Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
ALLEGATO
Definizione delle norme generali sull'istruzione (C. 3387 Governo, approvato dal Senato, C. 23 Stefani, C. 245 Sospiri, C. 353 Alberta De Simone, C. 354 Alberta De Simone, C. 661 Martinat, C. 735 Angela Napoli, C. 749 Angela Napoli, C. 771 Angela Napoli, C. 779 Angela Napoli, C. 967 Bianchi Clerici, C. 1014 Serena, C. 1042 Angela Napoli, C. 1043 Angela Napoli, C. 1044 Angela Napoli, C. 1191 Malgieri, C. 1481 Angela Napoli, C. 1734 Landolfi, C. 1749 Alboni, C. 1988 Parodi, C. 1989 Parodi, C. 1990 Parodi, C. 2277 Serena, C. 3174 Sasso, C. 3384 Rizzo e petizioni nn. 169, 205, 228, 293 e 490)
Sopprimerlo.
* 1. 1.Titti De Simone, Sasso, Bellillo, Volpini, Carli, Bimbi.
Sopprimerlo.
* 1. 37.Sasso, Capitelli, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli, Carli.
Sopprimerlo.
* 1. 41.Grignaffini, Colasio, Bulgarelli, Bellillo, Villetti, Bimbi,
Carra, Volpini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte.
Sopprimerlo.
* 1. 42.Rizzo, Bellillo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1 - (Modifiche ed integrazioni alla legge 10 febbraio 2000, n. 30).
- 1. Alla legge 10 febbraio 2000, n. 30, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia,
nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo
secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria e si realizza negli
attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Il sistema educativo
di istruzione e formazione professionale viene realizzato dalle regioni, ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel quadro delle disposizioni
stabilite dal decreto di cui al comma 3-ter»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'obbligo scolastico, che inizia al terzo anno della scuola dell'infanzia e
termina al secondo anno della scuola secondaria e comunque al quindicesimo anno
di età, è adempiuto esclusivamente nel sistema educativo di istruzione. È
garantita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, la continuità curricolare fra la scuola dell'infanzia e la scuola di
base.»;
2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. I sistemi educativi, statale e regionale, di cui al comma 1
hanno pari dignità culturale educativa e formativa e rilasciano diplomi che
danno accesso all'Università. Sono garantiti i passaggi da un sistema
all'altro, mediante iniziative didattiche volte all'acquisizione di una apposita
preparazione finalizzata alla nuova scelta.
3-ter. Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i livelli essenziali delle
prestazioni rese dai sistemi educativi. Il decreto riguardante il sistema
educativo di istruzione e formazione professionale è emanato previa intesa con
suddetta Conferenza unificata.»
b) all'articolo 6:
1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. La riforma della scuola di base entra in vigore dall'anno scolastico
2002-2003 sulla base delle delibere che la Camera dei deputati e il Senato hanno
adottato con l'approvazione del programma quinquennale di attuazione presentato
dal Governo.
1-bis. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, per i curricoli della
scuola di base entra in vigore il regolamento già approvato dal Consiglio dei
ministri in data 10 maggio 2001, previo il parere favorevole del Consiglio di
Stato.
1-ter. La riforma della scuola secondaria entra in vigore dall'inizio
dell'anno scolastico 2003-2004.
1-quater. Nell'anno scolastico 2002-2003, nella fase di predisposizione
dei nuovi curricoli, nella scuola secondaria sono attuate forme di
sperimentazione dei nuovi programmi, sulla base di quanto previsto dall'articolo
8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.».
2) al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: «parere», sono inserite le
seguenti: «della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e»;
3) il comma 8 è sostituito dai seguenti:
«8. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento degli
insegnanti della scuola di base sono disciplinati dal regolamento emanato in
data 4 giugno 2001, previo parere favorevole del Consiglio di Stato, dal
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta eccezione per quanto disposto
dall'articolo 8 e dall'articolo 9, comma 2.
