DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici
Roma, 3 dicembre 2004
AllegatiOggetto: Indicazioni per la valutazione degli alunni e per la certificazione delle competenze nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado.
Premessa
La valutazione degli alunni va
inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo delle scuole del I ciclo
d'istruzione e nell'ambito dei principi, delle norme e degli obiettivi definiti
dal decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e dalle Indicazioni nazionali per i
piani di studio personalizzati (di cui agli allegati
B e C, facenti parte
integrante del decreto medesimo) che, come è noto, sostituiscono i vecchi
programmi della scuola elementare e media e costituiscono il nuovo assetto
pedagogico, didattico e organizzativo della scuola del I ciclo di istruzione.
In effetti il citato decreto
legislativo con le annesse Indicazioni nazionali, in coerenza con i
motivi ispiratori della riforma, con le finalità del Profilo educativo,
culturale e professionale dello studente alla fine del primo ciclo d'istruzione
e in particolare con l'obiettivo della personalizzazione dei percorsi formativi
dell'alunno, reca importanti innovazioni con riguardo sia alla valutazione degli
apprendimenti e dei comportamenti che alla certificazione delle competenze
acquisite.
In tale ottica il menzionato
provvedimento prospetta una significativa evoluzione del quadro normativo in
materia di valutazione, abrogando talune norme, introducendone altre,
potenziando le fattispecie individuate dal Regolamento sull'autonomia scolastica
(D.P.R. 8 marzo
1999, n. 275, artt. 4, 8, 10 e 17).
L'avvio della riforma del primo ciclo
d'istruzione dal corrente anno scolastico coincide, pertanto, anche con
l'attivazione di nuovi profili del sistema di valutazione dell'alunno, le cui
premesse già è dato rinvenire nella normativa concernente l'autonomia delle
istituzioni scolastiche, che, com'è noto, prefigura il passaggio dalla scuola
dei programmi alla scuola dei piani di studio personalizzati.
Con la presente nota si vogliono
offrire indicazioni, indirizzi e orientamenti sull'attuazione delle nuove
previsioni valutative, da applicare al contesto normativo riformato e, nel
contempo, proporre misure di accompagnamento e suggerimenti a sostegno
dell'impegno delle scuole nella predisposizione di aggiornati strumenti di
valutazione.
Si tratta, pertanto, di dare
un'impostazione complessiva ad un percorso lungo e articolato, da gestire con
carattere di gradualità, processualità e flessibilità, che troverà compiuta
definizione con la messa a regime della riforma e con l'assestamento delle linee
portanti dell'impianto del nuovo sistema di valutazione.
A. Evoluzione del quadro normativo
Prima di soffermarsi sugli aspetti e i profili più rilevanti del nuovo processo di valutazione, si ritiene opportuno, per completezza espositiva e per comodità di consultazione, fornire una ricostruzione del relativo quadro normativo, indicandone le linee evolutive.
a) L'art. 144 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) che disciplinava la valutazione degli alunni della scuola elementare con previsione della scheda personale di valutazione e dell'attestato con giudizio finale, è stato abrogato dall'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche). Il menzionato art. 144 prevedeva, altresì, la competenza del Ministero dell'Istruzione nel definire "le modalità, i tempi ed i criteri per la valutazione degli alunni e le forme di comunicazione alle famiglie", nonché nel predisporre i modelli di scheda e di attestato. Modalità e criteri che, in forza dell'autonomia, rientrano ora nelle attribuzioni delle istituzioni scolastiche.
b) L'art. 177 del Testo Unico summenzionato (decreto legislativo n. 297/1994) che disciplinava la valutazione degli alunni della scuola media e prevedeva la scheda personale di valutazione e l'attestato con giudizio finale, è stato abrogato dall'art. 19 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Tale abrogazione ha andamento processuale, nel senso che è divenuta operativa a decorrere dal corrente anno scolastico per la prima classe della scuola secondaria di I grado e sarà estesa contestualmente all'applicazione del nuovo ordinamento alle classi successive. Come è noto, il suddetto art. 177 poneva a carico del Ministero la predisposizione dei modelli di scheda e di attestato.
