Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2001, Supplemento Ordinario n.49) 

Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"

 

TITOLO I - GESTIONE FINANZIARIA

CAPO I - PRINCIPI E PROGRAMMA ANNUALE

Art. 1 - (Finalità e principi)

Art. 2 - (Anno finanziario e programma annuale)

Art. 3 - (Avanzo di amministrazione)

Art. 4 - (Fondo di riserva)

Art. 5 - (Partite di giro)

Art. 6 - (Verifiche e modifiche al programma)

CAPO II - REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Art. 7 - (Attività gestionale)

Art. 8 - (Esercizio provvisorio)

Art. 9 - (Riscossione delle entrate)

Art. 10 - (Reversali di incasso)

Art. 11 - (Impegni, liquidazione delle spese ed ordinazione dei pagamenti)

Art. 12 - (Mandati di pagamento)

Art. 13 - (Modalità di estinzione dei mandati)

Art. 14 - (Pagamento con carta di credito)

Art. 15 - (Conservazione dei mandati e delle reversali)

CAPO III - SERVIZI DI CASSA

Art. 16 - (Affidamento del servizio)

Art. 17 - (Fondo per le minute spese)

CAPO IV - CONTO CONSUNTIVO

Art. 18 - (Conto consuntivo)

Art. 19 - (Armonizzazione dei flussi informativi)

CAPO V - GESTIONI ECONOMICHE SEPARATE

Art. 20 - (Aziende agrarie e aziende speciali)

Art. 21 - (Proventi derivanti dalla vendita di beni e da servizi a favore di terzi)

Art. 22 - (Gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche)

TITOLO II - GESTIONE PATRIMONIALE - BENI E INVENTARI

Art. 23 - (Beni)

Art. 24 - (Inventari)

Art. 25 - (Valore di beni inventariati)

Art. 26 - (Eliminazione dei beni dell'inventario)

Art. 27 - (Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e delle officine)

Art. 28 - (Le opere dell'ingegno)

TITOLO III - SCRITTURE CONTABILI E CONTABILITA'INFORMATIZZATA

Art. 29 - (Scritture contabili)

Art. 30 - (Modulistica e contabilità informatizzata)

TITOLO IV - ATTIVITA' NEGOZIALE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 31 - (Capacità negoziale)

Art. 32 - (Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale)

Art. 33 - (Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale)

Art. 35 - (Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale)

Art. 36 - (Collaudo)

CAPO II - SINGOLE FIGURE CONTRATTUALI

Art. 37 - (Disposizione generale)

Art. 38 - (Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall'istituzione scolastica)

Art. 39 - (Concessione di beni in uso gratuito)

Art. 40 - (Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa)

Art. 41 - (Contratti di sponsorizzazione)

Art. 42 - (Contratti di fornitura di siti informatici)

Art. 43 - (Contratti di concessione in uso dei siti informatici)

Art. 44 - (Contratti di comodato)

Art. 45 - (Contratti di mutuo)

Art. 46 - (Manutenzione degli edifici scolastici)

Art. 47 - (Contratti di locazione finanziaria)

Art. 48 - (Contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie)

Art. 49 - (Compravendita di beni immobili)

Art. 50 - (Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico)

Art. 51 - (Appalti per lo smaltimento di rifiuti speciali)

Art. 52 - (Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili)

CAPO III - ALTRE ATTIVITA' NEGOZIALI

Art. 53 - (Fondazioni)

Art. 54 - (Borse di studio)

Art. 55 - (Donazioni, eredità, legati)

Art. 56 - (Progetti integrati di istruzione e formazione)

TITOLO V - CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 57 - (Esercizio della funzione)

Art. 58 - (Compiti dei revisori dei conti)

Art. 59 - (Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti)

Art. 60 - (Verbali)

TITOLO VI - ATTIVITA' DI CONSULENZA CONTABILE

Art. 61 - (Ufficio scolastico regionale)

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 - (Applicazione delle nuove istruzioni contabili)

_______________

Decreto Interministeriale n. 44

 

                            Roma, 1 febbraio 2001

 

Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"

 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

 

 VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, i commi 1, 5 e 14;

  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.233;

  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

  VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59;

 VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

 VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni e integrazioni;

  VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni;

 VISTA la legge 25 giugno 1999, n. 208, in particolare l'articolo 1, comma 3;

 VISTA la legge 3 aprile 1997, n.94;

 VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni;

 VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

 VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286;

 UDITO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione reso in data 5 ottobre 2000;

 UDITO il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi

 nell'adunanza del 23 ottobre 2000;

 VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, con nota n. 9746 del 2 novembre 2000;

 ADOTTA

il seguente regolamento

 

 

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ISTRUZIONI GENERALI SULLA GESTIONE

AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

  

TITOLO I

GESTIONE FINANZIARIA

  

CAPO I

PRINCIPI E PROGRAMMA ANNUALE

  

Art. 1

(Finalità e principi)

 

 1. Il presente decreto detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche cui è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo  21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.