8-bis. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento
degli insegnanti della scuola dell'infanzia ed i titoli universitari ed i
curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola secondaria
sono individuati, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, con regolamento del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale regolamento determina in
particolare, in coerenza con quanto disposto al comma 8: l'istituzione, per gli
insegnanti di ognuno dei due ordini scolastici, di un apposito corso di
specializzazione, articolato per la scuola secondaria in indirizzi
corrispondenti ad ampi raggruppamenti di discipline; la collocazione di tali
corsi di specializzazione, unitamente al corso disciplinato dal regolamento di
cui al comma 8, in una apposita struttura didattica, di ateneo o interateneo,
che sostituisce la già prevista scuola di specializzazione, il numero di
crediti formativi universitari relativi a ognuno di tali corsi, anche
differenziati in relazione agli indirizzi, nell'ambito di quanto disposto
dall'articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999; i criteri
generali per l'attribuzione dei crediti stessi alle diverse tipologie di attività
formative, fermo restando che gli eventuali crediti eccedenti il numero di 300
rappresentano integrazioni disciplinari curate dalle facoltà competenti e da
esse riconosciute in percorsi di laurea specialistica; la validità del titolo
ai fini di cui all'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto
2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n.
306: le norme transitorie per i laureati nel corso quadriennale di scienze della
formazione primaria, indirizzo scuola materna.».
8-ter. Con uno o più decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo
6, comma 4, e all'articolo 7 comma 3 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli
istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica
di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui
danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con
i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui ai commi
precedenti del presente articolo. Per garantire gli aspetti comuni nella
formazione dl tutti gli insegnanti, le attività relative a tale formazione si
svolgeranno in parte negli istituti stessi e in parti nelle università, sulla
base di convenzioni comprensive di intese relative al rilascio dei titoli.
8-quater. Nella fase transitoria per coloro che, sprovvisti
dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma
biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del
Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma
di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di Belle Arti o
di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o
Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle
scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime
valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il
conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del
riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro
un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione
previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi
di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico
teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento dei diploma biennale
di specializzazione per le attività di sostegno ai tini del riconoscimento dei
relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di
corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale
titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano
superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione
dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo
3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione
delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore
di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola
materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente
altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione
dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire
al voto di laurea conseguito».
1. 38.Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1 - (Modifiche ed integrazioni alla legge 10 febbraio 2000, n. 30).
- 1. Alla legge 10 febbraio 2000, n. 30, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia,
nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo
secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria e si realizza negli
attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Il sistema educativo
di istruzione e formazione professionale viene realizzato dalle regioni, ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel quadro delle disposizioni
stabilite dal decreto di cui al comma 3-ter»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'obbligo scolastico, che inizia al terzo anno della scuola dell'infanzia e
termina al secondo anno della scuola secondaria e comunque al quindicesimo anno
di età, è adempiuto esclusivamente nel sistema educativo di istruzione. È
garantita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, la continuità curricolare fra la scuola dell'infanzia e la scuola di base.».
2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. I sistemi educativi, nazionale e regionale, di cui al comma 1
hanno pari dignità culturale educativa e formativa e rilasciano diplomi che
danno accesso all'Università. Sono garantiti i passaggi da un sistema
all'altro, mediante iniziative didattiche volte all'acquisizione di una apposita
preparazione finalizzata alla nuova scelta.
3-ter. Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i livelli essenziali delle
prestazioni rese dai sistemi educativi. Il decreto riguardante il sistema
educativo di istruzione e formazione professionale è emanato previa intesa con
suddetta Conferenza unificata.»
b) all'articolo 6:
1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. La riforma della scuola di base entra in vigore dall'anno scolastico
2002-2003 sulla base delle delibere che la Camera dei deputati e il Senato hanno
adottato con l'approvazione del programma quinquennale di attuazione presentato
dal Governo.
1-bis. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, per i curricoli della
scuola di base entra in vigore il regolamento già approvato dal Consiglio dei
ministri in data 10 maggio 2001, previo il parere favorevole del Consiglio di
Stato.
1-ter. La riforma della scuola secondaria entra in vigore dall'inizio
dell'anno scolastico 2003-2004.
1-quater. Nell'anno scolastico 2002-2003, nella fase di predisposizione
dei nuovi curricoli, nella scuola secondaria sono attuate forme di
sperimentazione dei nuovi programmi, sulla base di quanto previsto dall'articolo
8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.»;
2) al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: «parere», sono inserite le
seguenti: «della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e»;
3) il comma 8 è sostituito dai seguenti:
«8. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento degli
insegnanti della scuola di base sono disciplinati dal regolamento emanato in
data 4 giugno 2001, previo parere favorevole del Consiglio di Stato, dal
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 8 e
dall'articolo 9, comma 2.
