Circolare ministeriale 13 gennaio 2004, n. 2
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per lo sviluppo dell’istruzione
Direzione Generale Ordinamenti Scolastici
Circolare n. 2 Roma, 13 gennaio 2004
Prot. n. 257
Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Presidenti delle Regioni
LORO SEDI
Ai Sindaci dei Comuni
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di
T R E N T O
Al Sovrintendente Scolastico
per la scuola in lingua italiana
B O L Z A N O
All’Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
B O L Z A N O
All’Intendente Scolastico
per la scuola delle località ladine
B O L Z A N O
Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle d’Aosta
A O S T A
OGGETTO: Iscrizioni nelle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2004/2005 – Domande di ammissione agli esami per l’anno scolastico 2003/2004.
Si è avuto più volte modo di evidenziare che le iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia ed alle classi delle scuole dei diversi ordini e gradi costituiscono un adempimento di fondamentale importanza sia sotto l’aspetto amministrativo, organizzativo e gestionale, sia e soprattutto per il diretto coinvolgimento degli alunni e delle famiglie chiamati ad operare scelte significative non solo ai fini dell’accesso ai percorsi formativi e nell’ambito degli stessi, ma anche in funzione di ulteriori scelte e dell’inserimento nel mondo del lavoro.
In effetti tale adempimento assume carattere preliminare rispetto a tutta una serie di operazioni, di fasi e di procedure finalizzate a definire le platee scolastiche, a dare assetto e stabilità al sistema educativo e formativo e a garantire il regolare inizio dell’anno scolastico.
Né può sfuggire che il ripetuto adempimento, che impegna in via principale le istituzioni scolastiche e l’Amministrazione nelle sue espressioni centrali e locali, chiama in causa, in maniera sempre più ampia e partecipata, livelli istituzionali, soggetti ed organi a vario titolo competenti e interessati. Si pensi agli Enti locali cui spettano una molteplicità di interventi, quali la messa a disposizione di locali, dotazioni, strumenti didattici, l’erogazione di servizi intesi a garantire la piena e generalizzata fruizione del diritto allo studio, ecc..
A titolo di esempio valga, poi, il riferimento agli accresciuti compiti dei Comuni, connessi all’attivazione degli anticipi nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie, ai sensi della legge n. 53 del 28 marzo 2003.
Nel quadro delle iniziative relative alle iscrizioni e all’accesso a taluni percorsi formativi, meritano, altresì, menzione le recenti attribuzioni delle Regioni, individuate e definite con l’Accordo del 19 giugno 2003 e con i Protocolli di intesa aventi ad oggetto "La realizzazione dall’anno scolastico 2003/2004 di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale"; attribuzioni sulle quali si tornerà più diffusamente nel paragrafo dal titolo "Scuola secondaria di secondo grado, Corsi di formazione professionale".
Nell’attuale periodo di transizione del sistema scolastico e formativo, caratterizzato da scenari in rapida trasformazione, nel quale coesistono assetti e profili consolidati, con processi di riforma in via di elaborazione o di definizione, si rende più che mai necessario svolgere un’accorta, puntuale e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli allievi e di quanti, a vario titolo, nell’ambito dei rispettivi ruoli e responsabilità, sono interessati e concorrono all’annuale, delicata incombenza delle iscrizioni. Incombenza che, per l’anno scolastico 2004/2005, con specifico riferimento alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione, assume ulteriori valenze, in relazione alla circostanza che il Decreto legislativo, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione, sta completando il suo iter presso gli organi competenti e, prevedibilmente, entrerà in vigore nel primo scorcio dell’anno 2004 e produrrà i suoi effetti a partire dall’anno scolastico 2004/2005.
Stando alle previsioni del citato decreto legislativo, i nuovi modelli e assetti educativi e didattici riguarderanno, per l’anno scolastico 2004/2005, la scuola dell’infanzia, l’intero corso della scuola primaria e la prima classe della scuola secondaria di I grado.
