Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2001/2002
VISTO il Decreto
Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l'art.205,
comma 1°, che attribuisce al Ministro della Pubblica Istruzione il potere di
disciplinare annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative
degli scrutini ed esami;
VISTA la Legge
10 dicembre 1997, n.425, concernente disposizioni per la riforma degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore;
VISTO il Regolamento
emanato con D.P.R.323/7/98, n.323, recante disci-plina degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di
seguito denominato "Regolamento";
VISTO il Regolamento emanato con D.P.R.7/1/99, n. 13, recante la
disci-plina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore nella Regione Valle d'Aosta;
VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448,
recante "Disposizioni per la for-mazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) che, all'art.22, comma 7,
introduce modifiche all'art.4 della legge 10.12.1997, n.425;
VISTO il D.M.
n. 20 in data 28.02.2002, concernente le modalità di svolgi-mento della
1a e 2a prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di stu-dio di
istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2001-2002;
VISTO il D.M.
n.429 in data 20.11.2000, concernente le "caratteristiche formali
generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo
svolgimento della prova medesima";
VISTO il D.M.
n. 358 del 18/9/98, concernente la costituzione della aree disciplinari
finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del
colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secon-daria superiore;
VISTO il D.M. 104 del 25.1.2001 "regolamento sulle modalità e i
termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai
commissari ester-ni e sui criteri e le modalità di nomina, designazione e
sostituzione dei compo-nenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore";
VISTO il
D.M. n.21 del 28/2/2002 " Esami di stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore. Criteri e modalità di nomina,
designa-zione e sostituzione dei Presidenti e dei componenti delle commissioni
d'esame.";
VISTO il D.M.26.10.2000,
n.243 concernente le certificazioni e i relativi modelli da rilasciare in
esito al superamento dell'esame di Stato;
VISTO il D.M.
24 febbraio 2000, n.49, concernente l'individuazione delle tipologie di
esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
VISTO il D.M.
n.22 del 28/02/2002 "Norme per lo svolgimento degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi
sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2001/2002;
VISTO il decreto
ministeriale n.2 del 9 gennaio 2002 con il quale sono state indicate le
materie oggetto della seconda prova scritta;
VISTO il decreto
ministeriale n.9 del 25 gennaio 2002 "Esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Numero dei componenti le
commissioni d'esame.";
VISTA la C.M. n.23 del
28/02/2002, sulla formazione delle commissioni degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria supe-riore per l'anno
scolastico 2000-2001;
VISTA la
circolare ministeriale n.261 del 22.11.2000, concernente i candi-dati
esterni negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
se-condaria superiore;
VISTO il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.300 "Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59";
VISTO il D.P.R.
6 novembre 2000, n.347, con il quale è stato adottato il regolamento
recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica istruzione;
VISTO il decreto ministeriale 30 gennaio 2001, concernente la
riorganiz-zazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;
VISTO l'art.21, comma 20 bis, della Legge
15 marzo 1997, n. 59, intro-dotto dall'art.1, comma 22, della Legge
16/6/1998, n.191;
VISTO il D.P.R.20/10/98, n. 403, recante il Regolamento di attuazione
de-gli artt.1, 2 e 3 della Legge
15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazio-ne delle
certificazioni amministrative;
VISTA l'Ordinanza
Ministeriale 29 marzo 2001,n.59 sul calendario scola-stico per l'anno
2001/2002;
VISTA la legge
10 marzo 2000, n. 62 "norme per la parità scolastica e di-sposizioni
sul diritto allo studio e all'istruzione";
VISTO il D.L.vo 20 luglio 1999, n.258, recante, tra l'altro, norme
relative alla trasformazione del C.E.D.E. in Istituto nazionale per la
valutazione del Si-stema dell'Istruzione;
VISTO il D.P.R.21 settembre 2000, n.313, concernente il regolamento di
organizzazione dell'istituto di cui al citato D.L.vo
n.258/99;
VISTO il D. I. 10 marzo 1997,
registrato alla Corte dei Conti il 19 luglio 1997, reg.001, f.268, concernente
norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria
degli insegnanti di scuola materna ed elementare;
VISTO il D.M. 28 febbraio 2001, prot.n.9007, concernente la
costituzione di una struttura tecnico - operativa per gli esami di Stato;
VISTO il D.Lvo 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche".
1. La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per l'anno 2001/2002, ha inizio il giorno 19 giugno 2002.
1. Sono ammessi
all'esame di Stato:
a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato
l'ultimo anno di corso e siano stati valutati con attribuzione di voto in
ciascuna disciplina in sede di scrutinio finale;
b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi
alle ab-breviazioni di cui al successivo comma 2;
c) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che
abbiano frequentato le ultime classi di un corso di studi avente le
caratteristiche di cui al-l'art.2 comma 1 lettera c) del Regolamento e che siano
stati valutati con attribu-zione di voto in ciascuna disciplina nello scrutinio
finale;
d) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che,
avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le
caratteristiche di cui all'art.2, comma 1, lettera c) del Regolamento, siano
stati ammessi alle ab-breviazioni di cui al successivo comma 2.
2. Fermo restando quanto previsto per gli istituti pareggiati e
legalmente riconosciuti dal precedente comma 1, lettera d), gli alunni iscritti
alle penultime classi possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il
corrispondente esame di Stato nei seguenti casi:
a) abbreviazione per merito quando nello scrutinio finale per la
promozio-ne all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto decimi in
ciascuna mate-ria. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri
dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell'educazione
fisica;
b) abbreviazione per obbligo di leva quando comprovino anche mediante
dichiarazione sostitutiva prodotta ai sensi del D.P.R. 403/98, citato in
premessa, di essere tenuti a sottoporsi alla relativa visita sanitaria nell'anno
in cui chiedono di sostenere l'esame o in quello successivo. Condizione
indispensabile per es-sere ammessi agli esami è la promozione all'ultima classe
per effetto di scruti-nio finale senza debito formativo.
3. Gli alunni delle penultime classi che abbiano chiesto di sostenere gli
esami, ove non possano usufruire dell'abbreviazione per merito, per non aver
riportato la votazione prescritta, possono ugualmente sostenere gli esami pur-ché
soggetti agli obblighi di leva. A tal fine resta valida la domanda a suo tempo
presentata per l'ammissione agli esami per merito.
1. Sono ammessi
all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo e dalla
C.M.22/11/2000 n.261, coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si
svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;
b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da almeno un
numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto,
indipendente-mente dall'età;
c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si
svol-ge l'esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di
qualsiasi titolo di studio inferiore;
d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di
studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale;
e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15
marzo.
2. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e negli
isti-tuti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti
condizioni:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si
svolge l'esame e siano in possesso da almeno un anno del diploma,
rispettiva-mente, di qualifica e di licenza corrispondente;
b) siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di licenza
da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto
indi-pendentemente dall'età;
c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si
svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla presentazione di
qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di
qualifica e di li-cenza corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;
d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di
studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale e del
diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti;
e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15
marzo.
