le caratteristiche comuni dei vari paesi, non solo nei cicli formativi, ma anche nella loro durata.
Per quanto attiene alla questione del ruolo della formazione professionale, oggetto di annose e spesso inconcludenti dispute ideologiche, ritiene che non si possa non prendere atto che l'intero settore versa oggi in una situazione di estrema difficoltà. Si registra, infatti, una percentuale altissima di respinti nelle prime classi, mentre la rilevanza quantitativa dei corsi regionali è assai limitata. Il risultato finale è che un'alta percentuale di giovani non arriva a conseguire un titolo o una qualifica che gli consentano di entrare, in tempi ragionevoli, nel mondo del lavoro.
Osserva che, a livello statale, in Germania vige un sistema duale che offre ampie possibilità agli studenti di fare pratica presso le aziende. Si tratta di un modello che ha registrato ampi consensi, in quanto si è rivelato efficace nel contemperare le esigenze, solo apparentemente opposte, di rafforzare la cultura generale e di fornire una preparazione tecnica immediatamente spendibile sul mercato del lavoro.
Osserva inoltre che in Inghilterra gli studenti possono conseguire un diploma sia nelle discipline di carattere generale che in quelle di ambito professionale, o in una combinazione di materie che afferiscono ad entrambi gli indirizzi.
Osserva, altresì, che anche in un paese come la Francia, le forze politiche, comprese quelle della sinistra socialista, hanno preso coscienza della necessità di sviluppare sistemi di alternanza, nonché di assicurare che nessun percorso di studio sia concluso senza la possibilità di accedere ad un titolo professionalizzante.
Sottolinea quindi che in Europa la formazione professionale è riconosciuta come parte legittima e non marginale dell'offerta formativa complessiva con pari dignità rispetto all'istruzione.
Rileva che, nell'attuale contesto storico, il sistema educativo e formativo italiano non è in grado di garantire il raggiungimento delle necessarie abilità per l'inserimento nel mondo del lavoro. Da ciò nasce la necessità di una riforma che punti sulla nozione di competenza (skill), delineata come «il patrimonio di conoscenze, abilità e comportamenti dell'individuo nel contesto di lavoro».
Rileva, inoltre, che nella sua definizione più autorevole, il concetto trova collocazione nei tre assi fondamentali individuati dall'Unesco: sapere, sapere essere, saper fare.
Osserva che la multivalenza del «saper fare», cioè della capacità e delle abilità

 

 

