Circolare del 22/10/2001 n. 92 - Emanata da Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

 

Oggetto:
Soppressione e semplificazione di adempimenti a carico del contribuente.
Testo:
                              INDICE                                          
                                                                              
1    PREMESSA                                                                 
2    SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO DI BOLLATURA                                   
         2.1    Imposta di bollo e tassa sulle concessioni governative        
         2.2    Effetti   della   soppressione   della   bollatura  sul  piano
                sanzionatorio                                                 
3    SEMPLIFICAZIONI DI ADEMPIMENTI PER L'INTRODUZIONE DELL'EURO              
4    RAPPRESENTANZA     DEI    CONTRIBUENTI    IN    SEDE    DI    DEFINIZIONE
     DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE                                           
5    DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF                
                                                                              
                                                                              
       1    PREMESSA                                                          
       In data  10  ottobre  2001  il  Parlamento  ha  approvato il disegno di
legge recante  "Primi  interventi  per  il rilancio dell'economia" (di seguito
"legge").                                                                     
       Le disposizioni  che  compongono  il  capo  IV della legge prevedono la
soppressione di  taluni  adempimenti  e  la semplificazione di altri, ritenuti
onerosi per  i  contribuenti  e  non  essenziali  per l'attivita' di controllo
demandata all'Amministrazione finanziaria.                                    
       In particolare,  l'articolo  8  sopprime  l'obbligo  di  bollatura  del
libro giornale  e  del  libro  degli inventari nonche' dei registri prescritti
dalla legislazione tributaria.                                                
       L'articolo 9  prevede  la semplificazione degli adempimenti riguardanti
l'operazione di conversione in euro degli importi espressi in lire.           
       Il successivo  articolo  10  modifica  l'istituto della rappresentanza,
prevedendo che  la  procura conferita, ai fini dell'accertamento con adesione,
ad un   funzionario   di   un   centro  di  assistenza  fiscale  possa  essere
autenticata dal responsabile del centro predetto.                             
       L'articolo 11,   infine,  disciplina  la  pubblicazione  e  l'efficacia
delle deliberazioni  comunali  di variazione delle aliquote dell'addizionale -
IRPEF.                                                                        
       Al fine   di  assicurare  l'uniforme  applicazione  delle  disposizioni
sopra evidenziate   si   forniscono   con   la   presente  circolare  i  primi
chiarimenti in merito.                                                        
                                                                              
