Legge 13 luglio 2015 n. 107

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

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La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
  1. Per affermare il ruolo  centrale  della  scuola  nella  societa' della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le  competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili
di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica,  in  coerenza  con  il  profilo  educativo,  culturale  e professionale dei diversi gradi di  istruzione,  per  realizzare  una scuola   aperta,   quale   laboratorio   permanente    di    ricerca, sperimentazione e  innovazione  didattica,  di  partecipazione  e  di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire  il  diritto  allo studio, le pari opportunita' di successo formativo  e  di  istruzione permanente dei cittadini, la  presente  legge  da'  piena  attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di  cui  all'articolo  21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive  modificazioni,  anche
in relazione alla dotazione finanziaria.
  2. Per i fini  di  cui  al  comma  1,  le  istituzioni  scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione e'  orientata  alla  massima  flessibilita', diversificazione, efficienza ed efficacia  del  servizio  scolastico, nonche' all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e  delle strutture,   all'introduzione   di   tecnologie   innovative   e   al coordinamento  con  il  contesto  territoriale.   In   tale   ambito, l'istituzione  scolastica  effettua   la   programmazione   triennale dell'offerta formativa  per  il  potenziamento  dei  saperi  e  delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura  della comunita' scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento  delle istituzioni e delle realta' locali.
  3.  La  piena  realizzazione  del  curricolo  della  scuola  e   il raggiungimento degli obiettivi  di  cui  ai  commi  da  5  a  26,  la valorizzazione delle potenzialita' e  degli  stili  di  apprendimento nonche' della comunita' professionale scolastica con lo sviluppo  del metodo cooperativo, nel rispetto della liberta' di  insegnamento,  la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio  sono  perseguiti  mediante  le  forme  di   flessibilita' dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.  275, e in particolare attraverso:     a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di  ciascuna disciplina, ivi compresi attivita' e insegnamenti interdisciplinari;
    b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli  e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle  scelte  degli  studenti  e  delle famiglie;
    c) la programmazione plurisettimanale  e  flessibile  dell'orario complessivo  del  curricolo  e  di  quello  destinato  alle   singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.
  4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1  a  3  si provvede nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma  201,   nonche'   della   dotazione   organica   di   personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle  risorse  strumentali  e finanziarie disponibili.
  5. Al fine di dare piena attuazione al  processo  di  realizzazione dell'autonomia  e  di   riorganizzazione   dell'intero   sistema   di istruzione, e'  istituito  per  l'intera  istituzione  scolastica,  o istituto comprensivo,  e  per  tutti  gli  indirizzi  degli  istituti secondari  di  secondo  grado  afferenti  alla  medesima  istituzione scolastica  l'organico  dell'autonomia,  funzionale   alle   esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai  sensi  del  comma  14.  I  docenti  dell'organico  dell'autonomia concorrono  alla  realizzazione  del  piano  triennale   dell'offerta formativa  con  attivita'  di  insegnamento,  di  potenziamento,   di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
  6. Le istituzioni  scolastiche  effettuano  le  proprie  scelte  in merito   agli   insegnamenti   e    alle    attivita'    curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il  proprio
fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonche'  di posti dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64.
  7. Le istituzioni scolastiche,  nei  limiti  delle  risorse  umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico  dell'autonomia,  in relazione  all'offerta  formativa  che  intendono   realizzare,   nel rispetto del monte orario degli insegnamenti  e  tenuto  conto  della quota di autonomia dei curricoli  e  degli  spazi  di  flessibilita', nonche' in riferimento a  iniziative  di  potenziamento  dell'offerta formativa e delle attivita' progettuali, per il raggiungimento  degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:
    a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonche' alla lingua  inglese
e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante  l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
    b)   potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche;
    c) potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura musicali, nell'arte e  nella  storia  dell'arte,  nel  cinema,  nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle  immagini  e
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e  degli  altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
    d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica    attraverso    la    valorizzazione     dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilita' nonche' della solidarieta' e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   delle conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di educazione all'autoimprenditorialita';
    e)  sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  legalita',  della  sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attivita'
culturali;
    f)  alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di produzione e diffusione delle immagini;
    g)  potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di comportamenti ispirati a uno stile  di  vita  sano,  con  particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport,  e attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti praticanti attivita' sportiva agonistica;
    h)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonche' alla  produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
    i)  potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attivita' di laboratorio;
    l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi
individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca il 18 dicembre 2014;
    m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunita'  attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita' locale, comprese  le
organizzazioni del terzo settore e le imprese;
    n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del  numero  di alunni e di studenti per classe o  per  articolazioni  di  gruppi  di
classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o  rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
    o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  di istruzione;
    p)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
    q) individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialita' e alla valorizzazione del merito  degli  alunni  e  degli studenti;
    r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza  o
di lingua non italiana, da organizzare anche  in  collaborazione  con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunita'  di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
    s) definizione di un sistema di orientamento.


  8. In relazione a quanto disposto dalla lettera c) del comma 7,  le scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione  Friuli-Venezia  Giulia  possono  sottoscrivere,  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite  convenzioni
con  i  centri  musicali  di  lingua  slovena  di  cui  al  comma   2 dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
  9. All'articolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge  12  settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2013, n. 128, le parole: «un'adeguata quota di  prodotti  agricoli  e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta  e  biologica»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «un'adeguata  quota  di  prodotti agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi  di  filiera
corta e biologica e  comunque  a  ridotto  impatto  ambientale  e  di qualita'».
  10. Nelle scuole secondarie  di  primo  e  di  secondo  grado  sono realizzate,  nell'ambito   delle   risorse   umane,   finanziarie   e
strumentali disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza  delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto  dell'autonomia  scolastica, anche in collaborazione con il  servizio  di  emergenza  territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale  e  con  il  contributo  delle realta' del territorio.
  11.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2015/2016,  il  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede, entro  il
mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna  istituzione scolastica autonoma del fondo  di  funzionamento  in  relazione  alla
quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di  settembre  e il  mese   di   dicembre   dell'anno   scolastico   di   riferimento.
Contestualmente il Ministero comunica in via  preventiva  l'ulteriore risorsa finanziaria, tenuto conto di  quanto  eventualmente  previsto
nel disegno di legge di stabilita', relativa al periodo compreso  tra il mese di gennaio ed il  mese  di  agosto  dell'anno  scolastico  di riferimento, che sara' erogata nei limiti delle risorse  iscritte  in
bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio dell'esercizio finanziario successivo. Con il decreto di cui al comma
143 e' determinata la tempistica di assegnazione ed erogazione  delle risorse  finanziarie  alle  istituzioni  scolastiche   al   fine   di
incrementare i livelli  di  programmazione  finanziaria  a  carattere pluriennale dell'attivita' delle scuole. Entro novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  con  decreto  del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  sono
ridefiniti i criteri di riparto del Fondo per il funzionamento  delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
  12. Le istituzioni scolastiche  predispongono,  entro  il  mese  di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio  di  riferimento,
il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche  la  programmazione  delle  attivita'  formative   rivolte   al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonche'  la
definizione delle risorse occorrenti  in  base  alla  quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano puo' essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.
  13. L'ufficio scolastico regionale verifica che il piano  triennale dell'offerta formativa rispetti il limite dell'organico  assegnato  a ciascuna   istituzione   scolastica   e   trasmette   al    Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  gli  esiti  della verifica.
  14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  3  (Piano  triennale  dell'offerta  formativa).  -  1.  Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte  le
sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente.  Il  piano  e'  il  documento  fondamentale  costitutivo
dell'identita' culturale e progettuale delle istituzioni  scolastiche ed  esplicita   la   progettazione   curricolare,   extracurricolare,
educativa e organizzativa che le singole scuole adottano  nell'ambito della loro autonomia.
  2. Il piano e' coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale  a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed  economico  della  realta'  locale,  tenendo  conto  della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende  e riconosce  le  diverse  opzioni  metodologiche,   anche   di   gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalita' e indica gli
insegnamenti e le discipline tali da coprire:
    a) il fabbisogno dei posti comuni  e  di  sostegno  dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli  insegnamenti,  con
riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli  spazi di flessibilita', nonche' del numero di alunni con disabilita', ferma
restando la possibilita' di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;
    b) il fabbisogno dei  posti  per  il  potenziamento  dell'offerta formativa.
  3. Il piano indica altresi' il fabbisogno  relativo  ai  posti  del personale amministrativo, tecnico  e  ausiliario,  nel  rispetto  dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto  conto di quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  334,  della  legge  29
dicembre  2014,  n.  190,  il  fabbisogno  di  infrastrutture  e   di attrezzature   materiali,   nonche'   i   piani   di    miglioramento
dell'istituzione  scolastica  previsti  dal  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.
  4. Il piano e' elaborato dal collegio dei docenti sulla base  degli indirizzi per le attivita' della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente  scolastico.  Il  piano  e'
approvato dal consiglio d'istituto.
  5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e  con  le  diverse
realta' istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti  nel territorio;  tiene  altresi'  conto  delle  proposte  e  dei   pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le
scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».
  15. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3,  comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal  comma  14 del presente articolo, si provvede nel limite massimo della dotazione
organica complessiva del personale docente di cui al  comma  201  del presente articolo.
  16. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunita' promuovendo nelle  scuole  di  ogni
ordine e grado l'educazione alla parita' tra i sessi, la  prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni,  al  fine  di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti  e  i  genitori
sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del  decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
ottobre 2013, n. 119,  nel  rispetto  dei  limiti  di  spesa  di  cui all'articolo  5-bis,   comma   1,   primo   periodo,   del   predetto decreto-legge n. 93 del 2013.
  17. Le istituzioni scolastiche, anche al  fine  di  permettere  una valutazione comparativa da parte degli  studenti  e  delle  famiglie, assicurano la piena trasparenza e  pubblicita'  dei  piani  triennali
dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di  cui al comma 136. Sono altresi' ivi pubblicate tempestivamente  eventuali revisioni del piano triennale.
  18. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare  ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalita' di cui ai  commi da 79 a 83.
  19.  Le  istituzioni  scolastiche,   nel   limite   delle   risorse disponibili, realizzano  i  progetti  inseriti  nei  piani  triennali dell'offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui ai  commi
62 e 63.
  20.  Per  l'insegnamento  della  lingua  inglese,  della  musica  e dell'educazione  motoria  nella  scuola  primaria  sono   utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti  abilitati
all'insegnamento per la scuola primaria  in  possesso  di  competenze certificate, nonche' docenti  abilitati  all'insegnamento  anche  per
altri gradi di istruzione in qualita' di  specialisti,  ai  quali  e' assicurata una specifica formazione nell'ambito del  Piano  nazionale di cui al comma 124.
  21. Per il potenziamento degli obiettivi formativi  riguardanti  le materie di cui al comma 7, lettere  e)  e  f),  nonche'  al  fine  di promuovere l'eccellenza italiana nelle arti, e' riconosciuta, secondo le modalita' e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dalla  data di entrata in vigore della presente legge, con decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo, l'equipollenza, rispetto alla laurea, alla  laurea  magistrale  e  al
diploma di  specializzazione,  dei  titoli  rilasciati  da  scuole  e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori  di competenza del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo, alle  quali  si  accede  con  il  possesso  del  diploma  di istruzione secondaria di secondo grado.
  22.  Nei  periodi  di  sospensione  dell'attivita'  didattica,   le istituzioni scolastiche e gli enti locali,  anche  in  collaborazione con  le  famiglie  interessate  e  con  le  realta'  associative  del
territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica, attivita' educative, ricreative,  culturali,  artistiche  e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici.
  23.  Per  sostenere   e   favorire,   nel   piu'   ampio   contesto dell'apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici,  in modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti  e  potenziare le  competenze  chiave  per  l'apprendimento  permanente,  promuovere
l'occupabilita' e la coesione sociale, contribuire a  contrastare  il fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione  e  formazione, favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e  sostenere  i  percorsi  di  istruzione  negli  istituti  di prevenzione e pena, il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca effettua, con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca  educativa  (INDIRE),  senza
ulteriori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  un  monitoraggio annuale dei percorsi e delle attivita'  di  ampliamento  dell'offerta
formativa dei centri di istruzione per gli adulti e piu' in  generale sull'applicazione del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.  Decorso  un  triennio  dal completo avvio del nuovo sistema di istruzione degli adulti  e  sulla base degli esiti del monitoraggio, possono essere apportate modifiche
al predetto regolamento, ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,  della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  24. L'insegnamento delle  materie  scolastiche  agli  studenti  con disabilita' e' assicurato anche attraverso  il  riconoscimento  delle differenti modalita' di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  25. Il Fondo per il  funzionamento  delle  istituzioni  scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni,  e'  incrementato  di  euro 123,9 milioni nell'anno 2016 e di euro 126  milioni  annui  dall'anno
2017 fino all'anno 2021.
  26. I fondi per il funzionamento amministrativo e  didattico  delle istituzioni  statali  dell'alta  formazione  artistica,  musicale   e
coreutica sono incrementati di euro 7 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022.
  27.  Nelle  more  della  ridefinizione  delle  procedure   per   la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica  e
musicale,  gli  atti  e  i  provvedimenti  adottati   dal   Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  in  mancanza  del parere del  medesimo  Consiglio,  nei  casi  esplicitamente  previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508,  sono perfetti ed efficaci.
  28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono  insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la
quota di autonomia e gli spazi di flessibilita'.  Tali  insegnamenti, attivati  nell'ambito  delle  risorse   finanziarie   disponibili   a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati
sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso  dello  studente  e  sono  inseriti  nel  curriculum   dello studente, che ne individua il  profilo  associandolo  a  un'identita'
digitale  e  raccoglie   tutti   i   dati   utili   anche   ai   fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo  del  lavoro,  relativi  al percorso degli  studi,  alle  competenze  acquisite,  alle  eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative  anche in alternanza scuola-lavoro e alle attivita'  culturali,  artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato,  svolte  in  ambito extrascolastico.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita' di individuazione del profilo dello studente  da  associare ad un'identita'  digitale,  le  modalita'  di  trattamento  dei  dati personali  contenuti  nel  curriculum  dello  studente  da  parte  di
ciascuna istituzione scolastica,  le  modalita'  di  trasmissione  al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  dei
suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel  Portale  unico  di cui al comma 136, nonche' i criteri e le modalita' per  la  mappatura
del curriculum dello studente ai  fini  di  una  trasparente  lettura della progettazione e della valutazione per competenze.
  29. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, puo'   individuare   percorsi   formativi   e   iniziative    diretti all'orientamento e  a  garantire  un  maggiore  coinvolgimento  degli
studenti nonche'  la  valorizzazione  del  merito  scolastico  e  dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole  e  di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro  della
pubblica  istruzione  1°  febbraio  2001,  n.  44,   possono   essere utilizzati anche finanziamenti esterni.
  30. Nell'ambito dell'esame di  Stato  conclusivo  dei  percorsi  di istruzione  secondaria  di  secondo  grado,  nello  svolgimento   dei colloqui la commissione d'esame  tiene  conto  del  curriculum  dello studente.


  31. Le istituzioni  scolastiche  possono  individuare,  nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare  il  coordinamento delle attivita' di cui al comma 28.


