Mobilità territoriale 2009/10 del personale di ruolo della scuola

Personale docente di ruolo

Personale A.T.A di ruolo

Al personale di ruolo in servizio presso le scuole statali è consentito cambiare ogni anno la scuola in cui presta servizio, presentando una domanda entro le scadenze prestabilite.

La scadenza per il prossimo anno scolastico 2009/10 è il 9 marzo 2009

La domanda di trasferimento verrà accolta solo se vi è una disponibilità di posti o cattedre nella scuola richiesta, scuola intesa come singolo istituto, sia esso una sede principale o una sede staccata o coordinata.

Il trasferimento avverrà il 1° settembre dell'anno 2009.

Non tutti i docenti di ruolo possono presentare la domanda di trasferimento, ma vi sono delle limitazioni per i docenti di ruolo neoassunti. Infatti il Contratto collettivo nazionale integrativo del 12 febbraio 2009  al comma 2 dell'articolo 2 prevede che:

2. In attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della legge n. 124/99, il personale docente, educativo assunto dopo l’entrata in vigore della legge, con decorrenza giuridica uguale o successiva all’1/9/1999 – con esclusione del personale di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente Contratto – non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Non può altresì partecipare al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2009/10 in ambito provinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2007 o precedente e in ambito interprovinciale il personale assunto con decorrenza giuridica 1/9/2006 o precedente. Il personale docente ed educativo assunto con contratto a tempo indeterminato su sede provvisoria, al fine di ottenere la sede definitiva nell’ambito della provincia di titolarità, partecipa alla seconda fase del movimento (art. 4 del presente contratto) contestualmente all’altro personale titolare nella provincia. Tale personale potrà, tuttavia, partecipare alla mobilità annuale alle condizioni e nei limiti che saranno definiti nel relativo C.C.N.I., con esclusione del personale docente della provincia di Trento per il quale è prevista la permanenza effettiva, per almeno tre anni, nelle scuole a carattere statale della provincia stessa, ai sensi della Legge Provinciale n. 5 del 7 agosto 2006.

La domanda di trasferimento va presentata al Dirigente scolastico dell'Istituto in cui si presta servizio. Occorre necessariamente utilizzare i moduli conformi a quelli richiesti dal ministero; per questo basta fare una stampa su carta semplice scegliendo i modelli dalle pagine:

Personale docente di ruolo

Personale A.T.A di ruolo

Va presentata una sola domanda di trasferimento per una sola provincia; mentre per i passaggi di cattedra, cioè quando si vuole cambiare materia di insegnamento essendo abilitati in un'altra classe di concorso dello stesso ordine di scuola, oppure quando si vuole fare la domanda di passaggio di ruolo, cioè passare dalla scuola materna o elementare ad una scuola media o a una scuola superiore o viceversa, si possono presentare più domande di passaggio di ruolo o di passaggio di cattedra.

Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo ordine di scuola e per una sola provincia; i docenti della scuola secondaria di 2° grado possono richiedere il passaggio di ruolo per più province.

Il personale ATA può presentare sia domanda di trasferimento, una sola, che più domande di passaggio di profilo per un massimo di tre.  

2009

 

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