Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
Definizione delle norme generali
sull'istruzione.
C. 3387 Governo, approvato dal Senato, ed abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Francesca MARTINI (LNP), relatore,
illustra il disegno di legge C.3387, approvato dal Senato, adottato dalla VII
Commissione come testo base per il seguito dell'esame, che detta una disciplina
generale in materia di istruzione, conferendo una delega al Governo ad adottare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti
legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale.
Ricorda quindi che il comma 3 dell'articolo 1 prevede l'adozione di un Piano
programmatico di interventi finanziari per la realizzazione delle finalità
della legge, disponendo in ordine alla copertura degli oneri.
L'articolo 2 disciplina gli aspetti generali del sistema educativo di istruzione
e di formazione, con indicazione dei principi e criteri direttivi cui devono
attenersi i decreti legislativi, tra i quali, in particolare, la promozione
dell'apprendimento lungo tutto l'arco delle vita e la garanzia della pari
opportunità nel raggiungimento di elevati livelli culturali; l'assicurazione
del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o,
comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il 18o anno di
età; l'articolazione del sistema in due cicli: un primo ciclo, comprendente la
scuola primaria (della durata di 5 anni con possibilità di iscrizione
anticipata) e la scuola secondaria di primo grado (di tre anni), e un secondo
ciclo, comprendente il sistema dei licei (della durata di 5 anni, con esame di
Stato finale) e dell'istruzione e della formazione professionale (della durata
minima di 4 anni, con possibilità di alternanza scuola-lavoro); una scuola
dell'infanzia della durata di tre anni e con possibilità di iscrizione
anticipata; piani di studio personalizzati che prevedono una quota riservata
alle regioni per gli aspetti di interesse territoriale.
L'articolo 3 concerne la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione e degli apprendimenti degli studenti. L'articolo 4 conferisce al
Governo una specifica delega per la disciplina dell'alternanza scuola-lavoro per
gli studenti che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, sotto la
responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di
convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni, ovvero con enti
pubblici o privati disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di
tirocinio.
L'articolo 5 concerne la formazione iniziale dei docenti, mentre l'articolo 6
contiene misure di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; l'articolo 7 reca
disposizioni finali e attuative del disegno di legge.
Per quanto attiene agli aspetti di competenza della XII Commissione, richiama
l'articolo 2, comma 1, lett. c), che, nel definire i principi e i criteri
direttivi cui devono attenersi i decreti legislativi, prevede che il diritto
all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o sino al conseguimento di
una qualifica entro il 18o anno di età, sia attuato garantendo,
attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di
handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992, n.104. In proposito rileva che
l'espresso inserimento tra i principi e criteri direttivi cui dovranno attenersi
i decreti legislativi dell'integrazione scolastica degli alunni portatori di
handicap, con l'esplicito richiamo della legge n. 104 del 1992, è espressione
della volontà di assicurare una effettiva qualità dell'integrazione scolastica
e la conferma del valore socio-educativo che la scuola riveste per tutti i
cittadini. L'inserimento fin dalla prima infanzia in ambienti capaci di generare
situazioni che stimolino allo sviluppo della creatività, delle potenzialità,
delle risorse e capacità di apprendimento del bambino portatore di disabilità
è suffragato dall'esperienza e permette di contrastare, attraverso la scuola, i
processi di emarginazione ed esclusione.
Altra esplicita previsione è contenuta nell'articolo 5, comma 1, lettera b),
in tema di formazione degli insegnanti per le attività di sostegno, con
riferimento alle attività didattiche. Si dispone infatti che i decreti
legislativi disciplinino le attività didattiche attinenti l'integrazione
scolastica degli alunni in condizione di handicap.
Alla luce delle considerazioni esposte, propone di esprimere parere favorevole.
Giuseppe PETRELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.05.
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