In ordine agli aspetti innovativi che potranno scaturire dall’applicazione del decreto suddetto e delle connesse norme attuative, si fa riserva di fornire specifiche istruzioni ed indicazioni non appena il quadro normativo di riferimento avrà trovato completa definizione.
Ferma restando l’esigenza sopra richiamata di rendere edotte le componenti scolastiche e le famiglie interessate in tempo utile circa il nuovo assetto ordinamentale, strutturale e organizzativo riguardante le fasce di scolarità suddette, si ritiene che esistano, sin da ora, tutte le condizioni e gli elementi atti ad assicurare che l’adempimento delle iscrizioni si realizzi in un quadro esaustivo di consapevolezza e sulla base di criteri certi e trasparenti, sì da consentire scelte meditate e valide.
Ciò in quanto, come è stato più volte precisato, per l’anno scolastico 2004/2005 le quantità orarie proprie degli istituti del tempo pieno e del tempo prolungato nonché del servizio di mensa rimangono pienamente confermate e trovano puntuale previsione anche nel nuovo assetto ordinamentale.
Si richiamano al riguardo, tra l’altro, le note di commento di questo Ministero al testo approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 settembre 2003, nonché gli emendamenti e le integrazioni al ripetuto testo assunte dalla Conferenza Unificata con il parere del 10 dicembre 2003.
Premesso quanto sopra e nel precisare che la scadenza del termine di presentazione delle domande di iscrizione è fissata in via ordinaria al 31 gennaio 2004, si impartiscono, per ciascun segmento di istruzione, le disposizioni e le indicazioni che seguono.
SCUOLA DELL’INFANZIA
L’articolo 2, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n.53 ha previsto per le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento la facoltà di iscriversi al primo anno della scuola dell’infanzia. Si tratta di una significativa innovazione rispetto alla previgente normativa che fissava al 31 dicembre il compimento dell’età di ammissione alla frequenza.
Peraltro l’esercizio di tale facoltà da parte dei genitori è stato assoggettato, per gli anni scolastici 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, a criteri di gradualità e a soluzioni di carattere sperimentale.
L’articolo 7, comma 4, della legge succitata pone tale gradualità in relazione "alla disponibilità dei posti ed alle risorse finanziarie dei Comuni secondo gli obblighi conferiti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità."
Per l’anno scolastico in corso non è stato possibile dare concreta attuazione alla citata disposizione concernente l’iscrizione anticipata, sia per i limitati margini temporali a disposizione, sia perché non ricorrevano tutte le condizioni atte a far fronte alle accresciute esigenze di personale, di strutture, di dotazioni e di servizi.
L’anno scolastico 2004/2005 è quello intermedio dell’arco temporale di gradualità previsto dalla legge, sicché, per dare effettiva gradualità all’istituto dell’anticipo, evitando impatti concentrati al termine della fase transitoria, si ritiene opportuno, pur all’insegna della doverosa cautela, consentire, col concorso delle circostanze che di seguito vengono esplicitate, la presentazione di istanze di ammissione anticipata alla scuola dell’infanzia.
D’altra parte, l’avvio degli anticipi nella scuola dell’infanzia trova le sue motivazioni logiche e di praticabilità sia nelle esperienze maturate in via sperimentale nell’anno scolastico 2002/2003, sia nella possibilità offerta nel corrente anno scolastico alle famiglie di anticipare l’accesso dei propri figli alla scuola primaria.
Ai fini della concreta attivazione della frequenza anticipata sono stati previsti e avviati con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani incontri e consultazioni (che troveranno prosieguo e implementazione nell’ambito di stabili sedi di confronto) nell’ottica di una valutazione approfondita e congiunta di tutti gli aspetti della specifica materia, ivi compresi quelli relativi all’adozione degli interventi e delle soluzioni utili già dal prossimo anno scolastico.
