Legge 13 luglio 2015 n. 107
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
**********
La Camera dei deputati
ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Per affermare il ruolo centrale della scuola
nella societa'
della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze
delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili
di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e
territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione
scolastica, in coerenza con il profilo
educativo, culturale e
professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare
una
scuola aperta, quale laboratorio
permanente di ricerca,
sperimentazione e innovazione didattica, di
partecipazione e di
educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto
allo
studio, le pari opportunita' di successo formativo e di
istruzione
permanente dei cittadini, la presente legge da' piena
attuazione
all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo
21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche
in relazione alla dotazione finanziaria.
2. Per i fini di cui al comma 1, le
istituzioni scolastiche
garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali
e la loro organizzazione e' orientata alla massima
flessibilita',
diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio
scolastico,
nonche' all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle
strutture, all'introduzione di tecnologie
innovative e al
coordinamento con il contesto territoriale.
In tale ambito,
l'istituzione scolastica effettua la
programmazione triennale
dell'offerta formativa per il potenziamento dei
saperi e delle
competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della
comunita' scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle
istituzioni e delle realta' locali.
3. La piena realizzazione del curricolo
della scuola e il
raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da
5 a 26, la
valorizzazione delle potenzialita' e degli stili di
apprendimento
nonche' della comunita' professionale scolastica con lo sviluppo del
metodo cooperativo, nel rispetto della liberta' di insegnamento, la
collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il
territorio sono perseguiti mediante le forme
di flessibilita'
dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
e in particolare attraverso:
a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di
ciascuna
disciplina, ivi compresi attivita' e insegnamenti interdisciplinari;
b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i
modelli e
i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di
cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti
e delle
famiglie;
c) la programmazione plurisettimanale e
flessibile dell'orario
complessivo del curricolo e di quello
destinato alle singole
discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3
si
provvede nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al
comma 201, nonche' della dotazione
organica di personale
amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali
e
finanziarie disponibili.
5. Al fine di dare piena attuazione al processo di
realizzazione
dell'autonomia e di riorganizzazione
dell'intero sistema di
istruzione, e' istituito per l'intera istituzione
scolastica, o
istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi
degli istituti
secondari di secondo grado afferenti alla
medesima istituzione
scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale
alle esigenze
didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche
come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto
ai sensi del comma 14. I docenti
dell'organico dell'autonomia
concorrono alla realizzazione del piano triennale
dell'offerta
formativa con attivita' di insegnamento, di
potenziamento, di
sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
6. Le istituzioni scolastiche effettuano le
proprie scelte in
merito agli insegnamenti e
alle attivita' curricolari,
extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio
fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonche' di
posti dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64.
7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle
risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica,
individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in
relazione all'offerta formativa che intendono
realizzare, nel
rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto
della
quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di
flessibilita',
nonche' in riferimento a iniziative di potenziamento
dell'offerta
formativa e delle attivita' progettuali, per il raggiungimento degli
obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche,
con particolare riferimento all'italiano nonche' alla lingua inglese
e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo
della metodologia Content language integrated learning;
b) potenziamento delle
competenze matematico-logiche e
scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella
cultura
musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel
cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri
istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza
attiva e
democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell'assunzione
di responsabilita'
nonche' della solidarieta' e della cura dei beni comuni
e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri;
potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed
economico-finanziaria e di
educazione all'autoimprenditorialita';
e) sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalita',
della sostenibilita'
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivita'
culturali;
f) alfabetizzazione all'arte, alle
tecniche e ai media di
produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline
motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo
studio degli studenti
praticanti attivita' sportiva agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali
degli studenti, con
particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico
e consapevole dei social network e dei media nonche' alla produzione
e ai legami con il mondo del lavoro;
i) potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle
attivita' di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di
ogni
forma di discriminazione e del bullismo,
anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo
studio
degli alunni con bisogni educativi speciali
attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche con il
supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle
linee di
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati,
emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della
ricerca il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come
comunita' attiva,
aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunita' locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del
numero di
alunni e di studenti per classe o per articolazioni di
gruppi di
classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo
di
istruzione;
p) valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di
sistemi funzionali alla
premialita' e alla valorizzazione del merito degli alunni e
degli
studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano
come lingua
seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o
di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione
con
gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunita' di
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento.
8. In relazione a quanto disposto dalla lettera c) del comma 7, le
scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue
della regione Friuli-Venezia Giulia possono
sottoscrivere, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni
con i centri musicali di lingua slovena
di cui al comma 2
dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
9. All'articolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge 12
settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, le parole: «un'adeguata quota di prodotti agricoli
e
agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica»
sono sostituite dalle seguenti: «un'adeguata quota
di prodotti
agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera
corta e biologica e comunque a ridotto impatto
ambientale e di
qualita'».
10. Nelle scuole secondarie di primo e di
secondo grado sono
realizzate, nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di
formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle
tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica,
anche in collaborazione con il servizio di emergenza
territoriale
«118» del Servizio sanitario nazionale e con il
contributo delle
realta' del territorio.
11. A decorrere dall'anno scolastico
2015/2016, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede, entro il
mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione
scolastica autonoma del fondo di funzionamento in
relazione alla
quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e
il mese di dicembre dell'anno
scolastico di riferimento.
Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva l'ulteriore
risorsa finanziaria, tenuto conto di quanto eventualmente
previsto
nel disegno di legge di stabilita', relativa al periodo compreso tra
il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno
scolastico di
riferimento, che sara' erogata nei limiti delle risorse iscritte in
bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio
dell'esercizio finanziario successivo. Con il decreto di cui al comma
143 e' determinata la tempistica di assegnazione ed erogazione delle
risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche
al fine di
incrementare i livelli di programmazione finanziaria a
carattere
pluriennale dell'attivita' delle scuole. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, sono
ridefiniti i criteri di riparto del Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
12. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il
mese di
ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento,
il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene
anche la programmazione delle attivita' formative
rivolte al
personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonche' la
definizione delle risorse occorrenti in base alla
quantificazione
disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano puo' essere rivisto
annualmente entro il mese di ottobre.
13. L'ufficio scolastico regionale verifica che il piano triennale
dell'offerta formativa rispetti il limite dell'organico assegnato a
ciascuna istituzione scolastica e
trasmette al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca gli esiti
della
verifica.
14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Piano triennale dell'offerta
formativa). - 1. Ogni
istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le
sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile
annualmente. Il piano e' il documento
fondamentale costitutivo
dell'identita' culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche
ed esplicita la progettazione
curricolare, extracurricolare,
educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito
della loro autonomia.
2. Il piano e' coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei
diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a
norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale,
sociale ed economico della realta' locale, tenendo
conto della
programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e
riconosce le diverse opzioni metodologiche,
anche di gruppi
minoritari, valorizza le corrispondenti professionalita' e indica gli
insegnamenti e le discipline tali da coprire:
a) il fabbisogno dei posti comuni e di
sostegno dell'organico
dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con
riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi
di flessibilita', nonche' del numero di alunni con disabilita', ferma
restando la possibilita' di istituire posti di sostegno in deroga nei
limiti delle risorse previste a legislazione vigente;
b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta
formativa.
3. Il piano indica altresi' il fabbisogno relativo ai
posti del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel
rispetto dei
limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al
decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto
di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334,
della legge 29
dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di
infrastrutture e di
attrezzature materiali, nonche' i
piani di miglioramento
dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento
di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.
4. Il piano e' elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli
indirizzi per le attivita' della scuola e delle scelte di gestione e
di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano
e'
approvato dal consiglio d'istituto.
5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico
promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le
diverse
realta' istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel
territorio; tiene altresi' conto delle proposte
e dei pareri
formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le
scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».
15. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma
2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal comma 14
del presente articolo, si provvede nel limite massimo della dotazione
organica complessiva del personale docente di cui al comma 201
del
presente articolo.
16. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione
dei principi di pari opportunita' promuovendo nelle scuole di
ogni
ordine e grado l'educazione alla parita' tra i sessi, la prevenzione
della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine
di
informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i
genitori
sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di
spesa di cui
all'articolo 5-bis, comma 1, primo
periodo, del predetto
decreto-legge n. 93 del 2013.
17. Le istituzioni scolastiche, anche al fine di
permettere una
valutazione comparativa da parte degli studenti e delle
famiglie,
assicurano la piena trasparenza e pubblicita' dei piani
triennali
dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui
al comma 136. Sono altresi' ivi pubblicate tempestivamente eventuali
revisioni del piano triennale.
18. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai
posti dell'organico dell'autonomia, con le modalita' di cui ai commi
da 79 a 83.
19. Le istituzioni scolastiche, nel
limite delle risorse
disponibili, realizzano i progetti inseriti nei
piani triennali
dell'offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui ai commi
62 e 63.
20. Per l'insegnamento della lingua
inglese, della musica e
dell'educazione motoria nella scuola primaria sono
utilizzati,
nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati
all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di
competenze
certificate, nonche' docenti abilitati all'insegnamento anche
per
altri gradi di istruzione in qualita' di specialisti, ai quali
e'
assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale
di cui al comma 124.
21. Per il potenziamento degli obiettivi formativi riguardanti
le
materie di cui al comma 7, lettere e) e f), nonche'
al fine di
promuovere l'eccellenza italiana nelle arti, e' riconosciuta, secondo
le modalita' e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo,
l'equipollenza, rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e
al
diploma di specializzazione, dei titoli rilasciati
da scuole e
istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di
competenza del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, alle quali si accede con il
possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado.
22. Nei periodi di sospensione
dell'attivita' didattica, le
istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in
collaborazione
con le famiglie interessate e con le
realta' associative del
territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza
pubblica, attivita' educative, ricreative, culturali, artistiche
e
sportive da svolgere presso gli edifici scolastici.
23. Per sostenere e favorire,
nel piu' ampio contesto
dell'apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n.
92, la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici, in
modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare
le competenze chiave per l'apprendimento
permanente, promuovere
l'occupabilita' e la coesione sociale, contribuire a contrastare il
fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione e formazione,
favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri
adulti e sostenere i percorsi di istruzione
negli istituti di
prevenzione e pena, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca effettua, con la collaborazione dell'Istituto nazionale
di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE),
senza
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un
monitoraggio
annuale dei percorsi e delle attivita' di ampliamento
dell'offerta
formativa dei centri di istruzione per gli adulti e piu' in generale
sull'applicazione del regolamento di cui al decreto del
Presidente
della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263. Decorso un triennio
dal
completo avvio del nuovo sistema di istruzione degli adulti e sulla
base degli esiti del monitoraggio, possono essere apportate modifiche
al predetto regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
24. L'insegnamento delle materie scolastiche agli
studenti con
disabilita' e' assicurato anche attraverso il riconoscimento
delle
differenti modalita' di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
25. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche
statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27
dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, e' incrementato di
euro
123,9 milioni nell'anno 2016 e di euro 126 milioni annui
dall'anno
2017 fino all'anno 2021.
26. I fondi per il funzionamento amministrativo e didattico
delle
istituzioni statali dell'alta formazione artistica,
musicale e
coreutica sono incrementati di euro 7 milioni per ciascuno degli anni
dal 2015 al 2022.
27. Nelle more della ridefinizione delle
procedure per la
rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e
musicale, gli atti e i provvedimenti
adottati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in mancanza
del
parere del medesimo Consiglio, nei casi
esplicitamente previsti
dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono
perfetti ed efficaci.
28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti
opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la
quota di autonomia e gli spazi di flessibilita'. Tali insegnamenti,
attivati nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili a
legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati
sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del
percorso dello studente e sono inseriti nel
curriculum dello
studente, che ne individua il profilo associandolo a
un'identita'
digitale e raccoglie tutti i
dati utili anche ai fini
dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi
al
percorso degli studi, alle competenze acquisite,
alle eventuali
scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche
in alternanza scuola-lavoro e alle attivita' culturali, artistiche,
di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in
ambito
extrascolastico. Con decreto del
Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le
modalita' di individuazione del profilo dello studente da associare
ad un'identita' digitale, le modalita' di
trattamento dei dati
personali contenuti nel curriculum dello studente
da parte di
ciascuna istituzione scolastica, le modalita' di
trasmissione al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca dei
suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico
di
cui al comma 136, nonche' i criteri e le modalita' per la mappatura
del curriculum dello studente ai fini di una trasparente
lettura
della progettazione e della valutazione per competenze.
29. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali,
puo' individuare percorsi formativi
e iniziative diretti
all'orientamento e a garantire un maggiore
coinvolgimento degli
studenti nonche' la valorizzazione del merito
scolastico e dei
talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di
quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della
pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44,
possono essere
utilizzati anche finanziamenti esterni.
30. Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei
percorsi di
istruzione secondaria di secondo grado, nello
svolgimento dei
colloqui la commissione d'esame tiene conto del
curriculum dello
studente.
31. Le istituzioni scolastiche possono individuare,
nell'ambito
dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento
delle attivita' di cui al comma 28.
32. Le attivita' e i progetti di orientamento scolastico nonche' di
accesso al lavoro sono sviluppati con modalita' idonee a
sostenere
anche le eventuali difficolta' e problematiche proprie degli studenti
di origine straniera. All'attuazione delle disposizioni del
primo
periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie
e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
33. Al fine di incrementare le opportunita'
di lavoro e le
capacita' di orientamento degli studenti, i percorsi di
alternanza
scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.
77,
sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata
complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di
studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di
almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo
si
applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
della
presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti
nei piani
triennali dell'offerta formativa.
34. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
15 aprile
2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,»
sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali,
ovvero
con i musei e gli altri istituti pubblici e privati
operanti nei
settori del patrimonio e delle attivita' culturali,
artistiche e
musicali, nonche' con enti che svolgono attivita'
afferenti al
patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI,».
35. L'alternanza scuola-lavoro puo' essere
svolta durante la
sospensione delle attivita' didattiche secondo il programma formativo
e le modalita' di verifica ivi stabilite nonche' con la
modalita'
dell'impresa formativa simulata. Il
percorso di alternanza
scuola-lavoro si puo' realizzare anche all'estero.
36. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 34 e 35
si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
37. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12
settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini
dell'attuazione del sistema di alternanza
scuola-lavoro, delle
attivita' di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della
ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche
sociali e con il Ministro per la semplificazione e
la pubblica
amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito
il Forum nazionale delle associazioni
studentesche di cui
all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni,
e' adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui e' definita
la Carta dei
diritti e dei doveri degli studenti in alternanza
scuola-lavoro,
concernente i diritti e i doveri degli
studenti della scuola
secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di
cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come
definiti
dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77,
con particolare
riguardo alla possibilita' per lo studente
di esprimere una
valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con
il proprio indirizzo di studio».
38. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono
attivita' di
formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei
luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane,
finanziarie e
strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti
agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro
ed
effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81.
39. Per le finalita' di cui ai commi 33, 37 e 38,
nonche' per
l'assistenza tecnica e per il monitoraggio
dell'attuazione delle
attivita' ivi previste, e' autorizzata la spesa di euro 100 milioni
annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra
le
istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11.
40. Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di
cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili
all'attivazione dei percorsi di cui ai commi da 33 a 44 e
stipula
apposite convenzioni anche finalizzate a favorire
l'orientamento
scolastico e universitario dello studente.
Analoghe convenzioni
possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e
delle arti performative, nonche' con gli uffici centrali e periferici
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. Il
dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una
scheda di valutazione sulle strutture con le
quali sono state
stipulate convenzioni, evidenziando la
specificita' del loro
potenziale formativo e le eventuali difficolta'
incontrate nella
collaborazione.
41. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e' istituito presso
le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura il
registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro
e'
istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle
politiche
sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e
consta delle
seguenti componenti:
a) un'area aperta e consultabile
gratuitamente in cui sono
visibili le imprese e gli enti pubblici e privati
disponibili a
svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente
il
registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonche'
i periodi dell'anno in cui e' possibile svolgere
l'attivita' di
alternanza;
b) una sezione speciale del registro
delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le
imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione
consente la
condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela
dei dati
personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attivita'
svolta, ai soci e agli altri collaboratori,
al fatturato, al
patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti
con gli altri
operatori della filiera delle imprese che attivano
percorsi di
alternanza.
42. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5, 6
e 7
dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
43. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 41 e 42
si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
44. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e
nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla
valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del
secondo ciclo nonche' alla trasparenza e alla qualita' dei relativi
servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate
dalle regioni per la realizzazione di percorsi di
istruzione e
formazione professionale, finalizzati
all'assolvimento del
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. L'offerta formativa
dei percorsi di cui al presente comma e' definita, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Al
fine di garantire agli allievi iscritti ai
percorsi di cui al
presente comma pari opportunita' rispetto agli studenti delle scuole
statali di istruzione secondaria di secondo grado, si tiene
conto,
nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni
di
cui alla presente legge. All'attuazione del
presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili a
legislazione vigente e della dotazione organica dell'autonomia
e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
45. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, a valere
sul Fondo previsto
dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, destinate ai percorsi
degli istituti
tecnici superiori, da ripartire secondo l'accordo
in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, dall'anno 2016 sono assegnate, in misura non
inferiore al 30 per cento del loro
ammontare, alle singole
fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso
di
occupabilita' a dodici mesi raggiunti in relazione
ai percorsi
attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fine
dell'anno
precedente a quello del finanziamento. Tale
quota costituisce
elemento di premialita', da destinare
all'attivazione di nuovi
percorsi degli istituti tecnici superiori da parte delle fondazioni
esistenti.
46. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati
dagli
istituti tecnici superiori con il possesso di uno dei seguenti titoli
di studio:
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) diploma professionale conseguito al
termine dei percorsi
quadriennali di istruzione e formazione professionale di
cui al
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio
nazionale di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al
decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 novembre 2011,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 269 alla Gazzetta Ufficiale
n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
23
aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio
2012, integrato da un percorso di istruzione e formazione
tecnica
superiore ai sensi dell'articolo 9 delle linee guida
di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio
2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,
di
durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
47. Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli
istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta
giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il
Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia
e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata
ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
emanate le linee guida per conseguire i
seguenti obiettivi, a
sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e
dello sviluppo dell'occupazione dei giovani:
a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento
delle
prove conclusive dei percorsi attivati dagli
istituti tecnici
superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni
di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica
finali;
b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti
per
gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;
c) prevedere che la partecipazione dei
soggetti pubblici in
qualita' di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione
cui
fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attivita' possa
avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro
bilanci;
d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della
personalita'
giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui
fanno capo gli istituti tecnici superiori
siano dotate di un
patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore
a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un
ciclo completo di percorsi;
e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui
fanno capo
gli istituti tecnici superiori un regime contabile e uno schema
di
bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto
il
territorio nazionale;
f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata
in
vigore della presente legge possano attivare
nel territorio
provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere
diverse,
fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli
istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non
inferiore a 100.000 euro.
48. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, di concerto con il
Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello
sviluppo
economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede
di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo
9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate, senza
nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, le linee guida relativamente
ai percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area della
Mobilita' sostenibile, ambiti «Mobilita' delle persone e delle merci
- conduzione del mezzo navale» e «Mobilita' delle persone e
delle
merci - gestione degli apparati e impianti di bordo», per unificare
le prove di verifica finale con le prove di esame di
abilitazione
allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile,
di coperta e di macchina, integrando
la composizione della
commissione di esame, mediante modifica delle
norme vigenti in
materia.
49. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle
linee guida
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25
gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
86 dell'11
aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle
figure
nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica,
al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della
ricerca 7 settembre 2011»;
b) al comma 5, dopo le parole: «ordini e collegi
professionali,»
sono inserite le seguenti: «istituti tecnici superiori
dell'area
efficienza energetica,».
50. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22
gennaio
2008, n. 37, e' inserita la seguente:
«a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,
conseguito in esito ai percorsi relativi alle
figure nazionali
definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 7
settembre 2011».
51. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla
data di
entrata in vigore della presente legge,
sentiti i Ministri
competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti
acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli
istituti tecnici superiori previsti dal capo II delle linee guida di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,
definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge l7
maggio
1999, n. 144, secondo le tabelle di confluenza tra gli
esiti di
apprendimento in relazione alle competenze acquisite al termine dei
suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi
assimilabili. L'ammontare dei crediti
formativi universitari
riconosciuti non puo' essere comunque inferiore a
cento per i
percorsi della durata di quattro semestri e a centocinquanta per
i
percorsi della durata di sei semestri.
52. All'articolo 55, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le
parole:
«della durata di quattro semestri» sono inserite le
seguenti: «,
oppure i percorsi formativi degli istituti tecnici superiori previsti
dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86
dell'11 aprile 2008».
53. Per consentire al sistema degli istituti
superiori per le
industrie artistiche di continuare a garantire i livelli formativi di
qualita' attuali e di fare fronte al pagamento del personale e degli
oneri di funzionamento connessi con l'attivita'
istituzionale e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015.
54. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2,
comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, l'autorizzazione
di
spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, e' incrementata di 2,9 milioni di euro per l'anno 2015
e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
55. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni dei
commi 53 e 54, pari a euro 3,9 milioni per l'anno 2015 e a
euro 5
milioni annui a decorrere dell'anno 2016, si provvede per
euro 2
milioni per l'anno 2015 e per euro 3 milioni a decorrere
dall'anno
2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre
1993, n. 537. Per i restanti euro 1,9 milioni per l'anno 2015 e euro
2 milioni a decorrere dall'anno 2016 si provvede ai sensi di quanto
previsto dal comma 204.
56. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze
digitali
degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno
strumento
didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adotta il
Piano
nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione
europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per
la
banda ultralarga.
57. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in
corso
alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni
scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali dell'offerta
formativa e in collaborazione con il Ministero
dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, azioni coerenti con le finalita', i
principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola
digitale di cui al comma 56.
58. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i
seguenti
obiettivi:
a) realizzazione di attivita' volte
allo sviluppo delle
competenze digitali degli studenti,
anche attraverso la
collaborazione con universita', associazioni, organismi del
terzo
settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma
7,
lettera h);
b) potenziamento degli strumenti
didattici e laboratoriali
necessari a migliorare la formazione e i processi di
innovazione
delle istituzioni scolastiche;
c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per
favorire
la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonche' lo
scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e
studenti e tra
istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e
sviluppo
della cultura digitale per l'insegnamento,
l'apprendimento e la
formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali
degli
studenti;
e) formazione dei
direttori dei servizi generali
e
amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli
assistenti
tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione;
f) potenziamento delle infrastrutture
di rete, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con
particolare
riferimento alla connettivita' nelle scuole;
g) valorizzazione delle migliori esperienze
delle istituzioni
scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di
centri di ricerca e di formazione;
h) definizione dei criteri e delle finalita' per
l'adozione di
testi didattici in formato digitale e per la
produzione e la
diffusione di opere e materiali per la didattica, anche
prodotti
autonomamente dagli istituti scolastici.
59. Le istituzioni scolastiche possono individuare,
nell'ambito
dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento
delle attivita' di cui al comma 57. Ai docenti puo' essere affiancato
un insegnante tecnico-pratico. Dall'attuazione delle disposizioni di
cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
60. Per favorire lo sviluppo della didattica
laboratoriale, le
istituzioni scolastiche, anche
attraverso i poli
tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per
l'occupabilita' attraverso la partecipazione, anche in qualita'
di
soggetti cofinanziatori, di enti pubblici e
locali, camere di
commercio, industria, artigianato e
agricoltura, universita',
associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti
tecnici superiori e imprese private, per il
raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
a) orientamento della didattica e della
formazione ai settori
strategici del made in Italy, in base alla vocazione
produttiva,
culturale e sociale di ciascun territorio;
b) fruibilita' di servizi propedeutici al collocamento al
lavoro
o alla riqualificazione di giovani non occupati;
c) apertura della scuola al territorio e possibilita' di
utilizzo
degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico.
61. I soggetti esterni che usufruiscono dell'edificio
scolastico
per effettuare attivita' didattiche e culturali sono
responsabili
della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi.
62. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di
attuare
le attivita' previste nei commi da 56 a 61, nell'anno
finanziario
2015 e' utilizzata quota parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse
gia' destinate nell'esercizio 2014 in favore
delle istituzioni
scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma
601, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni. A
decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata la spesa di euro 30 milioni
annui. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche
ai
sensi del comma 11.
63. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalita' di cui
ai
commi da 1 a 4 e l'attuazione di funzioni
organizzative e di
coordinamento attraverso l'organico dell'autonomia costituito
dai
posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento
dell'offertaformativa.
