Circolare Ministeriale n. 22
Prot. n.3053
Roma, 19 febbraio 2003
Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio d'istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2002/2003
Premesso che con il D.M.
13.1.2003, n.2, il Ministro ha provveduto ad individuare le materie oggetto
della seconda prova scritta negli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore e, con il D.M.
14.1.2003, n.4, a determinare il numero dei componenti delle commissioni
d'esame, impartendo disposizioni in ordine alla composizione delle commissioni
medesime, relativamente agli istituti legalmente riconosciuti e pareggiati, con
la presente circolare si forniscono precisazioni, indicazioni, istruzioni e
chiarimenti sui seguenti profili della delicata materia:
- sede di esame;
- formazione delle commissioni;
- abbinamento delle classi delle scuole legalmente riconosciute e pareggiate;
- partecipazione alle commissioni del personale scolastico;
- adempimenti richiesti ai Dirigenti scolastici ed agli Uffici scolastici
periferici;
- criteri di nomina dei presidenti.
In via preliminare e perché le SS.LL. possano disporre di un quadro di
riferimenti normativi organico e sistematico, si richiamano le principali
disposizioni, relative agli esami in questione:
- Legge n. 425 del 10.12.1997 (in G.U. n. 289 del 12.12.97), parzialmente
modificata dall'art.21, comma 20 bis, della legge 15.3.1997, n. 59, introdotto
dall'art.1, comma 22, della legge 16.6.1998, n. 191;
- D.P.R. n. 323 del 23.7.1998 (in G.U. n. 210 del 9.9.98 -vedasi pure l'errata
corrige in G.U. n. 223 del 24.9.98);
- D.M. 18.9.1998, n.358,sulla costituzione delle aree disciplinari;
- D.M. 24.2.2000, n.49, concernente tipologie di esperienze che danno luogo ai
crediti formativi;
- D.M. 20.11.2000, n.429, riguardante le caratteristiche formali generali della
terza prova scritta;
- Legge n. 448 del 28.12.2001 (legge finanziaria 2002), art. 22, comma 7;
- D.M. 25.1.2001, n.104, (Regolamento recante le modalità e i termini per
l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e
le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle
commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore), che rimane in vigore per le parti non incompatibili con
l'art. 22, comma 7, della legge 28.12.2001, n. 448;
- D.M.
28.2.2002, n.20, relativo alle modalità di svolgimento della prima e della
seconda prova scritta per l'anno scolastico 2001-2002; D.M. in corso di
emanazione per l'anno scolastico 2002-2003, confermativo del citato D.M. n.20;
- D.M.
13.1.2003, n.3, avente ad oggetto certificazioni e relativi modelli da
rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato;
- D.M.
13.1.2003, n.2, relativo alla scelta delle materie oggetto della seconda
prova scritta;
- D.M.
14.1.2003, n.4, relativo al numero dei componenti le commissioni degli esami
di Stato;
- D.M.
30.1.2003, n. 10, relativo ai criteri di nomina, designazione e sostituzione
dei componenti le commissioni;
- D.M.
30.1.2003, n. 11, relativo agli esami di Stato nei corsi sperimentali.
Allegati:
- Modello per la formulazione delle proposte di configurazione delle
commissioni (mod.
ES-0), con le relative istruzioni per la compilazione;
- Scheda di partecipazione, in qualità di presidente, alle commissioni
degli esami di stato (mod.
ES-1), con le relative istruzioni per la compilazione;
- Elenco recante l'indicazione dei termini degli adempimenti amministrativi
e tecnici (formato rtf
- pdf);
- Elenco delle priorità tra le categorie degli aventi titolo alla nomina a
presidente (formato rtf
- pdf);
- Riepilogo degli adempimenti dei Dirigenti scolastici e dei Direttori
Generali regionali (formato rtf
- pdf);
- Modello per la designazione dei commissari, da trasmettere ai Direttori
Generali regionali da parte dei Dirigenti scolastici (mod. ES-C - formato rtf
- pdf
-).
