Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

Disegno di legge modificato dal Senato

Comitato per la legislazione - Resoconto di mercoledì 29 gennaio 2003

Disegno di legge:
Definizioni delle norme generali sull'istruzione.
C. 3387 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge adottato come testo base.

Pietro FONTANINI, relatore, ricorda che il provvedimento in esame, già approvato dal Senato, è volto a dettare una disciplina generale in materia di istruzione, facendo ricorso allo strumento della delega legislativa. Illustra, dunque, la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3387;
rilevato che presso la I Commissione (Affari costituzionali) è in corso l'esame del disegno di legge di revisione costituzionale C. 3461 il quale, attraverso l'inserimento di un nuovo comma all'articolo 117 Cost., prevede che le regioni possano «attivare la competenza legislativa in materia di organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche» e di «definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione»;
rilevato che nel testo non è prevista una clausola per il coordinamento con la legislazione vigente, e che dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevederla espressamente, nell'ambito dei principi e criteri direttivi, ai sensi dell'articolo 79, comma 11, del regolamento, della futura normativa con la disciplina attualmente vigente;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 1, si precisi l'oggetto della delega, dal momento che esso coincide sostanzialmente con l'intero ambito di competenza legislativa esclusiva attribuita allo Stato dall'articolo 117, 2o comma, lett. n), Cost., in materia d'istruzione, ovvero si chiarisca se esso sia delimitato agli specifici settori individuati nei successivi articoli 2, 3, 4 e 5, rispetto ai quali si individuano principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega conferita.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 1, comma 3, dovrebbe chiarirsi con quale atto deve essere adottato

 

 

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il «piano programmatico» per la realizzazione delle finalità della legge;
all'articolo 5, comma 2, che estende l'applicazione dei principi e dei criteri direttivi per l'esercizio della delega con riferimento alla formazione degli insegnanti anche alla disciplina della formazione negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale «con i necessari adattamenti», dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la portata del predetto inciso;
all'articolo 5, comma 3, che reca disposizioni di carattere ordinamentale in materia di valutazione dei titoli degli insegnanti, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare le disposizioni in termini di novelle alla normativa vigente (in particolare all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341), nonché l'opportunità di sistemare le disposizioni stesse in un articolo autonomo, distinto dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 che dettano principi per l'esercizio della delega;
all'articolo 7, comma 1, ove si prevede l'emanazione di regolamenti di delegificazione, dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare la disposizione indicando - ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - le norme generali regolatrici della materia;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 7, comma 4, che detta norme transitorie in ordine all'iscrizione al primo anno della scuola dell'infanzia dei bambini «che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile», dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare la portata di tale inciso indicando il soggetto competente a stabilire la nuova data, l'atto con cui essa viene fissata ed eventualmente i criteri con cui operare la scelta.

Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
nella definizione dei principi e dei criteri direttivi per l'esercizio di una delega legislativa, si osservi quanto più possibile criteri di specificità e di completezza in relazione all'oggetto della delega conferita».

Sergio MATTARELLA, presidente, condividendo il rilievo formulato dal relatore sulla norma relativa all'iscrizione al primo anno della scuola dell'infanzia dei bambini «che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004», osserva che benché si tratti di una norma di carattere transitorio appare quanto mai necessario - soprattutto per i cittadini - precisare sia il soggetto competente a stabilire la nuova data, sia l'atto con cui essa viene fissata.

Il Comitato approva la proposta di parere testè illustrata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge adottato come testo base.

Pietro FONTANINI, relatore, ricorda che il provvedimento in esame, già approvato dal Senato, è volto a dettare una disciplina generale in materia di istruzione, facendo ricorso allo strumento della delega legislativa. Illustra, dunque, la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3387;
rilevato che presso la I Commissione (Affari costituzionali) è in corso l'esame del disegno di legge di revisione costituzionale C. 3461 il quale, attraverso l'inserimento di un nuovo comma all'articolo 117 Cost., prevede che le regioni possano «attivare la competenza legislativa in materia di organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche» e di «definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione»;
rilevato che nel testo non è prevista una clausola per il coordinamento con la legislazione vigente, e che dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevederla espressamente, nell'ambito dei principi e criteri direttivi, ai sensi dell'articolo 79, comma 11, del regolamento, della futura normativa con la disciplina attualmente vigente;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 1, si precisi l'oggetto della delega, dal momento che esso coincide sostanzialmente con l'intero ambito di competenza legislativa esclusiva attribuita allo Stato dall'articolo 117, 2o comma, lett. n), Cost., in materia d'istruzione, ovvero si chiarisca se esso sia delimitato agli specifici settori individuati nei successivi articoli 2, 3, 4 e 5, rispetto ai quali si individuano principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega conferita.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 1, comma 3, dovrebbe chiarirsi con quale atto deve essere adottato
il «piano programmatico» per la realizzazione delle finalità della legge;
all'articolo 5, comma 2, che estende l'applicazione dei principi e dei criteri direttivi per l'esercizio della delega con riferimento alla formazione degli insegnanti anche alla disciplina della formazione negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale «con i necessari adattamenti», dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la portata del predetto inciso;
all'articolo 5, comma 3, che reca disposizioni di carattere ordinamentale in materia di valutazione dei titoli degli insegnanti, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare le disposizioni in termini di novelle alla normativa vigente (in particolare all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341), nonché l'opportunità di sistemare le disposizioni stesse in un articolo autonomo, distinto dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 che dettano principi per l'esercizio della delega;
all'articolo 7, comma 1, ove si prevede l'emanazione di regolamenti di delegificazione, dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare la disposizione indicando - ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - le norme generali regolatrici della materia;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 7, comma 4, che detta norme transitorie in ordine all'iscrizione al primo anno della scuola dell'infanzia dei bambini «che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile», dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare la portata di tale inciso indicando il soggetto competente a stabilire la nuova data, l'atto con cui essa viene fissata ed eventualmente i criteri con cui operare la scelta.

Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
nella definizione dei principi e dei criteri direttivi per l'esercizio di una delega legislativa, si osservi quanto più possibile criteri di specificità e di completezza in relazione all'oggetto della delega conferita».

Sergio MATTARELLA, presidente, condividendo il rilievo formulato dal relatore sulla norma relativa all'iscrizione al primo anno della scuola dell'infanzia dei bambini «che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004», osserva che benché si tratti di una norma di carattere transitorio appare quanto mai necessario - soprattutto per i cittadini - precisare sia il soggetto competente a stabilire la nuova data, sia l'atto con cui essa viene fissata.

Il Comitato approva la proposta di parere testè illustrata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.

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