c) L'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo, altresì, che esse operino "nel rispetto della normativa nazionale". Il disposto del citato art. 4 va ora considerato e integrato alla luce della nuova previsione normativa contenuta negli articoli 8 e 11 del decreto legislativo n. 59/2004.
d) L'art. 8 del medesimo D.P.R. n. 275/1999 assegna, tra l'altro, al Ministro dell'istruzione il compito della definizione degli indirizzi generali sulla valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi. Anche tale disposto va riconsiderato e integrato alla luce della nuova previsione normativa contenuta negli articoli 8 e 11 del decreto legislativo n. 59/2004.
e) L'art. 10, comma 3 del citato D.P.R. n. 275/1999 prevede l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, di nuovi modelli per le certificazioni, indicanti le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate. Tale disposizione va ora contestualizzata e raccordata con la nuova previsione normativa contenuta negli articoli 8 e 11 del decreto legislativo n. 59/2004.
Gli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, relativi, rispettivamente, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado, dispongono che siano affidate alla competenza dei docenti dell'équipe pedagogica (docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio):
la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni;
la valutazione dei periodi biennali ai fini del passaggio al periodo successivo;
l'eventuale non ammissione alla classe successiva all'interno del periodo biennale;
la certificazione delle competenze acquisite dall'alunno;
l'accertamento della validità dell'anno scolastico per gli alunni della scuola secondaria di I grado, in relazione al numero delle frequenze delle attività didattiche (non inferiori ai tre quarti del monte ore annuo personalizzato).
Le Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati per la scuola primaria e le Indicazioni Nazionali per la scuola secondaria di I grado, rispettivamente allegati B e C al decreto legislativo n. 59/2004, di cui sono parte integrante, prevedono la elaborazione e realizzazione del portfolio delle competenze individuali recante un'apposita sezione dedicata alla valutazione dell'alunno.
In
sintesi, dal quadro normativo su esposto emerge con chiarezza un rafforzamento
del ruolo e della responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei
docenti nella valutazione degli alunni.
Tenendo a riferimento il citato
assetto normativo, l'Amministrazione è ora impegnata a sostenere e adeguare la
valutazione alla nuova previsione ordinamentale, assecondando con gradualità e
flessibilità il passaggio dal vecchio al nuovo sistema valutativo, in un'ottica
di valorizzazione e potenziamento dell'autonomia scolastica, e fornendo
indicazioni, suggerimenti, esempi di modelli, ecc.
B. Obiettivi e contenuti della valutazione, certificazione delle competenze
In
via preliminare si ritiene opportuno evidenziare che la valutazione degli alunni
comprende anche una fase riflessiva e di partecipata consapevolezza nell'ambito
della quale i genitori e gli allievi da una parte, e i docenti dall'altra,
attraverso il processo di valutazione, trovano opportunità e occasioni per
migliorare la relazione educativa, ovviamente nel rispetto dei distinti ruoli.
Le aree di rilevazione delle
conoscenze e delle abilità acquisite sono quelle riferite alle discipline e
alle educazioni alla convivenza civile, entrambe previste dalle Indicazioni
nazionali per i piani di studio personalizzati, nonché quelle relative alle
attività opzionali.
Costituiscono oggetto della
valutazione periodica e annuale:
Gli apprendimenti: riguardano i livelli raggiunti dagli allievi nelle conoscenze/abilità individuate negli obiettivi formativi formulati dai docenti per le diverse unità di apprendimento realizzate, e desunti, attraverso l'autonoma mediazione didattica dell'équipe dei docenti, dagli Osa (obiettivi specifici di apprendimento) delle Indicazioni nazionali.
Il comportamento dell'alunno: viene considerato in ordine al grado di interesse e alle modalità di partecipazione alla comunità educativa della classe e della scuola, all'impegno e alla capacità di relazione con gli altri, ecc.
