Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
ALLEGATO 2
Definizione delle norme generali sull'istruzione (C. 3387 Governo,
approvato dal Senato, C. 23 Stefani, C. 245 Sospiri, C. 353 Alberta De Simone,
C. 354 Alberta De Simone, C. 661 Martinat, C. 735 Angela Napoli, C. 749 Angela
Napoli, C. 771 Angela Napoli, C. 779 Angela Napoli, C. 967 Bianchi Clerici, C.
1014 Serena, C. 1042 Angela Napoli, C. 1043 Angela Napoli, C. 1044 Angela
Napoli, C. 1191 Malgieri, C. 1481 Angela Napoli, C. 1734 Landolfi, C. 1749
Alboni, C. 1988 Parodi, C. 1989 Parodi, C. 1990 Parodi, C. 2277 Serena, C. 3174
Sasso, C. 3384 Rizzo e petizioni nn. 169, 205, 228, 293 e 490).
Sopprimerlo. Sopprimerlo. Sostituire con il seguente: Al comma 1, alinea sostituire le parole da: Con i decreti fino a: norme
con le seguenti: Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le linee. Al comma 1, sopprimere la lettera a). Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: e del
comportamento. Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e del
comportamento. Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: del sistema
educativo di istruzione e formazione. Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: delle
istituzioni fino alla fine della lettera con le seguenti: del consiglio
di classe, ai quali, sulla base delle risultanze, compete in modo esclusivo, la
decisione del passaggio dell'allievo/a alla classe o al biennio didattico
successivo. Al comma 1, sopprimere la lettera b). Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: sulle
conoscenze fino alla fine della lettera con le seguenti: secondo i
seguenti criteri direttivi: Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in funzione
fino a: Istituto. Al comma 1, sopprimere la lettera c). Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: Al comma 1, lettera c), dopo la parola: valuta aggiungere le
seguenti: , il livello formativo raggiunto e. Al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, le seguenti parole: Le
Commissioni d'esame sono composte in prevalenza da membri esterni alla scuola in
cui si svolge l'esame. A comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: Dopo la lettera c), aggiungere la seguente: Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: Sopprimerlo. Sopprimerlo. Sopprimerlo. Sopprimerlo. Sostituirlo con il seguente: Sopprimere il comma 1. Al comma 1, alinea sostituire la parola: quindicesimo con la
seguente: sedicesimo. Al comma 1, alinea sostituire le parole da: in alternanza
scuola-lavoro fino a: mercato del lavoro con le seguenti: ferme
restando le discipline obbligatorie, con modalità che comprendano rapporti col
mondo del lavoro quali esperienze formative e stages. Al comma 1, alinea sostituire le parole: in alternanza scuola-lavoro
con le seguenti: , ferme restando le discipline obbligatorie, anche
relazionandosi al mondo del lavoro. Al comma 1, alinea dopo le parole: del percorso formativo
aggiungere la seguente: deliberata,.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: valutata dall'istituzione
scolastica sopprimere le seguenti: formativa. Al comma 1, alinea, dopo le parole: in collaborazione con le imprese, aggiungere
le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Al comma 1, alinea, dopo le parole: in collaborazione con le imprese aggiungere
le seguenti: con le organizzazioni sindacali,. Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: e ai sensi fino a:
apposito decreto legislativo con le seguenti: un regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, da sottoporre al parere vincolante delle competenti
Commissioni parlamentari e da emanare. Al comma 1, alinea, dopo le parole: un apposito decreto legislativo
aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Al comma 1, alinea, dopo le parole dei datori di lavoro aggiungere
le seguenti: e delle organizzazioni sindacali. Al comma 1, sopprimere la lettera a). Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dai 15 con le
seguenti: dai 16. Al comma 1, lettera a), dopo la parola: responsabilità,
inserire la seguente: esclusiva. Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dell'istituzione
scolastica o formativa aggiungere le seguenti: in accordo con le
organizzazioni sindacali. Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sulla base di
convenzioni inserire le seguenti: con le organizzazioni sindacali,. Al comma 1, lettera a), dopo le parole: o con enti pubblici
inserire le seguenti: anche economici. Al comma 1, lettera a), dopo la parola: tirocinio inserire
le seguenti: adeguatamente retribuito. Al comma 1, lettera a), dopo la parola: tirocinio inserire
la seguente: retribuito. Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere la parola: individuale. Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: ivi compresi gli
incentivi alle imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo Al comma 1, sopprimere la lettera c). Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: Sopprimere il comma 2.
* 3. 5.Titti De Simone.
* 3. 8.Sasso, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli.
* 3. 10.Rizzo, Bellillo.
Art. 3. - (La valutazione nel sistema educativo di istruzione e di
formazione) - 1. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le linee generali sulla valutazione
nel sistema educativo di istruzione e di formazione e le linee programmatiche
per i piani di intervento dell'istituto nazionale per la valutazione del sistema
di istruzione, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) garantire l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo
complesso;
b) inquadrare la valutazione nazionale nel contesto internazionale;
c) studiare le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con
riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;
d) condurre attività di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza;
e) favorire la realizzazione di autonome iniziative di valutazione da
parte delle singole istituzioni;
f) valutare gli effetti degli esiti delle iniziative legislative che
riguardano la scuola;
g) valutare gli esiti dei progetti e delle iniziative promossi in ambito
nazionale.
