Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2001, Supplemento Ordinario n.49)
Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
TITOLO I
- GESTIONE FINANZIARIA
CAPO I - PRINCIPI E PROGRAMMA ANNUALE
Art. 1 - (Finalità e principi)
Art. 2 - (Anno finanziario e programma annuale)
Art. 3 - (Avanzo di amministrazione)
Art. 6 - (Verifiche e modifiche al programma)
CAPO II - REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
Art. 7 - (Attività gestionale)
Art. 8 - (Esercizio provvisorio)
Art. 9 - (Riscossione delle entrate)
Art. 10 - (Reversali di incasso)
Art. 11 - (Impegni, liquidazione delle spese ed ordinazione dei pagamenti)
Art. 12 - (Mandati di pagamento)
Art. 13 - (Modalità di estinzione dei mandati)
Art. 14 - (Pagamento con carta di credito)
Art. 15 - (Conservazione dei mandati e delle reversali)
CAPO III
- SERVIZI DI CASSA
Art. 16 - (Affidamento del servizio)
Art. 17 - (Fondo per le minute spese)
CAPO IV
- CONTO CONSUNTIVO
Art. 19 - (Armonizzazione dei flussi informativi)
CAPO V
- GESTIONI ECONOMICHE SEPARATE
Art. 20 - (Aziende agrarie e aziende speciali)
Art. 21 - (Proventi derivanti dalla vendita di beni e da servizi a favore di terzi)
Art. 22 - (Gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche)
TITOLO II - GESTIONE PATRIMONIALE - BENI E INVENTARI
Art. 25
- (Valore di beni inventariati)
Art. 26 - (Eliminazione dei beni dell'inventario)
Art. 27 - (Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e delle officine)
Art. 28 - (Le opere dell'ingegno)
TITOLO III
- SCRITTURE CONTABILI E CONTABILITA'INFORMATIZZATA
Art. 29 - (Scritture contabili)
Art. 30 - (Modulistica e contabilità informatizzata)
TITOLO IV
- ATTIVITA' NEGOZIALE
CAPO I
- PRINCIPI GENERALI
Art. 31 - (Capacità negoziale)
Art. 32 - (Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale)
Art. 33 - (Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale)
Art. 35 - (Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale)
CAPO II
- SINGOLE FIGURE CONTRATTUALI
Art. 37 - (Disposizione generale)
Art. 38 - (Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall'istituzione scolastica)
Art. 39 - (Concessione di beni in uso gratuito)
Art. 40 - (Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa)
Art. 41 - (Contratti di sponsorizzazione)
Art. 42 - (Contratti di fornitura di siti informatici)
Art. 43 - (Contratti di concessione in uso dei siti informatici)
Art. 44 - (Contratti di comodato)
Art. 45 - (Contratti di mutuo)
Art. 46 - (Manutenzione degli edifici scolastici)
Art. 47 - (Contratti di locazione finanziaria)
Art. 48 - (Contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie)
Art. 49 - (Compravendita di beni immobili)
Art. 50 - (Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico)
Art. 51 - (Appalti per lo smaltimento di rifiuti speciali)
Art. 52 - (Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili)
CAPO III
- ALTRE ATTIVITA' NEGOZIALI
Art. 55 - (Donazioni, eredità, legati)
Art. 56 - (Progetti integrati di istruzione e formazione)
TITOLO V
- CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 57 - (Esercizio della funzione)
Art. 58 - (Compiti dei revisori dei conti)
Art. 59 - (Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti)
TITOLO VI
- ATTIVITA' DI CONSULENZA CONTABILE
Art. 61 - (Ufficio scolastico regionale)
TITOLO VII
- DISPOSIZIONI FINALI
Art. 62 - (Applicazione delle nuove istruzioni contabili)
__________
CAPO V
GESTIONI ECONOMICHE SEPARATE
(Aziende agrarie e aziende speciali)
1. La gestione dell'azienda agraria o speciale annessa
all'istituzione scolastica costituisce una
2. La predetta gestione deve essere condotta secondo criteri di
rendimento economico, di efficacia,
3. La relazione di cui all'articolo 2, comma 3, deve indicare in
particolare: l'indirizzo economico
4. La direzione dell'azienda agraria spetta di norma al dirigente
scolastico. Qualora ricorrano
5. Al fine di non compromettere il perseguimento dei criteri di
gestione di cui al comma 2 l'attività
6. Le scritture contabili dell'azienda sono distinte da quelle
dell'istituzione scolastica e sono tenute
7. L'utile prodotto dall'azienda, accantonato in un apposito fondo
dello stato patrimoniale, è
8. Ove non sia possibile provvedere a norma del comma 7, la
perdita di gestione può essere
9. Il rendiconto dell'azienda deve dare la dimostrazione della