Al
fine di sostenere le istituzioni scolastiche e i docenti nel delicato compito di
pervenire, nella loro autonomia, ad un'efficace valutazione dei propri alunni,
nel rispetto delle finalità generali del nuovo sistema di istruzione, vengono
individuate, a titolo esemplificativo, alcune specie di abilità desunte dagli
Obiettivi Specifici di Apprendimento delle Indicazioni Nazionali, che,
poste in correlazione con le conoscenze, anch'esse desunte dagli Obiettivi
Specifici di Apprendimento, possono costituire la base di riferimento per la
rilevazione dei livelli di apprendimento.
Per la scuola primaria tali esempi
sono riportati nell'allegato A e per la scuola
secondaria di I grado nell'allegato B.
Le conoscenze e le abilità acquisite
da ciascun alunno concorrono a promuovere le competenze personali che formano
oggetto della certificazione delle competenze, come momento conclusivo della
valutazione complessiva degli effetti e dei risultati ottenuti.
Per i docenti delle prime classi della
scuola primaria può costituire un utile riferimento, nella fase iniziale di
valutazione, l'acquisizione di elementi di conoscenza rilevati al termine del
percorso della scuola dell'infanzia, tenendo presente la documentazione
predisposta dalle scuole dell'infanzia con la collaborazione delle famiglie,
soprattutto per la parte concernente il processo educativo, il grado di
autonomia personale, il profilo educativo delle bambine e dei bambini.
Si fa riserva di fornire puntuali
indicazioni in merito alla certificazione delle competenze e alle relative
scansioni temporali, anche sulla base delle esperienze più significative
realizzate dalle scuole in questo primo anno di attuazione della riforma.
Si ritiene opportuno precisare che la
valutazione periodica e annuale e la certificazione delle competenze, anche ai
fini dei passaggi alle classi e ai periodi successivi, spetta ai soli docenti
responsabili degli insegnamenti compresi nell'orario annuale delle lezioni (cfr.
commi 1 e 2 degli articoli 7 e 10 del decreto legislativo n. 59/2004).
Invece gli insegnanti o gli esperti, eventualmente impiegati nello svolgimento
di attività aggiuntive, finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa,
contribuiscono alla valutazione secondo modalità e criteri deliberati
autonomamente dalle istituzioni scolastiche.
C. Strumenti per la valutazione
1. Scheda personale
dell'alunno - Come prima accennato, per la scuola primaria e per la prima
classe della scuola secondaria di I grado sono stati abrogati i modelli
nazionali di scheda personale dell'alunno e di attestato finale, già in
precedenza utilizzati.
Rimangono invece in vigore
transitoriamente i citati modelli per le classi seconde e terze della scuola
secondaria di I grado.
A tale riguardo, questo Ministero
rimette direttamente alle istituzioni scolastiche il compito di provvedere alla
riproduzione dei citati modelli per i rispettivi alunni.
Ad ogni buon conto, con l'intento di
facilitare il compito delle scuole nella riproduzione del precedente modello di
scheda e di attestato, se ne riporta in allegato la
copia conforme (mod. 1 per la scheda personale e mod. 2 per
l'insegnamento della religione cattolica).
Per quanto attiene invece alle classi
della scuola primaria e a quelle del primo anno di corso della scuola secondaria
di I grado, le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, possono, con i
necessari adattamenti e con i vincoli riferiti agli apprendimenti e al
comportamento (cfr. precedente paragrafo B), predisporre
una scheda personale dell'alunno, ispirandosi al precedente modello
ministeriale, oppure elaborando modelli diversamente impostati.
Per facilitare il passaggio al nuovo
sistema valutativo e alle relative procedure, questo Ministero, a sostegno della
autonomia delle scuole, fornisce, secondo una proposta aperta a modifiche e
integrazioni da parte delle istituzioni scolastiche medesime, oltre
all'elencazione degli esempi di abilità/conoscenze per ogni area disciplinare
di cui agli allegati A e B, taluni esempi di scheda personale dell'alunno (allegato
C per la scuola primaria e allegato D per la scuola
secondaria di I grado).
