La retribuzione del personale scolastico

a cura del prof. Pietro De Paolis

Introduzione

 

Contratto nazionale della scuola

 

Stipendio lordo e stipendio netto

 

Retribuzione lorda

 

Retribuzione professionale docenti

 

Compenso individuale accessorio

 

Assegno nucleo famigliare

 

Ritenute e contributi previdenziali

 

Imposta sul reddito

 

Stipendio netto

 

Addizionale regionale e addizionale comunale

 

Introduzione

La retribuzione per il personale scolastico è una operazione abbastanza complessa; essa è in parte di competenza degli uffici di segreteria del singolo istituto, in parte è di competenza della Direzione provinciale dei servizi vari (ex Direzione Provinciale del tesoro). Investe tuttavia anche altri enti come per esempio l'INPDAP, per quanto riguarda il pagamento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR)  o Trattamento di fine servizio (TFS); l'INPS, per quanto riguarda l'indennità di disoccupazione per i contratti a tempo determinato; associazioni sindacali varie, che sottraggono parte del reddito del dipendente scolastico. Le ritenute previdenziali, assistenziali e l'IRPEF sono, in parte, delle partite di giro, nelle amministrazioni statali, in quanto vengono sì prelevate al dipendente ma ritornano allo Stato da cui sono partite; e se il dipendente è fortunato, ha cioè una età molto lunga, (diciamo spera di arrivare agli anni 80) le ritenute previdenziali ritornano al dipendente in modo superiore rispetto alle somme trattenute; questo a danno degli sfortunati che hanno una durata di vita minore ( inferiore agli 80 anni).

L'effettivo incasso dello stipendio dipende da tre fasi fondamentali:

1 - Calcolo dell'ammontare della retribuzione, detta anche liquidazione;

2 - Emissione di un ordine ( mandato di pagamento o ordinativo di pagamento) con il quale la scuola delega un altro ente a pagare, di solito una Banca o un ufficio postale;

3 - Esecuzione, da parte dell'ente tesoriere, dell'ordine ricevuto con immediato incasso della retribuzione da parte del dipendente scolastico.

Il meccanismo è burocraticamente perverso; a volte lo scaricabarile comporta non solo il ritardo di alcuni anni nel ricevere la retribuzione dovuta, ma a volte comporta anche la perdita di molti Euro per prescrizione ( 5 anni ) se l'interessato non provvede personalmente a calcolarsi quanto gli spetta e a sollecitare continuamente i vari uffici, facendo anche uso delle vie legali.

Contratto nazionale della scuola

La esistenza della miopia sindacale comporta che non vi sia una legge che regoli la entità dello stipendio nel rapporto di lavoro dei dipendenti scolastici, ma, nel calcolo dello stipendio, comunemente le amministrazioni si limitano ad applicare i contratti collettivi della scuola.

Ricordiamo, a proposito, che l'articolo 39, ultimo comma, della Costituzione italiana dice:" I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce".

Poiché il requisito della registrazione per le organizzazioni sindacali non è presente, è lampante che i contratti collettivi di lavoro possono essere solo unilateralmente collettivi, cioè, i contratti dovrebbero vincolare solo i datori di lavoro e i lavoratori aderenti alle organizzazioni firmatarie dell'accordo; mentre per i dipendenti della scuola non iscritti ad alcun sindacato la amministrazione statale dovrebbe applicare contratti diversi da quelli collettivi nazionali.

Il contratto collettivo, infatti, non è una legge ma è solo una espressione di autonomia negoziale delle parti che lo sottoscrivono e non può assolutamente avere efficacia generale per tutti, come avviene per la legge, ma solo per le parti che lo sottoscrivono.

D'altronde, l'articolo 45 comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, così dice:

"Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi."

Di conseguenza una amministrazione della scuola può sottoscrivere contratti individuali di lavoro diversi da quelli collettivi, sia dal punto di vista normativo che di entità della remunerazione.

Detto questo, ricordiamo che è ancora in vigore (gennaio 2009) il Contratto collettivo del comparto scuola - quadriennio giuridico 2006/09 e 1° biennio economico 2006/07,  aggiornato per la parte retributiva con il Contratto scuola 23 gennaio 2009

Stipendio lordo e stipendio netto

Lo stipendio lordo è quello che comprende gli importi fissati dal contratto. Per ottenere lo stipendio netto occorre dapprima detrarre le ritenute pensionistiche, previdenziali e assistenziali, e, solo per gli iscritti al sindacato, sindacali.

Si ottiene in tal modo una somma detta imponibile fiscale. In base a tale imponibile si calcolano le tasse che sono l'imposta sul reddito detta IRE, dovuta allo Stato, le addizionali regionali, provinciali e comunali, dovute ai rispetti enti impositivi.

Come differenza si ottiene l'importo netto da percepire dal dipendente.

Esempio

Stipendio Lordo € 1.653, 28 

Ritenute assistenziali e previdenziali € 180,66

Ritenuta fiscale IRE € 215,42

Ritenuta per addizionale Regionale IRE anno precedente € 20,30

Ritenuta per addizionale Comunale anno precedente € 6,92

Netto da pagare (1.653,28 -180,66 -215,42 -20,30 -6,92 = 1229,98) € 1.229,98

Retribuzione lorda

Per determinare lo stipendio lordo occorre fare la somma di alcuni elementi che possiamo distinguere in trattamento fondamentale e trattamento accessorio. Il trattamento fondamentale è composto da uno stipendio tabellare, partendo dalla seguente tabella:

