Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Circolare n. 29
Prot. n. 464
Roma, 5 marzo 2004
Destinatari
Oggetto: Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 - Indicazioni e istruzioni.
Come è noto alle SS.LL., nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2004 è stato
pubblicato il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la "Definizione
delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo
dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53".
Il citato decreto, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione,
nel prossimo anno scolastico dovrà trovare attuazione, da parte di tutte le
istituzioni scolastiche statali e paritarie, nella scuola dell'infanzia, in
tutte le classi della scuola primaria e nella prima classe della scuola
secondaria di primo grado.
In tale prospettiva questo Ministero sta provvedendo a realizzare, in una linea
di continuità rispetto agli interventi posti in essere nei due decorsi anni
scolastici, una serie di azioni e di misure di supporto, di indirizzo e di
chiarimento, intese a sostenere, nella maniera più idonea e collaborativa,
l'impegno degli uffici dell'Amministrazione, delle istituzioni scolastiche e
delle relative componenti, degli operatori, delle famiglie, degli enti locali e
dei soggetti a vario titolo interessati e coinvolti in questa prima delicata
fase di avvio della riforma.
Alla esigenza sopraccennata intende rispondere anche la presente circolare, con
la quale:
Con specifico riguardo
all'autonomia scolastica si evidenzia che il nuovo Titolo V della Costituzione
attribuisce alla stessa, nell'ambito e in funzione delle finalità del sistema
scolastico nazionale, un riconoscimento di rango primario.
La riforma, prevista dalla legge di delega n. 53/2003 e dal primo decreto
legislativo di applicazione, dà contenuto sostanziale a tale riconoscimento, in
quanto pone le istituzioni scolastiche al centro del sistema educativo di
istruzione e formazione, rimettendo alla loro capacità organizzativa e
didattica il raggiungimento degli obiettivi generali del processo formativo e
degli obiettivi specifici di apprendimento attraverso la personalizzazione dei
piani di studio.
Il passaggio dalla prescrittività dei programmi ministeriali alla consapevole e
partecipata adozione delle Indicazioni nazionali, i cui caratteri di
inderogabilità attengono soltanto alla configurazione degli obiettivi di
apprendimento, esalta il ruolo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e
riconosce ai docenti una responsabilità di scelte che ne valorizza il profilo
professionale.
Spetta infatti alle istituzioni scolastiche autonome il compito di dare efficace
attuazione ai principi fondamentali ed alle norme generali definiti nel sistema
di istruzione, secondo modalità e criteri ispirati alla più ampia flessibilità,
conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del DPR 275/1999
sull'autonomia didattica e organizzativa. Ciò, ovviamente, garantendo l'unità
del sistema nazionale di istruzione e assicurando il raggiungimento dei livelli
essenziali di prestazione e degli obiettivi generali e specifici di
apprendimento ai quali si è fatto sopra riferimento.
Aspetti significativi del provvedimento legislativo
Significato ed ambiti di alcuni istituti ed attività della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
1. Scuola dell'infanzia
(articoli 1, 2, 3 e 12 del Decreto legislativo)
Gli istituti e le attività più significativi introdotti dal decreto
legislativo sono quelli relativi a:
1.1 - Anticipi delle
iscrizioni (articoli 2 e 12)
Si premette che l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo prevede, in via
generale, che alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i
bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico
di riferimento.
Per l'anno scolastico 2004/2005 la circolare ministeriale n. 2 del 13 gennaio
2004, concernente le iscrizioni alla scuola dell'infanzia e alle scuole di ogni
ordine e grado, ha previsto, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della legge n.
53/2003, l'iscrizione anticipata delle bambine e dei bambini che compiono i tre
anni di età entro il 28 febbraio 2005, subordinatamente all'esistenza delle
seguenti condizioni:
1.2 - Nuove
professionalità e modalità organizzative (articolo 12)
Fermo restando il concorso delle condizioni sopra indicate, per l'acquisizione
da parte delle istituzioni scolastiche delle richieste di iscrizione,
l'attuazione degli anticipi va realizzata, ai sensi dell'articolo 12, comma 1
del decreto legislativo più volte citato, in forma di sperimentazione,
prevedendo anche nuove professionalità e modalità organizzative. Trattasi di
misure di sostegno che, nella fase di avvio degli anticipi, non hanno natura
strutturale e carattere di definitività.
Nella considerazione che le citate professionalità e modalità possano
concretare l'esigenza di istituire nuovi profili professionali del personale
scolastico e che, comunque, sono destinate ad incidere sulla declaratoria delle
funzioni già previste, nonché su modelli e soluzioni organizzative del lavoro,
si darà sollecito avvio alla relativa fase negoziale, ai sensi dell'articolo 43
del Contratto collettivo nazionale del comparto scuola.
Solo a conclusione della citata fase sarà possibile attivare, in maniera
graduale e sperimentale, la pratica degli anticipi.
Nell'ottica suddetta si sta procedendo alla rilevazione dei dati relativi alla
consistenza delle richieste di iscrizione anticipata, al fine di verificare
l'effettiva entità del fenomeno e quantificare le conseguenti necessità in
termini di risorse da impiegare.
Sempre in vista dell'attuazione degli anticipi, si sta esaminando, tra l'altro,
la possibilità di incrementare le dotazioni in sede di adeguamento
dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, sulla base di parametri da
individuare ai fini dell'incremento stesso.
