Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
I Commissione - Resoconto di mercoledì 5 febbraio 2003
Definizione delle norme generali sull'istruzione.
C. 3387 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).
Il Comitato inizia l'esame.
Pierantonio ZANETTIN, presidente relatore, illustra il contenuto del
disegno di legge, approvato in prima lettura dal Senato, il quale detta una
disciplina generale in materia di istruzione, facendo ampio ricorso allo
strumento della delegazione legislativa. Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) esprime sconcerto per la proposta di parere del
relatore, considerando non ipotizzabile il conferimento di deleghe al Governo
così come previsto nel disegno di legge in esame nel quadro della riforma del
titolo V della Costituzione. Sesa AMICI (DS-U) esprime parere contrario sulla proposta di parere del
relatore, in quanto il provvedimento, nel conferire alcune deleghe legislative
al Governo, non indica chiaramente i principi e i criteri direttivi previsti
dall'articolo 76 della Costituzione. Marco BOATO (Misto-Verdi-U), condividendo le osservazioni critiche espresse
dei deputati intervenuti, annuncia voto contrario sulla proposta di parere del
relatore.
Pierantonio ZANETTIN, presidente relatore, con riferimento alle
considerazioni svolte dal deputato Amici, osserva che le problematiche poste
attengono alla chiarezza della formulazione e non investono questioni di natura
costituzionale. Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Definizione delle norme generali sull'istruzione (C. 3387 Governo,
approvato dal Senato).
Rileva che le disposizioni recate dal disegno di legge appaiono riconducibili da
un lato alle materie «norme generali sull'istruzione» e «determinazione dei
livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» che il secondo comma,
lettere m) ed n), dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla
potestà legislativa esclusiva dello Stato e da un altro alle materie «istruzione»
e «professioni» che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione
demanda alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni.
Osserva inoltre che i regolamenti di delegificazione previsti dagli articoli 2,
comma 1, lettera c), e 7 del provvedimento in esame sono adottati, ai
sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, in materie riservate
alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Richiama infine l'attenzione della Commissione sulla disposizione di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera e), secondo cui le università debbono
definire nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di
apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti.
Evidenzia in proposito l'opportunità di un'ulteriore riflessione alla luce
dell'autonomia di ordinamento garantita alle istituzioni universitarie
dall'articolo 33, sesto comma, della Costituzione.
Sulla base delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere
favorevole con osservazione (vedi allegato 1).
Formula quindi rilievi critici sulla lettera c) del comma 1 dell'articolo
2 che, laddove si dovrebbero indicare principi e criteri direttivi sulla
definizione del sistema educativo di istruzione e di formazione,prevede
l'attuazione del diritto all'istruzione e alla formazione mediante regolamenti e
rinvia all'adozione di decreti legislativi.
Rileva altresì criticamente che la possibilità di iscrizione anticipata alla
scuola dell'infanzia a decorrere dall'anno scolastico 2003-2004, di cui
all'articolo 7, comma 4, viene prevista in quanto compatibile con la
disponibilità di risorse da parte dei comuni.
Espresse riserve sulla possibilità che i deputati della Lega nord possano
conciliare la posizione assunta nella presente circostanza con le argomentazioni
che verranno sviluppate in occasione dell'esame del disegno di legge C. 3461 in
materia di devoluzione, invita la Commissione a considerare quanto meno i
rilievi espressi dalla Comitato per la legislazione.
Dichiara quindi voto contrario sulla proposta di parere del relatore.
Richiama quindi il contenuto della condizione posta dal Comitato per la
legislazione, laddove si evidenzia la necessità di precisare all'articolo 1,
comma 1, l'oggetto della delega, nonché l'osservazione sull'articolo 7, comma 4
- che detta norme transitorie in ordine all'iscrizione anticipata al primo anno
della scuola dell'infanzia - circa l'esigenza di indicare il soggetto competente
a stabilire la nuova data, l'atto con cui essa viene fissata ed eventualmente i
criteri con cui operare la scelta.
Conferma quindi la proposta di parere precedentemente formulata.
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge A.C. 3387 recante delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale,
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge appaiono riconducibili
da un lato alle materie «norme generali sull'istruzione» e «determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» che il secondo
comma, lettere m) ed n), dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla
potestà legislativa esclusiva dello Stato e da un altro alle materie «istruzione»
e «professioni» che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione
demanda alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,
rilevato che i regolamenti di delegificazione previsti dagli articoli 2, comma
1, lettera c), e 7 del provvedimento in esame sono adottati, ai sensi
dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, in materie riservate alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato,
preso atto che all'articolo 5, comma 1, lettera e) si prevede che le Università
debbano definire nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e
l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la
formazione degli insegnanti,
esprime
con la seguente osservazione,
valuti la Commissione di merito l'opportunità della disposizione di cui
all'articolo 5 comma 1, lettera e), alla luce dell'autonomia di ordinamento
garantita alle istituzioni universitarie dall'articolo 33, sesto comma, della
Costituzione.
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