64. A decorrere dall'anno scolastico
2016/2017, con cadenza
triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle
finanze e con il Ministro per la semplificazione e
la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive
modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui al comma 201 del
presente articolo, e' determinato l'organico dell'autonomia su base
regionale.
65. Il riparto della dotazione organica
tra le regioni e'
effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e
sulla base del numero degli alunni, per i posti del
potenziamento,
senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Il
riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti
di
sostegno e' effettuato in base al numero degli alunni disabili.
Si
tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica
assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree
interne, a bassa densita' demografica
o a forte processo
immigratorio, nonche' di aree caratterizzate da elevati
tassi di
dispersione scolastica. Il riparto, senza ulteriori oneri
rispetto
alla dotazione organica assegnata, considera altresi' il fabbisogno
per progetti e convenzioni di particolare rilevanza
didattica e
culturale espresso da reti di scuole o per
progetti di valore
nazionale. In ogni caso il riparto non
deve pregiudicare la
realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
81. Il
personale della dotazione organica dell'autonomia
e' tenuto ad
assicurare prioritariamente la copertura dei posti
vacanti e
disponibili.
66. A decorrere dall'anno scolastico
2016/2017 i ruoli del
personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali,
suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione,
classi di
concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli
uffici
scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti le regioni e
gli enti
locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore
alla provincia o alla citta' metropolitana, considerando:
a) la popolazione scolastica;
b) la prossimita' delle istituzioni scolastiche;
c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche
conto delle
specificita' delle aree interne, montane e delle piccole isole, della
presenza di scuole nelle carceri, nonche' di ulteriori situazioni o
esperienze territoriali gia' in atto.
67. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 66 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
68. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con
decreto del
dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale,
l'organico
dell'autonomia e' ripartito tra gli ambiti territoriali. L'organico
dell'autonomia comprende l'organico di diritto e i posti
per il
potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento,
incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di
cui al
quarto periodo del comma 65. A quanto previsto dal presente comma si
provvede nel limite massimo di cui al comma 201.
69. All'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze
di personale
ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia
come definite dalla presente legge, a decorrere dall'anno scolastico
2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di
rilevazione delle inderogabili necessita' previste e disciplinate, in
relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
81, e'
costituito annualmente con decreto del Ministro
dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto
con il Ministro
dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non
facenti parte dell'organico dell'autonomia ne' disponibili, per
il
personale a tempo indeterminato, per operazioni di
mobilita' o
assunzioni in ruolo. A tali necessita' si
provvede secondo le
modalita', i criteri e i parametri previsti dal citato decreto
del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla copertura di
tali posti si provvede a valere sulle graduatorie
di personale
aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato
previste
dalla normativa vigente ovvero mediante l'impiego di
personale a
tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente
ad un solo anno scolastico. All'attuazione del presente
comma si
provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato
di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui al primo
periodo,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 64,
comma 6, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
70. Gli uffici scolastici regionali promuovono,
senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra
istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le
reti,
costituite entro il 30 giugno 2016,
sono finalizzate alla
valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di
funzioni e di attivita' amministrative, nonche' alla realizzazione di
progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali
di interesse territoriale, da definire sulla base di
accordi tra
autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale,
definiti
«accordi di rete».
71. Gli accordi di rete individuano:
a) i criteri e le modalita' per l'utilizzo
dei docenti nella
rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia
di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonche' di assistenza e
di integrazione sociale delle persone con disabilita',
anche per
insegnamenti opzionali, specialistici, di
coordinamento e di
progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di
piu' istituzioni scolastiche inserite nella rete;
b) i piani di formazione del personale scolastico;
c) le risorse da destinare alla rete per il
perseguimento delle
proprie finalita';
d) le forme e le modalita' per la trasparenza e
la pubblicita'
delle decisioni e dei rendiconti delle attivita' svolte.
72. Al fine di razionalizzare gli adempimenti
amministrativi a
carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria
sugli atti
relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi
e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di
fine rapporto del personale della scuola, nonche' sugli
ulteriori
atti non strettamente connessi alla
gestione della singola
istituzione scolastica, puo' essere svolta dalla rete di scuole
in
base a specifici accordi.
73. Il personale docente gia' assunto
in ruolo a tempo
indeterminato alla data di entrata in vigore della presente
legge
conserva la titolarita' della cattedra presso
la scuola di
appartenenza. Al personale docente assunto
nell'anno scolastico
2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del
testo
unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297,
continuano ad applicarsi le disposizioni del
medesimo decreto
legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di
prova e alla successiva destinazione alla
sede definitiva. Il
personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e'
assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico
2016/2017. Il personale docente in esubero
o soprannumerario
nell'anno scolastico 2016/2017 e' assegnato agli ambiti territoriali.
Dall'anno scolastico 2016/2017 la
mobilita' territoriale e
professionale del personale docente
opera tra gli ambiti
territoriali.
74. Gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il
rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle
risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
75. L'organico dei posti di sostegno e' determinato
nel limite
previsto dall'articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e
dall'articolo
15, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
ferma restando la possibilita' di istituire posti in deroga ai sensi
dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e
dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
76. Nella ripartizione dell'organico dell'autonomia si tiene conto
delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena o con
insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione Friuli-Venezia
Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti comuni sia
quello
dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa e' determinato
a livello regionale.
77. Restano salve le diverse determinazioni che la regione
Valle
d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno adottato
e che possono adottare in materia di assunzione del personale docente
ed educativo in considerazione delle rispettive specifiche esigenze
riferite agli organici regionali e provinciali.
78. Per dare piena attuazione all'autonomia
scolastica e alla
riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico,
nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando
i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio,
garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse
umane,
finanziarie, tecnologiche e materiali, nonche' gli elementi
comuni
del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A
tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e
coordinamento ed e' responsabile della gestione
delle risorse
finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto
previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonche' della valorizzazione delle risorse umane.
79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la
copertura
dei posti dell'istituzione scolastica, il
dirigente scolastico
propone gli incarichi ai docenti di ruolo
assegnati all'ambito
territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di
sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il
regolare
avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate
dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede
ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5
febbraio
1992, n. 104. Il dirigente scolastico puo' utilizzare i docenti
in
classi di concorso diverse da quelle per le quali sono
abilitati,
purche' posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della
disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti
con gli insegnamenti da impartire e purche' non siano
disponibili
nell'ambito territoriale docenti abilitati in
quelle classi di
concorso.
80. Il dirigente scolastico formula la proposta di
incarico in
coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha
durata triennale ed e' rinnovato purche' in coerenza con il
piano
dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze
e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui.
La
trasparenza e la pubblicita' dei criteri adottati, degli
incarichi
conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la
pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.
81. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico
e' tenuto a dichiarare l'assenza di cause
di incompatibilita'
derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinita', entro
il
secondo grado, con i docenti stessi.
82. L'incarico e' assegnato dal dirigente
scolastico e si
perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva piu'
proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico
regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non
abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia
del dirigente scolastico.
83. Il dirigente scolastico
puo' individuare nell'ambito
dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo
coadiuvano in attivita' di supporto organizzativo
e didattico
dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle disposizioni del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico
della finanza pubblica.
84. Il dirigente scolastico,
nell'ambito dell'organico
dell'autonomia assegnato e delle risorse,
anche logistiche,
disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti
per classe
rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al
decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo
scopo di
migliorare la qualita' didattica anche in rapporto alle
esigenze
formative degli alunni con disabilita'.
85. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma
7, il dirigente scolastico puo' effettuare le
sostituzioni dei
docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci
giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato
in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale
del grado di istruzione di appartenenza.
86. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici,
a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale
per la retribuzione della posizione, fissa e variabile,
e della
retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti e' incrementato in
misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35
milioni
annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello
Stato. Il Fondo e' altresi' incrementato di ulteriori 46 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 14 milioni di euro per l'anno
2017 da
corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum.
87. Al fine di tutelare le esigenze di economicita'
dell'azione
amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico
dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per
dirigente scolastico di cui al comma 88, con decreto del
Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalita' di svolgimento di un corso intensivo
di
formazione e della relativa
prova scritta finale, volto
all'immissione dei soggetti di cui al comma
88 nei ruoli dei
dirigenti scolastici. Alle attivita' di formazione e alle immissioni
in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti
delle risorse
disponibili a legislazione vigente e a valere
sulle assunzioni
autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27
dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
88. Il decreto di cui al comma 87 riguarda:
a) i soggetti gia' vincitori ovvero utilmente
collocati nelle
graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi
di procedure concorsuali successivamente
annullate in sede
giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli
per il
reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
13
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,
n. 56 del 15 luglio 2011;
b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza
favorevole almeno
nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data
di
entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva,
nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi
per dirigente
scolastico di cui al decreto
direttoriale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 novembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26
novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3
ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,
n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la
rinnovazione della
procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.
89. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis
dell'articolo
17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e
successive
modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di
adozione del
decreto di cui al comma 87 del presente articolo, sono in
atto i
contenziosi relativi al concorso ordinario per il reclutamento
di
dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 luglio
2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15
luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei
percorsi
formativi di cui al medesimo comma 87.
90. Per le finalita' di cui al comma 87, oltre
che per quelle
connesse alla valorizzazione di esperienze
professionali gia'
positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma
88,
lettera a), che, nell'anno scolastico 2014/2015,
hanno prestato
servizio con contratti di dirigente scolastico,
sostengono una
sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova
orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla
valutazione
sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento
di tale prova con esito positivo, sono confermati i
rapporti di
lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.
91. All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 87 a 90
si
provvede con le risorse strumentali e finanziarie
disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico
della
finanza pubblica.
92. Per garantire la tempestiva copertura dei posti
vacanti di
dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di mobilita' e
previo parere dell'ufficio scolastico regionale di
destinazione,
fermo restando l'accantonamento dei posti destinati ai soggetti
di
cui al comma 88, i posti autorizzati per l'assunzione di
dirigenti
scolastici sono conferiti nel limite massimo del 20 per
cento ai
soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso per
il reclutamento di dirigenti scolastici
bandito con decreto
direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Il Ministro
dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto, predispone le
necessarie misure applicative.
93. La valutazione dei dirigenti scolastici e' effettuata ai sensi
dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Nell'individuazione degli indicatori per la
valutazione del
dirigente scolastico si tiene conto del contributo del dirigente alperseguimento dei risultati per il miglioramento
del servizio
scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione ai
sensi delregolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28
marzo 2013, n. 80, in coerenza con le disposizioni
contenute nel
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dei seguenti criteri
generali:
a) competenze gestionali ed
organizzative finalizzate al
raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed
efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione
agli obiettivi
assegnati nell'incarico triennale;
b) valorizzazione dell'impegno e dei meriti
professionali del
personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti
collegiali;
c) apprezzamento del proprio operato all'interno della
comunita'
professionale e sociale;
d) contributo al miglioramento del
successo formativo e
scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici,
nell'ambito dei sistemi di
autovalutazione, valutazione e
rendicontazione sociale;
e) direzione unitaria
della scuola, promozione della
partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della
comunita' scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e
nella
rete di scuole.
94. Il nucleo per la valutazione dei
dirigenti scolastici e'
composto secondo le disposizioni dell'articolo 25, comma
1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e puo' essere articolato
con una diversa composizione in relazione al procedimento
e agli
oggetti di valutazione. La valutazione e' coerente con
l'incarico
triennale e con il profilo professionale ed
e' connessa alla
retribuzione di risultato. Al fine di garantire le
indispensabili
azioni di supporto alle scuole impegnate per
l'attuazione della
presente legge e in relazione
all'indifferibile esigenza di
assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione
del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per
il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei
di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a
tre
anni per le funzioni ispettive. Tali
incarichi possono essere
conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai
sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga, per
il periodo di durata di detti incarichi,
alle percentuali ivi
previste per i dirigenti di seconda fascia. Ai
fini di cui al
presente comma e' autorizzata, per il triennio 2016-2018, la
spesa
nel limite massimo di 7 milioni di euro per
ciascun anno del
triennio. La percentuale di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e'
rideterminata, nell'ambito della relativa dotazione organica, per il
triennio 2016-2018, in misura corrispondente ad una maggiore
spesa
non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno. Gli incarichi per
le funzioni ispettive di cui ai periodi precedenti sono conferiti in
base alla procedura pubblica di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive
modificazioni, mediante valutazione comparativa dei
curricula e
previo avviso pubblico, da pubblicare nel
sito del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
che renda
conoscibili il numero dei posti e la
loro ripartizione tra
amministrazione centrale e uffici scolastici regionali,
nonche' i
criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa.
95. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad attuare un piano
straordinario di assunzioni a tempo indeterminato
di personale
docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni
ordine e
grado, per la copertura di tutti i posti comuni
e di sostegno
dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili
all'esito
delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il
medesimo
anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle
quali
sono soppresse le graduatorie dei concorsi per
titoli ed esami
banditi anteriormente al 2012. Per l'anno scolastico 2015/2016,
il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e'
altresi' autorizzato a coprire gli ulteriori posti
di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, ripartiti tra i
gradi di
istruzione della scuola primaria e secondaria e le tipologie di posto
come indicato nella medesima Tabella, nonche' tra le
regioni in
proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica
delle
scuole statali, tenuto altresi' conto della presenza di aree montane
o di piccole isole, di aree interne, a bassa densita' demografica o a
forte processo immigratorio, nonche' di aree
caratterizzate da
elevati tassi di dispersione scolastica. I posti di cui alla Tabella
1 sono destinati alla finalita' di cui ai commi
7 e 85. Alla
ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra
le classi di
concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all'ufficio
scolastico regionale, sulla base del fabbisogno
espresso dalle
istituzioni scolastiche medesime, ricondotto nel
limite delle
graduatorie di cui al comma 96. A decorrere dall'anno
scolastico
2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono nell'organico
dell'autonomia, costituendone i posti per il
potenziamento. A
decorrere dall'anno scolastico 2015/2016,
i posti per il
potenziamento non possono essere coperti con personale titolare
di
contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico
2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di
cui all'articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
non sono disponibili per le operazioni di mobilita', utilizzazione o
assegnazione provvisoria.
96. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui
al comma 95:
a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di
entrata in
vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico
per titoli ed esami a posti e cattedre
bandito con decreto
direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per
il
reclutamento di personale docente per le scuole statali
di ogni
ordine e grado;
b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di
entrata in
vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento
del
personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni,
esclusivamente con il punteggio e con i titoli di
preferenza e
precedenza posseduti alla data dell'ultimo
aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.
97. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di
cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere
b) e c),
partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda
di
assunzione secondo le modalita' e nel rispetto dei termini stabiliti
dal comma 103. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie
di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con
la stessa
domanda, per quale delle due categorie essere trattati.
98. Al piano straordinario di assunzioni si provvede
secondo le
modalita' e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono
assunti
entro il 15 settembre 2015, nel limite
dei posti vacanti e
disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma
95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e
successive modificazioni, di competenza degli
uffici scolastici
regionali;
b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al
decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, i
soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che
non risultano
destinatari della proposta di assunzione nella fase di
cui alla
lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica
al 1º settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in
organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla
lettera
a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;
c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al
decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, i
soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che
non risultano
destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di
cui alle
lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con
decorrenza
giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti di
cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.
99. Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e
c)
del comma 98, l'assegnazione alla sede avviene al
termine della
relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di
supplenza
diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie.
In tal caso
l'assegnazione avviene al 1º settembre 2016, per i soggetti impegnati
in supplenze annuali, e al 1º luglio 2016 ovvero al termine
degli
esami conclusivi dei corsi di studio della scuola
secondaria di
secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine
delle attivita' didattiche. La decorrenza economica del
relativo
contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la
sede
assegnata.
100. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere
b) e c), se in possesso della relativa specializzazione,
esprimono
l'ordine di preferenza tra posti di sostegno
e posti comuni.
Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a
livello nazionale. In caso di indisponibilita' sui posti per tutte le
province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede
scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie,
dando
priorita' ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli
iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al
punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso.
101. Per ciascuna iscrizione in
graduatoria, e secondo l'ordine di
cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun
soggetto e' assunto sono determinate scorrendo,
nell'ordine, le
province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la
tipologia di posto secondo la preferenza indicata.
102. I soggetti di cui al comma 98, lettere b) e
c), accettano
espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data
della sua ricezione secondo le modalita' di cui al comma 103. In caso
di mancata accettazione, nel termine e con le modalita' predetti, i
soggetti di cui al comma 96 non possono
essere destinatari di
ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del
piano straordinario di assunzioni. I soggetti che non accettano
la
proposta di assunzione eventualmente effettuata in una
fase non
partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle
rispettive graduatorie. Le disponibilita' di posti sopravvenute per
effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in
nessuna delle fasi di cui al comma 98.
103. Per le finalita' di cui ai commi da 95 a 105 e' pubblicato un
apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il
medesimo avviso
disciplina i termini e le modalita' previste per le comunicazioni con
i soggetti di cui al comma 96, incluse la domanda di
assunzione e
l'espressione delle preferenze, la
proposta di assunzione,
l'accettazione o la rinuncia. L'avviso stabilisce quali comunicazioni
vengono effettuate a mezzo di posta elettronica certificata
ovvero
attraverso l'uso, anche esclusivo, del sistema informativo, gestito
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in
deroga agli articoli 45, comma
2, e 65 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni.
104. E' escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale
gia' assunto quale docente a tempo indeterminato alle
dipendenze
dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 96,
lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe di concorso,
dal
tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi e' iscritto o
in cui e' assunto. Sono altresi' esclusi i soggetti che non sciolgano
la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno
2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.
105. A decorrere dal 1º settembre 2015, le graduatorie di cui,
al
comma 96, lettera b), se esaurite, perdono
efficacia ai fini
dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata.
106. La prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del
personale docente ed educativo previste
dall'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione
13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria
efficacia,
per i soli soggetti gia' iscritti alla data di entrata
in vigore
della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario
di assunzioni di cui al comma 95 del presente articolo.
107. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017,
l'inserimento
nelle graduatorie di circolo e di
istituto puo' avvenire
esclusivamente a seguito del
conseguimento del titolo di
abilitazione.
108. Per l'anno scolastico 2016/2017 e'
avviato un piano
straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti
i
posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto
ai docenti
assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale
personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti
territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di
permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3,
del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e
disponibili
inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno
scolastico
2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b),
assunti ai
sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti
di
cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito
del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere
b) e c), e assegnati su sede provvisoria per
l'anno scolastico
2015/2016, partecipano per l'anno scolastico
2016/2017 alle
operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a
livello
nazionale, ai fini dell'attribuzione
dell'incarico triennale.
Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti
assunti a
tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015,
anche in
deroga al vincolo triennale sopra citato,
possono richiedere
l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo'
essere disposta dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e
della ricerca nel limite dei posti di
organico dell'autonomia
disponibili e autorizzati.
109. Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a
105, nel
rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi
3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive
modificazioni, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale
docente ed educativo della scuola statale avviene con le
seguenti
modalita':
a) mediante concorsi pubblici nazionali su base
regionale per
titoli ed esami ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma
113 del presente articolo. La determinazione dei posti da mettere a
concorso tiene conto del fabbisogno espresso
dalle istituzioni
scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. I
soggetti
utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici
per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei
limiti
dei posti messi a concorso e ai sensi delle
ordinarie facolta'
assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari
della
proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo
l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di
assunzione, ricompreso fra quelli della regione
per cui hanno
concorso. La rinuncia all'assunzione nonche' la mancata accettazione
in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano
la
cancellazione dalla graduatoria di merito;
b) i concorsi di cui alla lettera a) sono banditi
anche per i
posti di sostegno; a tal fine, in conformita' con quanto
previsto
dall'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo
16
aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113
del presente
articolo, i bandi di concorso prevedono lo svolgimento di
distinte
prove concorsuali per titoli ed esami, suddivise per i
posti di
sostegno della scuola dell'infanzia, per i posti di sostegno
della
scuola primaria, per i posti di sostegno della scuola secondaria di
primo grado e per quelli della scuola secondaria di secondo grado; il
superamento delle rispettive prove e la valutazione dei
relativi
titoli da' luogo ad una distinta graduatoria di merito compilata per
ciascun grado di istruzione. Conseguentemente, per i concorsi di cui
alla lettera a) non possono essere predisposti elenchi
finalizzati
all'assunzione a tempo indeterminato sui posti di sostegno;
c) per l'assunzione del personale docente ed educativo,
continua
ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del testo unico di
cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento
delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle
graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti,
ai
sensi delle ordinarie facolta' assunzionali, nei ruoli di
cui al
comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi
da 79 a 82 ed esprimono, secondo
l'ordine delle rispettive
graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione,
ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Continua
ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, l'articolo 1, comma
4-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167.
110. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma
114, per
ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono
accedere
alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo
400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, come modificato dal comma 113
del presente articolo,
esclusivamente i candidati in possesso del
relativo titolo di
abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno
per la
scuola dell'infanzia, per la scuola primaria
e per la scuola
secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del
relativo titolo di specializzazione per le attivita' di
sostegno
didattico agli alunni con disabilita'. Per il personale
educativo
continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni
vigenti per
l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici
per titoli ed esami non puo' comunque partecipare
il personale
docente ed educativo gia' assunto su posti e cattedre con contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.
111. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami
di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del
presente
articolo, e' dovuto un diritto di segreteria il cui
ammontare e'
stabilito nei relativi bandi.
112. Le somme riscosse ai sensi del
comma 111 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate aipertinenti capitoli di spesa della missione «Istruzione scolastica»
dello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, per lo svolgimento della procedura
concorsuale.
113. All'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 01 e' sostituito dai
seguenti: «I
concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su
base
regionale, con cadenza triennale, per tutti i
posti vacanti e
disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili,
nonche' per i posti che si rendano tali nel triennio. Le
relative
graduatorie hanno validita' triennale a
decorrere dall'anno
scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono
efficacia con la pubblicazione delle graduatorie
del concorso
successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio»;
b) al secondo periodo del comma
01, dopo le parole: «di
un'effettiva» sono inserite le seguenti: «vacanza e»;
c) al primo periodo del comma 02, le parole:
«All'indizione dei
concorsi regionali per titoli ed esami» sono
sostituite dalle
seguenti: «All'indizione dei concorsi di cui al comma
01» e, al
secondo periodo del comma 02, le parole: «in ragione
dell'esiguo
numero di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «in
ragione
dell'esiguo numero dei posti conferibili»;
d) al terzo periodo del comma 02, la parola:
«disponibili» e'
sostituita dalle seguenti: «messi a concorso»;
e) al comma 1, le parole: «e, per le scuole e per le
classi di
concorso per le quali sia prescritto, del titolo di
abilitazione
all'insegnamento, ove gia' posseduto» sono soppresse;
f) al comma 14, la parola: «e'» e' sostituita
dalle seguenti:
«puo' essere»;
g) al comma 15 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La
predetta graduatoria e' composta da un numero di soggetti pari,
al
massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento»;
h) il comma 17 e' abrogato;
i) al comma 19, dopo le parole: «i candidati» sono
inserite le
seguenti: «dichiarati vincitori» e le
parole: «eventualmente
disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «messi a concorso»;
l) al comma 21, le parole: «in ruolo» sono soppresse.
114. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro
il 1º dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione
a tempo indeterminato di personale docente
per le istituzioni
scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, come
modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, di
tutti i posti
vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonche'
per i
posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al
predetto
bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili
in termini di
maggiore punteggio:
a) il titolo di abilitazione
all'insegnamento conseguito a
seguito sia dell'accesso ai percorsi di
abilitazione tramite
procedure selettive pubbliche per titoli ed
esami, sia del
conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;
b) il servizio prestato a tempo
determinato, per un periodo
continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle
istituzioni
scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.
115. Il personale docente ed educativo e' sottoposto al periodo di
formazione e di prova, il cui positivo
superamento determina
l'effettiva immissione in ruolo.
116. Il superamento del periodo di formazione
e di prova e'
subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per
almeno centottanta giorni, dei quali almeno
centoventi per le
attivita' didattiche.
117. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione
e
di prova e' sottoposto a valutazione da
parte del dirigente
scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi
dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo
16
aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129
del presente
articolo, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale
sono
affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.
118. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e
della ricerca sono individuati gli obiettivi,
le modalita' di
valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le
attivita'
formative e i criteri per la valutazione del personale docente
ed
educativo in periodo di formazione e di prova.
119. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di
prova, il personale docente ed educativo e' sottoposto ad un secondo
periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.
120. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da
115 a 119 del presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e
di
valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto
del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica
per
l'aggiornamento e la formazione del docente
di ruolo delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado. La Carta,
dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico,
puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in
formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
comunque utili
all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di
hardware e
software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e
di qualificazione delle competenze professionali, svolti
da enti
accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a
corsi
post lauream o a master universitari
inerenti al profilo
professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
nonche' per iniziative coerenti con le
attivita' individuate
nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e
del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma
di
cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne'
reddito
imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della
ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti i criteri e le modalita' di
assegnazione e
utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da
assegnare
nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123,
tenendo
conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale,
nonche' le modalita' per l'erogazione delle
agevolazioni e dei
benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalita' di cui al comma 121 e' autorizzata la
spesa
di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente,
la formazione in servizio dei docenti di ruolo e'
obbligatoria,
permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono
definite
dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza
con il piano
triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani
di miglioramento delle istituzioni
scolastiche previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28
marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel
Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite
le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per
la
realizzazione delle attivita' formative di cui ai commi da 121 a 124
e' autorizzata la spesa di euro 40 milioni
annui a decorrere
dall'anno 2016.
126. Per la valorizzazione del merito del personale
docente e'
istituito presso il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e
della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di
euro 200
milioni annui a decorrere dall'anno 2016,
ripartito a livello
territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione
alla
dotazione organica dei docenti, considerando altresi' i fattori
di
complessita' delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette
a
maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
127. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri
individuati
dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito
ai sensi
dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo
16
aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129
del presente
articolo, assegna annualmente al personale docente una
somma del
fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.
128. La somma di cui al comma 127, definita bonus, e' destinata
a
valorizzare il merito del personale docente
di ruolo delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e
ha natura di
retribuzione accessoria.
129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo
11
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti). -
1. Presso
ogni istituzione scolastica ed educativa e' istituito, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il
comitato per la
valutazione dei docenti.
2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto dal
dirigente scolastico ed e' costituito dai seguenti componenti:
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti
dal
collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola
dell'infanzia e
per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e
un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione,
scelti dal consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato
dall'ufficio scolastico
regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
3. Il comitato individua i criteri per la
valorizzazione dei
docenti sulla base:
a) della qualita' dell'insegnamento e
del contributo al
miglioramento dell'istituzione scolastica, nonche' del
successo
formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti
in
relazione al potenziamento delle competenze
degli alunni e
dell'innovazione didattica e
metodologica, nonche' della
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e
alla
diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilita' assunte nel coordinamento
organizzativo
e didattico e nella formazione del personale.
4. Il comitato esprime altresi' il proprio parere sul
superamento
del periodo di formazione e di prova per il personale
docente ed
educativo. A tal fine il comitato e'
composto dal dirigente
scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera
a), ed e' integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni
di
tutor.
5. Il comitato valuta il servizio di cui
all'articolo 448 su
richiesta dell'interessato, previa relazione
del dirigente
scolastico; nel caso di valutazione del servizio
di un docente
componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il
consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il
comitato esercita altresi' le competenze per la riabilitazione
del
personale docente, di cui all'articolo 501».
130. Al termine del triennio 2016-2018, gli
uffici scolastici
regionali inviano al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e
della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle
istituzioni
scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti ai
sensi
dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo
16
aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129
del presente
articolo. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato
tecnico scientifico nominato dal
Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, previo confronto con
le parti
sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee guida
per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Tali
linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla base delle
evidenze che emergono dalle relazioni degli
uffici scolastici
regionali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso di spese
o emolumento
comunque denominato.
131. A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di
lavoro a
tempo determinato stipulati con il personale docente,
educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario
presso le istituzioni
scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e
disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei
mesi, anche non continuativi.
132. Nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' istituito
un fondo per i
pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi
ad
oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione
di
contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei
mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la
dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e
2016,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni.
133. Il personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico o
ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data
di entrata in vigore della presente legge,
sulla base di un
provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, puo'
transitare, a seguito di una procedura
comparativa, nei ruoli
dell'amministrazione di destinazione, di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, previa
valutazione
delle esigenze organizzative e funzionali
dell'amministrazione
medesima e nel limite delle facolta' assunzionali, fermo
restandoquanto disposto dall'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
134. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 331, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano
nell'anno scolastico
2015/2016. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 12
milioni nell'anno 2015 e ad euro 25,1 milioni nell'anno
2016, si
provvede ai sensi del comma 204.
135. Il contingente di 300 posti di docenti e dirigenti scolastici
assegnati presso il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e
della ricerca ai sensi dell'articolo 26, comma 8, primo
periodo,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e'
confermato per l'anno scolastico 2015/2016, in deroga
al limite
numerico di cui al medesimo primo periodo.
136. E' istituito il Portale unico dei dati della scuola.
137. Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della
ricerca, in conformita' con l'articolo 68, comma
3, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni, e in
applicazione del
decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, garantisce
stabilmente
l'accesso e la riutilizzabilita' dei dati pubblici
del sistema
nazionale di istruzione e formazione, pubblicando in formato aperto i
dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti al
Sistema nazionale di valutazione,
l'Anagrafe dell'edilizia
scolastica, i dati in forma aggregata dell'Anagrafe degli studenti, i
provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa,
compresi quelli delle scuole paritarie del sistema
nazionale di
istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e
successive modificazioni, i dati dell'Osservatorio
tecnologico, i
materiali didattici e le opere autoprodotti dagli istituti scolastici
e rilasciati in formato aperto secondo le
modalita' di cui
all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive
modificazioni. Pubblica altresi' i dati, i
documenti e le
informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e
d'innovazione del sistema scolastico.
138. Il Portale di cui al comma 136,
gestito dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, rende accessibili i dati
del
curriculum dello studente di cui al comma 28,
condivisi con il
Ministero da ciascuna istituzione scolastica, e il curriculum
del
docente di cui al comma 80.
139. Il Portale di cui al comma
136 pubblica, inoltre, la
normativa, gli atti e le circolari in conformita' alle disposizioni
del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, e del
decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
140. I dati presenti nel Portale di cui al comma 136 o
comunque
nella disponibilita' del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca non possono piu' essere oggetto di richiesta
alle
istituzioni scolastiche.
141. Per l'anno 2015 e' autorizzata la spesa di euro 1 milione per
la predisposizione del Portale di cui al comma 136 e, a
decorrere
dall'anno 2016, e' autorizzata la spesa di euro 100.000 annui per le
spese di gestione e di mantenimento del medesimo Portale.
142. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle
istituzioni
scolastiche ed educative nella risoluzione di problemi connessi alla
gestione amministrativa e contabile, attraverso la creazione di
un
canale permanente di comunicazione con gli uffici
competenti del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e
valorizzando la condivisione di buone pratiche tra le
istituzioni
scolastiche medesime, a decorrere dall'anno scolastico successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
e' avviato un progetto sperimentale per la
realizzazione di un
servizio di assistenza. Il servizio di assistenza
e' realizzato
nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
143. Ai fini di incrementare
l'autonomia contabile delle
istituzioni scolastiche ed educative statali e di semplificare
gli
adempimenti amministrativi e contabili, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca provvede, con proprio decreto,
di
concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente
legge, ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al
decreto del Ministro della pubblica istruzione 1º febbraio 2001, n.
44, provvedendo anche all'armonizzazione dei sistemi contabili e alla
disciplina degli organi e
dell'attivita' di revisione
amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati.
144. Al fine di potenziare il sistema di valutazione delle scuole,
previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, e' autorizzata la spesa di euro
8
milioni per ciascuno degli anni dal 2016
al 2019 a favore
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione (INVALSI). La
spesa e' destinata
prioritariamente:
a) alla realizzazione delle
rilevazioni nazionali degli
apprendimenti;
b) alla partecipazione dell'Italia alle indagini
internazionali;
c) all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole.
145. Per le erogazioni liberali in
denaro destinate agli
investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di
istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la
manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno
a interventi che migliorino l'occupabilita' degli studenti, spetta un
credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in
ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
146. Il credito d'imposta di cui al comma 145 e' riconosciuto alle
persone fisiche nonche' agli enti non commerciali e
ai soggetti
titolari di reddito d'impresa e non e'
cumulabile con altre
agevolazioni previste per le medesime spese.
147. Il credito d'imposta di cui al comma 145 e' ripartito in
tre
quote annuali di pari importo. Le spese di cui al comma
145 sono
ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di euro
100.000 per ciascun periodo d'imposta. Per i soggetti titolari
di
reddito d'impresa, il credito d'imposta,
ferma restando la
ripartizione in tre quote annuali di pari importo, e'
utilizzabile
tramite compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non
rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale
sulle attivita' produttive.
148. Il credito d'imposta e' riconosciuto a condizione che le somme
siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato secondo le modalita' definite con
decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Le
predette somme sono
riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca per
l'erogazione alle scuole beneficiarie. Una quota pari al 10 per cento
delle somme complessivamente iscritte annualmente sul predetto fondo
e' assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie
delle erogazioni liberali in un ammontare
inferiore alla media
nazionale, secondo le modalita' definite con il decreto di cui
al
primo periodo.
149. I soggetti beneficiari
provvedono a dare pubblica
comunicazione dell'ammontare delle somme erogate ai sensi del comma
148, nonche' della destinazione e dell'utilizzo delle
erogazioni
stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una
pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel
rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
All'attuazione del presente comma si provvede
nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio
dello Stato.
150. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione
del credito
d'imposta di cui ai commi da 145 a 149, valutati in euro 7,5 milioni
per l'anno 2016, in euro 15 milioni per l'anno 2017, in euro
20,8
milioni per l'anno 2018, in euro 13,3 milioni per l'anno 2019 e
in
euro 5,8 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dei commi 201
e seguenti.
151. All'articolo 15 del testo unico delle
imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, in
misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi
delle universita' statali»;
b) al comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo
ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado
del
sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10
marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo
non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le
erogazioni
liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta
formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera
i-octies),
che non e' cumulabile con quello di cui alla presente lettera»;
c) al comma 2, dopo le parole: «lettere c), e),» e'
inserita la
seguente: «e-bis),».
152. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
avvia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, un piano straordinario di verifica della permanenza
dei requisiti per il riconoscimento della parita' scolastica di cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000,
n. 62, con
particolare riferimento alla coerenza
del piano triennale
dell'offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente
e al rispetto della regolarita' contabile, del
principio della
pubblicita' dei bilanci e della legislazione in materia di contratti
di lavoro. Ai fini delle predette attivita' di verifica, il
piano
straordinario e' diretto a individuare
prioritariamente le
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado caratterizzate da
un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero
degli alunni frequentanti le classi iniziali
e intermedie. Il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca presenta
annualmente alle Camere una relazione recante l'illustrazione degli
esiti delle attivita' di verifica. All'attuazione del presente comma
si provvede nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
153. Al fine di favorire la costruzione di scuole innovative
dal
punto di vista architettonico,
impiantistico, tecnologico,
dell'efficienza energetica e della
sicurezza strutturale e
antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi
ambienti di
apprendimento e dall'apertura al
territorio, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
con proprio
decreto, d'intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e
impulso nell'attuazione di interventi
di riqualificazione
dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente
del
Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la
Presidenza del
Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse di cui
al comma 158 tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione
da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli
enti locali proprietari delle aree oggetto
di intervento e
interessati alla costruzione di una scuola innovativa.
154. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine
di
cui al comma 153, provvedono a selezionare almeno uno e fino a cinque
interventi sul proprio territorio e a dare formale
comunicazione
della selezione al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e
della ricerca.
155. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di
Bolzano, indice specifico concorso con procedura
aperta, anche
mediante procedure telematiche, avente
ad oggetto proposte
progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni
ai
sensi del comma 154, nel limite delle risorse assegnate dal comma 158
e comunque nel numero di almeno uno per regione.
156. I progetti sono valutati da una commissione di esperti,
cui
partecipano anche la Struttura di missione di cui al comma 153 e un
rappresentante del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e
della ricerca. La commissione, per ogni area di intervento, comunica
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
il
primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento.
Ai membri della commissione non spetta alcun gettone di presenza
o
altro emolumento comunque denominato.
157. Gli enti locali proprietari delle aree oggetto di
intervento
possono affidare i successivi livelli di progettazione ai
soggetti
individuati a seguito del concorso di cui al comma 155 del presente
articolo, ai sensi dell'articolo 108, comma 6,
del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui aldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
158. Per la realizzazione delle scuole di cui al
comma 153 e'
utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a
euro 300
milioni nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i
canoni di
locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico
dello
Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di
euro 6
milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni
annui a decorrere
dall'anno 2018.