Il processo di attuazione degli aspetti della riforma prima richiamati sarà
comunque accompagnato da azioni di formazione del personale in servizio a vario
titolo interessato, al fine di realizzare una mirata qualificazione dello stesso
e la diffusione dei modelli e delle esperienze più significative.
1.3 - Orario di funzionamento (articolo 3)
L'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo prevede un orario di funzionamento
calcolato su base annuale, compreso tra 875 e 1700 ore. Rimane affidato
all'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche il compito
di definire, sulla base dei progetti educativi, i quadri-orario settimanali e
giornalieri compatibili con le risorse di organico assegnate e con le prevalenti
richieste delle famiglie.
Del ruolo assegnato alle famiglie nella richiesta del tempo scuola nella sua
estensione minima o massima, si è fatto cenno nel paragrafo Aspetti
significativi del provvedimento legislativo, al quale pertanto si rinvia.
All'interno della prevista fascia oraria complessiva, che nella scansione
settimanale si può considerare compresa tra un minimo di 25 ed un massimo di
48-49 ore per 35 settimane all'anno, possono essere delineati, a titolo
indicativo ed in corrispondenza con quelli preesistenti, modelli-orario
riferiti, rispettivamente, ad un servizio minimo attivato per la sola fascia
antimeridiana di 25 ore, ad un servizio medio di 40 ore e ad un servizio massimo
di 48-49 ore.
A riprova di quanto sopra precisato, si ritiene opportuno porre a confronto
questa nuova previsione di orario di funzionamento con quella adottata dalle
istituzioni scolastiche secondo le norme previgenti.
In base alle citate norme previgenti:
Situazioni orarie a confronto
Orario normale - medio | Orario minimo | Orario massimo | ||||
Ordinamenti | Annuo | Settimanale | Annuo | Settimanale | Annuo | Settimanale |
Riforma | 1.400 | 40 | 875 | 25 | 1.700 | 48/49 |
Norme previgenti | 1.400 | 40 | 875 | 25 | 1.750 | 50 |
1.4 - Indicazioni
nazionali per i piani personalizzati delle attività educative (articolo
12 e Allegato A)
L'articolo 12 del decreto legislativo prevede che, in attesa del definitivo
assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da disciplinare con regolamento
governativo previsto dal decreto legislativo, si adottano in via transitoria le Indicazioni
nazionali per i Piani personalizzati, allegate al medesimo
provvedimento.
Nel suggerire, pertanto, l'opportunità di un attento esame del predetto
documento, si richiama l'attenzione su taluni aspetti significativi dello
stesso.
Le Indicazioni recano un'articolata rassegna delle prestazioni che le
scuole sono chiamate ad assicurare, sia per garantire l'unità nazionale del
sistema educativo, che per consentire alle bambine e ai bambini di sviluppare,
in termini adeguati alla loro età, tutte le dimensioni della loro personalità.
L'elencazione degli obiettivi specifici di apprendimento sotto i titoli "il
sé e l'altro", "corpo, movimento, salute", "fruizione
e produzione di messaggi", "esplorare, conoscere e progettare"
non ha valore prescrittivo.
Si tratta, cioè, di descrizioni di attività che il docente, attraverso la
valorizzazione della propria autonomia professionale, è chiamato a modulare
nella sua azione didattica ed educativa in relazione ai bisogni, alle capacità
ed al grado di autonomia e di apprendimento di ciascun bambino e in coerenza con
la personalizzazione del processo formativo.
Va aggiunto, inoltre, che gli obiettivi specifici di apprendimento, anche se
presentati nelle Indicazioni in maniera analitica, sono tra di loro
strettamente correlati, in quanto obbediscono ad una visione unitaria
dell'intervento educativo.
Un'altra innovazione, sulla quale sembra opportuno richiamare l'attenzione,
attiene alla necessità di documentare, in collaborazione con le famiglie, in
una logica storico-narrativa ed anche al fine di favorire la continuità con il
primo ciclo di istruzione, lo sviluppo del processo educativo ed i livelli di
autonomia dei singoli bambini, in relazione al Profilo educativo a
conclusione della scuola dell'infanzia (documento in corso di elaborazione).
Per un maggiore approfondimento di tali aspetti, si richiamano le riflessioni
contenute nelle Indicazioni nazionali nello specifico paragrafo "Il
Portfolio delle competenze individuali".
Rimane affidato alle istituzioni scolastiche il compito di realizzare nella
maniera più idonea il nuovo impianto educativo delineato dal decreto
legislativo, utilizzando efficacemente le risorse di organico loro assegnate.
2. Scuola primaria (articoli 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15 del decreto
legislativo)
Si indicano, di seguito, gli istituti e le attività più significativi,
disciplinati dal decreto legislativo:
2.1 - Anticipi delle
iscrizioni (articolo 6)
Si premette che l'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo ribadisce il
principio, già affermato dalla legge di delega n. 53/2003, secondo cui le
bambine e i bambini assolvono il diritto-dovere all'istruzione a 6 anni, da
compiere entro il 31 agosto dell'anno che precede quello scolastico di
riferimento.
Con tale precisazione si intendono superate le ricorrenti incertezze
interpretative, legate alla generica formulazione dell'articolo 143 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in ordine al compimento dell'età di accesso
alla scuola dell'obbligo.
Costituisce innovazione di notevole rilievo la previsione dell'ammissione
anticipata alla prima classe delle bambine e dei bambini che compiono i 6 anni
di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento (articolo 6
comma 2 del decreto). È, però, opportuno precisare che la data del 30
aprile attiene all'applicazione a regime degli anticipi. Per l'anno scolastico
2003/2004 l'anticipo ha riguardato, invece, le bambine e i bambini che compiono
i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi
al 2003/2004 il decreto prevede, all'articolo 13, comma 1, che "può
essere consentita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, sino al limite
temporale del 30 aprile di cui all'art. 6, comma 2".