  2. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente.

 Le istituzioni scolastiche provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni.

  

Art. 2

(Anno finanziario e programma annuale)

 

 1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

  2. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale fatte salve le previsioni di cui all'articolo 20 e all'articolo 21.

  3. L'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale - di seguito denominato "programma" - predisposto dal dirigente scolastico - di seguito denominato "dirigente" - e proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori, entro il 31 ottobre, al Consiglio d'istituto o di circolo, di seguito denominati "Consiglio di istituto". La relativa delibera è adottata dal Consiglio d'istituto entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere del collegio dei revisori dei conti entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione stessa.

  4. Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta formativa (P.O.F.) e sono sinteticamente illustrati i risultati  della gestione in corso alla data di presentazione del programma, rilevati dalle schede di cui al comma 6, e quelli del precedente esercizio finanziario.

  5. Nel programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare. Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate. Nel caso in cui in istituti di istruzioni secondaria superiore funzionino, unitamente ad altri corsi di studio di istruzione secondaria superiore, corsi di studio che richiedano beni strumentali, laboratori ed officine d'alto valore artistico o tecnologico, le maggiori risorse per il raggiungimento degli obiettivi di tali corsi, purché coerenti con il piano dell'offerta formativa (P.O.F.), confluiscono in uno specifico progetto.

  6. Ad ogni singolo progetto compreso nel programma e predisposto dal dirigente per l'attuazione del piano dell'offerta formativa (P.O.F.), è allegata una scheda illustrativa finanziaria, redatta dal direttore dei servizi generali e amministrativi, di seguito denominato "direttore", nella quale sono riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa deve essere realizzata, nonché i beni e i servizi da acquistare. Per ogni progetto, annuale o pluriennale, deve essere indicata la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo.

  7. Ai fini della tempestiva elaborazione del programma l'ufficio scolastico regionale provvede a comunicare alle istituzioni scolastiche, anche sulla base dei finanziamenti assegnati per i precedenti esercizi, una dotazione certa di risorse finanziarie, fatte salve le eventuali integrazioni conseguenti all'approvazione della legge di bilancio dello Stato.

  8. L'approvazione del programma comporta autorizzazione all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni delle spese ivi previste. Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese impegnate e non pagate entro la fine dell'esercizio costituiscono, rispettivamente, residui attivi e passivi.

  9. Il programma è affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro quindici giorni dall'approvazione ed inserito, ove possibile, nell'apposito sito WEB dell'istituzione medesima.

  

Art. 3

(Avanzo di amministrazione)

 

 1. Nel programma, è iscritto, come prima posta di entrata, l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio che precede quello di riferimento.

  2. Al programma è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo di amministrazione.

 3. In apposito prospetto sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

  

Art. 4

(Fondo di riserva)

 

 1. Nel programma deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al 5 per cento della dotazione finanziaria ordinaria.

  2. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3.

  3. Non è consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva.

  4. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del dirigente, salva ratifica del Consiglio d'istituto per la conseguente modifica del programma, da adottare entro i successivi 30 giorni.

  

Art. 5

(Partite di giro)

 

 1. Le partite di giro comprendono sia le entrate che le spese che si effettuano per conto di terzi le quali, costituendo al tempo stesso un debito ed un credito per l'istituzione scolastica, non incidono sulle risultanze economiche del bilancio, sia la dotazione del fondo di cui all'articolo 17.

  

Art. 6

(Verifiche e modifiche al programma)

 

 1. Il consiglio d'istituto verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto nonché lo stato di attuazione del programma, al fine delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal dirigente.

  2. Il Consiglio, altresì, con deliberazione motivata, su proposta della giunta esecutiva o del dirigente, può apportare modifiche parziali al programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti.

  3. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui nonché tra gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.

  4. Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio di istituto, possono essere disposte con decreto del dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di istituto.

  5. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da motivare.

  6. Il direttore, al fine di rendere possibili le verifiche di cui al comma 1, predispone apposita relazione sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti.

  

CAPO II

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

 

Art. 7

(Attività gestionale)

 

 1. Spetta al dirigente la realizzazione del programma nell'esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, secondo le modalità ivi indicate.

  2. Il dirigente, sulla base delle codifiche stabilite nella modulistica di cui all'articolo 30, imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico generale, ai compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge, alle spese di investimento ed ai progetti, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel programma annuale e delle disponibilità riferite ai singoli progetti. A tal fine, le schede di cui all'articolo 2, comma 6, sono costantemente aggiornate a cura del direttore, con riferimento alle spese sostenute.

  3. Nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda l'impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria, il dirigente può ordinare la spesa eccedente, nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto, mediante l'utilizzo del fondo di riserva, ai sensi dell'articolo 4.