3. I candidati agli esami negli istituti professionali, ivi compresi
quelli di cui alla lettera c) del comma 2, debbono documentare, altresì, di
aver esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e
contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale
svolgono l'esame. Le esperienze di formazione o lavorative sono riferite allo
specifico indirizzo del-l'istituto; in particolare, l'esperienza lavorativa deve
consistere in un'attività ca-ratterizzata da contenuti non esclusivamente
esecutivi. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una
dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla
presente ordinanza e, se di altra natura, da idonea documentazione. Per
comprovare le esperienze di formazione o lavora-tive svolte presso pubbliche
amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello al-legato, prodotta ai
sensi del D.P.R. n. 403/98. La disposizione di cui al presente comma non si
applica ai candidati agli esami nei corsi post-qualifica ad esauri-mento.
4. E' consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di Istituto tecnico per il Turismo, i quali, per motivi di
impedimento de-bitamente comprovati, non abbiano effettuata la pratica di
agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi. E' consentito, altresì,
ai candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico per le attività
sociali - indirizzo dirigenti di comunità - , i quali, per motivi di
impedimento debitamente comprovati, non ab-biano svolto il tirocinio di
psicologia e pedagogia, sostenere gli esami di Stato, a condizione che abbiano
effettivamente svolto il tirocinio relativo agli anni prece-denti l'ultimo
(terza e quarta classe). Il mancato svolgimento del tirocinio, la mancata
effettuazione della pratica di agenzia dovranno essere annotate nella
certificazione integrativa del diploma prevista dall'art. 13 del regolamento.
5. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di
pro-mozione o idoneità all'ultima classe, anche riferita a un corso di studi di
un Pae-se appartenente all'Unione Europea di tipo o livello equivalente, è
subordinata al superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7.
6. I candidati provenienti da paesi dell'Unione Europea, che non siano in
possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello
equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste
dal comma 1, lettere a), c), d), e dal comma 2, lettera c), previo superamento
dell'esame preliminare di cui all'art. 7. Il requisito dell'adempimento
dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende
soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a
quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo
scolastico.
7. E' fatta salva l'ammissione di candidati in attuazione di obblighi
interna-zionali anche derivanti da specifici accordi.
8. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano
soste-nuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame
rela-tivo allo stesso corso di studio.
9. Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo
o specializzazione già sostenuti con esito positivo.
1. Sono sedi degli esami
di Stato per i candidati interni gli istituti statali, gli istituti paritari e,
limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli
istituti pareggiati e legalmente riconosciuti.
2. Per gli alunni interni la sede d'esame è l'istituto da essi
frequentato.
3. Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362, comma 3,
del T.U. approvato con D.L.vo 16-4-1994, n.297, sono sedi di esame soltanto gli
istituti statali e gli istituti paritari.
Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi
privati è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che
dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
4. Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica e dei
candidati agli esami finali dei corsi a diffusione limitata sul territorio
nazionale, per gli altri candidati esterni gli istituti statali e gli istituti
paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune o nella provincia di
residenza. Per i candidati esterni agli esami di Stato per l'indirizzo di
dirigenti di comunità presso gli Istituti Tecnici per le attività sociali
valgono le indicazioni di carattere organizzativo di cui al para-grafo 4 della
C.M. n. 261 del 22.11.2000.
5. Il requisito della residenza deve essere comprovato secondo le norme
di cui al D.P.R.403/98.
6. Il candidato che, per situazioni personali, dimori stabilmente in un
co-mune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica e intenda ivi
so-stenere gli esami, è tenuto a presentare all'istituto statale un'apposita
dichiara-zione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del
D.P.R.403/98 da cui risulti la situazione personale che giustifica la
presentazione della domanda all'istituto statale ubicato nel luogo di dimora
abituale. Se il candidato è minorenne, la di-chiarazione è resa dall'esercente
la potestà genitoriale.
7. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato negli
istituti in cui tutte le classi sono impegnate nell'attuazione di
sperimentazione che co-involga sia l'ordinamento che la struttura curricolare
(c.d. maxisperimentazione), con le seguenti eccezioni:
- abbiano frequentato classi sperimentali nella medesima scuola statale o
paritaria ove intendono presentare domanda di iscrizione agli esami di Stato e
abbiano conseguito la promozione o la idoneità alla quinta classe;
- chiedano di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti statali o
paritari ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici. In tali casi,
ricorrendo le condi-zioni previste dalle norme vigenti, sostengono gli esami,
compresi quelli prelimi-nari, sui programmi approvati con D.M. 31 luglio 1973;
- chiedano di sostenere gli esami di Stato presso istituti statali o paritari in
cui è attuato il progetto sperimentale c.d. "Brocca", sempreché
abbiano conse-guito la promozione o l'idoneità alla quinta classe in un corso
sperimentale rela-tivo al medesimo progetto presso istituzioni scolastiche dello
stesso ordine di studi di quello cui appartiene l'istituto sede d'esame.
- limitatamente all'anno scolastico 2001/2002, giusta le note n. 12007 del
28.8.2001 e n. 13902 del 14.9.2001, i candidati che nel decorso anno scolastico
hanno sostenuto con esito negativo l'esame di Stato di istituto magistrale o che
siano in possesso di promozione o di idoneità alla quarta classe di istituto
magi-strale, in considerazione dell'estinzione del predetto ordine di studio,
possono essere ammessi all'esame di Stato in Istituti in cui siano attivate
sperimentazio-ni il cui titolo terminale è corrispondente a quello di istituto
magistrale. I suddetti candidati sostengono l'esame preliminare solo sulle
materie o parti di program-ma non coincidenti con quelle del corso di studio già
seguito.
8. Negli istituti che attuano sperimentazioni "autonome" di
solo ordina-mento o "non assistite" (dette anche minisperimentazioni)
e sperimentazioni "assistite" dette anche coordinate, i candidati
esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione agli esami, se
intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui
programmi previsti per i corsi ordi-nari.
9. Il dirigente scolastico trasmette al Direttore generale dell'Ufficio
Scola-stico Regionale, ai fini della successiva assegnazione ad altro o altri
istituti, le domande dei candidati esterni non conformi alle disposizioni di cui
ai commi 4, 5 e 6.