I predetti allegati costituiscono parte integrante della presente circolare.
1) SEDE DI ESAME
Ai fini della nomina del Presidente, sono sede di esame le articolazioni delle
istituzioni d'istruzione secondaria superiore statali e paritarie di seguito
indicate:
- la sede centrale, con le eventuali succursali;
- ciascuna sezione staccata;
- ciascuna sede coordinata;
- ciascuna sezione associata, corrispondente di norma ad un corso di studio
accorpato a corsi di diverso ordine o tipo negli istituti di istruzione
superiore.
2) FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI
Adempimenti preliminari.
a) Istituti scolastici statali e paritari
I Direttori Generali regionali e i Dirigenti scolastici, per la parte di
rispettiva competenza, attivano le procedure finalizzate alla formazione delle
commissioni, secondo i criteri appresso indicati.
Il Direttore Generale regionale assegna, ai fini del successivo abbinamento, le
classi terminali (comprendenti anche gli alunni eventualmente ammessi ad
abbreviazioni per merito od obbligo di leva) degli istituti pareggiati o
legalmente riconosciuti, agli istituti statali o paritari di corrispondente
indirizzo, ove esistenti, oppure di indirizzi diversi, dandone comunicazione per
iscritto al Dirigente scolastico dell'istituto statale o paritario.
Non è consentito l'abbinamento di classi di scuole legalmente riconosciute o
pareggiate a scuole paritarie dipendenti dallo stesso gestore.
Il Dirigente scolastico dell'Istituto statale o paritario procede attenendosi
alle seguenti disposizioni:
- per ciascuna classe terminale statale o riconosciuta paritaria, di ordinamento
e/o sperimentale - ivi comprese quelle articolate su più indirizzi di studio -
va costituita una sola commissione. Come sopra indicato, tutte le commissioni
costituite presso il medesimo Istituto, inteso come sede centrale (con le
eventuali succursali), ovvero come sede coordinata ovvero come sezione staccata
o associata, concorrono a individuare la sede di esame, sulla quale si procede
alla nomina di un Presidente;
- le classi di corsi serali fanno parte della sede di esame presso la quale
funzionano;
- ai sensi dell'art. 9 - comma 3 - del D.P.R. n. 323/98, i candidati esterni
vanno ripartiti tra le diverse classi dell'istituto statale o paritario,
assicurando che il loro numero massimo per ciascuna classe non superi il 50 per
cento dei candidati interni (ad ogni singola classe sono complessivamente
assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati). Nel caso in cui, per
il numero rilevante di candidati esterni, non fosse possibile rispettare il
predetto limite, si può provvedere, in via eccezionale e con adeguate
motivazioni, alla costituzione di commissioni con un numero maggiore di
candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni, anche superando, laddove
necessario, il numero di 35 candidati per classe. Alla eventuale costituzione di
commissioni di soli candidati esterni provvedono i Direttori Generali regionali
secondo le disposizioni della C.M. n. 261 del 22.11.2000.
b) Istituti legalmente riconosciuti e pareggiati
Il Dirigente scolastico delle istituzioni scolastiche statali o paritarie al
quale sia stata comunicata l'assegnazione di classi legalmente riconosciute o
pareggiate, dopo aver assegnato alle classi terminali i candidati esterni e gli
alunni ammessi ad abbreviazioni per merito od obbligo di leva, avvalendosi
dell'allegato modello ES-0 (all. 1), prefigura l'abbinamento delle classi di
istituto pareggiato o legalmente riconosciuto da assegnare sulla base dei
seguenti criteri:
A. Per ciascuna classe terminale, statale o riconosciuta paritaria, di
ordinamento e/o sperimentale - ivi comprese quelle articolate su più indirizzi
di studio - va costituita una sola commissione.