159. All'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo
6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, al quale partecipa la Struttura
di missione per il coordinamento e impulso
nell'attuazione di
interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica,
istituita
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono
attribuiti,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche compiti
di indirizzo, di programmazione degli interventi
in materia di
edilizia scolastica nonche' di diffusione della
cultura della
sicurezza. Alle sedute dell'Osservatorio e' consentita, su specifiche
tematiche, la partecipazione delle organizzazioni
civiche aventi
competenza ed esperienza comprovate sulla base di criteri oggettivi epredefiniti. E' istituita una Giornata nazionale per la
sicurezza
nelle scuole.
160. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio
scolastico
in ambienti adeguati e sicuri, la
programmazione nazionale
predisposta in attuazione dell'articolo 10 del
decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176
del presente articolo, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale
in materia di edilizia scolastica per il triennio
2015-2017, e'
aggiornata annualmente e, per il triennio di riferimento, sostituisce
i piani di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge
18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, anche tenendo conto
dei dati inseriti
nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, ed
e' utile per
l'assegnazione di finanziamenti statali comunque destinati alla messa
in sicurezza degli edifici scolastici, comprese le risorse di
cui
all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
a
beneficio degli enti locali con la possibilita' che i
canoni di
investimento siano posti a carico delle regioni. La
programmazione
nazionale e' altresi' utile per l'assegnazione di tutte le
risorse
destinate nel triennio di riferimento all'edilizia
scolastica,
comprese quelle relative alla quota a gestione statale dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche di cui
all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e
successive
modificazioni, nonche' quelle di cui al Fondo previsto dall'articolo
32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo
incrementato dall'articolo 2, comma 276, della legge 24
dicembre
2007, n. 244, in riferimento al quale i termini e le modalita'
di
individuazione degli interventi di adeguamento
strutturale e
antisismico sono definiti con decreto del Presidente del
Consiglio
dei ministri, su proposta del
Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. A tali fini i poteri derogatori per
interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo
18, comma
8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, e successive
modificazioni, sono estesi per tutta la durata della programmazione
nazionale triennale 2015-2017.
161. Le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della
presente legge e relative ai finanziamenti
attivati ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 1º luglio
1986, n. 318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n.
488,
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo
2, comma 4, della legge 8 agosto 1996,
n. 431, nonche' ai
finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio
1996, n. 23, fatte salve quelle relative a interventi in corso
di
realizzazione o le cui procedure di appalto
sono aperte, come
previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono destinate all'attuazione di
ulteriori interventi urgenti per la
sicurezza degli edifici
scolastici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore
della presente legge, gli enti locali beneficiari
dei predetti
finanziamenti trasmettono al
Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e alla societa' Cassa
depositi e
prestiti Spa il monitoraggio degli interventi realizzati, pena
la
revoca delle citate risorse ancora da
erogare. Le conseguenti
economie accertate, a seguito del completamento
dell'intervento
finanziato ovvero della sua mancata realizzazione, sono
destinate,
secondo criteri e modalita' definiti con
decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, a
ulteriori interventi
urgenti di edilizia scolastica individuati
nell'ambito della
programmazione nazionale di cui al comma 160, fermi restando i piani
di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni
di spesa,
nonche' agli interventi che si rendono necessari
all'esito delle
indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177
a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla
base dei dati
risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
162. Le regioni sono tenute a fornire al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il monitoraggio completo dei
piani di edilizia scolastica relativi alle annualita' 2007, 2008
e
2009, finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, pena la mancata successiva assegnazione
di
ulteriori risorse statali. Le relative economie accertate all'esito
del monitoraggio restano nella disponibilita' delle
regioni per
essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza
degli
edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti
nella
rispettiva programmazione regionale
predisposta ai sensi
dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo,
nonche' agli interventi che si rendono necessari
all'esito delle
indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177
a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla
base dei dati
risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Gli
interventi
devono essere comunicati dalla regione competente
al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che
definisce
tempi e modalita' di attuazione degli stessi.
163. A valere sui rimborsi delle quote dell'Unione europea
e di
cofinanziamento nazionale della programmazione PON FESR 2007/2013, le
risorse relative ai progetti retrospettivi per interventi di edilizia
scolastica, al netto delle eventuali somme
ancora dovute ai
beneficiari finali degli stessi progetti, confluiscono
nel Fondo
unico per l'edilizia scolastica per essere impiegate,
sulla base
della programmazione regionale di cui al comma 160,
nello stesso
territorio ai quali erano destinate e per progetti
con analoghe
finalita' di edilizia scolastica. Le risorse sono altresi' destinate
agli interventi che si rendono necessari all'esito delle
indagini
diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e
a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati
risultanti
dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Alle eventuali decurtazioni
di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito ad
audit riguardanti i progetti retrospettivi di cui al presente comma e
alle conseguenti restituzioni delle risorse dell'Unione europea e di
cofinanziamento nazionale si fa fronte mediante
corrispondente
riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica.
164. La sanzione di cui all'articolo 31, comma 26,
lettera a),
della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, da
applicare nell'anno 2015 agli enti locali che non hanno rispettato il
patto di stabilita' interno per l'anno 2014, e' ridotta di un importo
pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno
2014, purche' non gia' oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno. A tale
fine, gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilita'
interno nell'anno 2014 comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze, mediante il sistema web della Ragioneria
generale dello
Stato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le spese sostenute nell'anno
2014 per l'edilizia scolastica.
165. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli
interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati
ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, con le
delibere del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n.
102/04
del 20 dicembre 2004, di approvazione del primo programma stralcio, e
n. 143/2006 del 17 novembre 2006, di
approvazione del secondo
programma stralcio, come rimodulati dalla delibera
del CIPE n.
17/2008 del 21 febbraio 2008, e' consentito agli enti
beneficiari,
previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31
dicembre 2015, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta
per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza
delle scuole anche sugli stessi edifici e nel rispetto del
limite
complessivo del finanziamento gia' autorizzato. Le modalita'
della
rendicontazione sono rese note attraverso il sito web istituzionale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. La
mancata rendicontazione nel termine indicato preclude
l'utilizzo
delle eventuali risorse residue ancora
nella disponibilita'
dell'ente, che sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato
entro trenta giorni dalla scadenza del termine di
cui al primo
periodo del presente comma. Le somme relative a
interventi non
avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente
vincolanti, anche giacenti presso la societa'
Cassa depositi e
prestiti Spa, sono destinate dal CIPE alle medesime
finalita' di
edilizia scolastica in favore di
interventi compresi nella
programmazione nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma
160,
secondo modalita' individuate dallo stesso Comitato, nonche'
degli
interventi che si rendono necessari all'esito
delle indagini
diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e
di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati
risultanti
dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Al fine di
garantire la
sollecita attuazione dei programmi finanziati ai sensi dell'articolo
18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con
la delibera del CIPE n. 32/2010 del 13 maggio 2010, e dei programmi
di intervento finanziati ai sensi dell'articolo 33, comma 3,
della
legge 12 novembre 2011, n. 183, con la delibera del CIPE n. 6 del 20
gennaio 2012, il parere richiesto ai provveditorati per
le opere
pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli enti beneficiari
si intende positivamente reso entro trenta giorni dalla
richiesta,
ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della
presente legge per quelli presentati
precedentemente. Gli enti
beneficiari trasmettono al Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la
revoca dei finanziamenti. Le risorse oggetto di revoca sono destinate
dal CIPE alle medesime finalita' di edilizia scolastica in favore di
interventi compresi nella programmazione
nazionale triennale
2015-2017, secondo modalita' individuate dal medesimo Comitato.
166. Il termine di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la
progettualita' per gli interventi di edilizia scolastica,
di cui
all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28
dicembre
1995, n. 549, come da ultimo modificato dal comma 167 del
presente
articolo, e' differito al 31 dicembre 2018.
167. All'articolo 1, comma 54, quarto periodo,
della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, le parole:
«inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici
scolastici, con particolare riguardo a quelli che
insistono sul
territorio delle zone soggette a rischio sismico» sono
sostituite
dalle seguenti: «di edilizia scolastica e puo' essere
alimentato
anche da risorse finanziarie di soggetti esterni».
168. All'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-octies. I pareri, i visti, e i
nulla osta relativi agli
interventi di cui al comma 1 sono resi
dalle amministrazioni
competenti entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche tramite
conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale
termine, si
intendono acquisiti con esito positivo».
169. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge
24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto
2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «1º
settembre
2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º novembre 2015».
170. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 239, della legge
23
dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, destinate
alla
realizzazione del piano straordinario di messa in sicurezza
degli
edifici scolastici individuati dalla risoluzione
parlamentare n.
8-00143 del 2 agosto 2011 delle Commissioni riunite V e VII
della
Camera dei deputati, in relazione alle quali non siano state assunte
obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono destinate alla programmazione nazionale di
cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104,
convertito, con, modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo,
nonche' agli interventi che si rendono necessari
all'esito delle
indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177
a 179 del presente articolo a quelli che si rendono necessari sulla
base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
171. Il monitoraggio degli interventi di cui ai commi da 159 a 176
e' effettuato secondo quanto disposto dal decreto
legislativo 29
dicembre 2011, n. 229.
172. Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo
48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive
modificazioni,
relative all'edilizia scolastica sono destinate agli interventi
di
edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito
di eventi
eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
anche
sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
173. Dopo il comma 2 dell'articolo 10
del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per le medesime finalita' di cui
al comma 1 e con
riferimento agli immobili di proprieta' pubblica adibiti
all'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, di cui
all'articolo 1
della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a stipulare mutui
trentennali sulla base dei criteri di economicita' e di contenimento
della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo
del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa
e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria,
ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo lº settembre
1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della
legge 30
dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui
attivati
sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
A
tale fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni
annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno
2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui
all'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 311 del 2004. Alla
compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del
presente comma si provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017,
a euro 15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno 2019
e a euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo
del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti
a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge
4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2-bis sono
stabilite
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della
presente disposizione».
174. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2014,
n.
58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «2014/2015» sono
sostituite dalle seguenti:
«2015/2016»;
b) dopo le parole: «ove non e' ancora attiva» sono
inserite le
seguenti: «, ovvero sia stata sospesa,»;
c) le parole: «e comunque fino e non oltre il 31
luglio 2015»
sono sostituite dalle seguenti: «alla data di effettiva attivazionedella citata convenzione e comunque fino a non oltre il 31
luglio
2016».
175. Agli oneri derivanti dal comma 174 si provvede a valere sulle
risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto
2013, n. 98.
176. All'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
al comma 1, terzo periodo, le parole: «40 milioni annui per la durata
dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno
2015» sono
sostituite dalle seguenti: «40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50
milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo,
a
decorrere dall'anno 2016» e, al comma 2, dopo le parole: «effettuati
dalle Regioni,» sono inserite le seguenti: «anche
attraverso la
delegazione di pagamento,».
177. Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici
e
di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti e'
autorizzata la spesa di euro 40 milioni
per l'anno 2015 per
finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici,
anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti localiproprietari, a valere sul Fondo di cui al comma 202.
178. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e
della ricerca, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le
modalita' per l'erogazione dei finanziamenti agli enti locali di cui
al comma 177, tenendo conto anche della vetusta'
degli edifici
valutata anche in base ai dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia
scolastica.
179. Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici
che si rendono necessari all'esito delle
indagini diagnostiche
possono essere finanziati anche a valere sulle risorse di
cui ai
commi 160, 161, 162, 163, 166 e 170.
180. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti
legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e
alla codificazione delle disposizioni legislative in
materia di
istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui
alla
presente legge.
181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati
nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche'
dei seguenti:
a) riordino delle disposizioni normative in materia
di sistema
nazionale di istruzione e formazione attraverso:
1) la redazione di un testo unico delle
disposizioni in materia
di istruzione gia' contenute nel testo unico di
cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonche'
nelle altre fonti
normative;
2) l'articolazione e la rubricazione
delle disposizioni di
legge incluse nella codificazione per materie omogenee, secondo
il
contenuto precettivo di ciascuna di esse;
3) il riordino e il coordinamento formale e
sostanziale delle
disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando
integrazioni e modifiche innovative e per garantirne la
coerenza
giuridica, logica e sistematica, nonche' per adeguare
le stesse
all'intervenuta evoluzione del quadro
giuridico nazionale e
dell'Unione europea;
4) l'adeguamento della normativa inclusa
nella codificazione
alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea;
5) l'indicazione espressa delle disposizioni di
legge abrogate;
b) riordino, adeguamento e
semplificazione del sistema di
formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella
scuola
secondaria, in modo da renderlo funzionale
alla valorizzazione
sociale e culturale della professione, mediante:
1) l'introduzione di un sistema
unitario e coordinato che
comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per
l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e
percorsi
formativi alle universita' o alle istituzioni dell'alta
formazione
artistica, musicale e coreutica e alle
istituzioni scolastiche
statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze
in un quadro di collaborazione strutturata;
2) l'avvio di un sistema regolare di
concorsi nazionali per
l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata
triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale.