  32. Le attivita' e i progetti di orientamento scolastico nonche' di accesso al lavoro sono sviluppati con modalita'  idonee  a  sostenere
anche le eventuali difficolta' e problematiche proprie degli studenti di origine straniera. All'attuazione  delle  disposizioni  del  primo
periodo si provvede nell'ambito delle risorse  umane,  finanziarie  e strumentali disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


  33. Al  fine  di  incrementare  le  opportunita'  di  lavoro  e  le capacita' di orientamento degli studenti, i  percorsi  di  alternanza
scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile  2005,  n.  77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una  durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del  percorso  di
studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva  di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni  del  primo  periodo  si
applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno  scolastico successivo a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge. I percorsi di  alternanza  sono  inseriti  nei  piani triennali dell'offerta formativa.
  34. All'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  15  aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo  settore,»
sono inserite le seguenti: «o con gli  ordini  professionali,  ovvero con i musei e gli altri istituti  pubblici  e  privati  operanti  nei settori del patrimonio e  delle  attivita'  culturali,  artistiche  e
musicali, nonche'  con  enti  che  svolgono  attivita'  afferenti  al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva  riconosciuti
dal CONI,».
  35.  L'alternanza  scuola-lavoro  puo'  essere  svolta  durante  la sospensione delle attivita' didattiche secondo il programma formativo
e le modalita' di verifica ivi stabilite  nonche'  con  la  modalita' dell'impresa  formativa   simulata.   Il   percorso   di   alternanza scuola-lavoro si puo' realizzare anche all'estero.
  36. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 34  e  35  si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  37. All'articolo 5, comma 4-ter,  del  decreto-legge  12  settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2013, n. 128, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Ai  fini dell'attuazione  del  sistema  di  alternanza  scuola-lavoro,   delle
attivita' di stage, di tirocinio e di didattica in  laboratorio,  con decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche sociali e con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici,  sentito il  Forum  nazionale   delle   associazioni   studentesche   di   cui
all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, e' adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  con  cui  e'  definita  la  Carta  dei diritti e dei doveri  degli  studenti  in  alternanza  scuola-lavoro,
concernente  i  diritti  e  i  doveri  degli  studenti  della  scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di  formazione  di
cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.  53,  come  definiti dal decreto legislativo  15  aprile  2005,  n.  77,  con  particolare riguardo  alla  possibilita'  per  lo  studente  di   esprimere   una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi  stessi  con il proprio indirizzo di studio».


  38. Le scuole secondarie di secondo  grado  svolgono  attivita'  di formazione in materia di tutela della salute e  della  sicurezza  nei
luoghi di lavoro, nei  limiti  delle  risorse  umane,  finanziarie  e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di  corsi  rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di  alternanza  scuola-lavoro  ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo  9  aprile 2008, n. 81.


  39. Per le finalita' di cui ai commi  33,  37  e  38,  nonche'  per l'assistenza tecnica e  per  il  monitoraggio  dell'attuazione  delle attivita' ivi previste, e' autorizzata la spesa di euro  100  milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono  ripartite  tra  le istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11.


  40. Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro  di cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui ai commi da 33  a  44  e  stipula
apposite convenzioni  anche  finalizzate  a  favorire  l'orientamento scolastico  e  universitario  dello  studente.  Analoghe  convenzioni
possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonche' con gli uffici centrali e periferici
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.  Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige  una scheda di  valutazione  sulle  strutture  con  le  quali  sono  state stipulate  convenzioni,  evidenziando  la   specificita'   del   loro potenziale formativo e  le  eventuali  difficolta'  incontrate  nella
collaborazione.
  41. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e' istituito  presso le camere di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  il
registro nazionale per l'alternanza  scuola-lavoro.  Il  registro  e' istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali e il Ministero  dello  sviluppo  economico,  e  consta  delle seguenti componenti:
    a) un'area  aperta  e  consultabile  gratuitamente  in  cui  sono visibili le imprese e gli  enti  pubblici  e  privati  disponibili  a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna  impresa  o  ente  il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonche' i periodi dell'anno in  cui  e'  possibile  svolgere  l'attivita'  di alternanza;
    b) una  sezione  speciale  del  registro  delle  imprese  di  cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte  le imprese per l'alternanza  scuola-lavoro;  tale  sezione  consente  la condivisione, nel rispetto della  normativa  sulla  tutela  dei  dati
personali, delle informazioni relative all'anagrafica,  all'attivita' svolta,  ai  soci  e  agli  altri  collaboratori,  al  fatturato,  al patrimonio netto, al sito  internet  e  ai  rapporti  con  gli  altri
operatori della  filiera  delle  imprese  che  attivano  percorsi  di alternanza.


  42. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4,  5,  6  e  7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.


  43. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 41  e  42  si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica.


  44. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione  e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e  alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonche' alla trasparenza e alla qualita'  dei  relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate
dalle regioni per  la  realizzazione  di  percorsi  di  istruzione  e formazione   professionale,    finalizzati    all'assolvimento    del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. L'offerta  formativa
dei percorsi di cui al presente comma e' definita, entro  centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  dal Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai  sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281.  Al
fine di garantire  agli  allievi  iscritti  ai  percorsi  di  cui  al presente comma pari opportunita' rispetto agli studenti delle  scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado,  si  tiene  conto,
nel rispetto delle competenze delle regioni,  delle  disposizioni  di cui  alla  presente  legge.  All'attuazione  del  presente  comma  si
provvede  nell'ambito  delle  risorse   finanziarie   disponibili   a legislazione vigente e della  dotazione  organica  dell'autonomia  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  45. Le risorse messe a disposizione dal Ministero  dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  a  valere  sul  Fondo  previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e
successive  modificazioni,  destinate  ai  percorsi  degli   istituti tecnici  superiori,  da  ripartire  secondo  l'accordo  in  sede   di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dall'anno 2016 sono assegnate, in misura  non inferiore  al  30  per  cento  del  loro  ammontare,   alle   singole
fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati  e  del  tasso  di occupabilita' a  dodici  mesi  raggiunti  in  relazione  ai  percorsi
attivati da ciascuna di esse, con  riferimento  alla  fine  dell'anno precedente  a  quello  del  finanziamento.  Tale  quota   costituisce
elemento  di  premialita',  da  destinare  all'attivazione  di  nuovi percorsi degli istituti tecnici superiori da parte  delle  fondazioni
esistenti.
  46. I giovani e gli adulti accedono ai  percorsi  realizzati  dagli istituti tecnici superiori con il possesso di uno dei seguenti titoli
di studio:
    a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
    b) diploma  professionale  conseguito  al  termine  dei  percorsi quadriennali di istruzione  e  formazione  professionale  di  cui  al
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel  Repertorio nazionale di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e di Bolzano del 27  luglio  2011,  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11  novembre  2011, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 269 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  23
aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012, integrato da un percorso di  istruzione  e  formazione  tecnica
superiore ai sensi dell'articolo  9  delle  linee  guida  di  cui  al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  25  gennaio  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86  dell'11  aprile  2008,  di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti  con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


  47. Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  con  il  Ministro
dello sviluppo economico e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  ai  sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono emanate le  linee  guida  per  conseguire  i  seguenti  obiettivi,  a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio  e
dello sviluppo dell'occupazione dei giovani:
    a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento  delle prove  conclusive  dei  percorsi  attivati  dagli  istituti   tecnici superiori, prevedendo modifiche alla composizione  delle  commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;
    b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;
    c) prevedere che  la  partecipazione  dei  soggetti  pubblici  in qualita' di soci fondatori delle  fondazioni  di  partecipazione  cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro  attivita'  possa
avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico  dei  loro bilanci;
    d) prevedere che, ai fini del riconoscimento  della  personalita' giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione  cui fanno  capo  gli  istituti  tecnici  superiori  siano  dotate  di  un
patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di  un ciclo completo di percorsi;
    e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui  fanno  capo gli istituti tecnici superiori un regime contabile e  uno  schema  di bilancio per la rendicontazione dei percorsi  uniforme  in  tutto  il
territorio nazionale;
    f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata  in vigore  della  presente  legge  possano   attivare   nel   territorio provinciale altri percorsi di formazione anche  in  filiere  diverse,
fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e  nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso  gli istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio  non
inferiore a 100.000 euro.
  48. Con decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  di  concerto  con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali,  con  il  Ministro  dello  sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle  finanze  e  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in  sede di  Conferenza  unificata  ai  sensi  dell'articolo  9  del   decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono  emanate,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, le linee guida  relativamente ai percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area  della Mobilita' sostenibile, ambiti «Mobilita' delle persone e delle  merci
- conduzione del mezzo navale» e «Mobilita'  delle  persone  e  delle merci - gestione degli apparati e impianti di bordo»,  per  unificare
le prove di verifica finale con le prove  di  esame  di  abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile, di  coperta  e  di  macchina,  integrando   la   composizione   della
commissione di  esame,  mediante  modifica  delle  norme  vigenti  in materia.
  49. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
    «b-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle  linee  guida di cui al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
gennaio 2008, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  86  dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai  percorsi  relativi  alle  figure
nazionali definite dall'allegato A, area 1 -  efficienza  energetica, al decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 7 settembre 2011»;
    b) al comma 5, dopo le parole: «ordini e collegi  professionali,»
sono inserite le  seguenti:  «istituti  tecnici  superiori  dell'area efficienza energetica,».
  50. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del  regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo  economico  22  gennaio 2008, n. 37, e' inserita la seguente:
  «a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida  di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  25  gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile  2008,
conseguito in  esito  ai  percorsi  relativi  alle  figure  nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al  decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  7
settembre 2011».
 

51. Con decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,   sentiti   i   Ministri competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati  dagli
istituti tecnici superiori previsti dal capo II delle linee guida  di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  25  gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile  2008,
definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della  legge  l7  maggio 1999, n. 144, secondo le tabelle  di  confluenza  tra  gli  esiti  di apprendimento in relazione alle competenze acquisite al  termine  dei
suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili.  L'ammontare   dei   crediti   formativi   universitari riconosciuti non  puo'  essere  comunque  inferiore  a  cento  per  i
percorsi della durata di quattro semestri e a  centocinquanta  per  i percorsi della durata di sei semestri.


  52. All'articolo 55, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  dopo  le  parole:
«della durata di quattro semestri»  sono  inserite  le  seguenti:  «, oppure i percorsi formativi degli istituti tecnici superiori previsti dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  86 dell'11 aprile 2008».


  53. Per consentire al  sistema  degli  istituti  superiori  per  le industrie artistiche di continuare a garantire i livelli formativi di qualita' attuali e di fare fronte al pagamento del personale e  degli
oneri di funzionamento  connessi  con  l'attivita'  istituzionale  e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015.


  54. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.  508,  l'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2013, n. 128, e' incrementata di 2,9 milioni di euro per l'anno  2015 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.


  55. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  delle  disposizioni  dei commi 53 e 54, pari a euro 3,9 milioni per l'anno 2015  e  a  euro  5
milioni annui a decorrere dell'anno 2016,  si  provvede  per  euro  2 milioni per l'anno 2015 e per euro 3 milioni  a  decorrere  dall'anno
2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge  24  dicembre
1993, n. 537. Per i restanti euro 1,9 milioni per l'anno 2015 e  euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2016 si provvede ai sensi  di  quanto previsto dal comma 204.


  56. Al fine di sviluppare e di migliorare  le  competenze  digitali degli studenti e di rendere  la  tecnologia  digitale  uno  strumento didattico di costruzione delle competenze in generale,  il  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  adotta  il  Piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia con  la  programmazione
europea e regionale e con il Progetto  strategico  nazionale  per  la banda ultralarga.
  57. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello  in  corso alla data di entrata in vigore della presente legge,  le  istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali  dell'offerta formativa e  in  collaborazione  con  il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, azioni coerenti con le finalita', i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per  la  scuola digitale di cui al comma 56.
  58. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue  i  seguenti obiettivi:
    a)  realizzazione  di  attivita'  volte   allo   sviluppo   delle competenze   digitali   degli   studenti,   anche    attraverso    la
collaborazione con universita',  associazioni,  organismi  del  terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di  cui  al  comma  7, lettera h);
    b)  potenziamento  degli  strumenti  didattici  e   laboratoriali necessari a migliorare la formazione  e  i  processi  di  innovazione delle istituzioni scolastiche;
    c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati,  nonche'  lo
scambio di informazioni tra  dirigenti,  docenti  e  studenti  e  tra istituzioni scolastiche ed educative e  articolazioni  amministrative del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
    d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e  sviluppo della cultura  digitale  per  l'insegnamento,  l'apprendimento  e  la
formazione delle competenze lavorative,  cognitive  e  sociali  degli studenti;
    e)   formazione   dei   direttori   dei   servizi   generali    e amministrativi, degli assistenti amministrativi  e  degli  assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione;
    f)  potenziamento  delle  infrastrutture  di  rete,  sentita   la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e  successive  modificazioni,  con  particolare
riferimento alla connettivita' nelle scuole;
    g) valorizzazione delle  migliori  esperienze  delle  istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete  nazionale  di
centri di ricerca e di formazione;
    h) definizione dei criteri e delle finalita'  per  l'adozione  di testi didattici  in  formato  digitale  e  per  la  produzione  e  la diffusione di opere e materiali  per  la  didattica,  anche  prodotti
autonomamente dagli istituti scolastici.
  59. Le istituzioni  scolastiche  possono  individuare,  nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare  il  coordinamento delle attivita' di cui al comma 57. Ai docenti puo' essere affiancato un insegnante tecnico-pratico. Dall'attuazione delle disposizioni  di
cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per la finanza pubblica.


  60. Per favorire lo  sviluppo  della  didattica  laboratoriale,  le istituzioni     scolastiche,     anche     attraverso     i      poli tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilita' attraverso la partecipazione, anche  in  qualita'  di
soggetti  cofinanziatori,  di  enti  pubblici  e  locali,  camere  di commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura,   universita', associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale,  istituti
tecnici superiori  e  imprese  private,  per  il  raggiungimento  dei seguenti obiettivi:
    a) orientamento della didattica e  della  formazione  ai  settori strategici del made in Italy,  in  base  alla  vocazione  produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;
    b) fruibilita' di servizi propedeutici al collocamento al  lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;
    c) apertura della scuola al territorio e possibilita' di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico.
  61. I soggetti esterni che  usufruiscono  dell'edificio  scolastico per effettuare attivita' didattiche  e  culturali  sono  responsabili
della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi.
  62. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche  di  attuare le attivita' previste nei commi da 56  a  61,  nell'anno  finanziario
2015 e' utilizzata quota parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse gia'  destinate  nell'esercizio  2014  in  favore  delle  istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui  all'articolo  1,  comma  601,  della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni.  A
decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata la spesa di euro 30  milioni annui. Le risorse sono ripartite tra le  istituzioni  scolastiche  ai sensi del comma 11.


  63. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalita'  di  cui  ai commi da 1  a  4  e  l'attuazione  di  funzioni  organizzative  e  di coordinamento attraverso  l'organico  dell'autonomia  costituito  dai posti comuni, per il sostegno e  per  il  potenziamento  dell'offertaformativa.