       2    SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO DI BOLLATURA                            
       L'articolo 8   introduce   modifiche  al  codice  civile  e  ad  alcune
disposizioni tributarie  in  materia di scritture contabili volte a sopprimere
l'obbligo della  bollatura  del  libro  giornale,  di quello degli inventari e
dei registri  obbligatori  ai  fini  delle  imposte dirette e dell'imposta sul
valore aggiunto,  ferma  restando  la  formalita'  di  numerazione progressiva
delle pagine.                                                                 
       In particolare  il  comma  1,  mediante  la  sostituzione dell'articolo
2215 del  codice  civile, dispone la soppressione dell'obbligo della bollatura
e della  vidimazione  del  libro giornale e del libro degli inventari. Restano
invece esclusi  da  tale  disposizione  i  libri  sociali obbligatori previsti
dall'articolo 2421   del   codice   civile   (libro   dei  soci,  libro  delle
obbligazioni, libro  delle  adunanze  e  delle  deliberazioni delle assemblee,
libro delle  adunanze  e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione,
libro delle  adunanze  e  delle  deliberazioni  del  collegio sindacale, libro
delle adunanze  e  delle  deliberazioni  del  comitato  esecutivo, libro delle
adunanze e  delle  deliberazioni  delle  assemblee  degli  obbligazionisti) ed
ogni altro  libro  o  registro  per  i  quali  l'obbligo  della  bollatura  e'
previsto da norme speciali.                                                   
       Si ricorda  che,  a  seguito  della modifica degli articoli 2216 e 2217
del codice  civile  disposta  dall'articolo  7-bis,  commi  1  e 2 del decreto
legge 10  giugno  1994,  n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489,
l'obbligo di  vidimazione  annuale  del  libro  giornale  e  del  libro  degli
inventari era stato gia' soppresso.                                           
       I successivi  commi  2  e  3  dell'articolo 8, mediante interventi agli
articoli 39  del  D.P.R.  26 ottobre 1972, n. 633 e 22 del D.P.R. 29 settembre
1973, n.   600,  estendono  l'eliminazione  dell'obbligo  della  bollatura  ai
registri previsti   dalle  norme  fiscali.  Anche  per  tali  registri  resta,
invece, confermato  l'obbligo  della  numerazione progressiva delle pagine che
li compongono.                                                                
       Ai sensi  del  novellato  articolo  39,  comma 1, del D.P.R. n. 633 del
1972, i  registri  di  cui  agli  articoli  23  (registro  delle  fatture), 24
(registro dei  corrispettivi)  e  25  (registro  degli  acquisti)  del  citato
D.P.R. n.  633  del  1972,  non  piu'  soggetti a bollatura, possono ritenersi
regolarmente tenuti soltanto se numerati progressivamente in ogni pagina.     
       Parimenti, mediante  la  sostituzione  del primo comma dell'articolo 22
del D.P.R.  n.  600  del  1973,  anche le scritture contabili previste ai fini
delle imposte   dirette   sono   ora  soggette  unicamente  all'obbligo  della
numerazione progressiva   delle  pagine,  essendo  stato  eliminato  l'obbligo
della bollatura iniziale.                                                     
       In definitiva,  sia  per  il  libro  giornale  e  per  il  libro  degli
inventari, sia  per  i  registri  previsti da norme tributarie, la numerazione
progressiva delle pagine resta l'unico adempimento da porre in essere.        
       Per effetto   della   soppressione   della   bollatura   iniziale,  che
richiedeva l'intervento   dell'ufficio   del  registro  delle  imprese  o  del
notaio, la  numerazione  e'  ora  eseguita  direttamente  dal  soggetto che e'
obbligato alla tenuta delle scritture.                                        
       Le novita'  recate  dalla legge in esame incidono anche sulle modalita'
da osservare per la numerazione.                                              
       A differenza   del  previgente  sistema,  secondo  cui  la  numerazione
veniva effettuata  dal  registro  delle  imprese,  dal  notaio  o dagli uffici
delle entrate,  i  quali,  dopo  aver  attribuito in via preventiva a ciascuna
pagina un   numero   progressivo,   ne  certificavano  il  numero  complessivo
nell'ultima pagina,  ora  non  e' piu' richiesta la numerazione preventiva per
blocchi di  pagine,  essendo  sufficiente  che  il contribuente attribuisca un
numero progressivo a ciascuna pagina, prima di utilizzare la stessa.          
       A seguito  delle  modificazioni  apportate  ai  citati  articoli 39 del
D.P.R. 633  del  1972 e 22 del D.P.R. n. 600 del 1973 sono venute a cessare le
competenze degli  uffici  delle  entrate in materia di numerazione e bollatura
dei registri contabili.                                                       
       Ne consegue  che  la bollatura facoltativa dei libri contabili e quella
obbligatoriamente prevista   da   leggi   speciali   restano   di   competenza
dell'ufficio del registro delle imprese o dei notai.                          
                                                                              