8-bis. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento
degli insegnanti della scuola dell'infanzia ed i titoli universitari ed i
curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola secondaria
sono individuati, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, con regolamento del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale regolamento determina in
particolare, in coerenza con quanto disposto al comma 8: l'istituzione, per gli
insegnanti di ognuno dei due ordini scolastici, di un apposito corso di
specializzazione, articolato per la scuola secondaria in indirizzi
corrispondenti ad ampi raggruppamenti di discipline; la collocazione di tali
corsi di specializzazione, unitamente al corso disciplinato dal regolamento di
cui al comma 8, in una apposita struttura didattica, di ateneo o interateneo,
che sostituisce la già prevista scuola di specializzazione, il numero di
crediti formativi universitari relativi a ognuno di tali corsi, anche
differenziati in relazione agli indirizzi, nell'ambito di quanto disposto
dall'articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999; i criteri
generali per l'attribuzione dei crediti stessi alle diverse tipologie di attività
formative, fermo restando che gli eventuali crediti eccedenti il numero di 300
rappresentano integrazioni disciplinari curate dalle facoltà competenti e da
esse riconosciute in percorsi di laurea specialistica; la validità del titolo
ai fini di cui all'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto
2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n.
306; le norme transitorie per i laureati nel corso quadriennale di scienze della
formazione primaria, indirizzo scuola materna.».
8-ter. Con uno o più decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo
6, comma 4, e all'articolo 7 comma 3 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli
istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica
di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui
danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con
i necessari adattamenti, i princìpi e criteri direttivi di cui ai commi
precedenti del presente articolo. Per garantire gli aspetti comuni nella
formazione di tutti gli insegnanti, le attività relative a tale formazione si
svolgeranno in parte negli istituti stessi e in parte nelle università, sulla
base di convenzioni comprensive di intese relative ai rilascio dei titoli.
8-quater. Nella fase transitoria per coloro che, sprovvisti
dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma
biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del
Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma
di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di Belle Arti o
di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o
Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle
scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime
valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il
conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del
riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro
un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione
previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi
di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami
sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le
attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici
e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle
autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di
specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato
le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei
corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3,
comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione
delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore
di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola
materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente
altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione
dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire
al voto di laurea conseguito».
1. 38 (seconda versione).Grignaffini, Capitelli, Sasso,
Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.
Sopprimere il comma 1.
1. 43.Rizzo, Bellillo.
Al comma 1, sostituire le parole da: Al fine di favorire fino a: principi
sanciti dalla Costituzione con le seguenti: Il sistema nazionale della
pubblica istruzione, fondato sui principi di democrazia, pluralismo e laicità,
è realizzato in conformità alle disposizioni in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche e in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione,
dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo fatta a New York il 10
dicembre 1948, in particolare dall'articolo 26, dal Protocollo addizionale alla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e reso esecutivo con la legge 4
agosto 1955, n. 848, in particolare dall'articolo 2, dal patto internazionale
relativo ai diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 16
dicembre 1966 e reso esecutivo dalla legge 25 ottobre 1977, n. 8881, in
particolare dagli articoli 13, 14 e 15 e dalla Convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 dicembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27
maggio 1991, n. 176, in particolare dall'articolo 18.
1. 44.Rizzo, Bellillo, Capitelli, Sasso, Martella, Carli, Bimbi, Colasio,
Rusconi, Volpini.
Al comma 1, sostituire le parole da: Al fine fino a: Costituzione,
con le seguenti: Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della
persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, nel quadro della
cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia
delle istituzioni scolastiche e dei relativi ordinamenti, e secondo i principi
di libertà, laicità e pari opportunità, sanciti dalla Costituzione.
1. 19.Villetti, Intini, Buemi, Capitelli, Bellillo, Sasso.
Al comma 1, dopo le parole: Al fine di favorire la crescita e la
valorizzazione della persona umana, inserire le seguenti: e di costruire
i valori di cittadinanza mondiale, europea e nazionale.
1. 21. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella,
Sasso.
Al comma 1, sostituire le parole: la valorizzazione della persona
umana con le seguenti: la formazione dell'uomo e del cittadino.
1. 45. Rizzo, Bellillo.
Al comma 1, dopo le parole: della persona umana inserire le
seguenti: e della formazione del cittadino.
1. 46. Rizzo, Bellillo.