Pertanto, dopo una attenta e ponderata analisi delle varie e diversificate situazioni esistenti nei vari contesti territoriali, questo Ministero, d’intesa con l’A.N.C.I., è pervenuto alla determinazione di consentire, dopo la data di scadenza del 31 gennaio 2004 (riferita all’iscrizione delle bambine e dei bambini che compiranno i tre anni di età entro il 31 dicembre 2004) l’iscrizione, fin dal prossimo anno scolastico, anche a coloro che compiranno i tre anni di età entro il 28 febbraio 2005, subordinatamente all’esistenza delle seguenti condizioni:
disponibilità dei posti nella scuola interessata sia sul piano logistico che su quello della dotazione organica dei docenti, secondo le istruzioni che saranno successivamente fornite con lo specifico provvedimento annuale;
I Direttori Regionali, coadiuvati dai competenti Uffici scolastici provinciali, stabiliranno intese con le Amministrazioni comunali interessate, attraverso appositi tavoli di confronto, volte a definire sia l’accoglimento delle iscrizioni anticipate sia l’accertamento delle suindicate, tassative condizioni, da effettuare secondo tempi e modalità legati alle specificità e alle condizioni di fattibilità dei diversi contesti territoriali.
Nei comuni ove le intese raggiunte abbiano evidenziato l’esistenza delle condizioni stabilite, i genitori che intendano avvalersi della facoltà loro concessa potranno presentare, entro il 15 febbraio 2004, istanza relativa alla iscrizione alla scuola dell’infanzia anche delle bambine e dei bambini che compiranno i tre anni di età entro il 28 febbraio 2005.
Rimane fermo, comunque, il termine del 31 gennaio per l’iscrizione delle bambine e dei bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2004.
La concreta realizzazione delle aspettative di frequenza è subordinata alla quantità delle risorse umane disponibili quale risulterà in sede di determinazione degli organici.
In ogni caso sarà cura dei Direttori Generali Regionali acquisire tutti i dati inerenti le richieste eventualmente non soddisfatte che potranno consentire all’Amministrazione di impostare una consapevole e programmata azione per i prossimi anni.
Per le bambine e i bambini nei cui confronti non potrà essere fornito concreto esito all’istanza di frequenza, saranno compilate le liste di attesa secondo i criteri fin qui adottati in ciascun contesto locale.
Per quanto concerne gli assetti organizzativi del servizio si richiama l’attenzione sul fatto che il decreto legislativo in corso di approvazione prevede carichi orario annuali compresi tra un minimo di 875 ore ed un massimo di 1.700 ore. Tali carichi orario sono pienamente corrispondenti a quelli vigenti, i quali, come è noto, sono articolati in un arco temporale compreso tra l’ "orario ridotto" di 875 ore annue e l’ "orario normale" strutturato su 1.400 e 1.750 ore annue. Tenuto conto della succitata corrispondenza, già all’atto dell’iscrizione le famiglie esprimeranno, come per il passato, la loro opzione per i citati carichi orario. Di tali opzioni, infatti, bisognerà tener conto per la quantificazione delle risorse umane occorrenti per la determinazione delle consistenze di organico dell’anno 2004/2005.
Resta fermo che, in via ordinaria e prioritaria, saranno iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compiranno i 3 anni di età entro il 31 dicembre 2004.
SCUOLA PRIMARIA
L’articolo 2 comma 1, lettera f) della legge 28 marzo 2003, n.53 ha profondamente innovato il regime delle iscrizioni al primo anno della scuola primaria stabilendo che, alla stessa debbano iscriversi le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto di ciascun anno. Nel contempo è stata riconosciuta alle famiglie la facoltà di iscrivere anticipatamente anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. Tale anticipazione rimane assoggettata, fino all’anno scolastico 2005/2006, ad un regime di gradualità. Infatti, per l’anno scolastico in corso, hanno potuto esercitare la facoltà di iscrizione anticipata le famiglie delle bambine e dei bambini che hanno compiuto i sei anni di età entro il 28 febbraio, considerato che la progressiva estensione fino alla data del 30 aprile, prevista a regime, è modulata in rapporto alla disponibilità delle risorse finanziarie (articolo 7, comma 5).
Anche per il prossimo anno scolastico si ritiene di dover confermare la data del 28 febbraio quale termine ultimo per il compimento dell’età di ammissione anticipata, in quanto la normativa relativa al primo ciclo, in via di approvazione, reca con sé tutta una serie di altre innovazioni che rendono consigliabile, allo stato, il consolidamento della data succitata.
