Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
Mercoledì 5 febbraio 2003. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza Learco Saporito.
La seduta comincia alle 14.45.
Definizione delle norme generali sull'istruzione.
C. 3387 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame.
Cesare CAMPA (FI), relatore, osserva che il provvedimento in esame,
composto di 7 articoli, approvato in prima lettura dal Senato, detta una
disciplina generale in materia di istruzione, facendo ampio ricorso allo
strumento della delegazione legislativa. Carmen MOTTA (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che, data
la rilevanza della materia in discussione, sarebbe necessario disporre di un
congruo tempo per poter esprimere un giudizio motivato sul provvedimento.
Riterrebbe pertanto opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento,
facendo tuttavia presente che nella serata di oggi i deputati dell'Ulivo saranno
impegnati in una assemblea di gruppo.
Alfonso GIANNI (RC) concorda con il deputato Motta sull'opportunità di
rinviare la trattazione dell'argomento ad altra seduta.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, attesa la rilevanza della
materia, rinvia il seguito dell'esame.
La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 20.20.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che la Commissione
è chiamata ad esprimere entro la giornata odierna il parere sul provvedimento
recante riordino dei cicli di istruzione, posto che la Commissione cultura,
competente per materia, licenzierà il testo in sede referente nella serata di
oggi.
Carmen MOTTA (DS-U), a nome del suo gruppo, senza volere entrare nel merito
del provvedimento in esame, stigmatizza l'andamento assunto dai lavori della
Commissione nella giornata odierna, rilevando che era stata preannunciata la
possibilità, posto che questa sera alle 20.30 si riunirà l'assemblea dei
deputati dell'Ulivo, che la Commissione si riunisse domani mattina presto, allo
scopo di consentire ai deputati di maggioranza e di opposizione di entrare nel
merito di un provvedimento di grande importanza. Considera pertanto di gravità
inaudita che non si sia consentito ad alcun componente della minoranza di
esprimersi nel merito del provvedimento.
Alfonso GIANNI (RC) concorda con le osservazioni del deputato Motta,
stigmatizzando a sua volta la difficoltà dei deputati, dovuta
all'organizzazione dei lavori imposta alle Commissioni, di intervenire
approfonditamente nel merito dei provvedimenti in esame. In particolare, ritiene
che la relazione assai inequivocabile esposta oggi dal relatore meriterebbe una
risposta altrettanto inequivocabile, trattandosi di un provvedimento giudicato
negativamente.
Cesare CAMPA (FI), relatore, in considerazione della ristrettezza dei
tempi a disposizione della Commissione lavoro per l'esame del provvedimento
recante riordino dei cicli di istruzione, dovuta peraltro all'andamento dei
lavori decisi dalla Commissione cultura, ritiene che il presidente non abbia
potuto far altro che riconvocare la Commissione in serata, proprio al fine di
giungere comunque all'espressione del parere prima che si concludesse l'esame in
sede referente del provvedimento da parte della Commissione cultura. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, dato atto della disponibilità
dimostrata dai deputati intervenuti, concorda sul fatto che la ristrettezza dei
tempi a disposizione della Commissione è causa spesso dell'impossibilità di
entrare nel merito dei provvedimenti esaminati in sede consultiva e dunque di
esprimere pareri pregnanti e penetranti, tali da essere presi in adeguata
considerazione da parte delle Commissioni di merito. Ribadisce peraltro che
l'esame del provvedimento in materia di riordino dei cicli di istruzione avrebbe
dovuto comunque concludersi nella giornata odierna, considerato che questa sera
la Commissione di merito licenzierà il provvedimento per l'esame in Assemblea.
La seduta termina alle 20.35.
In particolare, il provvedimento reca due deleghe legislative (articoli 1, 2, 3
e 5, nonché articolo 4); prevede l'adozione di una disciplina regolamentare di
delegificazione (articolo 2, comma.1, lettera h) e articolo 7, commi 1 e
2), nonché l'adozione di un Piano programmatico di interventi finanziari per la
realizzazione delle finalità della legge, disponendo in ordine alla copertura
degli oneri (articolo 1, comma 3 e articolo 7, commi 4-9).
Il provvedimento detta anche alcune disposizioni immediatamente applicative,
concernenti l'iscrizione anticipata alla scuola dell'infanzia e alla scuola
primaria a decorrere dall'anno scolastico 2003-2004; la valutazione, ai fini del
riconoscimento dei crediti didattici e di una eventuale abbreviazione del
percorso dei studi, dei diplomi biennali di specializzazione per le attività di
sostegno nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione
primaria e delle scuole di specializzazione post-universitaria per
l'insegnamento nella scuola secondaria; l'attribuzione all'esame di laurea
conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria del valore di esame di
Stato ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, nonché di titolo per
l'inserimento nelle graduatorie permanenti per l'insegnamento.
La prima delega legislativa, prevista dall'articolo 1, comma 1, impegna il
Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per «la definizione delle
norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e formazione professionale».
Ai sensi degli articoli 2, 3 e 5, in particolare, oggetto della delega al
Governo sono: la definizione del sistema educativo di istruzione e formazione
(articolo 2); l'adozione di norme generali sulla valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti
(articolo 3); l'adozione di norme sulla formazione iniziale dei docenti
(articolo 5).
Per quanto concerne i principi e criteri direttivi, l'articolo 1, comma 1,
stabilisce, quale criterio generale, che i decreti delegati devono essere
adottati «nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di
comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti
istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche».
Con riferimento ai diversi oggetti della delega, specifici principi e criteri
direttivi sono definiti agli articoli 2, 3 e 5.