B. E' consentito abbinare classi solo nell'ambito dello stesso ordine
scolastico. Si fa eccezione per le classi di corsi con sperimentazione di
ordinamento e di struttura (maxisperimentazione autonoma) attivati in due ordini
scolastici diversi, a condizione che le classi da abbinare appartengano a corsi
sperimentali i cui titoli finali di studio in ordinamento siano tra loro
corrispondenti (es.: "Brocca" indirizzo scientifico-tecnologico
attivato presso istituti tecnici ed analogo indirizzo sperimentale dell'ordine
classico, scientifico e pedagogico).
C. L'abbinamento può essere effettuato, nell'ordine:
- tra due classi dello stesso indirizzo di studio di ordinamento o
sperimentale;
- tra due classi con indirizzi di studio diversi, di ordinamento e/o
sperimentali, qualora le materie siano le stesse tra i due indirizzi o,
comunque, riconducibili alle stesse classi di concorso; avranno priorità
gli abbinamenti tra classi con indirizzi di studio per i quali esiste
coincidenza delle materie oggetto della seconda prova scritta.
Definizione delle commissioni
Le proposte dei Dirigenti scolastici di configurazione e abbinamento delle
commissioni, recanti anche l'indicazione dei nominativi dei commissari designati
dai consigli di classe, sono comunicate al Direttore Generale regionale,
mediante gli appositi modelli ES-0 (contenente i dati riferiti alle
configurazioni) ed ES-C (contenente i dati relativi ai commissari). Tali modelli
recheranno anche i dati fatti pervenire dai Dirigenti scolastici di istituti
pareggiati o legalmente riconosciuti, abbinati ad istituti statali o paritari.
Il Direttore Generale regionale, in conformità dei criteri sopraindicati,
valuta le proposte formulate dai Dirigenti scolastici, provvede alle modifiche
ritenute necessarie e ne dà comunicazione al Sistema Informativo utilizzando la
scheda di rilevazione delle configurazioni modello ES-0. Tale modello sarà
utilizzato anche per la comunicazione dei dati necessari per la predisposizione
e l'inoltro dei plichi occorrenti per la prima e la seconda prova scritta.
Relativamente alle commissioni delle province di Bolzano e di Trento, della
Regione Valle d'Aosta, delle scuole in lingua slovena delle province di Trieste
e Gorizia, dei corsi sperimentali presso i Conservatori di musica e i licei
musicali, nonché degli istituti per sordomuti, i dati contenuti nelle schede
dovranno essere acquisiti al sistema informativo con la funzione
"configurazioni valide ai soli fini dei plichi".
Designazione dei commissari
A. Scuole statali e paritarie
Subito dopo l'effettuazione delle operazioni di abbinamento delle classi delle
scuole legalmente riconosciute e pareggiate, ciascun consiglio di classe designa
i commissari nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. n. 2 del 13.1.2003
ed al D.M. n. 4 del 14.1.2003, tenendo presenti i seguenti criteri:
- i commissari sono designati tra i docenti, ivi compresi i docenti di
sostegno, che, prima di svolgere l'attività di sostegno, siano stati in una
delle condizioni indicate dall'art.2 del D.M. n.10 del 30.1.2003 e i docenti
tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in
compresenza di cui all'art. 5 della legge 3.5.1999 n. 124, nonché gli
insegnanti di arte applicata, nel numero previsto per ciascun indirizzo di
studio ed i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, di cui all'art.
7 del D.M. n. 10 del 30.1.2003;
- è assicurata, comunque, la nomina dei docenti delle discipline oggetto
della prima e della seconda prova scritta;
- le materie affidate ai commissari devono essere scelte in modo da
assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse e tenendo conto
dell'esigenza di favorire, per quanto è possibile, l'accertamento della
conoscenza delle lingue straniere;
- la scelta deve essere, altresì, coerente con i contenuti della
programmazione e del piano di lavoro del consiglio di classe.
Con riferimento alle classi articolate su più indirizzi di studio, nelle quali
vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o gruppi di studenti che
seguono la medesima lingua straniera ma con programmi diversi; nonché alle
classi nelle quali l'educazione fisica viene insegnata per squadre, i commissari
sono designati in modo che ciascuno di essi rappresenti i diversi indirizzi o i
diversi gruppi di alunni. Qualora non sia possibile assicurare tale
rappresentanza, si procede alla designazione di più commissari con riferimento
a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di candidati. In tale caso i commissari
operano separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati,
in modo che risulti rispettata la composizione numerica della commissione
secondo il D.M. n. 4 del 14.1.2003.
