Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
S. 1306 - Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
N. 1.
Seduta del 6 febbraio 2003
La Camera,
premesso che:
la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è intervenuta in materia di
legislazione concorrente tra Stato e Regioni;
in merito ad alcune norme rivelatesi ambigue, tra cui quella che stabilisce la
legislazione concorrente in materia di istruzione, si è aperto un contenzioso
che necessita di una interpretazione autentica delle norme costituzionali;
il disegno di legge n. 3387 spinge all'attuazione del regionalismo de facto,
determinando una modifica della Costituzione attraverso lo strumento improprio
della legge ordinaria;
ciò è contrasto con l'articolo 138 della Costituzione,
di non procedere alla discussione del disegno
di legge n. 3387.
n. 1. Titti De Simone.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, recante delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e formazione professionale, di fatto interviene a
modificare il concetto di obbligo scolastico trasformandolo in un fantomatico
diritto-dovere;
le norme suddette sono in contrasto con:
l'articolo 34 della Costituzione, che introduce il principio dell'obbligo
scolastico, il quale costituisce principio fondamentale del nostro sistema
normativo;
gli articoli 76 e 77 della Costituzione, che disciplinano i casi in cui la
funzione legislativa può essere esercitata dal Governo i cui relativi atti
hanno valore di legge ordinaria;
l'articolo 138 della Costituzione, che stabilisce che la Carta costituzionale
non può essere modificata con legge ordinaria ma solo con specifica procedura,
di non procedere alla discussione del disegno
di legge n. 3387.
n. 2. Titti De Simone.
La Camera,
premesso che:
il testo del disegno di legge in esame, recante delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, disciplina
materie oggetto di legislazione concorrente per le quali, ai sensi dell'articolo
117, terzo comma, della Costituzione, spetta allo Stato la sola individuazione
dei principi fondamentali, attraverso un processo legislativo che non può non
vedere riconosciuta al Parlamento la puntuale determinazione dei medesimi;
sebbene l'articolo 76 della Costituzione preveda che «l'esercizio della
funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con la
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti», il provvedimento in esame impropriamente ricorre allo
strumento della delega per la «definizione delle norme generali sull'istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale» (articolo 1), indicando, quindi, un oggetto quanto mai ampio e
comunque attinente ai richiamati «principi fondamentali» previsti
dall'articolo 117 della Costituzione;
l'articolo 2, comma 1, lettera c), opera una sostanziale ed impropria
equiparazione tra l'istruzione e la formazione, tanto da profilare una
ridefinizione, con decreto delegato, del concetto e del principio dell'obbligo
scolastico, sancito dall'articolo 34 della Costituzione, che apparentemente
risulterebbe assolvibile in maniera indistinta tanto con l'istruzione che con la
formazione;
la disposizione prevista dall'articolo 7, comma 4, del provvedimento in esame,
che subordina, e quindi pregiudica, il diritto all'iscrizione al primo anno
della scuola dell'infanzia alle compatibilità delle «disponibilità e delle
risorse finanziarie dei comuni», non risulta potersi ricondurre alla
fattispecie delle norme, previste dall'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, volte alla «determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale»;
risulta incompatibile con il sistema costituzionale discendente dalla riforma
del titolo V la previsione dell'articolo 7, comma 1, che dispone l'adozione di
regolamenti su materie che non rientrano nella competenza esclusiva dello Stato;
dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, si evince
chiaramente che il provvedimento è privo della necessaria copertura finanziaria
prevista dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, cosa ancora più
grave trattandosi di garantire un diritto fondamentale quale è il diritto
all'istruzione di cui all'articolo 34 della Costituzione,
di non procedere alla discussione del disegno
di legge n. 3387.
n. 3. Violante, Colasio, Boato, Rizzo, Zanella, Buemi.
La Camera,
premesso che:
la delega al Governo, prevista dal disegno di legge in esame, per la
determinazione sia delle norme generali che dei principi fondamentali in materia
di istruzione priva il Parlamento dell'unico vero spazio, ora disponibile, di
disciplina in materia;
è presente il rischio di accentuazione della differenziazione sociale e
territoriale nella scuola, del tutto contraddittoria con l'esigenza di garanzia
dei livelli essenziali di prestazione previsti dall'articolo 117 della
Costituzione, in una prospettiva di effettiva unità dell'ordinamento e di
tutela di un essenziale diritto sociale;
in tal modo si scarica sulle regioni tutto l'onere relativo all'istruzione e
formazione professionale, senza che le medesime regioni partecipino alla
determinazione delle risorse economiche necessarie;
appare singolare e preoccupante abrogare con effetto immediato le precedenti
riforme generali in materia di istruzione (leggi 20 gennaio 1999, n. 9, e 10
febbraio 2000, n. 30) a fronte di una delega che rinvia a due anni l'entrata in
vigore del nuovo sistema;
la riforma, sul piano della copertura finanziaria, risulta assolutamente carente
per i seguenti motivi:
a) non esiste nessun criterio per la predisposizione dei decreti
ministeriali di cui all'articolo 1, comma 3, relativi al piano programmatico di
interventi finanziari;
b) anche la copertura finanziaria relativa all'anticipo di cui
all'articolo 7, comma 5, risulta del tutto insufficiente;
c) le ulteriori risorse necessarie all'attuazione della riforma non
trovano nessun riscontro negli stanziamenti di bilancio 2003-2005,
di non procedere alla discussione del disegno
di legge n. 3387.
n. 1. Maccanico, Montecchi, Boato, Rizzo, Zanella,
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