10. Ferma restando la possibilità di configurare commissioni apposite
con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni,
il di-rigente scolastico provvede altresì a trasmettere al Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale le domande presentate dai candidati esterni
che risultino in eccesso rispetto alla ricettività dell'istituto, con
riferimento al nu-mero di classi terminali dell'indirizzo richiesto, al numero
di candidati assegna-bili a ciascuna di esse anche ai fini dello svolgimento
degli esami preliminari, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di
un numero sufficiente di do-centi - anche di classi non terminali del medesimo
istituto - per l'effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione
delle commissioni. A tal fine, il diri-gente scolastico tiene conto dell'ordine
cronologico di acquisizione agli atti del-l'Istituto delle domande prodotte dai
candidati esterni. Relativamente agli esami nell'indirizzo di dirigente di
comunità presso gli Istituti Tecnici per le Attività So-ciali valgono le
indicazioni di cui al par.4 della citata circolare n.261/2000.
11. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 10, il Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale, ai fini della redistribuzione dei candidati
ester-ni, procede come segue:
a) assegna, d'intesa con i dirigenti scolastici interessati, le domande
ad altro o altri Istituti dello stesso indirizzo della provincia;
b) qualora non sia possibile assegnare le domande ad istituto o istituti
della provincia, secondo le indicazioni della lettera a), assegna le domande in
eccedenza ad istituto o istituti dello stesso indirizzo di province vicine.
12. Qualora, per l'esiguità del numero di istituti dello specifico
indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio
nazionale, non si possa far luogo all'applicazione dei criteri di cui al
precedente comma 11, lettere a) e b), il Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale dispone che gli eventuali esami preliminari e le prove
dell'esame conclusivo si svolgano anche in altri istituti o scuole, anche di
tipo e di ordine diverso, della provincia, ivi com-presi quelli non impegnati in
esami di Stato. In tale situazione:
il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale procede alla
configu-razione di apposite commissioni con soli candidati esterni;
i candidati esterni rimangono assegnati a classi dell'istituto al quale sono
state presentate le domande per ogni utile riferimento e collegamento
all'attività didattica delle classi stesse e in particolare al documento
predisposto dal consi-glio di classe ai sensi dell'art.6;
i commissari sono designati dal dirigente scolastico al quale sono state
prodotte le domande, secondo i criteri di cui alle disposizioni menzionate
nel-l'art.10 e prioritariamente utilizzando i docenti delle classi terminali e
non termi-nali dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo, previa
intesa con gli altri di-rigenti scolastici. In caso di assoluta necessità, il
medesimo dirigente scolastico designa anche personale incluso nelle graduatorie
d'istituto degli aspiranti a supplenze. In quest'ultimo caso, al personale
docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la
retribuzione principale ma sol-tanto il compenso previsto per i commissari delle
commissioni degli esami di Stato.
per gli esami preliminari, il dirigente scolastico al quale sono state pro-dotte
le domande procede alla costituzione di apposite commissioni d'esame, composte
dai docenti delle discipline dell'ultimo anno e, se necessario, dai do-centi
delle materie degli anni precedenti. Nelle predette commissioni sono no-minati
prioritariamente docenti dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo,
previa intesa con i dirigenti scolastici interessati e i commissari designati
per le commissioni dell'esame conclusivo. In caso di assoluta necessità, il
medesimo dirigente scolastico può nominare anche personale incluso nelle
graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale docente che sia
stato impe-gnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione
principale ma soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari. Le
commissioni sono presiedute dal dirigente scolastico sede d'esame;
il rilascio della certificazione rientra nella competenza dell'istituto statale
o dell'Istituto paritario presso il quale i candidati hanno prodotto domanda
d'esa-me ed al quale le singole commissioni, a conclusione degli esami, sono
tenute a consegnare gli atti.
13. La procedura indicata al comma 12, ad eccezione di quanto previsto
per la designazione dei commissari e per la costituzione delle commissioni per
gli esami preliminari, non si applica alle situazioni dei candidati esterni agli
esami nell'indirizzo di dirigente di comunità presso gli Istituti tecnici per
le atti-vità sociali, per le quali valgono le indicazioni di cui alla citata
circolare n. 261/2000.
14. Nei casi previsti dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 il
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale al quale sono state
prodotte le do-mande dà comunicazione agli interessati dell'istituto al quale
sono stati asse-gnati.
15. I candidati provenienti da uno stesso istituto privato sono assegnati
possibilmente ad un'unica sede di esame, con la limitazione di cui al terzo
comma - secondo alinea.
16. I Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali valutano le
richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica (per
i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando le
commissioni, ove ne ravvisino l'opportunità, a spostarsi presso le suddette
sedi anche fuori provincia. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate,
di norma, nella sessione suppleti-va.
17. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame è
individuata dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale al quale è
presentata la do-manda di ammissione agli esami.
18. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro
la-vori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.
1. I candidati esterni
devono aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il
termine del 30 novembre 2001 previsto dal Regola-mento.
La domanda deve essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione ed
elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame
conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R .n.
403/98, atta a comprovare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di
ammissione all'esame di cui all'art. 3. La domanda deve essere stata corredata,
altresì, della ricevuta del pagamento delle tasse scolastiche. Per i candidati
esterni degli ITAS valgono le disposizioni di cui al paragrafo 4 della C.M.
n.261/2000.
2. La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale
o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali, di
cui al-l'art.3, comma 3, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di
pedagogia e psi-cologia e di pratica di agenzia ove le esperienze stesse
risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, può
essere perfezionata entro e non oltre il 31.5. 2002.
3. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 3, le domande di
am-missione agli esami devono essere presentate a un solo istituto.
4. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese
in considerazione esclusivamente dai Direttori generali degli Uffici Scolastici
Regionali e, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne
giustifi-chino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine del 31
gennaio 2002, previsto dal Regolamento. I Direttori generali degli Uffici
Scolastici Re-gionali danno immediata comunicazione agli interessati
dell'accettazione o me-no della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto
a cui sono stati assegnati.
5. Analoga procedura è adottata nei casi in cui, per comprovate gravi
ne-cessità, il candidato sia costretto a cambiare sede; nella nuova domanda il
candidato stesso deve far menzione della scuola presso cui, precedentemente,
aveva presentato la domanda.
6. Le domande dei candidati interni di cui all'art.2, comma 2 devono
esse-re presentate al proprio Istituto entro il 31 gennaio 2002.
7. Per i candidati interni che abbiano cessato la frequenza delle lezioni
dell'ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine
del 31 gennaio è differito al 20 marzo 2002.
8. L'accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei
requisiti di cui all'art.3 è di competenza del dirigente scolastico
dell'istituto sede d'esa-me, che è tenuto a verificare la completezza e la
regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove
necessario, invita il candidato a per-fezionare la domanda.
9. Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati
detenuti devono essere presentate al competente Direttore generale dell'Ufficio
Scola-stico Regionale per il tramite e con il parere del direttore della casa
circonda-riale, previo nulla osta del Ministero della Giustizia. Il Direttore
Generale dell'ufficio scolastico regionale può prendere in considerazione anche
eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2001.
L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche,
nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale.
1. I consigli di classe
dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 mag-gio, per la commissione
d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica
realizzata nell'ultimo anno di corso.