Fermo restando l'obbligo di assicurare la designazione di commissari nel numero
fissato dal D.M. n. 4 del 14.1.2003, nel caso, tuttavia, che la specifica
organizzazione delle cattedre della scuola non consenta la costituzione di
commissioni con il numero di commissari previsto, in quanto il numero degli
insegnanti in servizio nella classe, in ragione del fatto che sono titolari di
più materie di insegnamento, sia inferiore al numero di commissari stabilito
per la composizione delle commissioni esaminatrici, rimane giustificata, per
causa di forza maggiore, la designazione di docenti nel numero pari
immediatamente inferiore a quello indicato dal decreto medesimo.
Nelle classi che prevedono l'insegnamento di più lingue straniere, seguite
dall'intera classe, ove la lingua sia oggetto della seconda prova scritta, deve
essere assicurata la presenza dei relativi Docenti.
Nel caso di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i commissari
sono individuati dal Dirigente scolastico tra i Docenti, anche di classi non
terminali, del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa
con gli altri Dirigenti scolastici.
I Docenti designati commissari, che usufruiscono delle agevolazioni di cui
all'art. 33 della L. n. 104 del 5.2.1992, hanno facoltà di non accettare la
designazione. Nell'ipotesi che venga esercitata tale facoltà da parte di
Docenti titolari di materie oggetto della prima o della seconda prova scritta,
il Dirigente scolastico dovrà designare Docenti di uguale insegnamento tra
Docenti appartenenti allo stesso istituto.
B. Scuole legalmente riconosciute o pareggiate
Negli istituti legalmente riconosciuti o pareggiati, nel caso di abbinamento tra
classi del medesimo indirizzo, i commissari sono designati, per il 50 per cento,
tra i Docenti delle materie oggetto di esame della classe del candidato, già
individuate nella commissione della classe statale o paritaria di abbinamento.
Nella designazione deve comunque essere assicurata la presenza del Docente della
materia oggetto della seconda prova scritta indicata nella tabella allegata al
D.M. n. 2 del 13.1.2003.
Nel caso di abbinamento tra classi di indirizzo diverso, qualora non sia
possibile procedere secondo le indicazioni di cui al precedente punto, il
consiglio della classe legalmente riconosciuta o pareggiata designa il 50 per
cento dei commissari tra i Docenti delle materie oggetto d'esame, fermo restando
l'obbligo di inclusione del Docente della materia oggetto della seconda prova
scritta, di cui al precedente comma; il restante 50 per cento è designato dal
Dirigente della scuola statale o paritaria di abbinamento, con riferimento alle
materie dell'indirizzo della classe legalmente riconosciuta o pareggiata e con
l'obbligo di garantire la presenza del Docente della materia oggetto della prima
prova scritta. Tale designazione tiene conto del seguente ordine di precedenza:
- Docenti della classe statale o paritaria;
- Docenti dell'istituto;
- Docenti inclusi in graduatoria d'istituto;
- Docenti inclusi nelle graduatorie provinciali.
Per le classi articolate su più indirizzi di studio, ovvero costituite con
gruppi di studenti che seguono materie diverse o con programmi diversi, ai fini
della designazione dei commissari valgono, limitatamente al 50% dei commissari
interni, le disposizioni previste dalla lettera A) relativa alle scuole statali.
3) NOMINA DEI PRESIDENTI E DELLE COMMISSIONI
I presidenti delle commissioni vengono scelti nell'ambito delle categorie di
personale avente titolo alla nomina - Docenti e Dirigenti delle scuole
secondarie superiori - secondo gli ordini di precedenza e nel rispetto dei
criteri di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.M. n. 10 del 30.1.2003. L'allegato n. 4
alla presente C.M. riporta, nell'ordine, le categorie di personale aventi
titolo, con indicazione della lettera corrispondente al proprio stato giuridico,
da contrassegnare nell'apposita scheda di partecipazione agli esami.
