Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2001, Supplemento Ordinario n.49)
Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
TITOLO I
- GESTIONE FINANZIARIA
CAPO I - PRINCIPI E PROGRAMMA ANNUALE
Art. 1 - (Finalità e principi)
Art. 2 - (Anno finanziario e programma annuale)
Art. 3 - (Avanzo di amministrazione)
Art. 6 - (Verifiche e modifiche al programma)
CAPO II - REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
Art. 7 - (Attività gestionale)
Art. 8 - (Esercizio provvisorio)
Art. 9 - (Riscossione delle entrate)
Art. 10 - (Reversali di incasso)
Art. 11 - (Impegni, liquidazione delle spese ed ordinazione dei pagamenti)
Art. 12 - (Mandati di pagamento)
Art. 13 - (Modalità di estinzione dei mandati)
Art. 14 - (Pagamento con carta di credito)
Art. 15 - (Conservazione dei mandati e delle reversali)
CAPO III
- SERVIZI DI CASSA
Art. 16 - (Affidamento del servizio)
Art. 17 - (Fondo per le minute spese)
CAPO IV
- CONTO CONSUNTIVO
Art. 19 - (Armonizzazione dei flussi informativi)
CAPO V
- GESTIONI ECONOMICHE SEPARATE
Art. 20 - (Aziende agrarie e aziende speciali)
Art. 21 - (Proventi derivanti dalla vendita di beni e da servizi a favore di terzi)
Art. 22 - (Gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche)
TITOLO II - GESTIONE PATRIMONIALE - BENI E INVENTARI
Art. 23 - (Beni)
Art. 25
- (Valore di beni inventariati)
Art. 26 - (Eliminazione dei beni dell'inventario)
Art. 27 - (Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e delle officine)
Art. 28 - (Le opere dell'ingegno)
TITOLO III
- SCRITTURE CONTABILI E CONTABILITA'INFORMATIZZATA
Art. 29 - (Scritture contabili)
Art. 30 - (Modulistica e contabilità informatizzata)
TITOLO IV
- ATTIVITA' NEGOZIALE
CAPO I
- PRINCIPI GENERALI
Art. 31 - (Capacità negoziale)
Art. 32 - (Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale)
Art. 33 - (Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale)
Art. 35 - (Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale)
CAPO II
- SINGOLE FIGURE CONTRATTUALI
Art. 37 - (Disposizione generale)
Art. 38 - (Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall'istituzione scolastica)
Art. 39 - (Concessione di beni in uso gratuito)
Art. 40 - (Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa)
Art. 41 - (Contratti di sponsorizzazione)
Art. 42 - (Contratti di fornitura di siti informatici)
Art. 43 - (Contratti di concessione in uso dei siti informatici)
Art. 44 - (Contratti di comodato)
Art. 45 - (Contratti di mutuo)
Art. 46 - (Manutenzione degli edifici scolastici)
Art. 47 - (Contratti di locazione finanziaria)
Art. 48 - (Contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie)
Art. 49 - (Compravendita di beni immobili)
Art. 50 - (Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico)
Art. 51 - (Appalti per lo smaltimento di rifiuti speciali)
Art. 52 - (Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili)
CAPO III
- ALTRE ATTIVITA' NEGOZIALI
Art. 55 - (Donazioni, eredità, legati)
Art. 56 - (Progetti integrati di istruzione e formazione)
TITOLO V
- CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 57 - (Esercizio della funzione)
Art. 58 - (Compiti dei revisori dei conti)
Art. 59 - (Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti)
TITOLO VI
- ATTIVITA' DI CONSULENZA CONTABILE
Art. 61 - (Ufficio scolastico regionale)
TITOLO VII
- DISPOSIZIONI FINALI
Art. 62 - (Applicazione delle nuove istruzioni contabili)
_______________
Decreto Interministeriale n. 44
Roma, 1 febbraio 2001
Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in
particolare, i commi 1, 5 e 14;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998,
n.233;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n.275, concernente il regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
integrato dal decreto legislativo 6
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive
modificazioni e integrazioni;
nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
ADOTTA
il seguente regolamento
REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ISTRUZIONI GENERALI SULLA
GESTIONE
AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE
TITOLO I
GESTIONE FINANZIARIA
CAPO I
PRINCIPI E PROGRAMMA ANNUALE
(Finalità e principi)
1. Il presente decreto detta le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche cui è stata attribuita personalità
giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
2. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente.
Le istituzioni scolastiche provvedono altresì all'autonoma
allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato,
delle regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano
vincolati a specifiche destinazioni.
(Anno finanziario e programma annuale)
1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31
dicembre; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di
spesa in conto dell'esercizio scaduto.
2. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si
esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si
conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità. E' vietata
la gestione di fondi al di fuori del programma annuale fatte salve le previsioni di cui all'articolo 20
e all'articolo 21.
3. L'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge
sulla base di un unico documento contabile annuale - di seguito denominato "programma" -
predisposto dal dirigente scolastico - di seguito denominato "dirigente" - e proposto dalla Giunta
esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori, entro il
31 ottobre, al Consiglio d'istituto o di circolo, di seguito denominati "Consiglio di istituto".
La relativa delibera è adottata dal Consiglio d'istituto entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di
riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere del collegio dei revisori dei
conti entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione stessa.
4. Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e
la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta formativa (P.O.F.) e sono
sinteticamente illustrati i risultati
5. Nel programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo
la loro provenienza nonché gli
6. Ad ogni singolo progetto compreso nel programma e predisposto
dal dirigente per l'attuazione del piano dell'offerta formativa (P.O.F.), è allegata una scheda
illustrativa finanziaria, redatta dal direttore dei servizi generali e amministrativi, di seguito denominato
"direttore", nella quale sono riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa deve essere realizzata,
nonché i beni e i servizi da acquistare. Per ogni progetto, annuale o pluriennale, deve essere indicata la
fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa
attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime
in relazione all'andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell'esercizio
successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, anche
prima dell'approvazione del conto consuntivo.
7. Ai fini della tempestiva elaborazione del programma l'ufficio
scolastico regionale provvede a comunicare alle istituzioni scolastiche, anche sulla base dei
finanziamenti assegnati per i precedenti esercizi, una dotazione certa di risorse finanziarie,
fatte salve le eventuali integrazioni conseguenti all'approvazione della legge di bilancio dello Stato.
8. L'approvazione del programma comporta autorizzazione
all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni delle spese ivi previste. Le entrate
accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese impegnate e non pagate entro la fine
dell'esercizio costituiscono, rispettivamente, residui attivi e passivi.
9. Il programma è affisso all'albo dell'istituzione scolastica
entro quindici giorni dall'approvazione ed
(Avanzo di amministrazione)
1. Nel programma, è iscritto, come prima posta di entrata,
l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio che precede quello di riferimento.
2. Al programma è allegata una tabella dimostrativa del predetto
avanzo di amministrazione.
(Fondo di riserva)
1. Nel programma deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di
riserva, da determinarsi in misura non superiore al 5 per cento della dotazione finanziaria
ordinaria.
2. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per
aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per
eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3.
3. Non è consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere
sul fondo di riserva.
4. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento
del dirigente, salva ratifica del Consiglio d'istituto per la conseguente modifica del programma, da
adottare entro i successivi 30 giorni.
(Partite di giro)
1. Le partite di giro comprendono sia le entrate che le spese che
si effettuano per conto di terzi le quali, costituendo al tempo stesso un debito ed un credito per
l'istituzione scolastica, non incidono sulle risultanze economiche del bilancio, sia la dotazione del fondo
di cui all'articolo 17.
(Verifiche e modifiche al programma)
1. Il consiglio d'istituto verifica, entro il 30 giugno, le
disponibilità finanziarie dell'istituto nonché lo stato di attuazione del programma, al fine delle modifiche che si
rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal dirigente.
2. Il Consiglio, altresì, con deliberazione motivata, su proposta
della giunta esecutiva o del dirigente,
3. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui nonché tra
gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.
4. Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti
ad entrate finalizzate, e gli storni,
5. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono
essere apportate variazioni al
6. Il direttore, al fine di rendere possibili le verifiche di cui
al comma 1, predispone apposita
CAPO II
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
(Attività gestionale)
1. Spetta al dirigente la realizzazione del programma
nell'esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come integrato dal
2. Il dirigente, sulla base delle codifiche stabilite nella
modulistica di cui all'articolo 30, imputa le
3. Nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda
l'impiego di risorse eccedenti la relativa
(Esercizio provvisorio)
1. Nei casi in cui il programma annuale non sia stato approvato
dal Consiglio di istituto prima
(Riscossione delle entrate)
1. Le entrate sono riscosse dall'istituto che gestisce il servizio
di cassa a norma dell'articolo 16,
2. L'istituto cassiere, conformemente a quanto previsto nella
convenzione di cui all'articolo 16, non
3. La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei
depositi di qualsiasi natura poste a
4. Le somme versate sul conto corrente postale sono trasferite,
con frequenza non superiore al
(Reversali di incasso)
1. Le reversali sono firmate dal dirigente e dal direttore. Il
loro contenuto è il seguente:
a. l'ordine rivolto all'istituto cassiere di incassare una certa
somma di denaro;
b. il numero progressivo, l'esercizio finanziario e la data di
emissione; l'importo in cifre e lettere
(Impegni, liquidazione delle spese ed ordinazione dei
pagamenti)
1. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme
dovute dall'istituzione scolastica a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.