Al comma 1, sopprimere le parole: e delle scelte educative della
famiglia.
* 1. 2. Titti De Simone.
Al comma 1, sopprimere le parole: e delle scelte educative della
famiglia.
* 1. 47. Rizzo, Bellillo.
Al comma 1, sostituire le parole: in coerenza con il principio di
autonomia con le seguenti: nel pieno rispetto dell'autonomia.
1. 48. Rizzo, Bellillo.
Al comma 1, sostituire le parole: il principio di con le seguenti:
le leggi e gli ordinamenti che regolano i.
1. 34. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli.
Al comma 1, sostituire le parole: il principio di con le seguenti:
gli ordinamenti che regolano i.
1. 35. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli.
Al comma 1, dopo le parole: secondo i princìpi sanciti dalla
Costituzione inserire le seguenti: e dalla Dichiarazione Universale dei
Diritti dell'uomo.
1. 23. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella,
Sasso.
Al comma 1, sostituire le parole da: il Governo è delegato fino
alla fine del comma con le seguenti: il Governo adotterà, entro sei mesi
dalla entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e di comuni e province e dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche, uno o più disegni di legge per la definizione delle
norme generali sull'istruzione e dei livelli delle prestazioni in materia di
istruzione e di formazione professionale.
1. 49. Rizzo, Bellillo.
Al comma 1, sostituire le parole da: il Governo è delegato fino
alla fine del comma con le seguenti: il Governo adotterà, sulla base
dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, entro
tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle
competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province e dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche uno o più disegni di legge per la definizione
delle norme generali dell'istruzione.
1. 51. Rizzo, Bellillo.
Al comma 1, sostituire le parole da: il Governo è delegato fino
alla fine del comma con le seguenti: il Governo adotterà, entro un mese
dalla entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e dei comuni e dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, uno o più disegni di legge per la definizione delle norme generali
dell'istruzione.
1. 52. Rizzo, Bellillo.
Al comma 1, sostituire le parole: uno o più decreti legislativi con le seguenti: uno o più disegni di legge.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: decreti
legislativi con le seguenti: disegni di legge.
1. 53. Rizzo, Bellillo.
Al comma 1, sopprimere le parole da: e dei livelli essenziali fino
alla fine del comma.
1. 3. Titti De Simone.
Sopprimere il comma 2.
* 1. 4. Titti De Simone.
Sopprimere il comma 2.
* 1. 54. Rizzo, Bellillo.
Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: decreti
legislativi con le seguenti: disegni di legge.
1. 55. Rizzo, Bellillo.
Al comma 2, dopo le parole: previo parere aggiungere le seguenti:
obbligatorio.
1. 56. Rizzo, Bellillo.
Al comma 2, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti:
novanta giorni.
1. 5. Titti De Simone.
Al comma 2, sopprimere le parole da: decorso tale termine fino alla
fine del comma.
* 1. 6. Titti De Simone.
Al comma 2, sopprimere le parole da: decorso tale termine fino alla
fine del comma.
* 1. 57. Rizzo, Bellillo.
Sopprimere il comma 3.
* 1. 7. Titti De Simone.
Sopprimere il comma 3.
* 1. 70. Rizzo, Bellillo.
Al comma 3, alinea, dopo le parole: di interventi finanziari,
inserire le seguenti: previo parere obbligatorio delle Commissioni
parlamentari competenti.
1. 58. Rizzo, Bellillo.
Al comma 3, alinea, dopo la parola: sottoporre aggiungere le
seguenti: entro i successivi 90 giorni.
1. 36. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli, Rusconi, Volpini.
Al comma 3, alinea, sostituire le parole: del Consiglio dei ministri
con le seguenti: del Parlamento.
1. 39. Bellillo, Grignaffini, Bulgarelli, Colasio, Villetti, Bimbi,
Carra, Volpini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Rusconi.
Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: previa intesa con la
Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.
1. 8. Titti De Simone.
Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: attuazione con
le seguenti: completa attuazione.
1. 59. Rizzo, Bellillo.
Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: sviluppo con
le seguenti: pieno sviluppo.
1. 60. Rizzo, Bellillo.
Al comma 3, sopprimere la lettera b).
1. 9. Titti De Simone.