Le nomine sono disposte dal Direttore Generale regionale che, a tale fine, si
avvale delle procedure automatiche del Sistema Informativo.
Al termine della procedura di acquisizione e di elaborazione dei dati contenuti
nelle schede ES-1, il Sistema Informativo metterà a disposizione di ciascuno
degli Uffici scolastici regionali, per ogni sede di esame, i provvedimenti di
nomina dei Presidenti. A ogni provvedimento di nomina saranno allegati, a cura
dell'Ufficio scolastico regionale, i modelli ES-C, contenenti i nominativi dei
commissari designati da ciascun consiglio di classe. Il predetto provvedimento
costituisce anche atto formale di nomina dei commissari.
I provvedimenti di nomina saranno notificati, dagli Uffici Scolastici Regionali,
agli interessati.
Gli Uffici scolastici regionali medesimi e le istituzioni scolastiche avranno
cura di assicurare l'informazione e la pubblicazione, circa la composizione
delle commissioni, nell'ambito territoriale e nella scuola.
3.1 PERSONALE OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA
Sono obbligati alla presentazione della scheda i Dirigenti scolastici di
istituti statali di istruzione secondaria superiore di cui all'art. 2 del D.M.
n. 10 del 30.1.2003, ivi compresi i Dirigenti scolastici dei Convitti nazionali
e degli Educandati Femminili e i Dirigenti di istituti comprensivi nei quali
funzionino corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
3. 2 PERSONALE CHE HA FACOLTÀ DI PRESENTARE LA SCHEDA
Hanno facoltà di presentare la scheda i Docenti che non siano stati designati
nelle commissioni d'esame e precisamente:
- Docenti, ivi compresi i Docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo
e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge
3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, di istituti statali d'istruzione secondaria superiore,
compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per Dirigente scolastico
nelle scuole secondarie superiori;
- Docenti, ivi compresi i Docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo
e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge
3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore
che abbiano svolto per almeno tre anni, nell'ultimo decennio, compreso
l'anno in corso, incarico di Dirigente scolastico nelle scuole d'istruzione
secondaria superiore;
- Docenti, ivi compresi i Docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo
e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge
3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore
che abbiano svolto per almeno tre anni, nell'ultimo decennio, compreso
l'anno in corso, incarico di collaboratore del Dirigente scolastico nelle
scuole di istruzione secondaria superiore;
- Docenti, ivi compresi i Docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo
e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge
3.5.1999 n. 124; gli insegnanti di arte applicata, ove siano in una delle
condizioni indicate dall'art. 2 del D.M. n. 10 del 30.1.2003; i docenti con
rapporto di lavoro a tempo parziale di cui all'art. 7 del D.M. n. 10 del
30.1.2003;
- Docenti che, prima di svolgere l'attività di sostegno, siano stati in una
delle condizioni indicate dall'art. 2 del D.M. n. 10 del 30.1.2003;
- Dirigenti scolastici e Docenti, titolari di istituti di istruzione
secondaria superiore, in servizio, nel corrente anno scolastico, presso
istituti di istruzione secondaria di primo grado. I dati di cui all'allegato
2 (Scheda di partecipazione, in qualità di presidente, alle commissioni
degli esami di stato - Mod. ES-1) dovranno essere digitati con riferimento
alla sede di titolarità, indipendentemente dalla circostanza che nella
medesima sede vengano inseriti nel sistema informativo i dati relativi al
dirigente scolastico o al docente che vi prestano servizio ad altro titolo;
- Dirigenti scolastici e i Docenti che si trovano in situazione di handicap
o usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della L. n. 104 del
5.2.1992.
Si precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai
docenti quale titolo per la partecipazione alle commissioni in qualità di
Presidente dall'art. 2 del D.M. n. 10 del 30.1.2003, deve intendersi riferito al
servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria
superiore ma anche negli altri gradi scolastici.