Gli impegni assunti possono
2. Per le spese correnti e per quelle connesse ai progetti di cui
all'articolo 2, comma 6, possono
3. L'impegno delle spese è assunto dal dirigente.
5. I pagamenti sono ordinati mediante mandati tratti sull'istituto
cassiere o effettuati a mezzo della
(Mandati di pagamento)
1. I mandati sono firmati dal dirigente e dal direttore. Il loro
contenuto è il seguente:
a. l'ordine rivolto all'istituto cassiere di pagare una
determinata somma di denaro ad una
b. il numero progressivo e data di emissione, l'importo in cifre
e in lettere della somma da
c. nel caso in cui riguardi il pagamento delle retribuzioni
fondamentali e accessorie,
2. Ogni mandato di pagamento è sempre corredato dei documenti
giustificativi relativi alla causale. In caso di lavori, forniture e servizi, il mandato è corredato,
altresì, dei documenti comprovanti la
3. Sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad
inventario è annotata l'avvenuta presa in
(Modalità di estinzione dei mandati)
1. I mandati sono estinti mediante:
a. accreditamento in
conto corrente bancario, intestato al creditore;
b. accreditamento o versamento su conto corrente postale,
intestato al creditore;
c. vaglia postale: in tal caso deve essere allegata al titolo la
ricevuta di versamento rilasciata
d. su richiesta del creditore, mediante pagamento in contanti da
parte dell'istituto cassiere, ovvero con assegno circolare.
2. Le dichiarazioni di accreditamento, che sostituiscono la
quietanza del creditore, devono risultare
(Pagamento con carta di credito)
1. L'utilizzazione della carta di credito, nel limite
dell'assegnazione allo scopo disposta nel programma annuale e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in
materia di autorizzazione alla spesa, è consentita, qualora non sia possibile o conveniente
ricorrere alle procedure ordinarie, per
all'organizzazione di viaggi di istruzione;
alla rappresentanza dell'istituto scolastico in Italia e
all'estero;
all'organizzazione e partecipazione a seminari e convegni.
2. Titolare della carta di credito è il dirigente, il quale ne può
altresì autorizzare l'uso da parte del
3. Per i pagamenti così effettuati, il direttore provvede al
riscontro contabile entro 5 giorni dal ricevimento dei relativi estratti conto.
4. I rapporti con gli istituti di credito o con altri enti
emittenti le carte di credito sono disciplinati con
(Conservazione dei mandati e delle reversali)
1. Gli originali delle reversali e dei mandati, corredati dei
documenti giustificativi, sono conservati e
CAPO III
SERVIZI DI CASSA
(Affidamento del servizio)
1. Il servizio di cassa e quello di custodia e amministrazione di
titoli pubblici, anche esteri e privati,
2. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le
procedure ad evidenza pubblica con
3. Resta salva la possibilità di stipulare contratti di gestione
finalizzata delle risorse finanziarie a
(Fondo per le minute spese)
1. Alle minute spese si provvede col fondo che, a tal fine, viene
anticipato, con apposito mandato in
2. Ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi,
il direttore presenta le note
3. Il direttore contabilizza cronologicamente tutte le operazioni
di cassa da lui eseguite nell'apposito
CAPO IV
CONTO CONSUNTIVO
(Conto consuntivo)
1. Il conto consuntivo si compone del conto finanziario e del
conto del patrimonio; allo stesso sono allegati:
a. l'elenco dei residui attivi e passivi, con l'indicazione del
nome del debitore o del creditore,
b. la situazione amministrativa che dimostri: il fondo di cassa
all'inizio dell'esercizio; le somme
c. il prospetto delle spese per il personale e per i contratti
d'opera;
3. Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi
patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed
4. Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti
d'opera, conseguenti allo svolgimento ed
5. Il conto consuntivo, è predisposto dal direttore entro il 15
marzo ed è sottoposto dal dirigente
6. Il conto consuntivo approvato dal Consiglio di istituto in
difformità dal parere espresso dal Collegio
7. Nel caso in cui il Consiglio di istituto non deliberi sul conto
consuntivo entro 45 giorni dalla sua presentazione, il dirigente ne dà comunicazione al Collegio dei
revisori dei conti e al dirigente
8. Il conto consuntivo, corredato degli allegati e della delibera
di approvazione, è conservato agli atti
9. Tale conto è affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro
quindici giorni dall'approvazione ed
(Armonizzazione dei flussi informativi)
1. Le istituzioni scolastiche adottano le misure organizzative
necessarie per la rilevazione e l'analisi
2. Le rilevazioni e le risultanze delle attività sopra indicate
sono utilizzate dall'istituzione scolastica
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