Pertanto, per l’anno scolastico 2004/2005 dovranno essere iscritti al primo anno della scuola primaria tutte le bambine e i bambini nati entro il 28 febbraio 1999, le cui famiglie intendano avvalersi della facoltà di anticiparne la scolarizzazione.
E’ evidente, infatti, che l’esercizio della cennata facoltà da parte dei genitori produce un obbligo di accoglimento delle istanze da parte delle autorità scolastiche.
Si richiama l’attenzione sui nuovi assetti strutturali previsti dalla riforma, imperniati su una quota oraria annuale, obbligatoria, delle lezioni di 891 ore e su ulteriori 99 ore annue, opzionali, facoltative e gratuite per gli alunni, destinate ad attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, da organizzare nell’ambito dell’offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie. A tale impianto (nella cui quota obbligatoria vanno collocate le già avviate attività di alfabetizzazione informatica e di studio della lingua inglese) va aggiunto il tempo eventualmente riservato alla mensa (nel limite massimo di 330 ore annue) costituente a tutti gli effetti organico di istituto; tempo durante il quale è assicurata l’assistenza del personale docente.
Come già precisato con riguardo alla scuola dell’infanzia, l’opzione delle famiglie, tra orario obbligatorio e orario comprensivo di quello aggiuntivo di tipo facoltativo e opzionale nonché del tempo eventualmente dedicato alla mensa, va formulata all’atto dell’iscrizione, concorrendo la stessa alla determinazione del fabbisogno di risorse umane necessarie per la elaborazione delle consistenze di organico. In effetti la struttura oraria articolata sugli orari aggiuntivi trova piena corrispondenza con le quantità orarie proprie all’attuale istituto del tempo pieno ed è, pertanto, compatibile con i modelli di erogazione del servizio scolastico ormai consolidati nei vari contesti territoriali in un quadro di continuità.
Si fa riserva di ulteriori, più dettagliate istruzioni ed indicazioni riferite alle possibili opzioni entro l’area delle attività e degli insegnamenti rientranti nella quota delle 99 ore annue non appena risulterà definito il quadro normativo recante la disciplina della scuola dell’infanzia e del primo ciclo; ciò fermo restando il riferimento, in via orientativa, agli assetti didattico-organizzativi attualmente vigenti.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Il decreto legislativo in corso di approvazione prevede che dal 1° settembre 2004 la riforma venga introdotta anche nella prima classe dell’istruzione secondaria di I grado. L’innovazione si fonda su un impianto obbligatorio annuale di 891 ore, cui si aggiungono 198 ore di attività opzionali, facoltative e gratuite, nonché il tempo eventualmente dedicato alla mensa corrispondente ad un massimo di 231 ore annue. Le discipline della quota nazionale, che comprendono anche lo studio obbligatorio di una seconda lingua comunitaria, sono quelle riportate nelle "Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nell’istruzione secondaria di I grado", che, secondo il citato decreto legislativo, sostituiscono, in via transitoria, i Regolamenti previsti dall’art. 7 della legge 28 marzo 2003, n.53 e vengono impartite, ciascuna, per il monte ore annuo flessibile previsto dalle "Indicazioni" stesse.
Ciò lascia prevedere che l’assetto ordinamentale della scuola secondaria di I grado attraverserà una fase transitoria nella quale, prima della messa a regime dell’innovazione per tutti e tre gli anni di corso, andranno a coesistere, in parallelo, modelli diversi di percorsi formativi. In tale contesto e al fine di rendere compatibili il "vecchio" ed il "nuovo" saranno individuate soluzioni transitorie che consentiranno di gestire il sistema in maniera fisiologica, senza traumi o mutamenti radicali.
Le famiglie degli alunni delle prime classi delle scuole secondarie di 1° grado, pertanto, potranno all’atto dell’iscrizione, esprimere le loro scelte tra l’orario annuale obbligatorio delle lezioni e l’orario articolato sul tempo aggiuntivo di ulteriori 198 ore annue, nonché sul tempo eventualmente dedicato alla mensa.