Per l'anno scolastico 2004/2005, con riferimento a quanto reso noto con la
citata circolare n. 2/2004 e per le ragioni nella stessa esplicitate, il termine
rimane fissato al 28 febbraio, analogamente a quanto stabilito per l'anno
scolastico 2003/2004.
La legge n. 53/2003 destina appositi stanziamenti al finanziamento degli oneri
occorrenti per la istituzione di nuove classi e di nuovi posti di insegnamento
conseguenti all'attuazione degli anticipi.
2.2 - Orari di funzionamento (articolo 7)
Il decreto legislativo più volte citato prevede, all'articolo 7, comma 1, che
l'orario obbligatorio annuale delle lezioni nella scuola primaria è di 891 ore
che, distribuite su 33 settimane convenzionali di lezione, corrispondono ad un
orario medio settimanale di 27 ore per tutte le classi, dalla prima alla quinta.
Come per la scuola dell'infanzia, il monte ore di lezione è determinato su base
annua, mentre rimane demandata all'autonomia organizzativa e didattica delle
scuole la concreta articolazione dello stesso durante l'anno, ai sensi del
D.P.R. n. 275/1999.
Le istituzioni scolastiche, in relazione alle prevalenti richieste delle
famiglie, tenuto conto delle previsioni del Piano dell'offerta formativa,
organizzano in coerenza con il Profilo e nell'ottica della
personalizzazione dei piani di studio, insegnamenti e attività per ulteriori 99
ore annue (articolo 7, comma 2), corrispondenti mediamente a 3 ore
settimanali, la cui scelta è facoltativa opzionale per le famiglie degli
allievi e la cui frequenza è gratuita.
Le famiglie contribuiscono, in maniera attiva e partecipata, alla definizione
dei percorsi formativi dei propri figli, nel rispetto delle loro vocazioni,
capacità, attitudini ed inclinazioni, anche attraverso la scelta delle attività
educative, da svolgere nell'orario facoltativo opzionale.
Per l'anno scolastico 2004/2005, con la menzionata circolare n. 2/2004, sono
state fornite prime indicazioni in ordine alle scelte delle famiglie, con la
precisazione che tali scelte, da esprimere all'atto delle iscrizioni,
utilizzando l'apposito modulo (identico a quello degli anni precedenti),
dovessero riguardare il solo orario obbligatorio o, in aggiunta, anche quello
facoltativo opzionale.
Inoltre, con la succitata circolare, nel rinviare a titolo orientativo agli
assetti didattici e organizzativi esistenti, si faceva riserva di fornire
ulteriori, più dettagliate istruzioni e indicazioni, una volta entrati in
vigore l'impianto ordinamentale e i contenuti dei piani di studio di cui al
decreto legislativo e alle Indicazioni ad esso allegate.
Alla luce di quanto previsto dal decreto di cui trattasi e dalle suddette Indicazioni
nazionali, è ora possibile sciogliere la riserva sopra richiamata.
Ne consegue che, per l'anno 2004/2005, le istituzioni scolastiche, nella propria
autonomia, in relazione alle consistenze di organico loro assegnate, avvalendosi
delle professionalità esistenti, valutate le prevalenti richieste delle
famiglie, provvederanno a modulare l'orario facoltativo opzionale in
insegnamenti e attività, da ricomprendere nel Piano dell'offerta formativa (articolo
7, comma 2 del decreto).
In tale ottica, le istituzioni scolastiche attiveranno le iniziative più
opportune al fine di acquisire, in tempo utile rispetto all'avvio del prossimo
anno scolastico e alla programmazione delle relative attività, le opzioni da
parte di quelle famiglie che, all'atto delle iscrizioni, hanno avanzato
richiesta di orario aggiuntivo.
Sulla base delle opzioni espresse, le suddette istituzioni articoleranno
l'offerta formativa secondo modelli unitari comprendenti il tempo scuola
obbligatorio e il tempo scuola facoltativo opzionale; per l'organizzazione del
tempo scuola facoltativo opzionale potranno fare riferimento sia al gruppo
classe che a gruppi di alunni appartenenti a classi diverse.
Le istituzioni scolastiche, nell'adeguare, attraverso i competenti organi
collegiali, il Piano dell'offerta formativa al Profilo e alle Indicazioni
nazionali, potranno disporre per ciascuna classe, per l'anno scolastico
2004/2005, di un orario settimanale pari a 30 ore, comprensive dell'orario
obbligatorio di 27 ore settimanali e delle ulteriori 3 ore settimanali,
facoltative opzionali per le famiglie, ma obbligatorie per le scuole.
La scelta dell'orario facoltativo opzionale deve intendersi, di regola, riferita
all'intera quota di 99 ore annue (tre ore mediamente per settimana), in
considerazione della circostanza che, nella situazione attuale, ragioni
organizzative e didattiche suggeriscono di escludere la possibilità di
utilizzare quote orarie ridotte.
2.3 - Consistenze di organico (articolo 15)
Come già detto, il decreto legislativo, all'articolo 7, commi 1 e 2, prevede
che il tempo scuola è fissato nel limite di 990 ore annue, comprensive
dell'orario obbligatorio e di quello facoltativo opzionale. A tale orario si
aggiunge il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che nella
sua estensione massima è di 330 ore annue.