3. 9.Colasio, Grignaffini, Bulgarelli, Carra, Bimbi, Villetti, Sasso,
Bellillo, Volpini, Capitelli, Chiaromonte, Rusconi, Carli.
3. 12.Rizzo, Bellillo, Sasso.
3. 13.Rizzo, Bellillo.
* 3. 6.Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli, Rusconi.
* 3. 14.Rizzo, Bellillo.
3. 1.Sterpa.
3. 2.Sterpa.
3. 15.Rizzo, Bellillo.
1) garantire l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo
complesso;
2) inquadrare la valutazione nazionale nel contesto internazionale;
3) studiare le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con
riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;
4) condurre attività di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza;
5) favorire la realizzazione di autonome iniziative di valutazione da parte
delle singole istituzioni;
6) valutare gli effetti degli esiti delle iniziative legislative che riguardano
la scuola;
7) valutare gli esiti dei progetti e delle iniziative promossi in ambito
nazionale.
3. 16.Rizzo, Bellillo.
3. 7.Grignaffini, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.
3. 17.Rizzo, Bellillo.
c) in applicazione dell'articolo 33 della Costituzione, a conclusione del
ciclo primario e secondario è previsto un esame di Stato che attribuisce un
titolo di studio avente valore legale. L'esame di Stato a conclusione del ciclo
primario è disciplinato con apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esame di Stato a
conclusione del ciclo secondario è regolato per legge nel rispetto dei
seguenti principi:
1) le prove scritte e orali presentano carattere di uniformità a parametri
stabiliti a livello nazionale; le prove scritte sono regolate dalla legge 10
dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni; la prova orale è finalizzata
ad accertare le conoscenze pluridisciplinari e interdisciplinari del candidato;
2) la Commissione d'esame è composta per il 50 per cento da commissari interni
e per il 50 per cento da commissari esterni e dal presidente di commissione
esterno;
3) a conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto
finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti
attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei
punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione
d'esame dispone di 30 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 per
la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito
scolastico massimo di 30 punti ed un credito formativo massimo di 5 punti. Il
punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle
prove scritte è pubblicato per tutti, per tutti i candidati, nell'albo
dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data
fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il
punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un
credito formativo di almeno 1 punto e un risultato scolastico di almeno 15 punti
e un risultato complessivo nella prova d'esame pari a almeno a 70 punti;
4) Il credito formativo è ottenibile su decisione della commissione d'esame in
presenza di una partecipazione dello studente alle iniziative integrative e alle
attività complementari disciplinate dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni,
ovvero in presenza di una partecipazione ad attività non proprie della scuola,
ma di valore formativo riconosciuto dal Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, ovvero dalla regione o dalla provincia o dal comune o
dall'istituzione scolastica stessa.
3. 18.Rizzo, Bellillo.
3. 19.Rizzo, Bellillo.
3. 20.Rizzo, Bellillo.
c-bis) l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, per la sua rilevanza
di garanzia pubblica e come presupposto per gli studi universitari o per
l'accesso agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, o in
quanto abilitante ad una professione, dovrà basarsi sulle discipline
fondamentali e su quelle caratterizzanti i singoli percorsi ed essere sostenuto
davanti a una commissione esterna e qualificata, a seconda delle diverse
tipologie.
3. 3.Sterpa.
c-bis) fermo restando il valore degli esami di Stato come conclusivi dei due
cicli di istruzione, le singole scuole predisporranno per le classi terminali
del quinquennio elementare, prove di verifica ufficiali ai fini della
valutazione del percorso culturale compiuto e in funzione di orientamento per le
scelte future.
3. 4.Sterpa.
c-bis) momenti di valutazione del sistema di istruzione saranno realizzati
sotto forma di autovalutazione da insegnanti, genitori, studenti dei singoli
istituti scolastici sulla base di parametri definiti dagli stessi.
3. 21.Rizzo, Bellillo, Sasso.
Art. 3-bis. - (Sapere e curricoli). - 1. L'aggiornamento dei saperi, la
gestione unitaria della loro acquisizione e la conseguente elaborazione dei
nuovi curricoli, costituiscono momento imprescindibile per realizzare la
scolarizzazione di tutti e di ciascuno. I curricoli delle istituzioni
scolastiche sono definiti con regolamento in conformità alle disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, e successive modificazioni, con il concorso all'elaborazione degli stessi
del mondo della scuola e dell'università, in tutte le loro istanze
istituzionali e rappresentative, delle organizzazioni sociali, del mondo
intellettuale e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e del
Consiglio superiore della pubblica istruzione, secondo le linee guida previste
al comma 2.