  64.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2016/2017,  con   cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo 8 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui al comma 201  del presente articolo, e' determinato l'organico dell'autonomia  su  base regionale.
  65.  Il  riparto  della  dotazione  organica  tra  le  regioni   e' effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni,  e sulla base del numero degli alunni, per i  posti  del  potenziamento,
senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata.  Il riparto della dotazione organica per il potenziamento  dei  posti  di
sostegno e' effettuato in base al numero degli  alunni  disabili.  Si tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto alla  dotazione  organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree
interne,  a  bassa  densita'   demografica   o   a   forte   processo immigratorio, nonche' di aree  caratterizzate  da  elevati  tassi  di
dispersione scolastica. Il riparto, senza  ulteriori  oneri  rispetto alla dotazione organica assegnata, considera altresi'  il  fabbisogno per progetti e  convenzioni  di  particolare  rilevanza  didattica  e
culturale espresso da  reti  di  scuole  o  per  progetti  di  valore nazionale.  In  ogni  caso  il  riparto  non  deve  pregiudicare   la
realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo  2009,  n.  81.  Il personale  della  dotazione  organica  dell'autonomia  e'  tenuto  ad assicurare  prioritariamente  la  copertura  dei  posti   vacanti   e disponibili.


  66.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2016/2017  i  ruoli   del personale docente sono regionali, articolati in ambiti  territoriali,
suddivisi in sezioni separate per  gradi  di  istruzione,  classi  di concorso e tipologie di posto. Entro il 30  giugno  2016  gli  uffici
scolastici regionali, su indicazione del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  sentiti  le  regioni  e  gli  enti
locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti  territoriali,  inferiore alla provincia o alla citta' metropolitana, considerando:
    a) la popolazione scolastica;
    b) la prossimita' delle istituzioni scolastiche;
    c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche  conto  delle specificita' delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonche' di ulteriori  situazioni  o esperienze territoriali gia' in atto.
  67. Dall'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  66  non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  68. A decorrere dall'anno scolastico  2016/2017,  con  decreto  del dirigente  preposto  all'ufficio  scolastico  regionale,   l'organico dell'autonomia e' ripartito tra gli ambiti  territoriali.  L'organico
dell'autonomia comprende l'organico di  diritto  e  i  posti  per  il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti  e  le  convenzioni  di  cui  al quarto periodo del comma 65. A quanto previsto dal presente comma  si provvede nel limite massimo di cui al comma 201.


  69. All'esclusivo scopo di far  fronte  ad  esigenze  di  personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico  dell'autonomia
come definite dalla presente legge, a decorrere dall'anno  scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessita' previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo  2009,  n.  81,  e'
costituito annualmente  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti  non
facenti parte dell'organico dell'autonomia ne'  disponibili,  per  il personale a  tempo  indeterminato,  per  operazioni  di  mobilita'  o
assunzioni in  ruolo.  A  tali  necessita'  si  provvede  secondo  le modalita', i criteri e i parametri previsti dal  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla  copertura  di tali posti si  provvede  a  valere  sulle  graduatorie  di  personale aspirante alla stipula di  contratti  a  tempo  determinato  previste dalla normativa vigente ovvero  mediante  l'impiego  di  personale  a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia  limitatamente
ad un solo anno scolastico.  All'attuazione  del  presente  comma  si provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato
di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui  al  primo  periodo,
fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  64,  comma  6,  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


  70. Gli uffici  scolastici  regionali  promuovono,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di  reti  tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito  territoriale.  Le  reti, costituite  entro  il  30  giugno   2016,   sono   finalizzate   alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione  comune  di
funzioni e di attivita' amministrative, nonche' alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o  culturali di interesse territoriale, da definire  sulla  base  di  accordi  tra
autonomie scolastiche di un medesimo  ambito  territoriale,  definiti «accordi di rete».


  71. Gli accordi di rete individuano:
    a) i criteri e le modalita'  per  l'utilizzo  dei  docenti  nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in  materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonche' di  assistenza  e di integrazione sociale delle  persone  con  disabilita',  anche  per insegnamenti  opzionali,  specialistici,  di   coordinamento   e   di
progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di piu' istituzioni scolastiche inserite nella rete;
    b) i piani di formazione del personale scolastico;
    c) le risorse da destinare alla rete per il  perseguimento  delle proprie finalita';
    d) le forme e le modalita' per la trasparenza  e  la  pubblicita' delle decisioni e dei rendiconti delle attivita' svolte.


  72. Al fine di  razionalizzare  gli  adempimenti  amministrativi  a carico  delle  istituzioni  scolastiche,  l'istruttoria  sugli   atti
relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento  di
fine rapporto del personale della  scuola,  nonche'  sugli  ulteriori atti  non  strettamente  connessi   alla   gestione   della   singola istituzione scolastica, puo' essere svolta dalla rete  di  scuole  in base a specifici accordi.


  73.  Il  personale  docente  gia'  assunto   in   ruolo   a   tempo indeterminato alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge conserva  la  titolarita'  della  cattedra  presso   la   scuola   di
appartenenza.  Al  personale  docente  assunto  nell'anno  scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui  all'articolo  399  del  testo
unico  di  cui  al  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297, continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  del  medesimo   decreto
legislativo in merito all'attribuzione della sede durante  l'anno  di prova  e  alla  successiva  destinazione  alla  sede  definitiva.  Il
personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c),  e' assegnato agli ambiti territoriali a decorrere  dall'anno  scolastico
2016/2017.  Il  personale  docente  in  esubero   o   soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 e' assegnato agli ambiti territoriali.
Dall'anno  scolastico   2016/2017   la   mobilita'   territoriale   e professionale  del   personale   docente   opera   tra   gli   ambiti territoriali.


  74. Gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando  il rispetto dell'organico dell'autonomia  e  nell'ambito  delle  risorse
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


  75. L'organico dei posti di  sostegno  e'  determinato  nel  limite previsto dall'articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge  24
dicembre 2007, n. 244, e successive  modificazioni,  e  dall'articolo 15, comma  2-bis,  del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128, ferma restando la possibilita' di istituire posti in deroga ai  sensi
dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
  76. Nella ripartizione dell'organico dell'autonomia si tiene  conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena o  con
insegnamento bilingue sloveno-italiano della  regione  Friuli-Venezia Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti  comuni  sia  quello dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa e'  determinato a livello regionale.


  77. Restano salve le diverse determinazioni che  la  regione  Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno  adottato
e che possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione delle rispettive  specifiche  esigenze
riferite agli organici regionali e provinciali.


  78. Per dare  piena  attuazione  all'autonomia  scolastica  e  alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente  scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando
i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto  allo  studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione  delle  risorse  umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonche'  gli  elementi  comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon  andamento.  A
tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione,  organizzazione  e coordinamento  ed  e'  responsabile  della  gestione  delle   risorse
finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n. 165, nonche' della valorizzazione delle risorse umane.


  79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017,  per  la  copertura dei  posti  dell'istituzione  scolastica,  il  dirigente   scolastico
propone gli  incarichi  ai  docenti  di  ruolo  assegnati  all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni  e  di
sostegno, vacanti e disponibili, al fine  di  garantire  il  regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate
dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della  sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma  6,  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104. Il dirigente scolastico puo' utilizzare  i  docenti  in classi di concorso diverse da quelle per  le  quali  sono  abilitati, purche' posseggano titoli di studio validi per  l'insegnamento  della
disciplina e percorsi formativi e competenze  professionali  coerenti con gli insegnamenti da impartire e  purche'  non  siano  disponibili
nell'ambito  territoriale  docenti  abilitati  in  quelle  classi  di concorso.


  80. Il dirigente scolastico formula  la  proposta  di  incarico  in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha
durata triennale ed e' rinnovato purche' in  coerenza  con  il  piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze
e le competenze professionali e possono essere  svolti  colloqui.  La trasparenza e la pubblicita' dei criteri  adottati,  degli  incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate  attraverso  la
pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.


  81. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico e'  tenuto  a  dichiarare  l'assenza  di  cause  di  incompatibilita'
derivanti da rapporti di coniugio, parentela o  affinita',  entro  il secondo grado, con i docenti stessi.


  82.  L'incarico  e'  assegnato  dal  dirigente  scolastico   e   si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva piu' proposte di incarico opta tra quelle ricevute.  L'ufficio  scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso  di  inerzia
del dirigente scolastico.


  83.  Il   dirigente   scolastico   puo'   individuare   nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti  che  lo coadiuvano  in  attivita'  di  supporto  organizzativo  e   didattico
dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle  disposizioni  del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica.


  84.   Il   dirigente    scolastico,    nell'ambito    dell'organico dell'autonomia  assegnato  e   delle   risorse,   anche   logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni  e  di  studenti  per  classe
rispetto a quanto previsto dal regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 20 marzo  2009,  n.  81,  allo  scopo  di
migliorare la qualita' didattica  anche  in  rapporto  alle  esigenze formative degli alunni con disabilita'.


  85. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al  comma 7, il  dirigente  scolastico  puo'  effettuare  le  sostituzioni  dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove  impiegato
in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.


  86. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Fondo  unico  nazionale
per la retribuzione della  posizione,  fissa  e  variabile,  e  della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti e'  incrementato  in
misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e  a  euro  35  milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il Fondo e' altresi' incrementato di ulteriori 46  milioni  di
euro per l'anno 2016 e di 14 milioni  di  euro  per  l'anno  2017  da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum.


  87. Al fine di tutelare le  esigenze  di  economicita'  dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico
dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88,  con  decreto  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da  emanare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge, sono definite le modalita' di svolgimento di un  corso  intensivo  di
formazione   e   della   relativa   prova   scritta   finale,   volto all'immissione dei  soggetti  di  cui  al  comma  88  nei  ruoli  dei dirigenti scolastici. Alle attivita' di formazione e alle  immissioni
in ruolo si  provvede,  rispettivamente,  nei  limiti  delle  risorse disponibili a  legislazione  vigente  e  a  valere  sulle  assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo  39  della  legge  27  dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.


  88. Il decreto di cui al comma 87 riguarda:
    a) i soggetti gia' vincitori  ovvero  utilmente  collocati  nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte  le  fasi
di  procedure   concorsuali   successivamente   annullate   in   sede giurisdizionale, relative al concorso  per  esami  e  titoli  per  il
reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  13
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie  speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;
    b) i soggetti che abbiano avuto una  sentenza  favorevole  almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto,  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, alcuna  sentenza  definitiva, nell'ambito  del  contenzioso  riferito  ai  concorsi  per  dirigente scolastico   di   cui   al   decreto   direttoriale   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22  novembre  2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del  26
novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione  3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,
n. 76 del 6  ottobre  2006,  ovvero  avverso  la  rinnovazione  della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.


  89. Le graduatorie regionali, di cui al comma  1-bis  dell'articolo 17 del decreto-legge 12  settembre  2013,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013,  n.  128,  e  successive modificazioni, nelle regioni  in  cui,  alla  data  di  adozione  del decreto di cui al comma 87 del presente  articolo,  sono  in  atto  i
contenziosi relativi al concorso ordinario  per  il  reclutamento  di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale  del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  13  luglio  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del  15 luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli  esiti  dei  percorsi
formativi di cui al medesimo comma 87.


  90. Per le finalita' di cui al  comma  87,  oltre  che  per  quelle connesse  alla  valorizzazione  di  esperienze   professionali   gia' positivamente formate e impiegate, i soggetti di  cui  al  comma  88, lettera a),  che,  nell'anno  scolastico  2014/2015,  hanno  prestato servizio  con  contratti  di  dirigente  scolastico,  sostengono  una
sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata,  anche  in  ordine  alla  valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito  positivo,  sono  confermati  i  rapporti  di
lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.


  91. All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 87  a  90  si provvede con le  risorse  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della finanza pubblica.


  92. Per garantire la tempestiva  copertura  dei  posti  vacanti  di dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di  mobilita'  e previo parere  dell'ufficio  scolastico  regionale  di  destinazione,
fermo restando l'accantonamento dei posti destinati  ai  soggetti  di cui al comma 88, i posti autorizzati per  l'assunzione  di  dirigenti
scolastici sono conferiti nel limite massimo  del  20  per  cento  ai soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso  per
il  reclutamento  di  dirigenti  scolastici   bandito   con   decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15  luglio  2011.  Il  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto, predispone  le
necessarie misure applicative.


  93. La valutazione dei dirigenti scolastici e' effettuata ai  sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165. Nell'individuazione degli  indicatori  per  la  valutazione  del dirigente scolastico si tiene conto del contributo del  dirigente  alperseguimento  dei  risultati  per  il  miglioramento  del   servizio
scolastico previsti nel rapporto  di autovalutazione  ai  sensi  delregolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 marzo 2013, n. 80, in coerenza  con  le  disposizioni  contenute  nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dei  seguenti  criteri
generali:
    a)  competenze  gestionali  ed   organizzative   finalizzate   al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed
efficacia  dell'azione  dirigenziale,  in  relazione  agli  obiettivi assegnati nell'incarico triennale;
    b) valorizzazione dell'impegno e  dei  meriti  professionali  del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli  ambiti collegiali;
    c) apprezzamento del proprio operato all'interno della  comunita' professionale e sociale;
    d)  contributo  al  miglioramento  del   successo   formativo   e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi  e  didattici,
nell'ambito   dei   sistemi   di   autovalutazione,   valutazione   e rendicontazione sociale;
    e)   direzione   unitaria   della   scuola,   promozione    della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della
comunita' scolastica, dei rapporti con il contesto  sociale  e  nella rete di scuole.


  94. Il nucleo  per  la  valutazione  dei  dirigenti  scolastici  e' composto secondo le  disposizioni  dell'articolo  25,  comma  1,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e puo'  essere  articolato
con una diversa composizione in  relazione  al  procedimento  e  agli oggetti di valutazione. La valutazione  e'  coerente  con  l'incarico
triennale  e  con  il  profilo  professionale  ed  e'  connessa  alla retribuzione di risultato. Al fine  di  garantire  le  indispensabili azioni di supporto  alle  scuole  impegnate  per  l'attuazione  della
presente  legge  e  in  relazione   all'indifferibile   esigenza   di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80,  per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi  temporanei
di livello dirigenziale non generale di durata non  superiore  a  tre anni  per  le  funzioni  ispettive.  Tali  incarichi  possono  essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga,  per il periodo  di  durata  di  detti  incarichi,  alle  percentuali  ivi
previste per i dirigenti  di  seconda  fascia.  Ai  fini  di  cui  al presente comma e' autorizzata, per il triennio  2016-2018,  la  spesa nel limite massimo  di  7  milioni  di  euro  per  ciascun  anno  del triennio. La percentuale di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per i  dirigenti  tecnici
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  e' rideterminata, nell'ambito della relativa dotazione organica, per  il triennio 2016-2018, in misura corrispondente ad  una  maggiore  spesa
non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno. Gli incarichi per le funzioni ispettive di cui ai periodi precedenti sono conferiti  in base alla procedura pubblica di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive modificazioni,  mediante  valutazione  comparativa  dei  curricula  e
previo  avviso  pubblico,  da  pubblicare  nel  sito  del   Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca,   che   renda conoscibili  il  numero  dei  posti  e  la  loro   ripartizione   tra amministrazione centrale e uffici  scolastici  regionali,  nonche'  i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa.