Al comma 3, sopprimere la lettera e). Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: anche
attraverso l'istituzione di opportuni meccanismi al fine di incentivare attività
di ricerca e di studio del personale docente. Al comma 3, dopo la lettera e) inserire la seguente: Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: Al comma 3, dopo la lettera e) inserire la seguente: Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente: 2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «nonché nei commi 1 e 2
dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1
dell'articolo 45». Al comma 3, sopprimere la lettera f). Al comma 3, sopprimere la lettera g). Al comma 3, sopprimere la lettera h). Al comma 3, sopprimere la lettera i). Al comma 3), sostituire la lettera i) con la seguente: i) degli
interventi contro la dispersione scolastica al fine di garantire l'effettivo
esercizio del diritto allo studio nel rispetto del dettato costituzionale. Al comma 3, lettera i), anteporre le parole: dell'effettuazione
di test per l'individuazione precoce dei disturbi di apprendimento nei
primi due anni della scuola primaria e. Al comma 3, lettera i) anteporre le parole: l'individuazione
dei disturbi di apprendimento nei primi due anni della scuola primaria e. Al comma 3, lettera i), dopo le parole: dispersione scolastica
aggiungere le seguenti: , per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e
formativo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente: Al comma 3, lettera i) sopprimere le parole da e per assicurare
fino alla fine della lettera. Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti: Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti: Al comma, 3 dopo la lettera i) aggiungere la seguente: Al comma 3), sostituire la lettera l) con la seguente: Al comma 3, lettera m), dopo le parole: adeguamento delle
strutture di edilizia scolastica aggiungere le seguenti: predisponendo
strumenti amministrativi atti a rendere tempestivo l'utilizzo delle risorse. Al comma 3, sostituire la lettera m), con la seguente: Al comma 3, sostituire la lettera m), con la seguente: Al comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente: Al comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente: Al comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente: Al comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente: Al comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente: Sopprimere il comma 4. Sopprimere il comma 4. Sostituire il comma 4 con il seguente: Sostituire la rubrica dell'articolo 1 con la seguente: Norme generali
sull'istruzione. Dopo l'articolo 1, inserire il seguente: Dopo l'articolo 1, inserire il seguente: 2. Per le finalità di cui al cui al presente articolo, la dotazione del
fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementata della somma di
200 milioni di euro per l'anno 2002 e di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno
a decorrere dal 2003. Dopo l'articolo 1, inserire il seguente: Dopo l'articolo 1, inserire il seguente: Dopo l'articolo 1, inserire il seguente: A tali fini, ponendosi come luogo insostituibile di socialità, essa realizza
attività per lo sviluppo della cittadinanza attiva e responsabile, informata ai
principi della libertà, dell'uguaglianza, della pace, del rispetto dei diritti
umani e della tolleranza e ai valori democratici e antifascisti della
Costituzione. *** pubblicità
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1. 29. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
1. 10. Titti De Simone, Capitelli.
1. 20. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
e-bis) dell'introduzione nei percorsi formativi degli insegnanti di un
modulo obbligatorio relativo ai disturbi di apprendimento degli studenti.
1. 31. Rusconi, Colasio, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia,
Santagata.
a-bis) nei percorsi formativi degli insegnanti è inserito un modulo
obbligatorio relativo ai disturbi di apprendimento degli studenti.
5. 99 (nuova versione dell'emendamento 1. 31).Rusconi, Colasio,
Carra, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia, Carli, Bellillo, Sasso, Capitelli,
Martella, Villetti, Santagata.
e-bis) della fruizione da parte del personale docente di periodi sabbatici
per motivi di studio e ricerca.
Art. 7-bis. (Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni
e gli altri enti e società finanziari). - 1. All'articolo 16 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma
1 è inserito il seguente:
1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata
applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento.
3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è
soppresso.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
1. 61. Rizzo, Bellillo.
1. 11. Titti De Simone.
1. 12. Titti De Simone.
1. 13. Titti De Simone.
1. 14. Titti De Simone.
1. 15. Titti De Simone, Sasso.
1. 32.Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Squeglia, Santagata.
1. 32(seconda versione).Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale,
Squeglia, Santagata, Sasso, Bimbi.
Art. 7-bis. - (Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche,
assicurazioni e gli altri enti e società finanziari). - 1. All'articolo 16
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata
applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento.
2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 e successive modificazioni, le parole: «nonché nei commi 1 e 2
dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1
dell'articolo 45».
3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è
soppresso.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
1. 63.Rizzo, Bellillo, Capitelli, Carli, Sasso.
