DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
Ufficio VII
Prot. n. 15269
Destinatari
OGGETTO: Esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per l'anno
scolastico 2004/2005 - Termine di presentazione della domanda - Candidati
esterni.
In relazione agli adempimenti propedeutici agli esami di Stato per l'anno
scolastico 2004/2005, si ritiene necessario richiamare fin d'ora le principali
disposizioni che regolano la costituzione delle commissioni di esame, dedicando
una particolare attenzione alle norme che riguardano la formazione delle
commissioni presso le istituzioni scolastiche interessate ad un numero rilevante
di domande di candidati esterni.
A tale riguardo, va premesso che negli anni decorsi l'applicazione delle norme
che disciplinano la materia ha dato luogo a comportamenti difformi e a
situazioni giuridiche fortemente differenziate sul territorio. Di qui l'esigenza
di puntualizzazioni e di chiarificazioni.
Modalità e termini di presentazione delle domande di esame
Com'è noto, ai sensi dell'art. 3, comma 11, del Regolamento emanato con D.P.R.
23-7-1998, n. 323, il 30 novembre 2004 scadrà, sia per i candidati interni che
per quelli esterni, il termine di presentazione della domanda di ammissione agli
esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore.
Relativamente ai candidati interni non vi sono ragioni di particolari
chiarimenti, attesa la fisiologica presentazione delle domande presso la scuola
frequentata dallo studente.
Qualche richiamo di attenzione meritano, invece, le posizioni degli alunni che
desiderino anticipare, per merito, la partecipazione agli esami di Stato e di
quelli che cessino dalla frequenza dell'ultimo anno prima del 15 marzo 2005.
Quanto alla prima ipotesi, i candidati frequentanti la penultima classe, che
prevedano di riportare, in sede di scrutinio, la votazione di 8/10 per ciascuna
disciplina, devono presentare al proprio istituto la domanda di abbreviazione
per merito entro il 31 gennaio 2005.
Nella seconda ipotesi, si osserva che i candidati che cessino dalla frequenza
dell'ultimo anno dopo il 31 gennaio 2005 e prima del 15 marzo 2005, assumeranno
lo stato di candidati esterni e dovranno presentare la domanda di ammissione
agli esami di Stato entro il 20 marzo 2005.
Maggiore attenzione e, conseguentemente, un quadro più articolato di
informazioni vanno riservati ai candidati esterni.
Premesso che sono sede d'esame gli istituti statali e paritari, la domanda da
parte dei candidati esterni deve essere presentata ad un solo istituto, statale
o paritario, scelto tra quelli ubicati nel comune o provincia di residenza.
Il requisito della residenza deve essere comprovato secondo le norme di cui al
D.P.R. n. 445/2000.
Il candidato che, per situazioni personali, dimori in un comune o provincia
diversi da quelli della residenza anagrafica e intenda ivi sostenere gli esami,
è tenuto a presentare all'istituto statale o paritario un'apposita
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del DPR n.
445/2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica la presentazione
della domanda all'istituto statale o paritario ubicato nel luogo di dimora. Se
il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall'esercente la potestà
parentale. La documentazione, atta a giustificare l'iscrizione di detti
candidati agli istituti di altra provincia, deve essere allegata alla domanda.
L'eventuale assegnazione delle domande dei candidati esterni ad altra sede è di
esclusiva competenza dei Direttori Generali regionali.
Eventuali domande tardive saranno prese in considerazione dai Direttori Generali
degli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati
motivi, sempre che pervengano entro il 31 gennaio 2005. I Direttori Generali
regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o
meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono stati
assegnati.
Nell'ipotesi che i termini suindicati vengano a cadere in un giorno festivo, gli
stessi sono di diritto prorogati al giorno seguente.
I Dirigenti Scolastici devono accertare il possesso da parte dei candidati
esterni dei requisiti, di cui all'art. 3 della OM n. 21 del 9-2-2004, nonché la
completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. I Dirigenti
Scolastici, ove necessario, invitano il candidato a perfezionare la domanda.
I predetti adempimenti devono essere effettuati prima della formulazione
delle proposte di configurazione delle commissioni di esame.
CANDIDATI ESTERNI IN PARTICOLARI SITUAZIONI
La domanda dei candidati esterni agli esami di Stato di istruzione professionale
deve essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai
fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di
apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, atta a
comprovare il possesso, da parte dei candidati stessi, di esperienze di
formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con
quelle previste dallo specifico indirizzo dell'istituto nel quale svolgono
l'esame. L'attività lavorativa deve essere caratterizzata da contenuti non
esclusivamente esecutivi; essa deve risultare, se subordinata, da una
dichiarazione del datore di lavoro, redatta secondo lo schema allegato alla OM
n. 21 del 9-3-2004, e, se di altra natura, da idonea documentazione.
Per i candidati esterni agli esami di Stato di istruzione tecnica nell'indirizzo
di dirigenti di comunità presso gli ITAS, si richiamano le disposizioni già
impartite con la C.M. n. 261 del 22-11-2000, paragrafo 4, con la precisazione
che gli interessati potranno presentare domanda ad un solo istituto o statale o
paritario.