2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i
tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati,
gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe
ritengano significa-tivo ai fini dello svolgimento degli esami.
3. Per quanto concerne gli istituti professionali, tenuto conto della
partico-lare organizzazione del biennio post-qualifica che prevede nel curricolo
una ter-za area professionalizzante che si realizza mediante attività integrate
tra scuola e formazione professionale regionale e/o la partecipazione a stage
presso aziende, il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e le
caratte-ristiche di tale area, sulle attività poste in essere e sugli obiettivi
raggiunti. Le commissioni di esame terranno conto delle esperienze realizzate
nell'area di professionalizzazione ai fini dell'accertamento delle conoscenze,
competenze e capacità, con specifico riferimento alla terza prova ed al
colloquio.
4. Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti
da più classi, il documento di cui al comma 2 è integrato con le relazioni dei
docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti
che han-no guidato corsi destinati ad alunni provenienti da più classi.
5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi
alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in
preparazione del-l'esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e
responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello
Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con DPR n.249 del 24/6/98.
6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i
consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la
compo-nente studentesca e quella dei genitori.
7. Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e
consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può
estrarne copia.
1. L'ammissione dei
candidati esterni che non abbiano conseguito la pro-mozione o l'idoneità
all'ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente
all'Unione Europea di tipo e livello equivalente, è subordi-nata al superamento
di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche,
scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi,
la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano
in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe succes-siva.
2. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un
corso di studi di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale,
di cui al-l'art.3 comma 1, lettera d) e comma 2,lettera d) e quelli in possesso
di promozio-ne o idoneità all'ultima classe di altro corso di studio sostengono
l'esame prelimi-nare solo sulle materie e sulle parti di programma non
coincidenti con quelle del corso già seguito.
3. I candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non siano in
possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello
equi-valente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste
dal-l'art.3, commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento delle prove di
cui al comma 1 del presente articolo. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo
scolasti-co, di cui alla lettera a) del medesimo art.3, comma 1, si intende
soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a
quello previsto dal-l'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo
scolastico.
4. La disposizione di cui al comma 2, attesa la peculiarità
dell'indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti degli
alunni del quinto anno di corso dell'istituto agrario con specializzazione in
viticoltura ed enologia (durata sessen-nale del corso) che chiedano di essere
ammessi a sostenere l'esame di Stato del corso di istituto tecnico agrario di
durata quinquennale, subordinatamente al con-seguimento della promozione
all'ultima classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale. A tal
fine il dirigente scolastico cura la compatibilità dei tem-pi di effettuazione
dello scrutinio finale con quelli di svolgimento degli esami pre-liminari.
5. L'esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non
oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla
com-missione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di
classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate negli
anni prece-denti l'ultimo. Nel caso in cui il numero dei candidati comporti la
costituzione di apposite commissioni di esame con soli candidati esterni, si
applicano le disposi-zioni di cui all'art.4, comma 12.
6. Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce
il calendario di svolgimento degli esami preliminari.
7. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe
può svolgere gli esami preliminari operando per sottocommissioni, composte da
al-meno tre componenti, compreso quello che la presiede.
8. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio
minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la
prova.
9. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto
an-che di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.
10. I candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all'ultima
classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in
precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica
professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, non devono sostenere
l'esame preliminare.
11. L'esito positivo degli esami preliminari, in caso di mancato
superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo
di istituto di istru-zione secondaria superiore cui l'esame si riferisce.
L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di
Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite
commissioni d'esame di cui all'art.4, comma 12, come idoneità ad una delle
classi precedenti l'ultima.
12. Il disposto di cui al comma 11 si applica anche in caso di mancata
pre-sentazione agli esami di Stato.
1. Il Consiglio di
classe, in sede di scrutinio finale, da effettuarsi ai sensi delle vigenti
disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato
interno, sulla base della tabella A allegata al Regolamento e della nota in
calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le vo-tazioni
assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale cre-dito
scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini
dell'attribuzio-ne dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale,
utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.
2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della
banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di
cui all'art.11, comma 2, del Regolamento, con il conseguente superamento della
stretta corri-spondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o
in sede di scruti-nio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi
seguiti dai docenti.
3. Nel caso delle abbreviazioni del corso di studi di cui all'art.2,
comma 2, il credito scolastico è attribuito dal Consiglio della penultima
classe, ai sensi del-l'art.11, comma 5 del Regolamento.
4. Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non
siano in possesso di credito scolastico, lo stesso è attribuito dal Consiglio
di Classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, in base ai risultati
conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della
Tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in
base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti a suo tempo
quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della
Tabella C. Agli alunni che frequentano l'ul-tima classe per effetto della
dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di
commissione di esami di maturità, il credito scolastico è attri-buito dal
consiglio di classe nella misura di punti 2 per ciascuno degli anni non
frequentati, qualora l'alunno non sia in possesso di promozione o idoneità alla
penultima e/o alla terzultima classe.
5. Negli istituti professionali, i consigli di classe, nell'attribuzione
del credito scolastico, tengono conto dei risultati conseguiti dagli alunni
nelle attività che si svolgono nell'area di professionalizzazione e che
concorrono ad integrare la valutazione nelle discipline coinvolte nelle attività
medesime.
6. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata,
moti-vata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale
dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il
massimo di 20 punti at-tribuibili, a norma del 4° comma dell'art. 11 del
Regolamento, il punteggio com-plessivo conseguito dall'alunno, quale risulta
dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti.
Le deliberazioni, relative a tale integra-zione, opportunamente motivate, vanno
ampiamente verbalizzate con riferi-mento alle situazioni oggettivamente
rilevanti ed idoneamente documentate.
7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è
pubbli-cato all'albo dell'istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di
scrutinio finale.
8. Il credito scolastico per i candidati esterni è attribuito dalla
commissione d'esame secondo le disposizioni dell'art. 11, commi 7, 8, 9, 10 e 11
del Rego-lamento ed osservando la procedura di cui all'art.13, comma 7 della
presente Ordinanza. Esso è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame il
giorno della prima prova scritta.
9. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato
non superati, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, che,
però, non hanno frequentato e che non devono sostenere esami preliminari, il
credito scolastico è attribuito nella misura di punti 2 sia per l'ultimo che
per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla
penultima clas-se, di ulteriori 2 punti per il terzultimo anno.
10. Ai candidati esterni che, per il penultimo e per il terzultimo anno,
sono in possesso di promozione o di idoneità, il credito scolastico è
attribuito, per tali anni, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi,
per idoneità, secondo le indicazioni della Tabella B e per promozione, secondo
le indicazioni della Ta-bella A, ovvero in base ai risultati conseguiti negli
esami preliminari, secondo le indicazioni della Tabella C. Per gli anni per i
quali i candidati non sono in pos-sesso né di promozione, né di idoneità né
di risultati conseguiti negli esami pre-liminari, il credito scolastico è
attribuito nella misura di punti 2.