       2.1    Imposta di bollo e tassa sulle concessioni governative          
       Il comma  4  dell'articolo  8  interviene sulla disciplina dell'imposta
di bollo,  aggiungendo  una  nuova  nota  all'articolo 16 della tariffa, parte
prima, allegata  al  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  642,  come sostituita dal
decreto del Ministro delle Finanze 20 agosto 1992.                            
       La nuova  "nota  3"  dispone,  con  riferimento  alla  numerazione  dei
libri prescritti  dal  primo  comma  dell'articolo  2214 del codice civile, la
maggiorazione dell'imposta  di  bollo  da  lire  20.000 a lire 40.000 per ogni
100 pagine  o  frazione di 100 pagine. La disposizione non riguarda i soggetti
che, per  la  numerazione  del libro inventari e del libro giornale, assolvono
in modo   forfetario   la   tassa   sulle  concessioni  governative  ai  sensi
dell'articolo 23  della  tariffa  allegata  al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641,
vale a  dire  le  societa'  di  capitali  che  versano annualmente la tassa di
concessione governativa   nella   misura   forfetaria   di   lire   600  mila,
prescindendo dal  numero  dei libri o registri tenuti e delle relative pagine;
tale misura  e'  elevata  a  lire  un  milione  qualora,  alla  data del primo
gennaio dell'anno  di  riferimento,  l'ammontare  del  capitale o del fondo di
dotazione superi l'importo di un miliardo di lire.                            
       L'imposta di  bollo,  dovuta  per  la  formalita'  di  numerazione,  va
assolta prima  che  il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le
annotazioni sulla  prima  pagina. La stessa e' assolta mediante marche o bollo
a punzone  da  applicarsi  sulla  prima  pagina  numerata  ovvero  secondo  le
modalita' di  cui  al  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 237, vale a dire
mediante versamento    presso   gli   sportelli   bancari,   postali   e   dei
concessionari del  servizio  di  riscossione dei tributi. In quest'ultimo caso
gli estremi  della  relativa  ricevuta  di  pagamento  devono essere riportati
sulla prima pagina di ciascun libro o registro.                               
                                                                              
