Decreto Ministeriale 3 luglio 2002
Decreto Ministeriale 3 luglio 2002 relativo al numero dei posti al livello nazionale per l'ammissione alle attività didattiche aggiuntive (800 ore - art.2 - Decreto Ministeriale 20 febbraio 2002) nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria.
VISTA la legge 9 maggio 1989,n.168, in particolare l’art.4, e successive
modifiche; VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300; VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n.104; VISTO il D. M. 26 maggio 1998; VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341; VISTO il D.I. 24 novembre 1998, n. 460, art. 6; VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264; VISTO il D.M. 20 febbraio 2002; D E C R E T A: Art.1 Limitatamente all’a.a.2002/2003, il numero dei
posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione alle Scuole di
specializzazione all’insegnamento secondario ai fini delle attività
didattiche aggiuntive di cui al DM 20 febbraio 2002 è determinato, sul
contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n.4847 ripartito fra le
Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del
presente decreto. Art.2 Ciascuna Università dispone l’ammissione alle
Scuole per le attività di cui all’art. 1 in base ad una graduatoria
determinata secondo criteri indicati nel bando, nei limiti dei posti di cui alla
tabella allegata al presente decreto e nel rispetto della indicazione di priorità
di cui all’art. 1 comma 2 del D.M. 20 febbraio 2002. Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma, 3 luglio 2002
|
IL MINISTRO |
*** pubblicità ****
Abbonati alle notizie scolastiche!
*** pubblicità ***