3. 3 CRITERI DI NOMINA DEI PRESIDENTI
Nomine su preferenze e d'ufficio dei Dirigenti scolastici di istituti
d'istruzione secondaria superiore.
Le nomine sono disposte, inizialmente, considerando le preferenze - che, si
ricorda, devono ricadere nella regione di servizio - espresse dagli aspiranti
appartenenti allo stato giuridico A di cui all'allegato 4, nello stesso ordine
in cui sono state indicate sulla scheda di partecipazione (modello ES-1).
Prima di procedere alle nomine su preferenza delle altre categorie di personale
avente titolo alla nomina a presidente, si procede alla nomina d'ufficio dei
Dirigenti scolastici nell'ambito della provincia di servizio dei medesimi,
secondo quanto stabilito alla lettera b) del primo comma dell'art. 3 del D.M. n.
10 del 30.1.2003 e con le modalità riportate al successivo paragrafo,
riguardante le nomine d'ufficio, punto 1.
Nomine su preferenze delle altre categorie di personale avente titolo
Successivamente alle nomine d'ufficio in ambito provinciale degli appartenenti
allo stato giuridico A, sono disposte le nomine sulle preferenze espresse dalle
altre categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente, nello
stesso ordine in cui le stesse preferenze sono state indicate sulla scheda di
partecipazione (modello ES-1).
Si ricorda che le preferenze devono ricadere nella regione di servizio.
Nomine d'ufficio
Si procede, quindi, alla designazione dei presidenti delle rimanenti commissioni
disponendo le nomine d'ufficio nei confronti degli aspiranti che non hanno
ottenuto la nomina nel corso delle operazioni di cui sopra, secondo il seguente
ordine:
- sulle sedi d'esame comprese nella provincia a cui appartiene il comune di
servizio, (con l'esclusione dei Dirigenti scolastici appartenenti allo stato
giuridico A, in quanto già esaminati in una fase precedente);
- sulle sedi d'esame della provincia limitrofa, eventualmente indicata come
più gradita nel caso di nomina d'ufficio;
- d'ufficio, su tutte le altre sedi della regione di servizio, in base alle
tabelle di viciniorità tra le province.
In ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina, sia su preferenza che d'ufficio,
gli aspiranti aventi titolo a parteciparvi vengono presi in considerazione in
base all'ordine di precedenza di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 10 del
30.1.2003 (si veda l'allegato 4: "Priorità di nomina per i
presidenti"); a parità di condizioni, l'ordine di nomina è stabilito
prima dall'anzianità di servizio e, poi, dall'anzianità anagrafica.
L'assegnazione ad una sede di esame disposta, a domanda o d'ufficio, secondo i
criteri sopraesposti, avviene seguendo l'ordine in cui le scuole, i distretti e
i comuni sono riportati nel Bollettino Ufficiale del Ministero, contenente
l'elenco delle scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica,
integrato, ai fini degli esami di Stato, dall'elenco delle istituzioni
scolastiche paritarie.
3. 4 PRECLUSIONI IN ORDINE ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA
E' preclusa la possibilità di presentare la scheda di partecipazione in qualità
di Presidente a Docenti che siano stati designati, in qualità di commissari, in
commissioni di esame, nonchè al personale che si trovi in una della seguenti
posizioni:
- sia assente a qualsiasi titolo, ivi compreso per aspettativa o distacco
sindacale, se il rientro in servizio risulti formalmente stabilito per una data
successiva a quella di inizio degli esami;
- sia collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti ex art. 23, comma 5,
C.C.N.L. 4.8.1995 del comparto del personale della scuola;
- sia impegnato, nell'espletamento della funzione direttiva durante lo
svolgimento dell'esame di Stato, quale sostituto del Dirigente scolastico,
sempreché quest'ultimo abbia presentato la scheda di partecipazione alle
commissioni (mod. ES-1).