       2.2    Effetti   della   soppressione   della   bollatura   sul   piano
            sanzionatorio                                                     
       Il trattamento    sanzionatorio    degli    obblighi    relativi   alla
contabilita' e'  attualmente  disciplinato dal decreto legislativo 18 dicembre
1997, n.   471,  il  quale  all'art.  9,  comma  1,  contempla  la  violazione
consistente nell'irregolare   o   nell'omessa   tenuta   o  conservazione  dei
registri e  delle  scritture  contabili, punita con la sanzione amministrativa
da lire due milioni a lire quindici milioni.                                  
       Al riguardo,  con  circolare  n.  23/E  del  25  gennaio  1999 e' stato
precisato che  la  violazione  in  esame  ricorre  anche  quando  ne sia stata
omessa la bollatura a norma dell'art. 2215 del codice civile.                 
       L'intervenuta soppressione   dell'obbligo   della   bollatura   produce
effetti sull'applicazione  delle  sanzioni per violazioni commesse anche prima
dell'entrata in  vigore  della  legge,  in attuazione del principio del "favor
rei", sancito  dall'articolo  3,  comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n.  472.  In  base  a  tale principio, come e' noto, nessuno puo' essere
assoggettato a  sanzione  per  un fatto che, secondo una legge posteriore, non
costituisce piu'  una  violazione  punibile.  Ne  consegue  che  le violazioni
relative al  soppresso  obbligo  di  bollatura  non  sono piu' sanzionabili ai
sensi dell'articolo  9  del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997, n. 471,
anche se commesse prima dell'entrata in vigore della legge.                   
       L'ultimo periodo  dello  stesso comma 2 stabilisce, inoltre, che, se la
sanzione e'  stata  gia'  irrogata  con  provvedimento  definitivo,  il debito
residuo si estingue, ma non e' ammessa ripetizione di quanto pagato.          
       In altri  termini,  se  la  sanzione per omessa bollatura e' stata gia'
irrogata ed  il  trasgressore  ha  pagato  in  tutto  o  in parte la stessa in
dipendenza dell'intervenuta  definitivita'  del  provvedimento o del passaggio
in giudicato  della  sentenza,  gli  uffici  non  dovranno  procedere ad alcun
rimborso; l'eventuale  debito  residuo  pero'  si  estingue, a nulla rilevando
l'avvenuta iscrizione a ruolo del medesimo.                                   
       Inoltre, qualora  il  procedimento  di  irrogazione  della sanzione sia
ancora in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore della legge che sopprime
l'obbligo, la  non  sanzionabilita'  delle  violazioni  si  estende anche alle
violazioni commesse in precedenza.                                            
       Sono punibili  con  la  sanzione  prevista dal citato articolo 9, comma
1, anche  le  violazioni  delle disposizioni relative alle modalita' di tenuta
della contabilita'  di  cui  agli  articoli 39 del D.P.R. n. 633 del 1972 e 22
del D.P.R.  n.  600  del  1973, qualora ne sia derivato ostacolo all'attivita'
di accertamento.                                                              
       Ove, invece,  le  irregolarita' rilevate nei libri e nei registri siano
di scarsa   rilevanza   e   sempre   che   non   ne   sia   derivato  ostacolo
all'accertamento delle  imposte  dovute,  deve  ritenersi non piu' applicabile
la sanzione  da  lire  due  a lire quindici milioni riducibile fino alla meta'
del minimo, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del d.lgs. n. 471 del 1997.     
       Quanto sopra   premesso,   occorre   esaminare   il  trattamento  della
violazione dell'obbligo  di  numerazione.  Tale  obbligo,  come preannunciato,
non e'  stato  eliminato,  sicche'  la relativa violazione, se riconducibile a
un profilo   di  irregolare  tenuta  delle  scritture  contabili  che  sia  di
pregiudizio per  l'attivita'  di accertamento, e' sanzionabile sia se commessa
prima dell'entrata  in  vigore  della legge sia se commessa dopo, ai sensi del
citato articolo  9  del  d.lgs. n. 471 del 1997. Cio' si desume indirettamente
dall'articolo 7  del  decreto  legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, concernente
disposizioni correttive  delle  leggi  tributarie  per  garantirne la coerenza
con lo  statuto  dei  diritti  del  contribuente,  che  esclude la punibilita'
limitatamente a  violazioni  che  non incidono sulla determinazione della base
imponibile o  dell'imposta  e  sul versamento del tributo e che, comunque, non
arrecano pregiudizio all'esercizio dell'azione di controllo.                  
       Il giudizio  sulla  natura meramente formale della violazione di cui si
tratta deve   essere,   secondo   i  criteri  interpretativi  enunciati  nella
circolare n.  77/E  del  3 agosto 2001, effettuato in concreto, caso per caso,
al fine   di   valutare   -   anche   in   combinazione  con  eventuali  altre
irregolarita' -  la  configurabilita'  di  un   pregiudizio  all'esercizio del
potere di controllo.                                                          
                                                                              
       3    SEMPLIFICAZIONI DI ADEMPIMENTI PER L'INTRODUZIONE DELL'EURO       
       L'articolo 9  dispone  in  materia  di conversione del capitale sociale
in euro.                                                                      
       In particolare,  con  una  modifica apportata all'art. 17, commi 5 e 10
del decreto  legislativo  24  giugno 1998, n. 213, si prevede che l'iscrizione
nel registro   delle  imprese  della  delibera  di  conversione  del  capitale
sociale possa  avvenire  senza omologazione da parte del Tribunale a norma del
secondo comma  dell'articolo  2411  del  codice civile, anche nelle ipotesi in
cui i  verbali  delle  predette  delibere adottate dall'organo amministrativo, 
non siano state ricevute da un notaio.                                        
       Prima della  modifica  in  commento,  infatti, tale semplificazione era
riservata esclusivamente  alle  delibere  risultanti  da  verbale ricevuto dal
notaio.                                                                       
       Con l'aggiunta  al  comma  10  dell'articolo  17  del d.lgs. n. 213 del
1998, viene  esteso  a  tutte  le societa' di capitali (non solo alla societa'
per azioni)  la  possibilita'  di  convertire  in  euro  il  capitale  sociale
mediante deliberazione   dell'organo   amministrativo   secondo  le  modalita'
contenute dal  comma  5  dello  stesso  articolo. Gli amministratori, in altri
termini, possono  deliberare  la  conversione  in  euro  del  capitale sociale
senza necessita'  che  la  relativa  deliberazione sia adottata dall'assemblea
straordinaria dei soci a norma dell'articolo 2363 del codice civile.          
       La disposizione   portata   dal   comma  2  dell'articolo  9  in  esame
stabilisce che   le   operazioni   di  conversione  in  euro  delle  quote  di
conferimento indicate   nell'atto   costitutivo   delle  societa'  di  persone
possono essere  effettuate  mediante  delibera  dei  soci,  cioe' con un "mero
atto interno della societa'".  
                                               
