Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2001, Supplemento Ordinario n.49) 

Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"

 

TITOLO I - GESTIONE FINANZIARIA

CAPO I - PRINCIPI E PROGRAMMA ANNUALE

Art. 1 - (Finalità e principi)

Art. 2 - (Anno finanziario e programma annuale)

Art. 3 - (Avanzo di amministrazione)

Art. 4 - (Fondo di riserva)

Art. 5 - (Partite di giro)

Art. 6 - (Verifiche e modifiche al programma)

CAPO II - REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Art. 7 - (Attività gestionale)

Art. 8 - (Esercizio provvisorio)

Art. 9 - (Riscossione delle entrate)

Art. 10 - (Reversali di incasso)

Art. 11 - (Impegni, liquidazione delle spese ed ordinazione dei pagamenti)

Art. 12 - (Mandati di pagamento)

Art. 13 - (Modalità di estinzione dei mandati)

Art. 14 - (Pagamento con carta di credito)

Art. 15 - (Conservazione dei mandati e delle reversali)

CAPO III - SERVIZI DI CASSA

Art. 16 - (Affidamento del servizio)

Art. 17 - (Fondo per le minute spese)

CAPO IV - CONTO CONSUNTIVO

Art. 18 - (Conto consuntivo)

Art. 19 - (Armonizzazione dei flussi informativi)

CAPO V - GESTIONI ECONOMICHE SEPARATE

Art. 20 - (Aziende agrarie e aziende speciali)

Art. 21 - (Proventi derivanti dalla vendita di beni e da servizi a favore di terzi)

Art. 22 - (Gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche)

TITOLO II - GESTIONE PATRIMONIALE - BENI E INVENTARI

Art. 23 - (Beni)

Art. 24 - (Inventari)

Art. 25 - (Valore di beni inventariati)

Art. 26 - (Eliminazione dei beni dell'inventario)

Art. 27 - (Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e delle officine)

Art. 28 - (Le opere dell'ingegno)

TITOLO III - SCRITTURE CONTABILI E CONTABILITA'INFORMATIZZATA

Art. 29 - (Scritture contabili)

Art. 30 - (Modulistica e contabilità informatizzata)

TITOLO IV - ATTIVITA' NEGOZIALE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 31 - (Capacità negoziale)

Art. 32 - (Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale)

Art. 33 - (Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale)

Art. 35 - (Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale)

Art. 36 - (Collaudo)

CAPO II - SINGOLE FIGURE CONTRATTUALI

Art. 37 - (Disposizione generale)

Art. 38 - (Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall'istituzione scolastica)

Art. 39 - (Concessione di beni in uso gratuito)

Art. 40 - (Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa)

Art. 41 - (Contratti di sponsorizzazione)

Art. 42 - (Contratti di fornitura di siti informatici)

Art. 43 - (Contratti di concessione in uso dei siti informatici)

Art. 44 - (Contratti di comodato)

Art. 45 - (Contratti di mutuo)

Art. 46 - (Manutenzione degli edifici scolastici)

Art. 47 - (Contratti di locazione finanziaria)

Art. 48 - (Contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie)

Art. 49 - (Compravendita di beni immobili)

Art. 50 - (Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico)

Art. 51 - (Appalti per lo smaltimento di rifiuti speciali)

Art. 52 - (Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili)

CAPO III - ALTRE ATTIVITA' NEGOZIALI

Art. 53 - (Fondazioni)

Art. 54 - (Borse di studio)

Art. 55 - (Donazioni, eredità, legati)

Art. 56 - (Progetti integrati di istruzione e formazione)

TITOLO V - CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 57 - (Esercizio della funzione)

Art. 58 - (Compiti dei revisori dei conti)

Art. 59 - (Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti)

Art. 60 - (Verbali)

TITOLO VI - ATTIVITA' DI CONSULENZA CONTABILE

Art. 61 - (Ufficio scolastico regionale)

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 - (Applicazione delle nuove istruzioni contabili)

_______________

Art. 41

(Contratti di sponsorizzazione)

 

 1. Le istituzioni scolastiche possono concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.

  2. E' accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza.

  3. E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.

  

Art. 42

(Contratti di fornitura di siti informatici)

 

 1. Nella stipulazione di accordi diretti a garantire la fruizione, da parte dell'istituzione scolastica, di un proprio sito, raggiungibile attraverso l'accesso a reti informatiche, deve essere garantita la identificazione del fruitore responsabile di ogni accesso. All'uopo è fornita, a cura dell'istituzione scolastica, una chiave di accesso individuale ai responsabili nei singoli casi dell'accesso alla rete.

