Legge finanziaria 2004

La legge finanziaria 2004, cioè la legge 27 dicembre dicembre 2003, n. 350 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) ( Gazzetta Ufficiale n. 299  del 27/12/2003 - Supplemento ordinario n. 196/L)  entrata in vigore il 01-01-2004,  regola alcune norme di finanza pubblica.

Alcuni articoli della legge finanziaria 2004 interessano il personale scolastico statale, in particolare l'articolo 3

I punti fondamentali

1 . Esonero e semiesonero per i docente collaboratori del Dirigente scolastico.

Con il comma 88 viene modificato l’articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, unificando le norme per l'esonero dall'insegnamento per uno dei docenti individuati dal Dirigente scolastico come collaboratori, prevedendo l'esonero per le scuole con almeno 55 classi, (mentre in precedenza le classi erano 50 per le medie e superiori, mentre per gli istituti tecnici industriali e professionali erano 40 classi) ed il semiesonero per le scuole con almeno 40 classi (in precedenza erano 35 per medie e superiori e 30 per istituti tecnici industriali e professionali)

2 - Docenti soprannumerari

Con il comma 90 si obbligano i docenti soprannumerari provvisti del titolo di specializzazione per il sostegno ad essere trasferiti su posti di sostegno.

Queste due misure, unitamente a quelle delle precedenti finanziarie 20022003 , hanno lo scopo di aumentare l'efficienza della scuola statale, riducendo le spese per il personale scolastico.

3 - Finaziamenti per l'acquisto del computer

Nell'articolo 4 sono previsti dei finanziamenti per l'acquisto di computer da parte degli alunni, delle famiglie, dei docenti.

 

Testo della legge  27 dicembre 2003, n.350, legge finanziaria 2004  (si riportano solo i commi 57, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 dell'articolo 3,  che interessano la scuola)

 

Articolo 3

Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici

......

 

57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall’impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento, anche se già collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall’amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, oltre i limiti di età previsti dalla legge, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione, secondo modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

....

 88. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall’articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l’articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

    «Art. 459. - (Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie) – 1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell’articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui all’accordo del 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, può essere disposto l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5.

    2. I docenti di scuola dell’infanzia ed elementare possono ottenere l’esonero quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi.
    3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l’esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno quaranta classi.
    4. L’esonero o il semiesonero dall’insegnamento può essere anche disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.
    5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati, l’esonero o il semiesonero può essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma 1».

    89. Nell’ambito delle attività di riconversione previste dall’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, gli uffici scolastici regionali istituiscono corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti in situazione di soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, individuate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 25 ottobre 2002, prot. n. 2845. I corsi di specializzazione di cui al presente comma sono realizzati entro i limiti di una quota di risorse finanziarie da individuare annualmente nell’ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del personale del comparto scuola.

    90. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso in esubero a livello provinciale e che siano in possesso del prescritto titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili sono trasferiti su posti di sostegno; il trasferimento viene disposto a domanda e, nel caso in cui gli interessati non producano domanda o non ottengano una delle sedi richieste, d’ufficio.
    91. Al comma 21 dell’articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al predetto piano straordinario è destinato un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, che risultano disponibili al 1º gennaio 2004».
    92. Per l’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi:

        a) sviluppo delle tecnologie multimediali;

        b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;
        c) interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica superiore e per l’educazione degli adulti;
        d) istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione.

    93. Per consentire alle istituzioni scolastiche l’affidamento, nell’anno 2004, delle attività in base ai contratti stipulati ai sensi dell’articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 375 milioni di euro.

    94. Dopo il comma 7 dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono inseriti i seguenti:

    «7-bis. Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati, altresì, i limiti di reddito per l’attribuzione del contributo medesimo.

    7-ter. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, da attuare con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche».

 

Articolo 4

Finanziamento agli investimenti

 

....

9. Il Fondo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «PC ai giovani», diretto ad incentivare l’acquisizione e l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono 16 anni nel 2004, nonché la loro formazione. Le modalità di attuazione del progetto, nonché di erogazione degli incentivi stessi sono disciplinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 10. Il Fondo di cui al comma 9 è destinato anche, nel limite di 30 milioni di euro per l’anno 2004, all’istituzione di un fondo speciale, denominato «PC alle famiglie», finalizzato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, diretto all’erogazione di un contributo di 200 euro per l’acquisizione e l’utilizzo di un personal computer con la dotazione necessaria per il collegamento ad Internet, nel corso del 2004, da parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, relativo all’anno d’imposta 2002. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilità finanziarie di cui al primo periodo, le modalità di attuazione del progetto, di individuazione dei requisiti reddituali e dei soggetti tenuti alla verifica dei predetti requisiti, nonché di erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilità di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione. Il contributo non è cumulabile con le agevolazioni previste dai commi 9 e 11.

11. Nel corso dell’anno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché il personale docente presso le università statali, possono acquistare un personal computer portatile da utilizzare nella didattica, anche attraverso appositi programmi software messi a disposizione dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, usufruendo di riduzione di costo e di rateizzazione. I benefìci per l’acquisto sono ottenuti, rispettivamente, previa apposita indagine di mercato esperita dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa. Con apposito decreto di natura non regolamentare il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, fissa le modalità attuative per poter accedere ai benefìci previsti dal presente comma.

 

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