Ministero dell'Itsruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 concernente "Norme in
materia di accessi ai corsi universitari";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, concernente il
regolamento sulla "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità
della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi
dell'art. 2 comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n.244";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'Università e della Ricerca dell'11 novembre 2011 "Definizione delle
modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai
percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 15, comma 1, del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 10
settembre 2010, n. 249";
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'Università e della Ricerca del 14 marzo 2012, n. 31, con il quale è stato
definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le
immatricolazioni ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'abilitazione
all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per
l'a.a. 2011-12;
VISTO il parere espresso in data 29 marzo 2012 dal Garante
per la protezione dei dati personali, richiesto ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" e, in particolare, l'articolo 154, comma 4 e 5;
RITENUTO di dover fornire indicazioni operative in merito
alle modalità di svolgimento del test preliminare e delle ulteriori prove di
selezione, di cui all'articolo 15, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 10
settembre 2010, n. 249;
D E C R E TA
Articolo 1
(Disposizioni generali)
1. Il Ministero è responsabile della definizione dei contenuti e delle
modalità di svolgimento del test preliminare per l'accesso ai corsi di
Tirocinio Formativo Attivo di cui al DM del 10 settembre 2010, n. 249.
2. Le Università determinano autonomamente i contenuti della prova scritta e
della prova orale, di cui all'articolo 15, comma 5, del DM del 10 settembre
2010, n. 249.
3. Le Università pubblicano il bando di concorso entro il 3 maggio 2012. Dal 4
maggio 2012 e fino al 4 giugno 2012 è attivata la procedura informatizzata di
iscrizione on-line, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
4. Le Università curano le attività organizzative connesse allo svolgimento
del test e delle prove, tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati
con disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive
modificazioni, e dei candidati con disturbi specifici di apprendimento, a
norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
5. Le Università nominano un responsabile del procedimento, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm, al fine di garantire la trasparenza di
tutte le fasi del procedimento, dei criteri e delle procedure per la nomina
delle commissioni giudicatrici.
Articolo 2
(Procedura di iscrizione)
1. I candidati devono iscriversi al test, esclusivamente con modalità on-line
attraverso la procedura di cui all'Allegato 1.
2. Tale procedura prevede che i candidati inseriscano i seguenti dati: cognome
e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e recapito,
Università e classe di abilitazione prescelta, titoli di ammissione, previa
visione dell'informativa di cui all'allegato 2, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
3. I dati di cui al comma 2, sono trattati esclusivamente per le finalità
connesse alla procedura selettiva di accesso ai corsi per il tirocinio
formativo attivo.
4. Le Università rendono disponibile le informazioni inerenti il
perfezionamento dell'iscrizione, incluse le modalità di pagamento del
contributo per la partecipazione al test.
5. I titoli eventualmente autocertificati quale attestazione del possesso dei
requisiti d'accesso, devono essere verificati dalle Università prima della
pubblicazione dei risultati della prova scritta e, laddove l'esito di tale
verifica fosse negativo, i candidati sono esclusi dalla procedura selettiva.
L'Università può in ogni caso adottare in qualsiasi momento provvedimenti di
esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei
requisiti richiesti.
6. La procedura di iscrizione al test relativo a ciascuna classe di
abilitazione si conclude con il pagamento del contributo all'Università scelta
dal candidato. La ricevuta di tale pagamento costituisce prova dell'avvenuta
iscrizione e può essere presentata il giorno del test, qualora il candidato
non risultasse nell'elenco predisposto dall'Università.
Articolo 3
(Test preliminare)
1. Il test preliminare di cui all'articolo 1, comma 1 è predisposto da una
commissione di ispettori ed esperti del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca.
2. Il test ha il medesimo contenuto su tutto il territorio nazionale per
ciascuna classe di abilitazione e si svolge secondo il calendario, definito a
livello nazionale, di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
3. Il test comprende 60 domande, ciascuna formulata con quattro opzioni di
risposta, fra le quali il candidato deve individuare l'unica esatta. Fra
questi, 10 quesiti sono volti a verificare le competenze in lingua italiana,
anche con riferimento alla comprensione di uno o più testi scritti. Gli altri
quesiti sono inerenti alle discipline oggetto di insegnamento della classe.
4. La risposta corretta vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0
punti.
5. Il test ha inizio presso tutte le sedi alle ore 10.00 per le sessioni
calendarizzate al mattino e alle ore 15.30 per le sessioni calendarizzate nel
pomeriggio. Per lo svolgimento del test è assegnato un tempo di tre ore.
Articolo 4
(Prova scritta e Prova orale)
1. Possono accedere alla prova scritta i candidati che abbiano conseguito una
votazione non inferiore a 21/30 nel test preliminare.
2. Possono accedere alla prova orale i candidati che abbiano conseguito una
votazione non inferiore a 21/30 nella prova scritta.
3. Il superamento della prova orale con un punteggio non inferiore a 15/20 è
condizione per l'accesso al Tirocinio Formativo Attivo in relazione al
posizionamento in graduatoria rispetto ai posti disponibili.
4. I contenuti e il calendario delle prove scritte e orali sono predisposti
autonomamente dell'ateneo che ne assicura adeguata pubblicità.
Articolo 5
(Valutazione dei titoli)
1. I titoli valutabili e i relativi punteggi sono stabiliti nell'allegato 4,
parte integrante del presente decreto.
2. I titoli sono presentati dai candidati secondo le modalità previste dal
bando.
Articolo 6
(Graduatoria)
1. L'ateneo formula la graduatoria finale, per ciascuna classe di
abilitazione.
2. La graduatoria degli ammessi al TFA è predisposta sommando, ai punteggi
conseguiti dai candidati che hanno superato il test preliminare, i risultati
della prova scritta e i risultati della prova orale con votazioni non
inferiore a 21/30 per il test, non inferiore a 21/30 per la prova scritta e
non inferiore a 15/20 per la prova orale, il punteggio attribuito all'esito
della valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio, prevale il
candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni
scolastiche; nel caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane.
3. L'ammissione al TFA avviene secondo l'ordine della graduatoria per ciascuna
classe di abilitazione, per un numero di candidati non superiore al numero dei
posti disponibili per l'accesso, indicato nel bando.
4. In caso di collocazione in posizione utile in graduatoria relativa a classi
di abilitazione diverse, il candidato deve optare per l'iscrizione e la
frequenza di un solo corso di TFA.
5. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un
numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel
bando non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un
numero di studenti pari al numero degli ammessi.
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