  2. La stipulazione dei contratti di fornitura dei siti deve tenere conto, ai fini della valutazione di convenienza, anche del costo della fornitura del servizio di utenza telefonica.

  3. Possono essere stipulate convenzioni con operatori che assicurino la fruizione di accessi individuali agli studenti. In tal caso, la valutazione di convenienza è operata tenendo conto di tale possibilità. 

 Art. 43

(Contratti di concessione in uso dei siti informatici)

 

 1. E' in facoltà della istituzione scolastica ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale.

  2. E' sempre assicurata la parità di accesso e la libertà di espressione.

  3. Nella domanda di ammissione deve essere individuato un soggetto responsabile della attività e dei contenuti immessi sul sito gestito dalla istituzione scolastica.

  4. Possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione del sito, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 41.

  5. Nella stipulazione dei contratti, delle convenzioni e dei patti di cui al presente articolo, deve essere sempre riservata al dirigente la facoltà di disattivare il collegamento quando le attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.

  

Art. 44

(Contratti di comodato)

 

 1. L'istituzione scolastica può ricevere in comodato da enti ed istituzioni, soggetti pubblici o privati, beni da utilizzare nello svolgimento della attività educativa e formativa.

  2. Qualora il bene non sia immediatamente fruibile per gli scopi di cui al comma 1, e necessiti di lavori di adeguamento o di particolari condizioni od impieghi di personale, la durata del comodato deve essere tale da rendere economicamente conveniente l'impiego delle risorse dell'istituzione scolastica.

  

Art. 45

(Contratti di mutuo)

 

 1. L'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio.

  2. La durata massima dei mutui è quinquennale.

  3. In relazione agli assegnati finanziamenti di progetti comunitari e di formazione integrata superiore, dei quali sia pervenuta formale comunicazione, le istituzioni scolastiche possono chiedere, in attesa della materiale erogazione dei fondi, anticipazioni bancarie alle condizioni stabilite da apposita convenzione, stipulata dal Ministero della pubblica istruzione con le associazioni bancarie o a condizioni migliori.

  

Art. 46

(Manutenzione degli edifici scolastici)

 

 1. Nei casi in cui la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze è delegata alle istituzioni scolastiche dall'ente locale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per l'affidamento dei relativi lavori, si applicano le norme del presente regolamento.

 L'istituzione scolastica fornisce all'ente locale competente la conseguente rendicontazione.

 2. L'istituzione scolastica può anticipare i fondi necessari all'esecuzione di lavori urgenti e indifferibili dandone immediata comunicazione all'ente locale competente, ai fini del rimborso.

  

Art. 47

(Contratti di locazione finanziaria)

 

 1. Le istituzioni scolastiche, previa valutazione di convenienza da operarsi a cura del dirigente hanno facoltà di stipulare contratti di locazione finanziaria per la realizzazione di finalità istituzionali, con esclusione dell'acquisizione della disponibilità di beni immobili.

  2. E' sempre vietata la stipulazione di contratti di locazione finanziaria su beni precedentemente alienati al concedente dall'istituto scolastico o da terzi.

  3. Quando l'istituzione scolastica non abbia interesse ad esercitare il potere di riscatto del bene, può determinarsi ad esercitarlo allorché, a seguito di richieste provenienti dal personale dell'istituzione stessa o da studenti, vi sia la possibilità di trasferirlo ai predetti soggetti, previa applicazione delle procedure di cui all'articolo 52 ad un prezzo non inferiore a quello di riscatto. In tal caso le procedure di cui al predetto articolo sono espletate prima dell'esercizio del potere di riscatto.

  

Art. 48

(Contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie)

 

 1. La istituzione scolastica, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, e con esclusione di quelle trasferite dallo Stato, dagli enti locali e dall'Unione europea, compatibilmente con la continuità dell'erogazione del servizio educativo e formativo, può stipulare contratti di gestione finanziaria finalizzata.

  2. Tali contratti possono essere stipulati unicamente con istituzioni professionali di settore, abilitate all'esercizio delle attività bancarie e finanziarie.