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individuali finalizzate ad una determinata azione, ha dirette implicazioni sulle procedure di accreditamento delle competenze in uscita, o in transito, dai diversi percorsi scolastici.
A conclusione di questo ragionamento, è perciò, a suo avviso essenziale che, uscendo da una prospettiva meramente funzionale all'economia, la costruzione di una competenza realmente fondata sul «sapere, saper essere e saper fare» dipenda da un intreccio molto forte e, purtroppo, non scontato, tra scuola e società.
Ricorda che il rapporto Censis 2000 ha sottolineato, purtroppo, il rischio di una società italiana rinchiusa in se stessa, alla ricerca di un'emozione individuale, o della propria personalissima visione del mondo dimenticando spesso condivisioni valoriali vissute in dimensioni collettive allargate.
Che la dimensione sulla quale impostare la nostra analisi sia ormai quella europea e globale, ritiene sia cosa pacifica e stabilita, ma occorre fare molta attenzione perché, accettare la sfida europea non significa cancellare i tratti indelebili della propria identità, della propria storia, della propria cultura e delle proprie tradizioni.
Accanto al contesto europeo, ritiene che non vada dimenticato che la ridefinizione del ruolo dello Stato e delle autonomie locali, stabilita dalla modifica del titolo V della Costituzione italiana, renda indispensabile ed urgente la riforma del nostro sistema di istruzione e di formazione.
Entrando nel merito del disegno di legge A.C. 3387, trasmesso dal Senato, osserva che esso definisce una disciplina generale in materia di istruzione; il provvedimento è composto da 7 articoli e fa ricorso, in alcuni casi, allo strumento della delega legislativa.
Osserva inoltre che il disegno di legge in questione parte da alcuni essenziali presupposti: il rispetto della Costituzione, che sancisce il diritto allo studio per tutti; il rispetto delle specifiche competenze legislative sulla materia, ripartite tra Stato, regioni, province e comuni; il rispetto del diritto dei giovani a formarsi attraverso il sistema educativo di istruzione e di formazione professionale, dando pari dignità ai due percorsi che, attraverso diverse modalità, giungano allo stesso obiettivo: quello di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana.
Ritiene che il rispetto di questi basamenti strutturali, insieme alle modalità previste per l'attuazione del riordino, garantiscano un'integrazione nel panorama scolastico europeo, ma anche la costruzione di un sistema utile ad assicurare una elevata qualità culturale e professionale.
In merito all'articolo 1, comma 1, precisa che esso delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. I decreti dovranno essere adottati nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, comuni e province e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
Sottolinea che il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce la procedura per l'adozione dei citati decreti legislativi affidandone l'iniziativa al ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e, per i soli decreti in materia di istruzione e formazione professionale, è richiesta anche l'intesa con la Conferenza unificata.
In merito al comma 3, dell'articolo 1, osserva che esso prevede un piano programmatico di interventi finanziari per la realizzazione delle finalità della legge, che il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata. Precisa che il suddetto piano, in particolare, è volto al sostegno: della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo dell'autonomia; dell'istituzione del Servizio nazionale di

 

 

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valutazione del sistema scolastico; dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche; dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti; della valorizzazione professionale del personale docente; delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale; del rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti; della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA); degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione; degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti; degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica. Riguardo a tali previsioni, sottolinea che viene delineato un piano completo: giudica pertanto fuori luogo le critiche avanzate al riguardo.
Con riferimento all'articolo 2, che concerne la definizione del sistema educativo di istruzione e di formazione, sottolinea che i criteri e le direttive estremamente importanti in esso contenuti contribuiscono a dare una risposta concreta a chi contesta la legge delega, vista la previsione di vincoli ben precisi, ai quali i decreti legislativi dovranno fare riferimento.
Sottolinea che tale articolo prevede, in particolare, i seguenti principi e criteri direttivi: in primo luogo, la promozione dell'apprendimento in tutto l'arco della vita e la garanzia della pari opportunità nel raggiungimento di elevati livelli culturali; in secondo luogo, il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea; in terzo luogo, l'assicurazione del diritto-dovere, legislativamente sanzionato, all'istruzione ed alla formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro i1 diciottesimo anno di età (l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione ed in quello di istruzione e formazione professionale); in quarto luogo, il cammino formativo prende il via con la scuola dell'infanzia, della durata di tre anni, che per prima interviene, attraverso adeguate metodologie, ad educare lo sviluppo del bambino in termini di affettività, motricità e socialità: pone cioè le prime essenziali condizioni per quello che sarà il futuro inserimento nel mondo scolastico (alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti, con criteri di gradualità, i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento); in quinto luogo, il percorso educativo di istruzione e di formazione si articola in due cicli: un primo ciclo, comprendente la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado ed un secondo ciclo, comprendente il sistema dei licei e quello parallelo dell'istruzione e della formazione professionale; in sesto luogo, quanto al primo ciclo scolastico, esso inizia a sei anni (ma anche in questo caso possono essere iscritti i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento) ed è composto da due moduli, uno di cinque anni ed uno di tre, con specificità ben distinte. Il primo modulo, definito scuola primaria, si articola in un primo anno in cui si conducono gli alunni al possesso di elementi cognitivi di base e, successivamente, in due bienni. In questo primo modulo, oltre alla promozione dello sviluppo della personalità ed all'acquisizione e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base, è prevista l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana; è prevista, altresì, la competenza di base per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, nonché la valorizzazione delle capacità relazionali dei bambini e l'educazione ai principi fondamentali della convivenza civile. Il secondo modulo, definito scuola secondaria di primo grado, oltre ad accrescere le capacità autonome di studio ed il rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale, accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento delle tecnologie informatiche, le conoscenze