  95. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad attuare  un  piano straordinario  di  assunzioni  a  tempo  indeterminato  di  personale docente per le istituzioni  scolastiche  statali  di  ogni  ordine  e grado, per la copertura  di  tutti  i  posti  comuni  e  di  sostegno dell'organico di diritto, rimasti  vacanti  e  disponibili  all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate  per  il  medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui  al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al  termine  delle  quali sono soppresse le  graduatorie  dei  concorsi  per  titoli  ed  esami banditi anteriormente al 2012. Per l'anno  scolastico  2015/2016,  il Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   e'
altresi' autorizzato a  coprire  gli  ulteriori  posti  di  cui  alla Tabella 1 allegata alla presente legge,  ripartiti  tra  i  gradi  di istruzione della scuola primaria e secondaria e le tipologie di posto
come indicato nella medesima  Tabella,  nonche'  tra  le  regioni  in proporzione, per ciascun grado,  alla  popolazione  scolastica  delle scuole statali, tenuto altresi' conto della presenza di aree  montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densita' demografica o a forte  processo immigratorio,  nonche'  di  aree  caratterizzate  da
elevati tassi di dispersione scolastica. I posti di cui alla  Tabella 1 sono destinati alla  finalita'  di  cui  ai  commi  7  e  85.  Alla ripartizione dei posti di  cui  alla  Tabella  1  tra  le  classi  di concorso si provvede con decreto del dirigente  preposto  all'ufficio scolastico  regionale,  sulla  base  del  fabbisogno  espresso  dalle istituzioni  scolastiche  medesime,  ricondotto  nel   limite   delle graduatorie di cui al comma  96.  A  decorrere  dall'anno  scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1  confluiscono  nell'organico dell'autonomia,  costituendone  i  posti  per  il  potenziamento.   A decorrere  dall'anno   scolastico   2015/2016,   i   posti   per   il
potenziamento non possono essere coperti con  personale  titolare  di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico
2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all'articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
non sono disponibili per le operazioni di mobilita', utilizzazione  o assegnazione provvisoria.


  96. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:
    a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data  di  entrata  in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso  pubblico per  titoli  ed  esami  a  posti  e  cattedre  bandito  con   decreto
direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della ricerca n. 82  del  24  settembre  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25  settembre  2012,  per  il reclutamento di personale docente  per  le  scuole  statali  di  ogni
ordine e grado;
    b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data  di  entrata  in vigore della presente legge, nelle  graduatorie  ad  esaurimento  del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive   modificazioni, esclusivamente con il punteggio  e  con  i  titoli  di  preferenza  e
precedenza  posseduti  alla  data  dell'ultimo  aggiornamento   delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.


  97. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti  di cui al comma 96. Alle fasi di cui al  comma  98,  lettere  b)  e  c),
partecipano i soggetti che abbiano  presentato  apposita  domanda  di assunzione secondo le modalita' e nel rispetto dei termini  stabiliti
dal comma 103. I soggetti che appartengono ad entrambe  le  categorie di cui alle lettere a) e b) del comma  96  scelgono,  con  la  stessa
domanda, per quale delle due categorie essere trattati.


  98. Al piano straordinario di assunzioni  si  provvede  secondo  le modalita' e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
    a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b),  sono  assunti entro  il  15  settembre  2015,  nel  limite  dei  posti  vacanti   e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del  comma
95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del  testo unico di cui al  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e
successive  modificazioni,  di  competenza  degli  uffici  scolastici regionali;
    b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui  al  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  successive  modificazioni,  i soggetti di cui al comma 96, lettere  a)  e  b),  che  non  risultano
destinatari della proposta di  assunzione  nella  fase  di  cui  alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e  disponibili  in organico di diritto che residuano dopo la fase di  cui  alla  lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;
    c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui  al  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  successive  modificazioni,  i soggetti di cui al comma 96, lettere  a)  e  b),  che  non  risultano
destinatari della proposta di  assunzione  nelle  fasi  di  cui  alle lettere a) o b) del presente  comma,  sono  assunti,  con  decorrenza
giuridica al 1º settembre 2015, nel limite  dei  posti  di  cui  alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.
  99. Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b)  e  c) del comma 98, l'assegnazione  alla  sede  avviene  al  termine  della relativa fase, salvo che siano titolari  di  contratti  di  supplenza
diversi da quelli per  supplenze  brevi  e  saltuarie.  In  tal  caso l'assegnazione avviene al 1º settembre 2016, per i soggetti impegnati
in supplenze annuali, e al 1º luglio 2016  ovvero  al  termine  degli esami conclusivi dei corsi  di  studio  della  scuola  secondaria  di
secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attivita' didattiche.  La  decorrenza  economica  del  relativo
contratto di lavoro consegue alla presa di servizio  presso  la  sede assegnata.
  100. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98,  lettere b) e c), se in possesso della  relativa  specializzazione,  esprimono l'ordine  di  preferenza  tra  posti  di  sostegno  e  posti  comuni.
Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le  province,  a livello nazionale. In caso di indisponibilita' sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione  si  provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni  nelle  graduatorie,  dando priorita' ai soggetti di cui al comma 96, lettera a),  rispetto  agli
iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso.
 

101. Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine  di cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto e'  assunto  sono  determinate  scorrendo,  nell'ordine,  le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata.
  102. I soggetti di cui al comma 98,  lettere  b)  e  c),  accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data
della sua ricezione secondo le modalita' di cui al comma 103. In caso di mancata accettazione, nel termine e con le modalita'  predetti,  i
soggetti di cui  al  comma  96  non  possono  essere  destinatari  di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai  sensi  del
piano straordinario di assunzioni. I soggetti che  non  accettano  la proposta di assunzione  eventualmente  effettuata  in  una  fase  non
partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie. Le disponibilita' di posti  sopravvenute  per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate  in
nessuna delle fasi di cui al comma 98.


  103. Per le finalita' di cui ai commi da 95 a 105 e' pubblicato  un apposito  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Il   medesimo   avviso disciplina i termini e le modalita' previste per le comunicazioni con
i soggetti di cui al comma 96, incluse la  domanda  di  assunzione  e l'espressione  delle   preferenze,   la   proposta   di   assunzione, l'accettazione o la rinuncia. L'avviso stabilisce quali comunicazioni
vengono effettuate a mezzo di posta  elettronica  certificata  ovvero attraverso l'uso, anche esclusivo, del sistema  informativo,  gestito
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  in deroga   agli   articoli   45,   comma   2,   e   65    del    codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni.


  104. E' escluso dal piano straordinario di assunzioni il  personale gia' assunto quale docente  a  tempo  indeterminato  alle  dipendenze
dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma  96, lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe  di  concorso,  dal
tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi e' iscritto  o in cui e' assunto. Sono altresi' esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.


  105. A decorrere dal 1º settembre 2015, le graduatorie di  cui,  al comma  96,  lettera  b),  se  esaurite,  perdono  efficacia  ai  fini
dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata.


  106. La prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale  docente  ed  educativo  previste   dall'articolo   5   del
regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica  istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare  la  propria  efficacia,
per i soli soggetti gia' iscritti alla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, non assunti a seguito del  piano  straordinario di assunzioni di cui al comma 95 del presente articolo.


  107. A  decorrere  dall'anno  scolastico  2016/2017,  l'inserimento nelle  graduatorie  di  circolo   e   di   istituto   puo'   avvenire
esclusivamente  a   seguito   del   conseguimento   del   titolo   di abilitazione.


  108.  Per  l'anno  scolastico  2016/2017  e'   avviato   un   piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale  su  tutti  i
posti  vacanti  dell'organico  dell'autonomia,  rivolto  ai   docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale
personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti  gli  ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo  triennale  di
permanenza nella provincia, di cui all'articolo  399,  comma  3,  del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  e
successive modificazioni, per tutti i  posti  vacanti  e  disponibili inclusi quelli assegnati  in  via  provvisoria  nell'anno  scolastico
2015/2016 ai soggetti di cui al comma  96,  lettera  b),  assunti  ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente,  i  docenti  di
cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a  seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98,  lettere
b) e c), e  assegnati  su  sede  provvisoria  per  l'anno  scolastico 2015/2016,  partecipano  per   l'anno   scolastico   2016/2017   alle
operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti  territoriali  a  livello nazionale,  ai  fini   dell'attribuzione   dell'incarico   triennale.
Limitatamente all'anno scolastico  2015/2016,  i  docenti  assunti  a tempo indeterminato  entro  l'anno  scolastico  2014/2015,  anche  in
deroga  al  vincolo  triennale  sopra  citato,   possono   richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale  assegnazione  puo'
essere disposta dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della  ricerca  nel  limite  dei  posti  di  organico  dell'autonomia disponibili e autorizzati.


  109. Fermo restando quanto previsto nei commi  da  95  a  105,  nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi
3 e 3-bis, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive modificazioni, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale  avviene  con  le  seguenti modalita':
    a) mediante concorsi pubblici nazionali  su  base  regionale  per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui  al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo. La determinazione dei posti da  mettere  a concorso  tiene  conto  del  fabbisogno  espresso  dalle  istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta  formativa.  I  soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici
per titoli ed esami del personale docente sono  assunti,  nei  limiti dei posti messi a  concorso  e  ai  sensi  delle  ordinarie  facolta' assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66,  sono  destinatari  della
proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito  territoriale  di
assunzione,  ricompreso  fra  quelli  della  regione  per  cui  hanno concorso. La rinuncia all'assunzione nonche' la mancata  accettazione
in assenza di una valida e  motivata  giustificazione  comportano  la cancellazione dalla graduatoria di merito;
    b) i concorsi di cui alla lettera a) sono  banditi  anche  per  i posti di sostegno; a tal fine, in  conformita'  con  quanto  previsto
dall'articolo 400 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  16 aprile 1994, n. 297, come  modificato  dal  comma  113  del  presente
articolo, i bandi di concorso prevedono lo  svolgimento  di  distinte prove concorsuali per titoli ed  esami,  suddivise  per  i  posti  di sostegno della scuola dell'infanzia, per i posti  di  sostegno  della scuola primaria, per i posti di sostegno della scuola  secondaria  di primo grado e per quelli della scuola secondaria di secondo grado; il superamento delle rispettive prove  e  la  valutazione  dei  relativi titoli da' luogo ad una distinta graduatoria di merito compilata  per
ciascun grado di istruzione. Conseguentemente, per i concorsi di  cui alla lettera a) non possono essere  predisposti  elenchi  finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato sui posti di sostegno;
    c) per l'assunzione del personale docente ed educativo,  continua ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti  nelle graduatorie ad esaurimento del personale  docente  sono  assunti,  ai sensi delle ordinarie facolta' assunzionali,  nei  ruoli  di  cui  al
comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da  79  a  82  ed  esprimono,  secondo  l'ordine   delle   rispettive
graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale  di  assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti.  Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, l'articolo 1, comma
4-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167.


  110. A decorrere dal concorso pubblico di cui  al  comma  114,  per ciascuna classe di concorso o tipologia  di  posto  possono  accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di  cui  all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,  n. 297,  come  modificato  dal  comma   113   del   presente   articolo, esclusivamente  i  candidati  in  possesso  del  relativo  titolo  di abilitazione all'insegnamento e, per  i  posti  di  sostegno  per  la scuola  dell'infanzia,  per  la  scuola  primaria  e  per  la  scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in  possesso  del relativo titolo di specializzazione  per  le  attivita'  di  sostegno
didattico agli alunni con disabilita'.  Per  il  personale  educativo continuano ad  applicarsi  le  specifiche  disposizioni  vigenti  per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai  concorsi  pubblici per titoli ed  esami  non  puo'  comunque  partecipare  il  personale docente ed educativo gia' assunto su posti e cattedre  con  contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.


  111. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma  113  del  presente
articolo, e' dovuto un diritto di  segreteria  il  cui  ammontare  e' stabilito nei relativi bandi.
  112. Le  somme  riscosse  ai  sensi  del  comma  111  sono  versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  aipertinenti capitoli di spesa della missione  «Istruzione  scolastica»
dello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per lo svolgimento della  procedura concorsuale.


  113. All'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) il primo periodo del comma 01 e' sostituito dai  seguenti:  «I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono  indetti  su  base regionale, con  cadenza  triennale,  per  tutti  i  posti  vacanti  e disponibili,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie   disponibili, nonche' per i posti che si rendano tali  nel  triennio.  Le  relative graduatorie  hanno  validita'   triennale   a   decorrere   dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia  con  la  pubblicazione  delle  graduatorie  del   concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio»;
    b)  al  secondo  periodo  del  comma  01,  dopo  le  parole:  «di un'effettiva» sono inserite le seguenti: «vacanza e»;
    c) al primo periodo del comma 02, le parole:  «All'indizione  dei concorsi  regionali  per  titoli  ed  esami»  sono  sostituite  dalle seguenti: «All'indizione dei concorsi di  cui  al  comma  01»  e,  al secondo periodo del comma 02,  le  parole:  «in  ragione  dell'esiguo numero di candidati» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  ragione
dell'esiguo numero dei posti conferibili»;
    d) al terzo periodo del comma 02,  la  parola:  «disponibili»  e' sostituita dalle seguenti: «messi a concorso»;
    e) al comma 1, le parole: «e, per le scuole e per  le  classi  di concorso per le quali sia  prescritto,  del  titolo  di  abilitazione
all'insegnamento, ove gia' posseduto» sono soppresse;
    f) al comma 14, la parola: «e'»  e'  sostituita  dalle  seguenti: «puo' essere»;
    g) al comma 15 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «La predetta graduatoria e' composta da un numero di  soggetti  pari,  al
massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento»;
    h) il comma 17 e' abrogato;
    i) al comma 19, dopo le parole: «i candidati»  sono  inserite  le seguenti:  «dichiarati  vincitori»  e   le   parole:   «eventualmente disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «messi a concorso»;
    l) al comma 21, le parole: «in ruolo» sono soppresse.


  114.  Il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita'   e   della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce,  entro il 1º dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a  tempo  indeterminato  di  personale  docente  per  le  istituzioni
scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  come modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei
limiti delle  risorse  finanziarie  disponibili,  di  tutti  i  posti vacanti e disponibili nell'organico  dell'autonomia,  nonche'  per  i posti che si rendano tali nel  triennio.  Limitatamente  al  predetto bando sono  valorizzati,  fra  i  titoli  valutabili  in  termini  di maggiore punteggio:
    a)  il  titolo  di  abilitazione  all'insegnamento  conseguito  a seguito  sia  dell'accesso  ai  percorsi  di   abilitazione   tramite procedure  selettive  pubbliche  per  titoli  ed   esami,   sia   del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;
    b) il servizio prestato  a  tempo  determinato,  per  un  periodo continuativo non inferiore a centottanta  giorni,  nelle  istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.
  115. Il personale docente ed educativo e' sottoposto al periodo  di formazione  e  di  prova,  il  cui  positivo  superamento   determina
l'effettiva immissione in ruolo.
  116. Il superamento  del  periodo  di  formazione  e  di  prova  e' subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per
almeno  centottanta  giorni,  dei  quali  almeno  centoventi  per  le attivita' didattiche.
  117. Il personale docente ed educativo in periodo di  formazione  e di  prova  e'  sottoposto  a  valutazione  da  parte  del   dirigente
scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  16 aprile 1994, n. 297, come  sostituito  dal  comma  129  del  presente
articolo, sulla base dell'istruttoria di un  docente  al  quale  sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.