  3. La attività contrattuale di cui al comma 1 deve essere finalizzata alla conservazione e all'incremento di risorse finanziarie non immediatamente impiegabili, da destinarsi ad una specifica opera di interesse dell'istituzione scolastica.

  4. I contratti di gestione devono sempre assicurare la conservazione del capitale impegnato ed un rendimento non inferiore a quello dei titoli di Stato con scadenza semestrale, al netto delle commissioni medie praticate dagli istituti bancari.

  5. I contratti di gestione devono prevedere forme di riscatto anticipato, a condizione che sia sempre garantita la conservazione del capitale e degli interessi medio-tempore maturati, decurtati degli importi dovuti a titolo di commissione.

  

Art. 49

(Compravendita di beni immobili)

 

 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 33, l'alienazione di beni immobili di proprietà dell'istituto è sempre disposta con le procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.

  2. L'aggiudicazione definitiva è subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di coloro che ne hanno diritto.

  3. Le istituzioni scolastiche possono acquistare beni immobili esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie, da legati, eredità e donazioni.

  

Art. 50

(Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico)

 

 1. La utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti dall'ente locale competente può essere concessa a terzi, con l'osservanza dell'articolo 33, comma 2, lettera c), a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi.

  2. Con la attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo.

  3. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.

  

Art. 51

(Appalti per lo smaltimento di rifiuti speciali)

 

 1. Qualora nell'esplicazione delle attività scolastiche vengano prodotti rifiuti che per legge devono essere assoggettati a trattamento speciale, il dirigente provvede a concludere gli opportuni accordi con enti, aziende pubbliche e concessionari idonei al trattamento di rifiuti.

  2. E' consentito il ricorso a ditte operanti sul libero mercato solo ove non sia possibile fruire del servizio di smaltimento pubblico.

  

Art. 52

(Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili)

 

 1. I materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli non più utilizzati sono ceduti dall'istituzione previa determinazione del loro valore, calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell'usato per beni simili, individuato da apposita commissione interna.

  2. La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi nell'albo della scuola e comunicato agli alunni, sulla base delle offerte pervenute entro il termine assegnato. L'aggiudicazione è fatta al migliore offerente.

  3. Nel caso in cui la gara sia andata deserta i materiali fuori uso possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, essere distrutti.

  4. I soli beni non più utilizzati possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche o ad altri enti pubblici.

  

CAPO III

ALTRE ATTIVITA' NEGOZIALI

 

Art. 53

(Fondazioni)

 

 1. Possono essere istituite fondazioni mediante conferimento di beni di valore storico non più utilizzati per finalità di insegnamento, ivi compresi i beni librari, le opere prodotte nel corso delle attività didattiche, i beni provenienti da successioni, donazioni, legati.

  2. Le finalità delle fondazioni sono di conservazione e valorizzazione dei beni conferiti, nonché di promozione della conoscenza del patrimonio artistico e culturale, anche mediante la creazione e gestione di spazi espositivi e biblioteche, nonché mediante lo sfruttamento dei diritti di riproduzione.

  3. Nell'atto di fondazione devono essere previste norme che assicurino l'unità di indirizzo gestionale tra l'istituzione scolastica e la fondazione.

  

Art. 54

(Borse di studio)

 

 1. Le istituzioni scolastiche, ferma la competenza degli enti locali in materia di diritto allo studio, possono integrare con proprie risorse, gestite anche mediante i contratti di cui all'articolo 48, i trasferimenti degli enti locali, ovvero assegnare borse di studio annuali o infrannuali agli studenti, sulla base di preventivi criteri deliberati dal Consiglio di istituto, su proposta, per i profili didattici, del collegio dei docenti.

  

Art. 55

(Donazioni, eredità, legati)

 

 1. Le istituzioni scolastiche possono accettare donazioni, legati ed eredità anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal de cujus non contrastino con le finalità istituzionali.

  2. Nel caso di donazioni, legati ed eredità finalizzati alla ristrutturazione di edifici di proprietà dell'ente locale, l'istituzione concorda con l'ente stesso le modalità di utilizzazione delle risorse.

  3. Nel caso di legati, eredità e donazioni finalizzate alla concessione di borse di studio, le istituzioni scolastiche ricorrono ove possibile ai contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie di cui all'articolo 48, al fine di mantenere il valore del capitale.