Resta ferma, ovviamente, la piena
autonomia delle istituzioni scolastiche di avvalersi degli esempi di abilità/conoscenze
e dei modelli di scheda indicati.
La valutazione periodica dell'alunno
viene espressa in base alla scansione temporale adottata dal collegio dei
docenti.
Le valutazioni periodica e annuale
debbono tradursi in valutazioni globali che evidenzino, anche sulla base dei
livelli di apprendimento rilevati, il personale processo formativo dell'alunno e
l'avvenuto conseguimento degli obiettivi formativi individuati, avendo a
riferimento altresì il Profilo educativo, culturale e professionale dello
studente alla fine del primo ciclo d'istruzione.
Al fine di garantire sistematicità e
oggettività in questa fase di avvio della nuova procedura valutativa, è
indispensabile che le forme espressive della valutazione siano comuni a tutte le
istituzioni scolastiche. In particolare si prospetta l'esigenza che le
istituzioni medesime continuino ad adottare per la valutazione dei livelli di
apprendimento delle varie discipline le espressioni sintetiche finora utilizzate
(ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente).
E' appena il caso di rilevare che la
valutazione nella sue diverse fasi di gestione e di attuazione, quale momento
significativo del perseguimento delle finalità formative di ogni alunno, deve
scaturire dalla collegialità dei componenti dell'équipe pedagogica, ed è
pertanto affidata a tutti i docenti responsabili delle attività educative e
didattiche previste dai piani di studio collegialmente definiti.
Quanto alla scheda personale dell'alunno, la stessa può essere allegata al
portfolio delle competenze oppure farne parte strutturalmente nell'apposita
sezione dedicata alla valutazione.
2. Portfolio delle competenze individuali - Le Indicazioni nazionali
(allegati B e C
al decreto n. 59/2004) prevedono che il percorso scolastico di ciascun alunno
sia accompagnato da un apposito strumento di documentazione dei processi
formativi - Portfolio delle competenze individuali - che si articola in
due sezioni, una dedicata all'orientamento e l'altra alla valutazione
dell'alunno.
In questa fase di avvio del processo
di riforma l'attenzione viene rivolta esclusivamente agli aspetti valutativi,
anziché a quelli, non meno importanti, relativi all'orientamento che, come è
noto, sono volti ad assicurare un percorso didattico caratterizzato dalla
continuità educativa.
Ferme restando le varie funzioni del
Portfolio previste dalle Indicazioni nazionali, ai fini della valutazione
degli apprendimenti e del comportamento, si ritiene utile fornire alcuni
elementi chiarificatori.
In prima applicazione è opportuno
che la strutturazione e l'utilizzo del Portfolio siano improntati ad un'ampia
gamma di soluzioni e alla massima flessibilità, in modo da proporsi come
efficace supporto all'azione educativa e agli interventi finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun alunno.
D'altra parte, l'esperienza realizzata
nel corrente anno scolastico potrà consentire di affinare e qualificare
l'impiego di tale strumento, avvalendosi dell'apporto diretto e partecipato
delle scuole.
Nella strutturazione e nell'utilizzo
del portfolio delle competenze, ferma restando l'autonoma determinazione delle
singole istituzioni scolastiche, si raccomanda di ispirarsi a criteri di
funzionalità ed essenzialità, anche per non gravare i docenti di adempimenti
formali aggiuntivi.
La cura della sezione relativa alla
valutazione è rimessa alla diretta competenza di tutti i docenti titolari delle
attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati (articoli
8 e 11 dello stesso decreto).
In questa prospettiva è opportuno
ricordare che il portfolio documenta il processo di apprendimento di ciascun
alunno, nonché gli elementi di rilievo del comportamento, anche mediante
annotazioni relative al conseguimento degli obiettivi formativi delineati nei
Piani di studio personalizzati.