Si fa riserva di ulteriori, più dettagliate istruzioni ed indicazioni riferite alle possibili opzioni entro l’area delle attività e degli insegnamenti rientranti nella quota delle ulteriori 198 ore annue non appena risulterà definito il quadro normativo recante la disciplina della scuola dell’infanzia e del primo ciclo, fermo restando il riferimento, in via orientativa, agli assetti didattico-organizzativi attualmente vigenti.
Specifica menzione merita l’insegnamento dello strumento musicale non rientrante, secondo la previsione del più volte richiamato decreto legislativo, tra le discipline della quota oraria obbligatoria e, pertanto, da collocare, ove siano presenti richieste delle famiglie in tal senso, nelle attività opzionali e facoltative.
Trattasi di una situazione che per un verso presenta il vantaggio di una possibile maggiore diffusione territoriale della cennata esperienza al di fuori dei vincoli e delle rigidità che attualmente accompagnano l’esperienza stessa, per altro verso va gestita con particolare attenzione in sede di elaborazione dell’organico, specialmente per quanto concerne la conservazione delle attuali consistenze.
Ciò premesso, si conferma che nell’ambito degli istituti comprensivi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, non è richiesta la domanda di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado da parte delle famiglie degli alunni che hanno frequentato nello stesso istituto la quinta classe della scuola primaria.
L’obbligo di presentare formale domanda di iscrizione sussiste soltanto quando le famiglie intendano far frequentare ai propri figli un istituto scolastico diverso da quello comprensivo nel quale hanno conseguito la licenza elementare.
In tutti gli altri casi di istituti non comprensivi le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado dovranno essere indirizzate al dirigente scolastico della scuola prescelta e presentate per il tramite di quello della scuola primaria di provenienza che provvederà a trasmetterle, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 31 gennaio 2004, alla istituzione scolastica interessata.
MODULISTICA DA FORNIRE ALLE FAMIGLIE
La modulistica da fornire alle famiglie per gli adempimenti connessi alle iscrizioni è quella allegata alla circolare di pari oggetto diramata negli anni decorsi. Peraltro, tenuto conto della riserva di ulteriori, più dettagliate istruzioni e indicazioni da impartire non appena entrerà in vigore il decreto legislativo più volte menzionato, al momento dell’iscrizione dovrà essere compilata soltanto la parte di modulistica riferita alle scelte da esprimere con immediatezza.
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
L’istruzione secondaria di II grado non è, allo stato, immediatamente interessata da provvedimenti attuativi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
Conseguentemente gli alunni frequentanti la terza media negli istituti statali, paritari e legalmente riconosciuti, per la prosecuzione del proprio percorso di studi nel sistema dell’istruzione, presenteranno le domande di iscrizione alla prima classe, indirizzate al Dirigente scolastico dell’istituto secondario di II grado prescelto, al Dirigente scolastico della scuola secondaria di I grado frequentata, il quale, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 31 gennaio 2004, provvederà a trasmetterle alle scuole di destinazione. I Dirigenti scolastici di queste ultime scuole terranno in particolare evidenza le domande di iscrizione, come sopra pervenute, al fine di verificare il reale assolvimento del diritto-dovere da parte degli interessati e di attivare tutti gli interventi di sensibilizzazione che dovessero essere necessari.
Si conferma che la domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto di istruzione secondaria superiore, anche via Internet, secondo le medesime procedure già sperimentate nell’anno decorso.
Premesso e precisato quanto sopra e per le sue evidenti connessioni con l’adempimento delle iscrizioni, si reputa necessario richiamare alcuni aspetti eprofili innovativi scaturenti dalla stessa legge n. 53/2003 per effetto dell’abrogazione della legge 20 gennaio 1999, n. 9. Com’è noto tale abrogazione è stata disposta nell’ottica di un progressivo ampliamento del diritto–dovere all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o sino al conseguimento di una qualifica professionale; in sostanza l’esercizio di tale diritto-dovere ridefinisce ed amplia l’obbligo scolastico di cui all’art. 34 della Costituzione, nonché l’obbligo formativo introdotto dall’art. 68 della legge n. 144/99.