Ciò premesso, tenuto conto dell'obbligo delle istituzioni scolastiche di
assicurare, su richiesta delle famiglie, un'offerta formativa corrispondente a
30 ore settimanali e considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione, in
sede di elaborazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2004-2005,
si esclude la possibilità di effettuare una compiuta e puntuale ricognizione e
verifica delle scelte delle famiglie, sulla cui base quantificare i fabbisogni
orari occorrenti.
Si ritiene, pertanto, di dovere fissare, per il prossimo anno scolastico, le
consistenze di organico nella misura di 30 ore settimanali, corrispondenti a 27
ore obbligatorie e a 3 ore facoltative opzionali per ciascuna classe.
Tale soluzione si fonda, tra l'altro, sulla previsione che una efficace
interazione tra scuola e famiglia, assicurata anche dalla funzione tutoriale,
potrà comportare una diffusa adesione ai nuovi modelli, fino a creare le
condizioni per una stabilizzazione del modello integrato di tempo obbligatorio e
tempo facoltativo opzionale.
Inoltre, l'articolo 15 del decreto legislativo stabilisce che, in via di prima
applicazione, rimane confermato, per l'anno scolastico 2004/2005, il numero dei
posti complessivamente attivati a livello nazionale nell'anno scolastico
2003/2004 per le attività di tempo pieno.
All'orario obbligatorio e a quello facoltativo opzionale, di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 7, fermo restando il limite costituito dal numero complessivo dei
posti di cui al citato articolo 15 del decreto medesimo, va aggiunto il tempo
eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che nella sua espansione
massima è di 330 ore annue, sino a 10 ore settimanali, anch'esse facenti parte
a pieno titolo delle complessive consistenze di organico.
I servizi di mensa, necessari per garantire lo svolgimento delle attività
educative e didattiche, di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto
legislativo più volte menzionato, vengono erogati utilizzando l'assistenza
educativa del personale docente, che si intende riferita anche al tempo
riservato al "dopo mensa".
Per comodità di riscontro e di consultazione, si pongono a confronto le nuove
previsioni orarie con quelle precedentemente adottate. Da tale confronto emerge
che non sussistono sostanziali differenze tra le quantità orarie complessive
dei servizi scolastici riferite all'ordinamento vigente e quelle corrispondenti
all'ordinamento pregresso.
Come è noto, l'orario di funzionamento della scuola elementare era fissato, su
base settimanale, in 27 ore (comma 1, art. 129 del Testo Unico),
elevabili, nelle classi terze, quarte e quinte, fino a 30 ore in presenza
dell'insegnamento della lingua straniera (comma 7, art. 129 del T.U.).
Dall'anno 2003/2004 l'orario di 30 ore è stato esteso anche alle classi prime e
seconde per effetto del decreto n. 61/2003, che ha introdotto in maniera
generalizzata lo studio della lingua straniera.
Rapportato all'anno scolastico (33 settimane convenzionali), tale orario
corrispondeva a 990 ore.
Erano altresì previste attività di tempo lungo (art. 130, commi 1 e 2 del
T.U.), secondo due tipologie organizzative: una, di 37 ore settimanali (comma
1) comprensiva di tempo mensa, poco diffusa, e l'altra, di 40 ore
settimanali (comma 2), molto diffusa, denominata "tempo pieno",
comprensiva del tempo mensa.
Su base annuale l'orario relativo al tempo pieno corrispondeva a 1.320 ore.
Situazioni orarie a confronto
Tempo scuola | ||||||
Annuo | Settimanale | |||||
Ordinamenti | Obbligatorio | Facoltativo | Totale | Obbligatorio | Facoltativo | Totale |
Riforma * | 891 | 99 | 990 | 27 | 3 | 30 |
Testo unico (tempo normale) * |
(990) | - | (990) | 30 | - | 30 |
* Possono essere aggiunti settimanalmente uno o più periodi di tempo-mensa di durata varia
Offerte di Tempo lungo | ||||||
Settimanale | Annuo | |||||
Ordinamenti | Attività didattica | Mensa e dopo mensa | Totale | Attività didattica | Mensa e dopo mensa | Totale |
Riforma | 30 | 10 | 40 | 990 | 330 | 1.320 |
Testo unico | Non quantificato | Non quantificato | 40 | Non quantificato | Non quantificato | (1.320) |
2.4 - Funzione tutoriale
(articolo 7)
Il decreto legislativo, all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, prevede che, al
perseguimento delle finalità proprie della scuola primaria, soprattutto
attraverso la personalizzazione dei piani di studio, concorre
prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, il
docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le
famiglie e con il territorio, svolge funzioni di:
Il docente al quale sono
affidati tali compiti assicura, nei primi tre anni della scuola primaria,
"un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore
settimanali" (articolo 7, comma 6).
Le norme sopra citate prevedono che il docente incaricato di svolgere tali
attività, facenti parte tutte della funzione tutoriale, sia in possesso di
specifica formazione. L'attività tutoriale non comporta l'istituzione di una
nuova figura professionale, concretizzandosi invece in una funzione rientrante
nel profilo professionale del docente.
Tenuto conto che il decreto legislativo, al comma 5 dell'articolo 7, enuncia
espressamente la contitolarità educativa e didattica di tutti i docenti, ne
consegue che la citata funzione del docente incaricato non si estrinseca in un
rapporto di sovraordinazione sugli altri docenti.