  118. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della  ricerca  sono  individuati  gli  obiettivi,  le  modalita'  di valutazione del grado di raggiungimento degli  stessi,  le  attivita'
formative e i criteri per la valutazione  del  personale  docente  ed educativo in periodo di formazione e di prova.


  119. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo e' sottoposto ad un  secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.


  120. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da 115 a 119 del presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del  testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.


  121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti  e  di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel  rispetto
del limite di spesa di cui al comma 123,  la  Carta  elettronica  per l'aggiornamento  e  la  formazione  del  docente   di   ruolo   delle istituzioni  scolastiche  di  ogni  ordine   e   grado.   La   Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno  scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi,  anche  in
formato digitale,  di  pubblicazioni  e  di  riviste  comunque  utili all'aggiornamento  professionale,  per  l'acquisto  di   hardware   e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di  aggiornamento  e
di qualificazione delle  competenze  professionali,  svolti  da  enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,  ovvero  a  corsi post  lauream  o  a   master   universitari   inerenti   al   profilo
professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche,  per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
nonche'  per  iniziative  coerenti  con  le   attivita'   individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.  La  somma  di cui alla Carta non costituisce retribuzione  accessoria  ne'  reddito imponibile.


  122. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono definiti i criteri  e  le  modalita'  di  assegnazione  e utilizzo della Carta di cui al  comma  121,  l'importo  da  assegnare
nell'ambito delle risorse disponibili di cui al  comma  123,  tenendo conto del sistema pubblico per la gestione  dell'identita'  digitale,
nonche' le  modalita'  per  l'erogazione  delle  agevolazioni  e  dei benefici collegati alla Carta medesima.


  123. Per le finalita' di cui al comma 121 e' autorizzata  la  spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.


  124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione  docente, la formazione in servizio  dei  docenti  di  ruolo  e'  obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di  formazione  sono  definite dalle singole  istituzioni  scolastiche  in  coerenza  con  il  piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi  dai  piani
di  miglioramento  delle   istituzioni   scolastiche   previsti   dal regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate  nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.


  125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione  e  per  la realizzazione delle attivita' formative di cui ai commi da 121 a  124
e' autorizzata  la  spesa  di  euro  40  milioni  annui  a  decorrere dall'anno 2016.


  126. Per la valorizzazione del  merito  del  personale  docente  e' istituito presso il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca un apposito fondo, con  lo  stanziamento  di  euro  200 milioni  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  ripartito  a  livello
territoriale e tra le istituzioni  scolastiche  in  proporzione  alla dotazione organica dei docenti, considerando altresi'  i  fattori  di complessita' delle istituzioni scolastiche e delle  aree  soggette  a
maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.


  127. Il dirigente scolastico, sulla base  dei  criteri  individuati dal comitato per la  valutazione  dei  docenti,  istituito  ai  sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297, come  sostituito  dal  comma  129  del  presente articolo, assegna annualmente al  personale  docente  una  somma  del
fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.


  128. La somma di cui al comma 127, definita bonus, e'  destinata  a valorizzare  il  merito  del  personale  docente   di   ruolo   delle istituzioni scolastiche di  ogni  ordine  e  grado  e  ha  natura  di retribuzione accessoria.


  129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in  corso alla data di entrata in vigore della presente  legge,  l'articolo  11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e' sostituito dal seguente:
  «Art. 11 (Comitato per la valutazione dei  docenti).  -  1.  Presso ogni istituzione scolastica ed educativa e' istituito, senza nuovi  o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  il  comitato   per   la valutazione dei docenti.
  2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto  dal dirigente scolastico ed e' costituito dai seguenti componenti:
    a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
    b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti  e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo  di  istruzione,
scelti dal consiglio di istituto;
    c) un  componente  esterno  individuato  dall'ufficio  scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
  3. Il comitato  individua  i  criteri  per  la  valorizzazione  dei docenti sulla base:
    a)  della  qualita'  dell'insegnamento  e   del   contributo   al miglioramento  dell'istituzione  scolastica,  nonche'  del   successo formativo e scolastico degli studenti;
    b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti  in relazione  al  potenziamento  delle   competenze   degli   alunni   e dell'innovazione   didattica   e    metodologica,    nonche'    della
collaborazione alla ricerca didattica,  alla documentazione  e  alla diffusione di buone pratiche didattiche;
    c) delle responsabilita' assunte nel coordinamento  organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
  4. Il comitato esprime altresi' il proprio parere  sul  superamento del periodo di formazione e di prova  per  il  personale  docente  ed educativo.  A  tal  fine  il  comitato  e'  composto  dal   dirigente
scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma  2,  lettera a), ed e' integrato dal docente a cui sono affidate  le  funzioni  di
tutor.
  5. Il comitato valuta  il  servizio  di  cui  all'articolo  448  su richiesta   dell'interessato,   previa   relazione   del    dirigente scolastico; nel caso  di  valutazione  del  servizio  di  un  docente
componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato  e  il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresi' le competenze per  la  riabilitazione  del personale docente, di cui all'articolo 501».


  130. Al termine  del  triennio  2016-2018,  gli  uffici  scolastici regionali inviano al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca una relazione sui criteri  adottati  dalle  istituzioni
scolastiche per il riconoscimento del merito  dei  docenti  ai  sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  16 aprile 1994, n. 297, come  sostituito  dal  comma  129  del  presente
articolo. Sulla base delle relazioni ricevute, un  apposito  Comitato tecnico   scientifico   nominato   dal   Ministro    dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  previo  confronto  con  le  parti
sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee  guida per la valutazione del merito dei docenti a livello  nazionale.  Tali
linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla  base  delle
evidenze  che  emergono  dalle  relazioni  degli  uffici   scolastici regionali. Ai componenti del  Comitato  non  spetta  alcun  compenso,
indennita', gettone di  presenza,  rimborso  di  spese  o  emolumento comunque denominato.


  131. A decorrere dal 1º settembre 2016, i  contratti  di  lavoro  a tempo determinato stipulati  con  il  personale  docente,  educativo, amministrativo,  tecnico   e   ausiliario   presso   le   istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di  trentasei mesi, anche non continuativi.


  132. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e'  istituito  un  fondo  per  i pagamenti in esecuzione di provvedimenti  giurisdizionali  aventi  ad
oggetto il risarcimento dei danni conseguenti  alla  reiterazione  di contratti a termine per una durata complessiva superiore a  trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con  la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli  anni  2015  e  2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge  31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge  28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni.


  133. Il personale docente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  o ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sulla  base  di  un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, puo'
transitare,  a  seguito  di  una  procedura  comparativa,  nei  ruoli dell'amministrazione di destinazione, di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n  165,  previa  valutazione delle  esigenze  organizzative  e   funzionali   dell'amministrazione medesima e nel limite delle  facolta'  assunzionali,  fermo  restandoquanto disposto dall'articolo 1, comma 330, della legge  23  dicembre
2014, n. 190.


  134. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 331, della  legge 23 dicembre 2014, n.  190,  non  si  applicano  nell'anno  scolastico 2015/2016. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad  euro  12 milioni nell'anno 2015 e ad euro  25,1  milioni  nell'anno  2016,  si provvede ai sensi del comma 204.


  135. Il contingente di 300 posti di docenti e dirigenti  scolastici assegnati presso il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca ai sensi dell'articolo  26,  comma  8,  primo  periodo,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,  e' confermato per l'anno  scolastico  2015/2016,  in  deroga  al  limite numerico di cui al medesimo primo periodo.


  136. E' istituito il Portale unico dei dati della scuola.


  137.  Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della ricerca, in conformita'  con  l'articolo  68,  comma  3,  del  codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo 2005, n. 82,  e  successive  modificazioni,  e  in  applicazione  del
decreto legislativo 24 gennaio 2006, n.  36,  garantisce  stabilmente l'accesso e  la  riutilizzabilita'  dei  dati  pubblici  del  sistema
nazionale di istruzione e formazione, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici  afferenti  al
Sistema   nazionale   di   valutazione,   l'Anagrafe    dell'edilizia scolastica, i dati in forma aggregata dell'Anagrafe degli studenti, i
provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa, compresi quelli delle  scuole  paritarie  del  sistema  nazionale  di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62,  e successive modificazioni, i  dati  dell'Osservatorio  tecnologico,  i materiali didattici e le opere autoprodotti dagli istituti scolastici
e  rilasciati  in  formato  aperto  secondo  le  modalita'   di   cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e  successive modificazioni.  Pubblica  altresi'  i  dati,   i   documenti   e   le
informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico  e d'innovazione del sistema scolastico.


  138. Il  Portale  di  cui  al  comma  136,  gestito  dal  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, rende accessibili  i  dati  del
curriculum dello studente di  cui  al  comma  28,  condivisi  con  il Ministero da ciascuna istituzione scolastica,  e  il  curriculum  del docente di cui al comma 80.


  139.  Il  Portale  di  cui  al  comma  136  pubblica,  inoltre,  la normativa, gli atti e le circolari in conformita'  alle  disposizioni
del  decreto-legge  22  dicembre  2008,  n.  200,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009,  n.  9,  e  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.


  140. I dati presenti nel Portale di cui al  comma  136  o  comunque nella disponibilita' del Ministero dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca non possono piu' essere  oggetto  di  richiesta  alle
istituzioni scolastiche.


  141. Per l'anno 2015 e' autorizzata la spesa di euro 1 milione  per la predisposizione del Portale di cui al comma  136  e,  a  decorrere
dall'anno 2016, e' autorizzata la spesa di euro 100.000 annui per  le spese di gestione e di mantenimento del medesimo Portale.


  142. Al fine di fornire un  supporto  tempestivo  alle  istituzioni scolastiche ed educative nella risoluzione di problemi connessi  alla
gestione amministrativa e contabile, attraverso la  creazione  di  un canale permanente di comunicazione  con  gli  uffici  competenti  del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e valorizzando la condivisione di buone  pratiche  tra  le  istituzioni scolastiche medesime, a decorrere dall'anno scolastico  successivo  a
quello in corso alla data di entrata in vigore della  presente  legge e' avviato un  progetto  sperimentale  per  la  realizzazione  di  un
servizio di assistenza.  Il  servizio  di  assistenza  e'  realizzato nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


  143.  Ai  fini  di   incrementare   l'autonomia   contabile   delle istituzioni scolastiche ed educative statali e  di  semplificare  gli adempimenti amministrativi e contabili, il Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede, con  proprio  decreto,  di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  entro centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente legge, ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui  al
decreto del Ministro della pubblica istruzione 1º febbraio  2001,  n. 44, provvedendo anche all'armonizzazione dei sistemi contabili e alla
disciplina   degli   organi    e    dell'attivita'    di    revisione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati.


  144. Al fine di potenziare il sistema di valutazione delle  scuole, previsto dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, e' autorizzata la spesa  di  euro  8
milioni  per  ciascuno  degli  anni  dal  2016  al  2019   a   favore dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema  educativo  di
istruzione  e  di  formazione  (INVALSI).  La  spesa   e'   destinata prioritariamente:
    a)  alla  realizzazione   delle   rilevazioni   nazionali   degli apprendimenti;
    b) alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali;
    c) all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole.


  145.  Per  le  erogazioni  liberali  in   denaro   destinate   agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture  scolastiche,  la
manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilita' degli studenti, spetta un
credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.


  146. Il credito d'imposta di cui al comma 145 e' riconosciuto  alle persone fisiche nonche' agli  enti  non  commerciali  e  ai  soggetti titolari  di  reddito  d'impresa  e  non  e'  cumulabile  con   altre agevolazioni previste per le medesime spese.


  147. Il credito d'imposta di cui al comma 145 e' ripartito  in  tre quote annuali di pari importo. Le spese di  cui  al  comma  145  sono ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di  euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta. Per  i  soggetti  titolari  di reddito  d'impresa,  il  credito   d'imposta,   ferma   restando   la
ripartizione in tre quote annuali di pari  importo,  e'  utilizzabile tramite  compensazione  ai  sensi  dell'articolo   17   del   decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e  non
rileva ai fini delle imposte sui  redditi  e dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive.


  148. Il credito d'imposta e' riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato  secondo  le  modalita'  definite  con  decreto  del   Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  Le  predette  somme  sono riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione  del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  per l'erogazione alle scuole beneficiarie. Una quota pari al 10 per cento delle somme complessivamente iscritte annualmente sul predetto  fondo e' assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano  destinatarie
delle erogazioni  liberali  in  un  ammontare  inferiore  alla  media nazionale, secondo le modalita' definite con il  decreto  di  cui  al
primo periodo.


  149.  I   soggetti   beneficiari   provvedono   a   dare   pubblica comunicazione dell'ammontare delle somme erogate ai sensi  del  comma
148, nonche' della  destinazione  e  dell'utilizzo  delle  erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di  una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale  telematico
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di  protezione  dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
All'attuazione del  presente  comma  si  provvede  nell'ambito  delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  il  bilancio dello Stato.


  150. Ai maggiori oneri  derivanti  dalla  concessione  del  credito d'imposta di cui ai commi da 145 a 149, valutati in euro 7,5  milioni
per l'anno 2016, in euro 15 milioni per l'anno  2017,  in  euro  20,8 milioni per l'anno 2018, in euro 13,3 milioni per l'anno  2019  e  in
euro 5,8 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dei commi  201 e seguenti.
 

151. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n. 917,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:
    a) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
  «e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e  i  contributi delle universita' statali»;
    b) al comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
  «e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di  secondo  grado  del
sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge  10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un  importo  annuo non superiore a 400 euro per alunno o  studente.  Per  le  erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento  dell'offerta
formativa rimane fermo il beneficio di cui  alla  lettera  i-octies), che non e' cumulabile con quello di cui alla presente lettera»;
    c) al comma 2, dopo le parole: «lettere c), e),» e'  inserita  la seguente: «e-bis),».


  152. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca avvia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  dellapresente legge, un piano straordinario di verifica  della  permanenza
dei requisiti per il riconoscimento della parita' scolastica  di  cui all'articolo 1, comma 4, della  legge  10  marzo  2000,  n.  62,  con
particolare   riferimento   alla   coerenza   del   piano   triennale dell'offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al  rispetto  della  regolarita'  contabile,  del  principio  della
pubblicita' dei bilanci e della legislazione in materia di  contratti di lavoro. Ai fini delle predette attivita'  di  verifica,  il  piano straordinario  e'   diretto   a   individuare   prioritariamente   le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado caratterizzate da un numero di diplomati che si discosta significativamente dal  numero
degli  alunni  frequentanti  le  classi  iniziali  e  intermedie.  Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  presenta
annualmente alle Camere una relazione recante  l'illustrazione  degli esiti delle attivita' di verifica. All'attuazione del presente  comma si  provvede  nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e
strumentali disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


  153. Al fine di favorire la costruzione di  scuole  innovative  dal punto   di   vista   architettonico,   impiantistico,    tecnologico, dell'efficienza  energetica   e   della   sicurezza   strutturale   e
antisismica, caratterizzate  dalla  presenza  di  nuovi  ambienti  di apprendimento   e   dall'apertura   al   territorio,   il    Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  con   proprio decreto, d'intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e impulso   nell'attuazione   di   interventi    di    riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri  27  maggio  2014  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata  in vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse  di  cui al comma 158 tra le regioni e individua i criteri per  l'acquisizione
da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti  locali  proprietari  delle  aree  oggetto   di   intervento   e interessati alla costruzione di una scuola innovativa.