In attesa della emanazione del relativo decreto legislativo e della strutturazione del nuovo assetto ordinamentale articolato sui due percorsi, quello dell’istruzione e quello dell’istruzione e formazione professionale, gli studenti che conseguono la licenza media sono tenuti comunque a proseguire il proprio percorso formativo in un quadro di opzioni ampliato ed arricchito rispetto alle previsioni della citata legge n. 9/99.
Al riguardo si richiama l’attenzione sul disposto dell’articolo 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 secondo cui "gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche "; disposto che indirettamente conferma le indicazioni sopra menzionate.
In tale prospettiva in data 19 giugno 2003 è stato stilato un Accordo- quadro, tra questo Ministero, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, al quale hanno fatto seguito specifici Protocolli di intesa stipulati tra gli stessi soggetti al fine di poter consentire agli alunni di terza media, una volta conseguito il diploma, oltre la prosecuzione degli studi nella scuola secondaria superiore anche l’accesso a corsi dell’istruzione e della formazione professionale. E’ opportuno ricordare che le intese sottoscritte con le Regioni prevedono percorsi formativi della durata triennale, differenziati nei diversi contesti territoriali, sicché le famiglie, per esercitare consapevolmente le proprie opzioni, dovranno fare riferimento al quadro delle offerte emergenti dalle intese sottoscritte a livello regionale. I titoli e le qualifiche rilasciati dalle Regioni al termine del triennio saranno utilmente spendibili su tutto il territorio nazionale in quanto rispondenti agli standard minimi formativi in corso di definizione.
Si ricorda infine che, per coloro che abbiano compiuto i quindici anni di età, resta ferma comunque la possibilità di proseguire i percorsi formativi in apprendistato sino al compimento del diciottesimo anno di età o almeno fino al conseguimento di una qualifica professionale.
Il quadro delle opportunità sopra richiamate evidenzia la necessità di effettuare una attenta ricognizione delle scelte espresse dagli studenti al termine del percorso di studi della scuola secondaria di I grado; ricognizione da porre in essere a cura dei Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di I grado dai quali provengono gli studenti stessi, anche al fine di individuare eventuali defezioni e di promuovere tutte le iniziative idonee ad assicurare il prosieguo nell’istruzione o nella formazione professionale, o nel sistema integrato tra istruzione e formazione professionale, sino al diciottesimo anno di età o fino al conseguimento di una qualifica professionale.
Pertanto, entro 15 giorni dal termine fissato per le iscrizioni, le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di I grado rileveranno le scelte effettuate da tutti gli studenti per il successivo anno scolastico, nonché i nominativi di coloro che non avranno effettuato alcuna scelta. Tale incombenza dovrà essere assolta anche da coloro che hanno presentato o presenteranno domanda per sostenere gli esami di licenza media in qualità di privatisti, se ancora rientranti nei limiti di età previsti per l’esercizio del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.
La rilevazione sarà effettuata mediante procedure automatizzate con l’uso di specifica modulistica e con le soluzioni applicative messe a disposizione dalla Direzione Generale per i Sistemi Informatici del M.I.U.R., secondo le procedure e le modalità già adottate negli ultimi due anni. Al riguardo saranno impartite specifiche istruzioni.
Gli Uffici Scolastici regionali prenderanno opportuni accordi con le Regioni per procedere all’implementazione e all’adeguamento delle anagrafi dei giovani destinatari degli interventi di formazione fino al diciottesimo anno di età o fino al conseguimento di una qualifica professionale.
Le situazioni sopra evidenziate e la complessità della materia delle iscrizioni impongono che i Direttori Generali regionali ed i Dirigenti scolastici coinvolti seguano direttamente le varie operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni ed in particolare svolgano un’accorta e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli alunni e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti e interessati alla delicata incombenza.