gestione finanziaria, nonché dei
b) un prospetto riassuntivo del movimento delle derrate e scorte di magazzino;
c) una relazione illustrativa del responsabile
dell'azienda sui risultati conseguiti. Al
10. Alle aziende agrarie si applica il regime fiscale previsto per
i produttori agricoli che svolgono le
(Proventi derivanti dalla vendita di beni e da
servizi a favore di terzi)
1. Le istituzioni scolastiche, organizzate per la vendita di beni
o servizi a favore di terzi, di cui
2. Le predette attività e servizi sono oggetto di contabilità
separata da quella dell'istituzione
3. Qualora i proventi non coprano tutti i costi previsti il
consiglio di istituto dispone l'immediata
4. Per le attività previste dal presente articolo, sono dovuti i
tributi nella misura e con le modalità
(Gestione dei convitti annessi alle istituzioni
scolastiche)
1. La gestione delle attività convittuali costituisce specifico
progetto del programma annuale da
2. La gestione delle attività convittuali è improntata al
principio della economicità e dell'utilizzo
3. In caso di squilibri finanziari della gestione dell'attività
convittuale che persistano per più di tre
4. Al fine della gestione ottimale delle strutture e di una
maggiore valorizzazione delle risorse
TITOLO II
GESTIONE PATRIMONIALE - BENI E INVENTARI
(Beni)
1. I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni
scolastiche si distinguono in immobili e
2. Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli Enti
locali che sono concessi in uso alle
(Inventari)
1. I beni mobili si iscrivono, nel relativo inventario, in ordine
cronologico, con numerazione
2. Ogni oggetto è contrassegnato col numero progressivo col quale
è stato iscritto in inventario.
3. Sono descritti in distinti inventari i beni immobili, i beni di
valore storico-artistico, i libri ed il
4. Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile
consumo, cioè tutti quei materiali che,
5. Non si inventariano altresì, pur dovendo essere conservati nei
modi di uso o con le modalità
6. Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni
soggetti ad inventario è annotata, in
7. L'inventario è tenuto e curato dal direttore, che assume le
responsabilità del consegnatario, fatto
8. Quando il direttore cessa dal suo ufficio, il passaggio di
consegne avviene mediante ricognizione
9. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni
ed almeno ogni dieci anni al
(Valore di beni inventariati)
1. Ad ogni bene iscritto in inventario è attribuito un valore che
corrisponde: al prezzo di fattura, per i
2. I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e
gli altri valori mobiliari pubblici e privati, si
(Eliminazione dei beni dell'inventario)
1. Il materiale mancante per furto o per causa di forza maggiore,
o reso inservibile all'uso, è
2. Al suddetto provvedimento è allegata copia della denuncia
presentata alla locale autorità di
(Custodia del materiale didattico, tecnico e
scientifico, dei laboratori e delle officine)
1. La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei
gabinetti, dei laboratori e delle
2. Qualora più docenti debbano valersi delle stesse collezioni o
dei vari laboratori, la direzione è
(Le opere dell'ingegno)
1. Spetta all'istituto scolastico il diritto d'autore sulle opere
dell'ingegno prodotte nello svolgimento
2. E' sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla
paternità dell'opera, nei limiti della sezione
3. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso
delle attività curriculari è deliberato dal
4. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso
delle attività non curriculari è
5. E' riconosciuto ai coautori e alle istituzioni scolastiche la
partecipazione paritaria ai proventi dello
6. Il dirigente dell'istituzione scolastica provvede agli
adempimenti prescritti dalla legge per il
7. Nel caso della redazione di programmi per elaboratore che si
distinguano per originalità, il
TITOLO III
SCRITTURE CONTABILI E CONTABILITA'INFORMATIZZATA
(Scritture contabili)
1. I documenti contabili obbligatori sono:
a. il programma annuale;
b. il giornale di cassa;
c. i registri dei partitari delle entrate e delle spese;
d. il registro del conto corrente postale;
e. gli inventari;
f. il registro delle minute spese;
g. il registro dei contratti stipulati a norma dell'articolo 31,
comma 3;
h. il conto consuntivo.