1. Per l'anno scolastico
2001/2002, valgono le disposizioni di cui al De-creto Ministeriale 24/2/2000,
n.49.
2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire
all'istituto sede di esame entro il 15.05. 2002 per consentirne l'esame e la
valutazione da parte degli organi competenti. E' ammessa l'autocertificazione,
ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R.n.403/1998, nei casi di attività
svolte presso pubbliche amministrazioni.
3. Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i candidati
esterni devono essere opportunamente informati perché possano presentare gli
eventuali crediti formativi prima della data fissata per l'inizio degli esami
stessi.
1. Per l'anno scolastico 2001/2002, valgono le disposizioni di cui al D.M. in data 25 gennaio 2001, integrato, in applicazione dell'art. 22, com-ma 7, della legge n.448/2001, dal D. M. n. 21 del 28/02/2002, concernente i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei presidenti e dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nonché le istruzioni di cui alla cir-colare ministeriale 28 febbraio 2002, n.23, sulla formazione delle commis-sioni.
1. La partecipazione ai
lavori delle commissioni d'esame di Stato del presi-dente e dei commissari
rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzio-ni proprie del
personale direttivo e docente della scuola.
2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico
o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono
essere documentati e accertati.
3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano
necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin
dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Direttore
generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, secondo le disposizioni di cui
all'art.9 del citato D.M. n.21 del 28/2/2002.
4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del
personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a
disposi-zione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque,
la pre-senza in servizio nei giorni delle prove scritte.
5. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la
re-stante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive
all'esple-tamento delle prove scritte.
1. Le commissioni,
operanti nella stessa sede d'esame si riuniscono, in se-duta plenaria, presso
l'istituto cui sono state assegnate, il 17 giugno 2002 alle ore 8,30. Alla
riunione partecipano anche i commissari designati delle classi di scuole
legalmente riconosciute o pareggiate, abbinate alle classi dell'istituto
sta-tale o paritario medesimo.
2. Il presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età,
dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei
commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al Direttore
generale dell'Ufficio Scolastico Regionale se l'assenza riguarda il Presidente e
al Dirigente scolastico se l'assenza riguarda un commissario.
3. Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti di
ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle
riunioni preliminari delle singole commissioni.
4. Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di
ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle
attività delle commissioni determinando, in particolare, ove necessario,
l'ordine di successione tra le commissioni per l'inizio della terza prova, per
le operazioni da realizzarsi di-stintamente di valutazione degli elaborati,
conduzione dei colloqui e valutazione finale. Il Presidente medesimo provvede
altresì a fissare le date di svolgimento degli scrutini finali e di
pubblicazione dei risultati. Per la pubblicazione medesima viene valutata,
altresì, l'opportunità di procedere in modo congiunto o disgiunto per le
diverse commissioni. La relativa delibera può essere assunta, sentiti i
componenti di ciascuna commissione, in data successiva a quella
dell'insediamento.
Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali
vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue straniere
diver-se, o nelle quali l'educazione fisica viene insegnata per squadre, con
docenti che operano separatamente, il presidente avrà cura di fissare il
calendario dei lavori in modo da determinare l'ordine di successione tra i
diversi gruppi della classe per le operazioni di correzione e valutazione degli
elaborati, conduzione dei col-loqui e valutazione finale.
Il presidente determinerà il calendario definitivo delle operazioni delle
com-missioni, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle
commis-sioni costituite presso altre sedi di esame, di cui eventualmente
facciano parte, quali commissari, i medesimi docenti.
5. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti
per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire
uniformità di criteri operativi e di valutazione, i presidenti delle medesime
commissioni ven-gono riuniti, unitamente agli ispettori incaricati della
vigilanza sugli esami di Stato, dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale, procurando, comunque, che tale operazione non crei interferenze con
lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni devono
concludersi prima dell'inizio della correzione degli elaborati. I Direttori
Generali degli Uffici Scolastici Regionali assicurano ogni opportuna assistenza
alle commissioni operanti sul territorio, avvalendosi degli ispettori tecnici.
6. La riunione preliminare di ciascuna commissione è finalizzata agli
adem-pimenti di cui all'art.13 della presente Ordinanza.
7. Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2001/2002 è il
seguente:
- prima prova scritta: 19 giugno 2002, ore 8.30;
- seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: 20 giugno 2002, ore 8.30;
Per gli esami nei licei artistici lo svolgimento della seconda prova continua
nei due giorni seguenti per la durata giornaliera indicata nei testi proposti.
Per gli esami negli istituti d'arte, la seconda prova si svolge in non meno di
tre giorni e in non più di cinque giorni. Poiché uno dei giorni dello
svolgimento di detta prova coincide con il sabato, la prova stessa può essere
sospesa per i soli candidati che per motivi di culto non intendono proseguire
l'esame in detto giorno.
- terza prova scritta: 24 giugno 2002: ciascuna - commissione entro il 21
giugno, definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta, in
coerenza con il documento del consiglio di classe di cui all'art.6 della
presente ordinanza. Nel caso di classi abbinate le operazioni previste devono
essere effettuate di-stintamente per la classe di istituto statale o paritario e
per la classe di istituto le-galmente riconosciuto e pareggiato.
Contestualmente, il Presidente stabilisce, per ciascuna delle commissioni,
l'orario d'inizio della prova, dandone comunica-zione all'albo dell'Istituto o
degli eventuali istituti interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione
circa le materie oggetto della prova. La mattina del 24 giugno ogni commissione,
tenendo a riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone
collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base delle proposte
avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun compo-nente deve formulare
in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipo-logie prescelte in
sede di definizione della struttura della prova. La Commissione, in relazione
alla natura e alla complessità della prova, stabilisce anche la durata massima
della prova stessa. Per gli istituti d'arte e i licei artistici la prova può
svolgersi anche in due giorni. Per la formulazione delle singole proposte e per
la predisposizione collegiale della prova, la commissione può avvalersi
dell'archivio nazionale permanente di cui all'art.14 del regolamento. Per i
licei artistici e gli istituti d'arte le operazioni sopra indicate si svolgono
entro il giorno successivo al termine della seconda prova scritta e il giorno
seguente.
8. Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformità di
quanto previsto al quarto comma, il diario delle operazioni finalizzate alla
corre-zione e valutazione delle prove scritte.
9. La data di inizio dei colloqui è stabilita, per ciascuna commissione,
al termine delle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati delle
prove scritte, nel rispetto di quanto disposto dall'art.15, comma 8.
