Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi ad accesso programmato a livello nazionale.
Decreto Ministeriale 18
giugno 2008
Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi ad accesso programmato a livello nazionale.
Il Ministro dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n.85
recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo
in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007,
n.244" e, in particolare, il comma 5; VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria"; VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264,
"Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare,
gli articoli 1, comma 1, lettere a) e b) e 4, comma 1; VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341,
"Riforma degli ordinamenti didattici universitari"; VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270,
"Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509"; VISTO il D.M. 2 aprile 2001, con il quale sono
state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni
sanitarie; VISTI i DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono
state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n.270/2004, le classi dei corsi
di laurea e dei corsi delle lauree magistrali; VISTO il decreto-legge 3 giugno 2008, n.97
"Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei
meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di
proroga di termini" e, in particolare l'art.4, comma 9; VISTA la legge 30 luglio 2002, n.189,
"Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo"
e, in particolare, l'articolo 26; VISTO il d.P.R. 18 ottobre 2004, n.334,
"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione"; VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104,
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate"; VISTO il d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686,
"Norme di esecuzione del T.U. delle disposizioni sullo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 "; VISTA la legge 2 agosto 1990, n.241,
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" ; TENUTO CONTO delle convenzioni stipulate tra la
Scuola Superiore "S.Anna" di Pisa, l'Accademia Navale di Livorno,
l'Accademia Militare di Modena e le Università di Pisa e di Modena–Reggio
Emilia; VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di dati personali" e, in particolare,
l'articolo 154; VISTO il parere favorevole espresso in
data 10 aprile 2008 dal Garante per la protezione dei dati personali ; RITENUTA la necessità di definire, per l'anno
accademico 2008-2009, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai
corsi di cui al presente decreto; Articolo 1 (Disposizioni generali) ............. Articolo 5 (Prova di ammissione al
corso di laurea in scienze della formazione primaria) 1. Per l'accesso al corso di laurea in
scienze della formazione primaria, la prova di ammissione è predisposta
da ciascuna università. 2. La prova di ammissione verte su ottanta
(80) quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne
deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o
meno probabili , su argomenti di: - cultura linguistica e ragionamento logico 3. Gli ottanta (80) quesiti vertono sugli
argomenti di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente
decreto, e sono così distinti: trenta (30) di cultura linguistica e
ragionamento logico, venti (20) di cultura pedagogico-didattica, quindici (15)
di cultura letteraria, storico-sociale e geografica, quindici (15) di cultura
matematico-scientifica. 4. La prova di ammissione si svolge
presso ciascuna sede universitaria il giorno 10 settembre 2008 con
inizio alle ore 11,00. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di
due ore. (Valutazione delle
prove) 1. Per la valutazione delle prove di cui
agli articoli 2, 3, 4 e 5 si tiene conto dei seguenti criteri: a)
1 punto per ogni risposta esatta; b) in caso di parità di voti, prevale la
votazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore; c) in caso di ulteriore parità, si tiene
conto di quanto segue: • per i corsi di laurea
specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi
dentaria, in medicina veterinaria e per i corsi di laurea delle professioni
sanitarie, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato
nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura
generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica; • per i corsi di laurea e di
laurea specialistica/magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla
formazione di architetto, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto
dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli
argomenti di cultura generale e ragionamento logico, storia, disegno e
rappresentazione, matematica e fisica; • per il corso di laurea in scienze
della formazione primaria, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto
dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli
argomenti di cultura linguistica e ragionamento logico, cultura
pedagogico-didattica, cultura letteraria, storico-sociale e geografica, cultura
scientifico-matematica. 5. In caso di ulteriore parità, prevale
lo studente che sia anagraficamente più giovane. (Studenti in situazione
di handicap) 1. Le prove di cui al presente decreto
sono organizzate dai singoli Atenei tenendo conto anche delle esigenze degli
studenti in situazione di handicap, a norma della legge n. 104 del 1992 . Articolo 8 (Trasparenza delle fasi
del procedimento) 2. I bandi di concorso definiscono le
modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità
degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle
prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui
candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8
del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei. Articolo 9 (Procedure per la prova
di ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica/ magistrale di cui
agli articoli 2 e 3) 2 Il Ministero, tramite il C.I.N.E.C.A.,
pubblica sul proprio sito (www.accessoprogrammato.miur.it)
per ogni Università, e nel rispetto dell'anonimato degli studenti di cui alla
vigente normativa richiamata sulla protezione dei dati personali, la sola
determinazione del punteggio riferito ai singoli argomenti d'esame, nonché del
totale complessivo. Consente poi agli studenti, attraverso le chiavi personali
(username e password), di accedere ad un'area riservata dello stesso sito di
visualizzare, unitamente ai predetti dati, l'immagine del proprio elaborato
contraddistinto dal codice identificativo. 3. Gli adempimenti e le note tecniche
connesse alle predette prove di ammissione, sono contenute nell'allegato n.1 che
costituisce parte integrante del presente decreto. (Informativa ai sensi
dell'art. 13 del Codice in materia di dati personali) 1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l'informativa, di cui
all'allegato n. 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella
quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati
personali forniti da ciascun studente. Il presente decreto è pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
D E C R E T A:
- cultura pedagogico-didattica
- cultura letteraria, storico-sociale e geografica
- cultura matematico-scientifica
Articolo 6
meno 0,25 punti per ogni risposta
sbagliata;
0 punti
per ogni risposta non data;
Articolo 7
1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a
garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri
e le procedure per la nomina delle Commissioni preposte agli esami di
ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.
1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si avvale
del Consorzio interuniversitario per la gestione del centro elettronico
dell'Italia nord orientale - C.I.N.E.C.A - in base ad apposita convenzione,
stipulata in data 21 febbraio 2006, per la predisposizione dei plichi
individuali, contenenti il materiale relativo alle prove di ammissione ai corsi
di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e
protesi dentaria, in medicina veterinaria, nonché ai corsi di laurea e di
laurea specialistica/magistrale a ciclo unico finalizzati alla formazione di
architetto, in numero corrispondente alla stima dei partecipanti comunicata
dagli Atenei, aumentata del dieci per cento, nonché per la determinazione del
punteggio da attribuire ad ogni modulo di risposte.
Articolo 10
f.to
Il Ministro Mariastella Gelmini |
Programmi relativi alla prova di ammissione al corso di laurea in Scienze della formazione primaria
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