La documentazione relativa alle esperienze di formazione professionale o
lavorative, richieste ai candidati agli esami negli Istituti Professionali, e
quella relativa alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia e di
pratica di agenzia dei candidati esterni agli esami di istruzione tecnica, ove
le esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza della
presentazione delle domande, possono essere perfezionate entro il 31 maggio
2005.
Costituzione delle commissioni di esame
Premesso che i Direttori Generali regionali hanno competenza esclusiva a
costituire, ove ricorrano le prescritte condizioni, commissioni con soli
candidati esterni, i medesimi approvano, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del DPR
n. 323 del 23-7-1998, con o senza le modifiche del caso, le proposte dei Capi
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ripartizione dei candidati
esterni, assicurando che il loro numero massimo per ciascuna classe non superi
il 50 per cento dei candidati interni. I Capi delle suddette istituzioni
scolastiche provvedono a trasmettere le domande eccedenti la predetta
percentuale ai Direttori Generali.
I Capi di Istituto possono proporre, in via eccezionale e con adeguate
motivazioni, la costituzione di commissioni con un numero maggiore di
candidati esterni ovvero con soli candidati esterni. Il momento decisionale
rientra, come già detto, nell'esclusiva competenza dei Direttori Generali,
unico organo dell'Aministrazione scolastica in possesso di tutti gli elementi
utili per l'assunzione delle determinazioni più ponderate.
Le scuole e i Direttori Generali regionali sono invitati a prefigurare le
commissioni di esame - subito dopo la scadenza del termine per la presentazione
delle domande - al fine di evitare il consolidarsi in capo ai candidati di
aspettative in ordine alla sede di esame, ove sia necessaria la distribuzione ad
altre istituzioni scolastiche delle istanze medesime. Le eventuali deroghe
al rispetto del predetto limite percentuale, previsto dall'art. 9, comma 3, del
D.P.R. 22.7.1998, n. 323, potranno fondarsi soltanto su circostanze di ordine
assolutamente eccezionale.
Si raccomanda, altresì, il rispetto del citato art. 9, comma 3, del DPR n.
323/1998, che prevede anche l'assegnazione, di norma, di non più di 35
candidati per singola commissione.
Qualora, per l'esiguità del numero di istituti dello specifico indirizzo e per
la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, risulti
impossibile assegnare le domande in eccedenza dei candidati esterni ad altri
istituti dello stesso indirizzo della provincia ovvero di province vicine, i
Direttori Generali dispongono che gli eventuali esami preliminari e le prove
dell'esame conclusivo si svolgano in altri istituti o scuole, anche di tipo ed
ordine diverso, della provincia, ivi compresi quelli non impegnati in esami di
Stato (cfr. art. 4, comma 12, OM n. 21/2004 e CM n. 261 del 22-11-2000).
Fermo restando che la suddetta percentuale, come sopra precisato, è stata
voluta in forma esplicita dalla legge n. 425/1997, art. 4, comma 4, richiamata
dal Regolamento Governativo di attuazione della legge stessa (D.P.R. n.
323/1998, art. 9, comma 3), dalla C.M. n. 16 del 9-2-2004, titolo 2 (formazione
delle commissioni), lettera a), e dal comma 10 dell'art. 4 della citata O.M. n.
21 del 9-2-2004 e, pertanto, rappresenta un limite invalicabile per i
dirigenti scolastici, questi dovranno valutare se l'istituto abbia la ricettività
idonea, in relazione alle quattro condizioni previste dal comma 10, art. 4 della
OM n. 9 del 21-2-2004:
Circa quest'ultima condizione,
vale la pena porre in rilievo che la dotazione del personale docente non deve
essere procacciata all'abbisogno per mezzo di contratti ad hoc, ma deve
costituire patrimonio indispensabile, aprioristicamente posseduto dalla
istituzione scolastica dove dovranno svolgersi gli esami.
I Direttori Generali verificheranno che gli istituti paritari non utilizzino
locali esterni alla scuola, per i quali non sia stata predisposta richiesta
degli specifici plichi contenenti le prove di esame e per i quali non è dato
sapere se offrano le necessarie garanzie di sicurezza.
Roma, 22-10-2004
IL DIRETTORE GENERALE
SILVIO CRISCUOLI
Destinatari
AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - LORO SEDI
AI SOVRINTENDENTI SCOLASTICI PER LE PROVINCE DI BOLZANO-TRENTO
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
STATALI, PARITARI, LEGALMENTE RICONOSCIUTI E PAREGGIATI - LORO SEDI
e p.c.
AL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
SEDE
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - ROMA
ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA - BOLZANO
ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELLE LOCALITÀ LADINE - BOLZANO
ALL'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE E CULTURA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE
D'AOSTA - AOSTA
AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA - AOSTA
ALL'ASSESSORE AI BENI CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE DELLA REGIONE SICILIA -
PALERMO
AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI DELLE PROVINCE AUTONOME DI - BOLZANO
TRENTO
Indice di tutte le pagine del sito