L'accesso al concorso e' riservato a coloro che sono in possesso di
un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo
livello per le discipline artistiche e musicali, coerente
con la
classe disciplinare di concorso. I vincitori
sono assegnati a
un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A
questo fine sono previsti:
2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso
al concorso
nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari
acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e
in quelle
concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con
il limite minimo di ventiquattro crediti
conseguibili sia come
crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;
2.2) la disciplina relativa al trattamento economico
durante il
periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale
assunzione
della funzione di docente;
3) il completamento della
formazione iniziale dei docenti
assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:
3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un
diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine
di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni
scolastiche o loro reti, dalle universita' o
dalle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
destinato a
completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica
delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza,
della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;
3.2) la determinazione degli standard nazionali per la valutazione
finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonche'
del periodo di apprendistato;
3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l'effettuazione,
nei
due anni successivi al conseguimento del
diploma, di tirocini
formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in
sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica
o
presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;
3.4) la possibilita', per coloro che non hanno partecipato o
non
sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero 2),
di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione
per
l'insegnamento secondario di cui al numero 3.1);
4) la sottoscrizione del
contratto di lavoro a tempo
indeterminato, all'esito di positiva conclusione e valutazione
del
periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui ai commi da 63 a
85 del presente articolo;
5) la previsione che il percorso di cui al
numero 2) divenga
gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento
nella scuola
secondaria statale, anche per l'effettuazione
delle supplenze;
l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti
percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonche'
in merito alla valutazione della competenza e della professionalita'
per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data
di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui
alla presente
lettera;
6) il riordino delle classi
disciplinari di afferenza dei
docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne
la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonche' delle
norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della
classe
disciplinare di afferenza secondo principi di semplificazione e
di
flessibilita', fermo restando l'accertamento della competenza nelle
discipline insegnate;
7) la previsione dell'istituzione di percorsi di
formazione in
servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei
docenti, consentendo, secondo principi di
flessibilita' e di
valorizzazione, l'attribuzione di insegnamenti anche
in classi
disciplinari affini;
8) la previsione che il
conseguimento del diploma di
specializzazione di cui al numero 3.1)
costituisca il titolo
necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie;
c) promozione dell'inclusione scolastica
degli studenti con
disabilita' e riconoscimento delle
differenti modalita' di
comunicazione attraverso:
1) la ridefinizione del ruolo del personale
docente di sostegno
al fine di favorire l'inclusione scolastica degli
studenti con
disabilita', anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di
formazione universitaria;
2) la revisione dei criteri di inserimento
nei ruoli per il
sostegno didattico, al fine di garantire la continuita' del diritto
allo studio degli alunni con disabilita', in
modo da rendere
possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno
per l'intero ordine o grado di istruzione;
3) l'individuazione dei livelli essenziali
delle prestazioni
scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di
competenza istituzionale;
4) la previsione di indicatori
per l'autovalutazione e la
valutazione dell'inclusione scolastica;
5) la revisione delle modalita' e dei
criteri relativi alla
certificazione, che deve essere volta a individuare
le abilita'
residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati
di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private
o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi
degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
della
legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per
l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;
6) la revisione e la razionalizzazione degli
organismi operanti
a livello territoriale per il supporto all'inclusione;
7) la previsione dell'obbligo di
formazione iniziale e in
servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli
aspetti
pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;
8) la previsione dell'obbligo di formazione in
servizio per il
personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
rispetto alle
specifiche competenze, sull'assistenza di base e
sugli aspetti
organizzativi ed educativo-relazionali relativi al
processo di
integrazione scolastica;
9) la previsione della garanzia dell'istruzione
domiciliare per
gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo
12,
comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) revisione dei percorsi dell'istruzione
professionale, nel
rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i
percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:
1) la ridefinizione degli indirizzi,
delle articolazioni e
delle opzioni dell'istruzione professionale;
2) il potenziamento delle attivita'
didattiche laboratoriali
anche attraverso una rimodulazione, a parita' di tempo
scolastico,
dei quadri orari degli indirizzi, con particolare
riferimento al
primo biennio;
e) istituzione del sistema integrato
di educazione e di
istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai
servizi
educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine
di
garantire ai bambini e alle bambine pari opportunita' di educazione,
istruzione, cura, relazione e gioco, superando
disuguaglianze e
barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonche'
ai
fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei
genitori, della promozione della qualita' dell'offerta educativa
e
della continuita' tra i vari servizi educativi e scolastici
e la
partecipazione delle famiglie, attraverso:
1) la definizione dei livelli
essenziali delle prestazioni
della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per
l'infanzia
previsti dal Nomenclatore interregionale degli
interventi e dei
servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive
modificazioni, prevedendo:
1.1) la generalizzazione della scuola
dell'infanzia;
1.2) la qualificazione universitaria e la
formazione continua
del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della
scuola
dell'infanzia;
1.3) gli standard strutturali, organizzativi e
qualitativi dei
servizi educativi per l'infanzia e della
scuola dell'infanzia,
diversificati in base alla tipologia, all'eta' dei bambini e
agli
orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei
servizi educativi per l'infanzia e dei
docenti di scuola
dell'infanzia, nonche' il coordinamento pedagogico territoriale e il
riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione,
adottate con il
regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254;
2) la definizione delle funzioni e dei compiti
delle regioni e
degli enti locali al fine di potenziare la ricettivita' dei servizi
educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di
cui alla presente lettera;
3) l'esclusione dei servizi educativi per
l'infanzia e delle
scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale;
4) l'istituzione di una quota capitaria per
il raggiungimento
dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi
di
gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con
la
gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni
e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle
famiglie utenti del servizio;
5) l'approvazione e il finanziamento di
un piano di azione
nazionale per la promozione del sistema integrato
di cui alla
presente lettera, finalizzato al
raggiungimento dei livelli
essenziali delle prestazioni;
6) la copertura dei posti
della scuola dell'infanzia per
l'attuazione del piano di azione nazionale per la
promozione del
sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento
per il medesimo grado di istruzione come risultante alla
data di
entrata in vigore della presente legge;
7) la promozione della costituzione di poli per
l'infanzia per
bambini di eta' fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e
istituti comprensivi;
8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio
dello Stato, di un'apposita commissione con compiti
consultivi e
propositivi, composta da esperti
nominati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dalle regioni
e
dagli enti locali;
f) garanzia dell'effettivita' del diritto allo studio su
tutto il
territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in
tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni, sia in relazione ai servizi
alla persona, con
particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione
ai servizi strumentali; potenziamento della Carta dello
studente,
tenuto conto del sistema pubblico per la gestione
dell'identita'
digitale, al fine di attestare attraverso la stessa lo
status di
studente e rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni e
servizi di natura culturale, a servizi per la mobilita' nazionale e
internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per
l'acquisto di materiale scolastico, nonche' possibilita' di associare
funzionalita' aggiuntive per strumenti di
pagamento attraverso
borsellino elettronico;
g) promozione e
diffusione della cultura umanistica,
valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali,
teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della
creativita'
connessa alla sfera estetica, attraverso:
1) l'accesso, nelle sue
varie espressioni amatoriali e
professionali, alla formazione
artistica, consistente
nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale
esercizio di
pratiche connesse alle forme artistiche, musicali,
coreutiche e
teatrali, mediante:
1.1) il potenziamento della formazione nel
settore delle arti
nel curricolo delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima
infanzia, nonche' la realizzazione di un sistema
formativo della
professionalita' degli educatori e dei docenti
in possesso di
specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali
e didattico-metodologiche;
1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di
scuole di ogni
ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi,
accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del
turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;
1.3) il potenziamento e il coordinamento
dell'offerta formativa
extrascolastica e integrata negli ambiti
artistico, musicale,
coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;
2) il riequilibrio territoriale e il
potenziamento delle scuole
secondarie di primo grado a
indirizzo musicale nonche'
l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad
altri settori
artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli,
nel primo ciclo di istruzione, a
orientamento artistico e
performativo;
3) la presenza e il
rafforzamento delle arti nell'offerta
formativa delle scuole secondarie di secondo grado;
4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici
e artistici
promuovendo progettualita' e scambi con gli altri Paesi europei;
5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di
tutta la filiera
del settore artistico-musicale, con particolare
attenzione al
percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini
dell'accesso all'alta formazione artistica, musicale e coreutica
e
all'universita';
6) l'incentivazione delle sinergie tra i
linguaggi artistici e
le nuove tecnologie valorizzando le esperienze
di ricerca e
innovazione;
7) il supporto
degli scambi e delle
collaborazioni
artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane
che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione
di giovani
talenti;
8) la sinergia e l'unitarieta' degli
obiettivi nell'attivita'
dei soggetti preposti alla promozione della
cultura italiana
all'estero;
h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in
materia
di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine
di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
nella
gestione della rete scolastica e della promozione
della lingua
italiana all'estero attraverso:
1) la definizione dei criteri e delle modalita'
di selezione,
destinazione e permanenza in sede del
personale docente e
amministrativo;
2) la revisione del trattamento economico del
personale docente
e amministrativo;
3) la previsione della
disciplina delle sezioni italiane
all'interno di scuole straniere o internazionali;
4) la revisione della disciplina
dell'insegnamento di materie
obbligatorie secondo la legislazione locale
o l'ordinamento
scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale;
i) adeguamento della normativa in
materia di valutazione e
certificazione delle competenze degli studenti, nonche' degli esami
di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia
di
certificazione delle competenze, attraverso:
1) la revisione delle modalita' di valutazione e
certificazione
delle competenze degli studenti del primo ciclo
di istruzione,
mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento
della
valutazione, e delle modalita' di svolgimento dell'esame di
Stato
conclusivo del primo ciclo;
2) la revisione delle modalita' di svolgimento
degli esami di
Stato relativi ai percorsi di studio della scuola
secondaria di
secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui
ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88
e 89.
182. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono
adottati su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione
e la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia
e delle
finanze nonche' con gli altri Ministri competenti,
previo parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli
schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del
parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia
e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono
comunque essere adottati. Se il termine previsto per
l'espressione
del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio
della
delega previsto al comma 180, o successivamente,
quest'ultimo e'
prorogato di novanta giorni.
183. Con uno o piu' decreti adottati ai sensi
dell'articolo 17,
commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive
modificazioni, sono raccolte per materie
omogenee le norme
regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le
modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle
alla
disciplina legislativa conseguente
all'adozione dei decreti
legislativi di cui al comma 180 del presente articolo.
184. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 180, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 181 e 182 del
presente articolo, il Governo puo' adottare disposizioni integrative
e correttive dei decreti medesimi.
185. Dall'attuazione delle deleghe di cui ai commi 180 e 184
non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza
pubblica. A tal fine, per gli adempimenti previsti
dai decreti
legislativi adottati in attuazione dei commi
180 e 184 le
amministrazioni competenti provvedono attraverso
una diversa
allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali
allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformita'
all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196,
qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori
oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi
sono
emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore
dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilita',
che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
186. Alla provincia autonoma di Bolzano spetta la
legittimazione
attiva e passiva nei procedimenti giudiziari concernenti il personale
docente, direttivo ed ispettivo delle scuole a carattere statale.
187. Al fine di rispondere alle
esigenze socio-culturali e
linguistiche della scuola dei diversi gruppi
linguistici, la
provincia autonoma di Bolzano adotta linee guida, sulla
base di
ricerche di settore, per la personalizzazione dei percorsi didattici
e formativi, nell'ambito della flessibilita' ordinamentale e
ferma
restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche, per
rispondere
alle esigenze socio-culturali e linguistiche
dei tre gruppi
linguistici italiano, tedesco e ladino, nel quadro dell'unitarieta'
dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'articolo 19 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31
agosto 1972, n. 670.