I genitori o gli esercenti la patria potestà che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato, secondo quanto previsto dall’articolo 111 del decreto legislativo n. 297/94, debbono rilasciare al Dirigente scolastico della scuola interessata apposita dichiarazione da rinnovare anno per anno. Tale dichiarazione si intende riferita anche al caso di iscrizione alle scuole pareggiate, legalmente riconosciute e paritarie.
CORSI PER ADULTI
Il termine per l’effettuazione delle iscrizioni ai corsi per adulti finalizzati all’alfabetizzazione culturale, ai corsi di scuola secondaria di I grado per adulti (150 ore), ai corsi serali presso gli istituti di istruzione secondaria di II grado, nonché ai corsi aventi ad oggetto l’attuazione di progetti di sperimentazione finalizzati a favorire il rientro degli adulti nel sistema formativo, è fissato al 31 maggio 2004. Tale termine non è ovviamente applicabile ai fini dell’ammissione ai corsi a carattere modulare rientranti nell’offerta formativa libera e non curricolare delle istituzioni scolastiche.
La fissazione del succitato termine ordinario mira a consentire l’ordinato svolgimento, nei termini previsti, delle attività propedeutiche all’inizio dell’anno scolastico. Tuttavia in relazione a specifiche, eccezionali ragioni impeditive riferite a singoli interessati è possibile, attraverso l’adozione di formale provvedimento, accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio 2004 e, comunque, non oltre quella del 31 agosto 2004. In ogni caso le iscrizioni tardive non potranno comportare incrementi delle dotazioni organiche.
I Direttori Generali degli Uffici Scolastici regionali sono invitati ad adottare ogni utile iniziativa al fine di fornire la massima pubblicità ai termini come sopra indicati.
ISCRIZIONE AGLI ESAMI PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 2003-2004
Per i candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di II grado, con Circolare ministeriale n. 80 del 29 ottobre 2003, è già stato fissato il termine per la presentazione della relativa domanda, che è scaduto il 30 novembre 2003; termine che, coincidendo con un giorno festivo, è stato, di diritto, prorogato al giorno seguente.
In relazione a quanto previsto dal Regolamento di attuazione della legge n. 425 del 10 dicembre 1997, approvato con D.P.R. n.323 del 23 luglio 1998, i candidati esterni, dopo la presentazione della domanda di ammissione agli esami, sono assegnati a una delle classi terminali, davanti al cui Consiglio di classe sosterranno, nei casi previsti, gli esami preliminari. Ciò richiede che i candidati siano messi subito in grado di acquisire le informazioni necessarie per conoscere il lavoro didattico della classe alla quale sono stati assegnati.
Eventuali domande tardive sono prese in considerazione dai Direttori degli Uffici Scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, sempre che pervengano entro il 31 gennaio 2004; limitatamente a coloro che cessano la frequenza dell’ultimo anno di corso dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine è differito al 20 marzo.
Gli alunni interni dell’ultima classe, che non cessano la frequenza prima del 15 marzo, non devono presentare la domanda per sostenere l’esame conclusivo, fermo restando l’obbligo del pagamento della tassa d’esame da soddisfare prima del termine delle lezioni.
Devono, invece, produrre domanda di partecipazione agli esami:
- entro il 31 gennaio 2004, gli alunni delle penultime classi che intendano sostenere l’esame di Stato con abbreviazione del corso di studi per merito o obblighi di leva;
- entro il 26 gennaio 2004, i candidati esterni agli esami di qualsiasi tipo, esclusi quelli di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di II grado;
- entro il 20 marzo 2004, gli alunni interni che, cessando la frequenza delle lezioni prima del 15 marzo, intendano sostenere esami in qualità di candidati esterni.
Le scuole e gli istituti di istruzione secondaria di II grado statali, paritari, pareggiati e legalmente riconosciuti sono autorizzati ad accettare anticipatamente le domande, per sostenere esami di idoneità all’ultimo e penultimo anno, da parte dei candidati soggetti agli obblighi di leva frequentanti corsi di istruzione secondaria di II grado, che si svolgono in istituti privati con presa d’atto.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo
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