3. 5 DIVIETI DI NOMINA
Gli aspiranti presidenti non possono essere nominati nelle commissioni d'esame
operanti nella propria scuola, comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate,
le scuole aggregate, le sezioni associate; in altre scuole del medesimo
distretto; in scuole nelle quali abbiano prestato servizio negli ultimi due
anni; la preclusione si estende anche alle scuole di completamento dell'orario.
Per istituto o scuola di servizio si intende anche quella paritaria, legalmente
riconosciuta o pareggiata, per i Docenti che insegnano, regolarmente
autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari, legalmente
riconosciuti o pareggiati.
Gli aspiranti non possono essere, altresì, nominati nelle commissioni d'esame
operanti nella stessa scuola ove abbiano prestato servizio, in commissione
d'esame, in qualità di presidente o di commissario, consecutivamente nei due
anni precedenti l'anno in corso. Parimenti, non si dà luogo alla nomina nei
confronti del personale:
- destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte
nell'anno scolastico in corso o in quello precedente;
- che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi, comportanti
incompatibilità con la nomina stessa;
- che si sia reso autore nel corso di precedenti esami di comportamenti
scorretti, oggetto di contestazione in sede disciplinare.
4) NORME COMUNI
4.1 OBBLIGO DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO
Si rammenta che la partecipazione ai lavori delle commissioni rientra tra gli
obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della
scuola, salve le deroghe consentite dalle norme vigenti.
Non è, pertanto, consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche nel caso di
nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione
diversi da quelli di servizio.
Eventuali inosservanze saranno suscettibili di valutazione sotto il profilo
disciplinare.
I Dirigenti degli istituti comprensivi presso i quali funzionino corsi di studio
di istruzione secondaria superiore e i Docenti nominati nelle commissioni degli
esami di Stato di cui alla presente circolare, sono esonerati dagli esami di
licenza media e dagli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria
superiore, sempreché vi sia sovrapposizione temporale di attività.
Si intendono, pertanto, confermate le indicazioni di cui alla lettera circolare
prot. n. 4690 del 1.4.99, con la quale i Dirigenti scolastici di istituti
d'istruzione secondaria superiore sono stati invitati a prevedere lo svolgimento
degli esami di idoneità anche nel mese di settembre prima dell'inizio delle
lezioni.
4.2 PRECLUSIONI ALL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO A COMMISSARIO
I Docenti titolari, già designati commissari, che siano stati assenti per
almeno novanta giorni e siano rientrati in servizio dopo il 30 Aprile, non
possono espletare l'incarico; in tal caso la nomina sarà conferita al
supplente, a meno che il consiglio di classe non abbia deliberato di designare
altro docente di materia diversa.
4.3 IMPEDIMENTO AD ESPLETARE L'INCARICO
L'impedimento a espletare l'incarico, da parte dei presidenti, deve essere
comunicato immediatamente al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale in cui ha sede la commissione, il quale dispone subito gli
accertamenti di rito in ordine ai motivi addotti a giustificazione
dell'impedimento.
L'impedimento a espletare l'incarico, da parte dei commissari, deve essere
comunicato immediatamente al proprio Dirigente scolastico, il quale dispone
immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione
dell'impedimento.
La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai
Dirigenti scolastici e dai Docenti, rispettivamente, al Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale e al proprio Dirigente scolastico, entro tre
giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.
4.4 PERSONALE DA ESONERARE
I Dirigenti scolastici e i Docenti nominati anche commissari governativi, in
caso di sovrapposizione temporale dei due incarichi e qualora, a giudizio dei
competenti Direttori Generali regionali, non sia praticabile soluzione
alternativa, sono esonerati dall'incarico.
Per le procedure da seguire ai fini dell'esonero si rinvia all'allegato 5.
4.5 PERSONALE NON UTILIZZATO
Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale direttivo e docente non
utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola
di servizio fino al 30 giugno, assicurando comunque la presenza in servizio nei
giorni delle prove scritte. I Direttori Generali regionali e i Dirigenti
scolastici dovranno, comunque, acquisire l'effettivo recapito rispettivamente
del personale dirigente e docente con riferimento a tutto il periodo di
svolgimento delle operazioni stesse.