  

Art. 8

(Esercizio provvisorio)

 

 1. Nei casi in cui il programma annuale non sia stato approvato dal Consiglio di istituto prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il dirigente provvede alla gestione provvisoria nel limite di un dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti di spesa definitivi del programma relativo al precedente esercizio, per la prosecuzione dei progetti già approvati e per il funzionamento didattico e amministrativo generale. Qualora il programma non sia stato approvato entro 45 giorni dall'inizio dell'esercizio, il dirigente ne dà immediata comunicazione all'Ufficio scolastico regionale, cui è demandato il compito di nominare, entro i successivi 15 giorni, un commissario ad acta che provvede al predetto adempimento entro il termine prestabilito nell'atto di nomina.

 

 Art. 9

(Riscossione delle entrate)

 

 1. Le entrate sono riscosse dall'istituto che gestisce il servizio di cassa a norma dell'articolo 16, previa emissione di reversali d'incasso da parte dell'istituzione scolastica.

  2. L'istituto cassiere, conformemente a quanto previsto nella convenzione di cui all'articolo 16, non può rifiutare la riscossione di somme destinate all'istituzione scolastica, ancorché non siano state emesse le relative reversali, salvo a richiedere, subito dopo la riscossione, la regolarizzazione contabile all'istituzione scolastica.

  3. La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura poste a carico degli alunni è effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali.

  4. Le somme versate sul conto corrente postale sono trasferite, con frequenza non superiore al trimestre, sul conto corrente bancario presso l'istituto cassiere. Sul predetto conto corrente postale non possono essere ordinati pagamenti.

 

Art. 10

(Reversali di incasso)

 

 1. Le reversali sono firmate dal dirigente e dal direttore. Il loro contenuto è il seguente:

    a. l'ordine rivolto all'istituto cassiere di incassare una certa somma di denaro;

    b. il numero progressivo, l'esercizio finanziario e la data di emissione; l'importo in cifre e lettere della somma da riscuotere e la sua provenienza contraddistinta da apposito codice; la  causale della riscossione; il nome ed il cognome o la denominazione del debitore.

 

 Art. 11

(Impegni, liquidazione delle spese ed ordinazione dei pagamenti)

 

 1. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dall'istituzione scolastica a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso; essi non possono eccedere lo stanziamento dello specifico aggregato.

  2. Per le spese correnti e per quelle connesse ai progetti di cui all'articolo 2, comma 6, possono essere assunti impegni a carico dell'esercizio successivo ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi e dell'esecuzione dei progetti.

  3. L'impegno delle spese è assunto dal dirigente.

 4. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata dal direttore, previo accertamento, nel caso di acquisto di beni e servizi o di esecuzione di lavori, della regolarità della relativa fornitura o esecuzione, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

  5. I pagamenti sono ordinati mediante mandati tratti sull'istituto cassiere o effettuati a mezzo della carta di credito, con immediata contabilizzazione.

  

Art. 12

(Mandati di pagamento)

 

 1. I mandati sono firmati dal dirigente e dal direttore. Il loro contenuto è il seguente:

    a. l'ordine rivolto all'istituto cassiere di pagare una determinata somma di denaro ad una persona o ente;

    b. il numero progressivo e data di emissione, l'importo in cifre e in lettere della somma da pagare, la causale del pagamento, i dati anagrafici o identificativi e i dati fiscali del creditore  o della persona abilitata a rilasciare quietanza, il progetto al quale la spesa si riferisce, la codifica della spesa come prevista nella modulistica di cui all'articolo 30;

    c. nel caso in cui riguardi il pagamento delle retribuzioni fondamentali e accessorie,  l'indicazione delle ritenute che su di esse gravano.

 2. Ogni mandato di pagamento è sempre corredato dei documenti giustificativi relativi alla causale. In caso di lavori, forniture e servizi, il mandato è corredato, altresì, dei documenti comprovanti la regolare esecuzione degli stessi e delle relative fatture.

  3. Sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario è annotata l'avvenuta presa in carico con il numero d'ordine sotto il quale i beni sono registrati. Ad esse, è, inoltre, allegato il verbale di collaudo redatto a norma dell'articolo 36.

 

 

Art. 13

(Modalità di estinzione dei mandati)

 

 1. I mandati sono estinti mediante:

    a. accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore;

    b. accreditamento o versamento su conto corrente postale, intestato al creditore;

    c. vaglia postale: in tal caso deve essere allegata al titolo la ricevuta di versamento rilasciata  dall'agenzia postale;

    d. su richiesta del creditore, mediante pagamento in contanti da parte dell'istituto cassiere, ovvero con assegno circolare.

  2. Le dichiarazioni di accreditamento, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro e la firma dell'istituto cassiere.