10. Prima dell'inizio dei colloqui, la commissione completa l'esame dei
fa-scicoli e dei curricoli dei candidati in prosecuzione dei lavori iniziati
nella riunione preliminare. La commissione, inoltre, ai fini di una adeguata
organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio, anche in attuazione di
quanto stabilito dall'art.16, comma 4, esamina i lavori presentati dai candidati
e finalizzati all'avvio del collo-quio. Il Presidente, il giorno della prima
prova scritta, invita i candidati, indicando anche il termine e le modalità
stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare il titolo
dell'argomento o a presentare l'esperienza di ricerca o di pro-getto, anche in
forma multimediale, prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'art.5,
comma 7, del Regolamento.
11. Per l'espletamento dei colloqui, vengono convocati per primi, in base
a sorteggio, i candidati interni e, successivamente, sempre in base a sorteggio,
i candidati esterni. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per
ogni giorno, non può essere di norma superiore a cinque.
12. Del diario dei colloqui, il presidente delle commissioni dà notizia
me-diante affissione all'albo dell'istituto sede di esame.
13. La prima prova scritta suppletiva si svolge il giorno 1 luglio, alle
ore 8,30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo, 2 luglio,
alle ore 8,30, con eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e
negli istituti d'arte; la terza prova scritta suppletiva nel secondo giorno
successivo all'effettua-zione della seconda prova scritta suppletiva. Le prove,
nei casi previsti, prose-guono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato;
in tal caso le stesse conti-nuano il lunedì successivo.
14. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li abbiano
inter-rotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno
successivo al termine delle prove scritte suppletive. Qualora tra due prove
suppletive il giorno intermedio sia sabato, in tale giorno le commissioni
riprendono i colloqui interrotti per l'espletamento della prova scritta
suppletiva.
15. L'eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino
ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che abbiano conseguito un credito
scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame
pari almeno a 70 punti, è effettuata al momento della valutazione finale per
cia-scuna classe- commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti,
se-condo l'art.13, comma 11 e con una congrua motivazione da acquisire al
verbale. Le modalità da seguire sono quelle previste dalla presente Ordinanza
agli artt.15, comma 7 e 16, comma 7, per la valutazione delle prove scritte e
del colloquio.
16. Le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei
relati-vi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna
commissione, tenendo presente quanto disposto nel comma 4, primo alinea, del
presente arti-colo.
17. Quanto altro possa occorrere, nell'osservanza delle disposizioni di
cui alla presente ordinanza, è stabilito dal presidente della commissione
d'esame.
1. Il presidente
assicura la sua presenza nella sede di esame, con il com-pito di organizzare e
coordinare tutte le operazioni di esame e di vigilare sui la-vori delle
commissioni. Per garantire la funzionalità delle commissioni stesse, delega,
per ciascuna commissione, un proprio sostituto scelto tra i commissari, al
quale, tra l'altro, può affidare, il giorno della prima prova scritta, il plico
conte-nente le tracce dei temi per la dettatura ai candidati e la successiva
riproduzio-ne dei testi. Il presidente deve, in ogni caso, essere presente in
commissione durante le operazioni che richiedono decisioni che vanno assunte
dall'intera commissione.
2. Il presidente sceglie un commissario, quale segretario di ciascuna
commissione e, in particolare, con compiti di verbalizzazione dei lavori
collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle commissioni verrà
riportato nella verbalizzazione di tutte le commissioni.
3. Tutti i componenti la commissione alla quale sono assegnati candidati
esterni devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente
candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria
anche se negativa: un componente della commissione d'esame che abbia istruito
priva-tamente uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve
essere immediatamente sostituito dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regio-nale competente per incompatibilità.
4. Tutti i componenti la commissione alla quale sono assegnati candidati
esterni devono dichiarare per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e di
affi-nità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati
che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti
sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di
parentela o af-finità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al Direttore
generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, il quale provvederà al
necessario sposta-mento. Il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
competente prov-vederà in modo analogo nei confronti dei presidenti che si
trovino in analoga situazione.
Non si procede alla sostituzione del commissario legato dai vincoli
sopra-descritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente
consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro
docente della classe.
I Presidenti e i commissari estranei alla classe nominati o in sostituzione di
docenti impediti ad espletare l'incarico o quali commissari esterni in classi di
scuole legalmente riconosciute o pareggiate devono in ogni caso rilasciare,
an-che se negative, le dichiarazioni di non aver impartito lezioni private e di
non avere rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado né di
coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.
5. Nella seduta preliminare e eventualmente anche in quelle successive la
commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati
interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In
particolare esami-na:
a) elenco dei candidati;
b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli
in-terni che chiedono di usufruire delle abbreviazioni di cui all'art. 2, comma
2, con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi
utili ai fini dello svolgimento dell'esame;
c) certificazioni relative ai crediti formativi;
d) copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 8, relative
all'attribuzione e motivazione del credito scolastico;
e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso
di studi per merito, attestato di promozione all'ultima classe recante i voti
asse-gnati alle singole materie e l'indicazione del credito scolastico
attribuito;
f) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso
di studi per obblighi di leva, attestato di promozione senza debito formativo
all'ul-tima classe con l'indicazione del credito scolastico assegnato;
g) per i candidati esterni sprovvisti di promozione o idoneità
all'ultima clas-se, esito dell'esame preliminare;
h) documento finale del consiglio di classe di cui all'art.6;
i) documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini
de-gli adempimenti di cui all'art.17;
l) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività
svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di
sperimentazione.
6. Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della
docu-mentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità insanabili,
provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero cui compete, ai sensi
dell'art.95 del R.D. 4.5.1925, n.653, l'adozione dei relativi provvedimenti. In
tal caso i can-didati sostengono le prove d'esame con riserva.
Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della docu-mentazione
relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte
del-l'istituto sede d'esami, invita il dirigente scolastico a provvedere
tempestiva-mente in merito, eventualmente tramite riconvocazione dei consigli di
classe.
Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della docu-mentazione
relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte del
candidato medesimo, lo invita a regolarizzare detta documentazione, fissando
contestualmente il termine di adempimento.
7. Nella medesima seduta, la commissione provvede, ai sensi degli artt.11
e 12 del Regolamento, a stabilire i criteri di attribuzione ai candidati esterni
dei punteggi relativi al credito scolastico e ad eventuali crediti formativi,
opportuna-mente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si
riferisce l'esame. Dopo aver stabilito i criteri suddetti, la commissione
attribuisce ad ogni singolo candidato esterno, con adeguata motivazione da
riportare a verbale, il punteg-gio relativo al credito scolastico e agli
eventuali crediti formativi. L'esito delle at-tribuzioni è pubblicato all'albo
dell'istituto sede di esame il giorno della prima prova scritta.
8. In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce il termine
e le modalità di acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati
finalizzate al-l'avvio del colloquio, di cui all'art.12, comma 10 della presente
ordinanza.
