Calcolo della pensione diretta mensile (sistema retributivo) 

Scuola statale - Personale docente e Amministrativo Tecnico Ausiliario (ATA) 

Calcola con sistema retributivo fino al 31/12/2011 (a pagamento)

Calcola con sistema misto: retributivo + contributivo (a pagamento)

Calcola con sistema contributivo (a pagamento)

Pensione

La pensione è una somma in denaro che spetta al dipendente cessato dal servizio scolastico. Tale somma viene corrisposta mensilmente per 13 mensilità,  con modalità analoghe allo stipendio scolastico, ma con maggiori rischi dovuti alla inefficienza e perfidia del legislatore precedente al governo Conte, che aveva tutto l'interesse di far morire l'ex dipendente scolastico, ora pensionato, nel più breve termine possibile.

La pensione si dice normale diretta quando viene riscossa dall'ex dipendente rimasto in vita dopo la cessazione dal servizio.

La pensione si diceva privilegiata quando il dipendente  cessava dal servizio per infermità o lesioni dovute a causa del servizio prestato o per infortunio sul servizio; la pensione privilegiata è stata soppressa dal 01/01/2012.

La pensione si dice di reversibilità quando, essendo già morto l'ex dipendente, essa viene riscossa dal coniuge o dai figli.

Ci occupiamo ora di come si calcola una pensione diretta normale, cioè quella che spetta normalmente alla fine del servizio.

La pensione diretta spetta in seguito all'età compiuta dal dipendente, per cui si dice pensione di vecchiaia; essa spetta al compimento di una età superiore ai 65 anni; le norme variano continuamente, per cui non è possibile indicare qui una età certa. Nel 2019 dovrebbe essere 67 anni e zero mesi.

Una volta esisteva la pensione di anzianità. Dove il termine anzianità voleva dire anzianità di servizio, cioè numero di anni di servizio prestato dal dipendente scolastico.

Il calcolo della pensione spettante viene fatto anche in base ai contributi previdenziali versati da ciascun dipendente nel corso della sua attività lavorativa.

 

31 dicembre 1995 - 1° gennaio 1996

Fondamentale è una data, cioè il giorno 31 dicembre 1995, e di conseguenza il giorno primo gennaio 1996.

Questo termine è stato posto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335: Riforma scolastica del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. (Gazzetta Ufficiale  n. 190 del 16 agosto  1995, ripubblicata con note sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, serie generale, 25 agosto 1995, n. 198).

Le due date sopra indicate servono da spartiacque per il calcolo della pensione.

In pratica chi alla data del 31 dicembre 1995 non ha prestato alcun servizio, cioè non possiede contributi versati e non ha compiuto gli anni di università per laurearsi, esso non possiede nemmeno un mese o una frazione di 15 giorni, nella quale ha versato contributi. Di conseguenza non può nemmeno riscattare questi anni, cioè non ha mai diritto a decidere, prima di andare in pensione, di versare o meno i contributi per questo mese anteriore al 31 dicembre 1995, in quanto non esiste questo mese.

Per questo dipendente vale il calcolo della pensione con il sistema detto contributivo; cioè il calcolo della sua pensione viene fatto prendendo a base i contributi versati dal dipendente a partire al 1° gennaio 1996. 

Coloro, invece, che alla data del 31 dicembre 1995 hanno almeno un mese di servizio, oppure almeno un mese degli anni compiuti per frequentare l'università è anteriore a questa data, o hanno versato contributi in altri sistemi pensionistici obbligatori, hanno diritto per quell'unico mese al sistema misto, cioè sistema retributivo e sistema contributivo.

Ricordiamo che un sistema si dice retributivo quando il calcolo della pensione non viene fatto prendendo a base i contributi versati, ma viene fatto prendendo a base l'ultima retribuzione, cioè l'ultimo mese di stipendio ( agosto ) prima di andare in pensione; visto che normalmente la pensione decorre dal 1° di settembre.

Sistema misto

Tuttavia tra coloro che hanno almeno un mese di servizio prima del 31 dicembre 1995 occorre fare alcune distinzioni. Infatti alla legge 8 agosto 1995, n. 335, non si è arrivati subito, ma vi è stata una legge precedente, cioè il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 - Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ( Gazzetta ufficiale serie generale n. 29 del 5 febbraio 1993).