188. La provincia autonoma di Bolzano si adegua
alla normativa
statale sugli esami di Stato con legge provinciale,
al fine di
integrare i percorsi nazionali con aspetti culturali e
linguistici
legati alla realta' locale. Le norme per l'attuazione delle predette
disposizioni sono adottate dalla provincia autonoma,
sentito il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. La
provincia autonoma nomina i presidenti e i membri delle commissioni
per l'esame di Stato delle scuole di ogni
ordine e grado. In
relazione al particolare ordinamento scolastico di cui all'articolo 9
del testo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, la terza prova
dell'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di
secondo
grado e' determinata in aderenza alle linee guida
definite dalla
provincia autonoma sentito il
Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
189. In attuazione dell'articolo 19 del testo unico
di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
la
provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con
l'universita' ed il
conservatorio di musica che hanno sede nella
provincia stessa,
disciplina la formazione disciplinare e pedagogico-didattica
degli
insegnanti delle scuole funzionanti nella provincia
autonoma di
Bolzano di ogni ordine e grado dei tre gruppi
linguistici, anche
nelle materie artistiche, nonche' le modalita' e i contenuti
delle
relative prove di accesso nel rispetto di quelli minimi previsti
a
livello nazionale, con possibilita' di discostarsi dalla tempistica
nazionale, svolgendole anche in lingua tedesca
e ladina, ove
necessario, e basandosi sui programmi di insegnamento sviluppati ed
in vigore nella provincia autonoma stessa. Tale
formazione puo'
comprendere fino a quarantotto crediti formativi universitari
del
percorso quinquennale per attivita' di insegnamento che riguardano il
relativo contesto culturale. La provincia autonoma
di Bolzano,
d'intesa con l'universita' ed il conservatorio di
cui al primo
periodo, definisce altresi' il punteggio con il quale integrare
la
votazione della prova di accesso, in
caso di possesso di
certificazioni di competenze linguistiche almeno di livello B1
del
Quadro comune europeo di riferimento. Al fine di garantire ai futuri
insegnanti delle scuole con lingua di insegnamento tedesca e
delle
scuole delle localita' ladine la formazione nella
madre lingua,
l'abilitazione all'insegnamento si consegue
mediante il solo
compimento del tirocinio formativo attivo (TFA). Il
TFA stesso,
nonche' le relative modalita' di accesso a numero programmato, sono
disciplinati dalla provincia autonoma di Bolzano. Per lo
specifico
contesto linguistico e culturale della provincia autonoma di Bolzano
e per l'impegno istituzionale della Libera Universita' di Bolzano a
garantire nei percorsi di formazione i presupposti per l'acquisizione
delle competenze indispensabili al fine di poter partecipare
alla
vita culturale ed economico-sociale e di accedere al mondo del lavoro
nella provincia stessa, la Libera Universita' di Bolzano,
d'intesa
con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
ha facolta' di ampliare, in tutti i corsi di laurea e
di laurea
magistrale da essa attivati, i settori scientifici e
disciplinari
afferenti alle discipline letterarie e linguistiche, previsti
dai
rispettivi decreti ministeriali tra le attivita' formative di base e
caratterizzanti.
190. La provincia autonoma di Bolzano e' delegata ad esercitare le
attribuzioni dello Stato in materia di riconoscimento dei titoli di
formazione professionale rilasciati da un Paese membro
dell'Unione
europea ai fini dell'esercizio della professione di docente
nelle
scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica in relazione
alle classi di concorso esistenti nella sola provincia autonoma
di
Bolzano o ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento
nelle
scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia autonoma di
Bolzano o ai posti di insegnamento nelle scuole
delle localita'
ladine della provincia autonoma di Bolzano per materie impartite in
lingua tedesca. Resta fermo che il beneficiario del
riconoscimento
delle qualifiche professionali deve
possedere le conoscenze
linguistiche necessarie. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo
427 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e' soppresso.
191. Sono fatte salve le potesta'
attribuite alla provincia
autonoma di Bolzano dallo statuto speciale e dalle relative norme di
attuazione, nonche' ai sensi dell'articolo
10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La provincia
autonoma di
Bolzano provvede all'adeguamento del proprio ordinamento nel rispetto
dei principi desumibili dalla presente legge.
192. Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti
e degli atti
attuativi della presente legge non e' richiesto il parere dell'organo
collegiale consultivo nazionale della scuola.
193. Il regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera
a),
del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applica per
la procedura del piano straordinario di assunzioni.
194. In sede di prima applicazione
della presente legge e
limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, per la
determinazione
dell'organico dell'autonomia non e' richiesto il
parere di cui
all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
195. Fermo restando il contingente di cui all'articolo 639,
comma
3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni, le disposizioni della presente legge
si applicano alle scuole italiane all'estero in quanto compatibili e
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
196. Sono inefficaci le norme e le
procedure contenute nei
contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente
legge.
197. Al fine di adeguare l'applicazione delle disposizioni
della
presente legge alle scuole con lingua di insegnamento slovena o con
insegnamento bilingue della regione Friuli-Venezia
Giulia, il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
emana,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima
legge, un decreto stabilendo, per le medesime
scuole, le norme
speciali riguardanti in particolare:
a) la formazione iniziale e l'aggiornamento, l'abilitazione e
il
reclutamento del personale docente;
b) le modalita' di assunzione, formazione
e valutazione dei
dirigenti scolastici;
c) il diritto di rappresentanza riferito
alla riforma degli
organi collegiali, a livello sia nazionale sia territoriale.
198. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge
nonche' del decreto di cui al comma 197, per quanto
riguarda le
scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue
della regione Friuli-Venezia Giulia, il Ministero
dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca si avvale
dell'Ufficio per
l'istruzione in lingua slovena.
199. L'articolo 50 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e i
commi 8 e 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111,
sono abrogati a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2015/2016.
200. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio
2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, la parola: «docente,» e' soppressa.
201. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016,
la dotazione
organica complessiva di personale docente
delle istituzioni
scolastiche statali e' incrementata nel limite di euro 544,18 milioni
nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22
milioni
nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91
milioni
nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32
milioni
nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20
milioni
nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63
milioni
annui a decorrere dall'anno 2025 rispetto a quelle determinate
ai
sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n.
111, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
della
presente legge, nonche' ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 2-bis,
del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
202. E' iscritto nello stato di
previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un fondo di parte
corrente, denominato «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e
la valorizzazione dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento
pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a
104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018,
a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020,
a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022
e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al riparto del
Fondo si provvede con decreto del
Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto
con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente
comma
puo' destinare un importo fino a un massimo del 10 per
cento del
Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le
attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica.
203. Per l'anno 2015 il Fondo relativo alle spese di funzionamento
della Scuola nazionale dell'amministrazione, iscritto nel
bilancio
dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle
finanze, in aggiunta allo stanziamento di cui all'articolo 17, comma
3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e' incrementato
di 1 milione di euro per l'espletamento della procedura concorsuale
per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica.
204. Agli oneri derivanti dai commi 25, 26, 39, 55, ultimo periodo,
62, 86, 94, 123, 125, 126, 132, 134, 135, 141, 144, 158, 176,
177,
201, 202 e 203, pari complessivamente a 1.012 milioni di euro
per
l'anno 2015, a 2.860,3 milioni di euro per l'anno 2016, a
2.909,5
milioni di euro per l'anno 2017, a 2.903,7 milioni di euro per l'anno
2018, a 2.911,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.955,067 milioni
di euro per l'anno 2020, a 3.000,637 milioni di euro per l'anno 2021,
a 2.924,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.947,437 milioni
di
euro per l'anno 2023, a 2.986,277 milioni di euro per l'anno 2024 e a
3.021,867 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonche'
agli oneri derivanti dai commi 150 e 151, valutati in 139,7 milioni
di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in
96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro
per
l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020
e in 75,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno
2015 e a 3.000
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione
del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 4,
della
legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a
76.137.000 euro
per l'anno 2021, a 22.937.000 euro per l'anno 2023, a 61.777.000 euro
per l'anno 2024 e a 97.367.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025,
mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a euro 12 milioni
per l'anno 2015, mediante
corrispondente riduzione del fondo per il
funzionamento di cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296.
205. Alla compensazione degli ulteriori effetti
finanziari, in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto,
derivanti dalle
medesime disposizioni richiamate dall'alinea del comma 204, pari
a
178.956.700 euro per l'anno 2015, 338.135.700 euro per l'anno 2016,
379.003.500 euro per l'anno 2017, 419.923.410 euro per l'anno 2018,
466.808.650 euro per l'anno 2019, 479.925.100 euro per l'anno 2020,
370.049.800 euro per l'anno 2021, 350.029.000 euro per l'anno 2022,
368.399.000 euro per l'anno 2023, 351.818.000 euro per l'anno 2024 e
293.754.500 euro annui a decorrere dall'anno 2025,
si provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive
modificazioni.
206. Ferme restando le competenze istituzionali di
controllo e
verifica spettanti al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e al Ministero dell'economia e delle
finanze, con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e' costituito, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e
senza
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un
comitato di
verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del
Ministero
dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare la
spesa
concernente l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del
piano straordinario di assunzioni, la progressione
economica dei
docenti nonche' l'utilizzo del fondo per il risarcimento, di cui al
comma 132. Gli eventuali risparmi rispetto alle previsioni contenute
nella presente legge connesse all'attuazione delle disposizioni
di
cui ai commi da 95 a 105, accertati nell'esercizio finanziario 2015
con decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e
della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
anche tenendo conto delle verifiche effettuate dal comitato di cui al
primo periodo, sono destinati nel medesimo anno all'incremento
del
Fondo di cui al comma 202.
207. Qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di cui
al
comma 206, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella
prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive
ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.
208. Ai componenti del comitato di cui al comma 206
non spetta
alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o
emolumento comunque denominato.
209. Le domande per il riconoscimento dei servizi
agli effetti
della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente
scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre
di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio
del diritto al riconoscimento dei servizi
agli effetti della
carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una
corretta
programmazione della spesa, il
Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca comunica al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
le risultanze dei dati relativi alle istanze per il
riconoscimento
dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.
210. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
211. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le
relative norme di attuazione.
212. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Giannini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Tabella 1 (Articolo 1, comma 95) ===================================================================== | | POSTI DI POTENZIAMENTO | | | |------------------------------------| | | | | | Secon- | | POSTI DI | | | | Secon- |daria di| | POTEN- | | | |daria di|secondo | | ZIAMENTO | | | | primo | grado | | PER IL | | | Primaria | grado | (**) |TOTALE | SOSTEGNO | +==================+==========+========+========+=======+===========+ |Abruzzo | 449 | 176 | 607 | 1.232 | 182 | +------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+ |Basilicata | 264 | 109 | 394 | 767 | 50 | +------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+ |Calabria | 664 | 268 | 967 | 1.899 | 193 | +------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+ |Campania | 1.815 | 810 | 2.689 | 5.314 | 691 | +------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+ |Emilia-Romagna | 1.307 | 487 | 1.581 | 3.375 | 433 | +------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+ |FriuliVenezia G. | | | | | | |(*) | 421 | 164 | 529 | 1.114 | 91 | +------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+ |Lazio | 1.653 | 647 | 2.112 | 4.412 | 788 | +------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+ |Liguria | 478 | 193 | 649 | 1.320 | 164 | +------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+ |Lombardia | 2.852 | 1.065 | 3.091 | 7.008 | 1.023 | +------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+ |Marche | 517 | 198 | 698 | 1.413 | 189 | +------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+ |Molise | 188 | 76 | 271 | 535 | 34 | +------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+ |Piemonte | 1.250 | 488 | 1.506 | 3.244 | 416 | +------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+ |Puglia | 1.236 | 513 | 1.820 | 3.569 | 468 | +------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+ |Sardegna | 530 | 215 | 769 | 1.514 | 162 | +------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+ |Sicilia | 1.595 | 668 | 2.131 | 4.394 | 649 | +------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+ |Toscana | 1.078 | 427 | 1.432 | 2.937 | 354 | +------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+ |Umbria | 363 | 139 | 460 | 962 | 94 | +------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+ |Veneto | 1.473 | 563 | 1.767 | 3.803 | 465 | +------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+ |TOTALE | 18.133 | 7.206 | 23.473 |48.812 | 6.446 | +------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+ (*) Inclusi i posti per la lingua slovena. (**) Inclusi gli insegnanti tecnico-pratici. Il 90 per cento dell'organico per il potenziamento e' distribuito in proporzione agli alunni. Il 10 per cento e' distribuito sulla base dei seguenti indicatori: dispersione scolastica, presenza di alunni stranieri, presenza di aree interne, presenza di aree isolane e montane, presenza di aree a bassa densita' demografica.
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