Le annotazioni significative dei
processi di apprendimento, effettuate secondo scansioni temporali individuate
direttamente dagli insegnanti interessati, concorrono alla organica e formale
valutazione periodica dell'alunno, da riportare sulla scheda personale e da
comunicare alle famiglie, ovviamente nel rispetto delle regole sulla
riservatezza.
3. Attestato finale - L'esigenza di documentare formalmente gli esiti
educativi di ogni alunno, per fissare annualmente le tappe del suo itinerario
formativo, resta confermata anche nel nuovo scenario valutativo determinato
dalla riforma.
Le istituzioni scolastiche potranno
predisporre autonomamente un proprio modello di attestato finale, riportandolo
nel frontespizio della scheda personale dell'alunno. Tale modello può essere
mutuato da quello ministeriale utilizzato nel precedente ordinamento e già
incluso nella stessa scheda personale dell'alunno.
4. Certificazione - Questo Ministero si riserva, anche sulla base della
rilevazione di esperienze significative condotte in attuazione della riforma nel
pregresso anno scolastico e nell'anno in corso, di offrire modelli di
certificazione in cui possano essere indicate le conoscenze, le competenze, le
abilità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi
alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento
dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente
certificate (art. 10, comma 3 del D.P.R. n. 275/1999).
5. Altri documenti di valutazione - I registri di classe e il
registro/giornale dell'insegnante, attualmente in uso, saranno opportunamente
adattati dalle istituzioni scolastiche alla luce dei nuovi elementi sopra
richiamati e secondo criteri di funzionalità e di essenzialità.
D. Scrutini, non ammissione alla classe successiva, validazione dell'anno ed esami
È
sostanzialmente confermato il precedente ordinamento per quanto riguarda gli
scrutini relativi alla valutazione periodica e finale.
In sede di scrutinio di fine anno per
il passaggio alla classe successiva, all'interno dello stesso periodo didattico,
i docenti valutano e registrano il conseguimento degli obiettivi formativi
previsti per ciascun alunno.
In presenza di particolari situazioni
di criticità, di rilevanza tale da compromettere gravemente il processo di
apprendimento in atto, prefigurando oggettivamente l'impossibilità di
conseguire gli obiettivi formativi previsti, i docenti possono in via
eccezionale non ammettere l'alunno alla classe successiva (articoli 8 e 11
del decreto legislativo n. 59/2004).
Tale decisione viene assunta con
specifica motivazione da riportare nella scheda personale dell'alunno e negli
altri atti significativi del suo percorso scolastico.
Per la scuola primaria l'eventuale non
ammissione viene decisa all'unanimità da parte dei docenti responsabili degli
insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di
studio personalizzati; conseguentemente, viene riformato il dettato
dell'articolo 145, comma 2 del Testo Unico (Decreto Legislativo n. 297/1994)
che, per la non ammissione alla classe successiva, richiedeva di conformarsi al
parere del consiglio di interclasse.
Per la scuola secondaria di I grado
l'eventuale non ammissione alla classe successiva, nei casi eccezionali e
motivati sopra richiamati, è adottata a maggioranza dai docenti preposti agli
insegnamenti e alle attività educative e didattiche previsti dai piani di
studio personalizzati.
Si rammenta che l'ammissione agli
scrutini di fine anno nella scuola secondaria di I grado è condizionata, ai
sensi dell'art. 11, comma 1 del decreto legislativo n. 59/2004, alla verifica
della validità dell'anno scolastico per ciascun alunno sulla base delle assenze
effettuate. I docenti possono, per singoli casi eccezionali, validare l'anno
scolastico anche in deroga al limite di assenze.
In conformità di quanto previsto
dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 59/2004 circa l'unità del I ciclo
d'istruzione con previsione dell'esame di Stato solamente al termine dell'intero
percorso del ciclo, l'esame di licenza elementare, come anticipato dalla circolare
ministeriale n. 29 del 5 marzo 2004, già dal corrente anno scolastico non
viene più effettuato.