anni di servizio Collaboratore scolastico  Collaboratore scolastico dei servizi  Assistenti amministrativi  Coordinatore amm.e tecnico  Dir. servizi gen. ed amm. e amm.  Docente sc. materna ed elem.  Docente diplomato istituti sec. II°  Docente scuola media  Docente laureato istituti sec. II° 
da 0 a 2
 14.359,02
 14.727,13
 16.085,62
 18.391,40
 21.266,10
 18.490,63
 18.490,63
 20.068,42
 20.068,42
da 3 a 8
 14.637,86
 14.998,60
 16.447,16
 18.888,61
 21.885,19
 18.990,10
 18.990,10
 20.662,41
 21.205,31 
da 9 a 14
 15.648,91
 16.002,43
 17.738,02
 20.420,20
 23.803,81
 20.528,50
 20.528,50
 22.433,27
 23.024,51
da 15 a 20
 16.592,28
 16.945,79
 18.960,63
 22.208,69
 26.042,65
 22.325,50
 22.325,50
 24.517,97
 25.268,53
da 21 a 27
 17.521,17
 17.903,75
 20.190,60
 23.944,85
 28.438,18
 24.069,50
 24.925,83
 26.542,11
 28.126,91
da 28 a 34
 18.221,87
 18.528,08
 21.066,52
 25.657,56
 30.899,34
 25.790,21
 26.632,14
 28.527,77
 29.999,55
da 35 a
 18.712,93
 19.088,70
 21737.75
 26.932,99
 33.293,35
 27.071,47
 27.928,33
 29.999,55
 31.492,33

Come si vede dalla tabella la retribuzione principale è su base annua e vale per dodici mesi; nel senso che dividendo l'importo annuo per 12 si ottiene la retribuzione mensile lorda, da liquidare ogni mese. Nel mese di dicembre viene anche liquidata una tredicesima mensilità che è pari a 1/12 dello stipendio tabellare; quindi oltre lo stipendio annuo lordo il dipendente percepisce, in aggiunta allo stipendio annuo, un altro dodicesimo di stipendio annuo; non è dovuta, invece, per la tredicesima né la retribuzione professionale docenti né il compenso individuale accessorio per il personale ATA.

Esempio

Docente laureato di scuola secondaria di II grado con 0 anni di servizio:

Retribuzione annua lorda: € 20.068,42

Retribuzione mensile lorda: 20.068,42/12= € 1.672,37

In tale somma è inglobata la ex indennità integrativa speciale.

Gli anni di servizio da considerare per il personale a tempo indeterminato sono quelli che nella ricostruzione di carriera hanno effetto sull'inquadramento retributivo; per il personale a tempo determinato, invece, gli anni di servizio sono sempre zero, cioè resta sempre valida la prima riga della tabella di sopra.

Del trattamento fondamentale possono far parte anche gli assegni ad personam, che si conseguono quando si passa da una posizione stipendiale ad una diversa, come nei passaggi di ruolo.

Il trattamento accessorio è una somma lorda che viene aggiunta allo stipendio rilevato dalla tabella di sopra; fanno parte del trattamento accessorio:

Agli aventi diritto è corrisposto, inoltre, l'assegno per il nucleo famigliare, ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.

Tutte le retribuzioni che hanno carattere fisso e continuativo sono corrisposte mensilmente in una unica soluzione, normalmente da parte della Direzione provinciale dei servizi vari, con valuta il giorno 23 del mese e ordine di pagamento il giorno 17 del mese, per chi dispone di accredito su conto corrente.

Retribuzione professionale docenti

In aggiunta allo stipendio mensile il docente a tempo indeterminato percepisce anche una seconda somma, detta retribuzione professionale docente, secondo la seguente tabella.

Fasce di anzianità Retribuzione professionale docente mensile
da 0 a 14 anni € 164,26
da 15 a 27 anni € 201,98
da 28 anni € 257,43

Tale somma viene corrisposta per 12 mensilità e non per 13. Per i docenti a tempo determinato fino al termine delle lezioni (primi di giugno) essa non spetta; e non spetta nemmeno per i supplenti con durata di supplenza inferiore; essa è, invece,  dovuta per i docenti a tempo determinato con incarico annuale, cioè fino al 31 agosto, o con incarico fino al termine delle attività didattiche, cioè fino al 30 giugno. Questa retribuzione, al pari dello stipendio, per il personale a tempo determinato va calcolata in base ai giorni di servizio, e cioè 1/30 per ogni giorno di servizio, ed in rapporto al numero di ore settimanali, e cioè per ogni ora o 1/18 oppure 1/24, a seconda dell'orario settimanale previsto.

Compenso individuale accessorio personale ATA

Al personale ATA a tempo indeterminato va corrisposta, in aggiunta allo stipendio tabellare, anche una seconda somma, detta compenso individuale accessorio, secondo la seguente tabella:

Personale ATA Compenso individuale accessorio mensile
Area B/C € 64,19
Area A/As € 58,62

Tale somma viene corrisposta per 12 mensilità e non per 13. Per il personale ATA a tempo determinato in servizio per l'intero anno scolastico viene corrisposta per 12 mesi; per il personale a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, cioè fino al 30 giugno, viene corrisposto dalla data di assunzione e per massimo 10 mesi, cioè esclusi luglio e agosto. Questo compenso accessorio, al pari dello stipendio, per il personale a tempo determinato va calcolato in base ai giorni di servizio, e cioè 1/30 per ogni giorno di servizio.

Assegno nucleo famigliare

 

Ritenute e contributi previdenziali

 

Imposta sul reddito

 

Stipendio netto

 

Addizionale regionale e addizionale comunale

 

Manuale del professore

 

prof. Pietro De Paolis

2008

Calcolo dello stipendio del personale della scuola

Normativa

Contratto scuola 2006-07