Schema di decreto legislativo concernente il "Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, 34, 76, 87 e 117 della Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" e, in particolare, l'articolo 1 commi 1, 2 e 3 lettera i), l'articolo 2, comma 1 e l'articolo 7, comma 1;
VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante la "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";
VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350, in particolare l'articolo 3, comma 92, lettera b);
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 21;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004
ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, in data ...
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Articolo 1
Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

  1. La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.
  2. L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo, introdotto dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 68 e successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere.
  3. La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nel primo ciclo del sistema dell'istruzione, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e nel secondo ciclo che comprende il sistema dei licei e il sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonché nel sistema dell'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo livelli essenziali di prestazione cui tutte le istituzioni formative di cui all'articolo 2 comma 4 sono tenute per garantire il diritto personale, sociale e civile all'istruzione e ad una formazione di qualità. Tali livelli sono definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c) e h) e articolo 7, commi 1, lettera c) e comma 2, della legge 28 marzo 2003, n. 53.
  4. Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza.
  5. La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma della Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo 7 del presente decreto.
  6. La Repubblica garantisce, attraverso adeguati interventi, l'integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione delle persone in situazione di handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.
  7. L'attuazione del diritto e del correlativo dovere di cui al presente articolo si realizza con le gradualità e modalità previste dall'articolo 8.

Articolo 2
Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

  1. Il diritto-dovere ha inizio con l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.
  2. Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i competenti servizi territoriali, iniziative di orientamento ai fini della scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo, sulla base dei percorsi di ciascun allievo, personalizzati e documentati.
  3. I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo sono iscritti ad un istituto del sistema dei licei o del sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 3, fino al conseguimento del diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, fatto salvo il limite di frequentabilità delle singole classi ai sensi dell'articolo 192, comma 4 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché quello derivante dalla contrazione di una ferma volontaria nelle carriere iniziali delle forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri.
  4. Ai fini di cui al comma 3, l'iscrizione è effettuata presso le istituzioni del sistema dei licei o presso quelle del sistema di istruzione e formazione professionale che realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale e spendibili nell'Unione europea, se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53, e secondo le norme regolamentari di cui all' articolo 7, comma 1, lettera c) della legge medesima. I predetti livelli comprendono anche gli standard minimi per l'accreditamento dei soggetti che offrono percorsi di istruzione e formazione professionale.
  5. All'attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni, le loro famiglie e le istituzioni scolastiche e formative, condividendo l'obiettivo della crescita e valorizzazione della persona umana secondo percorsi formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno e finalizzati al pieno successo formativo.

Articolo 3
Anagrafe nazionale degli studenti

  1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, l'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca raccoglie i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria.
  2. Con apposite intese, tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è assicurata l'integrazione dell'Anagrafe nazionale con quelle territoriali della popolazione, anche in relazione a quanto disposto dagli articoli 4 e 7, nonché il coordinamento con le funzioni svolte dai servizi per l'impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.

Articolo 4
Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni

  1. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee guida per la realizzazione di piani di intervento per l'orientamento, la prevenzione ed il recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

Articolo 5
Riconoscimento dei crediti e certificazione

  1. La frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi del sistema dei licei, del sistema dell'istruzione e della formazione professionale nonché dell'apprendistato.
  2. Agli stessi fini di cui al comma 1, nel secondo ciclo sono riconosciuti, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53, con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche o formative, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, ivi compresi quelli nell'esercizio dell'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 4 della stessa legge.
  3. I percorsi formativi svolti in apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione costituiscono credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale secondo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276.

Articolo 6
Passaggi tra i percorsi del sistema educativo di istruzione e di formazione

  1. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 3, anche associandosi tra di loro, assicurano ed assistono gli studenti nella possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e formazione professionale e all'apprendistato, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, anche con modalità di integrazione dei percorsi, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.
  2. Le modalità di valutazione dei crediti di cui all'articolo 5 ai fini dei passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici e a quelli in apprendistato, e viceversa, sono definite, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con apposito regolamento da emanarsi a norma della legge 28 marzo 2003, n. 53, articolo 7, lettere b) e c).

Articolo 7
Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni

  1. Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.
  2. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dall'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono:
    1. il Comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
    2. i dirigenti scolastici o i responsabili, rispettivamente, delle istituzioni del sistema di istruzione o del sistema di istruzione e formazione professionale presso le quali sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
    3. i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale
  3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Articolo 8
Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

 

  1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi inerenti il secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione professionale, dall'anno scolastico 2004-2005, l'iscrizione e la frequenza gratuite di cui all'articolo 1, comma 4, ricomprendono i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003.
  2. Alla completa attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione, come previsto dall'articolo 1, si provvede attraverso i decreti attuativi dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i) della legge 28 marzo 2003, n. 53, adottati ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge, nel rispetto delle modalità di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8 della predetta legge.
  3. Fino alla completa attuazione del diritto-dovere come previsto al comma 2 continua ad applicarsi l'articolo 68 comma 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, che si intende riferito all'obbligo formativo come ridefinito dall'articolo 1 del presente decreto.

Art. 9
Monitoraggio

  1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avvalendosi dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori (ISFOL) e di altri organismi tecnici di riferimento, effettuano annualmente il monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge, a partire dall'anno successivo a quello della sua entrata in vigore, comunicandone i risultati alla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2. A norma della legge 28 marzo 2003, articolo 7, comma 3, anche con riferimento ai risultati del monitoraggio di cui al comma 1 il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale.

Articolo 10
Norma di copertura finanziaria

  1. All'onere derivante dall'articolo 8, comma 1 del presente decreto, quantificato in 11,888 milioni di euro per l'anno 2004 e in 15,815 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 3, comma 92 della legge 24 dicembre 2003, n. 350

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