9. In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la
commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte
e valuta se ricor-rano le condizioni per procedere alla correzione della prima e
seconda prova scritta per aree disciplinari ai sensi dell'art.15. Le relative
deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione
indivi-dua, altresì, i criteri di conduzione e di valutazione nonché le
modalità di svol-gimento del colloquio, tenendo presente quanto stabilito
dall'art.16 della pre-sente ordinanza. Le relative deliberazioni vanno
opportunamente motivate e verbalizzate.
11. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione
deter-mina i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo,
fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito
scolasti-co di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame
pari al-meno a 70 punti. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate
e verbalizzate.
1. I Direttori generali
degli Uffici Scolastici Regionali devono confermare alla struttura tecnico -
operativa di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi
contenenti i testi della prima e della seconda prova scritta degli esami di
Stato, ivi compresi quelli occorrenti ai fini di quanto previsto
dall'art.17,c.2. Tali dati saranno forniti dal sistema informativo del Ministero
a mezzo di appo-site stampe centrali, rilasciate almeno 30 giorni prima della
data di inizio delle prove di esame.
2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze,
de-ve essere resa nota, da parte dei Direttori generali degli Uffici Scolastici
Regio-nali alla struttura tecnico - operativa di questo Ministero entro i
successivi cin-que giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I
Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali dovranno, altresì, fornire
contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati
dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.
3. I plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta suppletiva
deb-bono essere richiesti dai Direttori generali degli Uffici Scolastici
Regionali alla struttura tecnico - operativa di questo Ministero almeno dieci
giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste
vanno formulate sulla ba-se delle notizie e dei dati che i presidenti debbono
trasmettere entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova
scritta. Le suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso di
studi, sulle sedi, sulle com-missioni e sul numero dei candidati interessati.
4. I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti dai Direttori
generali degli Uffici Scolastici Regionali, con le motivazioni, alla struttura
tecnico - operativa di questo Ministero.
1. Per l'anno scolastico
2001/2002 valgono le disposizioni di cui al DM n. 20 in data 28.02.2002 ed al DM
n. 429 del 20.11.2000 concernenti, rispettiva-mente, le modalità di svolgimento
della prima e della seconda prova scritta, e le caratteristiche formali generali
della terza prova scritta, nonché le istruzioni per lo svolgimento della prova
medesima per l'anno scolastico 2001/2002.
2. Per l'anno scolastico 2001/2002, la seconda prova scritta degli esami
di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline
per le quali il relativo piano di studio non preveda nel decreto autorizzativo
verifiche scritte. Analogo criterio vale per l'individuazione della materia
oggetto della se-conda prova scritta per l'indirizzo "industria
tintoria" degli istituti tecnici industria-li.
3. Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua
stranie-ra e il corso di studi seguito dalla classe interessata preveda più di
una lingua, la scelta è demandata al candidato. Negli istituti tecnici per il
turismo la scelta della prova scritta è da circoscrivere alle due lingue per le
quali il vigente ordi-namento espressamente contempla tale tipo di prova. 4.
La terza prova è predisposta dalla commissione secondo le modalità di cui
all'art.12, comma 7, della presente Ordinanza. Per gli istituti professionali,
la commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle conoscenze,
competen-ze e capacità, delle esperienze realizzate nell'area di
professionalizzazione, in-dicate nel documento del consiglio di classe.
5. La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove
scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna delle prove
scritte giu-dicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore
a 10.
6. Le commissioni, ai fini della correzione della prima e della seconda
pro-va scritta, possono operare per aree disciplinari, di cui al D.M. 358/98,
ferma restando la responsabilità collegiale dell'intera commissione.
L'organizzazione dei lavori per aree disciplinari può essere attuata solo in
presenza di almeno due docenti per area e con l'osservanza della procedura di
cui all'art.13,comma 9.
7. Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la
for-mulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alle prove
di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a
maggio-ranza, compreso il presidente, ai sensi dell'art.13, comma 1. Se sono
proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta,
la com-missione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio più
alto propo-sto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la
maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante
dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all'eventuale arrotondamento
al numero intero più approssimato. Di tali operazioni è dato dettagliato e
motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte
dei singoli componenti. Il verbale deve altresì contenere l'indicazione di
tutti gli elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui
all'art.13 del Regolamento. In considera-zione dell'incidenza che hanno i
punteggi assegnati alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale, i
componenti le commissioni utilizzano l'intera scala dei punteggi prevista.
8. Il punteggio complessivo delle prove scritte è pubblicato, per tutti
i can-didati di ciascuna classe, nell'albo dell'Istituto sede della commissione
d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello
svolgimento del col-loquio di tale classe. Vanno esclusi dal computo le
domeniche e i giorni festivi intermedi. E' facoltà di ogni candidato richiedere
alla commissione di conoscere il punteggio attribuito alle singole prove. La
commissione riscontra tale richiesta entro il giorno precedente la data fissata
per il colloquio del candidato interes-sato.
1. Il colloquio deve
svolgersi in un'unica soluzione temporale, alla presen-za della commissione. Non
possono sostenere il colloquio più candidati con-temporaneamente.
2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di
espe-rienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal
candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione
da parte dei candidati di lavori preparati, durante l'anno scolastico, anche con
l'ausilio degli insegnanti della classe. Preponderante rilievo deve essere
riservato alla prose-cuzione del colloquio, che, in conformità dell'art. 4,
comma 5, del Regolamento, deve vertere su argomenti proposti al candidato
attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree disciplinari come
definite dal D.M. n. 358 del 18/9/98, e riferiti ai programmi e al lavoro
didattico dell'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti
mediante la proposta di un testo, di un do-cumento, di un progetto o di altra
questione di cui il candidato individua le com-ponenti culturali, discutendole.
E' d'obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle
prove scritte.
3. Il colloquio, nel rispetto della sua natura pluridisciplinare, non può
con-siderarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi
sopra indi-cate e se non abbia interessato le diverse discipline anche
raggruppate per aree disciplinari.
4. A tal fine, la commissione deve curare l'equilibrata articolazione e
du-rata delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare l'argomento o la
ricerca o il progetto scelti dal candidato, la discussione degli argomenti
attinenti le di-verse discipline, anche raggruppate per aree disciplinari e la
discussione degli elaborati delle prove scritte.
5. Negli Istituti professionali, la commissione, ai fini
dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, organizza il
colloquio, tenendo conto an-che delle esperienze realizzate nell'area di
professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di classe.
6. La commissione d'esame dispone di 35 punti per la valutazione del
col-loquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un
punteggio inferiore a 22.
7. La commissione procede alla formulazione di una proposta di punteg-gio
in numeri interi relativa alla prova di ciascun candidato nello stesso giorno
nel quale il colloquio viene espletato. I punteggi sono successivamente
attribuiti dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, ai
sensi dell'art.13, comma 1, secondo i criteri di valutazione stabiliti come
previsto dal-l'art.13, comma 10 e con l'osservanza della procedura di cui
all'art.15, comma 7.
