Primi interventi per il rilancio dell'economia. (GU n. 248 del 24-10-2001)
testo in vigore dal: 25-10-2001
(si tralasciano gli articoli precedenti)....
ART. 8.
(Soppressione dell'obbligo di numerazione e bollatura
di alcuni libri contabili obbligatori).
1. L'articolo 2215 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"ART. 2215. - (Modalita' di tenuta delle scritture contabili). - I
libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati
progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo
della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni
foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo
le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il
notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei
fogli che li compongono.
Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere
numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura ne' a
vidimazione".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA), l'articolo 39, primo comma, e' sostituito dal
seguente:
"I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari
di cui all'articolo 32, devono essere tenuti a norma dell'articolo
2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in
esenzione dall'imposta di bollo. E' ammesso l'impiego di schedari a
fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo
modalita' previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su
richiesta del contribuente".
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi, l'articolo 22, primo comma, e' sostituito dal
seguente:
"Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro
giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i
libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai
precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui
alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell'articolo 14,
devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e
numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta
di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle
scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre
sessanta giorni".
4. All'articolo 16 della Tariffa, parte prima, annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente
la disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nelle note, dopo il numero 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Se i libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del
codice civile sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono
in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la
bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell'articolo
23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro
delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 30 dicembre 1995, l'imposta e' maggiorata di lire 20.000";
b) nella colonna "Modo di pagamento", dopo le parole: "Marche o
bollo a punzone da applicarsi sull'ultima pagina numerata", sono
aggiunte le seguenti: "o nei modi di di cui al decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni".
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 39, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre
1972, n. 292, supplemento ordinario, cosi' come modificato
dalla presente legge:
"Art. 39 (Tenuta e conservazione dei registri e dei
documenti). I registri previsti dal presente decreto,
compresi i bollettari di cui all'art. 32, devono essere
tenuti a norma dell'art. 2219 del codice civile e numerati
progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta
di bollo. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o
tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalita'
previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su
richiesta del contribuente.
I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla
numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a
tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25,
a condizione che nei registri previsti da tali articoli
siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri
della pagina e della riga della corrispondente annotazione
nell'unico registro numerato e bollato.
I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati
nonche' le fatture, le bollette doganali e gli altri
documenti previsti dal presente decreto devono essere
conservati a norma dell'art. 22, decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.".
- Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario n.
1, cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 22 (Tenuta e conservazione delle scritture
contabili). - Fermo restando quanto stabilito dal codice
civile per il libro giornale e per il libro degli inventari
e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse
prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti
articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui
alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell'art.
14, devono essere tenute a norma dell'art. 2219 del codice
stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in
esenzione dall'imposta di bollo. Le registrazioni nelle
scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di
magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.
Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del
presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice
civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a
quando non siano definiti gli accertamenti relativi al
corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine
stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi
tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto
codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici
e similari devono essere conservati fino a quando i dati
contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui
libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di
legge. L'autorita' adita in sede contenziosa puo' limitare
l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la
risoluzione della controversia in corso.
Fino allo stesso termine di cui al precedente comma
devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare,
gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture
ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti
e delle fatture emesse.
Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere
determinate modalita' semplificative per la tenuta del
registro dei beni ammortizzabili e del registro
riepilogativo di magazzino, in considerazione delle
caratteristiche dei vari settori di attivita'.".
- Si riporta il testo dell'art. 16 della Tariffa, parte
prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, recante "Disciplina dell'imposta
di bollo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre
1972, n. 292, supplemento ordinario n. 3, cosi' come
modificato dalla presente legge:
"Allegato A
TARIFFA (Parte I)
Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo
fin dall'origine
----> Vedi Tabella <----
- Il decreto del Ministro delle Finanze 20 agosto 1992,
recante "Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo",
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1992, n.
196, supplemento ordinario.
... (si tralasciano gli articoli successivi) ....
(dal sito: http://www.gazzettaufficiale.it/ )
circolare n. 92 del 22 ottobre 2001
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