2. I curricoli sono definiti sulla base delle seguenti linee guida:
a) il curricolo contribuisce a determinare il valore educativo di una
scuola che, fondandosi sui valori costituzionali di democrazia, libertà,
uguaglianza, giustizia sociale e dell'antifascismo, sia in grado di formare nel
giovane un reale spirito critico stimolando nel contempo le capacità di
autodeterminazione al fine di metterlo in grado di esercitare i fondamentali
diritti di cittadinanza in una società dinamica e in continua e rapida
trasformazione sul piano sociale, culturale e del mercato del lavoro;
b) il curricolo è commisurato alle diverse esigenze formative degli
alunni e alle singole realtà scolastiche e ambientali; è composto di una quota
oraria nazionale e di una quota del 15 per cento riservata alle scuole, che
integra la quota nazionale;
c) la quota del curricolo riservata alle scuole è elaborata dal collegio
dei docenti, sentiti i rappresentanti dei genitori e, nella scuola superiore,
anche i rappresentanti degli studenti, e approvata dal consiglio
dell'istituzione scolastica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c);
d) il curricolo definisce i contenuti dell'offerta formativa e delinea
l'articolato e complesso processo delle tappe e delle scansioni
dell'apprendimento. Tali contenuti costituiscono il mezzo per far conseguire
alle allieve e agli allievi conoscenze solidamente assimilate e durature nel
tempo;
e) il curricolo favorisce sia un processo di insegnamento e di
apprendimento motivato, consapevole e caratterizzato dalla reciproca
responsabilità di chi insegna e di chi impara, sia una valutazione fondata su
un equilibrato rapporto tra le articolate dinamiche del processo formativo e
l'accertamento dei suoi esiti;
f) il curricolo si costruisce a partire dalle indicazioni per la quota
nazionale di cui al presente comma, e dall'analisi dei bisogni degli alunni e
delle specifiche esigenze del territorio e dell'ambiente. In tal senso il
curricolo si presenta come l'integrazione tra la quota oraria obbligatoria di
discipline e attività stabilite a livello nazionale e la quota ugualmente
obbligatoria di discipline e attività scelte dalle singole istituzioni
scolastiche;
g) per consentire di passare agevolmente da un'area all'altra, o da un
indirizzo all'altro, è garantita la compatibilità tra la caratterizzazione
degli indirizzi e l'area delle discipline comuni;
h) le esperienze integrate sono offerte a tutti gli studenti e le
studentesse;
i) l'attività di laboratorio costituisce attività ordinaria e
trasversale a tutte le discipline e per tutte le aree e gli indirizzi;
l) ai fini del progressivo sviluppo del curricolo, le istituzioni
scolastiche possono definire tempi diversi del graduale passaggio dagli ambiti
disciplinari alle singole discipline, tenuto conto delle caratteristiche dei
differenti saperi, dell'esigenza dell'individualizzazione dell'insegnamento e
della valorizzazione delle competenze dei docenti, anche in relazione alla
dimensione collegiale dell'attività didattica;
m) le istituzioni scolastiche definiscono le discipline costituenti la
quota loro riservata, garantendo il carattere unitario del sistema d'istruzione
e valorizzando il pluralismo culturale e territoriale.
3. 01.Rizzo, Bellillo.
* 4. 1.Titti De Simone.
* 4. 4.Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio,
Zanella.
* 4. 8.Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli, Carli.
* 4. 11.Rizzo, Bellillo.
Art. 4. - (Esperienze formative e stages. Alternanza tra studio e lavoro). - 1.
Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni
pratiche, esperienze formative e stages, possono essere realizzati in
Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà
culturali, produttive, professionali e dei servizi. Verranno inoltre promossi
tutti gli opportuni collegamenti con l'istruzione e formazione tecnica superiore
e con l'università.
2. Al fine di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro sono previsti
percorsi formativi e di orientamento ai sensi dell'articolo 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196.
* 4. 9.Villetti, Grignaffini, Bulgarelli, Bimbi, Bellillo, Carra,
Volpini, Capitelli, Chiaromonte, Colasio, Carli.
4. 12.Rizzo, Bellillo.
4. 13.Rizzo, Bellillo.
4. 14.Rizzo, Bellillo.
4. 15.Rizzo, Bellillo.
4. 16.Rizzo, Bellillo.
4. 18.Rizzo, Bellillo.
4. 19.Rizzo, Bellillo.
4. 17.Rizzo, Bellillo.
4. 20.Rizzo, Bellillo.
4. 3.Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
4. 29.Rizzo, Bellillo.
4. 21.Rizzo, Bellillo.
4. 22.Rizzo, Bellillo.
4. 5.Sasso, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.
4. 23.Rizzo, Bellillo.
4. 24.Rizzo, Bellillo.
4. 25.Rizzo, Bellillo.
4. 7.Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.
4. 6.Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.
4. 26.Rizzo, Bellillo.
4. 27.Rizzo, Bellillo.
4. 2.Titti De Simone.
4. 28.Rizzo, Bellillo.
c-bis) per i minori di 18 anni devono essere esclusi anche rapporti di
lavoro di apprendistato che non abbiamo finalità formative, certificabili sia
in termini di competenze lavorative che di crediti formativi, finalità che
garantiscano la possibilità di reingresso nei circuiti dell'istruzione e della
formazione.
4. 30.Rizzo, Bellillo, Capitelli.
4. 10.Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella,
Lolli.
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