2. Nel giornale di cassa si trascrivono tutte le operazioni di
pagamento e di riscossione, nel giorno
3. Nei registri partitari si aprono tanti conti quante sono le
aggregazioni individuate sulla base di
4. I documenti di cui al comma 1, anche se tenuti con sistemi
automatizzati od a fogli mobili,
5. Della tenuta della contabilità, delle necessarie registrazioni
e degli adempimenti fiscali è
(Modulistica e contabilità informatizzata)
1. Il Ministero della pubblica istruzione stabilisce i modelli
necessari per assicurare l'omogeneità dei
2. Il Ministero della pubblica istruzione predispone, nell'ambito
del proprio sistema informativo, un
3. Il pacchetto può essere utilizzato anche per ottenere l'elenco
dei fornitori di beni e servizi, con
4. Il pacchetto, che è costantemente aggiornato, è accompagnato da
un manuale per la sua
5. La contabilità in partita doppia, utilizzata dalle aziende
agrarie e dalle aziende speciali, è tenuta
TITOLO IV
ATTIVITA' NEGOZIALE
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
(Capacità negoziale)
1. Le istituzioni scolastiche, anche attraverso gli accordi di
rete di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, per il
raggiungimento e nell'ambito dei propri fini
2. Nell'ambito dell'autonomia negoziale di cui al comma 1, le
istituzioni scolastiche possono
3. I contratti sono stipulati nelle forme previste dalle relative
disposizioni di legge e, nel caso vi sia
4. E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare
servizi per lo svolgimento di attività che
(Funzioni e poteri del dirigente nella attività
negoziale)
1. Il dirigente, quale rappresentante legale dell'istituto, svolge
l'attività negoziale necessaria
2. Il dirigente può delegare lo svolgimento di singole attività
negoziali al direttore o ad uno dei
3. Il dirigente, nello svolgimento dell'attività negoziale, si
avvale della attività istruttoria del direttore.
4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale
dell'istituto specifiche competenze
(Interventi del Consiglio di istituto nell'attività
negoziale)
1. Il Consiglio di istituto delibera in ordine:
a. alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e
donazioni;
b. alla costituzione o compartecipazione a fondazioni;
all'istituzione o compartecipazione a
c. all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata
pluriennale;
d. ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione,
modificazione di diritti reali su beni
e. all'adesione a reti di scuole e consorzi;
f. all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
g. alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino
il coinvolgimento di agenzie,
h. all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di
cui all'articolo 34, comma 1;
i. all'acquisto di immobili.
2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative
alla determinazione dei criteri e dei limiti
a. contratti di sponsorizzazione;
b. contratti di locazione di immobili;
c. utilizzazione di locali, beni o siti informatici,
appartenenti alla istituzione scolastica, da parte
d. convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola
e degli alunni per conto terzi;
e. alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di
attività didattiche o programmate a
f. acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
g. contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari
attività ed insegnamenti;
h. partecipazione a progetti internazionali.
3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attività
negoziale è subordinata alla previa
(Procedura ordinaria di contrattazione)
1. Per la attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti
e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di EURO 2000 oppure il limite
preventivamente fissato dal Consiglio
2. L'invito a presentare un'offerta deve contenere, oltre ai
criteri di aggiudicazione, l'esatta
3. L'osservanza dell'obbligo di cui al presente articolo è esclusa
quando non sia possibile acquisire
4. E' sempre possibile il ricorso alle procedure di gara
disciplinate dalle norme generali di contabilità
5. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme
dell'Unione Europea in materia di
6. Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che
richiedono la forma pubblica, sono
(Pubblicità, attività informative e trasparenza
dell'attività contrattuale)
1. Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con
l'ordinaria contrattazione è messa a
2. Una relazione sull'attività negoziale svolta dal dirigente
dell'istituzione scolastica è presentata alla
3. E' assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli
interessati alla documentazione inerente
4. Il direttore provvede alla tenuta della predetta
documentazione.
5. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei
membri del Consiglio di istituto e degli
(Collaudo)
1. I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo
finale, da eseguirsi, entro 60 giorni dalla
2. Per le forniture di valore inferiore a EURO 2000, l'atto
formale di collaudo è sostituito da un
3. Per i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici, è
redatto dal direttore apposito certificato
4. Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo
l'emissione del certificato di
5. Per il collaudo di opere pubbliche, si procede secondo quanto
previsto, al riguardo, dalla
CAPO II
SINGOLE FIGURE CONTRATTUALI
(Disposizione generale)
1. Le istituzioni scolastiche applicano le norme del presente capo
nei casi espressamente
(Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti
dall'istituzione scolastica)
1. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dei compiti di
formazione ed educativi, hanno facoltà di
2. La vendita avviene con le modalità stabilite dal Consiglio di
istituto, che provvede a determinare le
(Concessione di beni in uso gratuito)
1. La istituzione scolastica, per assicurare il diritto allo
studio, su richiesta degli esercenti la
2. La istituzione scolastica provvede a pubblicizzare, mediante
affissione all'albo, l'elenco dei beni
3. La concessione in uso non può determinare, per l'istituzione
scolastica, l'assunzione di oneri
4. La concessione è sempre revocabile e non può mai estendersi oltre
i periodi di tempo
(Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento
dell'offerta formativa)
1. La istituzione scolastica può stipulare contratti di
prestazione d'opera con esperti per particolari
2. Il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti,
disciplina nel regolamento di istituto le
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