 

 

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e le abilità, il tutto in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo. Sempre nella scuola secondaria di primo grado viene curata la dimensione sistematica delle discipline, vengono sviluppate le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; sono previsti, altresì, l'introduzione di una seconda lingua dell'Unione europea e l'aiuto all'orientamento per la successiva scelta. Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso ai percorsi successivi.
Osserva che l'ultimo criterio direttivo contenuto nell'articolo 2 è relativo al secondo ciclo ed è finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire. Tale ciclo è costituito dal sistema dei licei della durata di cinque anni e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale della durata minima di quattro anni, con possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei e di passare dal sistema dei licei a quello dell'istruzione e formazione professionale e viceversa, secondo il metodo dei crediti certificati e mediante apposite ed assistite iniziative didattiche.
Precisa che il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi corrispondenti ai diversi fabbisogni formativi. Il sistema dei licei, che ha una durata di cinque anni, si conclude con un esame di Stato e la relativa attività didattica si sviluppa in due periodi biennali ed in un quinto anno che non solo completa il percorso disciplinare ma che prevede, altresì, l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.
Sottolinea che il sistema dell'istruzione e della formazione professionale è un percorso assolutamente parallelo a quello dei licei, di pari dignità e come tale tutelato per legge: esso consente il conseguimento di una qualifica professionale dopo un periodo di 3 anni. Gli studenti che abbiano frequentato corsi di durata almeno quadriennale, potranno inoltre, previa frequenza di un apposito corso annuale presso il sistema dell'istruzione, sostenere l'esame di Stato per accedere all'università
Sottolinea che l'accesso all'istruzione e alla formazione tecnica superiore è consentito agli studenti del sistema dei licei ammessi al quinto anno e agli studenti che abbiano completato il ciclo quadriennale di studi nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale.
In merito all'articolo 3, osserva che esso disciplina la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti prevedendo, in particolare, i seguenti principi e criteri direttivi: l'affidamento della valutazione, periodica e annuale, ai docenti delle istituzioni frequentate; lo svolgimento di verifiche periodiche delle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa ad opera dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione; l'attuazione dell'esame di Stato su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione.
Per quanto riguarda l'articolo 4, sottolinea che esso prevede la seconda delega legislativa relativamente all'alternanza scuola-lavoro. La finalità che il decreto legislativo dovrà perseguire sarà quella di assicurare agli studenti che abbiano compiuto 15 anni la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione del percorso formativo; tale alternanza viene concepita in collaborazione con le imprese ed è mirata ad assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di «competenze spendibili nel mercato del lavoro». Il termine per l'emanazione del decreto legislativo è previsto in 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. La procedura per l'adozione del decreto legislativo in questione è quella già illustrata, contenuta al comma 2

 

 