Il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, integrato dalla Circolare del ministero del tesoro n. 54 del 16 giugno 1993: Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 - Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Applicazione nell'ordinamento pensionistico dei dipendenti civili e militari dello Stato, aveva fissato un'altra data spartiacque, cioè il 31 gennaio 1992.

Di conseguenza, coloro che hanno almeno un mese di contributi prima del 31 dicembre 1995, per questo unico mese, hanno acquisto il diritto di calcolo con il sistema retributivo fino al 31/12/2011, secondo il metodo di calcolo introdotto dal Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che non introduceva il sistema contributivo, ma introduceva un diverso meccanismo di calcolo per gli anni di servizio prestati a partire dal 1° gennaio 1993.

Il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, articolo 7, stabiliva, per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, e quindi per il sistema scolastico, di mantenere il sistema retributivo, ma di non prendere a base di calcolo della pensione l'ultimo mese di stipendio, in quanto questo mese era più favorevole al dipendente, e sfavorevole per il bilancio dello Stato, ovvero INPDAP, ora gestita da INPS, che paga attualmente le pensioni della scuola.

La base di calcolo della pensione distingueva due casi:

1 - Coloro che al 31 dicembre 1992 avevano almeno 15 anni di contributi; per costoro la base su calcolare la pensione non era più l'ultimo stipendio, ma la media degli stipendi percepiti nei dieci anni precedenti, prima di andare in pensione.

2 - Coloro che al 31 dicembre avevano meno di 15 anni di contributi; per costoro la base su cui calcolare la pensione era maggiore dei dieci anni, e partiva da tutti gli anni di servizio prestati a partire dal 1 gennaio 1993. Cioè la media si faceva su tutti gli stipendi successivi.

Infine il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non modificava le norme pensionistiche vigenti prima del 31 dicembre 1992. Di conseguenza le anzianità di servizio maturate al 31 dicembre 1992 seguivano, e continuano a seguire, le regole precedenti.

Attualmente le regole per calcolare la propria pensione prevedono tre casi fondamentali:

1 - Sistema retributivo fino al 31/12/2011.

2 - Sistema misto: retributivo + contributivo.

3 - Sistema contributivo.

Sistema retributivo fino al 31/12/2011

Questo sistema si dice retributivo fino al 31/12/2011 in quanto per gli anni di servizio fino al 31/12/2011 si basa sulla retribuzione, cioè sullo stipendio percepito all'atto del pensionamento, cioè ultimo mese di servizio: agosto; a partire dal 01/01/2012 il calcolo viene fatto con il sistema contributivo, come da decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201. Il sistema retributivo fino al 31/12/2011 può essere utilizzato dai dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 hanno versato i contributi per la propria pensione per un numero di almeno 18 anni. Questo sistema di calcolo è quello più vantaggioso per il dipendente, in quanto tiene conto in prevalenza dell'ultimo stipendio in godimento, alla data di cessazione del servizio. La pensione viene erogata sia al personale a tempo indeterminato che al personale a tempo determinato con incarico annuale dell'Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale ( ex Centro Servizi amministrativi ex Provveditorato agli Studi).

Questo sistema di calcolo della pensione non può essere utilizzato da coloro che alla data del 31 dicembre 1995  hanno versato contributi per un numero di anni inferiore ai 18 anni.

con sistema retributivo fino al 31/12/2011.

Calcolo della pensione

Il calcolo della pensione annua viene fatto applicando delle percentuali, cioè delle aliquote, su di un importo che è pari all'ultima retribuzione annua a lorda. Si dice base pensionabile una somma pari all'ultimo stipendio goduto dal dipendente al momento della cessazione del servizio. Di regola dovremmo considerare l'ultimo stipendio ricevuto nel mese di agosto. Tuttavia, noi, per semplicità di calcolo supponiamo che il dipendente abbia avuto lo stesso stipendio per un intero anno. 

Su questa base pensionabile si applica una percentuale, cioè una aliquota, che cambia in base agli anni di servizio.

Una prima formula può essere la seguente:

Pensione annua = ultimo stipendio annuo lordo  x A

Dove con A abbiamo indicato una percentuale , cioè una aliquota.