  4. L'istituzione scolastica può motivatamente rinunciare all'accettazione di legati.

  5. La durata della locazione dei beni immobili pervenuti all'istituzione scolastica per effetto di successioni a causa di morte e donazioni non può mai eccedere i nove anni.

  6. Il contratto deve contenere una clausola di recesso contrattuale che assicuri la disponibilità del bene per le mutate esigenze dell'istituzione scolastica riconosciute nel programma annuale, garantendo un periodo di permanenza minimo del conduttore.

  

Art. 56

(Progetti integrati di istruzione e formazione)

 

 1. Al fine di realizzare progetti integrati di istruzione e formazione, che richiedono la collaborazione con altre agenzie formative pubbliche e private, anche partecipando a programmi regionali, nazionali o comunitari, le istituzioni scolastiche, singolarmente o nella forma dell'accordo di rete di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, possono:

    a. stipulare convenzioni con università, regioni ed enti pubblici;

    b. stipulare intese contrattuali con associazioni e privati;

    c. partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche e private che realizzino  collaborazioni sinergiche per l'attuazione di particolari progetti di formazione.

  2. Le intese di collaborazione con soggetti pubblici, per la gestione di percorsi formativi integrati sono regolate con convenzioni. Queste devono stabilire, tra loro, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Qualora siano trasferite ad altri soggetti risorse finanziarie per assicurare la gestione unitaria delle attività, la rendicontazione delle spese avviene all'interno del sistema contabile del soggetto gerente, il quale, entro 15 giorni dal termine di detta rendicontazione, invia agli altri soggetti finanziatori copia della medesima.

  3. Le intese di collaborazione con agenzie formative private, devono risultare da atto scritto, nel quale, ai fini della più ampia integrazione dei soggetti e delle risorse, sono delineati gli aspetti organizzativi del progetto da realizzare, sono definite le competenze di ciascun soggetto, nonché le attività amministrate da ciascuno e l'ammontare delle risorse da impiegare allo scopo.

 4. Le intese di cui al precedente comma possono prevedere la gestione unitaria delle risorse finanziarie, affidate ad uno dei soggetti partecipanti all'intesa, da attuarsi mediante un organo paritetico responsabile, del quale deve far parte il dirigente od un suo delegato. Entro 15 giorni dalla chiusura dell'anno e/o delle attività di cui trattasi, deve essere rimessa all'istituzione scolastica copia della rendicontazione circa l'utilizzo delle risorse comuni, se queste sono state affidate ad altro soggetto, da allegare al conto consuntivo. Le intese dovranno stabilire anche a quale dei soggetti partecipanti, al termine della collaborazione, passerà la proprietà degli eventuali beni durevoli acquistati.

  

TITOLO V

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

  

Art. 57

(Esercizio della funzione)

 

 1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 provvede un Collegio dei revisori dei conti, nominato dall'ufficio scolastico regionale. Il collegio è composto da tre membri, dotati di adeguata professionalità, di cui uno designato dal Ministero della pubblica istruzione, uno dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - con funzioni anche di Presidente, ed uno designato d'intesa tra i competenti enti locali. In caso di mancata designazione, la nomina è predisposta dall'ufficio scolastico regionale, attingendo al registro dei revisori contabili. I componenti durano in carica 3 anni, salvo conferma, che nello stesso ambito territoriale può avvenire per una sola volta. In caso di rinuncia o di cessazione di un membro, il nuovo nominato scade con quelli in carica.

  2. Ad uno stesso Collegio è affidato il riscontro di più istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale. L'aggregazione è operata dall'Ufficio scolastico regionale tenuto conto:

    a. della dimensione complessiva dei flussi finanziari amministrati;

    b. della vicinanza e/o del facile collegamento tra le diverse sedi;

    c. della situazione geografica e ambientale in cui gli istituti operano.

  3. Ai revisori dei conti spetta un compenso determinato con decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 Agli stessi sono corrisposti, in quanto dovuti, l'indennità di missione ed il rimborso spese secondo le disposizioni vigenti in materia.

  4. Il compenso, l'indennità ed il rimborso spese ai membri del collegio sono corrisposti da un istituto scolastico individuato nell'ambito territoriale dell'Ufficio scolastico regionale con il provvedimento di nomina del Collegio.