       4    RAPPRESENTANZA   DEI   CONTRIBUENTI   IN   SEDE   DI   DEFINIZIONE
          DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE                                      
       L'articolo 10,  modificando  il  disposto  dell'articolo  7 del decreto
legislativo 19  giugno  1997,  n.  218,  che  reca  disposizioni in materia di
accertamento con   adesione,  introduce  nuove  regole  con  riferimento  alla
rappresentanza del contribuente.                                              
       La norma  dispone  che,  ai  fini  dell'accertamento  con  adesione, il
contribuente puo'  farsi  rappresentare  da  un  soggetto  munito  di  procura
speciale, nelle  forme  previste  dall'articolo  63  del  DPR n. 600 del 1973.
Inoltre, viene  stabilito  che se la procura e' rilasciata a un funzionario di
un centro  di  assistenza  fiscale,  la  procura  deve  essere autenticata dal
responsabile del centro stesso.                                               
       Pertanto, ai  sensi  del  combinato disposto del citato articolo 63 del
DPR n. 600 del 1973 e dell'articolo 10 in commento, ne consegue che:          
    .    la   procura   deve   essere   conferita   per   iscritto  con  firma
       autenticata; nell'ipotesi  di  procura  conferita a persone iscritte in
       albi professionali   o  ai  soggetti  autorizzati  da  Ministero  delle
       finanze all'esercizio  dell'assistenza  e  della rappresentanza davanti
       alle commissioni  tributarie  la sottoscrizione puo' essere autenticata
       dagli stessi rappresentanti;                                           
    .    l'autenticazione  non  e'  necessaria  quando la procura e' conferita
       al coniuge  o  a  parenti  e  affini  entro  il quarto grado o a propri
       dipendenti da persone giuridiche;                                      
    .    in  caso  di  procura  rilasciata  a  un  funzionario di un centro di
       assistenza fiscale,    l'autenticazione    della    sottoscrizione   e'
       effettuata dal responsabile del centro stesso. 
                        