Le modalità di svolgimento della funzione tutoriale costituiranno oggetto di
appositi approfondimenti e confronti nelle sedi competenti, in esito ai quali
saranno impartite ulteriori indicazioni e precisazioni.
Per l'anno scolastico 2004/2005, in attesa della compiuta definizione degli
ambiti di applicazione della funzione tutoriale e della realizzazione dei
previsti interventi di formazione, le singole scuole, nell'ambito delle propria
autonomia, provvederanno al conferimento dell'incarico in questione, sulla base
di criteri di flessibilità individuati dagli stessi organi, e in particolare il
collegio dei docenti, competenti a fornire al dirigente scolastico i criteri
generali per l'assegnazione dei docenti alle classi.
Nell'espletamento di detta funzione, e soprattutto per lo svolgimento delle
attività relative alla documentazione, alla valutazione e all'orientamento, il
docente tutor si avvarrà dell'apporto degli altri docenti, anche in
considerazione della affermata contitolarità degli insegnanti sullo stesso
gruppo classe.
2.5 - Valutazione (articoli 4, 8 e 19)
L'articolo 8 del decreto legislativo stabilisce che la valutazione periodica e
annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione
delle competenze dagli stessi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili
delle attività educative e didattiche previste dai Piani di studio
personalizzati.
Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi agli
orari obbligatori, sia quelli riferiti agli orari facoltativi opzionali scelti
dagli alunni.
Ai sensi del citato articolo 8, commi 1 e 2, gli insegnanti procedono alla
valutazione conclusiva dei singoli alunni ai fini del passaggio al periodo
successivo. Gli stessi, con decisione assunta all'unanimità, possono non
ammettere gli alunni alla classe intermedia, "in casi eccezionali e
comprovati da specifica motivazione".
Considerato che l'articolo 4 del decreto in questione prevede, nella scuola
primaria, un primo anno di raccordo con la scuola dell'infanzia e due periodi
didattici biennali, il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di
I grado avviene a seguito di valutazione positiva effettuata al termine del
secondo periodo didattico biennale.
L'esame di licenza elementare rimane in vigore per l'anno scolastico in corso.
Per quel che concerne gli anni successivi, si fa rinvio a quanto disposto
dall'articolo 19 comma 3 del decreto legislativo.
2.6 - Piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di
apprendimento (articolo 13 e Allegati B e D)
L'articolo 13 del decreto legislativo prevede che, in attesa del definitivo
assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da disciplinare mediante
regolamento governativo, si adottino, in via transitoria, le Indicazioni
nazionali per i piani di studio personalizzati, allegate al decreto
medesimo.
Nel suggerire un attento esame del predetto documento, si richiama l'attenzione
su alcuni punti significativi del medesimo.
Le Indicazioni nazionali evidenziano come la scuola primaria debba
favorire l'acquisizione, da parte dell'alunno, sia della lingua italiana,
indispensabile alla piena fruizione delle opportunità formative scolastiche ed
extrascolastiche, sia di una lingua comunitaria, l'inglese, privilegiando, ove
possibile, la coltivazione dell'eventuale lingua madre che fosse diversa
dall'italiano. Favorisce, inoltre, l'acquisizione delle varie modalità
espressive di natura artistico-musicale, motoria, scientifico-tecnica, oltre che
delle coordinate storico-geografiche, organizzative della vita umana.
È compito dei docenti utilizzare gli obiettivi specifici di apprendimento per
progettare Unità di apprendimento caratterizzate da obiettivi formativi
adatti e significativi per i singoli allievi, compresi quelli in situazione di
handicap, volte a garantire la trasformazione delle capacità di ciascuno in
reali e documentate competenze coerenti con il Profilo.
Gli obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati per attività educative e
disciplinari e articolati per periodi didattici. Per ciascuna disciplina vengono
indicate conoscenze e abilità che l'azione della scuola aiuterà a trasformare
in competenze personali di ciascun alunno.
Nell'ambito degli obiettivi specifici di apprendimento costituiscono elemento di
novità, per la loro generalizzazione, l'insegnamento della lingua inglese e
l'alfabetizzazione tecnologica e informatica.
Relativamente alle situazioni in cui sono in atto insegnamenti di una lingua
diversa dall'inglese, in via transitoria detti insegnamenti proseguiranno fino
all'esaurimento del percorso scolastico, fermo restando comunque l'avvio
dell'insegnamento dell'inglese fin dalla prima classe.
Si richiama, altresì, l'attenzione sugli obiettivi specifici di apprendimento
relativi all'educazione alla Convivenza civile (educazione alla cittadinanza,
stradale, ambientale, alla salute, alimentare e all'affettività) che non
costituisce una disciplina a se stante, ma si concretizza in un'offerta di
attività educative e didattiche unitarie a cui concorrono i docenti contitolari
del gruppo classe.
3. Scuola secondaria di I grado (articoli 4, 9, 10, 11, 14, 15 e 16
del decreto legislativo)
Si richiamano, di seguito, gli istituti e le attività più rilevanti
disciplinati dal decreto legislativo con riferimento alla scuola secondaria di I
grado:
In conformità con quanto
previsto dalle norme transitorie di cui all'articolo 14 del decreto succitato,
la riforma della scuola secondaria di I grado andrà a regime, nella sua
globalità, dall'anno scolastico 2006/2007 e per l'anno scolastico 2004/2005
troverà applicazione limitatamente al primo anno del corso di studi.