  5. Per le designazioni di propria competenza, il Ministero della pubblica istruzione provvede alla tenuta di un apposito elenco nel quale sono iscritti, a domanda, i dipendenti appartenenti a qualifica non inferiore a quelle ricomprese nell'area funzionale C del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto dei ministeri per il quadriennio 1998-2001, nonché i dipendenti, di qualifica immediatamente inferiore che siano iscritti nel registro dei revisori contabili. L'elenco comprende una apposita sezione nella quale possono chiedere di essere iscritti revisori contabili esterni all'amministrazione per l'attribuzione degli incarichi eccedenti.

  

Art. 58

(Compiti dei revisori dei conti)

 

 1. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

  2. Il Collegio esprime il parere di regolarità contabile sul programma annuale proposto dalla Giunta esecutiva ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

  3. Il Collegio procede, con visite periodiche - anche individuali - da compiersi almeno due volte nell'anno presso ciascuna istituzione scolastica compresa nell'ambito territoriale di competenza, alla verifica della legittimità e regolarità delle scritture contabili e della coerenza dell'impiego delle risorse con gli obiettivi individuati nel programma e nelle successive variazioni di quest'ultimo, nonché alle verifiche di cassa.

  4. Il Collegio esamina il conto consuntivo della gestione annuale in merito al quale:

    a. riferisce sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio;

    b. rileva il livello percentuale di utilizzo della dotazione finanziaria e delle dotazioni annuali di  ciascun progetto d'istituto;

    c. evidenzia i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale;

    d. esprime parere sul conto, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili;

    e. correda la relazione con tabelle di rilevazione dei costi (personale, strumenti, servizi esterni, ecc.) inerenti alle attività e ai progetti realizzati nell'istituto, finalizzate all'analisi costi/benefici da parte dell'amministrazione scolastica, nonché con altre notizie e dati richiesti dall'amministrazione vigilante.

 

Art. 59

(Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti)

 

 1. Le riunioni del Collegio, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 58, commi 2 e 4, si svolgono su iniziativa del presidente, cui compete la convocazione, ovvero quando ne facciano richiesta congiuntamente gli altri due membri. Esse possono tenersi in una qualsiasi delle sedi scolastiche comprese nell'ambito territoriale di competenza.

  2. Per le deliberazioni assunte dal Collegio, il membro dissenziente deve indicare nel verbale i motivi del proprio dissenso. Non è consentita l'astensione.

  3. Le verifiche periodiche di cui all'articolo 58, comma 3, avvengono sulla base di una programmazione annuale concordata collegialmente.

  4. Per l'esercizio delle funzioni dei revisori, le istituzioni scolastiche sono tenute a mettere a disposizione di tutti gli atti e i documenti necessari per l'esercizio delle funzioni di controllo.

 5. L'ufficio scolastico regionale promuove gli opportuni interventi, al fine di assicurare l'omogeneità dell'esercizio della funzione del Collegio dei revisori.

  

Art. 60

(Verbali)

 

 1. L'attività dei revisori dei conti deve essere verbalizzata. I verbali, per ciascuna istituzione scolastica, sono raccolti in apposito registro a pagine numerate progressivamente, che è custodito dal direttore o da un suo delegato.

  2. Copia del verbale relativo all'esame del conto consuntivo, corredato della documentazione indicata all'articolo 18, deve essere inviata all'ufficio scolastico regionale ed alla competente ragioneria provinciale dello Stato. Ai predetti uffici devono essere inviati altresì copia dei verbali relativi ad eventuali anomalie riscontrate nel corso della gestione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

  

TITOLO VI

ATTIVITA' DI CONSULENZA CONTABILE

 

Art. 61

(Ufficio scolastico regionale)

 

 1. L'ufficio scolastico regionale fornisce alle istituzioni scolastiche assistenza e supporto in materia amministrativo-contabile, anche sulla base delle indicazioni generali predisposte e diramate dal Servizio per gli affari economico-finanziari del Ministero della pubblica istruzione.

  

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 62

(Applicazione delle nuove istruzioni contabili)

 

 1. Le istruzioni generali contenute nel presente regolamento si applicano con le modalità e nei termini di cui all'articolo 12, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275.

  Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2001, Supplemento Ordinario n.49)

                       Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica                                                   Visco

                                                Il Ministro della Pubblica Istruzione

                                                  De Mauro

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