Esempio

Docente  laureato di scuola media superiore con anni di servizio pari a 39:

Stipendio annuo lordo: 33.069, 49 €

Aliquota A = 0,7820

Pannualorda= 33.069, 49 x 0,7820 = 25.860,34 €

Fosse così il calcolo sarebbe molto bello sia il calcolo e sia il risultato. Intanto vediamo meglio le voci da inglobare nell'ultimo stipendio. Intanto diciamo che gli importi sono sempre lordi, sia dello stipendio che delle pensioni; infatti le trattenute INPDAP, ora gestito da INPS, vengono fatte al dipendente sullo stipendio lordo.

Nello stipendio lordo è anche inglobata la indennità integrativa speciale.

Della retribuzione, però, fanno anche parte i compensi accessori.

Il salario accessorio può essere costituito da:

1 - Compenso individuale accessorio per il personale ATA:

2 - Retribuzione professionale docenti, per il personale docente;

3 - Altri compensi dovuti a esami di maturità, funzioni strumentali, ecc.

Maggiorazione del 18%

Intanto diciamo che in base alla legge n. 177 del 24-06-1976, poiché per il personale della scuola non esisteva un salario accessorio, come per il resto dei dipendenti pubblici, fu introdotto, ed è rimasto, un salario accessorio virtuale, pari ad una maggiorazione del 18% sullo stipendio lordo.

Infatti, a fine anno, nel mese di dicembre, viene fatto un conguaglio contributivo confrontando il salario accessorio virtuale, pari al 18% dello stipendio lordo, e il salario accessorio reale. Le ritenute vengono effettuate sul maggiore dei due importi.

Ovviamente, quando si va a calcolare la pensione, occorre conoscere per ogni anno di servizio, come è stato effettuato questo conguaglio.

Infatti la base pensionabile può cambiare con due possibilità:

1 - In tutti gli anni per il singolo dipendente lo stipendio individuale accessorio è stato inferiore a quello virtuale. Nell'esempio nostro abbiamo:

Stipendio lordo x 0,18 = 26.609,86 x 0,18 = 4.789,77 € 

Di conseguenza le ritenute sono state fatte su questo compenso individuale.

Per cui la base pensionabile sarà data da:

Stipendio lordo x 1,18

cioè si maggiora lo stipendio del 18%.

Di conseguenza la pensione annua diventerebbe

Pannualorda= 26.609,86 x 1,18 x 0,7820 +6.459,63x0,782 = 29.605,95 €

2 - In tutti gli anni per il singolo dipendente lo stipendio individuale accessorio è stato superiore a quello virtuale. Nell'esempio nostro abbiamo:

Salario accessorio virtuale = Stipendio lordo x 0,18 = 26.609,86 x 0,18 = 4.789,77 €  € 

Salario accessorio reale: 10.000,50 €

Di conseguenza le ritenute sono state fatte su questo compenso individuale reale, cioè su 10.000,50 € e non su 4.789,77 € .

Per cui la base pensionabile sarà data da:

Stipendio lordo + salario accessorio reale.

Di conseguenza la pensione annua diventerebbe

Pannualorda= (26.609,86 +10.000,50) x 0,7820 +6.459,63x0,782 = 33.680,73 €

D'ora in poi, per semplicità, supponiamo di calcolare sempre con la maggiorazione del 18%.

Andiamo a vedere ora la data del 31 dicembre 1992. Chi ha diritto al sistema retributivo fino al 31/12/2011 ha alla data del 31 dicembre 1995 almeno 18 anni di contributi. Se vi è stata continuità di servizio, alla data del 31/12/1992 aveva un servizio inferiore di tre anni, cioè ne aveva almeno 15 anni.

Per cui aveva acquisito il diritto del calcolo della pensione con le vecchie norme, anteriori al 31 dicembre 1992.

Esempio:

Docente  laureato scuola media superiore con anni di servizio pari a 39 e mesi 0:

Stipendio annuo lordo ( compresa Indennità Integrativa Speciale): 33.069, 49 €

Indennità Integrativa Speciale: 6.459,63 €

Data cessazione: 31/08/2012

Quindi in data 31/08/2012

Anni di servizio 39 + mesi 0

In data 31/12/1995

2012-1995= 17 anni - 4 mesi = 16 anni + 8 mesi

quindi 39 anni - 16 anni - 8 mesi = 22 anni e 4 mesi

In data 31/12/1992:

Togliamo 3 anni ed otteniamo:

Anni di servizio 22 + 4 mesi - 3 anni= 19 anni + 4 mesi

Di conseguenza, il nostro dipendente alla data del 31/12/1992 aveva acquisito il diritto di calcolare la pensione con la normativa vigente al 31/12/1992 con una anzianità di servizio pari a 19 anni e 4 mesi.