Per quanto concerne la definizione del sistema educativo di istruzione e di
formazione, l'articolo 2 prevede, in particolare, la promozione
dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la garanzia della pari
opportunità nel raggiungimento di elevati livelli culturali; l'assicurazione
del diritto-dovere, legislativamente sanzionato, all'istruzione e alla
formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una
qualifica entro il diciottesimo anno di età.
Si dispone inoltre l'articolazione del sistema in due cicli: un primo ciclo,
comprendente la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e un
secondo ciclo, comprendente il sistema dei licei e dell'istruzione e della
formazione professionale.
L'accesso all'università è consentito agli studenti che superino l'esame di
Stato nel sistema dei licei e agli studenti che, completato il ciclo
quadriennale di studi nel sistema dell'istruzione della formazione
professionale, frequentino un apposito corso annuale (escluso nel caso di
partecipazione all'esame di Stato da privatista) e, al termine di questo,
superino l'esame di Stato. L'accesso all'istruzione e formazione tecnica
superiore è consentito agli studenti del sistema dei licei ammessi al quinto
anno e agli studenti che abbiano completato il ciclo quadriennale di studi nel
sistema dell'istruzione della formazione professionale.
Per quanto concerne la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione e degli apprendimenti degli studenti, l'articolo 3 prevede, in
particolare, i seguenti principi e criteri direttivi: l'affidamento della
valutazione, periodica e annuale, ai docenti delle istituzioni frequentate; lo
svolgimento di verifiche periodiche delle conoscenze e abilità degli studenti e
sulla qualità complessiva dell'offerta formativa ad opera dell'Istituto
nazionale per le valutazione del sistema di istruzione; lo svolgimento
dell'esame di Stato su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove
predisposte dall'Istituto nazionale per le valutazione del sistema di
istruzione.
Per quanto concerne la formazione iniziale dei docenti, l'articolo 5 prevede, in
particolare, i seguenti principi e criteri direttivi: pari dignità e pari
durata della formazione iniziale per tutti i docenti, da svolgere nelle
università presso corsi di laurea specialistica ad accesso programmato sulla
base dei posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici
delle istituzioni scolastiche; individuazione delle classi dei corsi di laurea
specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla
formazione dei docenti, con preminenti finalità di approfondimento
disciplinare per i docenti della scuola secondaria; fissazione di requisiti
minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione, al cui
possesso è subordinato l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la
formazione degli insegnanti; valore abilitante, per uno o più insegnamenti
individuati con decreto del MIUR, dell'esame finale per il conseguimento della
laurea specialistica; istituzione e organizzazione, da parte delle università,
sentita la direzione scolastica regionale, di apposite strutture di ateneo o di
interateneo chiamate a svolgere, sulla base di convenzioni volte a disciplinare
i rapporti con le istituzioni scolastiche, i seguenti compiti: gestione dei
corsi di laurea specialistica per la formazione iniziale dei docenti;
organizzazione di specifiche attività di tirocinio, previa stipula di appositi
contratti di formazione lavoro, per l'accesso dei laureati specialisti nei ruoli
organici del personale docente delle istituzioni scolastiche; promozione e
governo dei centri di eccellenza, definiti con apposito decreto del MIUR, per la
formazione permanente degli insegnanti; cura della formazione in servizio degli
insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, tutorato e
coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni
scolastiche e formative.
La seconda delega legislativa, prevista dall'articolo 4, ha ad oggetto
l'alternanza scuola-lavoro.
La finalità che il decreto legislativo deve perseguire è quella di assicurare
agli studenti che abbiano compiuto 15 anni la possibilità di realizzare i corsi
del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione
del percorso formativo; tale alternanza viene concepita in collaborazione con le
imprese ed è mirata ad assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base,
l'acquisizione di «competenze spendibili nel mercato del lavoro».
Il decreto legislativo deve essere emanato nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi: la formazione dai 15 ai 18 anni può svolgersi attraverso
l'alternanza di periodi di studio e di periodi di lavoro, sotto la responsabilità
dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o
con le rispettive associazioni, ovvero con enti pubblici o privati disponibili
ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio; viene espressamente escluso
che tali periodi possano configurare un rapporto individuale di lavoro; i
decreti dovranno fornire indicazioni generali per il reperimento e
l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei
percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese e l'assistenza
tutoriale; i decreti dovranno indicare le modalità di certificazione degli
esiti positivi del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti
dallo studente.
L'articolo 7 rimette a uno o più regolamenti di delegificazione la disciplina
dei seguenti ambiti: l'individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio
scolastici per la quota nazionale; la determinazione delle modalità di
valutazione dei crediti scolastici; la definizione degli standard minimi
formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali
conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi
formativi ai percorsi scolastici.
La realizzazione delle finalità della legge è rimessa a un Piano programmatico
di interventi finanziari, che il ministro dell'istruzione, università e ricerca
predispone entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, da
sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la
Conferenza unificata.
In un'ottica di implementazione graduale della riforma, all'attuazione del piano
si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante
finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con
quanto previsto nel DPEF.
La quantificazione degli oneri e la relativa copertura sono definite
direttamente nel provvedimento in esame unicamente con riferimento alle
disposizioni immediatamente applicative concernenti l'anticipo dell'iscrizione
alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria.
In conclusione, formula una proposta di parere favorevole senza condizioni né
osservazioni.
Ribadisce pertanto la proposta di parere favorevole senza osservazioni né
condizioni.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di
parere favorevole del relatore.
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