1. 16. Titti De Simone, Sasso.
1. 64. Rizzo, Bellillo.
i-bis) degli interventi per la realizzazione dell'integrazione scolastica
delle persone in situazioni di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992 e
successive modificazioni;
i-ter) degli interventi per la realizzazione della scolarizzazione dei
minori stranieri e degli immigrati per la promozione dell'educazione
interculturale.
* 1. 33. Carra, Colasio, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia.
i-bis) degli interventi per la realizzazione dell'integrazione scolastica
delle persone in situazioni di handicap ai sensi della legge n. 104 del
1992 e successive modificazioni;
i-ter) degli interventi per la realizzazione della scolarizzazione dei
minori stranieri e degli immigrati per la promozione dell'educazione
interculturale.
* 1. 40. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli, Carli, Bellillo.
i-bis) degli interventi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori
di handicap e degli alunni stranieri.
1. 65. Rizzo, Bellillo.
l) dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, anche mediante lo
sviluppo della formazione degli adulti e dei lavoratori.
1. 62. Rizzo, Bellillo, Sasso.
1. 30. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
m) degli interventi per la realizzazione di piani di intervento
nell'edilizia scolastica.
1. 67. Rizzo, Bellillo.
m-bis) interventi a sostegno di iniziative per l'edilizia scolastica.
1. 66. Rizzo, Bellillo.
m-bis) dell'estensione della scuola dell'infanzia statale su tutto il
territorio nazionale.
1. 22. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella,
Capitelli.
m-bis) dell'estensione e potenziamento degli insegnamenti di lingue
comunitarie, a partire dall'inglese, in tutti gli ordini e gradi di istruzione.
1. 24. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella,
Capitelli.
m-bis) insegnamento obbligatorio della musica e della cultura musicale
classica,
1. 25. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
m-bis) del potenziamento dell'apertura degli edifici scolastici per tutta la
giornata, con particolare riferimento all'applicazione del decreto del
Presidente della Repubblica n. 567 del 1999.
1. 26. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
m-bis) del sostegno alla progettualità di associazionismo e terzo settore,
con particolare riferimento alle associazioni di genitori, nel senso della
valorizzazione degli spazi scolastici e dell'arricchimento dell'offerta
formativa.
1. 27.Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
m-bis) del potenziamento del diritto allo studio e alla cultura in senso
lato, prevedendo sostegni, sgravi, carte studenti per tutte quelle spese che
possono consentire il raggiungimento di un credito scolastico, e per la
fruizione e produzione artistica e musicale degli studenti e delle studentesse.
1. 28.Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
* 1. 17.Titti De Simone.
* 1. 68.Rizzo, Bellillo.
4. L'effettiva attuazione della presente legge e delle successive norme
attuative è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di una apposita
relazione presentata dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca.
1. 69.Rizzo, Bellillo.
1. 18.Titti De Simone.
«Art. 1-bis. - (Offerta formativa della scuola dell'infanzia e obbligo
all'istruzione). - 1. La Repubblica assicura la generalizzazione e la
qualificazione dell'offerta formativa della scuola dell'infanzia. A tal fine,
garantisce a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre e i sei
anni il diritto di frequentare la scuola dell'infanzia, che ha durata triennale.
2. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia e unitarietà didattica e
pedagogica, realizza i necessari collegamenti con il complesso dei servizi
all'infanzia e con la scuola di base.
3. Per le finalità di cui al cui al presente articolo, la dotazione del fondo
di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementata della somma di 200
milioni di euro per l'anno 2002 e di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno a
decorrere dal 2003.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200
milioni di euro per l'anno 2002 e in 1.000 milioni di euro in ragione d'anno a
decorrere dal 2003, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui alle
seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso;
b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai
redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600;
2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600;
3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600;
4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge
25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
6) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla
legge 1o dicembre 1981, n. 692;
7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
10) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512,
convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
1. 01.Capitelli, Colasio, Villetti, Bellillo, Grignaffini, Bulgarelli,
Bimbi, Carra, Volpini, Sasso, Chiaromonte, Rusconi.