  154. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al  termine  di cui al comma 153, provvedono a selezionare almeno uno e fino a cinque
interventi sul proprio territorio  e  a  dare  formale  comunicazione della selezione  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca.


  155. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano,  indice  specifico  concorso  con  procedura  aperta,  anche
mediante  procedure   telematiche,   avente   ad   oggetto   proposte progettuali relative agli interventi  individuati  dalle  regioni  ai
sensi del comma 154, nel limite delle risorse assegnate dal comma 158 e comunque nel numero di almeno uno per regione.


  156. I progetti sono valutati da una commissione  di  esperti,  cui partecipano anche la Struttura di missione di cui al comma 153  e  un
rappresentante  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca. La commissione, per ogni area di intervento,  comunica
al Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del  finanziamento.
Ai membri della commissione non spetta alcun gettone  di  presenza  o altro emolumento comunque denominato.


  157. Gli enti locali proprietari delle aree oggetto  di  intervento possono affidare i successivi livelli di  progettazione  ai  soggetti individuati a seguito del concorso di cui al comma 155  del  presente
articolo, ai  sensi  dell'articolo  108,  comma  6,  del  codice  dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  aldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.


  158. Per la realizzazione delle scuole  di  cui  al  comma  153  e' utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  pari  a  euro  300 milioni nel triennio 2015-2017,  rispetto  alle  quali  i  canoni  di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono  posti  a  carico  dello Stato nella misura di euro 3 milioni  per  l'anno  2016,  di  euro  6 milioni per l'anno 2017  e  di  euro  9  milioni  annui  a  decorrere dall'anno 2018.


  159. All'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, al quale partecipa la Struttura di  missione  per  il  coordinamento  e  impulso  nell'attuazione  di
interventi di riqualificazione  dell'edilizia  scolastica,  istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio  2014
presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  sono  attribuiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  anche  compiti
di indirizzo,  di  programmazione  degli  interventi  in  materia  di edilizia  scolastica  nonche'  di  diffusione  della  cultura   della
sicurezza. Alle sedute dell'Osservatorio e' consentita, su specifiche tematiche, la  partecipazione  delle  organizzazioni  civiche  aventi competenza ed esperienza comprovate sulla base di criteri oggettivi epredefiniti. E' istituita una Giornata  nazionale  per  la  sicurezza
nelle scuole.


  160. Al fine di consentire lo svolgimento del  servizio  scolastico in  ambienti  adeguati  e   sicuri,   la   programmazione   nazionale
predisposta in  attuazione  dell'articolo  10  del  decreto-legge  12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 173 e  176
del presente articolo, rappresenta il piano del fabbisogno  nazionale in materia di edilizia  scolastica  per  il  triennio  2015-2017,  e'
aggiornata annualmente e, per il triennio di riferimento, sostituisce i piani di cui all'articolo 11, comma  4-bis,  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre  2012,  n.  221,  anche  tenendo  conto  dei  dati  inseriti nell'Anagrafe   dell'edilizia   scolastica,   ed   e'    utile    per
l'assegnazione di finanziamenti statali comunque destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, comprese  le  risorse  di  cui
all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98,  a
beneficio degli enti locali con  la  possibilita'  che  i  canoni  di investimento siano posti a carico delle  regioni.  La  programmazione nazionale e' altresi' utile per l'assegnazione di  tutte  le  risorse
destinate  nel  triennio  di  riferimento  all'edilizia   scolastica, comprese quelle relative alla quota a gestione statale dell'otto  per
mille  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche   di   cui all'articolo 48 della legge 20 maggio  1985,  n.  222,  e  successive
modificazioni, nonche' quelle di cui al Fondo previsto  dall'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come  da  ultimo incrementato dall'articolo 2, comma  276,  della  legge  24  dicembre 2007, n. 244, in riferimento al quale i termini  e  le  modalita'  di individuazione  degli  interventi  di   adeguamento   strutturale   e antisismico sono definiti con decreto del  Presidente  del  Consiglio dei   ministri,   su   proposta   del    Ministro    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. A tali fini i poteri derogatori per interventi di edilizia  scolastica  di  cui  all'articolo  18,  comma
8-ter, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  e  successive
modificazioni, sono estesi per tutta la durata  della  programmazione nazionale triennale 2015-2017.


  161. Le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente  legge  e  relative  ai  finanziamenti  attivati  ai   sensi
dell'articolo  11  del  decreto-legge  1º  luglio   1986,   n.   318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  1986,  n.  488, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 2,  comma  4,  della  legge  8  agosto  1996,  n.  431,  nonche'   ai finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio
1996, n. 23, fatte salve quelle relative a  interventi  in  corso  di realizzazione o  le  cui  procedure  di  appalto  sono  aperte,  come
previsto dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono destinate  all'attuazione  di
ulteriori  interventi  urgenti  per  la   sicurezza   degli   edifici scolastici. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore della presente  legge,  gli  enti  locali  beneficiari  dei  predetti
finanziamenti    trasmettono    al     Ministero     dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e alla  societa'  Cassa  depositi  e prestiti Spa il monitoraggio degli  interventi  realizzati,  pena  la
revoca  delle  citate  risorse  ancora  da  erogare.  Le  conseguenti economie  accertate,  a  seguito  del  completamento  dell'intervento finanziato ovvero della sua mancata  realizzazione,  sono  destinate, secondo  criteri  e  modalita'  definiti  con  decreto  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  a  ulteriori  interventi urgenti  di  edilizia  scolastica   individuati   nell'ambito   della programmazione nazionale di cui al comma 160, fermi restando i  piani di ammortamento in corso e  le  correlate  autorizzazioni  di  spesa, nonche' agli interventi che  si  rendono  necessari  all'esito  delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli  che  si  rendono  necessari  sulla  base  dei  dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.


  162. Le regioni sono tenute a fornire al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il monitoraggio completo  dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualita'  2007,  2008  e 2009, finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge  27 dicembre 2006, n. 296, pena la  mancata  successiva  assegnazione  di ulteriori risorse statali. Le relative economie  accertate  all'esito del monitoraggio  restano  nella  disponibilita'  delle  regioni  per essere destinate a interventi urgenti di  messa  in  sicurezza  degli edifici scolastici sulla base di progetti  esecutivi  presenti  nella rispettiva   programmazione   regionale    predisposta    ai    sensi dell'articolo  10  del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente  articolo, nonche' agli interventi che  si  rendono  necessari  all'esito  delle
indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli  che  si  rendono  necessari  sulla  base  dei  dati risultanti dall'Anagrafe  dell'edilizia  scolastica.  Gli  interventi devono  essere  comunicati  dalla  regione  competente  al  Ministero
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  che  definisce tempi e modalita' di attuazione degli stessi.


  163. A valere sui rimborsi delle quote  dell'Unione  europea  e  di cofinanziamento nazionale della programmazione PON FESR 2007/2013, le risorse relative ai progetti retrospettivi per interventi di edilizia
scolastica,  al  netto  delle  eventuali  somme  ancora   dovute   ai beneficiari finali degli  stessi  progetti,  confluiscono  nel  Fondo
unico per l'edilizia scolastica  per  essere  impiegate,  sulla  base della programmazione regionale di cui  al  comma  160,  nello  stesso
territorio ai quali erano  destinate  e  per  progetti  con  analoghe finalita' di edilizia scolastica. Le risorse sono altresi'  destinate
agli interventi che si rendono  necessari  all'esito  delle  indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179  e a quelli che si rendono necessari  sulla  base  dei  dati  risultanti
dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Alle  eventuali  decurtazioni di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito ad audit riguardanti i progetti retrospettivi di cui al presente comma e alle conseguenti restituzioni delle risorse dell'Unione europea e  di cofinanziamento  nazionale  si  fa  fronte  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica.


  164. La sanzione di cui all'articolo  31,  comma  26,  lettera  a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni,  da applicare nell'anno 2015 agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno per l'anno 2014, e' ridotta di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno
2014, purche' non gia' oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno.  A  tale fine, gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilita'
interno nell'anno 2014 comunicano al Ministero dell'economia e  delle finanze, mediante il sistema  web  della  Ragioneria  generale  dello
Stato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, le spese sostenute  nell'anno
2014 per l'edilizia scolastica.


  165. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici  finanziati
ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  e  successive  modificazioni,  con  le  delibere  del  Comitato
interministeriale per la programmazione economica  (CIPE)  n.  102/04
del 20 dicembre 2004, di approvazione del primo programma stralcio, e n. 143/2006  del  17  novembre  2006,  di  approvazione  del  secondo
programma stralcio,  come  rimodulati  dalla  delibera  del  CIPE  n. 17/2008 del 21 febbraio 2008, e' consentito  agli  enti  beneficiari,
previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre  al  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il  31 dicembre 2015, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati  alla  sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e  nel  rispetto  del  limite complessivo del finanziamento gia' autorizzato.  Le  modalita'  della rendicontazione sono rese note attraverso il sito  web  istituzionale del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  entro  trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge.  La
mancata rendicontazione  nel  termine  indicato  preclude  l'utilizzo delle  eventuali  risorse   residue   ancora   nella   disponibilita'
dell'ente, che sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato entro trenta giorni dalla  scadenza  del  termine  di  cui  al  primo
periodo del presente  comma.  Le  somme  relative  a  interventi  non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente
vincolanti, anche  giacenti  presso  la  societa'  Cassa  depositi  e prestiti Spa, sono destinate dal  CIPE  alle  medesime  finalita'  di edilizia  scolastica  in  favore   di   interventi   compresi   nella programmazione nazionale triennale 2015-2017 di  cui  al  comma  160, secondo modalita' individuate dallo stesso  Comitato,  nonche'  degli
interventi  che  si  rendono  necessari  all'esito   delle   indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179  e di quelli che si rendono necessari sulla  base  dei  dati  risultanti
dall'Anagrafe dell'edilizia  scolastica.  Al  fine  di  garantire  la sollecita attuazione dei programmi finanziati ai sensi  dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con
la delibera del CIPE n. 32/2010 del 13 maggio 2010, e  dei  programmi di intervento finanziati ai sensi dell'articolo 33,  comma  3,  della
legge 12 novembre 2011, n. 183, con la delibera del CIPE n. 6 del  20 gennaio 2012, il parere richiesto  ai  provveditorati  per  le  opere
pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli  enti  beneficiari si intende positivamente reso entro trenta  giorni  dalla  richiesta, ovvero entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della presente  legge  per  quelli  presentati  precedentemente.  Gli  enti beneficiari trasmettono  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro  centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena  la revoca dei finanziamenti. Le risorse oggetto di revoca sono destinate dal CIPE alle medesime finalita' di edilizia scolastica in favore  di
interventi  compresi   nella   programmazione   nazionale   triennale 2015-2017, secondo modalita' individuate dal medesimo Comitato.


  166. Il termine di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualita' per gli interventi  di  edilizia  scolastica,  di  cui all'articolo 1, comma 54, quarto periodo,  della  legge  28  dicembre
1995, n. 549, come da ultimo modificato dal comma  167  del  presente articolo, e' differito al 31 dicembre 2018.


  167. All'articolo 1, comma  54,  quarto  periodo,  della  legge  28 dicembre  1995,  n.  549,  e  successive  modificazioni,  le  parole:
«inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare  riguardo  a  quelli  che  insistono  sul
territorio delle zone soggette a  rischio  sismico»  sono  sostituite dalle seguenti: «di edilizia  scolastica  e  puo'  essere  alimentato
anche da risorse finanziarie di soggetti esterni».


  168. All'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre  2014,  n.  133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-octies. I  pareri,  i  visti,  e  i  nulla  osta  relativi  agli interventi  di  cui  al  comma  1  sono  resi  dalle  amministrazioni competenti entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di  servizi,  e,  decorso  inutilmente  tale  termine,  si intendono acquisiti con esito positivo».


  169. All'articolo 23-ter, comma  1,  del  decreto-legge  24  giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114, e successive modificazioni, le  parole:  «1º  settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º novembre 2015».


  170. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 239,  della  legge  23 dicembre 2009, n. 191, e  successive  modificazioni,  destinate  alla
realizzazione del piano straordinario di  messa  in  sicurezza  degli edifici scolastici  individuati  dalla  risoluzione  parlamentare  n. 8-00143 del 2 agosto 2011 delle Commissioni riunite  V  e  VII  della Camera dei deputati, in relazione alle quali non siano state  assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate alla programmazione nazionale di
cui all'articolo 10 del decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104, convertito, con, modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente  articolo, nonche' agli interventi che  si  rendono  necessari  all'esito  delle
indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 del presente articolo a quelli che si rendono  necessari  sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.


  171. Il monitoraggio degli interventi di cui ai commi da 159 a  176 e' effettuato secondo quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229.


  172. Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per  mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di  cui  all'articolo
48 della legge 20 maggio 1985, n. 222,  e  successive  modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate  agli  interventi  di
edilizia scolastica che si rendono  necessari  a  seguito  di  eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.


  173.  Dopo  il  comma  2  dell'articolo  10  del  decreto-legge  12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8 novembre 2013, n. 128, sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  comma  1  e  con riferimento agli immobili di  proprieta'  pubblica  adibiti  all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni  dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,  di  cui  all'articolo  1
della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate  dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a stipulare  mutui trentennali sulla base dei criteri di economicita' e di  contenimento
della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico  dello  Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca  di  sviluppo
del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio  dell'attivita'  bancaria,
ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo  lº  settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1,  comma  75,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, le rate di  ammortamento  dei  mutui  attivati
sono pagate agli istituti finanziatori direttamente  dallo  Stato.  A tale fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni
annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno
2016,  mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa   di   cui all'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 311 del  2004.  Alla
compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del
presente comma si provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno  2017, a euro 15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno  2019
e a euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non  previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
  2-ter. Le modalita' di attuazione del comma  2-bis  sono  stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di  concerto
con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione».


  174. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile  2014,  n.
58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n.  87,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  le  parole:  «2014/2015»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«2015/2016»;
    b) dopo le parole: «ove non e' ancora attiva»  sono  inserite  le
seguenti: «, ovvero sia stata sospesa,»;
    c) le parole: «e comunque fino e non oltre  il  31  luglio  2015»
sono sostituite dalle seguenti: «alla data di  effettiva  attivazionedella citata convenzione e comunque fino a non  oltre  il  31  luglio
2016».


  175. Agli oneri derivanti dal comma 174 si provvede a valere  sulle risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98.


  176. All'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128,
al comma 1, terzo periodo, le parole: «40 milioni annui per la durata
dell'ammortamento  del  mutuo,  a  decorrere  dall'anno  2015»   sono
sostituite dalle seguenti: «40 milioni per l'anno 2015 e per euro  50
milioni annui per la durata residua dell'ammortamento  del  mutuo,  a
decorrere dall'anno 2016» e, al comma 2, dopo le parole:  «effettuati
dalle Regioni,» sono  inserite  le  seguenti:  «anche  attraverso  la
delegazione di pagamento,».