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dell'articolo 1 di questo provvedimento, integrata dalle seguenti tre specificazioni: emanazione da parte del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il ministro delle attività produttive; intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997; parere delle associazioni comparativamente rappresentative dei datori di lavoro.
Riguardo all'articolo 5, comma l, precisa che esso detta le norme sulla formazione iniziale dei docenti i cui contenuti verranno disciplinati dai decreti legislativi adottati dal Governo e previsti dall'articolo 1 del presente provvedimento. Precisa che la formazione iniziale dei docenti dovrà avere pari dignità e pari durata e che si realizzerà nelle università presso corsi di laurea specialistica, il cui accesso verrà programmato in base ai posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche. Le classi dei corsi di laurea specialistica, finalizzate anche alla formazione dei docenti e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare per i docenti della scuola secondaria, saranno individuate attraverso decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997; tali decreti dovranno, inoltre, regolamentare le attività didattiche inerenti l'inserimento degli alunni portatori di handicap. Per accedere ai corsi di laurea specialistica si prevede il possesso di requisiti minimi curriculari. Il conseguimento della laurea specialistica sarà determinato da un esame finale avente valore abilitante per uno o più insegnamenti. Tutti coloro che conseguiranno la laurea specialistica e che intenderanno immettersi nei ruoli del personale docente, dovranno svolgere un periodo di attività di tirocinio, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro. Per questo le università dovranno definire l'istituzione e il funzionamento di apposite strutture di formazione, atte a sostenere i rapporti mediante convenzioni, con le istituzioni scolastiche. Osserva infine che le università avranno anche il compito della formazione in servizio dei docenti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutoraggio, di coordinamento delle attività didattiche e gestionali delle istituzioni scolastiche e formative.
Osserva che il comma 2 dell'articolo 5 prevede l'inserimento nei decreti legislativi, di cui al comma 1, di norme che riguarderanno anche la formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica previsti dalla legge n. 508 del 1999.
Osserva inoltre che il comma 3, dell'articolo 5, introduce una disciplina transitoria relativa agli insegnanti che sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno, in modo da consentire loro un percorso abbreviato presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario; tale possibilità riguarda anche i possessori del diploma di Istituto superiore di educazione fisica, di Accademia di belle arti, di Istituto superiore per le industrie artistiche, di Conservatorio di musica o di Istituto musicale pareggiato.
Precisa che agli studenti specializzati per le attività di sostegno si offre inoltre la possibilità di essere iscritti in soprannumero e di svolgere un percorso abbreviato anche nell'ambito dei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, il cui esame di laurea finale avrà, peraltro, valore abilitante all'insegnamento e consentirà l'inserimento nelle graduatorie permanenti.
Sottolinea che l'articolo 6 mantiene le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Per quanto riguarda l'articolo 7, precisa che esso, nell'ambito delle disposizioni finali ed attuative, al comma l, rimette ad uno o più regolamenti di delegificazione la disciplina dei seguenti ambiti: l'individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale (in particolare i regolamenti dovranno individuare gli obiettivi specifici di apprendimento, le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, gli

 

 

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orari, i limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline); la determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici; la definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.
Riguardo al comma 4 dell'articolo 7, sottolinea che esso prevede che, compatibilmente con la disponibilità di posti e risorse finanziarie dei comuni, a decorrere dall'anno scolastico 2003-2004, potranno essere iscritti al primo anno della scuola dell'infanzia e al primo anno della scuola primaria, rispettivamente, i bambini che avranno compiuto tre e sei anni entro il 28 febbraio 2004. A fronte del riconoscimento di tale possibilità, il comma 5 quantifica gli oneri in 12.731 migliaia di euro per il 2003, 45.929 per il 2004 e 66.198 per i1 2005, da coprire mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nel Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
In un'ottica di implementazione graduale della riforma, all'attuazione del piano di cui al comma 3 dell'articolo 1 della presente legge si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto nel DPEF (comma 6).
Per quanto riguarda i commi 10 e 11 dell'articolo 7, osserva che essi prevedono infine l'abrogazione delle leggi n. 30 del 2000 e n. 9 del 1999.
Per quanto riguarda i progetti di legge all'esame della Commissione ed i loro contenuti, rinvia al testo della relazione che verrà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.
In conclusione, nell'esprimere la convinzione che in questo momento sia in gioco il futuro del nostro paese, ritiene che gran parte di questo futuro dipenderà dalla scuola. Per tale motivo, afferma di sentire il dovere di richiamare i colleghi della maggioranza e dell'opposizione ad un dialogo necessario, scevro da pregiudizi, ma proficuo e costruttivo in un'Italia in cui cresce l'esigenza di un grande progetto educativo che parta dalla realtà e dal concreto agire del presente.

Ferdinando ADORNATO, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.10.

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