«Art. 1-bis. - (Qualificazione dell'offerta formativa). - 1. Al fine di
qualificare l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche autonome, nel
rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117, commi secondo e
terzo, della Costituzione, la dotazione del Fondo per l'arricchimento
dell'offerta formativa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è
incrementata nella misura di 350 milioni di euro per l'anno 2002 e di 1.750
milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, con le seguenti finalizzazioni:
a) l'offerta formativa della scuola dell'infanzia e obbligo
all'istruzione, nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2002 e 1.000
milioni di euro a decorrere dall'anno 2003;
b) l'istruzione e la formazione continue, nella misura di 100 milioni di
euro per l'anno 2002 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003;
c) la formazione continua dei docenti, nella misura di 50 milioni di euro
per l'anno 2002 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 350
milioni di euro per l'anno 2002 e di 1.750 milioni di euro a decorrere dall'anno
2003, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui alle seguenti
disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso;
b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai
redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600;
2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600;
3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600;
4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge
25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
6) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla
legge 1o dicembre 1981, n. 692;
7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
10) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512,
convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
1. 02.Colasio, Bulgarelli, Grignaffini, Villetti, Bellillo, Bimbi, Carra,
Volpini, Capitelli, Sasso, Rusconi, Chiaromonte.
«Art. 1-bis. - (Istruzione e formazione continue). - 1. L'accesso
all'istruzione e alla formazione sono garantiti a tutti lungo tutto l'arco della
vita, quali diritti all'apprendimento e all'acquisizione di competenze
specifiche per la realizzazione
della piena cittadinanza.
2. Per le finalità di cui al cui al presente articolo, la dotazione del fondo
di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementata della somma di 100
milioni di euro per l'anno 2002 e di 500 milioni di euro in ragione d'anno a
decorrere dal 2003.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100
milioni di euro per l'anno 2002 e in 500 milioni di euro in ragione d'anno a
decorrere dal 2003, si provvede mediante le risorse finanziarie risultanti dai
risparmi di spesa di cui alle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso;
b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai
redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600;
2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600;
3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600;
4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge
25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
6) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla
legge 1o dicembre 1981, n. 692;
7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
10) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512,
convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
1. 03.Villetti, Bulgarelli, Colasio, Bellillo, Grignaffini, Bimbi, Carra,
Volpini, Capitelli, Sasso, Rusconi, Chiaromonte.
«Art. 1-bis. - (Formazione continua dei docenti). - 1. La Repubblica
assicura ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado percorsi di formazione
idonei a garantirne il costante aggiornamento.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro dei docenti di ogni ordine e grado
prevedono forme idonee a garantire gli obiettivi di cui al comma 1, prevedendo,
tra l'altro, la possibilità di fruire di idonei periodi di aspettativa
retribuita per motivi di studio, e organizzando corsi di formazione e
aggiornamento anche in collaborazione con le Università.
3. Per le finalità di cui al cui al presente articolo, la dotazione del fondo
di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementata della somma di 50
milioni di euro per l'anno 2002 e di 250 milioni di euro in ragione d'anno a
decorrere dal 2003.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50
milioni di euro per l'anno 2002 e in 250 milioni di euro in ragione d'anno a
decorrere dal 2003, si provvede mediante le risorse finanziarie risultanti dai
risparmi di spesa di cui alle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso;
b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai
redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600;
2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600;
3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600;
4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge
25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
6) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla
legge 1o dicembre 1981, n. 692;
7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
10) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512,
convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
1. 04.Sasso, Colasio, Bellillo, Grignaffini, Bimbi, Carra, Villetti,
Bulgarelli, Volpini, Capitelli, Rusconi, Chiaromonte.
«Art. 1-bis. - (Finalità del sistema nazionale della pubblica istruzione).
- 1. La scuola è una comunità educante e formativa finalizzata alla
formazione del cittadino, al pieno sviluppo della persona umana e della sua
dignità, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla
valorizzazione dell'identità di genere.
2. La scuola è finalizzata altresì a porre tutti gli individui in grado di
esercitare i fondamentali diritti di cittadinanza, quali partecipare e
contribuire in modo consapevole ed effettivo alla vita, allo sviluppo, alla
trasformazione della società, svolgere un lavoro corrispondente alle proprie
capacità.
3. La scuola rispetta i ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e
dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra tutte le
componenti della comunità educante.
4. La scuola fonda il suo progetto e la sua azione educativa principalmente
sulla qualità delle relazioni tra insegnante e studente e riconosce la libertà
di insegnamento e il diritto di apprendimento.
1. 05.Rizzo, Bellillo, Bimbi, Sasso.