  

Art. 14

(Pagamento con carta di credito)

 

 1. L'utilizzazione della carta di credito, nel limite dell'assegnazione allo scopo disposta nel programma annuale e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione alla spesa, è consentita, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie, per l'esecuzione delle spese relative:

  all'organizzazione di viaggi di istruzione;

  alla rappresentanza dell'istituto scolastico in Italia e all'estero;

  all'organizzazione e partecipazione a seminari e convegni.

  2. Titolare della carta di credito è il dirigente, il quale ne può altresì autorizzare l'uso da parte del direttore o di docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

  3. Per i pagamenti così effettuati, il direttore provvede al riscontro contabile entro 5 giorni dal  ricevimento dei relativi estratti conto.

  4. I rapporti con gli istituti di credito o con altri enti emittenti le carte di credito sono disciplinati con apposita convenzione, da inserirsi eventualmente nell'atto di affidamento di cui all'articolo 16.

  

Art. 15

(Conservazione dei mandati e delle reversali)

 

 1. Gli originali delle reversali e dei mandati, corredati dei documenti giustificativi, sono conservati e ordinati per progetti e per il funzionamento amministrativo-didattico generale presso l'ufficio di segreteria delle singole istituzioni e conservati agli atti per non meno di dieci anni.

  

CAPO III

SERVIZI DI CASSA

  

Art. 16

(Affidamento del servizio)

 

 1. Il servizio di cassa e quello di custodia e amministrazione di titoli pubblici, anche esteri e privati, di proprietà dell'istituzione scolastica, è affidato ad un unico istituto di credito ovvero ad altri soggetti abilitati per legge, in essi compresa la "Poste italiane S.p.a", mediante apposita convenzione, stipulata dal dirigente alle migliori condizioni del mercato per quanto concerne i tassi attivi e passivi e le spese di tenuta conto, comparate, in caso di sostanziale parità, con altri benefici concessi dal predetto istituto, sulla base di uno schema tipo predisposto dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

  2. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica con modalità che rispettino i principi della concorrenza.

  3. Resta salva la possibilità di stipulare contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie a norma dell'articolo 48.

  

Art. 17

(Fondo per le minute spese)

 

 1. Alle minute spese si provvede col fondo che, a tal fine, viene anticipato, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal dirigente al direttore, nel limite stabilito dal Consiglio di istituto in sede di approvazione del programma annuale.

  2. Ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi, il direttore presenta le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai progetti. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario.

  3. Il direttore contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro di cui all'articolo 29, comma, 1, lettera f).

 

 CAPO IV

CONTO CONSUNTIVO

  

Art. 18

(Conto consuntivo)

 

 1. Il conto consuntivo si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio; allo stesso sono allegati:

    a. l'elenco dei residui attivi e passivi, con l'indicazione del nome del debitore o del creditore, della causale del credito o del debito e del loro ammontare;

    b. la situazione amministrativa che dimostri: il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio; le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui; il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;

    c. il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera;

   d. il rendiconto dei singoli progetti;

   e. il rendiconto dell'eventuale azienda agraria o speciale;

   f. il rendiconto dell'eventuale convitto annesso.

 2. Il conto finanziario, in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma di cui all'articolo 2, comma 3, comprende: le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare.

  3. Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.

  4. Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera, conseguenti allo svolgimento ed alla realizzazione dei progetti, evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e la sua articolazione, in relazione agli istituti retributivi vigenti ed ai corrispettivi dovuti.

  5. Il conto consuntivo, è predisposto dal direttore entro il 15 marzo ed è sottoposto dal dirigente all'esame del Collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il 30 aprile, all'approvazione del Consiglio di istituto.

  6. Il conto consuntivo approvato dal Consiglio di istituto in difformità dal parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti, è trasmesso, entro il 15 maggio, all'Ufficio scolastico regionale, corredato di tutti gli allegati, del programma annuale, con relative variazioni e delibere, nonché di una dettagliata e motivata relazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

  7. Nel caso in cui il Consiglio di istituto non deliberi sul conto consuntivo entro 45 giorni dalla sua presentazione, il dirigente ne dà comunicazione al Collegio dei revisori dei conti e al dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, che nomina un commissario ad acta per il relativo adempimento.

  8. Il conto consuntivo, corredato degli allegati e della delibera di approvazione, è conservato agli atti dell'istituzione scolastica.

  9. Tale conto è affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro quindici giorni dall'approvazione ed inserito, ove possibile, nell'apposito sito WEB dell'istituzione medesima.

  

Art. 19

(Armonizzazione dei flussi informativi)

 

 1. Le istituzioni scolastiche adottano le misure organizzative necessarie per la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, collegando le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali.

  2. Le rilevazioni e le risultanze delle attività sopra indicate sono utilizzate dall'istituzione scolastica interessata e dall'Ufficio scolastico regionale.

 Continua

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