Detrazioni IRPEF per il trattamento di fine rapporto

Riportiamo l'articolo 1 del Decreto del 20/03/2008 - Min. Economia e Finanze

Riduzione del prelievo fiscale sul trattamento di fine rapporto, sulle indennita' equipollenti e sulle altre indennita' e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2008

Articolo 1

Articolo 1

Riduzione del prelievo fiscale sulle indennita' di fine rapporto

In vigore dal 02/04/2008

 

L'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'art. 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sul trattamento di fine rapporto e sulle indennita' equipollenti di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del citato testo unico, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1 aprile 2008, e' ridotta di un importo pari a:

a) 70 euro se il reddito di riferimento non supera 7.500 euro;

b) 50 euro, aumentato del prodotto fra 20 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e 20.500 euro, se l'ammontare del reddito di riferimento e' superiore a 7.500 euro ma non a 28.000 euro;

c) 50 euro, se il reddito di riferimento e' superiore a 28.000 euro ma non a 30.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 30.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e l'importo di 2.000 euro.

2. Se il risultato dei rapporti indicati alle lettere b) e c) del comma 1 e' maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

3. Per reddito di riferimento si intende il reddito teorico medio determinato, sulla base della durata complessiva del rapporto di lavoro, ai sensi del citato art. 19 del predetto testo unico ai fini dell'individuazione dell'aliquota di tassazione del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti.

4. La detrazione di cui al comma 1 riduce l'imposta dovuta sulle altre indennita' e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro di cui al citato art. 17, comma 1, lettera a), del testo unico, eventualmente erogate, nella sola ipotesi di integrale destinazione del trattamento di fine rapporto alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. A questi effetti, il reddito di riferimento del trattamento di fine rapporto e' determinato in modo virtuale.

5. La detrazione di cui ai commi 1 e 4 e' riconosciuta dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione ad una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo d'imposta. A tal fine, i soggetti beneficiari del trattamento di fine rapporto, delle indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro sono tenuti ad attestare in forma scritta, su richiesta del sostituto d'imposta, di non aver gia' fruito di detta detrazione in relazione ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo.

6. La detrazione di cui ai commi 1 e 4 spetta anche per le somme liquidate a titolo di acconto, mentre non spetta in relazione a quelle erogate a titolo di anticipazione.

7. Per i lavoratori dipendenti che percepiscono le indennita' di fine rapporto da un datore di lavoro che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, la detrazione spettante e' determinata in sede di dichiarazione dei redditi.

8. Gli uffici finanziari verificano la correttezza della detrazione attribuita dal sostituto d'imposta e provvedono a riconoscerla laddove, per qualsiasi motivo, la stessa non sia stata attribuita dal sostituto d'imposta. In caso di erogazioni di indennita' di fine rapporto conseguenti a piu' cessazioni del rapporto di lavoro nel corso del medesimo periodo d'imposta, gli uffici finanziari rideterminano la detrazione spettante riconoscendo quella corrispondente al reddito di riferimento piu' elevato per il percettore delle somme. Agli effetti del presente comma, anche gli uffici finanziari determinano la detrazione spettante sulla base del reddito di riferimento di cui al comma 3.

Riferimenti normativi

 

Trattamento di fine servizio

 

Trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale della scuola

 

Pensione del personale della scuola

 

prof. Pietro De Paolis

2026

Nuova pagina 2

Indice Scuola Elettrica - generico


Scuola Elettrica



 

Altre applicazioni


Mappa per tipo di scuola

 

Indice di tutte le pagine del sito


Guida per navigare


Richiesta informazioni


Scuola Elettrica