3.1 - Orari di funzionamento (articolo 10)
Il decreto legislativo prevede all'articolo 10, comma 1, che l'orario
obbligatorio annuale delle lezioni, nella scuola secondaria di I grado, è di
891 ore, che, distribuite su 33 settimane convenzionali di lezione,
corrispondono, a regime, ad un orario medio settimanale di 27 ore per tutte le
classi, dalla prima alla terza.
Per l'anno scolastico 2004/2005 tale orario obbligatorio è riferito alle sole
prime classi, mentre per le seconde e le terze classi si intendono vigenti le
previsioni orarie di cui all'articolo 166 del decreto legislativo n. 297/1994.
Come per gli altri ambiti di scolarità, il monte ore di lezione è determinato
su base annua; rimane invece demandata all'autonomia delle scuole
l'articolazione dello stesso durante l'anno scolastico, ai sensi del D.P.R. n.
275/1999.
Le istituzioni scolastiche, in relazione alle prevalenti richieste delle
famiglie e nell'ottica della personalizzazione dei piani di studio, in coerenza
con il Profilo, organizzano insegnamenti e attività per ulteriori 198
ore annue (articolo 10, comma 2), corrispondenti mediamente a sei ore
settimanali.
Tale offerta, facoltativa opzionale per le famiglie, la cui frequenza è
gratuita, impegnerà per il prossimo anno scolastico le sole classi prime,
mentre per le seconde e le terze classi varrà quanto già sopra precisato con
riferimento all'orario obbligatorio delle lezioni, nel senso che rimarranno in
vigore gli attuali assetti orari.
All'orario obbligatorio e a quello facoltativo di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 10, fermo restando il limite costituito dal numero complessivo dei
posti di cui all'articolo 15 del decreto medesimo, va aggiunto il tempo
eventualmente dedicato alla mensa e al dopo-mensa, che, nella sua espansione
massima, è di 231 ore annue (sino a 7 ore settimanali).
I servizi di mensa, eventualmente occorrenti per garantire lo svolgimento delle
attività educative e didattiche, sono erogati con l'assistenza educativa del
personale docente.
Le famiglie contribuiscono in maniera attiva e partecipata alla definizione dei
percorsi formativi dei propri figli, nel rispetto delle loro vocazioni, capacità,
attitudini ed inclinazioni, anche attraverso la scelta degli insegnamenti e
delle attività educative, da svolgere nell'orario facoltativo opzionale.
Come già chiarito nel paragrafo Aspetti significativi del provvedimento
legislativo, le scelte delle famiglie, durante la fase transitoria e, in
particolare, per l'anno scolastico 2004/2005, vanno rese compatibili con la
gamma delle opportunità che le istituzioni scolastiche possono offrire, in
relazione alle dotazioni organiche loro assegnate e alle risorse professionali
di cui dispongono.
In tale ottica, occorre creare una proficua e puntuale collaborazione e
interazione tra famiglie e scuole, sulla cui base poter contemperare le
richieste e le attese delle prime con l'effettiva capacità di risposta delle
seconde.
In un quadro di sistema a regime, le scuole, anche sulla base delle prevalenti e
ricorrenti richieste delle famiglie e delle indicazioni complessive ricavate dal
Portfolio, saranno in condizione di predisporre un repertorio di offerte
formative organiche che rispondano ai bisogni educativi degli alunni e
valorizzino, nel contempo, le scelte delle famiglie già all'atto
dell'iscrizione.
Per l'anno scolastico 2004/2005, con la menzionata circolare n. 2/2004, sono
state fornite prime indicazioni in ordine alle scelte delle famiglie riferite
all'orario facoltativo opzionale, con la precisazione che tali scelte potevano
riguardare la richiesta del solo orario obbligatorio o di quello comprensivo
della quota oraria facoltativa opzionale.
Inoltre, con la più volte citata circolare, si rinviava, a titolo orientativo,
agli assetti didattico-organizzativi esistenti, facendo riserva di ulteriori
istruzioni e indicazioni, una volta entrati in vigore il nuovo impianto
ordinamentale e i contenuti dei Piani di studio di cui al decreto
legislativo e alle Indicazioni nazionali allo stesso allegate.
Allo stato, si ritiene di poter sciogliere la riserva secondo le procedure e le
modalità di seguito indicate.
Per l'anno 2004/2005, le istituzioni scolastiche, nella propria autonomia,
provvederanno ad articolare l'orario facoltativo opzionale in insegnamenti e
attività, da ricomprendere nel Piano dell'offerta formativa (articolo 10,
comma 2 del decreto), tenuto conto delle consistenze di organico loro
assegnate, avvalendosi delle professionalità esistenti e valutate le prevalenti
richieste delle famiglie.
Per quanto attiene, in particolare, alle opzioni delle famiglie, le istituzioni
scolastiche elaboreranno, in tempo utile rispetto all'avvio del prossimo anno
scolastico e alla programmazione delle relative attività, un repertorio di
offerte formative e attiveranno tutte le iniziative volte ad orientare e a
rendere più agevoli le opzioni stesse. Tale repertorio si intende ovviamente
riferito anche alle azioni di rafforzamento e di approfondimento destinate ad
alunni in particolari condizioni.
Giova comunque precisare che, in relazione a quanto disposto dagli articoli 14 e
15 del decreto legislativo e nella considerazione che nel prossimo anno
scolastico la riforma, applicata solo nelle prime classi, comporterà la
contestuale vigenza del nuovo e del pregresso ordinamento, le opzioni delle
famiglie potranno trovare accoglimento, compatibilmente con le risorse esistenti
nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
3.2 - Dotazioni organiche (articoli 14 e 15)
Per l'anno 2004/2005, tenuto conto delle previsioni degli articoli 14 e 15 del
decreto in questione, restano confermati l'assetto organico delle scuole
secondarie di I grado secondo i criteri fissati dal D.P.R. 14 maggio 1982, n.