       5    DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF         
       L'articolo 11,  comma  1,  della legge in commento apporta modifiche al
decreto legislativo  28  settembre  1998,  n.  360  concernente l'introduzione
dell'addizionale comunale  all'IRPEF.  In  particolare,  con la riformulazione
dell'articolo 1,   comma   3,   contenente   le   disposizioni  relative  alla
pubblicazione e  all'efficacia  delle  deliberazioni  comunali  relative  alla
variazione dell'aliquota  dell'addizionale  comunale all'IRPEF, si dispone che
le deliberazioni  comunali  relative  alla variazione della suddetta aliquota,
da applicare  a  partire  dall'anno successivo, devono essere pubblicate in un
sito informatico.   L'individuazione   del   predetto   sito   informatico  e'
demandata a  un  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con  il  Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, che
dovra', altresi', stabilire le modalita' di realizzazione dell'adempimento.   
       Non e'  piu'  necessaria,  pertanto,  la  pubblicazione entro 30 giorni
dalla data  di  affissione  all'albo  pretorio,  delle delibere nella Gazzetta
Ufficiale, fino  ad  oggi prevista dall'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 360
del 1998.                                                                     
       Poiche' la  norma  introdotta  prevede,  da  una parte, che la delibera
adottata e'  applicabile  "a  partire  dall'anno  successivo"  (e quindi dal 1
gennaio dell'anno   successivo),   dall'altra   riconnette  l'efficacia  della
stessa alla  pubblicazione  nel  sito  informatico,  si  pone  il  problema di
conciliare le  due  statuizioni,  tenendo  anche nel debito conto il principio
di unicita'  del  periodo di imposta, il quale esclude la possibilita' che nel
medesimo anno  solare  possano  trovare  applicazione  due differenti aliquote
relative all'addizionale comunale.                                            
       In proposito,  si  ritiene  che  la  pubblicazione  nel sito condizioni
l'efficacia della  delibera  ma  che,  una  volta intervenuta la pubblicazione
stessa, gli  effetti  della  variazione  di  aliquota  si  producano sin dal 1
gennaio dell'anno di inserimento nel sito.                                    
       Peraltro, i   sostituti   d'imposta,   tenuti   alla  realizzazione  di
adempimenti che  presuppongono  la piena conoscenza dell'aliquota applicabile,
nell'operare le  ritenute  sui  redditi  da  essi  erogati,  sono obbligati ad
applicare la  nuova  aliquota  dell'addizionale  solo  dopo che la delibera di
variazione e' stata pubblicata nel sito informatico.                          
       In particolare,  per  quanto concerne i rapporti di lavoro dipendente e
assimilati chiusi   prima   della   fine   del   periodo  d'imposta  (soggetti
"cessati"), i  sostituti  d'imposta hanno l'obbligo di tener conto delle nuove
aliquote solo   se   la   cessazione   sia  intervenuta  successivamente  alla
pubblicazione nel sito informatico.                                           
       Con riferimento,  invece,  ai  lavoratori  dipendenti ed assimilati che
cessano il  rapporto  di  lavoro  prima  della pubblicazione nel suddetto sito
delle delibere  di  variazione  delle  aliquote, resta fermo che l'addizionale
comunale all'IRPEF   deve  essere  liquidata,  con  applicazione  della  nuova
misura, in  sede  di  presentazione  della  relativa dichiarazione annuale dei
redditi.                                                                      
       Cio' in  quanto  la  nuova aliquota, per i motivi sopra evidenziati, si
rende comunque  applicabile  a decorrere dal 1  gennaio dell'anno successivo a
quello nel  corso  del  quale  la delibera di variazione e' adottata, anche se
la pubblicazione  nel  sito  sia  intervenuta successivamente al 1  gennaio ed
entro il 31 dicembre.                                                         
       La disposizione  risolve  i  problemi lamentati dai sostituti d'imposta
che, nel  determinare  l'addizionale per soggetti residenti in comuni diversi,
si trovano  nella  necessita' di verificare l'eventuale intervenuta variazione
dell'aliquota relativa all'addizionale.                                       
       La disposizione  in  esame,  infine,  reiterando  una  previsione  gia'
contenuta nella   precedente  formulazione  della  norma,  stabilisce  che  la
variazione dell'aliquota  non  puo' eccedere complessivamente lo 0,5 per cento
con un  incremento  annuo  massimo  dello  0,2  per  cento  e  che le relative
deliberazioni comunali  possono  essere  adottate  pur  in assenza dei decreti
che stabiliscono,   ai   sensi   del  comma  2  dell'articolo  1  del  decreto
legislativo n.    360    del    1998,    l'aliquota    di    compartecipazione
dell'addizionale da applicare.                                                
                                                                              
                                                                              
(dal sito: http://dt.finanze.it/ ) 
                                                                         
legge n. 383 del 18 ottobre 2001

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