4.6 SOSTITUZIONI DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI
Per quanto attiene alle sostituzioni dei componenti delle commissioni, si fa
rinvio all'art. 10 del D.P.R. n. 323/1998 e all'art. 9 del D.M. n. 10 del
30.1.2003 e alle disposizioni dell'Ordinanza sugli esami di Stato, in corso di
emanazione.
5) REPERIMENTO DEI PRESIDENTI
Ai fini della regolare costituzione delle commissioni, si invita ad un'attenta
lettura delle istruzioni concernenti le modalità di compilazione del modello
ES-1 riportate in allegato al modello stesso.
I Dirigenti scolastici vorranno, per parte loro, disporre un attento controllo
dei modelli stessi prima della trasmissione dei dati al sistema informativo.
6) COMMISSIONI NEI CORSI A INDIRIZZO MUSICALE PRESSO I CONSERVATORI DI MUSICA
Per quel che concerne la composizione delle commissioni si fa rinvio alle
disposizioni di cui all'art. 7 del D.M. n. 11 del 30.1.2003.
In particolare, per quanto concerne i Licei musicali sperimentali attivati
presso i Conservatori di Musica, il Presidente è scelto tra le seguenti
categorie, dando comunque precedenza a coloro che sono impegnati in analoga
sperimentazione:
- Direttore di Conservatorio o di Istituto musicale pareggiato;
- Docenti di ruolo di composizione o con diploma di composizione in servizio
presso Conservatori di Musica o istituti musicali pareggiati;
- Docenti di ruolo di Storia della Musica in servizio presso Conservatori di
Musica o Istituti musicali pareggiati;
- Docenti di ruolo di "Scuole" principali di durata decennale in
servizio presso Conservatori di Musica o Istituti musicali pareggiati.
7) NOMINE DEI COMMISSARI ESTERNI DI STRUMENTO NEI LICEI MUSICALI SPERIMENTALI
I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di BOLOGNA, MILANO,
TORINO e VENEZIA ed il Sovrintendente Scolastico per la provincia di TRENTO,
dovranno fissare la data entro la quale i Direttori dei Conservatori di Musica e
degli Istituti musicali pareggiati dovranno aver raccolto e trasmesso le domande
dei Docenti di strumento interessati alla nomina a commissari, complete di tutti
gli elementi utili alla formalizzazione dell'eventuale nomina.
Detti Direttori Generali e Sovrintendente Scolastico provvederanno alla nomina
degli insegnanti di strumento nelle commissioni di esame dei licei musicali,
tenendo conto delle indicazioni che i Direttori dei Conservatori interessati
avranno fatto pervenire, unitamente alle domande dei docenti.
I Conservatori di musica, sedi di liceo musicale, ove saranno effettuati gli
esami di Stato sono i seguenti:
- "Arrigo Boito" di PARMA;
- "Giuseppe Verdi" di MILANO;
- "Giuseppe Verdi" di TORINO;
- "A.Pedrollo" di VICENZA;
- "F.Bonporti" di TRENTO.
8) COMMISSIONI NELLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
Nel ricordare che le indicazioni e le istruzioni per la formazione delle
commissioni nelle scuole italiane all'estero sono diramate dal Ministero degli
Affari Esteri, si richiama l'attenzione sulla norma di cui all'art. 8 del
Decreto Interministeriale del 7.1.1999 n. 2508, secondo la quale le scuole
italiane all'estero legalmente riconosciute sono considerate sedi autonome e non
soggette ad abbinamento.
Si ravvisa, inoltre, l'esigenza di tener presente la diversità dei programmi
d'insegnamento adottati in tali scuole rispetto alle corrispondenti istituzioni
scolastiche del territorio nazionale e, quindi, la necessità che lo svolgimento
delle prove d'esame sia coerente con i programmi stessi.
IL MINISTRO