782 e successive modifiche e integrazioni, nonché il numero dei posti attivati
complessivamente a livello nazionale per le attività di tempo prolungato.
Fermo restando quanto disposto dai succitati articoli in materia di organico, le
istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, adegueranno la configurazione
oraria delle cattedre ai nuovi piani di studio.
In coerenza con le succitate precisazioni, si procederà all'assegnazione delle
risorse di organico secondo i criteri e le modalità previgenti. Le istituzioni
scolastiche, nella loro autonomia, avranno cura di assicurare il completamento
dell'orario di cattedra, anche nell'ambito delle quote opzionali e facoltative,
di quei docenti per i quali l'offerta obbligatoria dovesse comportare una
contrazione di orario, ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del decreto
legislativo. Per quel che concerne i carichi orari relativi a talune discipline,
si rinvia al paragrafo riguardante gli assetti delle discipline.
Nella fase di prima applicazione e, in particolare, per il prossimo anno
scolastico, le attività facoltative opzionali e i servizi di assistenza
educativa alla mensa saranno assicurati entro il limite delle risorse di
organico determinate a livello nazionale.
3.3 - Assetti delle discipline di insegnamento (articolo 14 e Allegato
C)
L'articolo 14, comma 2 del decreto prevede che, in via transitoria, fino
all'emanazione del regolamento governativo, si adotti l'assetto pedagogico,
didattico e organizzativo di cui alle Indicazioni nazionali per i Piani
di studio personalizzati per la scuola secondaria di I grado (Allegato C del
decreto), facendo riferimento al Profilo individuato nell'Allegato D.
Le Indicazioni nazionali contengono, tra l'altro, le consistenze orarie
delle discipline, con la conseguente quantificazione, minima, media e massima
del monte ore annuo, la cui articolazione, rimessa all'autonomia scolastica, è
suscettibile di compensazione, nel rispetto delle 891 ore annue.
In attesa dell'emanazione delle norme regolamentari e dei provvedimenti che
dovranno ridefinire le classi di abilitazione all'insegnamento in coerenza con i
nuovi piani di studio, le istituzioni scolastiche si intendono vincolate agli
assetti delle discipline di insegnamento di cui alle Indicazioni nazionali.
Per quel che concerne lo studio delle due lingue comunitarie, è opportuno
precisare, per completezza di quadro espositivo, che i relativi insegnamenti
riguarderanno solo le prime classi e non anche le seconde e le terze, alle quali
si applicherà l'ordinamento previgente.
In dipendenza di quanto sopra, all'atto della determinazione dell'organico di
diritto, si provvederà alla definizione delle cattedre e dei posti relativi ad
una sola lingua straniera, secondo le attuali consistenze orarie. In una fase
successiva, sarà quantificato il fabbisogno legato allo studio della seconda
lingua e si procederà alla copertura delle relative disponibilità. Ciò,
tenendo conto, ovviamente, anche delle risorse esistenti per effetto di
sperimentazioni già consolidate della seconda lingua, e non trascurando, altresì,
la possibilità di utilizzare lo stesso docente, ove disponibile, per entrambi
gli insegnamenti, qualora in possesso dei previsti requisiti.
Ad ogni buon fine, si fa riserva di ulteriori dettagliate indicazioni a
conclusione di valutazioni e approfondimenti, da effettuare nelle sedi
competenti.
Per quel che attiene alle posizioni di servizio e all'impiego dei docenti di
educazione tecnica, in via transitoria e in attesa della revisione delle classi
di concorso, ai sensi dell'articolo 14 comma 6 del decreto legislativo, tali
docenti saranno assegnati all'insegnamento di tecnologia nel quadro degli
insegnamenti previsti nell'area disciplinare "matematica, scienze e
tecnologia".
Per l'eventuale quota oraria non coperta (rispetto alle attuali 3 ore previste
per l'insegnamento di educazione tecnica), i docenti in questione troveranno
utilizzazione nelle attività facoltative opzionali (ivi comprese quelle di
laboratorio), secondo le competenze professionali possedute (articolo 14,
comma 5).
Anche con riferimento ai suddetti docenti si fa riserva di ulteriori dettagliate
indicazioni, a seguito di valutazione e approfondimenti da effettuare nelle sedi
competenti.
Per l'insegnamento dello strumento musicale, si osserva che lo stesso, entrato
in ordinamento con la legge n. 124/1999 ed attivato sulla base delle scelte
formulate dalle famiglie, risulta coerente con il nuovo quadro ordinamentale,
rientra nelle consistenze dell'organico di diritto e si colloca nell'ambito
delle opportunità da recepire nel piano dell'offerta formativa.
Del resto già in questa logica sono stati forniti chiarimenti alle scuole e
sono state attivate le procedure selettive degli alunni aspiranti a tali
indirizzi di studio.
Analogamente a quanto avviene per gli altri docenti, si confermano i criteri di
costituzione delle cattedre di insegnamento dello strumento musicale, secondo la
normativa previgente.
