LEGGE 18 ottobre 2001, n.383

Primi interventi per il rilancio dell'economia. (GU n. 248 del 24-10-2001)  

testo in vigore dal: 25-10-2001

(si tralasciano gli articoli precedenti)....

 
ART. 8.
        (Soppressione dell'obbligo di numerazione e bollatura
               di alcuni libri contabili obbligatori).

   1. L'articolo 2215 del codice civile e' sostituito dal seguente:
   "ART. 2215. - (Modalita' di tenuta delle scritture contabili). - I
libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati
progressivamente  in  ogni  pagina  e, qualora sia previsto l'obbligo
della  bollatura  o  della vidimazione, devono essere bollati in ogni
foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo
le  disposizioni  delle  leggi  speciali. L'ufficio del registro o il
notaio  deve  dichiarare  nell'ultima  pagina dei libri il numero dei
fogli che li compongono.
   Il  libro  giornale  e  il  libro  degli  inventari  devono essere
numerati  progressivamente  e  non  sono  soggetti  a bollatura ne' a
vidimazione".
   2.  Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633,  concernente  l'istituzione  e  la  disciplina  dell'imposta sul
valore  aggiunto (IVA), l'articolo 39, primo comma, e' sostituito dal
seguente:
   "I  registri  previsti dal presente decreto, compresi i bollettari
di  cui  all'articolo  32, devono essere tenuti a norma dell'articolo
2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in
esenzione  dall'imposta  di bollo. E' ammesso l'impiego di schedari a
fogli   mobili   o  tabulati  di  macchine  elettrocontabili  secondo
modalita'  previamente  approvate dall'Amministrazione finanziaria su
richiesta del contribuente".
   3.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte  sui  redditi,  l'articolo 22, primo comma, e' sostituito dal
seguente:
   "Fermo  restando  quanto  stabilito dal codice civile per il libro
giornale  e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i
libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai
precedenti  articoli,  ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui
alla  lettera  c) e alla lettera d) del primo comma dell'articolo 14,
devono  essere  tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e
numerate  progressivamente  in ogni pagina, in esenzione dall'imposta
di  bollo.  Le  registrazioni  nelle  scritture  cronologiche e nelle
scritture  ausiliarie  di  magazzino devono essere eseguite non oltre
sessanta giorni".
   4.  All'articolo 16 della Tariffa, parte prima, annessa al decreto
del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente
la  disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del
Ministro  delle  finanze  20  agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 196 del 21 agosto 1992, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) nelle note, dopo il numero 2, e' aggiunto il seguente:
   "2-bis.  Se  i  libri  di  cui all'articolo 2214, primo comma, del
codice civile sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono
in  modo  forfettario  la  tassa  di  concessione  governativa per la
bollatura  e la numerazione di libri e registri a norma dell'articolo
23  della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre  1972,  n.  641, come sostituita dal decreto del Ministro
delle  finanze  28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 30 dicembre 1995, l'imposta e' maggiorata di lire 20.000";
   b)  nella  colonna  "Modo di pagamento", dopo le parole: "Marche o
bollo  a  punzone  da  applicarsi  sull'ultima pagina numerata", sono
aggiunte  le seguenti: "o nei modi di di cui al decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni".

 


          Note all'art. 8:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 39, del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,
          recante  "Istituzione  e disciplina dell'imposta sul valore
          aggiunto",  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre
          1972,  n. 292, supplemento ordinario, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              "Art.  39  (Tenuta  e  conservazione dei registri e dei
          documenti).  I  registri  previsti  dal  presente  decreto,
          compresi  i  bollettari  di  cui all'art. 32, devono essere
          tenuti  a norma dell'art. 2219 del codice civile e numerati
          progressivamente  in ogni pagina, in esenzione dall'imposta
          di bollo. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o
          tabulati  di  macchine  elettrocontabili  secondo modalita'
          previamente  approvate  dall'Amministrazione finanziaria su
          richiesta del contribuente.
              I   contribuenti  hanno  facolta'  di  sottoporre  alla
          numerazione  e  alla bollatura un solo registro destinato a
          tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25,
          a  condizione  che  nei  registri previsti da tali articoli
          siano  indicati,  per  ogni  singola  annotazione, i numeri
          della  pagina e della riga della corrispondente annotazione
          nell'unico registro numerato e bollato.
              I  registri,  i  bollettari,  gli schedari e i tabulati
          nonche'  le  fatture,  le  bollette  doganali  e  gli altri
          documenti  previsti  dal  presente  decreto  devono  essere
          conservati  a  norma  dell'art.  22, decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.".
              -   Si  riporta  il  testo dell'art. 22 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
          recante  "Disposizioni  comuni  in  materia di accertamento
          delle  imposte  sui  redditi",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario n.
          1, cosi' come modificato dalla presente legge:
              "Art.   22  (Tenuta  e  conservazione  delle  scritture
          contabili).  -  Fermo  restando quanto stabilito dal codice
          civile per il libro giornale e per il libro degli inventari
          e  dalle  leggi  speciali  per  i  libri e registri da esse
          prescritti,  le  scritture  contabili  di cui ai precedenti
          articoli,  ad  eccezione  delle scritture ausiliarie di cui
          alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell'art.
          14,  devono essere tenute a norma dell'art. 2219 del codice
          stesso  e  numerate  progressivamente  in  ogni  pagina, in
          esenzione  dall'imposta  di  bollo.  Le registrazioni nelle
          scritture  cronologiche  e  nelle  scritture  ausiliarie di
          magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.
              Le   scritture  contabili  obbligatorie  ai  sensi  del
          presente  decreto,  di  altre  leggi tributarie, del codice
          civile  o di leggi speciali devono essere conservate fino a
          quando  non  siano  definiti  gli  accertamenti relativi al
          corrispondente  periodo  d'imposta,  anche oltre il termine
          stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi
          tributarie,  salvo  il  disposto  dell'art.  2457 del detto
          codice.  Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici
          e  similari  devono  essere conservati fino a quando i dati
          contabili  in  essi  contenuti non siano stati stampati sui
          libri  e  registri  previsti  dalle vigenti disposizioni di
          legge.  L'autorita' adita in sede contenziosa puo' limitare
          l'obbligo  di conservazione alle scritture rilevanti per la
          risoluzione della controversia in corso.
              Fino  allo  stesso  termine  di cui al precedente comma
          devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare,
          gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture
          ricevuti  e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti
          e delle fatture emesse.
              Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere
          determinate  modalita'  semplificative  per  la  tenuta del
          registro   dei   beni   ammortizzabili   e   del   registro
          riepilogativo   di   magazzino,   in  considerazione  delle
          caratteristiche dei vari settori di attivita'.".
              - Si riporta il testo dell'art. 16 della Tariffa, parte
          prima,  annessa  al decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972,  n. 642, recante "Disciplina dell'imposta
          di  bollo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre
          1972,  n.  292,  supplemento  ordinario  n.  3,  cosi' come
          modificato dalla presente legge:

                                                          "Allegato A

                               TARIFFA (Parte I)
          Atti,  documenti  e  registri soggetti all'imposta di bollo
                               fin dall'origine
                        ---->   Vedi Tabella   <----




              - Il decreto del Ministro delle Finanze 20 agosto 1992,
          recante "Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo",
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1992, n.
          196, supplemento ordinario.
... (si tralasciano gli articoli successivi) ....

(dal sito: http://www.gazzettaufficiale.it/ )

circolare n. 92 del 22 ottobre 2001

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