Il calcolo della pensione va fatto quindi considerando tre quote:

1 - Una quota in base alla anzianità di servizio maturata alla data del 31/12/1992.

2 - Una seconda quota in base alla anzianità maturata dopo il 31/12/1992 e fino al 31/12/2011.

3) - Una terza quota in base alla anzianità contributiva a partire dal 01/01/2012

Prima quota

Calcolo della pensione annua per questi 19 anni e 4 mesi al 31/12/1992

Qui sorge il problema della aliquota A da applicare; esistono delle tabelle, ma noi preferiamo una formula, in base alle seguenti regole.

1 - Per un numero di anni di servizio pari a 15 anni e mesi 0, si applica una aliquota A = 0,35

2 - Per ogni anno intero successivo ai 15 anni si aggiunge una aliquota pari a 0,018 fino ad un massimo di anni quaranta. Dove ad anni 40 l'aliquota A= 0,80

3 - Per ogni anno inferiore ai 15 si sottrae una aliquota pari a 0,35/15 = 0,0233

Le aliquote, tuttavia vanno rapportate ai mesi; ogni mese di anzianità successivo ai 15 anni, vale 0,018/12 = 0,0015

Ogni mese di anzianità precedente i 15 anni vale

0,35/15/12=0,00194444

Le aliquote sono state fissate con Decreto del Presidente della Repubblica 29/12/1973, n. 1092, articolo 44.

Avendo il nostro dipendente alla data del 31/12/1992 una anzianità di servizio pari a 19 anni e 4 mesi la aliquota A sarà:

A = 0,35 + (19-15) x 0,018 + 4 x 0,0015 = 0,428

Questa aliquota va applicata sulla ultima retribuzione lorda annuale, ottenuta maggiorando lo stipendio, depurato dell'Indennità integrativa speciale del 18% ed aggiungendo la Indennità Integrativa Speciale senza la maggiorazione del 18%

Quindi l'ultima retribuzione annuale è:

(33.069, 49 - 6.459,63) x 1,18 + 6.459,63= 37.859,26 €

Di conseguenza la prima quota di pensione annua maturata in data 31/12/1992 è:

Pannualordaquota1 = 37.859,26 x 0,428 = 16.203,76 €

A questa prima quota di pensione annua occorre aggiungere una seconda quota per gli anni di servizio che vanno dal 1° gennaio 1993 alla data del 31/12/2011.

 

Seconda quota

Calcolo della pensione annua per 19 anni e 0 mesi che vanno dal 1° gennaio 1993 alla data del 31/12/2011. Analizziamo ora gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503

Questo decreto introduceva dei cambiamenti per il calcolo delle pensioni; in particolare l'articolo 7 impediva il calcolo di mettere come base pensionabile l'intera retribuzione dell'ultimo anno di servizio, come si era fatto in precedenza, in quanto più favorevole al dipendente. Ed introduceva un meccanismo di calcolo basato sulla media delle retribuzioni degli anni precedenti alla data di cessazione dal servizio.

In pratica: per i lavoratori che alla data del 31/12/1992 avevano 15 anni di servizio o di più di 15 anni, si doveva fare la media degli ultimi anni di servizio, cioè non andava considerato più l'ultimo stipendio la media degli stipendi degli ultimi 10 anni, cioè il periodo di riferimento era 10 anni. Poiché sappiamo che esistono per lo stipendio gli scatti di anzianità, considerando la media degli ultimi 10 anni di stipendio, si ottiene una base pensionabile inferiore, rispetto a quella del solo ultimo stipendio, che è sempre il più elevato.

Tuttavia questi 10 anni su cui calcolare la media veniva applicata gradualmente, prevedendo un regime temporaneo fino al 2012. In questo regime temporaneo non si calcolavano 10 anni, ma solo il 50% degli anni intercorrenti tra il 31/12/1992 e la data di cessazione dal servizio.