  177. Al fine di garantire la sicurezza degli edifici  scolastici  e
di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti  e'
autorizzata  la  spesa  di  euro  40  milioni  per  l'anno  2015  per
finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici  scolastici,
anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti  localiproprietari, a valere sul Fondo di cui al comma 202.


  178. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e  le
modalita' per l'erogazione dei finanziamenti agli enti locali di  cui
al comma 177,  tenendo  conto  anche  della  vetusta'  degli  edifici
valutata anche in base ai dati contenuti nell'Anagrafe  dell'edilizia
scolastica.


  179. Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici  scolastici
che  si  rendono  necessari  all'esito  delle  indagini  diagnostiche
possono essere finanziati anche a valere  sulle  risorse  di  cui  ai
commi 160, 161, 162, 163, 166 e 170.


  180. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni  di  cui  alla presente legge.


  181. I decreti legislativi di cui al comma 180  sono  adottati  nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  di  cui  all'articolo  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' dei seguenti:
    a) riordino delle disposizioni normative in  materia  di  sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso:
      1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione gia' contenute  nel  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  nonche'  nelle  altre  fonti normative;
      2) l'articolazione e  la  rubricazione  delle  disposizioni  di legge incluse nella codificazione per materie  omogenee,  secondo  il
contenuto precettivo di ciascuna di esse;
      3) il riordino e il coordinamento formale e  sostanziale  delle disposizioni di legge incluse nella codificazione,  anche  apportando
integrazioni e modifiche innovative  e  per  garantirne  la  coerenza giuridica, logica e  sistematica,  nonche'  per  adeguare  le  stesse
all'intervenuta  evoluzione  del   quadro   giuridico   nazionale   e dell'Unione europea;
      4) l'adeguamento della normativa  inclusa  nella  codificazione alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea;
      5) l'indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate;
    b)  riordino,  adeguamento  e  semplificazione  del  sistema   di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di  docente  nella  scuola secondaria,  in  modo  da  renderlo  funzionale  alla  valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:
      1) l'introduzione di  un  sistema  unitario  e  coordinato  che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per
l'accesso alla professione, affidando i diversi  momenti  e  percorsi formativi alle universita' o alle  istituzioni  dell'alta  formazione artistica,  musicale  e  coreutica  e  alle  istituzioni  scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;
      2) l'avvio di un sistema regolare  di  concorsi  nazionali  per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di  durata
triennale di tirocinio, di docenti nella scuola  secondaria  statale.
L'accesso al concorso e' riservato a coloro che sono in  possesso  di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo
livello per le discipline artistiche  e  musicali,  coerente  con  la classe  disciplinare  di  concorso.  I  vincitori  sono  assegnati  a
un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti:
  2.1) la determinazione  di  requisiti  per  l'accesso  al  concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi  universitari
acquisiti nelle  discipline  antropo-psico-pedagogiche  e  in  quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche,  comunque  con il limite  minimo  di  ventiquattro  crediti  conseguibili  sia  come
crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;
  2.2) la disciplina relativa al  trattamento  economico  durante  il periodo di tirocinio, tenuto anche conto  della  graduale  assunzione
della funzione di docente;
      3) il  completamento  della  formazione  iniziale  dei  docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:
  3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al  termine
di un corso annuale istituito, anche in convenzione  con  istituzioni scolastiche o  loro  reti,  dalle  universita'  o  dalle  istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale  e  coreutica,  destinato  a completare la preparazione degli iscritti nel campo  della  didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale  di  appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;
  3.2) la determinazione degli standard nazionali per la  valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonche'
del periodo di apprendistato;
  3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali,  l'effettuazione,  nei due  anni  successivi  al  conseguimento  del  diploma,  di  tirocini
formativi e la graduale assunzione della funzione docente,  anche  in sostituzione di docenti assenti, presso  l'istituzione  scolastica  o
presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;
  3.4) la possibilita', per coloro che non hanno  partecipato  o  non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero  2),
di iscriversi a proprie spese ai  percorsi  di  specializzazione  per l'insegnamento secondario di cui al numero 3.1);
      4)  la  sottoscrizione  del  contratto  di   lavoro   a   tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione  e  valutazione  del
periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui ai commi da  63  a 85 del presente articolo;
      5) la previsione che il percorso di cui al  numero  2)  divenga gradualmente  l'unico  per  accedere  all'insegnamento  nella  scuola
secondaria  statale,  anche  per  l'effettuazione  delle   supplenze;
l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai  vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonche' in merito alla valutazione della competenza e della  professionalita' per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima  della  data  di
entrata in vigore  del  decreto  legislativo  di  cui  alla  presente lettera;
      6) il riordino  delle  classi  disciplinari  di  afferenza  dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo  da  assicurarne
la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2),  nonche'  delle norme di attribuzione degli  insegnamenti  nell'ambito  della  classe
disciplinare di afferenza secondo principi di  semplificazione  e  di flessibilita', fermo restando l'accertamento della  competenza  nelle discipline insegnate;
      7) la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione  in servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche  dei
docenti,  consentendo,  secondo  principi  di  flessibilita'   e   di valorizzazione,  l'attribuzione  di  insegnamenti  anche  in   classi
disciplinari affini;
      8)  la  previsione  che  il  conseguimento   del   diploma   di specializzazione  di  cui  al  numero  3.1)  costituisca  il   titolo
necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie;
    c)  promozione  dell'inclusione  scolastica  degli  studenti  con disabilita'  e   riconoscimento   delle   differenti   modalita'   di
comunicazione attraverso:
      1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine  di  favorire  l'inclusione  scolastica  degli  studenti  con
disabilita', anche attraverso l'istituzione di appositi  percorsi  di formazione universitaria;
      2) la revisione dei criteri di inserimento  nei  ruoli  per  il sostegno didattico, al fine di garantire la continuita'  del  diritto allo  studio  degli  alunni  con  disabilita',  in  modo  da  rendere
possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;
      3) l'individuazione dei livelli  essenziali  delle  prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;
      4) la previsione  di  indicatori  per  l'autovalutazione  e  la valutazione dell'inclusione scolastica;
      5) la revisione delle modalita' e  dei  criteri  relativi  alla certificazione, che deve  essere  volta  a  individuare  le  abilita' residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati
di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  e  della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;
      6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;
      7) la previsione  dell'obbligo  di  formazione  iniziale  e  in servizio per i dirigenti scolastici e per  i  docenti  sugli  aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;
      8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per  il personale  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario,   rispetto   alle specifiche  competenze,  sull'assistenza  di  base  e  sugli  aspetti organizzativi  ed  educativo-relazionali  relativi  al  processo   di integrazione scolastica;
      9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di  cui  all'articolo  12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    d) revisione  dei  percorsi  dell'istruzione  professionale,  nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:
      1) la ridefinizione  degli  indirizzi,  delle  articolazioni  e delle opzioni dell'istruzione professionale;
      2) il potenziamento delle  attivita'  didattiche  laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parita'  di  tempo  scolastico, dei quadri orari degli  indirizzi,  con  particolare  riferimento  al
primo biennio;
    e)  istituzione  del  sistema  integrato  di  educazione   e   di istruzione dalla nascita fino a  sei  anni,  costituito  dai  servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole  dell'infanzia,  al  fine  di
garantire ai bambini e alle bambine pari opportunita' di  educazione, istruzione, cura,  relazione  e  gioco,  superando  disuguaglianze  e
barriere territoriali, economiche, etniche e  culturali,  nonche'  ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di  lavoro  dei
genitori, della promozione della qualita'  dell'offerta  educativa  e della continuita' tra i vari servizi  educativi  e  scolastici  e  la partecipazione delle famiglie, attraverso:
      1) la definizione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni della scuola dell'infanzia e dei  servizi  educativi  per  l'infanzia previsti dal  Nomenclatore  interregionale  degli  interventi  e  dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo 8 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni, prevedendo:
      1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia;
      1.2) la qualificazione universitaria e la  formazione  continua del personale dei servizi educativi per  l'infanzia  e  della  scuola
dell'infanzia;
      1.3) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi  dei servizi  educativi  per  l'infanzia  e  della  scuola  dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'eta'  dei  bambini  e  agli
orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale  dei servizi  educativi  per  l'infanzia   e   dei   docenti   di   scuola
dell'infanzia, nonche' il coordinamento pedagogico territoriale e  il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della  scuola
dell'infanzia e del  primo  ciclo  di  istruzione,  adottate  con  il regolamento  di  cui  al  decreto   del   Ministro   dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254;
      2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni  e degli enti locali al fine di potenziare la ricettivita'  dei  servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera;
      3) l'esclusione dei servizi educativi per  l'infanzia  e  delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale;
      4) l'istituzione di una quota capitaria per  il  raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento  dei  costi  di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti  diretti  o  con  la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle  regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle
famiglie utenti del servizio;
      5) l'approvazione e il finanziamento  di  un  piano  di  azione nazionale per  la  promozione  del  sistema  integrato  di  cui  alla presente  lettera,  finalizzato   al   raggiungimento   dei   livelli essenziali delle prestazioni;
      6) la  copertura  dei  posti  della  scuola  dell'infanzia  per l'attuazione del piano di azione  nazionale  per  la  promozione  del
sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria  a  esaurimento per il medesimo grado di istruzione  come  risultante  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge;
      7) la promozione della costituzione di poli per l'infanzia  per bambini di eta' fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie  e
istituti comprensivi;
      8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il  bilancio dello Stato, di un'apposita  commissione  con  compiti  consultivi  e
propositivi,   composta   da   esperti   nominati    dal    Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  dalle  regioni  e
dagli enti locali;
    f) garanzia dell'effettivita' del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni  in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali  delle prestazioni,  sia  in  relazione  ai  servizi   alla   persona,   con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in  relazione
ai servizi strumentali; potenziamento  della  Carta  dello  studente, tenuto conto del sistema  pubblico  per  la  gestione  dell'identita'
digitale, al fine di attestare attraverso  la  stessa  lo  status  di studente e rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni  e
servizi di natura culturale, a servizi per la mobilita'  nazionale  e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio  e  per
l'acquisto di materiale scolastico, nonche' possibilita' di associare funzionalita'  aggiuntive  per  strumenti  di  pagamento   attraverso
borsellino elettronico;
    g)   promozione   e   diffusione   della   cultura    umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali,
teatrali, coreutici e cinematografici e  sostegno  della  creativita' connessa alla sfera estetica, attraverso:
      1)  l'accesso,  nelle  sue  varie  espressioni   amatoriali   e professionali,     alla     formazione     artistica,     consistente
nell'acquisizione  di  conoscenze  e  nel  contestuale  esercizio  di pratiche connesse  alle  forme  artistiche,  musicali,  coreutiche  e
teatrali, mediante:
      1.1) il potenziamento della formazione nel settore  delle  arti nel curricolo delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la  prima
infanzia, nonche' la realizzazione  di  un  sistema  formativo  della professionalita'  degli  educatori  e  dei  docenti  in  possesso  di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche;
      1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi,
accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;
      1.3) il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica  e  integrata  negli  ambiti   artistico,   musicale,
coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;
      2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie   di   primo   grado   a   indirizzo   musicale    nonche'
l'aggiornamento  dell'offerta  formativa  anche  ad   altri   settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio  di  poli,
nel  primo  ciclo  di  istruzione,   a   orientamento   artistico   e
performativo;
      3) la presenza  e  il  rafforzamento  delle  arti  nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado;
      4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici  e  artistici promuovendo progettualita' e scambi con gli altri Paesi europei;
      5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la  filiera del  settore  artistico-musicale,  con  particolare   attenzione   al
percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche  ai  fini dell'accesso all'alta formazione artistica, musicale  e  coreutica  e
all'universita';
      6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici  e le  nuove  tecnologie  valorizzando  le  esperienze  di   ricerca   e
innovazione;
      7)  il   supporto   degli   scambi   e   delle   collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia  italiane
che straniere,  finalizzati  anche  alla  valorizzazione  di  giovani talenti;
      8) la sinergia e l'unitarieta' degli  obiettivi  nell'attivita' dei  soggetti  preposti  alla  promozione  della   cultura   italiana
all'estero;
    h) revisione, riordino e adeguamento della normativa  in  materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero  al  fine
di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e   il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  nella
gestione della  rete  scolastica  e  della  promozione  della  lingua
italiana all'estero attraverso:
      1) la definizione dei criteri e delle modalita'  di  selezione, destinazione  e  permanenza  in  sede   del   personale   docente   e
amministrativo;
      2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo;
      3)  la  previsione  della  disciplina  delle  sezioni  italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;
      4) la revisione della disciplina dell'insegnamento  di  materie obbligatorie  secondo  la   legislazione   locale   o   l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale;
    i) adeguamento  della  normativa  in  materia  di  valutazione  e certificazione delle competenze degli studenti, nonche'  degli  esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente  in  materia  di certificazione delle competenze, attraverso:
      1) la revisione delle modalita' di valutazione e certificazione delle competenze  degli  studenti  del  primo  ciclo  di  istruzione,
mettendo in rilievo la funzione formativa  e  di  orientamento  della valutazione, e delle modalita' di  svolgimento  dell'esame  di  Stato
conclusivo del primo ciclo;
      2) la revisione delle modalita' di svolgimento degli  esami  di Stato relativi ai percorsi  di  studio  della  scuola  secondaria  di
secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di  cui
ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87,  88
e 89.


  182. I decreti legislativi di cui al comma  180  sono  adottati  su proposta  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con il Ministro  per  la  semplificazione  e  la pubblica amministrazione e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze nonche' con gli  altri  Ministri  competenti,  previo  parere
della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive  modificazioni.  Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per  l'espressione  del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di  sessanta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il termine  previsto  per  l'espressione
del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade  nei  trenta giorni che precedono la scadenza del termine  per  l'esercizio  della delega previsto al comma  180,  o  successivamente,  quest'ultimo  e'
prorogato di novanta giorni.


  183. Con uno o piu' decreti adottati  ai  sensi  dell'articolo  17, commi 1 e 3, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive
modificazioni,  sono  raccolte  per   materie   omogenee   le   norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le
modificazioni necessarie al fine di semplificarle  e  adeguarle  alla disciplina   legislativa   conseguente   all'adozione   dei   decreti
legislativi di cui al comma 180 del presente articolo.


  184. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 180, nel rispetto dei principi  e
criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 181 e 182 del presente articolo, il Governo puo' adottare disposizioni  integrative
e correttive dei decreti medesimi.


  185. Dall'attuazione delle deleghe di cui ai commi 180  e  184  non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. A tal  fine,  per  gli  adempimenti  previsti  dai  decreti legislativi  adottati  in  attuazione  dei  commi  180   e   184   le
amministrazioni  competenti   provvedono   attraverso   una   diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e  strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi  o  maggiori oneri che non trovino compensazione al  proprio  interno,  essi  sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in  vigore
dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge  di  stabilita', che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.


  186. Alla provincia autonoma di Bolzano  spetta  la  legittimazione attiva e passiva nei procedimenti giudiziari concernenti il personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole a carattere statale.