1. Ai sensi dell'art.6
del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita
dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni
effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comuni-cazione,
predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che
possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello
sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le
prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia
raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del
diploma atte-stante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle
prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per
il loro svolgi-mento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori
che hanno se-guito l'alunno durante l'anno scolastico.
2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal
Mini-stero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in
situazione di forte handicap visivo.
3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche
e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n.104 del
3/2/1992, non possono di norma comportare un maggio numero di giorni rispetto a
quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione
tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di
classe delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può
deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di
giorni.
4. I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e
sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un
credito sco-lastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono
svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo
al rilascio dell'atte-stazione di cui all'art.13 del Regolamento. I testi delle
prove scritte sono elabo-rati dalle commissioni, sulla base della documentazione
fornita dal consiglio di classe.
1. Ai candidati che, a
seguito di malattia da accertare con visita fiscale o per grave motivo di
famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nel-l'assoluta
impossibilità di partecipare alla prove scritte, è data facoltà di soste-nere
le prove stesse nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dal
precedente art. 12, comma 13; per l'invio e la predisposizione dei testi della
prima e seconda prova scritta si seguono le modalità di cui al precedente
art.14.
2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i tempi
di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere
ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante
docu-mentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova
me-desima. Per i licei artistici e gli istituti d'arte il termine è fissato,
per la seconda prova, al giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.
3. I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante
docu-mentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la prova
stessa. Per la predisposizione dei testi della terza prova si osservano le
modalità di cui al DM. n. 429 dell'20/11/2000.
4. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere
le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il diario previsto
dal-l'art.12,c.13, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1
posso-no chiedere di sostenere l'esame di Stato in un'apposita sessione
straordinaria.
5. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne dà
comuni-cazione agli interessati e al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale competente.
6. Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero, sulla base dei
dati forniti dai competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali
fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli
esami in sessione straordinaria.
7. La commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati
de-terminata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in
giorni di-versi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati,
purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato
nel calendario.
8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove
d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di
completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente,
con propria delibe-razione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba
proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato
alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.
9. Qualora nello stesso istituto operino più commissioni, i candidati
alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono essere
as-segnati dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale ad un'unica
commissione. Quest'ultima provvede alle operazioni consequenziali e trasmet-te,
a conclusione delle prove, gli elaborati alle commissioni di provenienza dei
candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi. Le commissioni di
prove-nienza dei candidati sono, altresì, competenti nella formulazione e
scelta della terza prova.
1. La commissione
verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgi-mento dell'esame
nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun
candidato.
2. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le
at-tività della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a
determi-nate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione possa
risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le
deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate.
1. Ciascuna commissione
d'esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla
elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui,
compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella
sessione suppletiva.
2. A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in
cente-simi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla
commissione d'esa-me alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al
credito scolastico acqui-sito da ciascun candidato.
3. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo
com-plessivo di 60/100.
4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esa-me
può motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi
del-l'art.13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il
candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato
complessi-vo nella prova d'esame pari ad almeno 70 punti.
5. La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla
compi-lazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al
comma 6. Le attività caratterizzanti la terza area dei corsi post-qualifica
degli istituti pro-fessionali verranno opportunamente indicate nel certificato
allegato al diploma tra gli "ulteriori elementi caratterizzanti il corso di
studi seguito".
6. Per l'anno scolastico 2001/2002, il modello di certificazione è
quello di cui al D.M. n.243 del 26.10.2000.
7. Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile i
diplo-mi, la Commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai
candidati che hanno superato l'esame.
8. I presidenti delle commissioni, sentiti i commissari, predispongono,
pri-ma della chiusura dei lavori la relazione prevista dal comma 2 dell'art. 14
del Regolamento per il successivo invio all'Osservatorio nazionale istituito
presso l'Istituto nazionale per la valutazione del Sistema dell'Istruzione. Alla
relazione dovranno essere allegate copie delle terze prove effettuate. La
relazione va portata a conoscenza dei commissari ed eventualmente integrata a
richiesta dei singoli commissari.
9. Copia della relazione di cui al comma precedente unitamente ad
osser-vazioni sull'andamento degli esami e ad eventuali proposte, appositamente
formulate dal presidente, va inviata al competente Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale perché lo stesso possa rilevare ogni utile
elemento e indi-cazione in relazione allo svolgimento dell'esame stesso.
10. Ferma restando la competenza dei Presidenti delle commissioni
giudi-catrici al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per
la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i Presidenti
medesimi delegano il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame al rilascio
dei diplomi stessi.
11. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi
degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal
competente Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale stante il
principio generale sancito dall'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n.15.
12. In caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma
dell'esa-me di stato, il dirigente scolastico rilascia copia del certificato,
con l'annotazione che si tratta di copia sostitutiva dell'originale.
1. L'esito degli esami
è pubblicato, per tutti i candidati, nella data indivi-duata ai sensi
dell'art.12 - comma 4, al termine dei lavori, nell'albo dell'istituto sede della
commissione, con la sola indicazione della dizione NON PROMOSSO nel caso di
esito negativo.
2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione,
sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.
3. Nel caso in cui la commissione comprenda solo candidati esterni
valgo-no le disposizioni di cui all'art. 4, commi 12 e 13 e alla C.M. 261/2000.
1. Gli atti e i
documenti scolastici relativi agli esami di Stato devono essere consegnati, con
apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è responsabile della loro cu-stodia e
dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale apertura del plico
sigillato che contiene gli atti predetti che è custodito dallo stesso
diri-gente scolastico; in tal caso il dirigente scolastico, alla presenza di
personale della scuola, procede all'apertura del plico stesso redigendo apposito
verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da
sigillare imme-diatamente.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso valgono le norme dettate
dalla precitata legge 7 agosto1990, n. 241, e successive disposizioni.
1. La presente Ordinanza, per il suo carattere ricognitivo e organizzatorio, recepisce puntualmente i termini fissati dalla legge n. 425/1997 e dalle disposi-zioni attuative della stessa.
1. Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui alla pre-sente Ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con il Regolamento ema-nato con D.P.R 7/1/99, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella Regione, ai sensi dell'art. 21, comma 20 bis, della legge 15/3/97, n. 59 e successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale 3/11/98, n. 52.
1. Ai fini dello snellimento dell'azione amministrativa e di una più celere de-finizione degli adempimenti, i Direttori generali degli Uffici scolastici regionali po-tranno valutare l'opportunità di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso gli uffici regionali o le strutture periferiche del territorio di rispettiva com-petenza.
La presente Ordinanza è inviata alla
Corte dei Conti per i controlli di legge
IL MINISTRO
Letizia Moratti