Per esempio

Se fosse rimasto valido il decreto 30 dicembre 1992 n. 503 nel 2000 avremmo avuto:

2002-1992= anni 10 x 0,50 = anni 5

Per cui la media degli stipendi si sarebbe fatta prendendo gli stipendi dei cinque anni precedenti, a partire dal mese di cessazione dal servizio. Invece nel 2012 avremmo avuto:

2012-1992 = anni 20 x 0,50 = anni 10

cioè saremmo arrivati ai 10 anni previsti a regime, su cui calcolare la media degli stipendi.

Tuttavia la legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 1, comma 17, eleva questa percentuale dal 50% al 66,6%  a partire dal 1° gennaio 2006 da aggiungere ai 18 mesi già maturati al 31/12/1995; per cui la situazione a regime dei 10 anni la abbiamo già dal 2009.

Infatti per chi va in pensione dopo 1° settembre 2009 il periodo di riferimento sarà di 10 anni

Una volta stabilito in mesi il periodo di riferimento, la retribuzione media la possiamo calcolare con la seguente formula:

Tuttavia la singola retribuzione da inserire nel numeratore va rivalutata in misura corrispondente  alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, tra l'anno solare cui le retribuzioni si riferiscono e quello precedente la decorrenza del trattamento pensionistico, con un aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ( articolo 7 comma 4, Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503)

Riportiamo gli indici aggiornati al 2018:

anno della retribuzione coefficiente di rivalutazione al 2018
1999 1,6065
2000 1,5531
2001 1,4997
2002 1,4514
2003 1,4043
2004 1,3648
2005 1,3301
2006 1,3964
2007 1,2591
2008 1,2086
2009 1,1887
2010 1,1597
2011 1,1186
2012 1,0756
2013 1,0534
2014 1,0413
2015 1,0312
2016 1,0211
2017 1,0000
2018 1,0000

 

Come si vede dalla tabella si trascura la rivalutazione dell'anno in cui decorre la pensione e l'anno precedente, ponendo l'indice ad 1,000.

Evitiamo di fare i calcoli; diciamo che la retribuzione media annuale calcolata è pari a 30.806,11 €

Una volta calcolata la retribuzione media del periodo di riferimento occorre calcolare l'aliquota A da applicare a questa retribuzione media.

L'anzianità, per il nostro esempio, è:

19 anni e 0 mesi che vanno dal 1° gennaio 1993 alla data del 31/12/2011.

Questi 19 anni sono tutti successivi ai 15 anni, per cui la regola da seguire è:

Per ogni anno intero successivo ai 15 anni l'aliquota è pari a 0,018. Ogni mese di anzianità successivo ai 15 anni, vale 0,018/12 = 0,0015

La nostra aliquota A è:

A = 19 anni x 0,018 + 0 mesi x 0,0015= 0,342

Di conseguenza la pensione annua relativa alla seconda quota è:

Pannualordaquota2= 34.359,30 x 0,342 = 11.750,88 €

Terza quota

La terza quota riguarda i periodi di servizio che vanno dal 1° gennaio 2012 fino alla data di cessazione del servizio;

quindi:

0 anni + 8 mesi

Questa quota va calcolata considerando i contributi versati a partire dal 1° gennaio 2012 e cioè con il sistema contributivo.

Questa quota non viene calcolata andando a sommare i contributi effettivamente versati, ma si considera una contribuzione virtuale, mettendo una percentuale sulla retribuzione percepita effettivamente in ogni anno di contribuzione e rivalutata secondo i coefficienti della seconda quota; questa percentuale è pari al 33% della retribuzione percepita negli anni di servizio considerati, ed è detta aliquota contributiva.

Questi contributi, così calcolati vengono ogni anno capitalizzati ad un tasso annuo di capitalizzazione, su base composta al 31 dicembre di ogni anno, escludendo la capitalizzazione della contribuzione dell'ultimo anno di servizio. ( articolo 1, comma 8, legge 8 agosto 1995, n. 335)

Riportiamo i tassi annui di capitalizzazione, validi per la decorrenza delle pensioni a partire dal 1° settembre 2019.