Nulla è innovato per quanto riguarda
la valutazione degli alunni disabili, per i quali continuano ad applicarsi le
norme previste dall'articolo 318 del Testo Unico e successive modificazioni.
E. Esame di idoneità alla classe successiva
La
materia degli esami di idoneità è disciplinata dagli articoli 8 e 11 del
decreto legislativo n. 59/2004 che confermano sostanzialmente il previgente
ordinamento.
Gli alunni provenienti da scuola
privata o familiare sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità per la
frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria. La
sessione di esami è unica e viene sostenuta presso la scuola statale o
paritaria nella quale l'alunno intende proseguire il corso di studi.
In considerazione del fatto che il
passaggio dalla scuola primaria al primo anno della scuola secondaria di I grado
non avviene più per esame, gli alunni provenienti da scuola privata o familiare
possono essere ammessi a sostenere, presso una scuola primaria, l'esame di
idoneità per la frequenza del primo anno di corso della scuola secondaria di I
grado.
Le iscrizioni agli esami di idoneità
per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola
primaria e della prima classe della scuola secondaria di I grado sono consentite
agli alunni che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 agosto dell'anno in cui
si svolgono gli esami, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e
il decimo anno di età.
Le istituzioni scolastiche fissano
autonomamente il termine di presentazione delle domande di ammissione agli esami
di idoneità e quello dello svolgimento delle prove di esame in unica sessione.
Tali prove debbono comunque svolgersi entro il tempo di conclusione dell'anno
scolastico in corso.
Per i candidati assenti per gravi e
comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima
dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
Per l'ammissione alle classi del
secondo e terzo anno della scuola secondaria di I grado gli alunni provenienti
da scuola privata sono ammessi a sostenere apposito esame di idoneità. Possono
chiedere di sostenere detti esami i candidati privatisti che abbiano compiuto o
compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento,
rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che abbiano
conseguito il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo
grado a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico
biennale, nonché i candidati che abbiano conseguito detto passaggio,
rispettivamente, da almeno uno o due anni.
Si confida nella consueta e fattiva
collaborazione delle SS.LL. per una efficace attuazione delle indicazioni di cui
trattasi.
Il Direttore Generale
Silvio Criscuoli
Allegati:
(scaricabili in formato PDF e RTF)
All. A | Esempi di abilità correlate con le
conoscenze, per la rilevazione degli apprendimenti nelle diverse
discipline della scuola primaria: - A1 per le classi fino al termine del primo periodo (primo, secondo e terzo anno) - A2 per le classi fino del secondo periodo (quarto e quinto anno) |
|
All. B | Esempi di abilità correlate con le conoscenze, per la rilevazione degli apprendimenti nelle diverse discipline della scuola secondaria di I grado (primo anno di corso) | |
All. C | Esempio di scheda personale dell'alunno e di attestato per la scuola primaria | |
All. D | Esempio di scheda personale dell'alunno e di attestato per la scuola secondaria di I grado | |
Mod. 1 | Copia conforme del modello di scheda e attestato per le classi del secondo e terzo anno della scuola secondaria di I grado organizzate secondo il precedente ordinamento | |
Mod. 2 | Copia conforme del modello di nota per la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica per le classi del secondo e terzo anno della scuola secondaria di I grado organizzate secondo il precedente ordinamento |
Destinatari: Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali LORO SEDI Al Sovrintendente scolastico per la Provincia di BOLZANO All'Intendente scolastico per le Scuole in lingua tedesca BOLZANO All'Intendente scolastico per le Scuole delle località ladine BOLZANO Al Sovrintendente scolastico per la Provincia di TRENTO Al Sovrintendente studi per la Regione autonoma della Valle d'Aosta AOSTA Ai Centri Servizi Amministrativi LORO SEDI e, p.c. Al Gabinetto SEDE All'Ufficio legislativo SEDE |
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