3.4 - Funzione tutoriale (articolo 10)
Il decreto legislativo, all'articolo 10, comma 5, prevede che, al perseguimento
delle finalità proprie della scuola secondaria di I grado, da realizzare
soprattutto attraverso la personalizzazione dei piani di studio, concorre
prioritariamente il docente in possesso di specifica formazione che, in
costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni tutoriali
analoghe a quelle già descritte in occasione della trattazione della funzione
per la scuola primaria al precedente paragrafo 2, punto 4.
Per lo svolgimento dei succitati compiti, il docente preposto alla funzione
tutoriale si avvale degli apporti e dei contributi degli altri docenti.
Nelle more della realizzazione della specifica formazione prevista dal decreto
legislativo, l'attribuzione dell'incarico dovrà avvenire nell'ambito delle
disponibilità e delle risorse esistenti, ricorrendo a soluzioni di tipo
transitorio e adottando criteri di flessibilità, da ponderare opportunamente da
parte delle istituzioni scolastiche.
In ordine alla specifica funzione e ai compiti operativi, nonché
all'individuazione dei criteri per il conferimento della funzione tutoriale,
valgono le osservazioni già formulate per l'analoga funzione riferita alla
scuola primaria, con la precisazione che ulteriori approfondimenti sulla
delicata materia costituiranno oggetto di confronti nelle sedi competenti.
3.5 - Valutazione (articoli 4, 11 e 19)
Conformemente alle disposizioni contenute nella legge n. 53/2003, il decreto
legislativo stabilisce, all'articolo 4, che la scuola secondaria di I grado sia
articolata in un periodo didattico biennale e in un terzo anno di orientamento e
di raccordo con il secondo ciclo.
Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto dispone che, ai fini della validità
dell'anno scolastico, ciascun alunno deve maturare una frequenza minima di tre
quarti dell'orario annuale obbligatorio e facoltativo prescelto.
Le istituzioni scolastiche, qualora ricorrano situazioni eccezionali, possono
autonomamente stabilire deroghe ai limiti massimi di assenze.
Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi agli
orari obbligatori, sia quelli riferiti agli orari facoltativi opzionali scelti
dagli studenti.
Gli insegnanti procedono anche alla valutazione conclusiva dei singoli alunni ai
fini del passaggio al periodo successivo. Con deliberazione motivata, gli
insegnanti possono, altresì, non ammettere gli alunni alla classe intermedia.
Il terzo anno si conclude con l'esame di Stato, che è titolo di accesso al
sistema dei licei e a quello dell'istruzione e della formazione professionale.
3.6 - Piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di
apprendimento (articolo 14 e Allegati C e D)
L'articolo 14 del decreto legislativo prevede che, in attesa del definitivo
assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da disciplinare mediante
regolamento governativo, si adottano in via transitoria le Indicazioni
nazionali per i piani di studio personalizzati, allegate al decreto
medesimo.
Nel suggerire un attento esame del predetto documento, si richiama l'attenzione
su alcuni aspetti significativi dello stesso.
In via preliminare giova rilevare che il carattere unitario del primo ciclo di
istruzione esige che i piani di studio della scuola secondaria di I grado siano
strutturati secondo una linea di continuità e di coerenza con quelli della
scuola primaria.
Si evidenzia il fatto che, in attuazione della legge n. 53/2003, tra le
discipline di insegnamento è stata inserita una seconda lingua comunitaria e
tra i nuovi contenuti disciplinari sono state comprese tecnologia e informatica.
Gli obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati per discipline e
articolati per periodi didattici. Per ciascuna disciplina vengono indicate
conoscenze e abilità che l'azione della scuola aiuterà a trasformare in
competenze personali di ciascun alunno.
Gli obiettivi specifici sono strutturati nelle seguenti discipline di
insegnamento: italiano, storia e geografia, matematica, scienze e tecnologia,
inglese e seconda lingua comunitaria, arte e immagine, musica e scienze motorie
e sportive.
L'individuazione delle modalità con cui tradurre gli obiettivi specifici di
apprendimento negli obiettivi formativi delle unità di apprendimento
individuali, del gruppo classe, ovvero di gruppi di livello, di compito o
elettivi, è affidata alla responsabilità delle diverse équipe dei docenti.
Si richiama, altresì, l'attenzione sugli obiettivi specifici di apprendimento
relativi all'educazione alla Convivenza civile (educazione alla cittadinanza,
stradale, ambientale, alla salute, alimentare e all'affettività) che, come
già precisato per la scuola primaria, non costituisce una disciplina a se
stante, ma si concretizza in un'offerta di attività educative e didattiche
unitarie a cui concorrono i docenti del gruppo classe.
Le SS.LL., nel dare la massima diffusione alla presente circolare, vorranno, per
la parte di rispettiva competenza, porre in essere tutti gli adempimenti
finalizzati alla puntuale attuazione delle indicazioni e delle istruzioni nella
stessa contenute.
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.
IL MINISTRO
Letizia Moratti
Destinatari:
Ai Sottosegretari di Stato
SEDE
Ai Capi dei Dipartimenti
SEDE
Ai Direttori Generali degli Uffici centrali
SEDE
Ai Direttori Generali
degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente scolastico
per la Provincia di
BOLZANO
All'Intendente scolastico
per le Scuole in lingua tedesca
BOLZANO
All'Intendente scolastico
per le Scuole delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente scolastico
per la Provincia di
TRENTO
Al Sovrintendente studi
per la Regione autonoma della Valle d'Aosta
AOSTA
Ai Centri Servizi Amministrativi
LORO SEDI
e, p.c.,
Al Gabinetto
SEDE
All'Ufficio legislativo
SEDE
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