Tasso di capitalizzazione relativo all’anno (indicato in parentesi) da utilizzare per la rivalutazione del montante contributivo al Decorrenza pensione
1,055871 - (1997) 31 dicembre 1996 1998
1,053597 - (1998) 31 dicembre 1997 1999
1,056503 - (1999) 31 dicembre 1998 2000
1,051781 - (2000) 31 dicembre 1999 2001
1,047781 - (2001) 31 dicembre 2000 2002
1,043698 - (2002) 31 dicembre 2001 2003
1,041614 - (2003) 31 dicembre 2002 2004
1,039272 - (2004) 31 dicembre 2003 2005
1,040506 - (2005) 31 dicembre 2004 2006
1,035386 - (2006) 31 dicembre 2005 2007
1,033937 - (2007) 31 dicembre 2006 2008
1,034625 - (2008) 31 dicembre 2007 2009
1,033201 - (2009) 31 dicembre 2008 2010
1,017935 - (2010) 31 dicembre 2009 2011
1,016165 - (2011) 31 dicembre 2010 2012
1,011344 - (2012) 31 dicembre 2011 2013
1,001643 - (2013) 31 dicembre 2012 2014
1,000000 - (2014) 31 dicembre 2013 2015
1,005058 - (2015) 31 dicembre 2014 2016
1,004684 - (2016) 31 dicembre 2015 2017
1,005205 - (2017) 31 dicembre 2016 2018
1,013478 - (2018) 31 dicembre 2017 2019

Questi tassi annui di capitalizzazione vengono ottenuti dall'ISTAT considerando la variazione media su cinque anni del prodotto interno lordo, e vanno applicati con riferimento ai cinque anni precedenti quello da rivalutare. ( articolo 1, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335).

Di conseguenza per il nostro dipendente dobbiamo considerare la reale retribuzione percepita nell'anno 2012, comprensiva della tredicesima mensilità; applicare la aliquota contributiva del 33% in modo da ottenere la contribuzione virtuale; non si applica ad essa il tasso annuo di capitalizzazione.

Omettiamo di fare tutti i calcoli; diciamo che per il nostro dipendente il montante contributivo alla data del 31 agosto 2012 è pari a: 8.935,31 €

Una volta ottenuto il montante contributivo capitalizzato del contribuente occorre moltiplicare questo montante contributivo con un coefficiente di trasformazione che si ottiene dalla seguente tabella, in base all'età anagrafica del dipendente che va in pensione alla data di cessazione dal servizio, cioè 31 agosto, considerando anche i mesi di età mediante i divisori della tabella.

I coefficienti di trasformazione (articolo 1, comma 6, legge 8 agosto 1995, n. 335, Tabella A), aggiornati con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 15 maggio 2018 sono i seguenti:

 

divisori età valori
23,812 57 4,200 %
23,236 58 4,304 %
22,654 59 4,414 %
22,067 60 4,532 %
21,475 61 4,657 %
20,878 62 4,790 %
20,276 63 4,932 %
19,672 64 5,083 %
19,064 65 5,245 %
18,455 66 5,419 %
17,844 67 5,604 %
17,231 68 5,804 %
16,609 69 6,021 %
15,982 70 6,257 %
15,353 71 6,513 %

Ipotizzando per il nostro dipendente una età anagrafica pari a 65 anni la terza quota di pensione annua lorda sarà:

Pannualordaquota3= 8.935,31 x 0,0536 = 478,93 €

Questa terza quota è relativa a 13 mesi, contrariamente alle due precedenti quote che erano relative a 12 mesi. Di conseguenza la pensione mensile di questa quota si ottiene dividendo la pensione annua per 13 mesi e non per 12.

 

Pensione totale

Per ricavare la pensione totale annua sommiamo la pensione annua delle tre quote; tuttavia occorre tenere conto che le prime due quote si conteggiano su 12 mesi ma si pagano su 13 mesi, per cui vanno divise per 12 e moltiplicate per 13; otteniamo:

Pannualordaquota1 = 16.203,76 x 13/12 = 17.554,07

Pannualordaquota2 = 11.750,88 x13/12 = 12.730,12

Mentre la quota 3 resta inalterata, in quanto vale per 13 mesi. Sommiamo:

Pannualordatotale = 17.554,07 + 12.730,12 + 478,93 = 30.763,12 €

Questa pensione annua lorda è riferita a 13 mesi. Di conseguenza la pensione mensile lorda sarà:

Pmensilelorda= 30.786,35/13= 2.366,39 €

Tale pensione mensile lorda verrà corrisposta per 13 mensilità.

Dalla pensione lorda occorre poi detrarre le ritenute IRPEF sui redditi.

con sistema retributivo.

Sistema misto retributivo + contributivo

Sistema contributivo

prof. Pietro De Paolis

gennaio 2019 Indice Scuola Elettrica - generico


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