  187.  Al  fine  di  rispondere  alle  esigenze  socio-culturali   e
linguistiche  della  scuola  dei  diversi  gruppi   linguistici,   la
provincia autonoma di Bolzano  adotta  linee  guida,  sulla  base  di
ricerche di settore, per la personalizzazione dei percorsi  didattici
e formativi, nell'ambito della flessibilita'  ordinamentale  e  ferma
restando l'autonomia delle istituzioni  scolastiche,  per  rispondere
alle  esigenze  socio-culturali  e  linguistiche   dei   tre   gruppi
linguistici italiano, tedesco e ladino, nel  quadro  dell'unitarieta'
dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'articolo 19 del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670.
  188. La provincia autonoma di  Bolzano  si  adegua  alla  normativa statale sugli esami di  Stato  con  legge  provinciale,  al  fine  di
integrare i percorsi nazionali con aspetti  culturali  e  linguistici
legati alla realta' locale. Le norme per l'attuazione delle  predette
disposizioni sono  adottate  dalla  provincia  autonoma,  sentito  il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca.  La provincia autonoma nomina i presidenti e i membri  delle  commissioni
per l'esame di  Stato  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado.  In
relazione al particolare ordinamento scolastico di cui all'articolo 9
del testo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, la  terza  prova
dell'esame di Stato conclusivo della  scuola  secondaria  di  secondo
grado e' determinata in aderenza  alle  linee  guida  definite  dalla
provincia   autonoma   sentito    il    Ministero    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.


  189. In attuazione dell'articolo 19  del  testo  unico  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670,  la
provincia autonoma di  Bolzano,  d'intesa  con  l'universita'  ed  il
conservatorio di  musica  che  hanno  sede  nella  provincia  stessa,
disciplina la formazione disciplinare  e  pedagogico-didattica  degli
insegnanti delle  scuole  funzionanti  nella  provincia  autonoma  di
Bolzano di ogni ordine e grado  dei  tre  gruppi  linguistici,  anche
nelle materie artistiche, nonche' le modalita' e  i  contenuti  delle
relative prove di accesso nel rispetto di quelli  minimi  previsti  a
livello nazionale, con possibilita' di discostarsi  dalla  tempistica
nazionale,  svolgendole  anche  in  lingua  tedesca  e  ladina,   ove
necessario, e basandosi sui programmi di insegnamento  sviluppati  ed
in vigore nella  provincia  autonoma  stessa.  Tale  formazione  puo'
comprendere fino a quarantotto  crediti  formativi  universitari  del
percorso quinquennale per attivita' di insegnamento che riguardano il
relativo  contesto  culturale.  La  provincia  autonoma  di  Bolzano,
d'intesa con l'universita'  ed  il  conservatorio  di  cui  al  primo
periodo, definisce altresi' il punteggio con il  quale  integrare  la
votazione  della  prova  di  accesso,  in   caso   di   possesso   di
certificazioni di competenze linguistiche almeno di  livello  B1  del
Quadro comune europeo di riferimento. Al fine di garantire ai  futuri
insegnanti delle scuole con lingua di insegnamento  tedesca  e  delle
scuole delle localita'  ladine  la  formazione  nella  madre  lingua,
l'abilitazione  all'insegnamento  si  consegue   mediante   il   solo
compimento del tirocinio  formativo  attivo  (TFA).  Il  TFA  stesso,
nonche' le relative modalita' di accesso a numero  programmato,  sono
disciplinati dalla provincia autonoma di Bolzano.  Per  lo  specifico
contesto linguistico e culturale della provincia autonoma di  Bolzano
e per l'impegno istituzionale della Libera Universita' di  Bolzano  a
garantire nei percorsi di formazione i presupposti per l'acquisizione
delle competenze indispensabili al fine  di  poter  partecipare  alla
vita culturale ed economico-sociale e di accedere al mondo del lavoro
nella provincia stessa, la Libera Universita'  di  Bolzano,  d'intesa
con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,
ha facolta' di ampliare, in tutti i  corsi  di  laurea  e  di  laurea
magistrale da essa attivati, i  settori  scientifici  e  disciplinari
afferenti alle discipline letterarie  e  linguistiche,  previsti  dai rispettivi decreti ministeriali tra le attivita' formative di base  e caratterizzanti.


  190. La provincia autonoma di Bolzano e' delegata ad esercitare  le
attribuzioni dello Stato in materia di riconoscimento dei  titoli  di
formazione professionale rilasciati da un  Paese  membro  dell'Unione
europea ai fini dell'esercizio della  professione  di  docente  nelle
scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica  in  relazione
alle classi di concorso esistenti nella sola  provincia  autonoma  di
Bolzano o ai soli fini dell'accesso ai posti  di  insegnamento  nelle
scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia autonoma di
Bolzano o ai posti  di  insegnamento  nelle  scuole  delle  localita'
ladine della provincia autonoma di Bolzano per materie  impartite  in
lingua tedesca. Resta fermo che il  beneficiario  del  riconoscimento
delle  qualifiche  professionali   deve   possedere   le   conoscenze
linguistiche necessarie. L'ultimo periodo del comma  4  dell'articolo
427 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,  n. 297, e' soppresso.


  191.  Sono  fatte  salve  le  potesta'  attribuite  alla  provincia
autonoma di Bolzano dallo statuto speciale e dalle relative norme  di
attuazione,  nonche'  ai   sensi   dell'articolo   10   della   legge
costituzionale 18 ottobre  2001,  n.  3.  La  provincia  autonoma  di
Bolzano provvede all'adeguamento del proprio ordinamento nel rispetto dei principi desumibili dalla presente legge.


  192. Per l'adozione dei  regolamenti,  dei  decreti  e  degli  atti attuativi della presente legge non e' richiesto il parere dell'organo
collegiale consultivo nazionale della scuola.


  193. Il regolamento di cui all'articolo 64, comma  4,  lettera  a),
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applica  per la procedura del piano straordinario di assunzioni.


  194.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge   e limitatamente all'anno scolastico 2015/2016,  per  la  determinazione
dell'organico dell'autonomia  non  e'  richiesto  il  parere  di  cui all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.


  195. Fermo restando il contingente di cui all'articolo  639,  comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.
297, e successive modificazioni, le disposizioni della presente legge si applicano alle scuole italiane all'estero in quanto compatibili  e
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.


  196.  Sono  inefficaci  le  norme  e  le  procedure  contenute  nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente
legge.


  197. Al fine di adeguare l'applicazione  delle  disposizioni  della presente legge alle scuole con lingua di insegnamento slovena  o  con
insegnamento  bilingue  della  regione  Friuli-Venezia   Giulia,   il
Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  emana,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  medesima
legge, un decreto  stabilendo,  per  le  medesime  scuole,  le  norme
speciali riguardanti in particolare:
    a) la formazione iniziale e l'aggiornamento, l'abilitazione e  il
reclutamento del personale docente;
    b) le modalita'  di  assunzione,  formazione  e  valutazione  dei
dirigenti scolastici;
    c) il diritto  di  rappresentanza  riferito  alla  riforma  degli organi collegiali, a livello sia nazionale sia territoriale.


  198. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge
nonche' del decreto di cui al  comma  197,  per  quanto  riguarda  le
scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue
della regione Friuli-Venezia Giulia,  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  si   avvale   dell'Ufficio   per l'istruzione in lingua slovena.


  199. L'articolo  50  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e  i
commi 8 e 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111, sono abrogati a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2015/2016.


  200. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6  luglio  2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, la parola: «docente,» e' soppressa.
201. A  decorrere  dall'anno  scolastico  2015/2016,  la  dotazione organica  complessiva  di   personale   docente   delle   istituzioni
scolastiche statali e' incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni  nell'anno  2016,  1.839,22  milioni
nell'anno 2017, 1.878,56 milioni  nell'anno  2018,  1.915,91  milioni
nell'anno 2019, 1.971,34 milioni  nell'anno  2020,  2.012,32  milioni
nell'anno 2021, 2.053,60 milioni  nell'anno  2022,  2.095,20  milioni
nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024  e  2.169,63  milioni
annui a decorrere dall'anno 2025 rispetto  a  quelle  determinate  ai
sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, nel testo vigente prima della data di entrata  in  vigore  della
presente legge, nonche' ai sensi dell'articolo 15, commi 2  e  2-bis,
del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.


  202.  E'  iscritto  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un fondo  di  parte
corrente, denominato «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento  e
la valorizzazione dell'istruzione scolastica», con  uno  stanziamento
pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a
104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno  2018,
a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020,
a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno  2022
e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al riparto  del
Fondo  si  provvede  con  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui  al  presente  comma
puo' destinare un importo fino a un massimo  del  10  per  cento  del
Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica.


  203. Per l'anno 2015 il Fondo relativo alle spese di  funzionamento
della Scuola nazionale dell'amministrazione,  iscritto  nel  bilancio
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, in aggiunta allo stanziamento di cui all'articolo 17,  comma
3, del decreto-legge 12  settembre  2013,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  e'  incrementato
di 1 milione di euro per l'espletamento della  procedura  concorsuale
per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica.
  204. Agli oneri derivanti dai commi 25, 26, 39, 55, ultimo periodo,
62, 86, 94, 123, 125, 126, 132, 134, 135, 141, 144,  158,  176,  177,
201, 202 e 203, pari complessivamente a 1.012  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, a 2.860,3 milioni di euro per  l'anno  2016,  a  2.909,5
milioni di euro per l'anno 2017, a 2.903,7 milioni di euro per l'anno
2018, a 2.911,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.955,067  milioni
di euro per l'anno 2020, a 3.000,637 milioni di euro per l'anno 2021,
a 2.924,5 milioni di euro per l'anno 2022,  a  2.947,437  milioni  di
euro per l'anno 2023, a 2.986,277 milioni di euro per l'anno 2024 e a
3.021,867 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2025,  nonche'
agli oneri derivanti dai commi 150 e 151, valutati in  139,7  milioni
di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017,  in
96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, in 81,3 milioni di  euro  per  l'anno  2020  e  in  75,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
    a) quanto a 1.000 milioni di euro  per  l'anno  2015  e  a  3.000
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante  riduzione
del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1,  comma  4,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    b) quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020,  a  76.137.000  euro
per l'anno 2021, a 22.937.000 euro per l'anno 2023, a 61.777.000 euro
per l'anno 2024 e a 97.367.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025,
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
    c)  quanto  a  euro  12  milioni  per   l'anno   2015,   mediante
corrispondente riduzione  del  fondo  per  il  funzionamento  di  cui all'articolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296.


  205. Alla compensazione  degli  ulteriori  effetti  finanziari,  in termini di fabbisogno  e  di  indebitamento  netto,  derivanti  dalle
medesime disposizioni richiamate dall'alinea del comma  204,  pari  a
178.956.700 euro per l'anno 2015, 338.135.700 euro per  l'anno  2016,
379.003.500 euro per l'anno 2017, 419.923.410 euro per  l'anno  2018,
466.808.650 euro per l'anno 2019, 479.925.100 euro per  l'anno  2020,
370.049.800 euro per l'anno 2021, 350.029.000 euro per  l'anno  2022,
368.399.000 euro per l'anno 2023, 351.818.000 euro per l'anno 2024  e
293.754.500 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2025,  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a  legislazione  vigente  conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive modificazioni.


  206. Ferme restando le  competenze  istituzionali  di  controllo  e
verifica spettanti al Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca e al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
e' costituito, a decorrere dall'anno  scolastico  2015/2016  e  senza
maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato,  un  comitato  di
verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e  del  Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di  monitorare  la  spesa
concernente l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del
piano straordinario di  assunzioni,  la  progressione  economica  dei
docenti nonche' l'utilizzo del fondo per il risarcimento, di  cui  al
comma 132. Gli eventuali risparmi rispetto alle previsioni  contenute nella presente legge connesse all'attuazione  delle  disposizioni  di
cui ai commi da 95 a 105, accertati nell'esercizio  finanziario  2015
con decreto del Ministro  dell'istruzione  dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze, anche tenendo conto delle verifiche effettuate dal comitato di cui al
primo periodo, sono destinati nel medesimo  anno  all'incremento  del Fondo di cui al comma 202.


  207. Qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di  cui  al comma 206, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a  quella
prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive
ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.


  208. Ai componenti del comitato di cui  al  comma  206  non  spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese  o emolumento comunque denominato.


  209. Le domande per il  riconoscimento  dei  servizi  agli  effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al  dirigente
scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31  dicembre
di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio
del  diritto  al  riconoscimento  dei  servizi  agli  effetti   della carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini  di  una  corretta
programmazione   della   spesa,   il    Ministero    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca comunica al Ministero  dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato
le risultanze dei dati relativi alle istanze  per  il  riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.


  210. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


  211. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano  nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con  le relative norme di attuazione.


  212. La presente legge entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 13 luglio 2015
 
                             MATTARELLA
   

                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Giannini,  Ministro  dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca

   
Visto, il Guardasigilli: Orlando

(Tabella 1 )
                                                            Tabella 1 
                                               (Articolo 1, comma 95) 
    

=====================================================================
|                  |       POSTI DI POTENZIAMENTO       |           |
|                  |------------------------------------|           |
|                  |          |        | Secon- |       | POSTI DI  |
|                  |          | Secon- |daria di|       |  POTEN-   |
|                  |          |daria di|secondo |       | ZIAMENTO  |
|                  |          | primo  | grado  |       |  PER IL   |
|                  | Primaria | grado  |  (**)  |TOTALE | SOSTEGNO  |
+==================+==========+========+========+=======+===========+
|Abruzzo           |   449    |  176   |  607   | 1.232 |    182    |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+
|Basilicata        |   264    |  109   |  394   |  767  |    50     |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+
|Calabria          |   664    |  268   |  967   | 1.899 |    193    |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+
|Campania          |  1.815   |  810   | 2.689  | 5.314 |    691    |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+
|Emilia-Romagna    |  1.307   |  487   | 1.581  | 3.375 |    433    |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+
|FriuliVenezia G.  |          |        |        |       |           |
|(*)               |   421    |  164   |  529   | 1.114 |    91     |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+
|Lazio             |  1.653   |  647   | 2.112  | 4.412 |    788    |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+
|Liguria           |   478    |  193   |  649   | 1.320 |    164    |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+
|Lombardia         |  2.852   | 1.065  | 3.091  | 7.008 |   1.023   |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+
|Marche            |   517    |  198   |  698   | 1.413 |    189    |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+
|Molise            |   188    |   76   |  271   |  535  |    34     |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+
|Piemonte          |  1.250   |  488   | 1.506  | 3.244 |    416    |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+
|Puglia            |  1.236   |  513   | 1.820  | 3.569 |    468    |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+
|Sardegna          |   530    |  215   |  769   | 1.514 |    162    |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+
|Sicilia           |  1.595   |  668   | 2.131  | 4.394 |    649    |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+
|Toscana           |  1.078   |  427   | 1.432  | 2.937 |    354    |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+
|Umbria            |   363    |  139   |  460   |  962  |    94     |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+
|Veneto            |  1.473   |  563   | 1.767  | 3.803 |    465    |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+
|TOTALE            |  18.133  | 7.206  | 23.473 |48.812 |   6.446   |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+

    
    (*) Inclusi i posti per la lingua slovena. 
    (**) Inclusi gli insegnanti tecnico-pratici. 
    Il 90 per cento dell'organico per il potenziamento e' distribuito
in proporzione agli alunni. Il 10 per cento e' distribuito sulla base
dei seguenti indicatori: dispersione scolastica, presenza  di  alunni
stranieri, presenza di aree  interne,  presenza  di  aree  isolane  e
montane, presenza di aree a bassa densita' demografica. 
 
 

 

 

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